§ 5.2.1021 - D.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184 .
Eventi sismici 1997 - Finanziamento priorità. d1) - Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e procedure stabilite con Delib.G.R. n. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:18/10/2000
Numero:1184

§ 5.2.1021 - D.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1184 .

Eventi sismici 1997 - Finanziamento priorità. d1) - Ulteriori determinazioni in ordine alle modalità e procedure stabilite con Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive .

(B.U. 8 novembre 2000, n. 58.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera:

 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a stabilire, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998, così come modificato dalla Delib.G.R. n. 244/2000, che qualora, alla data di pubblicazione del presente atto, risultino scaduti i termini previsti dall'art. 7-ter della Delib.G.R. n. 5180/1998 per l'inizio dei lavori su edifici collocati in fasce prioritarie diverse da quelle individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della Delib.G.R. n. 5180/1998, come priorità a) e b) ovvero d) nel solo caso in cui siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazioni principali ed evacuate dai nuclei familiari che hanno trovato alloggio in moduli prefabbricati o in autonoma sistemazione, il Comune, nei quindici giorni successivi, diffida i soggetti interessati a dare inizio ai lavori entro un termine comunque non superiore a trenta giorni decorrente dalla data di notifica della diffida. L'inosservanza del predetto termine comporta l'emanazione del provvedimento di revoca del contributo;

b) ad assumere le seguenti determinazioni in ordine alla espressa rinuncia al benefìci precedenti prevista dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998:

b.1) il termine stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza commissariale n. 45/1999 per - la presentazione dell'espressa rinuncia da parte dei soggetti interessati è prorogato a tutto il 30 novembre 2000 . In ogni caso il rilascio da parte dei comuni delle concessioni contributive di cui all'art. 7 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998 prima del suddetto termine è subordinato alla presentazione da parte degli aventi diritto della citata rinuncia;

b.2) i comuni provvedono entro i successivi trenta giorni a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati gli elenchi definitivi degli aventi diritto che hanno rinunciato ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti alla crisi sismica del 1997, nonché l'aggiornamento dei piani finanziari residui presentati ai sensi di quanto disposto al punto 2), lettera c 1), della Delib.G.R. 12 aprile 2000, n. 481;

b.3) la mancata presentazione dell'espressa rinuncia nei termini stabiliti alla precedente lettera b.1) comporta l'inammissibilità alle provvidenze di cui alla L.R. n. 30/1998;

c) a stabilire altresì quanto segue in ordine alle istanze presentate dei soggetti interessati ai sensi della Delib.G.R. n. 174/2000;

c.1) le istanze presentate presso i comuni entro il termine di adozione del presente atto devono considerarsi ammissibili e quindi procedibili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dettate dalla Delib.G.R. n. 174/2000;

c.2) i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le istanze regolarmente prodotte dai proprietari interessati entro il termine di cui alla precedente lettera c.1), con allegate le attestazioni rilasciate dal tecnico comunale ai sensi dell'art. 1, comma 2, delle direttive approvate con la citata Delib.G.R. n. 174/2000, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza di almeno una delle condizioni così come elencate nell'art. 1, comma 1, delle stesse direttive;

c.3) gli esiti in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle suddette istanze saranno comunicati, con determinazione del dirigente del 2° ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, ai comuni interessati al fine di consentire loro l'attivazione delle successive fasi procedurali previste dall'art. 2 delle direttive medesime;

d) a finanziare, per le motivazioni riportate nell'allegato documento istruttorio, la priorità d1) di cui all'art. 7, comma 3, della Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, comprendente gli edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/1998, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili, dando atto che alle relative necessità verrà fatto fronte con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dall'art. 50 della legge n. 448/1998 così come ripartite con il programma finanziario 1999/2001 approvato con Delib.C.R. 30 novembre 1999, n. 746 e facendo obbligo ai comuni di provvedere, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente atto, alla pubblicazione degli elenchi dei soggetti ammissibili ai contributi ed alla trasmissione degli stessi alla Regione;

e) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

· al comma 7 dell'art. 6:

· dopo le parole «contributo massimo concedibile» sono aggiunte le parole «per ogni edificio»;

· ;

· .

