Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 17/04/2018 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/2011 |
Art. 2. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 49/2011 |
Art. 3. Norma transitoria |
§ 5.4.280 - L.R. 17 aprile 2018, n. 17.
Disposizioni in merito alle etichette informative negli impianti di radiocomunicazione. Modifiche alla l.r. 49/2011.
(B.U. 24 aprile 2018, n. 15)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’esperienza applicativa della
2. È opportuno consentire ai gestori la possibilità di attestare l’avvenuto adempimento dell’obbligo dell’apposizione delle etichette per evitare conseguenze sanzionatorie per fatti ad essi non imputabili;
3. Tra le possibilità di documentare l’apposizione delle etichette nei termini e con le modalità previste, è stabilito in particolare l’invio della relativa documentazione fotografica; questo non esclude altre modalità idonee di dimostrazione dell’adempimento degli obblighi in capo ai gestori;
4. La norma transitoria sulla apposizione delle etichette dà tempo ai gestori di adeguarsi alla nuova possibilità di documentazione dell’apposizione dell’etichetta;
5. Trattandosi di fattispecie diverse, va sanzionato in modo diverso chi installa, esercisce o modifica un impianto senza il relativo titolo abilitativo rispetto a chi lo installa o esercisce solo in difformità dal titolo, tenendo conto dell’impatto di inquinamento elettromagnetico.
Approva la presente legge
Art. 1. Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della
1. Alla lettera b), del comma 2 dell’articolo 10 della
2. Il comma 5 dell’articolo 10 della
“5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'articolo 9, comma 7, della
a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l’asportazione e l’alterabilità.”.
Art. 2. Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 14 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della
“1 bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:
a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;
b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull’impatto elettromagnetico dell’impianto;
c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità.”.
Art. 3. Norma transitoria
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i gestori possono inviare alla Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ed al comune la documentazione fotografica dell’installazione dell’etichetta di cui all’articolo 10, comma 5.