Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 01/03/2000 |
Numero: | 244 |
§ 5.2.1011 - D.G.R. 1 marzo 2000, n. 244 .
Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 5180/1998 - Disposizioni in ordine ai termini di attuazione degli interventi.
(B.U. 29 marzo 2000, n. 18.)
La Giunta regionale
Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore alle politiche territoriali ambiente e infrastrutture;
Preso atto, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento interno di questa Giunta:
a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal dirigente dell'Ufficio temporaneo ricostruzione: interventi dei privati;
b) del parere di legittimità espresso dal direttore;
Preso atto della certificazione da parte del Servizio bilancio che l'atto non comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento interno;
Vista la
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi, espressi nei modi di legge,
Delibera:
1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
2) di provvedere conseguentemente:
a) a stabilire che i Comuni debbono rilasciare le concessioni contributive, relative ai procedimenti attivati ai sensi degli artt. 4 e 5 della
b) a disporre che il mancato rilascio delle concessioni contributive entro il termine di cui al punto 1), dovuto a inadempienze dei proprietari interessati o dei tecnici progettisti dagli stessi incaricati, comporta la decadenza dal contributo, fatta salva l'applicazione delle procedure previste dell'art. 12 dell'allegato 1 alla
c) ad apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alle procedure di cui all'allegato 1 alla
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- al comma 2 del l'art. 10:
a) sono soppresse le parole «, anche per le finalità di cui all'art. 14, comma 12, della
b) è soppressa la lettera f);
d) a stabilire altresì:
d1) che nel caso di concessioni contributive già rilasciate, la comunicazione delle stesse ai soggetti beneficiari deve avvenire entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto;
d2) che nel caso di concessioni contributive già comunicate alla data di pubblicazione del presente atto il termine di inizio lavori di cui all'art. 7-ter della
3) di pubblicare la presente deliberazione, unitamente alle premesse del documento istruttorio, nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 19, comma 7, del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della
Documento istruttorio
Oggetto: Eventi sismici del 12 maggio, 26 settembre 1997 e successivi - Ulteriori modifiche ed integrazioni alla
Visto il
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Visto il comma 8 dell'art. 7 della
Vista l'ammissibilità degli interventi al finanziamento previsto dai fondi strutturali FEOAG e FERSR di cui al DOCUP 1994-1999 - misure 3.5 e 5.7;
Viste le determinazioni dirigenziali nn. 11114 e 11115 del 31 dicembre 1999 con le quali sono stati assunti al bilancio regionale, esercizio finanziario 1999, impegni per complessive lire 129.532.422.108, a favore dei Comuni che hanno effettuato, entro i termini stabiliti dal DOCUP 1994-1999, impegni giuridicamente vincolanti a valere sulle risorse di cui alla misura 3.5 e 5.7 dello stesso DOCUP per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati di cui all'art. 4 della
Visto l'art. 3 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1999, n. 2947;
Preso atto:
- che un numero significativo dei procedimenti concessori attivati dai Comuni non risultano ancora definiti;
- che molti dei suddetti procedimenti concessori si riferiscono ad edifici in cui sono ricomprese residenze principali oggetto di ordinanza sindacale di sgombero;
Atteso:
- che gli interventi per la realizzazione di alloggi prefabbricati da destinare a residenza temporanea per le famiglie ospitate in moduli abitativi mobili interessano prevalentemente le abitazioni principali ricomprese nell'ambito dei programmi integrati di recupero in considerazione dei maggiori tempi previsti per l'attuazione dei programmi stessi;
- che, pertanto, si rende necessario emanare specifiche disposizioni procedurali finalizzate a garantire un'accelerazione al processo di ricostruzione degli edifici collocati al di fuori dei programmi integrati di recupero;
Preso atto inoltre che a fronte delle concessioni contributive rilasciate dai Comuni ai sensi dell'art. 7 della
Rilevato che fra le varie cause che hanno impedito e tuttora impediscono l'attivazione dei cantieri va annoverata, oltre alla difficoltà di reperire imprese ed alle recenti avversità atmosferiche anche la mancata previsione, nelle procedure approvate con
Considerato:
- che per gli interventi finanziati con le risorse di cui ai fondi strutturali FEOAG e FERSR del DOCUP 1994-1999 - misure 3.5 e 5.7 il termine per la rendicontazione delle somme utilizzate viene a scadere improrogabilmente alla data del 31 dicembre 2001, pena la decadenza dei contributi messi a disposizione della Unione Europea;
Ritenuto pertanto:
- di dover emanare ulteriori disposizioni che consentano ai Comuni di procedere al rilascio delle concessioni contributive per i procedimenti concessori attivati ai sensi degli artt. 4 e 5 della
- di dover stabilire termini di inizio e fine lavori che consentano una rapida attuazione degli interventi previsti dall'art. 4 della
Ritenuto inoltre di dover apportare alle procedure di cui all'allegato 1 alla
Ravvisata infine la necessità di definire una procedura che permetta, attraverso un'adeguata assistenza al soggetto beneficiario, di superare le difficoltà connesse al reperimento delle imprese cui affidare i lavori;
Tutto ciò premesso e considerato
Omissis
(Vedasi dispositivo deliberazione)