§ 4.2.65 – D.G.R. 27 aprile 2006, n. 674.
Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.2 edilizia e lavori pubblici
Data:27/04/2006
Numero:674

§ 4.2.65 – D.G.R. 27 aprile 2006, n. 674.

Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreni.

(B.U. 5 luglio 2006, n. 32 – S.O. n. 1).

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione ambiente, territorio e infrastrutture;

     Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta del direttore della Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture;

     Vista la legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 ed in particolare gli articoli 13, comma 1, lett. e) e 45, comma 1, lett. f);

     Ritenuto di emanare indirizzi volti a disciplinare le modalità per gli interventi che comportano i movimenti di terreno di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) della medesima L.R. n. 1/2004, subordinati a permesso di costruire;

     Tenuto conto delle indicazioni espresse dai rappresentanti delle Province e dei Comuni nell’incontro del 28 novembre 2005, appositamente convocato, nonché dal Servizio difesa del suolo;

     Preso atto, ai sensi dell’art. 21 del regolamento interno di questa Giunta:

     a) del parere di regolarità tecnico-amministrativa e della dichiarazione che l’atto non comporta impegno di spesa resi dal dirigente competente, ai sensi dell’art. 21, c. 3 e 4, del regolamento interno;

     b) del parere di legittimità espresso dal direttore;

     Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e norme attuative;

     Visto il regolamento interno di questa Giunta;

     A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

 

DELIBERA:

 

     1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta del direttore, corredati dai pareri di cui all’art. 21 del regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

 

     2) di approvare quale atto di indirizzo, ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004, il documento allegato A) alla presente deliberazione, relativo alla disciplina dei movimenti di terreno subordinati a permesso di costruire di cui all’art. 13, comma 1, lett. e) della stessa legge regionale;

 

     3) di stabilire che l’atto di indirizzo di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all’art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione;

 

     4) di dare atto che i regolamenti edilizi comunali, adeguati ai sensi dell’art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004 hanno effettiva applicazione dalla data della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione; a tal fine i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione il testo del medesimo regolamento in forma cartacea e informatizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 657 del 12 aprile 2005;

 

     5) di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione, alle Province di Perugia e di Terni, alle Comunità montane, al Corpo forestale dello Stato ed agli Enti parco;

 

     6) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 

     Oggetto: Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 45, comma 1, lett. f) della L.R. n. 1/2004 per la disciplina delle modalità relative ai movimenti di terreno.

 

     Premesso che:

     — in base a quanto disposto all’art. 13, comma 1, lett. e) della L.R. n. 1/2004, l’attività di movimento di terra comportante sia rinterri che scavi, qualora non riguardino la coltivazione di cave e torbiere, è subordinata a permesso di costruire;

     — l’articolo 45, comma 1, lettera f) della medesima L.R. n. 1/2004 dispone che la Giunta regionale adotti un atto di indirizzo per stabilire le modalità relative ai movimenti di terreno di cui sopra, al fine di assicurare uniformità nell’applicazione delle normative in materia di titoli abilitativi in tutto il territorio regionale;

     — a tali fini l’ufficio regionale competente, avvalendosi di specifica collaborazione esterna, ha predisposto una apposita proposta di normativa definita congiuntamente al Servizio difesa del suolo ed in sede di gruppo di lavoro di cui alla D.G.R. n. 1286 del 29 luglio 2005 composta da rappresentanti dei Servizi delle Direzioni «ambiente, territorio e infrastrutture» e «agricoltura e foreste, aree protette, valorizzazione dei sistemi naturalistici e paesaggistici, beni e attività culturali, sport e spettacolo».

