§ 5.2.1015 - D.G.R. 7 giugno 2000, n. 597 .
Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni. Ammissibilità varianti.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/06/2000
Numero:597

§ 5.2.1015 - D.G.R. 7 giugno 2000, n. 597 .

Eventi sismici 1997 - D.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni. Ammissibilità varianti.

(B.U. 28 giugno 2000, n. 35.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;

b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;

Vista la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Delibera:

 

 

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di provvedere conseguentemente:

a) a prendere atto dell'accordo trasmesso con nota datata 31 maggio 2000 dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle regioni Marche ed Umbria circa l'ammissibilità delle varianti in relazione ai nuovi parametri tecnici ed economici approvati con Delib.G.R. n. 547/2000;

b) a stabilire che le varianti ai progetti sono ammesse, nei limiti del contributo massimo concedibile, nei seguenti casi:

b1) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;

b2) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;

b3) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati;

c) ad apportare pertanto all'art. 6, comma 7, dell'Allegato 1) alla Delib.G.R. n. 5180/1998 la seguente modifica:

- le parole: «concesso per ogni edificio» sono sostituite con le parole: «massimo concedibile, determinate da:

a) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;

b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;

c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati»;

3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente al documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 7 del regolamento interno della Giunta regionale approvato con Delib.G.R. 19 maggio 1999, n. 721;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Eventi sismici 1997 - Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni - Ammissibilità varianti.

Premesso:

- che in data 12 aprile 2000 è stato sottoscritto tra il Ministero dei lavori pubblici, il Dipartimento della protezione civile e le regioni Marche ed Umbria il documento di modifica dell'intesa di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, contenente la ridefinizione dei parametri tecnici ed economici relativi alla determinazione del costo degli interventi di cui agli artt. 3, 4 e 5 della stessa legge;

Rilevato:

- che in conseguenza della citata modifica risultano variati:

- i parametri tecnici ed economici;

- i coefficienti moltiplicatori per tipologia di edifici;

- le maggiorazioni;

riportati rispettivamente nella Tabella 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 dell'allegato B) alla Delib.G.R. n. 5180/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamata:

- la Delib.G.R. 24 maggio 2000, n. 547 con cui la Giunta regionale ha preso atto del predetto documento di modifica dell'intesa;

Atteso:

- che con la citata deliberazione sono state altresì stabilite le modalità e procedure per l'aggiornamento delle maggiorazioni e dei coefficienti moltiplicatori applicati ai progetti già presentati nonché dei relativi costi convenzionali, al solo scopo di recepire le modifiche ed integrazioni, apportate alle Tabelle 7.1.A - 7.1.B - 7.2 e 8 di cui all'Allegato B) alla Delib.G.R. n. 5180/1998;

Ravvisata la necessità di definire, in relazione ai nuovi parametri tecnico-economici approvati con Delib.G.R. n. 547/2000, una diversa disciplina delle varianti in corso d'opera che tenga conto dei nuovi limiti stabiliti in ordine al contributo massimo concedibile;

Visto l'accordo trasmesso con nota datata 31 maggio 2000 dai Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle regioni Marche ed Umbria su mandato dei rispettivi Comitati circa l'ammissibilità, nei limiti del contributo massimo concedibile, delle varianti determinate da:

a) applicazione delle maggiorazioni di cui al punto D6 della Tabella 8;

b) utilizzazione del maggiore contributo derivante dall'applicazione delle maggiorazioni alle finiture interne di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge n. 61/1998;

c) realizzazione di interventi migliorativi, sotto l'aspetto strutturale, non previsti e non prevedibili al momento della presentazione del progetto, nel rispetto delle direttive tecniche e nei limiti ivi indicati;

Ritenuto pertanto:

- di dover apportare al comma 7 dell'art. 6 dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 5180/1998 le modifiche conseguenti al recepimento del parere formulato in merito all'ammissibilità delle varianti dai Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici delle regioni Marche ed Umbria;

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale.

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)