Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 29/09/2003 |
Numero: | 1725 |
Sommario |
Art. 1. I principi contabili internazionali riportati nell'allegato sono adottati. |
Art. 2. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 11.1.34 - Regolamento 29 settembre 2003, n. 1725. [1]
Regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 13 ottobre 2003, n. L 261).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) La Commissione, alla luce della consulenza fornita dal comitato tecnico di contabilità, è giunta alla conclusione che i principi contabili internazionali esistenti in data 14 settembre 2002 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3 del
(3) La Commissione ha altresì considerato le attuali proposte di modifiche riguardanti numerosi principi esistenti. I principi contabili internazionali derivanti dalla finalizzazione di tali proposte saranno considerati ai fini dell'adozione dopo che tali principi saranno definitivi. L'esistenza di queste proposte di modifiche ai principi esistenti non ha alcun effetto sulla decisione della Commissione di omologare i principi esistenti, salvo nel caso dello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative, dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione e di un piccolo numero di interpretazioni di questi principi, ovvero la SIC 5 Classificazione degli strumenti finanziari - Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell'emittente, la SIC 16 Capitale sociale - Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie) e la SIC 17 Patrimonio netto - Costi di un'operazione di capitale.
(4) L'esistenza di principi di elevata qualità riguardanti gli strumenti finanziari (compresi i derivati) è importante per il mercato europeo dei capitali. Tuttavia nei casi dello IAS 32 e dello IAS 39 le modifiche attualmente previste sono così importanti che è appropriato non adottare questi principi in questa fase. Quando l'attuale progetto di revisione sarà stato completato e saranno stati pubblicati i principi rivisti, la Commissione considererà in via prioritaria la loro adozione conformemente al
(5) Di conseguenza devono essere adottati tutti i principi contabili internazionali esistenti il 14 settembre 2002 ad eccezione dello IAS 32, dello IAS 39 e delle relative interpretazioni.
(6) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
I principi contabili internazionali riportati nell'allegato sono adottati.
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO [2]
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS 1 Presentazione del bilancio
IAS 2 Rimanenze
IAS 7: Rendiconto finanziario (rivisto nella sostanza nel 1992)
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 11: Commesse a lungo termine (rivisto nella sostanza nel 1993)
IAS 12: Imposte sul reddito (rivisto nella sostanza nel 2000)
IAS 14: Informativa di settore (rivisto nella sostanza nel 1997)
IAS 15: Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi (rivisto nella forma nel 1994)
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
IAS 17 Leasing
IAS 18: Ricavi (rivisto nella sostanza nel 1993)
IAS 19: Benefici per i dipendenti (rivisto nella sostanza nel 2002)
IAS 20: Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica (rivisto nella forma nel 1994)
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere — Investimento netto in una gestione estera
IAS 23: Oneri finanziari (rivisto nella sostanza nel 1993)
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 26: Fondi di previdenza (rivisto nella forma nel 1994)
IAS 27 Bilancio consolidato e separato
IAS 28 Partecipazioni in collegate
IAS 29: Informazioni contabili in economie iperinflazionate (rivisto nella forma nel 1994)
IAS 31 Partecipazioni in joint venture
IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
IAS 33 Utile per azione
IAS 34: Bilanci intermedi (1998)
IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività
IAS 37: Accantonamenti, passività e attività potenziali (1998)
IAS 38 Attività immateriali
IAS 39: Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione ad eccezione delle disposizioni sull’uso dell’opzione del fair value e di talune disposizioni relative alla contabilizzazione delle operazioni di copertura
IAS 40 Investimenti immobiliari
IAS 41: Agricoltura (2001)
IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
IFRS 4 Contratti assicurativi
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IFRS 6 International Financial Reporting Standard (IFRS) 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative
INTERPRETAZIONI DELLO STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE
SIC-1: Coerenza nell’applicazione dei principi contabili — Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze
SIC-2: Coerenza nell’applicazione dei principi contabili —Capitalizzazione di oneri finanziari
SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate
SIC-6: Costi per la modifica del software esistente
SIC-7: Introduzione dell’euro
SIC-8: Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale
SIC-10: Assistenza pubblica —Nessuna specifica relazione alle attività operative
SIC-11: Valute estere — Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta
SIC-12: Consolidamento— Società a destinazione specifica (società veicolo)
SIC-13: Imprese a controllo congiunto — Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
SIC-14: Immobili, impianti e macchinari — Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
SIC-15: Leasing operativo— Incentivi
SIC-18: Coerenza nell’applicazione dei Principi contabili —Metodi alternativi
SIC-19: Moneta di conto — Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo
IAS 21 e dallo IAS 29
SIC-20: Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto— Rilevazione di perdite
SIC-21: Imposte sul reddito —Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
SIC-23: Immobili, impianti e macchinari — Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali
SIC-24: Utile per azione — Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni
SIC-25: Imposte sul reddito —Cambiamenti di condizione fiscale di un’impresa o dei suoi azionisti
SIC-27: La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
SIC-29: Informazioni integrative — Accordi per servizi in concessione
SIC-30: Moneta di conto —Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione
SIC-31: Ricavi —Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
SIC-32: Attività immateriali —Costi connessi a siti web
SIC-33: Consolidamento e metodo del patrimonio netto — Diritti di voto potenzialmente esercitabili e
attribuzione del capitale posseduto
IFRIC 2 Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
IFRIC 5 Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
IFRIC 6 Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
IFRIC 7 Interpretazione IFRIC 7 Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate
IFRIC 8 Interpretazione IFRIC 8 «Ambito di applicazione dell’IFRS 2»
IFRIC 9 Interpretazione IFRIC 9 «Rivalutazione dei derivati incorporati»
Nota:
Le eventuali appendici dei principi e delle interpretazioni non sono considerate parte di tali principi e interpretazioni e pertanto non sono riprodotte.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1
Presentazione del bilancio
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997) Presentazione del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Se l’entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi Contabili Internazionali e le Interpretazioni, applicabili a dicembre 2003:
(a) i riferimenti a «utile o perdita netta» sono modificati in «utile o perdita»;
(b) i riferimenti alle «note al bilancio» sono modificati in «note»; e
(c) i riferimenti a «capitale proprio» sono modificati in «capitale conferito».
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A3. I paragrafi 69 e 70 dello IAS 12 Imposte sul reddito sono stati eliminati.
A4. Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, il paragrafo 23 è stato modificato come segue:
23. Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri Principi. Per esempio, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
A5. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A6. Lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 5 è modificato come segue:
5. Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:
(a) stato patrimoniale;
(b) conto economico;
(c) prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, che mostri alternativamente:
(i) tutte le variazioni delle voci di patrimonio netto, ovvero
(ii) le variazioni nel patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con i possessori di strumenti di capitale che agiscono in tale loro qualità;
(d) rendiconto finanziario; e
(e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.
Il paragrafo 12 è modificato come segue:
12. Lo IAS 1 fornisce linee guida sulla struttura del bilancio. La Guida Applicativa dello IAS 1 fornisce un esempio di come presentare lo stato patrimoniale, il conto economico e i prospetti delle variazioni delle voci di patrimonio netto.
Il paragrafo 13 è modificato come segue:
13. Lo IAS 1 richiede che il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto sia presentato come un prospetto separato del bilancio e consente che l’informativa sulle variazioni delle voci di patrimonio netto derivanti da operazioni con i possessori di strumenti partecipativi di capitale che agiscono in tale loro qualità (incluse le distribuzioni agli stessi) siano esposte già nel prospetto di stato patrimoniale, ovvero nelle note. L’entità utilizza, per il suo bilancio intermedio, lo stesso schema di prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto presentato nel suo ultimo bilancio d’esercizio.
A7. I paragrafi 39 e 40 dello IAS 35 Operazioni destinate a cessare sono modificati come segue:
39. L’informativa richiesta dai paragrafi 27-37, ad eccezione dell’informativa sull’’importo dell’utile o della perdita prima delle imposte rilevato al momento della dismissione delle attività o estinzione delle passività attribuibili a operazioni destinate a cessare secondo quanto previsto dal paragrafo 31(a), può essere presentata nelle note o già nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico o delle variazioni delle voci di patrimonio netto.
40. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede che l’utile o la perdita prima delle imposte relativo alla dismissione di attività o estinzione di passività attribuibile alle operazioni destinate a cessare che sia presentato già nel prospetto di conto economico. Si incoraggia che l’informativa prevista dal paragrafo 27 (f) e (g) sia presentata rispettivamente già nel prospetto di conto economico e nel rendiconto finanziario.
A8. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A9. Lo IAS 41 Agricoltura è modificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 39 è stato eliminato.
Il paragrafo 53 è modificato come segue:
53. L’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Qualora si verifichi un evento che dia origine a una voce rilevante di provento o onere, la natura e l’importo di quella voce sono indicati secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di un tale fatto possono essere una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o una gelata e una invasione di insetti.
A10. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A11. Nell’Interpretazione SIC-32 Attività immateriali, Costi connessi a siti web, il paragrafo 5 è modificato come segue:
5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell’hardware di un sito web (per esempio, creatori di siti web, organizzatori di siti web, disegnatori di siti web e connessioni ad Internet). Tali spese devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dallo IAS 16. In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese da un fornitore “provider” di servizi via Internet che ospita il sito web dell’entità, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.78 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 2
Rimanenze
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 (rivisto nella sostanza nel 1993) Rimanenze e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 14 Informativa di settore, il paragrafo 22 è stato modificato come segue:
22. Alcune linee guida per l’attribuzione del costo possono essere trovate in altri Principi. Per esempio, i paragrafi 11-20 dello IAS 2 Rimanenze, secondo la revisione del 2003, forniscono una guida per l’attribuzione e la ripartizione dei costi alle rimanenze, e i paragrafi 16-21 dello IAS 11 Commesse a lungo termine forniscono una guida per attribuire e ripartire i costi ai contratti. Queste linee guida possono essere utili nell’attribuire o ripartire i costi ai settori.
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A3. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio].
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 7
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1992)
Rendiconto finanziario
Il presente Principio contabile internazionale sostituisce lo IAS 7, Prospetto delle variazioni della situazione finanziaria, approvato dal Board nell'ottobre del 1977. Il Principio contabile internazionale così come rivisto entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1994 o da data successiva.
FINALITÀ
L'informazione sui flussi finanziari di un'impresa è utile per gli utilizzatori del bilancio per accertare la capacità dell'impresa a produrre disponibilità liquide e mezzi equivalenti e per determinare la necessità del loro impiego. Le decisioni economiche da parte degli utilizzatori del bilancio richiedono una valutazione della capacità di un'impresa a produrre disponibilità liquide o equivalenti e la tempistica e il grado di certezza della loro generazione.
La finalità del presente Principio è quella di richiedere informazioni sulle variazioni nel tempo delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti di un'impresa attraverso la predisposizione di un rendiconto finanziario che classifichi i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria durante l'esercizio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Un'impresa deve predisporre il rendiconto finanziario secondo quanto previsto dal presente Principio e deve presentarlo come parte integrante del suo bilancio per ciascun esercizio per il quale il bilancio è presentato.
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 7, Prospetto delle variazioni della situazione finanziaria, approvato nel luglio 1977.
3. Gli utilizzatori del bilancio di un'impresa sono interessati a conoscere come l'impresa genera e utilizza le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, indipendentemente dal tipo di attività dell'impresa e dal fatto che le disponibilità liquide possano essere considerate come il prodotto dell'impresa, come è nel caso degli istituti finanziari. Per quanto le imprese possano differire nella loro gestione ordinaria, esse hanno bisogno di disponibilità liquide, sostanzialmente per gli stessi motivi. Esse hanno bisogno di disponibilità liquide per condurre le loro operazioni, per onorare le loro obbligazioni e per produrre utili per gli investitori. Per questi motivi, il presente Principio richiede che tutte le imprese presentino un rendiconto finanziario.
BENEFICI APPORTATI DALLE INFORMAZIONI SUI FLUSSI FINANZIARI
4. Un rendiconto finanziario, se utilizzato unitamente alle altre parti del bilancio, fornisce informazioni che permettono agli utilizzatori di valutare le variazioni nell'attivo netto dell'impresa, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari allo scopo di adeguarsi ai cambiamenti e alle opportunità. Le informazioni sui flussi finanziari sono utili per accertare la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti e mettono in grado gli utilizzatori di sviluppare sistemi per accertare e confrontare il valore attuale dei futuri flussi finanziari di differenti imprese. Tali informazioni, inoltre, migliorano la confrontabilità dei risultati operativi tra imprese differenti perché eliminano gli effetti dell'impiego di trattamenti contabili differenti per i medesimi fatti e operazioni.
5. Informazioni storiche sui flussi finanziari vengono spesso impiegate come un indicatore dell'ammontare, della tempistica e del grado di certezza dei flussi finanziari futuri. Esse sono utili anche per controllare la precisione delle stime passate dei flussi finanziari futuri e per esaminare la relazione tra redditività e flussi finanziari netti e l'effetto di cambiamenti dei prezzi.
DEFINIZIONI
6. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:
Disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista.
Disponibilità liquide equivalenti rappresentano investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore.
Flussi finanziari sono le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
Attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'impresa e le altre attività di gestione che non sono di investimento o finanziarie.
Attività di investimento comprende l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti.
Attività finanziaria rappresenta l'attività che comporta la modificazione della dimensione e della composizione del capitale netto e dei finanziamenti ottenuti dall'impresa.
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
7. Le disponibilità liquide equivalenti sono quelle possedute per soddisfare gli impegni di cassa a breve termine, invece che per investimento o per altri scopi. Perché un investimento possa essere considerato come disponibilità liquida equivalente esso deve essere prontamente convertibile in un ammontare noto di denaro e deve essere soggetto a un irrilevante rischio di variazione del valore. Perciò, un investimento è classificato, solitamente, come disponibilità liquida equivalente solo quando esso è a breve scadenza, cioè, per esempio, a tre mesi o meno dalla data d'acquisto. Gli investimenti finanziari azionari sono esclusi dalla classificazione come disponibilità liquide equivalenti a meno che essi siano, di fatto, equivalenti alle disponibilità liquide, quali le azioni privilegiate acquistate in un momento vicino alla loro scadenza e con una data di rimborso determinata.
8. I prestiti bancari rientrano, solitamente, nell'attività finanziaria. In alcuni Paesi, tuttavia, gli scoperti bancari che sono rimborsabili a vista formano parte integrante della gestione delle disponibilità liquide di un'impresa. In questi casi, gli scoperti bancari devono essere inclusi come componenti di disponibilità liquide o mezzi equivalenti. Una caratteristica di tali accordi bancari è che il saldo del conto spesso oscilla tra l'essere positivo o negativo.
9. Dai flussi finanziari sono esclusi i movimenti tra elementi che costituiscono disponibilità liquide o mezzi equivalenti perché essi fanno parte della gestione della liquidità di un'impresa piuttosto che della sua attività operativa, di investimento e finanziaria. La gestione della liquidità deve ricomprendere l'investimento delle eccedenze di disponibilità liquide in disponibilità liquide equivalenti.
PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO
10. Il rendiconto finanziario deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell'esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria.
11. L'impresa deve presentare i flussi finanziari della sua attività operativa, di investimento e finanziaria nel modo che risulta più appropriato per la propria attività. La classificazione per attività fornisce informazioni che permettono di accertare l'effetto di tale attività sulla posizione finanziaria dell'impresa e l'ammontare delle sue disponibilità liquide e mezzi equivalenti. Queste informazioni possono essere utilizzate anche per valutare le relazioni tra tali attività.
12. Una singola operazione può comprendere flussi finanziari diversamente classificati. Per esempio, quando il rimborso di un prestito comprende sia l'interesse sia il capitale, la parte di interesse può essere fatta rientrare nell'attività operativa e la parte di capitale nell'attività finanziaria.
Attività operativa
13. L'ammontare dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa è un indicatore chiave della misura in cui l'attività dell'impresa ha generato flussi finanziari sufficienti a rimborsare prestiti, a mantenere la capacità operativa dell'impresa, a pagare i dividendi e a effettuare nuovi investimenti finanziari senza ricorrere a fonti di finanziamento esterne all'impresa. Le informazioni riguardo i singoli componenti dei valori storici dei flussi finanziari operativi sono utili, unite ad altre informazioni, nella previsione dei futuri flussi finanziari operativi.
14. I flussi finanziari generati dall'attività operativa derivano principalmente dalle principali attività generatrici di ricavi dell'impresa. Perciò essi derivano, solitamente, dalle operazioni di gestione e dagli altri fatti e operazioni che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita d'esercizio:
(a) incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
(b) incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
(c) pagamenti a fornitori di merci e servizi;
(d) pagamenti a, e per conto di, lavoratori dipendenti;
(e) incassi e pagamenti di un'impresa assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;
(f) pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell'attività finanziaria e di investimento; e
(g) incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo di negoziazione o commerciale.
Alcune operazioni, quali la vendita di un elemento degli impianti, possono dare origine a utili o perdite che partecipano alla determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. Tuttavia, i flussi finanziari relativi a tali operazioni sono flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento.
15. L'impresa può possedere titoli mobiliari e prestiti a scopo di negoziazione commerciale; in questo caso essi devono essere trattati come rimanenze acquistate specificatamente per la rivendita. Perciò, i flussi finanziari derivanti dall'acquisto e dalla vendita di titoli mobiliari posseduti a scopo di negoziazione commerciale devono essere fatti rientrare nell'attività operativa. Analogamente, anticipazioni di cassa e prestiti fatti da istituti finanziari sono solitamente classificati come attività operative dato che essi sono relativi alla principale attività generatrice di ricavi dell'impresa.
Attività di investimento
16. L'informazione distinta relativa ai flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento è importante perché tali flussi finanziari rappresentano la misura in cui i costi sono stati sostenuti per acquisire risorse destinate a produrre futuri proventi e flussi finanziari. Esempi di flussi finanziari derivanti da attività di investimento sono:
(a) pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati. Questi pagamenti comprendono quelli relativi ai costi di sviluppo capitalizzati e a immobili, impianti e macchinari di costruzione interna;
(b) entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
(c) pagamenti per l'acquisizione di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint venture (diversi dai pagamenti per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
(d) incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint venture (diverse dalle entrate per i titoli assimilati alle disponibilità liquide equivalenti o posseduti a scopo di negoziazione commerciale);
(e) anticipazioni e prestiti fatti a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti fatti da un istituto finanziario);
(f) incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti fatti a terzi (diversi da anticipazioni e prestiti fatti da un istituto finanziario);
(g) pagamenti per contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo di negoziazione commerciale, o i pagamenti rientrano nell'attività finanziaria; e
(h) incassi derivanti da contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo di negoziazione commerciale, o gli incassi rientrano nell'attività finanziaria.
Quando un contratto è rilevato come operazione di copertura di una posizione identificabile, i flussi finanziari connessi con il contratto devono essere classificati allo stesso modo dei flussi finanziari connessi con la posizione che è stata coperta.
Attività finanziaria
17. L'indicazione distinta dei flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria è importante perché essa è utile nella previsione di richieste sui futuri flussi finanziari da parte di chi fornisce i capitali all'impresa. Esempi di flussi finanziari derivanti dall'attività finanziaria sono:
(a) incassi derivanti dall'emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
(b) pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società;
(c) incassi derivanti dall'emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
(d) rimborsi di prestiti;
(e) pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un leasing finanziario.
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITÀ OPERATIVA
18. Un'impresa deve presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando, alternativamente:
(a) il metodo diretto, per mezzo del quale sono indicate le principali categorie di incassi e di pagamenti lordi; o
(b) il metodo indiretto, per mezzo del quale l'utile o la perdita d'esercizio sono rettificati dagli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento o finanziaria.
19. Le imprese sono incoraggiate a presentare i flussi finanziari derivanti dall'attività operativa utilizzando il metodo diretto. Il metodo diretto fornisce informazioni che possono essere utili nella stima dei futuri flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto. Con il metodo diretto possono essere ottenute le informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi alternativamente:
(a) dalle registrazioni contabili dell'impresa; o
(b) rettificando le vendite, il costo del venduto (interessi attivi e proventi finanziari simili e interessi passivi e oneri finanziari simili per un istituto finanziario) e altre voci nel conto economico per:
(i) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
(ii) altri elementi non monetari; e
(iii) altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o finanziarie.
20. Con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto dall'attività operativa è determinato rettificando l'utile o la perdita per gli effetti di:
(a) variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio;
(b) elementi non monetari quali l'ammortamento, gli accantonamenti, le imposte differite, gli utili e le perdite di cambio non realizzati, gli utili di collegate non distribuiti, e le quote di pertinenza di terzi; e
(c) tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari dall'attività di investimento o finanziaria.
In alternativa, il flusso finanziario netto derivante dall'attività operativa può essere presentato con il metodo indiretto esponendo i ricavi e i costi indicati nel conto economico e le variazioni delle rimanenze e dei crediti e dei debiti generati dall'attività operativa avvenute nel corso dell'esercizio.
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E FINANZIARIA
21. L'impresa deve presentare distintamente le principali categorie di incassi e pagamenti lordi derivanti dall'attività di investimento e finanziaria, a eccezione dei casi in cui i flussi finanziari descritti nei paragrafi da 22 a 24 siano presentati al netto.
PRESENTAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI AL NETTO
22. Possono essere presentati al netto i flussi finanziari derivanti dai seguenti eventi dell'attività operativa:
(a) incassi o pagamenti per conto di clienti quando i flussi finanziari riflettono attività del cliente piuttosto che dell'impresa; e
(b) incassi o pagamenti relativi a elementi la cui rotazione è rapida, gli ammontari sono elevati e la scadenza è a breve.
23. Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22 (a) sono:
(a) l'accettazione e il rimborso di depositi bancari a vista;
(b) fondi posseduti per conto di clienti da parte di una società di investimento; e
(c) affitti incassati per conto di e pagati ai proprietari di immobili.
Esempi di incassi e pagamenti ai quali si riferisce il paragrafo 22 (b) sono le anticipazioni fatte per i rimborsi di:
(a) importi relativi alle operazioni effettuate da clienti con carte di credito;
(b) l'acquisto e la vendita di investimenti finanziari; e
(c) altri finanziamenti a breve termine quali quelli che hanno una durata di tre mesi o inferiore.
24. I flussi finanziari derivanti da ciascuna delle seguenti attività degli istituti finanziari possono essere presentati al netto:
(a) incassi e pagamenti per l'accettazione e il rimborso di depositi con una data di scadenza determinata;
(b) il collocamento e il ritiro di depositi presso altri enti finanziari; e
(c) anticipi e prestiti a clienti e il rispettivo rimborso.
FLUSSI FINANZIARI IN VALUTA ESTERA
25. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella moneta di conto dell'impresa, applicando all'ammontare in valuta estera il cambio tra la moneta di conto e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.
26. I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al cambio tra la moneta di conto e la valuta estera del giorno in cui avvengono i flussi finanziari.
27. I flussi finanziari espressi in valuta estera devono essere presentati in modo coerente con lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere. Questo permette l'utilizzo di un cambio che approssimi quello effettivo. Per esempio, per rilevare operazioni in valuta estera o convertire i flussi finanziari di una controllata estera può essere utilizzata una media ponderata dei tassi di cambio dell'esercizio. Lo IAS 21, tuttavia, non consente l'utilizzo del cambio alla data di riferimento del bilancio quando si procede alla conversione dei flussi finanziari di una controllata estera.
28. Utili e perdite derivanti da variazioni nei cambi in valuta estera non realizzati non rappresentano flussi finanziari. Tuttavia, l'effetto delle variazioni nei cambi sulle disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti, o dovuti, in valuta estera deve essere presentato nel rendiconto finanziario allo scopo di riconciliare il valore delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio e alla fine dell'esercizio. Questo importo deve essere esposto separatamente dai flussi finanziari dell'attività operativa, di investimento e finanziaria e deve comprendere le eventuali differenze qualora tali flussi finanziari fossero stati esposti utilizzando i cambi alla data di chiusura dell'esercizio.
COMPONENTI STRAORDINARI
29. (abrogato).
30. (abrogato).
INTERESSI E DIVIDENDI
31. I flussi finanziari derivanti dall'incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente. Ciascuno deve essere classificato in modo coerente da esercizio a esercizio facendolo rientrare - a seconda del caso - nell'attività operativa, di investimento o finanziaria.
32. Il valore totale degli interessi pagati durante un esercizio deve essere indicato nel rendiconto finanziario sia che essi siano stati imputati come costi nel conto economico, sia che essi siano stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 23, Oneri finanziari.
33. Per un istituto finanziario, gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti sono solitamente classificati come flussi finanziari operativi. Non c'è, comunque, accordo sulla classificazione di questi flussi finanziari per le altre imprese. Gli interessi pagati e gli interessi e i dividendi ricevuti possono essere classificati come flussi finanziari operativi perché essi rientrano nella determinazione dell'utile o della perdita dell'esercizio. In alternativa, gli interessi corrisposti e gli interessi e dividendi ricevuti possono essere classificati rispettivamente come flussi finanziari dall'attività finanziaria e di investimento, perché essi sono costi sostenuti per ottenere risorse finanziarie ovvero proventi da investimenti finanziari.
34. I dividendi corrisposti possono essere classificati come flussi finanziari dell'attività finanziaria perché essi rappresentano un costo sostenuto per l'ottenimento di risorse finanziarie. In alternativa, i dividendi corrisposti possono essere classificati come un componente dei flussi finanziari dell'attività operativa allo scopo di aiutare gli utilizzatori a determinare la capacità di un'impresa a corrispondere dividendi dai flussi finanziari operativi.
IMPOSTE SUL REDDITO
35. I flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari dell'attività operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l'attività finanziaria e di investimento.
36. Le imposte sul reddito derivano da operazioni che danno origine a flussi finanziari classificati nell'attività operativa, di investimento o finanziaria nel rendiconto finanziario. Mentre gli oneri fiscali possono essere facilmente identificabili con l'attività di investimento o finanziaria, i relativi flussi finanziari sono spesso difficilmente identificabili e possono manifestarsi in un esercizio differente dai flussi finanziari dell'operazione sottostante. Per questo motivo, le imposte corrisposte sono solitamente classificate come flussi finanziari dell'attività operativa. Tuttavia, quando è possibile identificare i flussi finanziari delle imposte con una singola operazione che dà origine ai flussi finanziari che sono fatti rientrare nell'attività di investimento o finanziaria, i flussi finanziari delle imposte devono essere fatti rientrare, a seconda del caso, nell'attività di investimento o finanziaria. Quando i flussi finanziari delle imposte sono attribuiti a più di una classe di attività, deve essere indicato l'importo complessivo delle imposte pagate.
PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE, COLLEGATE E JOINT VENTURE
37. Quando la contabilizzazione di una partecipazione in una collegata o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, l'investitore deve indicare nel rendiconto finanziario i soli flussi finanziari tra se stesso e la partecipata, quali dividendi e anticipazioni.
38. Un'impresa che presenti la sua partecipazione in una impresa a controllo congiunto (vedere IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture) utilizzando il consolidamento proporzionale, deve includere nel prospetto dei flussi finanziari consolidati la quota proporzionale dei flussi finanziari dell'impresa a controllo congiunto. Un'impresa che presenti una tale partecipazione utilizzando il metodo del patrimonio netto deve includere nel suo rendiconto finanziario i flussi finanziari che si riferiscono alla sua partecipazione nell'impresa a controllo congiunto e distribuzioni e altri pagamenti o incassi tra se stessa e la joint venture.
ACQUISIZIONI E DISMISSIONI DI CONTROLLATE E DI RAMI D'AZIENDA
39. I flussi finanziari complessivi derivanti dall'acquisizione e dalla dismissione di controllate o di rami d'azienda devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento.