     Ritenuto:

     — di emanare apposito atto di indirizzo per la disciplina dei movimenti di terreno finalizzati alla modificazione del suolo per interventi edilizi, per bonifiche agrarie e per la realizzazione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

     — che l’atto di che trattasi contiene i requisiti cogenti di cui all’art. 45, comma 2, della L.R. n. 1/2004 e pertanto i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio regolamento edilizio entro sei mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, in quanto si considerano obbligatori per garantire comportamenti uniformi in tutto il territorio regionale; decorso tale termine la disciplina trova diretta applicazione.

     Si propone alla Giunta regionale,

     Omissis

 

 

ALLEGATO A

 

     A. MODIFICAZIONI DEL SUOLO (DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE).

     1) Le opere di scavo, rinterro e rilevato sono modificazioni del suolo, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi punti A7, A10, A11, B, C e D, che comportano alterazioni morfologiche ed altimetriche incidenti sulle caratteristiche del territorio interessato, subordinati a «permesso di costruire» come previsto dall’art. 13, comma 1, lett. e) della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1.

     2) Nel caso di piani attuativi, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione costituisce titolo abilitativo per la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione previste dal piano medesimo, ai sensi dell’art. 26, comma 7, della L.R. n. 11/05.

     3) Per opere pubbliche o di interesse pubblico realizzate da pubbliche amministrazioni, enti istituzionalmente competenti o da concessionari di pubblici servizi trovano applicazione le disposizioni dell’art. 8 della legge regionale n. 1/2004 e le altre normative di settore.

     4) Non rientrano tra gli interventi suddetti:

     a) le modifiche connesse con la coltivazione di cave e torbiere, regolate dalla normativa di settore;

     b) le lavorazioni del terreno e le opere di scavo e rinterro finalizzate alle attività agricole con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale al di fuori del fondo interessato dagli interventi o dei terreni dell’impresa agricola di cui all’art. 34, comma 9, della L.R. n. 11/ 2005, da effettuare comunque nel rispetto dell’assetto morfologico e paesaggistico locale.

     5) Gli interventi di modificazione del suolo, specialmente se interferenti con insediamenti, edifici ed infrastrutture, devono garantire le condizioni di stabilità e sicurezza, evitando il verificarsi di eventuali fenomeni erosivi e di smottamento, sia in fase di esecuzione che nel tempo; tali interventi devono, inoltre, assicurare un adeguato assetto idrogeologico ed idraulico dell’area interessata e di quelle adiacenti, prevedendo altresì gli effetti nel tempo ed i rischi ad i quali sono esposte dette aree.

     6) Gli interventi debbono prevedere azioni finalizzate a ripristinare o a mantenere le condizioni di compatibilità tra uso del suolo e assetto idrogeologico anche nel rispetto delle normative e dei Piani di settore di cui alla legge n. 183/1989.

     7) Gli interventi di modificazione del suolo non contestuali o non connessi agli interventi edilizi di cui al successivo punto B, sono effettuati tenendo conto delle condizioni di stabilità idrogeologica ed idraulica dell’area interessata e il progetto o il Piano aziendale di cui all’art. 32, comma 2, lett. g) della L.R. 11/2005 previsto ai successivi punti A11, C1-2 e C3 devono essere redatti da tecnici abilitati e devono contenere, oltre ai pertinenti elaborati progettuali minimi previsti dalla D.G.R. n. 887 del 25 giugno 2004 e da eventuali altre normative edilizie e di settore, i seguenti elementi aventi livello di dettaglio commisurato all’importanza dell’intervento:

     a) uno studio geomorfologico, idrogeologico ed idraulico esteso oltre che all’area oggetto d’intervento anche alle zone adiacenti che possano essere interessate, al fine di prevenire potenziali dissesti ed effetti indotti;

     b) uno studio agronomico, pedologico e vegetazionale che giustifichi e motivi l’intervento, nei casi previsti al successivo punto C, nell’ottica del miglioramento delle caratteristiche dei terreni attualmente improduttivi;

     c) il dimensionamento planimetrico e volumetrico dell’intervento, evidenziato attraverso elaborati quotati con riferimenti a capisaldi certi che dovrà indicare soluzioni idonee a garantire quanto previsto al successivo punto B4;

