Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/06/2000 |
Numero: | 597 |
§ 5.2.1015 - D.G.R. 7 giugno 2000, n. 597 .
Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni. Ammissibilità varianti.
(B.U. 28 giugno 2000, n. 35.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;
Vista la
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
Delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di provvedere conseguentemente:
a) a prendere atto dell'accordo trasmesso con nota datata 31 maggio 2000 dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle regioni Marche ed Umbria circa l'ammissibilità delle varianti in relazione ai nuovi parametri tecnici ed economici approvati con
b) a stabilire che le varianti ai progetti sono ammesse, nei limiti del contributo massimo concedibile, nei seguenti casi:
b1) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
b2) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della
b3) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati;
c) ad apportare pertanto all'art. 6, comma 7, dell'Allegato 1) alla
- le parole: «concesso per ogni edificio» sono sostituite con le parole: «massimo concedibile, determinate da:
a) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della
c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati»;
3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Eventi sismici 1997 -
Premesso:
- che in data 12 aprile 2000 è stato sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile e le regioni Marche ed Umbria il documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 4, comma 3, della
Rilevato:
- che in conseguenza della citata modifica risultano variati:
- i parametri tecnici ed economici;
- i coefficienti moltiplicatori per tipologia di edifici;
- le maggiorazioni;
riportati rispettivamente nella Tabella 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 dell'allegato B) alla
Richiamata:
- la
Atteso:
- che con la citata deliberazione sono state altresì stabilite le modalità e procedure per l'aggiornamento delle maggiorazioni e dei coefficienti moltiplicatori applicati ai progetti già presentati nonché dei relativi costi convenzionali, al solo scopo di recepire le modifiche ed integrazioni, apportate alle Tabelle 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 di cui all'Allegato B) alla
Ravvisata la necessità di definire, in relazione ai nuovi parametri tecnico-economici approvati con
Visto l'accordo trasmesso con nota datata 31 maggio 2000 dai Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle regioni Marche ed Umbria su mandato dei rispettivi Comitati circa l'ammissibilità, nei limiti del contributo massimo concedibile, delle varianti determinate da:
a) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;
b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della
c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati;
Ritenuto pertanto:
- di dover apportare al comma 7 dell'art. 6 dell'allegato 1 alla
Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale.
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)