40. Un'impresa deve indicare complessivamente, con riferimento alle acquisizioni e alle dismissioni di controllate o di altre divisioni aziendali avvenute nel corso dell'esercizio, ciascuna delle seguenti informazioni:
(a) il corrispettivo totale di acquisti e dismissioni;
(b) la parte dei corrispettivi di acquisto o di dismissione saldata con disponibilità liquide o mezzi equivalenti;
(c) il valore delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti della controllata o della divisione aziendale acquistata o dismessa; e
(d) l'ammontare complessivo delle attività e delle passività diverse dalle disponibilità liquide o equivalenti della controllata o della divisione operativa acquistata o dismessa, riferito a ciascuna categoria principale.
41. La presentazione distinta degli effetti dei flussi finanziari derivanti da acquisizioni e dismissioni di controllate e di altre divisioni aziendali in una unica voce, insieme all'informazione distinta dell'ammontare delle attività e delle passività acquistate o dismesse, aiuta a distinguere tali flussi finanziari dai flussi finanziari derivanti dalle altre attività operative, di investimento e finanziarie. Gli effetti dei flussi finanziari derivanti dalle dismissioni non possono essere dedotti da quelli derivanti dalle acquisizioni.
42. Il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di acquisti o di vendite deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi.
OPERAZIONI NON MONETARIE
43. Le operazioni di investimento e finanziarie che non richiedono l'impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono essere escluse dal rendiconto finanziario. Tali operazioni devono essere indicate altrove nel bilancio in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività di investimento e finanziarie.
44. Molte attività di investimento e finanziarie non hanno un impatto diretto sui flussi finanziari correnti anche se esse influiscono sul capitale e sulla struttura dell'attivo di un'impresa. L'esclusione delle operazioni non monetarie dal rendiconto finanziario è coerente con l'obiettivo del rendiconto finanziario poiché queste operazioni non comportano flussi finanziari nell'esercizio corrente. Esempi di operazioni non monetarie sono:
(a) l'acquisizione di attività contraendo debiti o per mezzo di operazioni di leasing finanziario;
(b) l'acquisizione di un'impresa per mezzo di un'emissione di capitale; e
(c) la conversione di debiti in capitale.
COMPONENTI DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
45. L'impresa deve indicare i componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti e deve presentare una riconciliazione dei valori del suo rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale.
46. Considerata l'elevata quantità delle procedure di gestione della liquidità e degli strumenti bancari utilizzati nel mondo e allo scopo di uniformarsi allo IAS 1, Presentazione del bilancio, l'impresa deve indicare il principio adottato nel determinare la composizione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti.
47. L'effetto di qualsiasi cambiamento nella determinazione delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti, quale una variazione nella classificazione degli strumenti finanziari in precedenza considerati parte del portafoglio investimenti finanziari di un'impresa, deve essere esposto secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
ALTRE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
48. L'impresa deve indicare, con un commento della direzione aziendale, l'ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti dall'impresa ma non utilizzabili liberamente dal gruppo.
49. Esistono circostanze nelle quali saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da un'impresa non sono utilizzabili liberamente dal gruppo, quali i saldi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti da una controllata che opera in un Paese dove controlli valutari o altre restrizioni legali rendono i saldi non utilizzabili liberamente da parte della controllante o di altre controllate.
50. Informazioni aggiuntive possono essere significative per gli utilizzatori ai fini della comprensione della posizione finanziaria e del grado di liquidità di un'impresa. L'indicazione di tali informazioni, insieme con una relazione della direzione aziendale, è incoraggiata e può includere:
(a) l'importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all'utilizzo di queste aperture di credito;
(b) gli importi complessivi dei flussi finanziari di ciascuna delle gestioni operative, di investimento e finanziaria relativi a partecipazioni in joint venture presentati usando il consolidamento proporzionale;
(c) l'importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa separatamente dai flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa; e
(d) l'importo dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziaria per ciascun settore di attività e area geografica presentati (vedere IAS 14, Informativa di settore).
51. L'indicazione distinta dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa e i flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa è utile per consentire agli utilizzatori di giudicare se l'impresa sta investendo adeguatamente al fine di conservare la sua capacità operativa. Un'impresa che non investa adeguatamente nel mantenimento della sua capacità operativa può pregiudicare la redditività futura per privilegiare la liquidità corrente e le distribuzioni agli azionisti.
52. L'indicazione dei flussi finanziari per settori permette agli utilizzatori di ottenere una migliore conoscenza delle relazioni tra i flussi finanziari della gestione nel suo complesso e quelli dei suoi settori e della disponibilità e variabilità dei flussi finanziari dei singoli settori.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
53. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1994 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile(perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Lo IAS 7 Rendiconto finanziario viene modificato come segue:
I paragrafi 29 e 30 riguardanti i componenti straordinari sono stati eliminati.
A2. Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 62(b) è rettificato come segue:
(b) una rettifica al saldo di apertura della riserva di utili derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o la correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori).
Il paragrafo 80(h) è rettificato come segue:
(h) l’ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nella determinazione dell’utile o nella determinazione della perdita secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.
I paragrafi 81(b) e 83 sono eliminati.
A3. Lo IAS 14 Informativa di settore è rettificato come descritto di seguito.
La definizione dei principi contabili nel paragrafo 8 è modificata come segue:
I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un’entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
Il paragrafo 60 è rettificato come segue:
60. Lo IAS 1 dispone che quando i componenti di ricavo e di costo sono significativi, la loro natura e l’importo devono essere indicati distintamente. Lo IAS 1 offre una pluralità di esempi, quali svalutazioni di rimanenze e di immobili, impianti e macchinari, accantonamenti per ristrutturazioni, dismissioni di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, attività destinate a cessare, risoluzione di controversie e cancellazione contabile di fondi. Il paragrafo 59 non intende cambiare la classificazione o la valutazione di uno qualsiasi di tali elementi. L’informativa incoraggiata dal paragrafo, ad ogni modo, cambia il livello al quale effettuare la valutazione della significatività di tali voci ai fini informativi dal livello di entità a quello di settore.
I paragrafi 77 e 78 sono rettificati come segue:
77. I cambiamenti di principi contabili applicati dall’entità sono disciplinati dallo IAS 8. Lo IAS 8 dispone che i cambiamenti di principi contabili siano fatti soltanto se richiesto da un Principio o Interpretazione, o se il cambiamento comporterà un’informativa più affidabile e rilevante sulle operazioni, altri fatti o condizioni nel bilancio dell’entità.
78. I cambiamenti di principi contabili applicati a livello di entità che influiscono sull’informativa di settore sono trattati secondo quanto previsto dallo IAS 8. A meno che un nuovo Principio o Interpretazione specifichi diversamente, lo IAS 8 dispone che:
(a) un cambiamento di un principio contabile deve essere applicato retroattivamente e l’informativa dell’esercizio precedente rideterminata a meno che non sia fattibile determinare l’effetto cumulativo o gli effetti specifici di un cambiamento in un esercizio;
(b) se l’applicazione retroattiva non è fattibile per tutti gli esercizi presentati, il nuovo principio contabile deve essere applicato retroattivamente dalla prima data possibile; e
(c) se non è fattibile determinare l’effetto cumulativo dell’applicazione del nuovo principio contabile all’inizio dell’esercizio corrente, il principio deve essere applicato prospetticamente dalla prima data disponibile.
Le seguenti modifiche sono effettuate per eliminare riferimenti ai componenti straordinari:
(a) nel paragrafo 16, nella definizione di ricavi di settore, viene eliminato il sottoparagrafo (a).
(b) nel paragrafo 16, nella definizione di costi di settore, viene eliminato il sottoparagrafo (a).
A4. Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 131 è rettificato come segue:
131. Nonostante il presente Principio non preveda specifica informativa in merito agli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, essa può essere richiesta da altri Principi, per esempio, quando il costo derivante da tali benefici è significativo e quindi richiederebbe informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Quando richiesto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate l’entità deve fornire informazioni sugli altri benefici a lungo termine riservati ad alcuni membri del personale direttivo.
Il paragrafo 142 è rettificato come segue:
142. Come richiesto dallo IAS 1, un’entità indica la natura e l’importo di un costo se è significativo. I benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro possono comportare un costo per il quale è necessario fornire informazioni integrative al fine di osservare tale disposizione.
Il paragrafo 160 è rettificato come segue:
160. Lo IAS 8 si applica quando un’entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159 e 159A. Nell’applicare tali cambiamenti retroattivamente, come richiesto dallo IAS 8, l’entità tratta tali cambiamenti come se li avesse applicati nello stesso momento in cui sono state adottate le altre disposizioni del presente Principio.
A5. Nello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica, i paragrafi 20-22 sono rettificati come segue:
20. Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all’entità senza correlati costi futuri, deve essere rilevato come provento dell’esercizio in cui diventa esigibile.
21. In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una singola entità e possono non essere disponibili per un’intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo come provento nell’esercizio nel quale l’entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l’informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.
22. Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall’entità come compensazione per costi e perdite sostenuti in un esercizio precedente. In questo caso il contributo deve essere rilevato come provento nell’esercizio nel quale esso diventa esigibile, con un’informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.
A6. Nello IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 100 è eliminato.
A7. Nello IAS 23 Oneri finanziari, il paragrafo 30 è stato modificato come segue:
30. Quando l’adozione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, un’entità è incoraggiata a rettificare il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori.Alternativamente, le entità devono capitalizzare soltanto quegli oneri finanziari sostenuti dopo la data di entrata in vigore del presente Principio che soddisfano i requisiti per la loro capitalizzazione.
A8. Lo IAS 34 Bilanci intermedi è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 17 è rettificato come segue:
17. Esempi di tipi di informativa richiesta dal paragrafo 16 sono esposti sotto. Specifici Principi e Interpretazioni forniscono indicazioni relative alla informativa per molti di questi casi:
(a) la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;
(b) la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e la eliminazione di tali riduzioni del valore;
(c) la eliminazione di fondi per costi di ristrutturazione;
(d) le acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti e macchinari;
(e) gli impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;
(f) le conclusioni di vertenze legali;
(g) correzioni di errori di esercizi precedenti;
(h) [Eliminati];
(i) qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di riferimento del bilancio; e
(j) leoperazioni con parti correlate.
I paragrafi 24, 25 e 27 sono rettificati come segue:
24. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio e lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori definiscono un componente come significativo se la sua omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Lo IAS 1 richiede una informativa separata di voci rilevanti (per esempio) attività destinate a cessare, e lo IAS 8 richiede una informativa dei cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.
25. Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativasiano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa.
L’obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e del suo risultato nel periodo intermedio.
27. Lo IAS 8 richiede l’illustrazione della natura e (se possibile)dell’ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi.
Il paragrafo 16(d) del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell’ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell’esercizio.
L’informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell’ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All’entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.
I paragrafi 43 e 44 sono rettificati come segue:
43. Il cambiamento di un Principio contabile, ad eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso:
(a) rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell’esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
(b) riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l’esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio dell’applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.
44. Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l’intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un’applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto praticabile. Tuttavia, se l’effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile L’effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all’interno dell’esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è praticabile, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio.
A9. Lo IAS 35 Attività destinate a cessare, sono aggiunti i paragrafi 41, 42 e 50.
A10. Nello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività, il paragrafo 13, e i paragrafi 120 e 121 sono eliminati.
A11. Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 94 è stato eliminato.
A12. Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 120 è stato eliminato.
A13. Nel SIC-12 Consolidamento-Società a destinazione specifica (società veicolo), il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.07.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti nei principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A14. Nel SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.01.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A15. Nel SIC-21 Imposte sul reddito-Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A16. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A17. Nel SIC-25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A18. Nel SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A19. Nel SIC-31 Ricavi-Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A20. Negli IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, la definizione di International Financial Reporting Standard nell’Appendice A è stata modificata come segue:
International Financial Reporting Standard; (IFRS)
I Principi e le Interpretazioni adottate dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
(a) International Financial Reporting Standard (IFRS);
(b) i Principi contabili internazionali (IAS); e
(c) le Interpretazioni originate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).
A21. Il paragrafo rubricato IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come segue:
L’International Financial Reporting Standard 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS 1) è illustrato nei paragrafi 1-47 e nelle Appendici da A a C. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. I paragrafi evidenziati graficamente in grassetto enunciano i principi fondamentali. I termini definiti nell’Appendice A sono in corsivo la prima volta che compaiono nel Principio. Le definizioni di altri termini sono fornite nel Glossario degli International Financial Reporting Standard. L’IFRS 1 dovrebbe essere letto nel contesto della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni, della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.
A22. Il paragrafo rubricato di tutti gli altri Principi contabili internazionali è sostituito da un nuovo paragrafo nei seguenti termini:
Il Principio contabile internazionale n. X Titolo in parole (IAS X) è illustrato nei paragrafi 1-000 [e Appendici A-C](*).
Tutti i paragrafi hanno pari autorità, ma conservano il formato IASC del Principio di quando questo fu adottato dallo IASB. Lo IAS X dovrebbe essere letto nel contesto [della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni,](**) della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio.
Lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.
(*) utilizzato soltanto per quelle appendici che sono parte del Principio.
(**) utilizzato soltanto dove il Principio contiene una finalità o è accompagnato dalle Motivazioni per le conclusioni.
A23. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e Interpretazioni, applicabili in vigore da dicembre 2003, i riferimenti alla corrente versione dello IAS 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, sono sostituiti con IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 10
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 97 è stato modificato come segue:
97. Le aggregazioni di imprese eseguite dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data in cui il bilancio di una delle entità partecipanti all’aggregazione è autorizzato ad essere pubblicato sono indicate se rilevanti e se la mancata informativa può influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio (si veda IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).
A2. Nello IAS 35 Attività destinate a cessare, paragrafo 32 è stato modificato come segue:
32. Le dismissioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l’obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. Secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio se alcuni dei beni attribuibili all’attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l’oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell’esercizio, ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, il bilancio deve includere l’informativa prevista dal paragrafo 31, se gli effetti sono rilevanti e la loro mancata indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.
A3. Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 96 è eliminato, mentre il paragrafo 18 dell’Introduzione e il paragrafo 75 sono modificati come segue:
18. Il Principio definisce una passività potenziale come:
(a) …
75. La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio non dà luogo, alla data di riferimento del bilancio stessa, a un’obbligazione implicita, a meno che l’entità, prima di quella data:
(a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o
(b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l’entità attuerà la ristrutturazione.
Se l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, se la sua ristrutturazione è rilevante e la sua non indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio.
96. [Abrogato]
A4. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni applicabili al dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono stati così modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 11
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)
Commesse a lungo termine
Il presente Principio contabile internazionale così come rivisto sostituisce lo IAS 11, La contabilizzazione delle commesse a lungo termine, approvato dal Board nel marzo 1978. Il Principio rivisto è entrato in vigore per i bilanci a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.
Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato il paragrafo 45. Il testo così modificato entra in vigore nel momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore - ossia a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi e dei costi relativi alle commesse a lungo termine. Data la natura delle operazioni svolte nelle commesse a lungo termine, la data in cui inizia l'attività prevista dal contratto e la data di completamento della commessa hanno luogo in esercizi differenti. Il problema principale nella contabilizzazione di commesse a lungo termine è, perciò, l'attribuzione dei ricavi e dei costi agli esercizi contabili nei quali il lavoro della commessa è svolto. Il presente Principio utilizza i criteri di rilevazione stabiliti nel Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio d'esercizio per determinare quando i ricavi e i costi di commessa devono essere imputati come ricavi e costi nel conto economico. Esso fornisce anche una indicazione pratica per l'applicazione di questi criteri.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle commesse a lungo termine nei bilanci degli appaltatori.
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 11, La contabilizzazione delle commesse a lungo termine, approvato nel 1978.
DEFINIZIONI
3. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:
La commessa a lungo termine è un contratto stipulato specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi o interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale.
La commessa a prezzo predeterminato è una commessa a lungo termine nella quale l'appaltatore pattuisce un prezzo predeterminato, o una quota predeterminata per unità di prodotto soggetto, in alcuni casi, a clausole di revisione dei prezzi.
La commessa a margine garantito è una commessa a lungo termine nella quale all'appaltatore vengono rimborsati costi concordati o altrimenti definiti, con l'aggiunta di una percentuale su questi costi o di un compenso predeterminato.
4. Una commessa a lungo termine può essere stipulata per la costruzione di un singolo bene, quale un ponte, un edificio, una diga, una conduttura, una strada, una nave o una galleria. Una commessa a lungo termine può anche riguardare la costruzione di un insieme di beni che sono strettamente connessi o interdipendenti in termini di progettazione, tecnologia e funzione o della loro destinazione o utilizzazione finale; esempi di tali commesse comprendono quelle stipulate per la costruzione di raffinerie e altre parti complesse di impianti o macchinari.
5. Per le finalità del presente Principio, le commesse a lungo termine comprendono:
(a) commesse per la prestazione di servizi che sono direttamente connessi alla costruzione del bene, quali quelle per i servizi di capoprogetto e di architetti; e
(b) commesse per la distruzione o per il rifacimento di beni, e la bonifica dell'ambiente conseguente alla demolizione di beni.
6. Le commesse a lungo termine possono essere pattuite in vari modi che, per le finalità del presente Principio, si classificano come commesse a prezzo predeterminato e commesse a margine garantito. Alcune commesse a lungo termine possono avere caratteristiche sia della commessa a prezzo predeterminato sia di quello a margine garantito; è il caso, per esempio, di una commesse a margine garantito con un prezzo massimo concordato. In tali casi, l'appaltatore deve prendere in considerazione tutte le condizioni previste nei paragrafi 23 e 24 per determinare quando rilevare i ricavi e i costi di commessa.
COMBINAZIONI E SUDDIVISIONI DI COMMESSE A LUNGO TERMINE
7. Le disposizioni del presente Principio sono normalmente applicate distintamente per ciascuna commessa a lungo termine. In certi casi, comunque, è necessario applicare il Principio agli elementi di una singola commessa separatamente identificabili, o a un gruppo di commesse, allo scopo di riflettere il contenuto di una commessa o di un gruppo di commesse.
8. Quando una commessa si riferisce a vari beni, la costruzione di ciascun bene deve essere trattata come una distinta commessa a lungo termine quando:
(a) sono state presentate offerte distinte per ciascun bene;
(b) ciascun bene è stato oggetto di negoziazione distinta e l'appaltatore e il committente erano in grado di accettare o rifiutare la parte della commessa relativa a ciascun bene; e
(c) si possono identificare i costi e i ricavi di ciascun bene.
9. Un gruppo di commesse, sia con un singolo sia con più di un committente, deve essere trattato come una singola commessa a lungo termine quando:
(a) il gruppo di commesse è negoziato come un unico pacchetto;
(b) le commesse sono così strettamente connesse che fanno parte, di fatto, di un progetto singolo con un margine di profitto globale; e
(c) le commesse sono realizzate simultaneamente o in sequenza continua.
10. Una commessa può prevedere la costruzione di un bene ulteriore a discrezione del committente o può essere modificata per includere la costruzione di un bene ulteriore. La costruzione del bene ulteriore deve essere trattata come una distinta commessa a lungo termine quando:
(a) il bene differisce significativamente nella progettazione, nella tecnologia o nella funzione dal bene o dai beni, previsti nella commessa originaria; o
(b) il prezzo del bene è stabilito senza considerare il prezzo della commessa originaria.
RICAVI DI COMMESSA
11. I ricavi di commessa devono comprendere:
(a) il valore iniziale di ricavi concordati nel contratto; e
(b) le varianti nel lavoro di commessa, le revisioni prezzi richieste e i pagamenti di incentivi:
(i) nella misura in cui è probabile che essi rappresentino ricavi veri e propri; e
(ii) se questi possono essere valutati con attendibilità.
12. I ricavi di commessa devono essere valutati sulla base del fair value (valore equo) della remunerazione percepita o spettante. La determinazione dei ricavi di commessa è influenzata da varie situazioni di incertezza che dipendono dall'esito di eventi futuri. Le stime, spesso, devono essere riviste nel momento in cui gli eventi si verificano e le incertezze si chiariscono. L'ammontare dei ricavi di commessa, perciò, può aumentare o diminuire da un esercizio al successivo. Per esempio:
(a) un appaltatore e un committente possono concordare variazioni o revisioni prezzi che aumentano o diminuiscono i ricavi di commessa in un esercizio successivo a quello nel quale la commessa venne inizialmente concordata;
(b) l'ammontare dei ricavi stabiliti in una commessa stipulata a prezzo predeterminato può aumentare come risultato di clausole di revisione prezzi;
(c) l'ammontare dei ricavi di commessa può diminuire come risultato delle penalità derivanti da ritardi causati dall'appaltatore nel completamento della commessa; o
(d) quando una commessa a prezzo predeterminato prevede un prezzo predeterminato per unità di prodotto i ricavi di commessa aumentano all'aumentare del numero di unità prodotte.
13. Una variante è una richiesta del committente che modifica l'oggetto del lavoro che deve essere svolto in base al contratto. Una variazione può portare a un aumento o a una diminuzione nei ricavi di commessa. Esempi di variazioni sono i cambiamenti di specifiche o di progettazione del bene e cambiamenti nella durata della commessa. Una variazione deve essere inclusa nei ricavi di commessa se:
(a) è probabile che il committente approverà la variazione e l'ammontare del ricavo che ne deriva; e
(b) l'ammontare del ricavo può essere determinato con attendibilità.
14. Con una richiesta di revisione prezzi l'appaltatore cerca di ottenere dal committente, o da terzi, un ammontare a titolo di rimborso per costi non compresi nel prezzo contrattuale. Una richiesta di revisione prezzi può derivare, per esempio, da ritardi causati dal committente, da errori nelle specifiche o nella progettazione e da variazioni contestate nei lavori di commessa. La determinazione dell'ammontare dei ricavi derivanti da richiesta di revisione prezzi è soggetta a un elevato grado di incertezza e spesso dipende dall'esito di negoziazioni. Perciò, le richieste di revisione vengono incluse nei ricavi di commessa solo quando:
(a) le negoziazioni hanno raggiunto una fase avanzata tale che è probabile che il committente accetti le richieste di revisione; e
(b) il probabile ammontare che sarà accettato dal committente può essere determinato con attendibilità.
15. Gli incentivi sono ammontari addizionali corrisposti all'appaltatore se sono stati raggiunti o superati livelli prefissati di prestazioni. Per esempio, un contratto può prevedere il pagamento di un incentivo all'appaltatore in caso di completamento anticipato della commessa. Gli incentivi vengono inclusi nei ricavi di commessa quando:
(a) la commessa è così avanzata che è probabile che i risultati fissati saranno raggiunti o superati; e
(b) l'ammontare degli incentivi può essere determinato con attendibilità.
COSTI DI COMMESSA
16. I costi di commessa devono comprendere:
(a) i costi che si riferiscono direttamente alla commessa specifica;
(b) i costi che sono attribuibili all'attività di commessa in generale e che possono essere allocati alla commessa stessa; e
(c) qualunque altro costo che può essere specificatamente addebitato al committente sulla base delle clausole contrattuali.
17. I costi che si riferiscono direttamente a una particolare commessa comprendono:
(a) i costi inerenti al cantiere, inclusa la supervisione del luogo;
(b) i costi dei materiali utilizzati nella costruzione;
(c) l'ammortamento degli impianti e macchinari impiegati nella commessa;
(d) i costi di spostamento degli impianti, macchinari e materiali al e dal luogo d'esecuzione della commessa;
(e) i costi di locazione di impianti e macchinari;
(f) i costi di progettazione e assistenza tecnica che sono direttamente connessi alla commessa;
(g) i costi stimati per lavori di modifica, compresi i costi di garanzia attesi; e
(h) le richieste danni da parte di terzi.
Questi costi possono essere ridotti da eventuali proventi non inclusi nei ricavi di commessa, quali, per esempio, i proventi dalla vendita di eccedenze di materiali e la cessione di impianti e macchinari al termine della commessa.
18. I costi che possono essere attribuiti all'attività di commessa in generale e che possono essere imputati a particolari commesse comprendono:
(a) l'assicurazione;
(b) i costi di progettazione e assistenza tecnica non direttamente connessi a una specifica commessa; e
(c) le spese generali di commessa.
Tali costi devono essere imputati impiegando criteri sistematici e razionali e devono essere applicati coerentemente a tutti i costi che hanno caratteristiche simili. L'imputazione deve basarsi sul livello ordinario dell'attività di costruzione. Le spese generali di commessa devono comprendere costi quali la preparazione e la gestione delle remunerazioni del personale di commessa. I costi che possono essere attribuiti all'attività di commessa in generale e che possono essere imputati a specifiche commesse devono includere anche gli oneri finanziari quando l'appaltatore adotta il trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS 23, Oneri finanziari.
19. I costi che sono specificamente addebitabili al committente come previsto nelle clausole contrattuali possono includere alcuni costi generali di amministrazione e i costi di sviluppo il cui rimborso sia stabilito nelle clausole contrattuali.
20. I costi che non possono essere attribuiti all'attività di commessa o che non possono essere imputati a una commessa devono essere esclusi dai costi di una commessa a lungo termine. Tali costi comprendono:
(a) i costi generali amministrativi il cui rimborso non sia previsto nel contratto;
(b) i costi di vendita;
(c) i costi di ricerca e sviluppo il cui rimborso non sia previsto nel contratto; e
(d) l'ammortamento di impianti e macchinari non utilizzati in una particolare commessa.
21. I costi di commessa devono comprendere i costi attribuibili a una commessa nel periodo compreso tra la data di stipulazione del contratto e quella di completamento della commessa. Tuttavia, anche i costi che sono direttamente connessi a una commessa e che sono sostenuti per assicurarsi la commessa devono essere inclusi come parte dei costi di commessa se possono essere identificati separatamente e determinati con attendibilità e se è probabile che la commessa sarà ottenuta. Quando i costi sostenuti per ottenere una commessa sono rilevati come costo nell'esercizio nel quale sono sostenuti, essi non devono essere compresi nei costi di commessa quando la commessa è ottenuta in un esercizio successivo.
RILEVAZIONE DI RICAVI E COSTI DI COMMESSA
22. Quando il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità, i ricavi e i costi di commessa riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati rispettivamente come ricavo e costo in relazione allo stato di avanzamento dell'attività di commessa alla data di riferimento del bilancio. Una perdita attesa dalla commessa a lungo termine deve essere rilevata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.
23. Nel caso di commesse a prezzo predeterminato, il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) i ricavi totali della commessa possono essere determinati con attendibilità;
(b) è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa;
(c) sia i costi di commessa necessari per completare la commessa stessa sia lo stato di avanzamento alla data di riferimento del bilancio possono essere misurati con attendibilità; e
(d) i costi di commessa attribuibili alla commessa stessa possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità, cosicché i costi di commessa effettivi sostenuti possono essere comparati con le stime precedenti.
24. Nel caso di una commessa a margine garantito, il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
(a) è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa; e
(b) i costi di commessa attribuibili alla commessa, che siano o no specificamente rimborsabili, possono essere chiaramente identificati e determinati con attendibilità.
25. La rilevazione dei ricavi e dei costi con riferimento allo stato di avanzamento di una commessa è spesso definito metodo della percentuale di completamento. Secondo questo metodo, i ricavi di commessa sono associati ai costi di commessa sostenuti per giungere allo stato di avanzamento, imputando al conto economico i ricavi, i costi e i profitti che possono essere attribuiti alla parte di lavoro completato. Questo metodo fornisce utili informazioni sull'avanzamento dell'attività di commessa e sui risultati ottenuti in un esercizio.