     d) il dimensionamento di eventuali opere di sostegno;

     e) l’indicazione delle quantità di materiale da scavare, precisandone il luogo di destinazione se diverso dal terreno interessato dalle opere;

     f) uno studio degli impatti paesaggistici ed ambientali dell’opera e degli interventi atti alla loro mitigazione, nonché al ripristino paesaggistico ed ambientale dell’area, adeguatamente progettati e dimensionati, ricorrendo preferibilmente a tecniche di ingegneria naturalistica;

     g) la localizzazione cartografica delle eventuali essenze arboree da espiantare e quelle da mettere a dimora, nel rispetto dell’art. 12 della L.R. n. 27/2000 (zone di elevata diversità floristico-vegetazionale);

     h) le caratteristiche tipologiche e la provenienza del materiale necessario per la sistemazione finale dei terreni interessati dalle opere;

     i) la documentazione di cui all’art. 22, comma 3, della L.R. n. 1/2004, ai fini degli eventuali pareri ed autorizzazioni paesaggistiche o per gli interventi che interessano le aree di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004;

     j) gli elementi di cui al punto E) per i materiali di risulta.

     8) Nel caso di piani attuativi, oltre agli elementi progettuali richiesti dalle vigenti normative, la realizzazione degli interventi di modificazione del suolo connesse alle opere di urbanizzazione del piano medesimo, per quanto disposto dall’art. 26, comma 7, della L.R. n. 11/05, debbono essere previsti anche i pertinenti elementi elencati al precedente punto 7).

     9) Qualora l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o in caso di aree di cui all’art. 4, comma 2, della L.R. n. 1/2004, gli interventi che comportano modificazioni del suolo dovranno essere attuati nel rispetto del contenuto del decreto di vincolo o nelle norme di riferimento e salvaguardando gli elementi che per la loro tipicità caratterizzano il paesaggio e l’ambiente circostante.

     10) Nelle aree coperte da boschi, le opere di scavo, rinterro e rilevato per la realizzazione di infrastrutture quali sentieri, piste, vie tagliafuoco che comportino la trasformazione in via permanente di suolo, sono sottoposte a permesso di costruire (art. 3, comma 1, lett. e3) della L.R. 1/2004); si dovrà evitare la formazione di dislivelli eccessivi con il terreno circostante e pertanto, ogni movimentazione di terreno sarà limitata alla definizione del percorso con il livellamento della sede viaria raccordando adeguatamente le nuove opere con il profilo del terreno naturale. L’eventuale cartellonistica è realizzata con le modalità previste dalla D.G.R. n. 1254 del 25 settembre 1999, emanata in attuazione della L.R. n. 46/97. Per eventuali modificazioni del suolo finalizzate alle manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli per fuoristrada si applica anche la deliberazione della Giunta regionale n. 214 del 24 febbraio 1999.

     11) La modificazione del suolo per la realizzazione di invasi per accumuli idrici non soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. e i. (laghetti e invasi collinari), a qualsiasi uso destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di piano aziendale comprensivo degli elementi di cui al precedente punto

     7. Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo comunque non superiore a ml. 2,00 dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera.

     Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso è subordinato all’acquisizione della concessione di derivazione di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s. m. e i.

     La realizzazione degli invasi per accumuli idrici di cui al D.P.R. 1363/1959 e s. m. i. (laghetti e invasi collinari) è comunque subordinata a permesso di costruire.

     È vietata l’asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell’impresa agricola di cui all’art. 34, comma 9, della L.R. n. 11/2005. Il materiale di risulta dovrà essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell’impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari.

     Il progetto deve precisare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.