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale approvato con Delib.G.R. 19 maggio 1999, n. 721;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso:

- che con Delib.G.R. 1° marzo 2000, n. 244 sono state dettate, a modifica ed integrazione di quanto stabilito con Delib.G.R. n. 5180/1998, ulteriori disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi nonché alle modalità e procedure per il conferimento ai comuni, da parte dei soggetti interessati, del mandato irrevocabile per la realizzazione degli interventi stessi;

- che con successiva Delib.G.R. 26 luglio 2000, n. 861 è stato stabilito, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/98, così come modificato dalla Delib.G.R. n. 244/2000, che, qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro i termini di cui all'art. 7-ter dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998 o non sia stato conferito mandato ai sensi dell'art. 7-quater dello stesso allegato 1), i comuni, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni trenta, esercitano i poteri sostitutivi al fine di consentire l'esecuzione degli interventi su edifici inseriti, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998, nelle priorità a) e b), nonché nella priorità d) qualora nell'edificio siano presenti unità immobiliari destinate ad abitazione principale ed evacuate dai nuclei familiari che hanno trovato alloggio in moduli prefabbricati o in autonoma sistemazione;

Considerato:

- che il mancato inizio dei lavori, nei termini stabiliti dall'art. 7-ter dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998, per gli interventi collocati in fascia prioritaria diverso da quelle enunciate in precedenza comporta la revoca del contributo concesso;

Rilevato:

- che in molti casi il mancato inizio dei lavori non è direttamente imputabile ad inadempienze dei soggetti beneficiari quanto a situazioni oggettive legate tra l'altro alla difficoltà di reperire imprese disposte a dare corso ai lavori nei termini stabiliti;

- che pertanto, si rende opportuno, allo scopo di garantire uniformità nelle procedure ed evitare situazioni di possibile discriminazione tra i diversi soggetti beneficiari delle provvidenze, subordinare l'emissione dei provvedimenti di revoca dei contributi concessi ad una preventiva diffida ad adempiere entro un congruo termine;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza commissariale 26 febbraio 1999, n. 45 che stabiliva, a pena di inammissibilità ai contributi previsti dalla L.R. n. 30/1998, alla data del 20 marzo 1999 il termine ultimo per la presentazione da parte dei proprietari aventi diritto dell'espressa rinuncia richiesta dall'art. 11, comma 1, della citata L.R. n. 30/1998 qualora gli stessi fossero già inseriti nelle fasce prioritarie relative ai contributi concernenti gli eventi sismici precedenti;

Preso atto:

- che da parte di alcuni comuni è stata evidenziata l'esistenza di difficoltà oggettive, derivanti, oltre che dalla insufficienza e inesattezza delle informazioni fornite dai soggetti interessati con la domanda prodotta ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998, dalla presenza di variazioni nella proprietà, consistenza e individuazione degli immobili intervenuto tra un evento sismico e l'altro, che in molti casi hanno impedito ai proprietari aventi diritto di adempiere a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998 e agli stessi comuni di procedere ad una puntuale individuazione dei soggetti interessati, necessaria per dare corso ai successivi adempimenti di competenza dei comuni medesimi;

Ravvisata la necessità di dettare ulteriori disposizioni che consentano, attraverso una compiuta applicazione delle norme di cui all'art. 11, comma 1, della L.R. n. 30/1998, una corretta attivazione delle procedure previste dalle disposizioni normative riferite ai diversi eventi sismici;