26. Secondo il metodo della percentuale di completamento, il ricavo di commessa deve essere imputato come ricavo nel conto economico negli esercizi nei quali il lavoro è svolto. I costi di commessa sono solitamente imputati come costo nel conto economico negli esercizi nei quali il lavoro al quale essi si riferiscono è svolto. Tuttavia, qualsiasi eccedenza attesa di costi totali di commessa sui ricavi totali della commessa deve essere imputata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.
27. Un appaltatore può avere sostenuto costi di commessa relativi ad attività future della commessa. Tali costi di commessa sono rilevati come attività purché sia probabile che essi saranno recuperati. Tali costi rappresentano un importo dovuto dal committente e spesso sono classificati come lavori in corso di commessa.
28. Il risultato di una commessa a lungo termine può essere stimato con attendibilità solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dalla commessa affluiranno all'impresa. Tuttavia, quando si manifesta un'incertezza sulla recuperabilità di un ammontare già incluso nei ricavi di commessa e già imputato nel conto economico, l'ammontare inesigibile o l'ammontare riguardo al quale il recupero è divenuto improbabile deve essere rilevato come costo invece che come rettifica dell'ammontare dei ricavi di commessa.
29. L'impresa è generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo avere stipulato un contratto di commessa se esso stabilisce:
(a) i diritti che ciascuna parte può far valere sul bene che deve essere costruito;
(b) il corrispettivo previsto; e
(c) i modi e i tempi del pagamento.
È anche solitamente necessario per l'impresa avere un efficace sistema interno di previsione finanziaria e di controllo di gestione. L'impresa deve esaminare e, se necessario, rivedere le stime dei ricavi e dei costi di commessa ai diversi stadi di avanzamento della commessa stessa. La necessità di tali revisioni non implica necessariamente che il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità.
30. Lo stato di avanzamento di una commessa può essere determinato in vari modi. L'impresa deve adottare il metodo che misuri attendibilmente il lavoro svolto. A seconda della natura della commessa, i metodi possono includere:
(a) la proporzione tra i costi di commessa sostenuti per lavori svolti fino alla data di riferimento e i costi totali stimati di commessa;
(b) ispezioni del lavoro svolto;
(c) il completamento di una quantità fisica del lavoro di commessa.
Gli acconti e gli anticipi ricevuti dai committenti spesso non riflettono il lavoro svolto.
31. Quando lo stato di avanzamento è determinato con riferimento ai costi di commessa sostenuti a quella data, solo costi di commessa riferibili al lavoro svolto possono essere inclusi nei costi sostenuti a quella data. Esempi di costi di commessa che devono essere esclusi sono:
(a) i costi di commessa che riguardano attività future della commessa, quali i costi di materiali consegnati in un luogo di svolgimento della commessa o immagazzinati per essere impiegati in una commessa ma non ancora installati, utilizzati o applicati nelle prestazioni di commessa, a meno che i materiali siano stati preparati specificatamente per la commessa; e
(b) i pagamenti effettuati in anticipo a sub-appaltatori per il lavoro svolto in sub-appalto.
32. Quando il risultato di una commessa a lungo termine non può essere stimato con attendibilità:
(a) i ricavi devono essere rilevati solo nei limiti dei costi di commessa sostenuti che è probabile saranno recuperati; e
(b) i costi di commessa devono essere rilevati come costi nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti.
Una perdita attesa su una commessa a lungo termine deve essere immediatamente rilevata come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.
33. Durante le prime fasi di una commessa succede spesso che il risultato della stessa non possa essere stimato con attendibilità. Ciononostante, può essere probabile che l'impresa recupererà i costi di commessa sostenuti. Il ricavo di commessa, perciò, può essere rilevato solo nei limiti dei costi sostenuti che ci si attende saranno recuperati. Dato che il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità, nessun margine deve essere rilevato. Anche se il risultato della commessa non può essere stimato con attendibilità, tuttavia, può essere probabile che i costi totali di commessa eccedano i ricavi totali di commessa. In tali casi, ogni eccedenza attesa dei costi totali di commessa sui ricavi totali di commessa deve essere rilevata immediatamente come costo secondo quanto previsto dal paragrafo 36.
34. I costi di commessa che non è probabile possano essere recuperati devono essere rilevati immediatamente come costo. Esempi di casi in cui il recupero dei costi di commessa sostenuti può non essere probabile, e in cui i costi di commessa possono dover essere rilevati immediatamente come costo, includono le commesse:
(a) che non sono pienamente esecutive, cioè, la cui validità è fortemente in discussione;
(b) il completamento delle quali è soggetto all'esito di controversie pendenti o a provvedimenti legislativi in corso di approvazione;
(c) relative a immobili che probabilmente saranno requisiti o espropriati;
(d) nelle quali il committente non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni; o
(e) nelle quali l'appaltatore non è in grado di completare la commessa o di adempiere alle obbligazioni contrattuali.
35. Quando le incertezze che impedivano una stima attendibile del risultato della commessa non esistono più, i ricavi e i costi riferibili alla commessa a lungo termine devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 22 invece che secondo quanto previsto dal paragrafo 32.
RILEVAZIONE DI PERDITE ATTESE
36. Quando è probabile che i costi totali di commessa eccederanno i ricavi totali di commessa, la perdita attesa deve essere immediatamente rilevata come costo.
37. L'ammontare di tale perdita deve essere determinato senza tener conto:
(a) se il lavoro della commessa è iniziato;
(b) dello stato di avanzamento dell'attività di commessa; o
(c) dell'ammontare dei proventi attesi da altre commesse che non vengono trattati come una commessa singola a lungo termine secondo quanto previsto dal paragrafo 9.
CAMBIAMENTI NELLE STIME
38. Il metodo della percentuale di completamento deve essere applicato su base complessiva in ciascun esercizio contabile alle stime correnti dei ricavi e dei costi di commessa. Perciò, l'effetto di un cambiamento nella stima dei ricavi e dei costi di commessa, o l'effetto di un cambiamento nella stima del risultato di una commessa, deve essere contabilizzato come un cambiamento di stima contabile (vedere IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili). Le stime modificate devono essere usate nella determinazione dell'ammontare dei ricavi e dei costi imputati al conto economico dell'esercizio nel quale il cambiamento è avvenuto e negli esercizi successivi.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39. L'impresa deve indicare:
(a) l'ammontare dei ricavi di commessa rilevati come ricavo nell'esercizio;
(b) i criteri utilizzati per determinare i ricavi di commessa rilevati nell'esercizio; e
(c) i criteri utilizzati per determinare lo stato di avanzamento delle commesse in corso.
40. L'impresa deve indicare ciascuna delle seguenti informazioni per le commesse in corso alla data di riferimento del bilancio:
(a) l'ammontare complessivo dei costi sostenuti e degli utili rilevati (al netto delle perdite rilevate) a quella data;
(b) l'ammontare degli anticipi ricevuti; e
(c) l'ammontare delle ritenute a garanzia.
41. Le ritenute a garanzia sono quella parte della fatturazione ad avanzamento lavori che non viene corrisposta fino a che le condizioni specificate nel contratto per il pagamento di tali ammontari non siano rispettate o fino a che i difetti non siano stati corretti. Le fatturazioni ad avanzamento lavori sono ammontari fatturati per lavori svolti su commessa, sia che essi siano stati liquidati o no dal committente. Gli anticipi sono importi percepiti dall'appaltatore prima dello svolgimento del relativo lavoro.
42. L'impresa deve esporre:
(a) come valore dell'attivo, l'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa; e
(b) come valore del passivo, l'ammontare lordo dovuto ai committenti per lavori di commessa.
43. L'ammontare lordo dovuto dai committenti per lavori di commessa è l'importo netto:
(a) dei costi sostenuti sommati ai margini rilevati; meno
(b) il totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento dei lavori
per tutte le commesse in corso per le quali i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate) eccedono la fatturazione ad avanzamento dei lavori.
44. L'ammontare lordo dovuto ai committenti per commesse in corso è l'importo netto:
(a) dei costi sostenuti sommati ai proventi rilevati; meno
(b) il totale delle perdite rilevate e della fatturazione ad avanzamento dei lavori
per tutte le commesse in corso per le quali la fatturazione ad avanzamento dei lavori eccede i costi sostenuti più i margini rilevati (meno le perdite rilevate). Passività e attività potenziali possono sorgere da elementi quali costi legati a warrant, reclami, sanzioni o perdite possibili.
45. L'impresa deve indicare qualsiasi passività e attività potenziale che può insorgere quali oneri per garanzia, richieste di risarcimento, penali o perdite possibili in conformità alle disposizioni dello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
46. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 12
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2000)
Imposte sul reddito
Nell'ottobre 1996, il Board ha approvato un Principio rivisto nella sostanza, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza nel 1996), Imposte sul reddito, che ha sostituito lo IAS 12 (rivisto nella forma nel 1994), Contabilizzazione delle imposte sul reddito. Il Principio così rivisto è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva.
Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data del bilancio, ha modificato il paragrafo 88. Il testo così modificato è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.
Nell'aprile 2000, a seguito della pubblicazione dello IAS 40, Investimenti immobiliari, i paragrafi 20, 62 (a), 64 e l'Appendice A, paragrafi A10, A11 e B8 sono stati modificati per quanto riguarda i riferimenti incrociati e la terminologia.
Nell'ottobre 2000, il Board ha approvato alcune modifiche allo IAS 12, a seguito delle quali sono stati aggiunti i paragrafi 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C e 91, ed eliminati i paragrafi 3 e 50. Tali limitate revisioni hanno specificato il trattamento contabile delle conseguenze fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito. Il testo così come rivisto ha effetto per i bilanci annuali relativi a esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva.
Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 12:
- SIC-21: Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili; e
- SIC-25: Imposte sul reddito - Cambiamenti di condizione fiscale dell'impresa o dei suoi azionisti.
INTRODUZIONE
Il presente Principio ("IAS 12 (rivisto nella sostanza)") sostituisce lo IAS 12, Contabilizzazione delle imposte sul reddito ("IAS 12 originario"). Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva. Le modifiche più rilevanti rispetto allo IAS 12 originario sono le seguenti:
1. Lo IAS 12 originario richiedeva che l'impresa contabilizzasse le imposte differite utilizzando il metodo del differimento o il metodo della passività che è conosciuto anche come metodo della passività del conto economico. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) non consente più l'utilizzo del metodo del differimento e prescrive l'utilizzo di un altro metodo della passività che è conosciuto anche come metodo della passività dello stato patrimoniale.
Il metodo della passività del conto economico si focalizza sulle differenze temporali, mentre il metodo della passività dello stato patrimoniale si focalizza sulle differenze temporanee. Le differenze temporali sono differenze tra il reddito imponibile e l'utile contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi. Le differenze temporanee sono differenze tra il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività e il suo valore contabile nello stato patrimoniale. Il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività è il valore attribuito a fini fiscali a quella attività o passività.
Tutte le differenze temporali sono differenze temporanee. Le differenze temporanee derivano anche dalle seguenti circostanze, che non danno origine a differenze temporali, sebbene lo IAS 12 originario le trattasse nello stesso modo delle operazioni che danno origine a differenze temporali:
(a) le controllate, collegate o joint venture non hanno distribuito tutti i loro utili alla controllante o all'investitore;
(b) attività rivalutate senza un'equivalente modifica del valore riconosciuto a fini fiscali; e
(c) il costo di una aggregazione di imprese realizzata tramite un'acquisizione è ripartito tra le attività e le passività identificabili acquisite, con riferimento ai loro fair value (valore equo), ma senza un'equivalente modifica del valore riconosciuto a fini fiscali.
Esistono, inoltre, alcune differenze temporanee che non costituiscono differenze temporali quali, per esempio, le differenze temporanee che emergono quando:
(a) le attività e le passività non monetarie di un'attività svolta all'estero rientrante nella gestione del soggetto che redige il bilancio sono convertite al cambio storico;
(b) le attività e le passività non monetarie sono rideterminate secondo quanto disposto dallo IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate; o
(c) il valore contabile per un'attività o una passività al momento della rilevazione iniziale differisce dal valore ai fini fiscali iniziale.
2. Lo IAS 12 originario consentiva all'impresa di non rilevare le attività e le passività differite quando c'erano ragionevoli elementi probativi che le differenze temporali non sarebbero state annullate per un numero ragguardevole di esercizi futuri. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l'impresa rilevi, per tutte le differenze temporanee, una passività fiscale differita o (a certe condizioni) un'attività fiscale differita, con alcune eccezioni sotto riportate.
3. Lo IAS 12 originario richiedeva che:
(a) le attività fiscali differite emergenti dalle differenze temporali dovessero essere rilevate quando esisteva una ragionevole aspettativa di realizzo; e
(b) le attività fiscali differite emergenti da perdite fiscali fossero rilevate come attività solamente quando si era certi al di là di ogni ragionevole dubbio che il reddito imponibile futuro sarebbe stato sufficiente a consentire la realizzazione del beneficio della perdita. Lo IAS 12 originario consentiva (ma non richiedeva) all'impresa di differire la rilevazione del beneficio delle perdite fiscali fino all'esercizio del realizzo.
Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che le attività fiscali differite siano rilevate quando è probabile che siano disponibili redditi imponibili sufficienti per l'utilizzo dell'attività fiscale differita. Se l'impresa ha una storia di perdite fiscali, essa rileva un'attività fiscale differita solo nella misura in cui abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o vi siano altri elementi convincenti che saranno disponibili sufficienti redditi imponibili.
4. In deroga alla prescrizione generale esposta nel precedente paragrafo 2, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) vieta la rilevazione di passività e attività fiscali differite emergenti da attività o passività il cui valore contabile al momento della rilevazione iniziale differisca dal valore ai fini fiscali iniziale. Poiché tali situazioni non danno origine a differenze temporali, secondo lo IAS 12 originario esse non si traducevano in attività o passività fiscali differite.
5. Lo IAS 12 originario richiedeva che fossero rilevate le imposte dovute sugli utili non distribuiti di società controllate e collegate, a meno che fosse ragionevole presumere che quegli utili non sarebbero stati distribuiti o che la distribuzione non avrebbe dato origine a una passività fiscale. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza), per altro, vieta la rilevazione di tali passività fiscali differite (e quelle derivanti da ogni relativa rettifica da conversione complessiva) nei casi in cui:
(a) la controllante, l'investitore o la partecipante alla joint venture sia in grado di controllare i tempi dell'annullamento della differenza temporanea; e
(b) sia probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annulli.
Quando l'applicazione di questo divieto comporta che non si rilevi alcuna passività fiscale differita, lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l'impresa evidenzi il valore complessivo delle differenze temporanee relative.
6. Lo IAS 12 originario non faceva riferimento esplicito alle rettifiche riferite al fair value (valore equo) fatte in una aggregazione di imprese. Tali rettifiche danno origine a differenze temporanee e lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l'impresa rilevi la passività fiscale differita risultante o (con l'osservanza del principio della probabilità, per la rilevazione) l'attività fiscale differita con un effetto conseguente sulla determinazione del valore dell'avviamento o dell'avviamento negativo. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza), tuttavia, vieta la rilevazione delle passività fiscali differite derivanti dall'avviamento stesso (se l'ammortamento dell'avviamento non è fiscalmente deducibile) e delle attività fiscali differite derivanti dall'avviamento negativo trattato come ricavo differito.
7. Lo IAS 12 originario consentiva, ma non richiedeva, che l'impresa rilevasse una passività fiscale differita in relazione alle rivalutazioni di attività. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l'impresa rilevi una passività fiscale differita con riferimento alle rivalutazioni di attività.
8. Gli effetti fiscali del recupero del valore contabile di certe attività o passività possono dipendere dalle modalità del loro recupero o estinzione; per esempio:
(a) in certi Paesi, le plusvalenze non sono tassate con la medesima aliquota degli altri redditi imponibili; e
(b) in alcuni Paesi, l'importo dedotto ai fini fiscali in seguito alla vendita di un'attività è superiore a quello che può essere dedotto come ammortamento.
In tali casi, lo IAS 12 originario non forniva indicazioni per la determinazione del valore delle attività e delle passività fiscali differite. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che la valutazione di passività e di attività fiscali differite sia basata sugli effetti fiscali che deriverebbero dal modo in cui tale impresa si attende di realizzare o estinguere il valore contabile delle sue attività e passività.
9. Lo IAS 12 originario non stabiliva esplicitamente se le attività e le passività fiscali differite potessero essere attualizzate. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) vieta l'attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite. Una modifica al paragrafo 39(i) dello IAS 22, Aggregazioni di imprese, non consente l'attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite acquisite in una aggregazione di imprese. In precedenza, il paragrafo 39(i) dello IAS 22 non vietava né richiedeva l'attualizzazione di attività e di passività fiscali differite derivanti da una aggregazione di imprese.
10. Lo IAS 12 originario non specificava se l'impresa dovesse classificare il saldo delle imposte differite come attività e passività correnti o come attività e passività non correnti. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che l'impresa che distingue tra attività e passività correnti e non correnti non possa classificare le attività e le passività fiscali differite come attività e passività correnti.
11. Lo IAS 12 originario stabiliva che i saldi attivi e passivi che rappresentavano imposte differite potevano essere compensati. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) fissa condizioni di compensazione più restrittive, basate in larga misura su quelle previste per le attività e le passività finanziarie nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
12. Lo IAS 12 originario richiedeva che fosse fornita una spiegazione della relazione tra il costo per le imposte e l'utile contabile, se essa non risultava evidente dall'applicazione delle aliquote fiscali applicate nel Paese dell'impresa che redige il bilancio. Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede che questa spiegazione sia presentata in una o in entrambe le forme che seguono:
(i) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile moltiplicato per l'aliquota fiscale applicabile; o
(ii) una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale media effettiva e l'aliquota fiscale applicabile.
Lo IAS 12 (rivisto nella sostanza) richiede anche una spiegazione delle variazioni delle aliquote fiscali applicabili rispetto all'esercizio precedente.
13. Le nuove informazioni integrative richieste dallo IAS 12 (rivisto nella sostanza) includono:
(a) per ogni tipo di differenza temporanea, perdite fiscali non utilizzate e crediti d'imposta non utilizzati:
(i) l'importo delle attività e delle passività fiscali differite rilevate; e
(ii) l'importo dei proventi od oneri fiscali differiti rilevato nel conto economico se questo non risulta evidente dalla variazione dei valori rilevati nello stato patrimoniale;
(b) per le attività cessate, il costo fiscale relativo a:
(i) la plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessazione; e
(ii) l'utile o la perdita derivanti dalla gestione ordinaria dell'attività cessata; e
(c) l'importo dell'attività fiscale differita e la natura degli elementi a supporto della sua rilevazione, quando:
(i) l'utilizzo dell'attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri che eccedano gli utili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e
(ii) l'impresa ha sostenuto perdite nell'esercizio corrente o in quello precedente nell'ordinamento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito. L'aspetto principale della contabilizzazione delle imposte sul reddito consiste nel definire come rilevare gli effetti fiscali correnti e futuri relativi:
(a) al futuro recupero (estinzione) del valore contabile delle attività (passività) rilevate nello stato patrimoniale dell'impresa; e
(b) alle operazioni e agli altri fatti dell'esercizio corrente rilevati nel bilancio dell'impresa.
È connaturato alla rilevazione di un'attività o di una passività il fatto che l'impresa si attenda di recuperare o estinguere il valore contabile di quella attività o passività. Se è probabile che il recupero o l'estinzione di quel valore contabile aumenti (riduca) i futuri pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali, il presente Principio richiede che l'impresa rilevi una passività fiscale differita (attività fiscale differita), salvo alcuni casi specifici.
Il presente Principio richiede che l'impresa rilevi gli effetti fiscali di operazioni o altri fatti con le medesime modalità con le quali essa rileva le operazioni e gli altri fatti stessi. Così, per le operazioni e gli altri fatti rilevati nel conto economico, anche qualsiasi effetto fiscale correlato deve essere rilevato nel conto economico. Per le operazioni e gli altri fatti rilevati direttamente nel patrimonio netto, anche qualsiasi effetto fiscale correlato deve essere rilevato direttamente nel patrimonio netto. Analogamente, in un'aggregazione d'impresa la rilevazione di attività e passività fiscali differite per le aggregazioni di imprese influisce sul valore dell'avviamento, sia positivo sia negativo, derivante da quelle aggregazioni.
Il presente Principio tratta anche la rilevazione delle attività fiscali differite derivanti da perdite fiscali o da crediti d'imposta non utilizzati, l'esposizione nel bilancio delle imposte sul reddito e l'illustrazione delle informazioni relative alle imposte sul reddito.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione delle imposte sul reddito.
2. Per le finalità del presente Principio, le imposte sul reddito comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali, che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di distribuzioni all'impresa che redige il bilancio.
3. (Abrogato)
4. Il presente Principio non tratta i criteri di contabilizzazione dei contributi pubblici (vedere IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica) e dei crediti d'imposta su investimenti. Tuttavia, il presente Principio tratta la contabilizzazione delle differenze temporanee che possano derivare da tali contributi o crediti d'imposta su investimenti.
DEFINIZIONI
5. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:
L'utile contabile è l'utile netto o la perdita netta dell'esercizio prima delle imposte sul reddito.
Il reddito imponibile (perdita fiscale) è l'utile (perdita) di un esercizio, determinato secondo quanto previsto dalla disciplina fiscale, e sul quale sono calcolate le imposte sul reddito dovute (recuperabili).
L'onere (provento) fiscale è l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella determinazione dell'utile netto o della perdita dell'esercizio.
Le imposte correnti sono l'importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.
Le passività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili alle differenze temporanee imponibili.
Le attività fiscali differite sono gli importi delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri riferibili a:
(a) differenze temporanee deducibili;
(b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; e
(c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati.
Le differenze temporanee sono le differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali. Le differenze temporanee possono essere:
(a) differenze temporanee imponibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto; o
(b) differenze temporanee deducibili, cioè differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto.
Il valore fiscale di un'attività o passività è il valore attribuito a quella attività o passività a fini fiscali.
6. L'onere fiscale (provento fiscale) comprende l'onere fiscale corrente (provento fiscale corrente) e l'onere fiscale differito (provento fiscale differito).
Valore ai fini fiscali
7. Il valore ai fini fiscali di un'attività è il valore che sarà fiscalmente deducibile a fronte di qualsiasi provento imponibile che l'impresa otterrà quando realizzerà il valore contabile dell'attività. Se tali proventi non saranno imponibili, il valore ai fini fiscali dell'attività è uguale al suo valore contabile.
Esempi
1. Il costo di una macchina è 100. Nell'esercizio corrente e in quelli precedenti, a fini fiscali, è già stato dedotto un ammortamento di 30 e il costo residuo sarà deducibile negli esercizi futuri, come ammortamento o per mezzo di una deduzione al momento della dismissione. I ricavi prodotti dall'utilizzo della macchina sono imponibili, eventuali plusvalenze al momento della cessione della macchina saranno tassabili ed eventuali minusvalenze saranno fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali della macchina è 70.
2. Il credito per interessi ha un valore contabile di 100. Il relativo provento per interessi sarà tassato con il criterio di cassa. Il valore ai fini fiscali del credito per interessi è zero.
3. I crediti commerciali hanno un valore contabile di 100. I ricavi relativi sono già stati compresi nel reddito imponibile (perdita fiscale). Il valore ai fini fiscali dei crediti commerciali è 100.
4. I crediti per dividendi da una società controllata hanno un valore contabile di 100. I dividendi non sono imponibili. In sostanza, l'intero valore contabile dell'attività è deducibile a fronte dei proventi. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dei dividendi percepibili è 100.
5. Un credito di finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è 100.
8. Il valore ai fini fiscali di una passività è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi importo che sarà deducibile a fini fiscali negli esercizi futuri con riferimento a quella passività. Nel caso di proventi riscossi anticipatamente, il valore ai fini fiscali della passività conseguente è il suo valore contabile, dedotto qualsiasi provento che non sarà imponibile nei futuri esercizi.
Esempi
1. Le passività correnti comprendono ratei passivi e accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il relativo costo sarà dedotto a fini fiscali con il criterio di cassa. Il valore ai fini fiscali dei ratei passivi e degli accantonamenti di costi è pari a zero.
2. Le passività correnti comprendono proventi per interessi riscossi anticipatamente per un valore contabile di 100. I proventi per gli interessi relativi sono stati tassati con il criterio di cassa. Il valore ai fini fiscali degli interessi riscossi anticipatamente è pari a zero.
3. Le passività correnti comprendono ratei passivi e accantonamenti di costi per un valore contabile di 100. Il costo relativo è già stato dedotto a fini fiscali. Il valore ai fini fiscali dei ratei passivi e accantonamenti costi è pari a 100.
4. Le passività correnti comprendono soprattasse e pene pecuniarie maturate per un valore contabile di 100. Le soprattasse e pene pecuniarie non sono fiscalmente deducibili. Il valore ai fini fiscali delle soprattasse e pene pecuniarie maturate è pari a 100.
5. Un debito di finanziamento ha un valore contabile di 100. La restituzione del prestito non avrà effetti fiscali. Il valore ai fini fiscali del prestito è pari a 100.
9. Alcune voci hanno un valore ai fini fiscali ma non sono rilevate nello stato patrimoniale come attività e passività. Per esempio, i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale sono sostenuti ma può non essere consentito dedurli nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, cioè l'ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita.
10. Quando il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività non è immediatamente evidente, è utile considerare il principio fondamentale sul quale si basa il presente Principio: l'impresa deve, salvo alcune eccezioni specifiche, rilevare una passività (attività) fiscale differita ogni volta che il recupero o l'estinzione del valore contabile di un'attività o di una passività incrementi (riduca) i pagamenti di imposte futuri rispetto a quelli che si sarebbero verificati se tale recupero o estinzione non avesse avuto effetti fiscali. L'esempio C riportato nel paragrafo 52 illustra i casi in cui può essere utile considerare questo principio fondamentale; per esempio, quando il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività dipende dalle previste modalità di recupero o estinzione.
11. Nei bilanci consolidati, le differenze temporanee sono determinate confrontando i valori contabili delle attività e delle passività del bilancio consolidato con il pertinente valore ai fini fiscali. Il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alla dichiarazione dei redditi consolidata negli ordinamenti nei quali tale dichiarazione viene presentata. In altri ordinamenti, il valore ai fini fiscali è determinato con riferimento alle dichiarazioni fiscali di ciascuna società del gruppo.
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI CORRENTI
12. Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come attività.
13. Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in riduzione dell'imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere rilevato come attività.
14. Quando si utilizza una perdita fiscale per recuperare l'imposta corrente relativa a un esercizio precedente, l'impresa deve rilevare il beneficio come attività nell'esercizio in cui si verifica la perdita fiscale poiché è probabile che si manifesti il beneficio per l'impresa e che esso possa essere valutato attendibilmente.
RILEVAZIONE DELLE PASSIVITÀ E DELLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE
Differenze temporanee imponibili
15. Per tutte le differenze temporanee imponibili deve essere rilevata una passività fiscale differita, a meno che la passività fiscale differita derivi:
(a) da avviamento il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile; o
(b) dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
(i) non sia un'aggregazione di imprese; e
(ii) al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile né sul reddito imponibile (perdita fiscale).
Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata una passività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 39.