     12) Gli interventi da effettuare dovranno essere verificati in base alla loro compatibilità ove interessino gli ambiti di cui agli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 47 e 48 della L.R. n. 27/2000 ed in particolare deve essere effettuata la valutazione di incidenza nei siti di interesse naturalistico, ai sensi del D.P.R n. 357/97 anche in base alla nota di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 613 del 18 maggio 2004.

 

     B. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER INTERVENTI EDILIZI (DISPOSIZIONI PARTICOLARI).

     1. Le modificazioni del suolo necessarie ai fini della realizzazione di interventi edilizi, compresa la realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete e puntuali ed alle infrastrutture viarie, pubbliche o di rilevante interesse pubblico, nonché le opere di difesa idrogeologica, le opere idrauliche, quelle di arginatura degli invasi di accumulo di acque, sono dimensionate in base alle relative esigenze progettuali, tenendo conto delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed idrogeologiche dei luoghi.

     2. Nelle zone agricole di tipo E, la modifica della quota del piano naturale di campagna non può eccedere, in rilevato, ml. 1,50 nel caso di realizzazione di interventi edilizi previsti dagli articoli 33, comma 2, primo periodo, 34 e 35 della L.R. 11/2005 e dalle relative normative comunali, comprese le relative opere e strutture pertinenziali.

     3. Gli interventi vanno, comunque, realizzati nel rispetto delle eventuali prescrizioni del P.R.G., del regolamento edilizio e di eventuali piani attuativi e di settore.

     4. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata a cura del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore. Le verifiche devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati. Ogni anomalia riscontrata, riguardante infiltrazioni d’acqua od eventuali lesioni negli edifici, deve essere tempestivamente comunicata al Comune, fermo restando l’obbligo del titolare del permesso di costruire, del direttore dei lavori e del costruttore di sospendere ogni operazione di scavo ed effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi.

     5. Nelle opere di sbancamento e di palificazione si devono usare tutte le cautele atte ad evitare danneggiamenti ai fabbricati vicini conseguenti allo scuotimento del terreno.

     6. Ogni modificazione del suolo deve essere eseguita in maniera da evitare il ristagno delle acque e consentire il regolare deflusso delle acque dei terreni, a qualunque uso o destinazione essi siano adibiti.

     7. Il progetto edilizio deve contenere gli elementi ai fini di quanto previsto al punto E) per i materiali di risulta.

 

     C. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER BONIFICA AGRARIA (DISPOSIZIONI PARTICOLARI).

     1. Gli interventi di modificazione del suolo finalizzati alla bonifica agraria sono consentiti solamente su terreni improduttivi che non consentano di effettuare normali pratiche colturali. Alla richiesta di permesso di costruire è allegato il piano aziendale dal quale risultino, sulla base di specifiche indagini, le attuali caratteristiche dei terreni interessati e le modalità con le quali si intende migliorarle, nonché i costi delle operazioni di bonifica e le ricadute.

     2. Si considerano interventi di bonifica agraria quelli che si attuano mediante livellamenti o movimenti di terra, con compensazione tra scavo e riporto e senza asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell’impresa agricola di cui all’art. 34, comma 9, della L.R. n. 11/2005. Le sezioni del terreno in scavo non devono superare la profondità di ml. 0,50 dal piano naturale di campagna ed a condizione che sia garantito un franco minimo di ml. 3,00 dal livello massimo della falda acquifera. Le sezioni del terreno in rilevato non debbono superare l’altezza di ml. 1,00 dal piano naturale di campagna, purché non limitanti la capacità di espansione naturale dei corsi d’acqua.

     3. Per quantità superiori in rilevato a quelle previste nel precedente punto 2 (ml. 1,00) il piano aziendale allegato al progetto deve dimostrare sotto il profilo tecnico-agronomico la necessità dell’intervento proposto, oltre alla convenienza economica dello stesso valutata in rapporto alla ricaduta economica sull’attività agricola.

