Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 18/10/2000 |
Numero: | 1184 |
§ 5.2.1021 - D.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184 .
Eventi sismici 1997 - Finanziamento priorità. d1) - Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e procedure stabilite con Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive .
(B.U. 8 novembre 2000, n. 58.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;
Vista la
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di provvedere conseguentemente:
a) a stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 dell'allegato 1) alla
b) ad assumere le seguenti determinazioni in ordine alla espressa rinuncia al benefìci precedenti prevista dall'art. 11, comma 1, della
b.1) il termine stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 45/1999 per - la presentazione dell'espressa rinuncia da parte dei soggetti interessati è prorogato a tutto il 30 novembre 2000 . In ogni caso il rilascio da parte dei comuni delle concessioni contributive di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla
b.2) i comuni provvedono entro i successivi trenta giorni a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati gli elenchi definitivi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera c 1), della
b.3) la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nei termini stabiliti alla precedente lettera b.1) comporta l'inammissibilità alle provvidenze di cui alla
c) a stabilire altresì quanto segue in ordine alle istanze presentate dei soggetti interessati ai sensi della
c.1) le istanze presentate presso i comuni entro il termine di adozione del presente atto devono considerarsi ammissibili e quindi procedibili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dalla
c.2) i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le istanze regolarmente prodotte dai proprietari interessati entro il termine di cui alla precedente lettera c.1), con allegate le attestazioni rilasciate dal tecnico comunale ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle direttive approvate con la citata
c.3) gli esiti in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle suddette istanze saranno comunicati, con determinazione del dirigente del 2° ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, ai comuni interessati al fine di consentire loro l'attivazione delle successive fasi procedurali previste dall'art. 2 delle direttive medesime;
d) a finanziare, per le motivazioni riportate nell'allegato documento istruttorio, la priorità d1) di cui all'art. 7, comma 3, della
e) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1) alla
· al comma 7 dell'art. 6:
· dopo le parole «contributo massimo concedibile» sono aggiunte le parole «per ogni edificio»;
· ;
· .
3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale approvato con
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso:
- che con
- che con successiva
Considerato:
- che il mancato inizio dei lavori, nei termini stabiliti dall'art. 7-ter dell'allegato 1) alla
Rilevato:
- che in molti casi il mancato inizio dei lavori non è direttamente imputabile ad inadempienze dei soggetti beneficiari quanto a situazioni oggettive legate tra l'altro alla difficoltà di reperire imprese disposte a dare corso ai lavori nei termini stabiliti;
- che pertanto, si rende opportuno, allo scopo di garantire uniformità nelle procedure ed evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze, subordinare l'emissione dei provvedimenti di revoca dei contributi concessi ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;
Visto l'art. 7 dell'ordinanza commissariale 26 febbraio 1999, n. 45 che stabiliva, a pena di inammissibilità ai contributi previsti dalla
Preso atto:
- che da parte di alcuni comuni è stata evidenziata l'esistenza di difficoltà oggettive, derivanti, oltre che dalla insufficienza e inesattezza delle informazioni fornite dai soggetti interessati con la domanda prodotta ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1 alla
Ravvisata la necessità di dettare ulteriori disposizioni che consentano, attraverso una compiuta applicazione delle norme di cui all'art. 11, comma 1, della
Richiamata inoltre
a) edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero parziale o totale emesse prima del 10 novembre 1998, in seguito a sopralluoghi effettuati da tecnici comunali, regionali o dai vigili del fuoco;
b) edifici i cui proprietari nel periodo intercorso dall'evento sismico al 10 novembre 1998 si trovavano nelle seguenti condizioni:
b1) emigrati all'estero;
b2) soggetti inabili al 100 per cento, ovvero soggetti ricoverati in strutture ospedaliere o socio-sanitarie per motivi di salute per un periodo di almeno 20 giorni antecedenti al 10 novembre 1998;
b3) deceduti prima del 10 novembre 1998;
c) edifici di proprietà pubblico-privata ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) della
d) edifici adibiti alla data del sisma ad attività produttive e alienati in conseguenza di procedure concorsuali o esecuzione forzata;
Atteso:
- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, delle citate direttive, i comuni dovevano segnalare alla Regione, Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, entro il termine del 7 aprile 2000, le specifiche situazioni di soggetti privati che non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1) alla
Dato atto:
- che successivamente alla scadenza del predetto termine sono state presentate presso i comuni numerose istanze riferite alle situazioni così come disciplinate dalla
Considerato:
- che per la rilevanza delle suddette situazioni appare inopportuno operare delle discriminazioni tra i diversi soggetti interessati in relazione al termine del 7 aprile 2000 stabilito con la sopra citata deliberazione;
- che, tuttavia, si rende necessario anche in relazione al periodo di tempo ormai trascorso dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, della
Ritenuto pertanto:
- che tale termine può essere individuato nella data di adozione del presente atto;
- di dover fare obbligo ai comuni di trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le istanze regolarmente prodotte dai proprietari interessati, con allegate le attestazioni rilasciate dal tecnico comunale di cui all'art. 1, comma 2, delle direttive approvate con
- di dover disporre che le risultanze in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle suddette istanze saranno assunte con determinazione del dirigente del 2° Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati e comunicate ai comuni interessati al fine di consentire loro l'attivazione delle successive fasi procedurali previste dall'art. 2 delle direttive;
Rilevato inoltre, allo scopo di garantire la piena ripresa delle attività produttive danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi, l'opportunità di procedere al finanziamento della fascia prioritaria d1), di cui all'art 7, comma 3, della
Dato atto:
- che al relativo fabbisogno finanziario, stimato in 110 miliardi circa, può farsi fronte con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della
Ritenuto infine:
- di dover formulare alcune precisazioni in ordine alla disciplina delle varianti per onere in corso risultante dall'art. 6, comma 7, dell'allegato 1) alla
- di dover rimodulare le modalità e i tempi di erogazione dei contributi così come definiti dall'art. 10 dell'allegato 1) alla
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)