16. È implicito nella rilevazione di un'attività che il suo valore contabile sarà recuperato sotto forma di benefici economici che l'impresa otterrà negli esercizi successivi. Quando il valore contabile dell'attività eccede il relativo valore a fini fiscali, l'importo dei proventi imponibili eccederà l'importo che sarà consentito dedurre fiscalmente. Questa differenza è una differenza temporanea imponibile e l'obbligo di pagare negli esercizi successivi le imposte sul reddito risultanti è una passività fiscale differita. Nel momento in cui l'impresa recupera il valore contabile dell'attività, la differenza temporanea imponibile si annulla e l'impresa realizza un provento imponibile. Questo rende probabile che i benefici economici defluiscano dall'impresa sotto forma di pagamenti fiscali. Perciò, il presente Principio richiede la rilevazione di tutte le passività fiscali differite, a eccezione di alcuni casi descritti nei paragrafi 15 e 39.
Esempio
Un'attività che costa 150 ha un valore contabile di 100. L'ammortamento cumulato a fini fiscali è 90 e l'aliquota d'imposta è il 25 %.
Il valore ai fini fiscali dell'attività è 60 (costo di 150 meno l'ammortamento fiscale di 90). Per recuperare il valore contabile di 100, l'impresa deve realizzare ricavi imponibili di 100, ma potrà dedurre solo ammortamenti fiscali per 60. Di conseguenza, l'impresa pagherà imposte sul reddito di 10 (25 % di 40) quando recupererà il valore contabile del bene. La differenza tra il valore contabile di 100 e il valore ai fini fiscali di 60 rappresenta una differenza temporanea imponibile di 40. L'impresa, quindi, rileva una passività fiscale differita di 10 (25 % di 40) che rappresenta le imposte sul reddito che essa pagherà quando recupererà il valore contabile del bene.
17. Alcune differenze temporanee si manifestano quando proventi od oneri vengono inclusi nell'utile contabile in un esercizio ma determinano il reddito imponibile di un esercizio differente. Queste differenze temporanee sono spesso segnalate come differenze temporali. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee di questo tipo che sono differenze temporanee imponibili e che perciò danno luogo a passività fiscali differite:
(a) i proventi per interessi sono inclusi nell'utile contabile in proporzione al tempo trascorso ma, in alcuni ordinamenti, possono concorrere a determinare il reddito imponibile al momento dell'incasso. Il valore ai fini fiscali di qualsiasi credito rilevato nello stato patrimoniale con riferimento a tali proventi è zero perché i ricavi non influiscono sul reddito imponibile fino al momento dell'incasso;
(b) l'ammortamento utilizzato nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) può differire da quello utilizzato per determinare l'utile contabile. La differenza temporanea è rappresentata dalla differenza tra il valore contabile del bene e il suo valore ai fini fiscali che è il costo originario del bene meno tutte le deduzioni relative a quel bene consentite dalle autorità fiscali nella determinazione del reddito imponibile dell'esercizio in corso e di quelli precedenti. Si manifesta una differenza temporanea imponibile, e si traduce in una passività fiscale differita, quando l'ammortamento fiscale è accelerato (se l'ammortamento fiscale è meno rapido dell'ammortamento contabile si crea una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita); e
(c) i costi di sviluppo possono essere capitalizzati e ammortizzati negli esercizi futuri nella determinazione dell'utile contabile, ma dedotti nel calcolo del reddito imponibile nell'esercizio in cui essi sono sostenuti. Tali costi di sviluppo hanno un valore ai fini fiscali pari a zero dato che essi sono già stati dedotti dal reddito imponibile. La differenza temporanea è la differenza tra il valore contabile dei costi di sviluppo e il loro valore ai fini fiscali pari a zero.
18. Si manifestano differenze temporanee anche quando:
(a) il costo di una aggregazione di imprese che costituisce una acquisizione è allocato alle attività e passività identificabili acquisite con riferimento ai loro fair value (valore equo) ma a fini fiscali non viene fatta alcuna rettifica equivalente (vedere paragrafo 19);
(b) le attività sono rivalutate e a fini fiscali non viene fatta alcuna rettifica equivalente (vedere paragrafo 20);
(c) l'avviamento, sia positivo sia negativo, emerge al momento del consolidamento (vedere paragrafi 21 e 32);
(d) il valore ai fini fiscali di un'attività o di una passività in sede di rilevazione iniziale differisce dal suo valore contabile iniziale, per esempio quando l'impresa beneficia di contributi pubblici non imponibili relativi alle attività (vedere paragrafi 22 e 33); o
(e) il valore contabile di investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in joint venture, si differenzia dal valore ai fini fiscali dell'investimento o della partecipazione (vedere paragrafi 38-45).
Aggregazioni di imprese
19. In una aggregazione di imprese che costituisce una acquisizione, il costo dell'acquisizione è attribuito alle attività e passività identificabili acquisite in base ai loro rispettivi fair value (valore equo) al momento dell'operazione di scambio. Si manifestano differenze temporanee quando i valori ai fini fiscali delle attività e delle passività identificabili acquisite non sono influenzati dall'aggregazione di imprese o sono influenzati in modo diverso. Per esempio, quando il valore contabile di un'attività è aumentato fino al suo fair value (valore equo) ma il valore ai fini fiscali dell'attività resta uguale al costo sostenuto dal proprietario precedente, si manifesta una differenza temporanea imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale differita che ne deriva influisce sull'avviamento (vedere paragrafo 66).
Attività iscritte al fair value (valore equo)
20. I Principi contabili internazionali consentono che certe attività siano iscritte al fair value (valore equo) o che siano rivalutate (vedere, per esempio, IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, IAS 38, Attività immateriali, IAS 39, Strumenti Finanziari. Rilevazione e Valutazione, e IAS 40, Investimenti immobiliari). In alcuni ordinamenti, le rivalutazioni o altre rideterminazioni del valore di un'attività al fair value (valore equo) influiscono sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio corrente. Di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività è rettificato e non emerge alcuna differenza temporanea. In altri ordinamenti, la rivalutazione o la rideterminazione del valore di un'attività non influisce sul reddito imponibile dell'esercizio della rivalutazione o della rideterminazione del valore e, di conseguenza, il valore ai fini fiscali dell'attività non è rettificato. Nonostante ciò, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in un afflusso di benefici economici imponibile per l'impresa e l'importo che sarà fiscalmente deducibile differirà dall'importo di tali benefici economici. La differenza tra il valore contabile di un'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una differenza temporanea e comporta una passività o un'attività fiscale differita. Questo è vero anche nel caso in cui:
(a) l'impresa non intende cedere l'attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato dell'attività sarà realizzato attraverso l'utilizzo e questo produrrà proventi imponibili che eccedono l'ammortamento consentito a fini fiscali negli esercizi successivi; o
(b) le imposte sulle plusvalenze sono differite se i corrispettivi della cessione dell'attività sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno alla fine dovute al momento della vendita e dell'utilizzo di attività analoghe.
Avviamento
21. L'avviamento è la parte del costo di una acquisizione che eccede l'interessenza dell'acquirente nel fair value (valore equo) delle attività e delle passività identificabili acquisite. Nella determinazione del reddito imponibile numerose normative fiscali non consentono l'ammortamento dell'avviamento come costo deducibile. Inoltre, in tali contesti normativi, il costo dell'avviamento spesso non è deducibile quando una controllata cede la sottostante attività aziendale. In tali contesti normativi, l'avviamento ha un valore ai fini fiscali pari a zero. Qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'avviamento e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente Principio non consente la rilevazione della passività fiscale differita conseguente, perché l'avviamento ha natura residuale e la rilevazione della passività fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile.
Rilevazione iniziale di un'attività o di una passività
22. Al momento della rilevazione iniziale di un'attività o di una passività può emergere una differenza temporanea, per esempio nel caso in cui parte o tutto il costo di un'attività non sarà fiscalmente deducibile. Il criterio di contabilizzazione di tali differenze temporanee dipende dalla natura dell'operazione che ha condotto alla rilevazione iniziale dell'attività:
(a) in un'aggregazione di imprese, l'impresa rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e questo influisce sull'ammontare dell'avviamento o dell'avviamento negativo (vedere paragrafo 19);
(b) se l'operazione influenza l'utile contabile o il reddito imponibile, l'impresa rileva qualsiasi passività o attività fiscale differita e rileva nel conto economico l'onere fiscale o il provento fiscale differito che ne derivano (vedere paragrafo 59);
(c) se l'operazione non è una aggregazione di imprese, e non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile, l'impresa, in assenza delle esenzioni previste dai paragrafi 15 e 24, rileverebbe la passività o l'attività fiscale differita e rettificherebbe del medesimo importo il valore contabile dell'attività o della passività. Tali rettifiche renderebbero meno trasparente il bilancio. Il presente Principio, quindi, non consente all'impresa di rilevare la passività o l'attività fiscale differita, né in sede di rilevazione iniziale né successivamente (vedere il prossimo esempio). Inoltre, l'impresa, man mano che il bene è ammortizzato, non deve contabilizzare le successive variazioni man mano che si riduce di valore la passività o attività fiscale differita non rilevata.
23. Secondo quanto previsto dallo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, l'emittente di uno strumento finanziario composto (per esempio, un titolo a reddito fisso convertibile) classifica la componente di debito dello strumento come una passività e la componente patrimoniale come patrimonio netto. In alcuni ordinamenti, al momento della rilevazione iniziale il valore ai fini fiscali della componente di debito è pari al valore contabile iniziale della somma delle due componenti. La risultante differenza temporanea imponibile emerge dalla distinta rilevazione iniziale della componente patrimoniale e di quelle di debito. Perciò, l'eccezione di cui al paragrafo 15 (b) non è applicabile. Di conseguenza, l'impresa deve rilevare la risultante passività fiscale differita. Secondo quanto previsto dal paragrafo 61, l'imposta differita è addebitata direttamente al valore contabile della componente patrimoniale. Secondo quanto previsto dal paragrafo 58, le successive variazioni della passività fiscale differita devono essere rilevate nel conto economico come onere (provento) fiscale differito.
Esempio illustrativo del paragrafo 22 (c)
L'impresa intende utilizzare un bene che costa 1000 per tutta la sua vita utile, che è di cinque anni, per poi cederlo a un valore residuo di zero. L'aliquota fiscale è del 40 %. L'ammortamento del bene non è fiscalmente deducibile. Alla sua dismissione, l'eventuale plusvalenza non sarà imponibile e qualsiasi minusvalenza non sarà deducibile.
Man mano che l'impresa recupererà il valore contabile del bene essa realizzerà un reddito imponibile di 1000 e pagherà imposte per 400. L'impresa non rileva la passività differita risultante di 400 perché essa origina dalla rilevazione iniziale del bene.
Nell'anno seguente, il valore contabile dell'attività è 800. Realizzando un reddito imponibile di 800, l'impresa pagherà imposte per 320. L'impresa non rileva la passività fiscale differita di 320 perché essa deriva dalla rilevazione iniziale del bene.
Differenze temporanee deducibili
24. Per tutte le differenze temporanee deducibili deve essere rilevata un'attività fiscale differita se sarà probabile che sarà realizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l'attività fiscale differita derivi da:
(a) avviamento negativo che è trattato come ricavo differito secondo quanto previsto dallo IAS 22, Aggregazioni di imprese; o
(b) rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazione che:
(i) non rappresenta una aggregazione di imprese; e
(ii) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il reddito imponibile (perdita fiscale).
Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 44.
25. È implicito nella rilevazione di una passività che il valore contabile sarà estinto negli esercizi futuri attraverso un deflusso dall'impresa di risorse economiche. Quando le risorse escono dall'impresa, parte o tutto il loro ammontare può essere deducibile nella determinazione del reddito imponibile di un esercizio successivo a quello nel quale è stata rilevata la passività. In tali casi, esiste una differenza temporanea tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali. Di conseguenza, emerge un'attività fiscale differita riguardo alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi quando, nella determinazione del reddito imponibile, sarà consentito dedurre quella parte della passività. Analogamente, se il valore contabile di un'attività è inferiore al suo valore ai fini fiscali, la differenza darà luogo a un'attività fiscale differita con riferimento alle imposte sul reddito che saranno recuperabili negli esercizi successivi.
Esempio
L'impresa rileva una passività di 100 per costi di garanzia accantonati. I costi di garanzia del prodotto non saranno fiscalmente deducibili fino a che l'impresa non sosterrà il costo. L'aliquota fiscale è del 25 %.
Il valore ai fini fiscali della passività è pari a zero (il valore contabile di 100, meno l'importo che sarà fiscalmente deducibile riguardo a quella passività negli esercizi successivi). Estinguendo la passività per il suo valore contabile, l'impresa ridurrà il suo reddito imponibile futuro di un importo di 100 e, di conseguenza, ridurrà i suoi pagamenti fiscali futuri di 25 (25 % di 100). La differenza tra il valore contabile di 100 e il valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea deducibile di 100. Perciò, l'impresa rileva un'attività fiscale differita di 25 (25 % di 100), a condizione che sia probabile che essa realizzi negli esercizi futuri un reddito imponibile sufficiente per beneficiare di una riduzione dei pagamenti di imposta.
26. Quelli che seguono sono esempi di differenze temporanee deducibili che si traducono in attività fiscali differite:
(a) nella determinazione dell'utile contabile si possono dedurre i costi connessi alle prestazioni previdenziali in concomitanza con i servizi prestati dal dipendente, ma nella determinazione del reddito imponibile essi possono essere dedotti quando le contribuzioni sono pagate dall'impresa al fondo o quando i benefici previdenziali sono pagati dall'impresa. Tra il valore contabile della passività e il suo valore ai fini fiscali esiste una differenza temporanea; il valore ai fini fiscali della passività solitamente è pari a zero. Questa differenza temporanea deducibile si traduce in un'attività fiscale differita poiché i benefici economici affluiranno all'impresa come deduzione dai redditi imponibili quando le contribuzioni o i benefici previdenziali saranno corrisposti;
(b) i costi di ricerca sono rilevati come costo nella determinazione dell'utile contabile nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti ma può non esserne consentita la deduzione nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale) fino a un esercizio successivo. La differenza tra il valore ai fini fiscali dei costi di ricerca, che è l'importo che le autorità fiscali consentiranno come deduzione negli esercizi futuri, e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita;
(c) in una aggregazione di imprese che rappresenti un'acquisizione, il costo dell'acquisizione è attribuito alle attività e passività rilevate, facendo riferimento ai rispettivi fair value (valore equo) alla data dell'operazione di scambio. Quando una passività è rilevata al momento dell'acquisizione ma i costi correlati non possono essere dedotti nella determinazione dei redditi imponibili fino a un esercizio successivo, si manifesta una differenza temporanea deducibile che si traduce in un'attività fiscale differita. Si manifesta un'attività fiscale differita anche quando il fair value (valore equo) di un'attività identificabile acquisita sia inferiore al suo valore ai fini fiscali. In entrambi i casi, l'attività fiscale differita risultante influisce sull'avviamento (vedere paragrafo 66); e
(d) alcune attività possono essere rilevate al loro fair value (valore equo), o possono essere rivalutate, senza che, a fini fiscali, sia fatta una rettifica equivalente (vedere paragrafo 20). Si manifesta una differenza temporanea deducibile se il valore ai fini fiscali dell'attività eccede il suo valore contabile.
27. L'annullamento di differenze temporanee deducibili si traduce in deduzioni nella determinazione dei redditi imponibili degli esercizi successivi. All'impresa, tuttavia, affluiranno benefici economici sotto forma di riduzione dei pagamenti di imposte solo se essa realizzerà redditi imponibili sufficienti affinché le deduzioni siano compensate. L'impresa, quindi, rileva attività fiscali differite solo quando è probabile che saranno realizzati redditi imponibili a fronte dei quali possano essere utilizzate le differenze temporanee deducibili.
28. È probabile che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata una differenza temporanea deducibile quando ci sono differenze temporanee imponibili sufficienti di cui si prevede l'annullamento in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto d'imposta:
(a) nello stesso esercizio in cui si prevede l'annullamento della differenza temporanea deducibile; o
(b) negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata indietro a esercizi precedenti o avanti a esercizi futuri.
In tali casi, l'attività fiscale differita deve essere rilevata nell'esercizio nel quale emergono le differenze temporanee deducibili.
29. Quando ci sono differenze temporanee imponibili insufficienti, in riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, l'attività fiscale differita può essere rilevata nella misura in cui:
(a) sia probabile che l'impresa abbia redditi imponibili sufficienti, con riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, nello stesso esercizio in cui si annullerà la differenza temporanea deducibile (o negli esercizi nei quali una perdita fiscale derivante dall'attività fiscale differita può essere riportata a esercizi precedenti o futuri). Nel valutare se essa realizzerà un reddito imponibile sufficiente negli esercizi successivi, l'impresa deve ignorare gli importi imponibili derivanti da differenze temporanee deducibili che ci si attende si verificheranno negli esercizi futuri, perché l'attività fiscale differita derivante da queste differenze temporanee deducibili richiederà essa stessa l'esistenza di un reddito imponibile futuro per poter essere utilizzata; o
(b) sono disponibili opportunità di pianificazione fiscale che consentano di realizzare un reddito imponibile negli esercizi appropriati.
30. Le opportunità di pianificazione fiscale sono azioni che l'impresa può intraprendere allo scopo di creare o incrementare il reddito imponibile in un particolare esercizio prima che venga meno la possibilità di riportare a nuovo una perdita fiscale o un credito d'imposta. In alcuni ordinamenti, per esempio, il reddito imponibile può essere creato o incrementato:
(a) scegliendo di assoggettare a tassazione i proventi per interessi o al momento della maturazione o a quello dell'incasso;
(b) differendo alcune deduzioni dal reddito imponibile;
(c) vendendo, ed eventualmente riutilizzando in un leasing finanziario, beni il cui valore è aumentato, ma per i quali il valore ai fini fiscali non è stato rettificato per tener conto di tale incremento di valore; e
(d) vendendo un bene che produce reddito non imponibile (quale, in alcuni ordinamenti, un titolo di stato) allo scopo di acquistare un'altra attività finanziaria che produca reddito imponibile.
Anche quando le opportunità di pianificazione fiscale consentono di anticipare reddito imponibile da un periodo successivo a uno precedente, l'utilizzo di una perdita fiscale o di un credito d'imposta portati a nuovo dipende sempre dall'esistenza di un reddito imponibile futuro di origine diversa dalle differenze temporanee che si origineranno in futuro.
31. Quando l'impresa ha una storia recente di perdite, essa deve tener conto delle indicazioni contenute nei paragrafi 35 e 36.
Avviamento negativo
32. Il presente Principio non consente la rilevazione di un'attività fiscale differita che emerga da differenze temporanee deducibili relative all'avviamento negativo quando questo è trattato come ricavo differito secondo quanto previsto dallo IAS 22, Aggregazioni di imprese, perché l'avviamento negativo ha natura residuale e la rivalutazione contabile dell'attività fiscale differita incrementerebbe il valore contabile dell'avviamento negativo.
Rilevazione iniziale di attività o passività
33. Un caso in cui si verifica che un'attività fiscale differita emerge al momento della rilevazione iniziale di un'attività si ha quando un contributo pubblico non imponibile relativo a un bene sia dedotto per determinare il valore contabile del bene ma, a fini fiscali, non sia dedotto dal valore ammortizzabile del bene (in altre parole dal suo valore ai fini fiscali); il valore contabile del bene è inferiore al suo valore ai fini fiscali e questo origina una differenza temporanea deducibile. I contributi pubblici possono anche essere esposti come ricavo differito, nel qual caso la differenza tra il ricavo differito e il suo valore ai fini fiscali pari a zero rappresenta una differenza temporanea deducibile. Qualunque sia il metodo di esposizione in bilancio scelto dall'impresa, per i motivi esposti nel paragrafo 22 l'impresa non può rilevare l'attività fiscale differita risultante.
Perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati
34. Un'attività fiscale differita per perdite fiscali o crediti d'imposta non utilizzati va riportata a nuovo nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati.
35. I requisiti per la rilevazione di attività fiscali differite derivanti dal riporto a nuovo di perdite fiscali e di crediti d'imposta non utilizzati sono i medesimi applicabili alla rilevazione di attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee deducibili. L'esistenza di perdite fiscali non utilizzate, tuttavia, è un indicatore significativo del fatto che potrà non essere disponibile un reddito imponibile futuro. Pertanto, quando l'impresa ha una storia di perdite recenti, essa può rilevare un'attività fiscale differita derivante da perdite fiscali e crediti d'imposta non utilizzati solo nella misura in cui essa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti o esistano prove convincenti del fatto che sarà disponibile un reddito imponibile sufficiente a fronte del quale possano essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati. In tali casi, il paragrafo 82 richiede l'indicazione dell'importo dell'attività fiscale differita e la natura delle ragioni che giustificano la sua rilevazione.
36. L'impresa, nel valutare la probabilità che sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati, deve prendere in considerazione i seguenti criteri:
(a) se l'impresa abbia differenze temporanee imponibili sufficienti, con riferimento alle medesime autorità fiscali e al medesimo soggetto di imposta, che si tradurranno in importi imponibili a fronte dei quali le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati possano essere utilizzati prima della loro scadenza;
(b) se è probabile che l'impresa abbia redditi imponibili prima della scadenza delle perdite fiscali e dei crediti d'imposta non utilizzati;
(c) se le perdite fiscali non utilizzate derivino da cause identificabili che è improbabile che si ripetano; e
(d) se esistano per l'impresa opportunità di pianificazione fiscale (vedere paragrafo 30) in base alle quali si avrà reddito imponibile nell'esercizio nel quale possono essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati.
Nella misura in cui non è probabile che sia disponibile reddito imponibile a fronte del quale possono essere utilizzati le perdite fiscali e i crediti d'imposta non utilizzati, l'attività fiscale differita non può essere rilevata.
Nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate
37. A ogni data di riferimento del bilancio, l'impresa deve effettuare una nuova valutazione delle attività fiscali differite non rilevate in bilancio. L'impresa deve rilevare un'attività fiscale differita precedentemente non rilevata nella misura in cui è divenuto probabile che un futuro reddito imponibile consentirà di recuperare l'attività fiscale differita. Per esempio, un miglioramento delle condizioni commerciali può aumentare la probabilità che l'impresa sia in grado di realizzare nel futuro sufficiente reddito imponibile affinché l'attività fiscale differita soddisfi i criteri per la sua rilevazione contabile esposti nei paragrafi 24 o 34. Un altro esempio si ha quando l'impresa effettua una nuova valutazione delle attività fiscali al momento di un'aggregazione di imprese o successivamente (vedere paragrafi 67 e 68).
Investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e partecipazioni in joint venture
38. Le differenze temporanee si manifestano quando il valore contabile di investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, o di partecipazioni in joint venture (vale a dire la quota della controllante o dell'investitore nelle attività nette della controllata, filiale, collegata o partecipata, compreso il valore contabile dell'avviamento) differisce dal valore dell'investimento o della partecipazione se conosciuto ai fini fiscali (spesso coincidente con il costo). Tali differenze possono manifestarsi in casi differenti, quali, per esempio:
(a) l'esistenza di utili non distribuiti di controllate, filiali, collegate e joint venture;
(b) variazioni dei tassi di cambio esteri quando la controllante e la sua controllata hanno sede in Paesi differenti; e
(c) riduzioni del valore contabile di un investimento in una collegata al suo ammontare recuperabile.
Nei bilanci consolidati, la differenza temporanea può essere differente dalla differenza temporanea associata a quell'investimento nel bilancio proprio della controllante se nel suo bilancio essa riporta l'investimento al costo o a un valore rivalutato.
39. L'impresa deve rilevare una passività fiscale differita per tutte le differenze temporanee imponibili riferibili agli investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, salvo che siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
(a) la controllante, l'investitore o il partecipante alla joint venture siano in grado di controllare i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee; ed
(b) è probabile che, nel prevedibile futuro, la differenza temporanea non si annullerà.
40. Poichè una controllante stabilisce le politiche dei dividendi della sua controllata, essa è in grado di stabilire i tempi dell'annullamento delle differenze temporanee riferibili a quell'investimento (incluse le differenze temporanee che derivano non solo dagli utili non distribuiti ma anche da eventuali differenze cambio). Inoltre, sarebbe spesso impraticabile determinare l'ammontare delle imposte sul reddito che si dovrebbero pagare quando la differenza temporanea si annulla. Perciò, quando la controllante ha stabilito che, nel prevedibile futuro, quegli utili non saranno distribuiti, essa non deve rilevare una passività fiscale differita. Le medesime osservazioni si applicano agli investimenti finanziari in filiali.
41. L'impresa contabilizza nella propria valuta le attività e le passività non monetarie di una gestione estera che sia parte integrante della gestione dell'impresa (vedere IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Laddove il reddito imponibile o la perdita fiscale della gestione estera (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle sue attività e passività non monetarie) sia determinato in valuta estera, variazioni del tasso di cambio danno origine a differenze temporanee. Poiché tali differenze temporanee si riferiscono alle attività e passività proprie della gestione estera, piuttosto che agli investimenti finanziari in quella gestione estera dell'impresa che redige il bilancio, l'impresa che redige il bilancio deve rilevare la passività o (secondo quanto esposto nel paragrafo 24) la risultante attività fiscale differita. Il corrispondente onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato al conto economico (vedere paragrafo 58).
42. Un investitore in una società collegata non controlla quella impresa e, di solito, non si trova nella condizione di stabilire la sua politica dei dividendi. Perciò, in assenza di un accordo che richieda che gli utili della collegata non siano distribuiti nel prevedibile futuro, l'investitore deve rilevare una passività fiscale differita derivante dalle differenze temporanee imponibili riferibili alla sua partecipazione nella società collegata. In alcuni casi, l'investitore può non essere in grado di determinare l'importo delle imposte che sarebbero dovute nel caso in cui recuperi il costo del suo investimento nella società collegata, ma può stabilire che sarà uguale o eccederà un certo importo minimo. In tali casi, la passività fiscale differita è determinata per tale importo.
43. L'accordo tra le parti di una joint venture di solito regola la ripartizione degli utili e stabilisce se le decisioni riguardanti tali argomenti richiedono il consenso di tutti i partecipanti o di una particolare maggioranza. Quando il partecipante alla joint venture è in grado di controllare la ripartizione degli utili ed è probabile che, nel prevedibile futuro, gli utili non saranno distribuiti, non deve essere rilevata la passività fiscale differita.
44. L'impresa deve rilevare un'attività fiscale differita per tutte le differenze temporanee deducibili derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture, nella misura in cui, e solo nella misura in cui, è probabile che:
(a) la differenza temporanea si annullerà nel prevedibile futuro; e
(b) sarà disponibile un reddito imponibile a fronte del quale possa essere utilizzata la differenza temporanea.
45. L'impresa deve tenere conto delle indicazioni contenute nei paragrafi da 28 a 31 nel decidere se deve essere rilevata un'attività fiscale differita per differenze temporanee deducibili riferibili al suo investimento in società controllate, filiali e società collegate, e alla sua partecipazione in joint venture.
VALUTAZIONE
46. Le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti, devono essere determinate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle) autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio.
47. Le attività e le passività fiscali differite devono essere valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali (e della normativa fiscale) stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla data di riferimento del bilancio.
48. Le attività e le passività fiscali correnti e differite sono solitamente calcolate utilizzando le aliquote fiscali (e le normative fiscali) che sono state emanate. Tuttavia, in alcuni ordinamenti, l'annuncio di aliquote fiscali (e di normative fiscali) da parte del governo ha l'effetto sostanziale di una vera e propria emanazione, che potrebbe seguire l'annuncio di parecchi mesi. In tali casi, il valore delle attività e delle passività fiscali è calcolato utilizzando l'aliquota fiscale (e le normative fiscali) annunciata.
49. Quando a differenti livelli di reddito imponibile si applicano aliquote fiscali differenti, il valore delle attività e delle passività fiscali differite si calcola utilizzando le aliquote medie che ci si attende saranno applicabili sul reddito imponibile (perdita fiscale) degli esercizi nei quali ci si attende che le differenze temporanee si annulleranno.