     4. Per gli interventi di scavo eccedenti i valori di cui al precedente punto 2 (ml. 0,50, realizzati in difformità dal permesso di costruire, sono applicabili le sanzioni in materia edilizia. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 17 della L.R. 2/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

     5. Gli interventi di bonifica agraria dovranno assicurare il mantenimento della funzionalità idraulica della rete scolante senza determinare fenomeni di ruscellamento diffuso o fenomeni di ristagno di acque anche nelle aree adiacenti e nel rispetto delle preesistenti condizioni di deflusso nei naturali corpi recipienti.

 

     D. MODIFICAZIONI DEL SUOLO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO (DISPOSIZIONI PARTICOLARI).

     1. La realizzazione di opere di sostegno e consolidamento è finalizzata al miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza dei terreni nonché alla tutela ambientale degli stessi. Tali opere dovranno essere realizzate limitando allo stretto indispensabile le alterazioni dell’assetto idrogeologico ed idraulico dei luoghi e garantendo costantemente la stabilità dei suoli sia in fase di esecuzione che nel tempo, evitando l’innesco dei fenomeni erosivi e di smottamento.

     2. Il consolidamento delle scarpate e la realizzazione delle opere di sostegno deve avvenire preferibilmente attraverso l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica (idrosemina, utilizzo di geotessili, graticciate, fascinate, grate vive, briglie in terra, terre rinforzate rivegetate, etc.).

     Nelle zone agricole, nel caso in cui il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica non sia possibile, gli interventi di sistemazione delle scarpate di terreno devono essere eseguiti con gradonamenti di altezza massima del gradone di ml. 2,00 e di adeguata profondità e pendenza, ai fini di garantire la loro stabilità e di regolare il deflusso delle acque meteoriche e assicurare di norma il transito dei mezzi meccanici.

     3. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a ml. 1,50, salvo che il progetto evidenzi la necessità di una altezza superiore resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito e semprechè non si produca una eccessiva alterazione planoaltimetrica dei profili del terreno ante operam. I terrazzamenti intermedi devono, di norma, avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta e assicurare il transito di mezzi meccanici.

     4. Per la costruzione di muri di sostegno il regolamento edilizio comunale definisce la tipologia dei materiali da utilizzare in relazione all’armonico inserimento nel contesto circostante, prevedendo, comunque, che le strutture in cemento armato o blocchi cementizi siano rivestite in pietrame o adeguatamente tinteggiati con colorazioni nella gamma delle terre in modo da garantire l’integrazione con l’ambiente circostante.

     5. Al piede dei muri di sostegno che si affacciano su strade o spazi pubblici deve essere previsto lo spazio per idoneo marciapiede e deve essere realizzata una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio, che devono essere convogliate alla rete di scolo.

 

     E. DISPOSIZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI RISULTA.

     1. Lo stoccaggio o l’accumulo temporaneo dei materiali di risulta deve avvenire in cumuli di dimensioni tali da assicurarne la stabilità ed in modo da non compromettere gli elementi che caratterizzano il paesaggio e l’ambiente circostante. Il terreno vegetale deve essere accantonato e stoccato con modalità atte a preservarne le caratteristiche agronomiche. Nel caso sia previsto l’accumulo temporaneo di materiali di risulta provenienti da opere di scavo, il permesso di costruire è condizionato all’obbligo di rimuovere il materiale medesimo entro i termini stabiliti dal Comune, comunque non superiore a 12 mesi, decorsi i quali si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dalla L.R. 21 del 3 novembre 2004, quali interventi rientranti nei casi previsti dall’art. 3, comma 1, lettera e7) della L.R. 1/2004.

     L’utilizzo dei materiali di risulta, oltre a quanto previsto dell’art. 18 ter (Valorizzazione di materiali assimilabili) della L.R. 2/2000 e s.m.i. è consentito per la realizzazione di opere di sistemazione di terreni, comprese aree degradate, opere di difesa idraulica e idrogeologica, previste dal titolo abilitativo.