Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.6 calamità naturali |
Data: | 12/08/1998 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Programma e piani dei beni culturali). |
Art. 3. (Criteri di priorità). |
Art. 4. (Modalità di attuazione). |
Art. 5. (Commissione tecnica). |
Art. 6. (Liberalità). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
§ 4.6.64 - L.R. 12 agosto 1998, n. 32.
Interventi per i beni culturali danneggiati dagli eventi sismici.
(B.U. 18 agosto 1998, n. 51 - S.O.).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge disciplina la programmazione e l'attuazione degli interventi per la ricostruzione, il ripristino, il miglioramento sismico e funzionale degli immobili rientranti nella tipologia dei beni culturali.
2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai beni culturali pubblici, le chiese aperte al culto alla data del sisma e i beni culturali privati ad uso pubblico in particolare gli archivi, le biblioteche e i musei [1].
3. La Giunta regionale stipula con i soggetti proprietari apposite convenzioni al fine di regolare la fruibilità pubblica degli edifici e dei servizi privati oggetto degli interventi della presente legge.
4. Gli interventi di cui alla presente legge sono individuati sulla base del programma finanziario approvato dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 del
5. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia a quanto previsto dal
Art. 2. (Programma e piani dei beni culturali).
1. L'individuazione degli interventi di cui all'art. 8, comma 3, del
2. Il programma è approvato entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dal Consiglio regionale, ha validità triennale per gli anni 1999/2001 e resta in vigore fino all'approvazione del successivo.
3. Il programma si attua con piani annuali approvati dalla Giunta regionale che, nei limiti dei fondi disponibili, individuano gli interventi da realizzare.
4. Nel primo piano possono essere ricompresi i costi degli interventi urgenti disposti dagli enti locali e dal Commissario delegato per i beni culturali ai sensi dell'art. 8, comma 2 del
Art. 3. (Criteri di priorità).
1. Il programma è predisposto nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
a) opere volte alla sicurezza e tutela dei beni culturali;
b) riapertura dei servizi al pubblico, ivi compresi musei, biblioteche, archivi e chiese;
c) coerenza con la programmazione regionale per le opere pubbliche e con i programmi di settore per gli archivi, le biblioteche e i musei nonché con gli strumenti della programmazione negoziata;
d) opere ricomprese nei progetti speciali promossi dallo Stato e dalla Regione tesi all'innovazione e rispondenti ad esigenze d'urgenza;
e) miglioramento funzionale dei beni e dei servizi culturali;
f) opere necessarie al rientro nelle abitazioni con caratteristiche monumentali di singoli o di collettività.
2. All'interno dei singoli criteri costituisce ulteriore priorità la realizzazione di opere cofinanziate per almeno il 20 per cento dell'intero importo da altri enti pubblici e da privati. Le priorità sottostanno alla coerenza con gli strumenti finanziari utilizzati. L'ordine delle priorità è pertanto stabilito nel rispetto delle specifiche destinazioni delle risorse.
Art. 4. (Modalità di attuazione).
1. Il programma di cui all'art. 2 individua:
a) gli interventi da realizzare, distinguendo gli immobili di proprietà pubblica da quelli di proprietà di enti o soggetti privati;
b) i finanziamenti a ciascuno assegnati nonché le eventuali liberalità.
2. L'attuazione degli interventi è, ove possibile, effettuata sulla base di progetti unitari e, ove necessario, di piani di recupero ad iniziativa pubblica o privata.
3. La Giunta regionale con apposito disciplinare individua le modalità per accedere ai benefici della presente legge e la documentazione necessaria.
4. La Regione quale soggetto di programmazione e controllo non esercita la funzione di stazione appaltante e non realizza interventi diretti di riparazione o di ricostruzione.
5. La Giunta regionale, qualora i soggetti beneficiari dei finanziamenti siano inadempienti rispetto agli obblighi previsti dalla presente legge ed alle norme vigenti in materia di beni culturali può disporre la revoca del finanziamento o la sostituzione del soggetto attuatore.
Art. 5. (Commissione tecnica).
1. La Giunta regionale si avvale, per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, di apposita sezione della Commissione tecnica prevista dalla legge regionale di attuazione del
Art. 6. (Liberalità).
1. Al fine di evidenziare, coordinare e razionalizzare le liberalità, i contributi e le donazioni a favore dei beni culturali colpiti dal sisma, i soggetti pubblici e privati comunicano alla Regione mediante autocertificazione l'esistenza o meno, l'entità degli stessi e le loro destinazioni, ivi comprese le liberalità di competenza delle Soprintendenze di cui all'art. 8, comma 6, del
2. I soggetti pubblici e privati destinatari dei finanziamenti inseriti nei piani e nei programmi di cui all'art. 2 della presente legge sono tenuti ad indicare nel piano finanziario dei progetti presentati, le liberalità ricevute e le loro destinazioni sulla base del disciplinare di cui al comma 3 dell'art. 4.
3. La Giunta regionale istituisce un apposito comitato per coordinare l'attività della Regione nel reperimento dei mezzi di cui al comma 1 a favore del patrimonio culturale umbro colpito dal sisma.
4. La Giunta regionale istituisce un fondo speciale che consenta di far confluire gli atti a favore del patrimonio culturale umbro colpito dal sisma. Alle necessarie previsioni finanziarie si provvederà con legge di bilancio o di variazione dello stesso.
5. La mancata autocertificazione comporta l'esclusione dai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse di cui agli artt. 8 e 15 del
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Comma così sostituito dall’art. 54 della