50. (Abrogato)
51. La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività.
52. In alcuni ordinamenti, le modalità con le quali l'impresa recupera (estingue) il valore contabile di un'attività (passività) possono influire su:
(a) l'aliquota fiscale applicabile quando l'impresa recupera (estingue) il valore contabile dell'attività (passività); e
(b) il valore ai fini fiscali dell'attività (passività).
In tali casi, l'impresa determina il valore delle passività e delle attività fiscali differite utilizzando l'aliquota fiscale e il valore ai fini fiscali coerenti con le previste modalità di recupero o di estinzione.
Esempio A
Un'attività ha un valore contabile di 100 e un valore ai fini fiscali di 60. Se l'attività fosse ceduta, si applicherebbe un'aliquota fiscale del 20 %, si applicherebbe un'aliquota fiscale del 30 % sugli altri proventi.
L'impresa rileva una passività fiscale differita di 8 (20 % di 40) se prevede di vendere il bene senza ulteriore utilizzo o una passività fiscale differita di 12 (30 % di 40) se si aspetta di tenere il bene e di recuperare il suo valore contabile con l'utilizzo.
Esempio B
Un'attività con un costo di 100 e un valore contabile di 80 è rivalutata a 150. Nessuna rettifica equivalente viene fatta a fini fiscali. Il fondo ammortamento a fini fiscali è 30 e l'aliquota fiscale è del 30 %. Se l'attività è venduta a un prezzo superiore al costo, il fondo ammortamento fiscale di 30 sarà incluso nel reddito imponibile, ma il corrispettivo della vendita che eccede il costo non sarà imponibile.
Il valore ai fini fiscali dell'attività è 70 e c'è una differenza temporanea imponibile di 80. Se l'impresa prevede di recuperare il valore contabile utilizzando l'attività, essa deve produrre un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo l'ammortamento di 70. Si ha perciò una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80). Se l'impresa prevede di recuperare il valore contabile vendendo il bene immediatamente per un corrispettivo di 150, la passività fiscale differita è calcolata come segue:
(Omissis)
Nota:
Secondo quanto previsto dal paragrafo 61, l'ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è addebitata direttamente al patrimonio netto.
Esempio C
I fatti corrispondono a quelli dell'esempio B eccetto che, se il bene è venduto a un prezzo maggiore del costo, il fondo ammortamento fiscale è incluso nel reddito imponibile (tassato al 30 %) e il corrispettivo di vendita sarà tassato al 40 %, dopo aver dedotto un costo rettificato per l'inflazione di 110.
Se l'impresa prevede di recuperare il valore contabile utilizzando il bene, essa deve realizzare un reddito imponibile di 150, ma potrà dedurre solo un ammortamento di 70. Perciò, il valore ai fini fiscali è 70, c'è una differenza temporanea imponibile di 80 e una passività fiscale differita di 24 (30 % di 80), come nell'esempio B.
Se l'impresa prevede di recuperare il valore contabile vendendo il bene immediatamente per un corrispettivo di 150, essa potrà dedurre il costo indicizzato di 110. Il corrispettivo netto di 40 sarà tassato al 40 %. Inoltre, il fondo ammortamento fiscale di 30 sarà incluso nel reddito imponibile e tassato al 30 %. Perciò, il valore ai fini fiscali è 80 (110 meno 30), c'è una differenza temporanea imponibile di 70 e una passività fiscale differita di 25 (40 % di 40 più 30 % di 30). Se nell'esempio il valore ai fini fiscali non è immediatamente evidente, può essere utile prendere in considerazione il principio fondamentale esposto nel paragrafo 10.
Nota:
Secondo quanto previsto dal paragrafo 61, l'ulteriore imposta differita che deriva dalla rivalutazione è addebitata direttamente al patrimonio netto.
52A. In alcuni ordinamenti, le imposte sul reddito sono dovute in base a una maggiore o minore aliquota se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti agli azionisti dell'impresa. In altri ordinamenti, le imposte sul reddito possono essere dovute o chieste a rimborso se l'utile netto o gli utili portati a nuovo sono, in parte o del tutto, distribuiti agli azionisti dell'impresa. In tali casi, le attività e passività fiscali correnti e differite sono quantificate in base all'aliquota fiscale applicabile agli utili non distribuiti.
52B. Nei casi descritti nel paragrafo 52A, gli effetti fiscali dei dividendi ai fini delle imposte sul reddito vengono contabilizzati nel momento in cui viene contabilizzata la passività relativa al pagamento del dividendo. Gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, sono più direttamente correlati a transazioni o eventi passati che alla distribuzione ai soci. Pertanto, gli effetti fiscali dei dividendi, ai fini delle imposte sul reddito, vengono contabilizzati nell'utile o nella perdita d'esercizio, come previsto dal paragrafo 58, a meno che derivino dai casi previsti ai paragrafi 58 (a) e (b).
Esempio illustrativo dei paragrafi 52A e 52B
L'esempio seguente ha ad oggetto la valutazione delle attività e delle passività fiscali differite di un'impresa in un ordinamento giuridico in cui le imposte sul reddito sugli utili non distribuiti sono dovute a un'aliquota più elevata (50 %), con un ammontare rimborsabile al momento della distribuzione dei dividendi. L'aliquota fiscale applicabile sugli utili distribuiti è pari al 35 %. Alla data del bilancio, 31 dicembre 20X1, l'impresa non contabilizza la passività per dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata dopo la data del bilancio. Conseguentemente, per l'esercizio 20X1 nessun dividendo è contabilizzato, il reddito imponibile per l'esercizio 20X1 è pari a 100000. La differenza temporanea netta tassabile per l'esercizio 20X1 è pari a 40000.
L'impresa rileva una passività fiscale corrente e un costo per imposte correnti pari a 50000. Nessuna attività è rilevata per l'ammontare potenzialmente rimborsabile in relazione ai dividendi futuri. L'impresa, inoltre, rileva una passività fiscale differita e un costo per imposte differite pari a 20000 (50 % di 40000) che rappresenta l'imposta sul reddito che l'impresa pagherà quando realizzerà o estinguerà il valore contabile delle sue attività o passività sulla base dell'aliquota d'imposta applicabile agli utili non distribuiti.
Successivamente, il 15 marzo 20X2 l'impresa rileva come passività dividendi per 10000 da utili operativi precedenti.
Il 15 marzo 20X2, l'impresa rileva il recupero di imposte sul reddito per 1500 (15 % dei dividendi contabilizzati come passività) come una attività fiscale corrente e come una diminuzione del costo delle imposte correnti per l'esercizio 20X2.
53. Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate.
54. La determinazione attendibile del valore attualizzato delle attività e delle passività fiscali differite richiede una dettagliata programmazione dei tempi di annullamento di ogni differenza temporanea. Molto spesso tale programmazione è impraticabile o molto complessa. Di conseguenza, non è appropriato richiedere che le attività e passività fiscali differite siano attualizzate. Consentire, ma non richiedere, l'attualizzazione comporterebbe attività e passività fiscali differite non confrontabili tra imprese diverse. Perciò, il presente Principio non richiede né consente l'attualizzazione delle attività e delle passività fiscali differite.
55. Le differenze temporanee sono determinate con riferimento al valore contabile di un'attività o di una passività. Questo si applica anche quando quel valore contabile fosse esso stesso attualizzato come, per esempio, nel caso di impegni previdenziali (vedere IAS 19, Benefici per i dipendenti).
56. Il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di riferimento bilancio. L'impresa deve ridurre il valore contabile di un'attività fiscale differita nella misura in cui non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita. Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere stornata nella misura in cui è probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente.
RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO CORRENTI E DIFFERITE
57. La contabilizzazione degli effetti fiscali correnti e differiti di un'operazione o di altri fatti deve essere coerente con la contabilizzazione dell'operazione o degli altri fatti stessi. I paragrafi da 58 a 68C attuano il presente Principio.
Conto economico
58. L'imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e inclusa nell'utile o nella perdita dell'esercizio, a meno che l'imposta derivi da:
(a) un'operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro, direttamente nel patrimonio netto (vedere paragrafi da 61 a 65); o
(b) una aggregazione di imprese che rappresenti un'acquisizione (vedere paragrafi da 66 a 68).
59. La maggior parte delle passività e attività fiscali differite emerge quando proventi od oneri sono inclusi nell'utile contabile di un esercizio, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) di un altro esercizio. L'imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico. Esempi si hanno quando:
(a) ricavi da interessi, royalties o dividendi sono riscossi posticipatamente e sono inclusi nell'utile contabile con un criterio di ripartizione temporale secondo quanto previsto dallo IAS 18, Ricavi, ma sono inclusi nel reddito imponibile (perdita fiscale) con un criterio di cassa; e
(b) costi delle attività immateriali sono stati capitalizzati secondo quanto previsto dallo IAS 38, Attività immateriali, e sono in corso di ammortamento nel conto economico, ma sono stati dedotti a fini fiscali quando essi sono stati sostenuti.
60. Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non c'è una variazione nell'ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può derivare, per esempio, da:
(a) una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;
(b) una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o
(c) una modifica nelle modalità di recupero attese di un'attività.
L'imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico, a meno che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto (vedere paragrafo 63).
Partite accreditate o addebitate direttamente al patrimonio netto
61. L'imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata direttamente al patrimonio netto se l'imposta si riferisce a partite che sono accreditate o addebitate, nell'esercizio stesso o in un altro, direttamente al patrimonio netto.
62. I Principi contabili internazionali richiedono, o consentono, che certi elementi siano accreditati o addebitati direttamente al patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:
(a) variazioni del valore contabile derivanti dalla rivalutazione di immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 16, Immobili, impianti e macchinari);
(b) una rettifica al saldo di apertura della riserva di utili derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o la correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori);
(c) differenze di cambio derivanti dalla traduzione dei bilanci di un soggetto estero (vedere IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere); e
(d) ammontari che si manifestano al momento della rilevazione iniziale della componente di patrimonio netto di uno strumento finanziario composto (vedere paragrafo 23).
63. In casi eccezionali può essere difficile calcolare il valore dell'imposta corrente e differita che si riferisce a elementi accreditati o addebitati al patrimonio netto. Questo può succedere, per esempio, quando:
(a) le aliquote delle imposte sul reddito sono progressive e non è possibile determinare l'aliquota fiscale in base alla quale un particolare componente del reddito imponibile (perdita fiscale) è stato tassato;
(b) una modifica dell'aliquota fiscale o di altre norme fiscali influisce su un'attività o su una passività fiscale differita riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato addebitato o accreditato al patrimonio netto; o
(c) l'impresa stabilisce che un'attività fiscale differita debba essere rilevata, o non debba più esserlo totalmente, e l'attività fiscale differita è riferibile (in tutto o in parte) a un elemento che precedentemente era stato addebitato o accreditato al patrimonio netto.
In tali casi, le imposte correnti e differite riferibili a elementi accreditati o addebitati al patrimonio netto si basano su una ragionevole ripartizione proporzionale delle imposte correnti e differite del soggetto interessato nel contesto normativo che lo riguarda, o su un altro metodo che consente una ripartizione più appropriata alle circostanze.
64. Lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, non specifica se l'impresa, in ogni esercizio, debba trasferire da riserve da rivalutazioni a utili portati a nuovo la differenza tra l'ammortamento di un bene rivalutato e l'ammortamento sulla base del costo di quel bene. Se l'impresa effettua tale trasferimento, l'ammontare trasferito deve essere al netto di qualsiasi imposta differita relativa. Considerazioni analoghe si applicano ai trasferimenti effettuati al momento della cessione di una voce di immobili, impianti o macchinari.
65. Quando un'attività è rivalutata a fini fiscali, e quella rivalutazione è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali sia della rivalutazione dell'attività sia della rettifica del valore ai fini fiscali devono essere accreditati o addebitati al patrimonio netto negli esercizi nei quali si verificano. Tuttavia, se la rivalutazione a fini fiscali non è relativa a una rivalutazione contabile di un esercizio precedente, o a una che si prevede di effettuare in un esercizio successivo, gli effetti fiscali della rettifica del valore ai fini fiscali devono essere rilevati nel conto economico.
65A. Quando l'impresa distribuisce dividendi ai suoi azionisti, le può essere richiesto di versare una quota di tali dividendi alle autorità fiscali per conto degli azionisti. In molti ordinamenti, tale importo è denominato ritenuta di imposta. Tale ammontare dovuto o versato alle autorità fiscali è imputato al patrimonio netto come parte dei dividendi.
Imposte differite derivanti da una aggregazione di imprese
66. Come è stato spiegato nei paragrafi 19 e 26 (c), alcune differenze temporanee possono emergere da una aggregazione di imprese che rappresenta una acquisizione. Secondo quanto previsto dallo IAS 22, Aggregazione di imprese, l'impresa deve rilevare qualsiasi attività o passività fiscale differita risultante (nella misura in cui siano soddisfatti i requisiti di rilevazione contenuti nel paragrafo 24) come attività e passività identificabili al momento dell'acquisizione. Di conseguenza, quelle attività e passività fiscali differite influiscono sull'avviamento o sull'avviamento negativo. Tuttavia, secondo quanto previsto dai paragrafi 15 (a) e 24 (a), l'impresa non rileva le passività fiscali differite derivanti dall'avviamento stesso (se l'ammortamento dell'avviamento non è deducibile a fini fiscali), né le attività fiscali differite riferibili all'avviamento negativo non imponibile che sia trattato come reddito differito.
67. Quale conseguenza di una aggregazione di imprese, l'acquirente può ritenere probabile realizzare la sua propria attività fiscale differita che non era stata rilevata prima della aggregazione di imprese. Per esempio, l'acquirente può essere in grado di utilizzare le sue perdite fiscali non utilizzate a fronte del reddito imponibile successivo dell'impresa acquisita. In tali casi, l'acquirente rileva un'attività fiscale differita, e ne tiene conto nella determinazione dell'avviamento o dell'avviamento negativo derivante dall'acquisizione.
68. Quando un acquirente non ha rilevato un'attività fiscale differita dell'acquisita come attività identificabile al momento della aggregazione di imprese, e quell'attività fiscale differita viene contabilizzata successivamente nel bilancio consolidato dell'acquirente, il provento per l'attività fiscale differita che ne risulta deve essere imputato al conto economico. Inoltre, l'acquirente deve:
(a) rettificare il valore contabile lordo dell'avviamento e il relativo fondo di ammortamento per adeguarli agli ammontari che sarebbero stati iscritti se l'attività fiscale differita fosse stata rilevata come attività identificabile al momento dell'aggregazione di imprese; e
(b) rilevare la riduzione del valore netto contabile dell'avviamento come onere.
L'acquirente, tuttavia, non deve rilevare l'avviamento negativo e neppure incrementare il suo valore contabile.
Esempio
L'impresa ha acquisito una società controllata che aveva differenze temporanee deducibili di 300. L'aliquota fiscale al momento dell'acquisizione era il 30 %. L'attività fiscale differita risultante di 90 non fu rilevata come attività identificabile nella determinazione dell'avviamento di 500 risultante dall'acquisizione. L'avviamento è ammortizzato in 20 anni. Due anni dopo l'acquisizione, l'impresa valutò che redditi imponibili futuri sarebbero probabilmente stati sufficienti per recuperare il beneficio di tutte le differenze temporanee deducibili.
L'impresa rileva un'attività fiscale differita di 90 (30 % di 300) e, nel conto economico, proventi per imposte differite di 90. Essa riduce anche il costo dell'avviamento di 90 e il fondo ammortamento di 9 (che è l'ammortamento di due anni). Il saldo di 81 è rilevato come costo nel conto economico. Di conseguenza, il costo dell'avviamento e il fondo ammortamento relativo sono ridotti ai valori (410 e 41) che sarebbero stati rilevati se un'attività fiscale differita per 90 fosse stata rilevata come attività identificabile al momento dell'aggregazione dell'impresa.
Se l'aliquota fiscale è aumentata al 40 %, l'impresa rileva un'attività fiscale differita per 120 (40 % di 300) e, nel conto economico, un provento per imposte differite per 120. Se l'aliquota fiscale è diminuita al 20 %, l'impresa rileva un'attività fiscale differita per 60 (20 % di 300) e un provento per imposte differite per 60. In entrambi i casi, l'impresa riduce anche il costo dell'avviamento di 90 e il fondo ammortamento di 9 e rileva il saldo di 81 nel conto economico come costo.
Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni
68A. In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L’importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti fiscali una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell’importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell’azione della entità alla data di esercizio.
68B. Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26(b) del presente Principio, la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ai servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l’ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Se l’importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso dovrebbe essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell’esercizio. Per esempio, se l’importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell’azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell’azione della entità alla fine dell’esercizio.
68C. Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, misurata in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite debbano essere rilevate come proventi od oneri e inclusi nel conto economico dell’esercizio, fatta eccezione per la parte per cui l’imposta origina da (a) una operazione o da un evento che è rilevato direttamente nel patrimonio netto, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure da (b) un’aggregazione aziendale rilevata come una acquisizione. Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo delle retribuzioni ma anche a un elemento di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita associata dovrebbe essere rilevata direttamente nel patrimonio netto.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO
Attività e passività fiscali
69. (abrogato).
70. (abrogato).
Compensazione
71. L'impresa deve compensare le attività e le passività fiscali correnti se, e solo se, essa:
(a) ha un diritto legalmente esercitabile di compensare gli importi rilevati; e
(b) intende o regolare le partite al netto, o realizzare l'attività ed estinguere contemporaneamente la passività.
72. Sebbene le attività e le passività fiscali correnti siano rilevate e valutate separatamente, esse devono essere compensate nello stato patrimoniale in base alle stesse condizioni prescritte per gli strumenti finanziari nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. L'impresa di solito ha un diritto legalmente esercitabile di compensare un'attività fiscale corrente a fronte di una passività fiscale corrente, quando queste si riferiscono a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale e l'autorità fiscale consente all'impresa di eseguire o ricevere un unico pagamento netto.
73. Nel bilancio consolidato, un'attività fiscale corrente di un'impresa del gruppo deve essere compensata a fronte di una passività fiscale corrente di un'altra impresa del gruppo se, e solo se, le imprese in questione hanno un diritto legalmente esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto e intendono eseguire o ricevere tale pagamento netto o realizzare l'attività ed estinguere la passività contemporaneamente.
74. L'impresa deve compensare le attività e le passività fiscali differite se, e solo se:
(a) l'impresa ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti con le passività fiscali correnti; e
(b) le attività e le passività fiscali differite sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale su:
(i) lo stesso soggetto passivo d'imposta; o
(ii) soggetti passivi d'imposta diversi che intendono regolare le passività e le attività fiscali correnti su base netta, o realizzare le attività ed regolare le passività contemporaneamente, in ciascun esercizio successivo nel quale si prevede che siano regolati o recuperati ammontari significativi di passività o di attività fiscali differite.
75. Per evitare la necessità di disporre di una programmazione dettagliata dei tempi dell'annullamento di ciascuna differenza temporanea, il presente Principio richiede che l'impresa compensi un'attività fiscale differita a fronte di una passività fiscale differita dello stesso soggetto passivo d'imposta se, e solo se, esse sono relative a imposte sul reddito applicate dalla medesima autorità fiscale e l'impresa ha un diritto legalmente esercitabile di compensare le attività fiscali correnti a fronte delle passività fiscali correnti.
76. In taluni rari casi, l'impresa può avere un diritto legalmente esercitabile alla compensazione, e la volontà di estinguere al netto, in alcuni esercizi ma non in altri. In questi rari casi, può essere necessario disporre di una programmazione dettagliata per stabilire in modo attendibile se la passività fiscale differita di un soggetto passivo di imposta si tradurrà in maggiori pagamenti d'imposta nello stesso esercizio in cui un'attività fiscale differita di un altro soggetto passivo di imposta comporterà minori pagamenti da parte di questo secondo soggetto passivo di imposta.
Oneri fiscali
Oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria
77. Gli oneri (proventi) fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono essere esposti nel prospetto di conto economico.
Differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite
78. Lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, richiede che certe differenze cambio siano rilevate come ricavi o costi ma non specifica dove tali differenze debbano essere esposte nel conto economico. Di conseguenza, quando le differenze cambio su passività o attività fiscali estere differite sono esposte nel conto economico, tali differenze possono essere classificate come oneri (proventi) fiscali differiti se tale esposizione è considerata essere la migliore per gli utilizzatori del bilancio.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
79. I principali componenti degli oneri (proventi) fiscali devono essere indicati separatamente.
80. I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:
(a) oneri (proventi) per imposte correnti;
(b) eventuali rettifiche rilevate nell'esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;
(c) l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all'emersione e all'annullamento di differenze temporanee;
(d) l'ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali o all'introduzione di nuove imposte;
(e) l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale corrente;
(f) l'ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d'imposta o da una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e utilizzati per ridurre l'onere fiscale differito;
(g) l'onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l'annullamento di una svalutazione precedente, di un'attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e
(h) l’ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nella determinazione dell’utile o nella determinazione della perdita secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.
81. Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:
(a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o accreditate al patrimonio netto;
(b) (abrogato);
(c) una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile in una o entrambe le seguenti forme:
(i) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell'utile contabile moltiplicato per l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile; o
(ii) una riconciliazione numerica tra l'aliquota fiscale media effettiva e l'aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata l'aliquota fiscale applicabile;
(d) una spiegazione delle modifiche dell'aliquota fiscale applicabile comparata con quella dell'esercizio precedente;
(e) l'ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali, nello stato patrimoniale, non è rilevata l'attività fiscale differita;
(f) l'ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, per le quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (vedere paragrafo 39);
(g) con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdite fiscali non utilizzate e crediti di imposta inutilizzati:
(i) l'ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato patrimoniale per ciascun esercizio presentato;
(ii) l'ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato patrimoniale;
(h) con riferimento ad attività cessate, l'onere fiscale relativo a:
(i) la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e
(ii) l'utile o la perdita derivante dall'attività ordinaria dell'attività cessata, insieme agli importi corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;
(i) l'ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima dell'approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in bilancio.
82. L'impresa deve indicare l'importo di un'attività fiscale differita e la natura degli elementi che ne giustificano la sua rilevazione quando:
(a) l'utilizzazione dell'attività fiscale differita dipende da redditi imponibili futuri eccedenti i gli imponibili derivanti dall'annullamento delle differenze temporanee imponibili esistenti; e
(b) l'impresa ha subito una perdita nell'esercizio corrente o in quello precedente nell'ordinamento fiscale al quale si riferisce l'attività fiscale differita.
82A. Nei casi descritti al paragrafo 52A, l'impresa deve indicare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. Inoltre, l'impresa deve evidenziare gli ammontari dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che siano concretamente determinabili, e, nel caso in cui vi siano, dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che non siano concretamente determinabili.
83. (abrogato).
84. Le indicazioni richieste dal paragrafo 81(c) consentono agli utilizzatori del bilancio di capire se la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile è anomala e di comprendere i fattori rilevanti che potrebbero influire su questa correlazione nel futuro. La correlazione fra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile può essere influenzata da fattori quali proventi esenti da tassazione, oneri che non sono deducibili nella determinazione del reddito imponibile (perdita fiscale), effetti delle perdite fiscali ed effetti di aliquote fiscali estere.
85. Nello spiegare la correlazione tra gli oneri (proventi) fiscali e l'utile contabile, l'impresa deve utilizzare una aliquota fiscale applicabile che fornisca le informazioni più significative agli utilizzatori del suo bilancio. Spesso, l'aliquota più significativa è l'aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l'impresa ha sede, consolidando le aliquote fiscali applicate per le imposte nazionali con le aliquote applicate per qualsiasi imposta locale calcolata su un livello sostanzialmente analogo di reddito imponibile (perdita fiscale). Tuttavia, per l'impresa che opera in diversi ordinamenti, può essere più significativo aggregare riconciliazioni distinte predisposte utilizzando l'aliquota nazionale in ciascun singolo ordinamento. L'esempio che segue mostra come la scelta dell'aliquota fiscale applicabile influisce sulla presentazione della riconciliazione numerica.
86. L'aliquota fiscale media effettiva è l'onere (provento) fiscale diviso per l'utile contabile.
87. Spesso potrebbe essere difficoltoso calcolare l'ammontare delle passività fiscali differite non rilevate derivanti da investimenti finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioni in joint venture (vedere paragrafo 39). Il presente Principio richiede, quindi, che l'impresa indichi l'ammontare complessivo delle differenze temporanee sottostanti ma non richiede l'indicazione delle passività fiscali differite. Ciò nondimeno, quando è possibile, si incoraggiano le imprese a indicare gli ammontari delle passività fiscali differite non contabilizzate perché gli utilizzatori del bilancio possono trovare utili tali informazioni.
87A. Il paragrafo 82A richiede all'impresa di evidenziare la natura dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, che potrebbero scaturire dal pagamento dei dividendi agli azionisti. L'impresa indica le caratteristiche rilevanti del sistema fiscale per quanto concerne le imposte sul reddito, e i fattori che influiranno sull'ammontare dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, dei dividendi.
87B. In alcuni casi, l'ammontare totale dei potenziali effetti fiscali, in termini di imposte sul reddito, derivanti dalla distribuzione dei dividendi agli azionisti, non è concretamente quantificabile. Questo potrebbe essere il caso, per esempio, in cui un'impresa abbia un grande numero di società controllate estere. Ciononostante, anche in tali casi, alcune parti dell'ammontare totale possono essere facilmente determinabili. Per esempio, in un gruppo consolidato, una controllante e alcune sue controllate potrebbero aver pagato imposte sul reddito a un'aliquota fiscale più elevata, sugli utili non distribuiti ed essere a conoscenza dell'ammontare che verrebbe rimborsato al momento della distribuzione agli azionisti dei dividendi futuri da utili consolidati portati a nuovo. In tal caso, l'ammontare rimborsabile deve essere indicato. Se applicabile, l'impresa deve anche dare informazioni in merito all'esistenza di potenziali effetti fiscali addizionali, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili. Nel bilancio separato della controllante, se vi è, l'informazione dei potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, è relativa agli utili non distribuiti della controllante.
87C. A un'impresa cui sia richiesto di fornire le informazioni integrative di cui al paragrafo 82A, potrebbe anche essere richiesto di fornire le informazioni relative alle differenze temporanee associate agli investimenti nelle controllate, filiali e collegate o partecipazioni in joint venture. In tali casi, l'impresa deve tener conto di ciò nel determinare le informazioni da fornire ai sensi del paragrafo 82A. Per esempio, a un'impresa può essere richiesto di indicare gli ammontari aggregati delle differenze temporanee associate a investimenti in società controllate per le quali non sia stata rilevata alcuna passività fiscale differita (vedere paragrafo 81 (f)). Se non fosse possibile quantificare gli ammontari delle passività fiscali differite non rilevate (vedere paragrafo 87) ci potrebbero essere ammontari di potenziali effetti fiscali dei dividendi, in termini di imposte sul reddito, non concretamente determinabili, in relazione alle controllate.
88. L'impresa deve indicare eventuali passività e attività potenziali connesse ad aspetti fiscali secondo quanto previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Passività e attività potenziali possono emergere, per esempio, da un contenzioso non risolto con le autorità fiscali. Analogamente, quando entrano in vigore o sono annunciate modifiche delle aliquote fiscali o della normativa fiscale dopo la data del bilancio, l'impresa deve indicare gli effetti significativi di quelle variazioni sulle sue attività e passività fiscali correnti e differite (vedere IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).