Richiamata inoltre Delib.G.R. 24 febbraio 2000, n. 174 con cui sono state approvate le direttive in ordine all'ammissibilità della riapertura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi dell'art. 4 della legge n. 61/1998, limitatamente ad alcune situazioni oggettive degne di particolare interesse, riferite a:

a) edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero parziale o totale emesse prima del 10 novembre 1998, in seguito a sopralluoghi effettuati da tecnici comunali, regionali o dai vigili del fuoco;

b) edifici i cui proprietari nel periodo intercorso dall'evento sismico al 10 novembre 1998 si trovavano nelle seguenti condizioni:

b1) emigrati all'estero;

b2) soggetti inabili al 100 per cento, ovvero soggetti ricoverati in strutture ospedaliere o socio-sanitarie per motivi di salute per un periodo di almeno 20 giorni antecedenti al 10 novembre 1998;

b3) deceduti prima del 10 novembre 1998;

c) edifici di proprietà pubblico-privata ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 61/1998;

d) edifici adibiti alla data del sisma ad attività produttive e alienati in conseguenza di procedure concorsuali o esecuzione forzata;

Atteso:

- che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 1, delle citate direttive, i comuni dovevano segnalare alla Regione, Ufficio temporaneo ricostruzione interventi dei privati, entro il termine del 7 aprile 2000, le specifiche situazioni di soggetti privati che non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998, riconducibili ai casi così come definiti nello stesso art. 1;

Dato atto:

- che successivamente alla scadenza del predetto termine sono state presentate presso i comuni numerose istanze riferite alle situazioni così come disciplinate dalla Delib.G.R. n. 174/2000;

Considerato:

- che per la rilevanza delle suddette situazioni appare inopportuno operare delle discriminazioni tra i diversi soggetti interessati in relazione al termine del 7 aprile 2000 stabilito con la sopra citata deliberazione;

- che, tuttavia, si rende necessario anche in relazione al periodo di tempo ormai trascorso dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, della Delib.G.R. n. 174/2000, definire un termine ai fini dell'ammissibilità delle istanze stesse;

Ritenuto pertanto:

- che tale termine può essere individuato nella data di adozione del presente atto;

- di dover fare obbligo ai comuni di trasmettere alla Regione Umbria - Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, le istanze regolarmente prodotte dai proprietari interessati, con allegate le attestazioni rilasciate dal tecnico comunale di cui all'art. 1, comma 2, delle direttive approvate con Delib.G.R. n. 174/2000;

- di dover disporre che le risultanze in ordine alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle suddette istanze saranno assunte con determinazione del dirigente del 2° Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati e comunicate ai comuni interessati al fine di consentire loro l'attivazione delle successive fasi procedurali previste dall'art. 2 delle direttive;

Rilevato inoltre, allo scopo di garantire la piena ripresa delle attività produttive danneggiate a seguito degli eventi sismici del 26 settembre 1997 e successivi, l'opportunità di procedere al finanziamento della fascia prioritaria d1), di cui all'art 7, comma 3, della Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modifiche ed integrazioni, comprendente gli edifici nei quali sono presenti unità immobiliari adibite alle attività indicate all'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 6/1998, ovvero al culto religioso non ricadenti nelle disposizioni di cui alla L.R. n. 32/1998, che per effetto degli eventi sismici risultino distrutte, demolite o inagibili;

Dato atto:

- che al relativo fabbisogno finanziario, stimato in 110 miliardi circa, può farsi fronte con le risorse derivanti dalle autorizzazioni di spesa previste dall'art. 15 della legge n. 61/1998 e dall'art. 50 della legge n. 448/1998;

Ritenuto infine:

- di dover formulare alcune precisazioni in ordine alla disciplina delle varianti per onere in corso risultante dall'art. 6, comma 7, dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998 così come modificato dalla Delib.G.R. n. 597/2000 in relazione ai nuovi parametri tecnici ed economici approvati con Delib.G.R. n. 547/2000;

- di dover rimodulare le modalità e i tempi di erogazione dei contributi così come definiti dall'art. 10 dell'allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998 allo scopo sia di uniformare le modalità di erogazione degli stessi svincolandoli così dall'entità degli importi concessi, sia di garantire ai proprietari interessati, attraverso una diversa disciplina del flusso finanziario, una maggiore disponibilità di cassa durante l'esecuzione dei lavori che consenta di ridurre, per quanto possibile, il ricorso al credito;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)