Esempio illustrativo del contenuto del paragrafo 85
Nel 19X2, l'impresa ha realizzato, nella propria giurisdizione (Paese A), un utile contabile di 1500 (19X1: 2000) e nel Paese B di 1500 (19X1: 500). L'aliquota fiscale è pari al 30 % nel Paese A e al 20 % nel Paese B. Nel Paese A, costi per 100 (19X1: 200) non sono fiscalmente deducibili.
(Omissis)
Quello che segue è un esempio di riconciliazione predisposta aggregando riconciliazioni distinte per ciascuna giurisdizione nazionale. Con questo metodo, l'effetto delle differenze tra l'aliquota fiscale nazionale dell'impresa che redige il bilancio e l'aliquota fiscale nazionale negli altri ordinamenti non appare come elemento distinto nella riconciliazione. Allo scopo di spiegare le variazioni delle aliquote fiscali applicabili, come richiesto dal paragrafo 81 (d), l'impresa può avere necessità di esporre l'effetto della variazione significativa di ciascuna delle aliquote fiscali o la combinazione degli utili prodotti dei differenti ordinamenti.
(Omissis)
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
89. Il presente Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o da data successiva, a eccezione di quanto specificato al paragrafo 91. Se un'impresa applica il presente Principio ai bilanci degli esercizi che iniziano prima del 1° gennaio 1998, essa deve indicare che ha applicato il presente Principio al posto dello IAS 12, Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.
90. Il presente Principio sostituisce lo IAS 12, Contabilizzazione delle imposte sul reddito, approvato nel 1979.
91. I paragrafi 52A, 52B, 65A, 81(i), 82A, 87A, 87B, 87C e la eliminazione dei paragrafi 3 e 50 entrano in vigore in riferimento ai bilanci annuali relativi agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Nel caso in cui l'applicazione anticipata abbia effetti sul bilancio, l'impresa dovrà darne informazione.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 14
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1997)
Informativa di settore
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 14, Comunicazione economico-finanziaria di settore, il quale era stato approvato dal Board in una versione rivista nella forma nel 1994. Il Principio così rivisto nella sostanza è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1998 o da data successiva.
I paragrafi 116 e 117 dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività, contengono alcune disposizioni in materia di informativa di settore sulle perdite durevoli di valore.
INTRODUZIONE
Il presente Principio ("IAS 14 (rivisto nella sostanza)") sostituisce il Principio contabile internazionale IAS 14, Comunicazione economico-finanziaria di settore ("IAS 14 originario"). Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1998 o da data successiva. Le principali modifiche dall'originario IAS 14 sono le seguenti:
1. Lo IAS 14 originario si applicava alle imprese i cui titoli erano negoziati pubblicamente e ad altre entità economiche economicamente rilevanti. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) si applica alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziate pubblicamente, comprese le imprese che stanno per emettere azioni o titoli di debito in un mercato mobiliare pubblico, ma non ad altre entità pur economicamente rilevanti.
2. Lo IAS 14 originario richiedeva che l'informativa fosse presentata per settori merceologici e settori geografici. Esso forniva solo una direttiva generale per identificare i settori merceologici e le aree geografiche. Suggeriva che i raggruppamenti organizzativi interni potessero fornire una base per determinare i settori oggetto di informativa o che l'informativa di settore richiedesse una riclassificazione di dati. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che l'informativa sia presentata per settori di attività e settori geografici. Fornisce una guida più specifica dello IAS 14 originario per identificare i settori di attività e i settori geografici. Richiede che l'impresa guardi alla sua struttura organizzativa interna e al suo sistema di rendicontazione interna per identificare tali settori. Se i settori interni non sono basati né su gruppi di prodotti e servizi correlati né su aree geografiche, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che l'impresa debba considerare il successivo livello inferiore di suddivisione interna per identificare i settori oggetto di informativa.
3. Lo IAS 14 originario richiedeva che fosse fornita la stessa quantità di informazioni sia per settori merceologici sia geografici. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) prevede che vi sia una base di suddivisione primaria e un'altra secondaria, con una informativa considerevolmente inferiore da illustrare nel settore secondario.
4. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che l'informativa di settore dovesse essere redatta usando i principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d'esercizio. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che siano seguiti gli stessi principi contabili.
5. Lo IAS 14 originario consentiva differenze nella definizione di risultato del settore tra le imprese. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) fornisce una guida più specifica dello IAS 14 originario per le voci specifiche di ricavo e costo da includere o escludere dai ricavi e costi del settore. Conseguentemente, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede una valutazione uniforme del risultato del settore, ma solo nella misura in cui le voci di costo e ricavo possano essere direttamente attribuibili o ragionevolmente ripartibili per settori.
6. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che vi sia "simmetria" nella inclusione di voci nel risultato del settore e nelle attività del settore. Se, per esempio, il risultato del settore riflette l'ammortamento, l'attività relativa deve essere inclusa nelle attività del settore. Lo IAS 14 originario non si pronunciava su tale aspetto.
7. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che i settori considerati troppo piccoli per una separata presentazione potessero essere aggregati o esclusi da tutti i settori oggetto di informativa. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) prevede che i piccoli settori che sono internamente presi in considerazione ma per i quali non è richiesta separata presentazione possono essere aggregati con altri se hanno in comune un sostanziale numero di fattori che definiscono un settore d'attività o un settore geografico, o possono essere aggregati con un rilevante settore simile la cui informativa è presentata internamente se sono soddisfatte specifiche condizioni.
8. Lo IAS 14 originario non trattava se i settori geografici dovevano essere determinati in base al luogo ove si trovavano i beni dell'impresa (origine delle vendite) o in base al luogo dove i clienti si trovavano (destinazione delle vendite). Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che, qualunque sia la base dei settori geografici dell'impresa, diverse tipologie di dati, se significativamente diversi, debbano essere esposte anche in base a quanto previsto dall'altro criterio.
9. Lo IAS 14 originario richiedeva quattro principali tipologie di informazioni sia per settori merceologici sia per settori geografici:
(a) ricavi o altri proventi operativi, distinguendo tra ricavi da clienti esterni all'impresa e ricavi derivanti da altri settori;
(b) risultato del settore;
(c) attività impiegate per settore; e
(d) la base per la determinazione dei prezzi tra settori.
Per una base primaria di informativa dell'impresa per settore (settori d'attività o geografici), lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede le medesime quattro tipologie di informazioni e inoltre:
(a) le passività del settore;
(b) il costo di immobili, impianti e macchinari e di attività immateriali acquisite nel periodo;
(c) le svalutazioni e gli ammortamenti;
(d) i costi non monetari diversi da svalutazioni e ammortamenti; e
(e) la quota di utile o perdita in una società collegata, joint venture, o altra partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni della società interessata rientrano esclusivamente in quel settore, e il valore della relativa partecipazione.
Per la base dell'informativa secondaria settoriale di impresa, lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) elimina la disposizione dello IAS 14 originario in merito al risultato del settore e lo sostituisce con il costo di immobili, impianti e macchinari e attività immateriali acquisite nel corso dell'esercizio.
10. Lo IAS 14 originario non si pronunciava sul fatto che l'informativa dell'esercizio precedente presentata per fini comparativi dovesse essere rideterminata per un cambiamento rilevante nei principi contabili di settore. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede la rideterminazione a meno che ciò non sia impraticabile.
11. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che se il totale ricavi da clienti esterni per tutti i settori aggregati oggetto di informativa è inferiore al 75 % del totale dei ricavi d'impresa, allora devono essere identificati ulteriori settori da presentare fino a che il livello del 75 % non sia raggiunto.
12. Lo IAS 14 originario consentiva un metodo di determinazione dei prezzi nei trasferimenti tra i dati di settore da applicare nell'informativa di settore diverso da quello effettivamente usato per determinare i prezzi dei trasferimenti. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede che i trasferimenti tra settori siano misurati in base a ciò che l'impresa applica nella pratica per determinare i prezzi dei trasferimenti.
13. Lo IAS 14 (rivisto nella sostanza) richiede una informativa sui ricavi per ciascun settore che non si ritiene oggetto di informativa, perché la maggior parte dei suoi ricavi dipende da vendite ad altri settori, solo se tale settore ha ricavi da vendite a clienti esterni pari al 10 % o oltre del totale dei ricavi dell'impresa. Lo IAS 14 originario non prevedeva alcuna disposizione simile.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di stabilire principi di presentazione dell'informativa economico-finanziaria di settore - informativa relativa ai diversi tipi di prodotti e servizi prodotti dall'impresa e alle diverse aree geografiche in cui opera - per aiutare gli utilizzatori del bilancio:
(a) a comprendere meglio i risultati passati dell'impresa;
(b) a determinare meglio i rischi e la redditività dell'impresa; e
(c) a effettuare giudizi più aggiornati sull'impresa nel suo insieme.
Molte imprese producono gruppi di prodotti e servizi o operano in aree geografiche che sono soggette a indici di redditività, opportunità di sviluppo, prospettive future, e rischi diversi. È importante l'informativa sui diversi tipi di prodotti e servizi dell'impresa e delle sue attività in diverse aree geografiche - spesso chiamata informativa di settore - per determinare i rischi e la redditività di una impresa diversificata o multinazionale, ma essa non è ottenibile da dati aggregati. Perciò l'informativa di settore è ampiamente considerata come necessaria per soddisfare le esigenze degli utilizzatori del bilancio.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per l'insieme completo dei documenti che costituiscono il bilancio redatto in conformità ai Principi contabili internazionali.
2. L'insieme completo dei documenti che compongono il bilancio include lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario, il prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto, e le note, come richiesto dallo IAS 1, Presentazione del bilancio.
3. Il presente Principio si applica alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziati pubblicamente e alle imprese che hanno in corso di emissione azioni o titoli di debito in mercati mobiliari pubblici.
4. Se l'impresa i cui titoli non sono negoziati pubblicamente prepara il bilancio in conformità ai Principi contabili internazionali, essa è incoraggiata a presentare volontariamente l'informativa economico-finanziaria di settore.
5. Se l'impresa i cui titoli non sono negoziati pubblicamente decide di fornire volontariamente nel bilancio l'informativa di settore che sia conforme ai Principi contabili internazionali, essa deve ottemperare interamente alle disposizioni del presente Principio.
6. Se l'informativa finanziaria contiene in un unico documento sia il bilancio consolidato di un'impresa i cui titoli sono pubblicamente negoziati sia il bilancio della controllante o di una o più società controllate, l'informativa di settore deve essere presentata solo con riferimento al bilancio consolidato. Se una società controllata è essa stessa un'impresa i cui titoli sono negoziati pubblicamente, essa presenterà informativa di settore nel proprio bilancio.
7. Analogamente, se l'informativa finanziaria contiene in un unico documento sia il bilancio di un'impresa i cui titoli sono negoziati pubblicamente sia il bilancio di una società collegata valutata con il metodo del patrimonio netto o di una joint venture in cui l'impresa ha un interesse finanziario, l'informativa di settore deve essere presentata solo nel bilancio dell'impresa. Se la società collegata valutata con il metodo del patrimonio netto o la joint venture è essa stessa un'impresa i cui titoli sono negoziati pubblicamente, essa presenterà l'informativa di settore nella propria informativa finanziaria.
DEFINIZIONI
Definizioni da altri Principi contabili internazionali
8. I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati negli IAS 7, Rendiconto finanziario, IAS 8 Utile (Perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, e IAS 18, Ricavi:
L'attività operativa rappresenta le principali attività generatrici di ricavi dell'impresa e le altre attività diverse da quelle d'investimento o finanziarie.
I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un’entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici conseguenti l'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.
Definizioni di settore d'attività e settore geografico
9. I termini settore d'attività e settore geografico sono utilizzati nel presente Principio con i seguenti significati:
Il settore d'attività è una parte dell'impresa distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli degli altri settori d'attività dell'impresa. I fattori che devono essere considerati nell'individuare quali prodotti o servizi sono correlati comprendono:
(a) la natura dei prodotti o dei servizi;
(b) la natura dei processi produttivi;
(c) la tipologia e la classe di clientela per i prodotti o i servizi;
(d) i metodi usati per distribuire i prodotti o fornire i servizi; e
(e) se applicabile, la natura del contesto normativo, per esempio, bancario, assicurativo, o dei servizi pubblici.
Il settore geografico è una parte dell'impresa distintamente identificabile che fornisce un singolo prodotto o servizio o un insieme di prodotti e servizi collegati, ed è soggetta a rischi e a benefici diversi da quelli relativi a componenti che operano in altri ambienti economici. I fattori che devono essere considerati nell'individuare i settori geografici comprendono:
(a) similarità di condizioni politiche ed economiche;
(b) relazioni tra attività in diverse aree geografiche;
(c) vicinanza delle attività;
(d) rischi specifici associati alle attività in una determinata area;
(e) disciplina valutaria; e
(f) i rischi valutari sottostanti.
Il settore oggetto di informativa è un settore d'attività o un settore geografico identificato in base alle definizioni precedenti per il quale è richiesta una informativa di settore secondo quanto previsto dal presente Principio.
10. I fattori di cui al paragrafo 9 per identificare i settori d'attività e i settori geografici non sono elencati in alcun ordine particolare.
11. Uno specifico settore d'attività non include prodotti e servizi con rischi e benefici significativamente diversi. Mentre vi possono essere diversità rispetto a uno o più fattori nella definizione di un settore d'attività, i prodotti e i servizi inclusi in uno specifico settore d'attività si presumono simili rispetto alla maggior parte dei fattori.
12. Analogamente, un settore geografico non include attività in ambienti economici con rischi e benefici significativamente diversi. Un settore geografico può essere rappresentato da un singolo Paese, un gruppo di due o più Paesi, o una regione all'interno di un Paese.
13. Le fonti principali dei rischi influenzano il modo in cui la maggior parte delle imprese sono organizzate e gestite. Perciò, il paragrafo 27 del presente Principio prevede che la struttura organizzativa delle imprese e il suo sistema di rendicontazione interna costituiscono la base per identificare i suoi settori. I rischi e i benefici dell'impresa sono influenzati sia dalla localizzazione geografica delle sue attività (dove i prodotti sono preparati o dove le attività di fornitura dei servizi sono situate) sia dalla localizzazione dei mercati (dove i suoi prodotti sono venduti o i servizi sono resi). La definizione permette di identificare i settori geografici in base:
(a) alla localizzazione della produzione di impresa o della fornitura di servizi e di altri beni;
(b) alla localizzazione dei suoi mercati e clienti.
14. La struttura organizzativa e informativa interna di impresa fornirà normalmente indicazione se la fonte principale dei rischi connessi all'area geografica di attività fa riferimento alle sue attività (l'origine delle vendite) o alla localizzazione dei clienti (destinazione delle vendite). Di conseguenza, l'impresa deve considerare questa struttura per determinare se i suoi settori geografici devono essere basati sulla localizzazione delle attività o sulla localizzazione dei suoi clienti.
15. Determinare la composizione di un settore d'attività o geografico comporta un certo grado di giudizio. Nell'esercitare tale giudizio, la direzione aziendale dell'impresa deve tenere in considerazione l'obiettivo dell'informativa economico-finanziaria di settore come definito nel presente Principio e le caratteristiche qualitative dei bilanci come definite nel Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio dello IASC. Tali caratteristiche qualitative includono rilevanza, attendibilità, e comparabilità nel tempo dell'informativa economico-finanziaria presentata per i diversi gruppi di prodotti e servizi dell'impresa e per le sue operazioni in particolari aree geografiche, e l'utilità di tale informativa per determinare i rischi e i benefici dell'impresa nel suo insieme.
Definizione di ricavi, costi, risultato, attività e passività di settore
16. I seguenti termini aggiuntivi sono utilizzati nel presente Principio con i seguenti significati:
Ricavi del settore sono sia i ricavi imputati nel conto economico dell'impresa direttamente attribuibili a un settore sia la pertinente quota di ricavi che può essere ragionevolmente allocata al settore, derivanti sia da vendite a clienti dell'impresa sia da operazioni con altri settori della stessa impresa. I ricavi del settore non includono:
(a) (abrogato);
(b) gli interessi attivi o i dividendi, inclusi gli interessi attivi su anticipi o prestiti ad altri settori, a meno che le operazioni del settore non siano principalmente di natura finanziaria; o
(c) i proventi derivanti da vendite di partecipazioni o da estinzione di debiti a meno che le operazioni del settore non siano principalmente di natura finanziaria.
I ricavi del settore includono la quota degli utili o delle perdite d'impresa di società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto solo se queste sono incluse nei ricavi consolidati o complessivi dell'impresa.
I ricavi del settore includono la quota dei ricavi riferibili all'entità economica consolidata con il metodo proporzionale in conformità allo IAS 31, Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture.
Costi del settore sono sia i costi risultanti dalle attività operative del settore e a questi direttamente attribuibili sia la pertinente quota di costi che può essere ragionevolmente allocata al settore, includendovi i costi relativi a vendite a clienti dall'impresa e i costi relativi a operazioni con altri settori della stessa impresa. I costi di settore non includono:
(a) (abrogato);
(b) gli interessi passivi, inclusi quelli derivanti da anticipi o prestiti da altri settori, a meno che le operazioni del settore non siano principalmente di natura finanziaria;
(c) le perdite da vendite di partecipazioni o perdite da estinzione di debiti a meno che le operazioni del settore non siano principalmente di natura finanziaria;
(d) la quota delle perdite di società collegate, di joint venture, o di altri investimenti contabilizzati con il metodo del patrimonio netto;
(e) le imposte sul reddito; o
(f) le spese generali amministrative, le spese centralizzate e le altre spese che emergono a livello d'impresa e si riferiscono all'impresa nel suo insieme. Ad ogni modo, talvolta i costi sono sostenuti dall'impresa a favore di un settore. In questo caso vanno considerati come costi del settore se si riferiscono alle attività operative del settore e possono ad essi essere direttamente attribuiti o ragionevolmente allocati.
I costi del settore includono la quota dei costi riferibili all'entità economica controllata congiuntamente, consolidata con il metodo proporzionale in conformità allo IAS 31.
Per le operazioni di un settore che sono principalmente di natura finanziaria, gli interessi attivi e quelli passivi possono essere presentati su base netta ai fini dell'informativa di settore solo se queste voci sono compensate nel bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato.
Il risultato del settore è dato dai ricavi del settore al netto dei costi del settore. Il risultato del settore è determinato prima di qualsiasi rettifica per le quote degli interessi di minoranza.
Le attività del settore sono le attività impiegate nelle attività operative direttamente attribuibili al settore o che possano essere ragionevolmente imputate al settore stesso.
Se il risultato di un settore include interessi o dividendi attivi, le attività del settore includono i relativi crediti, prestiti, partecipazioni o altre attività generatrici di reddito.
Le attività del settore non includono le attività fiscali.
Le attività del settore includono le partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto solo se l'utile o la perdita derivante da tali partecipazioni è inclusa nei ricavi del settore. Le attività di settore includono la quota delle attività operative, in proporzione della partecipazione detenuta, di una entità economica controllata congiuntamente, consolidata con il metodo proporzionale in conformità allo IAS 31.
Le attività del settore sono computate dopo aver dedotto le connesse poste rettificate che sono portate a diretta compensazione nello stato patrimoniale dell'impresa.
Le passività del settore sono le passività che risultano dalle attività operative del settore nonché quelle che sono direttamente attribuibili al settore o possono essere ragionevolmente allocate al settore.
Se il risultato di un settore include interessi passivi, le passività del settore includeranno le relative passività che generano gli interessi.
Le passività del settore includono la quota parte delle passività operative di una entità economica controllata congiuntamente, che è consolidata con il metodo proporzionale, in accordo con quanto previsto dallo IAS 31.
Le passività del settore non includono le passività per le imposte sul reddito.
Principi contabili di settore sono i principi contabili utilizzati nella preparazione e presentazione del bilancio consolidato o dell'impresa così come pure quei principi contabili relativi specificamente al settore oggetto di informativa.
17. I ricavi, i costi, le attività e le passività del settore includono gli importi degli elementi che sono direttamente attribuibili al settore e gli importi degli elementi che possono essere ragionevolmente assegnati al settore. L'impresa deve considerare il suo sistema di rendicontazione interna come punto di partenza per identificare le voci direttamente attribuibili o ragionevolmente assegnabili ai settori. Ciò significa che c'è una presunzione che i valori identificati con i settori per scopi informativi interni siano direttamente attribuibili o ragionevolmente assegnabili ai settori stessi allo scopo di determinare il valore dei ricavi, costi, attività e passività dei settori oggetto di informativa.
18. In alcuni casi, comunque, il ricavo, costo, attività o passività può essere ripartito ai settori per scopi informativi interni su una base assunta dalla direzione aziendale ma che potrebbe rivelarsi soggettiva, arbitraria, o difficile da capire per gli utilizzatori esterni del bilancio. Tale ripartizione non costituirebbe una base ragionevole nell'ambito delle definizioni di ricavo spesa, attività e passività del settore del presente Principio. Peraltro, l'impresa può scegliere di non attribuire alcune voci a ricavo, costo, attività e passività per scopi informativi interni, anche se esiste una base ragionevole per farlo. Una voce simile è attribuita seguendo le definizioni di ricavo, costo, attività e passività del settore contenute nel presente Principio.
19. Esempi di attività del settore includono attività correnti usate nelle attività operative del settore, immobili, impianti e macchinari, beni oggetto di leasing (IAS 17, Leasing), e attività immateriali. Se una particolare voce di svalutazione e ammortamento è inclusa nei costi del settore, anche la relativa immobilizzazione deve essere inclusa nelle attività del settore. Le attività del settore non includono attività usate per l'impresa in generale o per fini propri della sede. Le attività del settore includono attività condivise tra due o più settori se esiste una base ragionevole per ripartirle. Le attività del settore includono l'avviamento direttamente attribuibile al settore o che possa essere attribuito al settore in modo ragionevole, e i costi del settore includono il relativo ammortamento.
20. Esempi di passività del settore includono debiti commerciali e altri debiti, ratei passivi, anticipi da clienti, fondi garanzia prodotti e altri fondi relativi a merci e servizi. Le passività del settore non includono finanziamenti, passività relative a beni oggetto di leasing (IAS 17) e altre passività sostenute per finanziamenti più che per scopi operativi. Se sono inclusi interessi passivi nel risultato del settore, devono essere incluse nel settore anche le relative passività che li generano. Le passività di settori le cui operazioni non sono principalmente di natura finanziaria non includono scoperti bancari e simili perché il risultato del settore deve rappresentare un aspetto operativo, più che un utile o una perdita al netto dei finanziamenti. Inoltre, poiché i debiti sono spesso assunti centralmente a livello societario, non è spesso possibile attribuire direttamente, o anche ragionevolmente, la passività finanziaria a un settore.
21. La valutazione di attività e passività del settore include rettifiche ai valori precedentemente iscritti di attività e passività del settore identificabili, acquisite in una aggregazione d'impresa contabilizzata come un acquisto, anche se queste rettifiche sono fatte solo al fine di preparare bilanci consolidati e non sono rilevate nel bilancio proprio della società controllante o della società controllata. Analogamente, se immobili, impianti e macchinari sono stati rivalutati successivamente all'acquisizione, allora, in accordo con quanto previsto dal trattamento contabile alternativo previsto dallo IAS 16, le valutazioni devono riflettere tali rivalutazioni.
22. Alcune linee guida per l’attribuzione del costo possono essere trovate in altri Principi. Per esempio, i paragrafi 11-20 dello IAS 2 Rimanenze, secondo la revisione del 2003, forniscono una guida per l’attribuzione e la ripartizione dei costi alle rimanenze, e i paragrafi 16-21 dello IAS 11 Commesse a lungo termine forniscono una guida per attribuire e ripartire i costi ai contratti. Queste linee guida possono essere utili nell’attribuire o ripartire i costi ai settori.
23. Lo IAS 7, Rendiconto finanziario, fornisce indicazioni su come gli scoperti bancari debbano essere inclusi come componente della cassa o debbano essere esposti come finanziamenti.
24. Ricavi, costi, attività, passività del settore devono essere determinati prima dei saldi infragruppo e le operazioni infragruppo devono essere eliminate come parte del processo di consolidamento, eccetto nel caso in cui queste operazioni e saldi infragruppo siano tra imprese del gruppo all'interno dello stesso settore.
25. Mentre i principi contabili usati nel preparare e presentare i bilanci dell'impresa nel suo insieme sono anche i principi contabili fondamentali del settore, i principi contabili del settore includono, inoltre, principi specificatamente applicabili all'informativa di settore, quali l'identificazione dei settori, i metodi di valutazione dei trasferimenti infrasettoriali, e le basi per attribuire i costi e i ricavi ai settori.
IDENTIFICAZIONE DEI SETTORI OGGETTO DI INFORMATIVA
Schemi primario e secondario di informativa settoriale
26. La fonte principale e la natura dei rischi e dei benefici dell'impresa costituisce il criterio guida per determinare se il suo schema di riferimento primario sarà per settori d'attività o per settori geografici. Se i rischi e i benefici dell'impresa sono influenzati significativamente da differenze nei prodotti e servizi resi, lo schema primario di informativa di settore sarà quello per attività, mentre l'informazione secondaria sarà quella geografica. Analogamente, se i rischi e benefici dell'impresa sono influenzati significativamente dal fatto che si opera in diversi Paesi o in diverse aree geografiche, il suo schema di riferimento primario per l'informativa di settore sarà quello geografico, mentre l'informazione secondaria sarà quella per settori d'attività.
27 La struttura organizzativa e direzionale interna e il suo sistema di rendicontazione interna per i dirigenti con responsabilità strategiche (per esempio, il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato) costituiscono normalmente la base per identificare la fonte principale e la natura dei rischi e dei benefici dell’impresa e, perciò, per definire quale schema di presentazione sia primario e quale secondario, eccetto quanto previsto nei sottoparagrafi (a) e (b) seguenti:
(a) se i rischi e i benefici dell'impresa sono fortemente influenzati sia da differenze nei prodotti e nei servizi resi sia da differenze nelle aree geografiche in cui opera, come evidenziato da un "approccio a matrice" per gestire la società e per presentare internamente i dati ai dirigenti con responsabilità strategiche, allora si devono usare settori d'attività come schema di riferimento primario e quelli geografici come secondario; e
(b) se la struttura organizzativa e direzionale e il suo sistema di rendicontazione interna per i dirigenti con responsabilità strategiche non si fondano né su specifici prodotti e servizi resi né su gruppi di prodotti o servizi correlati, né su aree geografiche, i dirigenti con responsabilità strategiche devono definire se i rischi e benefici dell'impresa sono relativi più ai prodotti e servizi resi o più alle aree geografiche in cui l'impresa opera e, di conseguenza, adotteranno settori d'attività o settori geografici come schema di riferimento primario e l'altro come schema secondario.
28. Per la maggior parte delle imprese, la fonte principale dei rischi e dei benefici determina come l'impresa è organizzata e gestita. La struttura organizzativa e direzionale e il suo sistema di rendicontazione interna sono normalmente la migliore evidenza della fonte principale dei rischi e dei benefici ai fini dell'informativa di settore. Perciò, con rare eccezioni, una impresa fornirà una informativa per settori nel proprio bilancio nello stesso modo usato per i rapporti interni usati per i dirigenti con responsabilità strategiche. La sua fonte principale dei rischi e dei benefici diventa il suo schema primario di informativa per settori. La sua fonte secondaria dei rischi e dei benefici diventa il suo schema secondario di informativa per settori.
29. Una "presentazione a matrice" - sia per settori d'attività sia per settori geografici come schema primario di informativa di settore con informazioni complete settoriali su ciascuna base - spesso fornirà una utile informativa se i rischi e i benefici dell'impresa sono fortemente influenzati sia da differenze nei prodotti e servizi resi sia da differenze nelle aree geografiche in cui opera. Il presente Principio non richiede, ma neanche proibisce, una "presentazione a matrice".
30. In alcuni casi, una organizzazione e un sistema di rendicontazione interna d'impresa possono essere sviluppati secondo linee non collegate né ai diversi tipi di prodotti e servizi resi né alle aree geografiche in cui si opera. Per esempio, il sistema di rendicontazione interna può essere organizzato solo per entità legale, e dare luogo a settori interni composti da gruppi di prodotti e servizi non correlati tra loro. In questi casi non comuni, l'informativa interna per settori non soddisfa l'obiettivo del presente Principio. Conseguentemente, il paragrafo 27 (b) richiede ai dirigenti con responsabilità strategiche di determinare se i rischi e i benefici d'impresa sono più orientati ai prodotti/servizi o più orientati geograficamente e di scegliere i settori d'attività o i settori geografici come base di presentazione primaria dell'informativa di settore. La finalità è di ottenere un grado ragionevole di comparabilità con altre imprese, migliorare la comprensibilità dell'informativa risultante, e raggiungere le esigenze richieste da investitori, creditori e altri per l'informativa su rischi e benefici correlati a prodotti/servizi o aree geografiche.
Settori d'attività e geografici
31. I settori d'attività e geografici dell'impresa utilizzati per finalità informative esterne devono comprendere quelle unità organizzative che formano oggetto d'informativa ai dirigenti con responsabilità strategiche con lo scopo di valutare il loro andamento economico passato di ogni unità dell'impresa e di prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse, eccetto quanto previsto dal paragrafo 32.
32. Se la struttura interna organizzativa e gestionale e il suo sistema di rendicontazione interna usato dai dirigenti con responsabilità strategiche non sono basati né su specifici prodotti o servizi o su gruppi di prodotti/servizi correlati né su aree geografiche, il paragrafo 27 (b) richiede che i dirigenti con responsabilità strategiche adottino settori d'attività o settori geografici come schema di riferimento primario in base a una valutazione da loro stessi effettuata che riflette la primaria fonte di rischi e di benefici, e l'altro come schema secondario. In tal caso, i dirigenti con responsabilità strategiche dell'impresa devono determinare i settori d'attività e i settori geografici per scopi informativi esterni in base ai fattori inclusi nelle definizioni del paragrafo 9 del presente Principio, piuttosto che in base al proprio sistema di informativa interna usato dai dirigenti con responsabilità strategiche, conformemente a quanto segue:
(a) se uno o più dei settori oggetto di informativa interna ai dirigenti con responsabilità strategiche è un settore d'attività o un settore geografico basato sui fattori dati nella definizione del paragrafo 9 ma altri non lo sono, il sottoparagrafo (b) seguente si applica solo a quei settori interni che non soddisfano le definizioni del paragrafo 9 (cioè un settore oggetto di informativa interna che soddisfa la definizione non deve essere ulteriormente suddiviso);
(b) per quei settori presentati internamente agli amministratori e all'organo direzionale che non soddisfano le definizioni del paragrafo 9, la direzione aziendale dell'impresa deve considerare il successivo livello inferiore di suddivisione interna che fornisce informazione sulle linee di prodotto e di servizio o aree geografiche, come richiesto dalle definizioni del paragrafo 9; e
(c) se tale settore di livello inferiore internamente rappresentato soddisfa la definizione di settore d'attività o settore geografico secondo i fattori descritti nel paragrafo 9, le condizioni dei paragrafi 34 e 35 per identificare i settori oggetto di informativa devono essere applicati a quel settore.
33 Secondo quanto previsto dal presente Principio, la maggior parte delle imprese identificheranno i loro settori d’attività e geografici come le unità organizzative la cui informativa è presentata ai dirigenti con responsabilità strategiche o al dirigente di più alto livello che prende le decisioni operative, che in alcuni casi può essere un gruppo di più persone, allo scopo di valutare l’andamento economico passato di ogni unità e prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse. E anche se l'impresa dovesse applicare il paragrafo 32 perché i suoi settori interni non sono in linea con prodotti/servizi o aree geografiche, dovrà considerare il prossimo livello inferiore di suddivisione interna che fornisce informativa per linee di prodotti e servizi o linee geografiche piuttosto che costruire settori esclusivamente per motivi informativi esterni. Tale approccio volto a esaminare la struttura interna organizzativa e direzionale e il suo sistema di rendicontazione interna per identificare i settori d'attività e i settori geografici dell'impresa per scopi informativi esterni è talvolta chiamato "approccio direzionale", e i componenti organizzativi le cui informazioni sono internamente presentate sono talvolta chiamati "settori operativi".
Settori oggetto di informativa
34. Due o più settori d'attività o geografici oggetto di informativa interna sostanzialmente simili possono essere riuniti in un singolo settore d'attività o geografico. Due o più settori d'attività o geografici sono sostanzialmente simili solo se:
(a) mostrano risultati economici che sono simili nel lungo periodo; e
(b) sono simili con riferimento a tutti i fattori elencati nel paragrafo 9, ove applicabili.
35. Un settore d'attività o un settore geografico deve essere identificato come settore oggetto di informativa se la maggioranza dei propri ricavi è ottenuta da vendite a clienti e:
(a) i ricavi derivanti da vendite a clienti e da operazioni con altri settori sono almeno il 10 % del totale ricavi, esterni e interni, di tutti i settori; o
(b) il risultato del settore, sia utile o perdita, è almeno il 10 % del risultato complessivo di tutti i settori in utile o di tutti i settori in perdita, qualunque sia il maggiore in valore assoluto; o
(c) le sue attività sono almeno il 10 % del totale delle attività di tutti i settori.
36. Se un settore oggetto di informativa interna è al di sotto di tutti i limiti di rilevanza del paragrafo 35:
(a) tale settore può essere presentato separatamente malgrado le sue dimensioni;
(b) se esso non è identificato come oggetto di informativa separata nonostante la sua dimensione, tale settore può essere aggregato a un settore oggetto di informativa separata con uno o più altri settori similari presentati internamente che rientrano in tutti i parametri di riferimento previsti dal paragrafo 35 (due o più settori d'attività o geografici sono simili se condividono la maggioranza dei fattori della relativa definizione data nel paragrafo 9); e
(c) se quel settore non è separatamente presentato o aggregato, esso deve essere incluso nel quadro di raccordo come elemento non riconciliato.
37. Se il totale dei ricavi esterni da attribuire ai settori oggetto di informativa costituisce meno del 75 % del totale dei ricavi consolidati o d'impresa, devono essere identificati ulteriori settori da presentare, anche se non raggiungono almeno il 10 % come previsto al paragrafo 35, fino a che almeno il 75 % del totale consolidato o dei ricavi d'impresa non sia incluso nei settori oggetto di informativa.
38. Il limite minimo di rilevanza del 10 % contenuto nel presente Principio non deve essere inteso quale riferimento nel determinare la rilevanza di qualsiasi aspetto connesso alla comunicazione d'impresa, fatta eccezione per l'identificazione dei settori d'attività e geografici.
39. Limitando i settori oggetto di informativa a quelli che sono rappresentati dalla maggioranza dei ricavi da vendite a clienti esterni, il presente Principio non richiede che i differenti stadi di operazioni verticalmente integrate siano identificati come settori d'attività separati. Ad ogni modo, in certe imprese, la prassi corrente è quella di riportare specifiche attività verticalmente integrate come separati settori d'attività anche se non generano significative vendite esterne. Per esempio, molte società petrolifere internazionali presentano le loro attività a monte (esplorazione e produzione) e le loro attività a valle (raffinazione e commercializzazione) come settori d'attività separati anche se la maggior parte o tutto il prodotto a monte (petrolio greggio) è trasferito internamente alle operazioni di raffinazione dell'impresa.
40. Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, la presentazione volontaria di attività verticalmente integrate come settori separati, con un'appropriata descrizione inclusa l'informativa della base di valutazione dei trasferimenti infrasettoriali come richiesto dal paragrafo 75.
41. Se il sistema di rendicontazione interna dell'impresa tratta le attività integrate verticalmente come settori separati e l'impresa non sceglie di presentarle esternamente come settori d'attività, il settore di vendita deve essere aggregato nel settore acquisti nell'identificare i settori oggetto di informativa esterna a meno che non vi sia una base ragionevole per farlo, nel qual caso il settore di vendita dovrebbe essere incluso nel quadro di raccordo come voce indistinta di riconciliazione.
42. Se la direzione aziendale ritiene che continui a essere importante, un settore identificato come settore oggetto di informativa nell'esercizio immediatamente precedente perché soddisfaceva il limite di rilevanza del 10 %, essa deve continuare a considerarlo un settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso nonostante che il suo ricavo, risultato, e attività non eccedano più il limite del 10 %.
43. Se un settore è identificato come un settore oggetto di informativa nell'esercizio in corso perché soddisfa il limite minimo di rilevanza del 10 %, i dati del settore dell'esercizio precedente presentati ai fini comparativi devono essere rideterminati per riflettere il nuovo settore oggetto di informativa come un settore separato, anche se il settore non rientrava nel limite di rilevanza del 10 % nell'esercizio precedente, a meno che non sia possibile farlo.
PRINCIPI CONTABILI DI SETTORE
44. L'informativa di settore deve essere preparata in conformità ai principi contabili usati per redigere e presentare il bilancio consolidato o dell'impresa.
45. C'è la presunzione che i principi contabili che gli amministratori e la direzione aziendale hanno scelto di usare, nel preparare il proprio bilancio consolidato o d'impresa globalmente intesa, siano quelli che essi stessi ritengono più appropriati ai fini informativi esterni. Dato che lo scopo dell'informativa di settore è quello di aiutare gli utilizzatori del bilancio a comprendere meglio e a fare valutazioni più oggettive sull'impresa nel suo insieme, il presente Principio richiede di usare, nella preparazione delle informazioni settoriali, i principi contabili che gli amministratori o la direzione aziendale hanno scelto. Ciò non significa, tuttavia, che i principi contabili usati per il consolidato o per l'impresa debbano essere applicati ai settori oggetto di informativa come se i settori fossero distinte entità economiche a sé stanti che redigono il bilancio. Un calcolo specifico fatto per applicare un particolare principio contabile all'impresa globalmente intesa può essere attribuito ai settori se c'è una base ragionevole per farlo. I calcoli connessi alle pensioni, per esempio, spesso sono fatti per l'impresa nel suo insieme, ma le cifre così ottenute devono essere attribuite ai settori in base allo stipendio e ai dati demografici dei settori.
46. Il presente Principio non proibisce che l'informativa di ulteriori informazioni di settore sia redatta in base ad altri principi contabili rispetto a quelli adottati per il consolidato e per il bilancio dell'impresa purché (a) l'informativa sia presentata internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche allo scopo di prendere decisioni sull'attribuzione delle risorse al settore e di valutazione del suo risultato economico e (b) la base di valutazione per questa ulteriore informativa sia chiaramente descritta.
47. I beni che siano utilizzabili congiuntamente da due o più settori devono essere attribuiti ai settori se, e solo se, anche i relativi ricavi e costi sono attribuiti a quei settori.
48. Il modo in cui attività, passività, ricavi e costi sono attribuiti ai settori dipende da fattori quali la natura di queste voci, le attività svolte nel settore, e la relativa autonomia del settore. Non è possibile o appropriato specificare una singola base di ripartizione da fare adottare dalle imprese. Non è appropriato forzare la ripartizione di attività, passività, ricavi e costi d'impresa che si riferiscano congiuntamente a due o più settori, se la sola base per effettuare tali attribuzioni è arbitraria o difficile da capire. Inoltre, le definizioni di ricavo, costo, attività, passività del settore sono collegate tra loro e la distribuzione risultante deve essere coerente. Perciò, attività usate congiuntamente sono attribuibili ai settori se, e solo se, anche i relativi ricavi e costi sono attribuiti a tali settori. Per esempio, una attività è inclusa in un settore se, e solo se, la relativa svalutazione e il relativo ammortamento sono dedotti nel valutare il risultato del settore.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
49. I paragrafi 50-67 specificano le informazioni necessarie per i settori oggetto di informativa per uno schema di presentazione primario d'impresa. I paragrafi 68-72 identificano le informazioni richieste per uno schema di presentazione secondario d'impresa. Si incoraggiano le imprese a presentare tutte le informazioni del settore primario identificate nei paragrafi 50-67 per ciascun settore secondario oggetto di informativa, anche se i paragrafi 68-72 richiedono molte meno informazioni nello schema secondario. I paragrafi 74-83 considerano molte altre aree di informativa di settore. L'appendice B del presente Principio illustra l'applicazione pratica di questi principi di informazione integrativa.
Schema di presentazione primario
50. Le disposizioni informative contenute nei paragrafi 51-67 devono essere applicate a ciascun settore oggetto di informativa in base a uno schema di informativa primario.
51. L'impresa deve evidenziare i ricavi del settore per ciascun settore oggetto di informativa. I ricavi del settore da vendite a clienti esterni e i ricavi del settore da operazioni con altri settori devono essere riportati separatamente.
52. L'impresa deve indicare il risultato del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
53. Se l'impresa è in grado di calcolare l'utile o la perdita netta di settore o qualche altra misura della redditività di settore oltre al risultato del settore senza arbitrarie attribuzioni, è incoraggiata l'informativa di tale valore oltre al risultato del settore appropriatamente descritto. Se tale misurazione è preparata su una base diversa dai principi contabili adottati per il bilancio consolidato o d'esercizio, l'impresa includerà nel proprio bilancio una chiara descrizione del criterio base utilizzato per la valutazione.
54. Un esempio della valutazione dell'andamento di settore che si posiziona sopra il risultato economico netto di settore nel conto economico è il margine lordo delle vendite. Esempi della valutazione del risultato del settore che si posizionano sotto il risultato economico netto del settore nel conto economico sono gli utili o le perdite della gestione ordinaria (sia prima sia dopo le imposte) e l'utile o la perdita netta.
55. L'impresa deve illustrare il valore contabile delle attività del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
56. L'impresa deve indicare le passività del settore per ciascun settore oggetto di informativa.
57. L'impresa deve illustrare i costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquistare beni di settore che si presume debbano essere usati per oltre un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) per ciascun settore oggetto di informativa. Anche se questo, talvolta, questi sono esposti come investimenti o spese capitalizzate, la valutazione richiesta dal presente principio deve essere effettuata in base al principio della competenza, e non al principio di cassa.
58. L'impresa deve illustrare le svalutazioni e gli ammortamenti complessivi inclusi nel risultato economico di settore del periodo per ciascun settore oggetto di informativa.
59. Si incoraggia ma non si richiede alle imprese di illustrare la natura e il valore di qualsiasi voce di ricavo e costo del settore che sia di tale dimensione, natura, o incidenza per cui la sua esposizione sia rilevante per spiegare l'andamento economico del periodo di ciascun settore oggetto di informativa.
60. Lo IAS 1 dispone che quando i componenti di ricavo e di costo sono significativi, la loro natura e l’importo devono essere indicati distintamente. Lo IAS 1 offre una pluralità di esempi, quali svalutazioni di rimanenze e di immobili, impianti e macchinari, accantonamenti per ristrutturazioni, dismissioni di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, attività destinate a cessare, risoluzione di controversie e cancellazione contabile di fondi. Il paragrafo 59 non intende cambiare la classificazione o la valutazione di uno qualsiasi di tali elementi. L’informativa incoraggiata dal paragrafo, ad ogni modo, cambia il livello al quale effettuare la valutazione della significatività di tali voci ai fini informativi dal livello di entità a quello di settore.
61. L'impresa deve illustrare, per ciascun settore oggetto di informativa, l'importo complessivo dei costi non monetari rilevanti, oltre alla svalutazione e all'ammortamento la cui separata informativa è richiesta dal paragrafo 58, incluso nei costi del settore e, perciò, dedotto nella valutazione del risultato del settore.
62. Lo IAS 7 richiede che l'impresa presenti un rendiconto finanziario che indichi separatamente i flussi finanziari suddivisi tra attività operativa, di investimento e finanziaria. Lo IAS 7 fa presente che illustrare informazioni dei flussi finanziari per ciascun settore merceologico o geografico oggetto di informativa è rilevante per conoscere la posizione finanziaria generale dell'impresa, la liquidità e i flussi finanziari. Lo IAS 7 incoraggia l'illustrazione di tale informativa. Il presente Principio incoraggia, inoltre, anche l'informativa dei flussi finanziari per settore che è incoraggiata dallo IAS 7. Inoltre, incoraggia l'informativa sui ricavi non monetari rilevanti che siano inclusi nel ricavo del settore e, perciò, aggiunti nella valutazione del risultato del settore.
63. L'impresa che fornisce il prospetto dei flussi finanziari di settore incoraggiato dallo IAS 7 non ha bisogno anche di illustrare il costo della svalutazione e dell'ammortamento come da paragrafo 58 o i costi non monetarie come da paragrafo 61.
64. L'impresa deve illustrare, per ciascun settore oggetto di informativa, il valore complessivo delle quote parti di pertinenza dell'impresa, dell'utile o perdita delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto se sostanzialmente tutte le operazioni di tali società collegate sono interne a quel singolo settore.
65. Anche se è indicato un singolo valore complessivo come da precedente paragrafo, ogni società controllata, joint venture, o altra partecipazione deve essere considerata individualmente per determinare se le sue operazioni sono sostanzialmente tutte all'interno del settore.
66. Se il valore complessivo delle quote parti di pertinenza dell'impresa dell'utile o perdita delle società collegate, joint venture, o altre partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto è esposto per settori, deve essere esposto anche il valore complessivo delle partecipazioni in tali società collegate e joint venture per settore oggetto di informativa.
67. L'impresa deve presentare una riconciliazione tra l'informativa fornita per settori oggetto di informativa e l'informativa complessiva del bilancio consolidato o dell'impresa. Nel presentare la riconciliazione, il ricavo del settore deve essere riconciliato con i ricavi a clienti esterni (inclusi i valori dei ricavi dell'impresa derivanti dai clienti non inclusi in alcun ricavo del settore); i risultati economici di settore devono essere riconciliati con una misura comparabile di utili o perdite operative come con l'utile o perdita dell'impresa; le attività del settore devono essere riconciliate con l'attività dell'impresa; e le passività del settore devono essere riconciliate con le passività dell'impresa.
Informativa secondaria di settore
68. I paragrafi 50-67 identificano le disposizioni relative all'informativa applicabili a ciascun settore basato su uno schema di presentazione primario d'impresa. I paragrafi 69-72 identificano le regole dell'informativa da applicare a ciascun settore da presentare basato su uno schema di presentazione secondario, come segue:
(a) se uno schema di informativa primario d'impresa è per settori d'attività, le regole relative allo schema di informativa secondario sono identificate nel paragrafo 69;
(b) se uno schema di informativa primario d'impresa è per settori geografici basato sulla localizzazione delle attività (dove sono prodotti i beni o resi i servizi), le relative regole di presentazione dello schema secondario sono identificate nei paragrafi 70 e 71;
(c) se uno schema di informativa primario d'impresa fosse per settori geografici basato sulla localizzazione dei clienti (dove i beni e i servizi sono venduti), le relative regole di presentazione dello schema secondario sono identificate nei paragrafi 70 e 72.
69. Se uno schema primario di informativa dell'impresa è per settori d'attività, si deve anche fornire la seguente informativa:
(a) ricavi del settore derivanti da clienti esterni per area geografica in base alla localizzazione geografica dei clienti, per ciascun settore geografico in cui i ricavi da vendite a clienti esterni siano almeno il 10 % del totale dei ricavi dell'impresa dalle vendite a clienti;
(b) l'ammontare complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell'attivo, per ciascun settore geografico il cui attivo sia almeno il 10 % del totale attivo di tutti i settori geografici d'impresa; e
(c) totale costi sostenuti nel corso dell'esercizio per acquisire attività del settore che si suppone verranno usate per più di un esercizio (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) in base alla localizzazione geografica dell'attivo, per ciascun settore geografico in cui l'attivo di settore sia almeno il 10 % del totale attivo di tutti i settori geografici.
70. Se lo schema di informativa primario dell'impresa per settore è per settori geografici (basato sulla allocazione delle attività o sulla localizzazione dell'attività o dei clienti) si deve esporre anche la seguente informativa di settore per ciascun segmento d'attività i cui ricavi da vendite a clienti esterni o beni di settore siano almeno il 10 % del totale ricavi d'impresa delle vendite a tutti i clienti esterni o i cui attivi di settore siano almeno il 10 % del totale attivo di tutti i settori d'attività:
(a) ricavi del settore derivanti da clienti esterni;
(b) il valore contabile complessivo dell'attivo di settore; e
(c) costi complessivi sostenuti nell'esercizio per acquisire attività di settore che si presume saranno usate per più di un esercizio (immobili, impianti, macchinari e attività immateriali).
71. Se lo schema di informativa primario dell'impresa per settore è per settori geografici in base alla localizzazione delle attività, e se la localizzazione dei clienti è diversa dalla localizzazione dei suoi beni, allora l'impresa dovrà illustrare i ricavi dalle vendite a clienti esterni per ciascun settore geografico i cui ricavi siano almeno il 10 % dei ricavi totali d'impresa delle vendite a clienti esterni.
72. Se lo schema di informativa primario dell'impresa è per settori geografici in base alla localizzazione dei clienti, e se le attività dell'impresa fossero collocate in aree geografiche diverse da quelle dei suoi clienti, allora l'impresa dovrà illustrare anche la seguente informativa per ciascun settore geografico in base alla localizzazione dei beni i cui ricavi dalle vendite a clienti esterni o i cui beni di settore siano almeno il 10 % dei relativi importi consolidati o complessivi d'impresa:
(a) il valore contabile complessivo delle attività del settore per localizzazione geografica dell'attivo; e
(b) gli investimenti totali sostenuti nel periodo per acquisire attività pluriennali di settore (immobili, impianti e macchinari e attività immateriali) per localizzazione dei beni.
Informazioni illustrative settoriali
73. L'appendice B del presente Principio presenta un esempio di informativa di tipo primario e secondario richiesta dal presente Principio.
Altri problemi connessi all'informativa
74. Se un settore d'attività o un settore geografico la cui informativa presentata ai dirigenti con responsabilità strategiche non è identificabile come settore oggetto di informativa perché ottiene la maggior parte dei suoi ricavi da vendite ad altri settori, ma ciò nonostante i suoi ricavi da vendite a clienti esterni sono pari o superiori al 10 % del totale dei ricavi dell'impresa a tutti i suoi clienti esterni, l'impresa deve evidenziare tale circostanza e i valori dei ricavi derivanti da (a) vendite a clienti esterni e (b) vendite interne ad altri settori.
75. Nel valutare ed esporre i ricavi del settore da operazioni con altri settori, i trasferimenti infrasettoriali devono essere valutati in base ai valori effettivamente adottati per determinare i corrispettivi di tali trasferimenti. La base di determinazione dei corrispettivi dei trasferimenti infrasettoriali e ogni modifica relativa devono essere evidenziate nel bilancio.
76. Devono essere evidenziati i cambiamenti dei principi contabili adottati per l'informativa di settore che abbiano un effetto rilevante sull'informativa di settore, e l'informativa di settore per l'esercizio precedente esposta a fini comparativi deve essere rideterminata a meno che non sia possibile farlo. Tale informativa deve comprendere una descrizione della natura del cambiamento, le sue ragioni, il fatto che i dati comparativi sono stati rideterminati o che non è possibile farlo, e l'effetto finanziario della modifica, se ragionevolmente determinabile. Se l'impresa cambia l'identificazione dei suoi settori e non ridetermina l'informativa di settore per il periodo precedente sulla nuova base perché non è possibile farlo, ai fini comparativi deve evidenziare dati settoriali sia per la precedente sia per la nuova base settoriale nell'esercizio in cui cambia l'identificazione dei suoi settori.
77. I cambiamenti di principi contabili applicati dall’entità sono disciplinati dallo IAS 8. Lo IAS 8 dispone che i cambiamenti di principi contabili siano fatti soltanto se richiesto da un Principio o Interpretazione, o se il cambiamento comporterà un’informativa più affidabile e rilevante sulle operazioni, altri fatti o condizioni nel bilancio dell’entità.
78. I cambiamenti di principi contabili applicati a livello di entità che influiscono sull’informativa di settore sono trattati secondo quanto previsto dallo IAS 8. A meno che un nuovo Principio o Interpretazione specifichi diversamente, lo IAS 8 dispone che:
(a) un cambiamento di un principio contabile deve essere applicato retroattivamente e l’informativa dell’esercizio precedente rideterminata a meno che non sia fattibile determinare l’effetto cumulativo o gli effetti specifici di un cambiamento in un esercizio;
(b) se l’applicazione retroattiva non è fattibile per tutti gli esercizi presentati, il nuovo principio contabile deve essere applicato retroattivamente dalla prima data possibile; e
(c) se non è fattibile determinare l’effetto cumulativo dell’applicazione del nuovo principio contabile all’inizio dell’esercizio corrente, il principio deve essere applicato prospetticamente dalla prima data disponibile.
79. Alcuni cambiamenti di principi contabili fanno specificatamente riferimento all'informativa di settore. Esempi sono i cambiamenti nell'identificazione dei settori e cambiamenti nella base di ripartizione ai settori dei costi e dei ricavi. Tali cambiamenti possono avere un rilevante impatto sulle informazioni di settore presentate senza modificare l'informativa complessiva presentata dall'impresa. Per permettere agli utilizzatori di conoscere i cambiamenti e di determinare gli andamenti, l'informativa di settore del periodo precedente va rideterminata, se possibile, per riflettere il nuovo principio contabile.
80. Il paragrafo 75 richiede che, ai fini informativi di settore, i trasferimenti infrasettoriali siano determinati in base al sistema che l'impresa correntemente adotta per valorizzarli. Se l'impresa modifica il metodo che correntemente adotta per valorizzarli, ciò non rappresenta un cambiamento di principio contabile per il quale i dati settoriali dell'esercizio precedente debbono essere rideterminati in conseguenza del paragrafo 76. Per altro, il paragrafo 75 richiede l'illustrazione di tale cambiamento.
81. L'impresa deve indicare i tipi di prodotti e servizi compresi in ogni settore di attività rappresentato e indicare la composizione di ciascun settore geografico oggetto di informativa, sia primario sia secondario, se non altrimenti evidenziati nell'informativa finanziaria.
82. Per valutare l'impatto di tali problemi come spostamenti della domanda, cambiamenti nei prezzi d'acquisto o di altri fattori di produzione, e lo sviluppo di prodotti e processi di servizi alternativi di un settore d'attività, è necessario conoscere le attività racchiuse in quel settore. Analogamente, per determinare l'impatto dei cambiamenti nell'ambiente economico e politico sui rischi e i tassi di rendimento di un settore geografico, è importante conoscere la composizione di quel settore geografico.
83. Settori precedentemente rappresentati che non raggiungono più il limite di rilevanza quantitativa non sono separatamente rappresentati. Essi non raggiungono più tale limite di rilevanza, per esempio, a causa di un declino nella domanda o di un cambiamento nella strategia di gestione o perché una parte delle operazioni di settore sono state vendute o riunite con altri settori. Una spiegazione dei motivi per i quali un settore precedentemente oggetto di informativa non è più considerato può anche essere utile nel confermare le attese relative al declinare dei mercati e ai cambiamenti nelle strategie d'impresa.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
84. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dal bilancio degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1998 o da data successiva. Se l'impresa applica invece dell'originario IAS 14 il presente Principio per il bilancio relativo a esercizi con inizio prima del 1° luglio 1998, essa deve indicare tale fatto. Se il bilancio include informativa comparata per esercizi precedenti alla data di entrata in vigore o per volontaria adozione del presente Principio, la rideterminazione dei dati settoriali inclusi per applicare le regole del presente Principio è richiesta a meno che non sia possibile farlo e in tal caso l'impresa deve indicare tale fatto.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 15
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)
Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi
Il presente Principio contabile internazionale rivisto nella forma sostituisce il Principio approvato nel giugno 1981. Esso è presentato con la impostazione rivista adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.
OSSERVAZIONI DELLO IASC DELL'OTTOBRE 1989
Lo IASC, nella riunione dell'ottobre 1989, ha approvato la seguente dichiarazione da aggiungere allo IAS 15, Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi:
"Il consenso internazionale sull'indicazione di informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi che fu anticipato al momento della pubblicazione dello IAS 15 non è stato raggiunto. Di conseguenza, lo IASC ha deciso che non è necessario che le imprese indichino le informazioni richieste dallo IAS 15 affinché i loro bilanci siano conformi ai Principi contabili internazionali. In ogni caso, lo IASC incoraggia le imprese a presentare tali informazioni e incoraggia quelle che lo fanno a indicare gli elementi richiesti dallo IAS 15".
I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio, e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non si applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per indicare gli effetti delle variazioni dei prezzi nella determinazione dei risultati di gestione e della posizione finanziaria dell'impresa.
2. Il presente Principio contabile internazionale sostituisce lo IAS 6, Trattamenti contabili delle variazioni dei prezzi.
3. Il presente Principio si applica alle imprese i cui livelli di ricavi, utile lordo, attività o livello di occupazione siano significativi nel contesto economico nel quale esse operano. Quando vengono presentati sia il bilancio della controllante sia quello consolidato, l'informazione richiesta dal presente Principio deve essere presentata solo sulla base dell'informazione consolidata.
4. Le informazioni richieste dal presente Principio non devono essere fornite da una controllata che operi nel Paese della sede della sua capogruppo qualora questa presenti le informazioni a livello consolidato secondo quanto disposto dal presente Principio. Le controllate che operano in un Paese differente da quello della sede della capogruppo devono presentare l'informazione richiesta dal presente Principio solo quando è prassi comune che informazioni analoghe siano presentate dalle imprese economicamente rilevanti in quel Paese.
5. Anche le altre entità economiche sono incoraggiate a presentare informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi al fine di migliorare la comunicazione d'impresa.
SPIEGAZIONE
6. I prezzi variano nel tempo a seguito dell'agire di differenti fattori economici e sociali, particolari o generali. Fattori specifici, quali una variazione nell'offerta o nella domanda o modificazioni tecnologiche, possono causare significativi incrementi o decrementi dei singoli prezzi, indipendentemente tra loro. Inoltre, fattori economici generali possono determinare variazioni del livello generale dei prezzi e quindi del potere generale di acquisto della moneta.
7. Nella maggior parte dei Paesi i bilanci sono redatti adottando criteri di contabilizzazione a costi storici senza considerare le variazioni del livello generale dei prezzi o le variazioni dei prezzi specifici dei beni posseduti, a eccezione degli immobili, impianti e macchinari che possono essere stati rivalutati o delle rimanenze o delle altre attività correnti che possono essere state svalutate al valore netto di realizzo. L'informazione richiesta dal presente Principio ha lo scopo di rendere gli utilizzatori del bilancio dell'impresa consapevoli degli effetti delle variazioni dei prezzi sui risultati di gestione dell'impresa. Tuttavia, i bilanci, redatti adottando un sistema a costi storici o un altro sistema che riflette gli effetti delle variazione dei prezzi, non hanno lo scopo di indicare direttamente il valore dell'impresa nella sua globalità.
APPLICAZIONI CONSEGUENTI ALLE VARIAZIONI DEI PREZZI
8. Le imprese alle quali il presente Principio si applica devono fornire informazioni esponendo gli elementi indicati nei paragrafi da 21 a 23 sulla base di un metodo di contabilizzazione che rifletta gli effetti delle variazioni dei prezzi.
9. Le informazioni economiche e finanziarie da indicare in conseguenza delle variazioni dei prezzi possono essere preparate in vari modi. Un modo è quello di esporre le informazioni economiche e finanziarie in termini di potere generale di acquisto; un altro è quello di esporre il costo corrente al posto del costo storico, rilevando le variazioni dei prezzi dei singoli beni; un terzo modo è quello che combina caratteristiche di entrambi i metodi.
10. Sottostanti a questi differenti modi di presentare le informazioni finanziarie vi sono due differenti approcci per la determinazione del reddito. Uno determina il reddito dopo che il potere di acquisto generale riferito al capitale netto dell'impresa è stato mantenuto; l'altro determina il risultato dopo che la capacità operativa dell'impresa è stata mantenuta, includendo o meno una rettifica in termini di livello generale dei prezzi.
Metodo del potere generale di acquisto
11. Il metodo del potere generale di acquisto comporta il ricalcolo di alcune o di tutte le voci del bilancio a seguito delle variazioni del livello generale dei prezzi. Coloro che sostengono questo approccio rilevano che il ricalcolo dei valori sulla base del potere generale di acquisto non modifica la sottostante base di determinazione del valore. Di norma, adottando questo metodo, il reddito riflette, utilizzando un indice appropriato, gli effetti della variazione del livello generale dei prezzi sull'ammortamento, sul costo del venduto e sugli elementi monetari netti ed è esposto dopo che è stato mantenuto il potere generale di acquisto del patrimonio netto dell'impresa.
Metodo del costo corrente
12. L'approccio del costo corrente è applicato in vari modi. In generale, questi utilizzano il costo di sostituzione come criterio principale di determinazione del valore. Tuttavia, se il costo di sostituzione è più elevato sia del valore netto di realizzo sia del valore attuale, il maggiore tra il valore netto di realizzo e il valore attuale è utilizzato, solitamente, come criterio di determinazione del valore.
13. Il costo di sostituzione di uno specifico bene è, di solito, determinato sulla base del costo corrente di acquisto di un bene simile, nuovo o usato, o di una equivalente capacità produttiva o potenzialità di servizio. Il valore netto di realizzo di solito rappresenta il prezzo di vendita corrente netto del bene. Il valore attuale rappresenta una stima corrente delle entrate nette future attribuibili al bene, appropriatamente scontate.
14. Spesso sono utilizzati indici dei prezzi specifici come strumento per determinare i costi correnti dei beni, in particolare se non vi sono state operazioni recenti che hanno interessato quei beni, se non sono disponibili listini prezzi o se l'utilizzo dei listini non è agevole.
15. I metodi del costo corrente richiedono generalmente la rilevazione degli effetti delle variazioni nei prezzi specifici per l'impresa sull'ammortamento e sul costo del venduto. La maggior parte di questi metodi richiede anche l'applicazione di alcune forme di rettifica che hanno in comune una rilevazione generale delle interazioni tra il variare dei prezzi e il finanziamento dell'impresa. Come esposto nei paragrafi da 16 a 18, esistono differenti opinioni sulle modalità con le quali queste rettifiche devono avvenire.
16. Alcuni metodi del costo corrente richiedono una rettifica relativa agli effetti delle variazioni dei prezzi su tutti gli elementi monetari netti, comprese le passività a lungo termine che, quando i prezzi sono crescenti, generano una perdita per i possessori di attività monetarie nette e un profitto per i possessori di passività monetarie nette, e viceversa. Altri metodi limitano queste rettifiche alle attività e alle passività monetarie comprese nel capitale circolante dell'impresa. Entrambe le modalità di rettifica partono dal presupposto che non solo le attività non monetarie ma anche gli elementi monetari sono componenti importanti della capacità operativa dell'impresa. Una caratteristica normale dei metodi del costo corrente sopra descritti è che essi rilevano il risultato dopo che la capacità operativa dell'impresa è stata mantenuta.
17. La rilevazione nel conto economico del costo addizionale di sostituzione dei beni, secondo un'altra opinione, non è necessaria nella misura in cui essi sono finanziati da prestiti. I metodi che si basano su questa opinione determinano il risultato dopo che la parte della capacità operativa dell'impresa che è finanziata dai suoi azionisti è stata mantenuta. Questo può essere ottenuto, per esempio, riducendo il totale della rettifica da apportare all'ammortamento, al costo del venduto e, quando il metodo lo richieda, al capitale monetario circolante, nella proporzione in cui l'indebitamento sta alla somma dell'indebitamento e del capitale conferito.
18. Alcuni metodi a costi correnti applicano un indice del livello generale dei prezzi all'ammontare del patrimonio netto. Questo rappresenta la misura in cui il patrimonio netto dell'impresa è stato mantenuto in termini di potere generale di acquisto quando l'incremento nel costo di sostituzione dei beni che si verifica nell'esercizio è minore del decremento in termini di potere di acquisto del patrimonio netto durante lo stesso esercizio. Talvolta questo calcolo è utilizzato al solo fine di permettere un confronto tra le attività nette in termini di potere generale di acquisto e le attività nette in termini di costi correnti. Con altri metodi, che rilevano il reddito dopo che il potere generale di acquisto del patrimonio netto dell'impresa è stato mantenuto, la differenza tra i due valori delle attività nette è trattata come utile o perdita attribuibile agli azionisti.
Situazione corrente
19. Sebbene le informazioni economiche e finanziarie siano a volte fornite utilizzando i diversi metodi sopra descritti per riflettere le variazioni dei prezzi, o nel bilancio o nelle informazioni supplementari, non è ancora stato raggiunto un consenso internazionale su questo argomento. Di conseguenza, lo IASC ritiene che sia necessario un ulteriore approfondimento prima che si possa richiedere alle imprese di preparare il bilancio utilizzando un sistema completo e uniforme che rifletta le variazioni dei prezzi. L'evoluzione della materia, nel frattempo, sarà facilitata se le imprese che presentano il bilancio in un sistema a costi storici forniranno anche informazioni aggiuntive relative agli effetti delle variazioni dei prezzi.
20. Sono state avanzate differenti proposte per la scelta dei contenuti di tali informazioni, variando questi da poche voci del conto economico a dettagliate informazioni di conto economico e stato patrimoniale. È auspicabile che sia definito internazionalmente un contenuto minimo da includere nelle informazioni contabili.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE MINIME
21. Gli aspetti che devono essere oggetto di informazioni integrative sono:
(a) il valore della rettifica o il valore rettificato dell'ammortamento di immobili, impianti e macchinari;
(b) il valore della rettifica o il valore rettificato del costo del venduto;
(c) le rettifiche relative a elementi monetari, l'effetto dei finanziamenti o del patrimonio netto quando tali rettifiche sono state considerate nella determinazione del reddito secondo il metodo contabile adottato; e
(d) l'effetto complessivo sul risultato derivante dalle rettifiche descritte in (a) e (b) e, quando si verifica (c), come pure eventuali altri elementi relativi agli effetti della variazione dei prezzi che sono presentati secondo il metodo contabile adottato.
22. Quando è adottato il metodo del costo corrente, deve essere indicato il costo corrente di immobili, impianti e macchinari, e delle rimanenze.
23. Le imprese devono descrivere il metodo adottato per il calcolo delle informazioni richieste nei paragrafi 21 e 22, compresa la natura di ciascun indice utilizzato.
24. Le informazioni richieste dai paragrafi da 21 a 23 devono essere fornite come contenuti integrativi a meno che esse siano presentate nei prospetti contabili di bilancio.
25. Nella maggior parte dei Paesi tali informazioni accompagnano i bilanci di esercizio ma non sono incluse nei prospetti contabili. Il presente Principio non si applica ai principi contabili e di esposizione che devono essere usati dall'impresa nella preparazione dei prospetti contabili di bilancio, a meno che quest'ultimo sia presentato in modo da riflettere gli effetti delle variazioni dei prezzi.
ULTERIORI INFORMAZIONI INTEGRATIVE
26. Le imprese sono incoraggiate a fornire ulteriori informazioni e, in particolare, una disamina della rilevanza dell'informazione nella specifica situazione dell'impresa. Informazioni su eventuali rettifiche agli accantonamenti o ai saldi per le imposte sono, solitamente, utili.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
27. Il presente Principio contabile internazionale sostituisce lo IAS 6, Trattamenti contabili delle variazioni dei prezzi, ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1983 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16
Immobili, impianti e macchinari
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 (1998) Immobili, impianti e macchinari e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e i relativi documenti allegati sono rettificati come descritto di seguito.
Nell’IFRS, il paragrafo 24 è stato modificato come segue:
24 Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e passività alternativamente:
…
(b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata.
Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:
…
(ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della riderteminazione del valore.
…
A2. Nello IAS 14 Informativa di settore, il paragrafo 21 è stato modificato come segue:
21. La valutazione di attività e passività del settore include rettifiche ai valori precedentemente iscritti di attività e passività del settore identificabili, acquisite in una aggregazione d’impresa contabilizzata come un’acquisizione, anche se queste rettifiche sono fatte solo al fine di preparare bilanci consolidati e non sono rilevate nel bilancio separato della società controllante ovvero nel bilancio individuale della società controllata. Analogamente, se immobili, impianti e macchinari sono stati rivalutati successivamente all’acquisizione, allora, in accordo con quanto previsto dal modello di rideterminazione dei valori previsto dello IAS 16, le valutazioni devono riflettere tali rivalutazioni.
A3. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A4. Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività è rettificato come descritto di seguito.
Nel Principio, i paragrafi 4, 9, 37, 38, 41, 42, 59, 96 e 104 sono rettificati come segue:
4. Il presente Principio si applica, inoltre, alle attività iscritte in bilancio al valore rivalutato [fair value (valore equo)] secondo le disposizioni di altri Principi, quale il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, la verifica per stabilire se un’attività rivalutata può aver subito una perdita per riduzione di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):
…
9. Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita per riduzione di valore, l’entità deve considerare, al minimo, le seguenti indicazioni:
…
Fonti interne di informazione
…
(f) si sono verificati nel corso dell’esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull’entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura in cui o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono l’attività che diventa inattiva, programmi di cessazione o di ristrutturazione del settore operativo al quale un’attività appartiene e programmi di dismissione di un’attività prima della data precedentemente prevista; e
…
37. I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
…
(b) costi futuri per incrementare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività.
38. Poiché i flussi finanziari futuri dell’attività sono stimati in funzione della sua condizione attuale, il valore d’uso non riflette:
…
(b) costi futuri per incrementare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività o ai benefici connessi futuri da questo costo futuro.
41. Sino al momento in cui un’entità sostiene costi per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività, le stime di flussi finanziari futuri non includono i flussi finanziari futuri in entrata stimati che si suppone derivino da tale costo (vedere Appendice A, Esempio 6).
42. Le stime dei flussi finanziari futuri includono i costi necessari per la manutenzione ricorrente dell’attività.
59. Una perdita per riduzione di valore deve essere immediatamente rilevata come un costo nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita per riduzione di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quell’altro Principio. 96. Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essere diminuita, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:
…
Fonti interne di informazione
(d) significativi cambiamenti con effetto favorevole sull’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o si suppone che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o si suppone che venga usata. Questi cambiamenti comprendono i costi sostenuti durante l’esercizio per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività o un impegno per cessare o ristrutturare le operazioni a cui l’attività appartiene; e
…
104. Un ripristino di valore di un’attività deve essere rilevato immediatamente quale provento nel conto economico, salvo che l’attività sia iscritta a un importo rivalutato in conformità alle disposizioni di un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come un aumento della rivalutazione secondo quell’altro Principio.
A5. Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, la nota nel paragrafo 14 (a) è stata eliminata.
A6. Lo IAS 38 Attività immateriali è rettificato come descritto di seguito.
Introduzione
Il paragrafo 7 è stato eliminato.
Principio
Nel paragrafo 7 è stata aggiunta la seguente definizione:
Il valore specifico dell’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di ottenere dall’uso continuato di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.
Nel paragrafo 7 sono state rettificate le seguenti definizioni:
Il valore ammortizzabile è il costo di un bene o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.
Il costo è l’importo pagato, monetario o equivalente, e il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell’acquisto o della produzione del bene stesso.
Il valore residuo di un’attività immateriale è il valore stimato che un’entità riceve in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.
La vita utile è:
(a) il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile per un’entità; ovvero
(b) la quantità di produzione o il numero di unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dal suo utilizzo.
Il paragrafo 18 e il titolo immediatamente precedente sono rettificati come segue:
Rilevazione e valutazione
18. La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l’entità dimostri che detto elemento soddisfi:
(a) la definizione di attività immateriale (vedere paragrafi 7-17); e
(b) i criteri concernenti la rilevazione contenuti nel presente Principio (vedere paragrafi 19-55).
Questo è il caso dei costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare un‘attività immateriale internamente e quelli sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione della medesima.
È stato aggiunto il paragrafo 18A:
18A. La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono migliorie ad una attività o sostituzioni di una parte di un’attività. Di conseguenza, la maggior parte dei costi successivi probabilmente mantengono i benefici economici futuri incorporati in un’attività immateriale esistente piuttosto che soddisfare la definizione di un’attività immateriale e i criteri di rilevazione esposti nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire costi successivi direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, solo raramente un costo successivo sostenuto dopo l’iniziale rilevazione di un’attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un’attività immateriale generata internamente è da iscrivere nel valore contabile di un’attività. In conformità con le disposizioni del paragrafo 51, i costi successivi per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, elenchi di clienti, e altri beni nella sostanza similari (sia acquistati o generati internamente) sono sempre rilevati a conto economico quando sostenuti per evitare la rilevazione di un avviamento generato internamente.
Il paragrafo 24 è rettificato come segue:
24. Il costo di un’attività immateriale comprende:
(a) il costo sostenuto per l’acquisto, inclusi qualsiasi dazio doganale e imposta sugli acquisti non rimborsabili, dopo avere dedotto qualsiasi sconto commerciale o di quantità; e
(b) eventuali costi direttamente attribuibili per portare l’attività al suo uso prestabilito.
Sono stati aggiunti i paragrafi 24A-24D:
24A. Esempi di costi direttamente attribuibili sono:
(a) i costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) sostenuti direttamente per portare l’attività in funzionamento; e
(b) onorari professionali.
24B. Esempi dei costi che non sono un costo di una attività immateriale sono:
(a) i costi per l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
(b) costi di gestione di un’attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e
(c) spese generali e amministrative.
24C. La rilevazione dei costi nel valore contabile di un’attività immateriale cessa quando questa è nella condizione necessaria perchè sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un’attività immateriale non sono inclusi nel valore contabile di tale attività. Per esempio, i seguenti costi non sono inclusi nel valore contabile dell’attività immateriale:
(a) i costi sostenuti mentre l’attività in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzata; e
(b) le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell’attività.
24D. Alcune operazioni si svolgono in connessione con lo sviluppo di un’attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l’attività nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poichè le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un’attività nella condizione necesssaria perché questa sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di operazioni accessorie sono rilevati a conto economico e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi e oneri.
Il paragrafo 34 è rettificato come segue:
34. Una o più attività immateriali possono essere acquisiti in cambio di una o più attività non monetarie o di una loro combinazione. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriali è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’ attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia misurabile attendibilmente. L’attività acquisita è valutata in questo modo anche se un’entità non può eliminare immediatamente l’attività data in cambio. Se l’attività acquisita non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell’attività data in cambio.
Sono stati aggiunti i paragrafi 34A e 34B:
34A. Un’entità determina se un’operazione di permuta ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende che i suoi flussi finanziari futuri varino come risultato dell’operazione. Un’operazione di permuta ha sostanza commerciale se:
(a) la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; o
(b) il valore specifico dell’entità della porzione delle operazioni dell’entità interessata dai cambiamenti dell’operazione come risultato dello scambio; e
(c) la differenza in (a) o (b) è importante in merito al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico dell’entità della porzione delle operazioni di un’entità interessate dall’operazione devono riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere chiaro senza che un’entità debba svolgere calcoli dettagliati.
34B. Il paragrafo 19(b) specifica che per rilevare un’attività immateriale il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale per la quale non esistono operazioni comparabili di mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità di stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nel campo di oscillazione possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se un’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un’attività ricevuta o l’attività scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Il paragrafo 35 è stato eliminato.
Il paragrafo 54 è rettificato come segue:
54. Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l’attività affinchè sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Esempi di costi direttamente imputabili sono:
(a) costi per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l’attività immateriale;
(b) i costi dei Benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti dalla generazione delle attività immateriali;
(c) imposte di registro per la tutela di un diritto legale; e
(d) l’ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per generare le attività immateriali.
Lo IAS 23 Oneri finanziari, specifica i criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un’attività immateriale generata internamente.
Il titolo che precede i paragrafi 60-62 è stato eliminato.
I paragrafi 60 e 61 sono stati eliminati.
Il paragrafo 62 è stato eliminato, il suo contenuto è stato spostato al paragrafo 18A.
Il titolo che precede il paragrafo 63 è rettificato come segue:
Valutazione dopo la rilevazione
I paragrafi 76 e 77 sono rettificati come segue:
76. Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce eccedenza (surplus) di rivalutazione.
Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.
77. Se il valore contabile di un’attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere addebitata direttamente al patrimonio netto come eccedenza (surplus) di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività.
I paragrafi 79 e 80 sono rettificati come segue:
79. Il valore da ammortizzare di un’attività immateriale deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della migliore stima della vita utile. Vi è la presunzione relativa che la vita utile di un’attività immateriale non supererà i venti anni dalla data in cui l’attività è disponibile per l’uso. Il processo di ammortamento deve iniziare nel momento in cui l’attività è disponibile per l’uso. L’ammortamento deve cessare quando l’attività è eliminata contabilmente.
80. L’ammortamento è rilevato anche se si è verificato un aumento, per esempio, del fair value (valore equo) o del valore recuperabile dell’attività. Sono presi in considerazione molti fattori nel determinare la vita utile di un’attività immateriale, incluso:
(a) l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’impresa;
(b) i cicli di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di tipologie simili attività che sono utilizzate in un modo simile;
(c) l’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
(d) la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;
(e) le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
(f) il livello delle spese di mantenimento necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;
(g) il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi; e
(h) se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.
I paragrafi 88-90 sono rettificati come segue:
88. Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nel conto economico, a meno che un altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un’altra attività.
89. Possono essere utilizzati più metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un’attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo utilizzato è scelto in base alla modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato coerentemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella modalità attese di consumo di tali benefici economici futuri. Raramente, se non addirittura mai, vi è una convincente evidenza a sostegno di un metodo di ammortamento delle attività immateriali che si concretizzano in un ammortamento accumulato di importo inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del metodo a quote costanti.
90. L’ammortamento è solitamente rilevato nel conto economico. Tuttavia, alcune volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (vedere IAS 2 Rimanenze).
Il paragrafo 93 è rettificato come segue:
93. Una stima del valore residuo di un’attività si basa su un importo recuperabile dalla dismissione utlizzando i prezzi in vigore alla data della stima per la vendita di una attività simile che è giunta alla fine della sua vita utile e ha funzionato in condizioni simili a quelle in cui l’attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell’attività è contabilizzato come un cambiamneto nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabile ed errori.
È stato aggiunto il paragrafo 93A:
93A. Il valore residuo di un’attività immateriale può aumentare a un importo pari a o maggiore del valore contabile dell’attività. Se si verifica, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che e fino a che il suo valore residuo successivamente diminuisce a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.
I paragrafi 94 e 95 sono rettificati come segue:
94. Il periodo e il metodo di ammortamento devono essere riesaminati almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nelle modalità di consumo dei benefici economici futuri attesi derivanti dall’attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti nelle stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8.
95. Nel corso della vita di un’attività immateriale, può divenire palese che la stima della vita utile risulti non appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione di valore può indicare che il periodo di ammortamento deve essere modificato.
I paragrafi 103 e 104 sono rettificati come segue:
103. Un’attività immateriale deve essere stornata:
(a) alla dismissione; o
(b) quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
104. L’utile o la perdita derivante dallo storno di un’attività immateriale deve essere determinato come la differenza tra il ricavato netto della disposizione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell’attività. Esso deve essere incluso nell’utile o nella perdita quando l’attività è stornata (a meno che lo IAS 17 disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
Sono stati aggiunti i paragrafi 104A-104C:
104A. La dismissione di un elemento di attività immateriali può verificarsi in una serie di modi (per es. tramite vendita, la stipulazione di un contratto di leasing finanziario o con una donazione. Nel determinare la data della cessazione di una tale attività, un’entità applica i criteri nello IAS 18 Ricavi per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. Lo IAS 17 si applica alla cessazione con la vendita o la retrolocazione.
104B. Se secondo il principio di rilevazione nel paragrafo 19 un’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte di un’attività immateriale, allora storna il valore contabile della parte sostituita. Se per un’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il cotso della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui è stata acquistata o generata internamente.
104C. Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un’attività immateriale è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). Se il pagamento per l’attività immateriale viene differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente monetario del prezzo. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse attivo secondo quanto previsto dallo IAS 18 che riflette l’effettivo rendimento originato dal credito.
Il paragrafo 105 è stato eliminato.
Il paragrafo 106 è rettificato come segue:
106. Un ammortamento non cessa quando l’attività immateriale non è più utilizzata o è posseduta per dismissione a meno che l’attività sia stata ammortizzata completamente.
Nel paragrafo 107, la frase «L’informazione comparativa non è richiesta» è stata cancellata.
Il paragrafo 111 (e) è rettificato come segue:
(e) l’importo degli impegni contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali.
Il paragrafo 113 (a)(iii) è rettificato come segue:
(iii) il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rivalutata di attività immateriali fosse stata iscritta secondo le disposizioni del trattamento contabile di riferimento esposto nel paragrafo 63; e
Il paragrafo 113(b) è rettificato come segue ed è stato aggiunto il paragrafo 113(c):
(b) l’importo dell’eccedenza di rivalutazione (surplus) che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando i cambiamenti avvenuti nel corso dell’esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti; e
(c) i metodi e le significative assunzioni applicate nella stima delle attività del fair value (valore equo).
È stato aggiunto il paragrafo 121A:
121A. Le disposizioni dei paragrafi 34-34B riguardanti la valutazione iniziale di un’attività immateriale acquisita in un’operazione di scambio di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.
A7. SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo è rettificato come esposto di seguito.
I paragrafi 5 e 6 sono rettificati come segue:
5. Nell’applicare lo IAS 31.48 ai conferimenti non monetari dati a una ICC in cambio di una partecipazione azionaria nella ICC, un partecipante al controllo deve imputare al conto economico dell’esercizio la quota dell’utile o della perdita attribuibile alla partecipazione azionaria degli altri partecipanti al controllo a eccezione di quando:
(a) i rischi e i benefici significativi delle proprietà dell’attività (delle attività) non monetaria conferita non sono stati trasferiti alla ICC; o
(b) l’utile o la perdita derivante dal conferimento non monetario non possono essere valutati attendibilmente; o
(c) l’operazione di conferimento manca di sostanza commerciale, come quel termine è descritto nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
Se le eccezioni (a), (b) o (c) si applicano l’utile o la perdita è considerato come non realizzato e quindi non è realizzato nel conto economico a meno che non si applichi anche il paragrafo 6.
6. Se, oltre a ricevere una partecipazione nella ICC, un partecipante al controllo riceve attività monetarie o attività non monetarie in riferimento all’operazione deve essere rilevata in conto economico un’appropriata porzione dell’utile o della perdita.
Dopo che il paragrafo della Data di entrata in vigore, vengono inseriti i paragrafi 14 e 15 come di seguito:
14. Le rettifiche alla contabilizzazione per le operazioni di contributo non monetarie specificate nel paragrafo 5 devono essere applicate prospetticamente alle operazioni future.
15. Un’entità deve applicare le rettifiche a questa Interpretazione fatta dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari per gli esercizi che hanno inizio il 1 gennaio 2005. Se un’entità applica tale Principio a un esercizio antecedente tale data, deve applicare anche queste rettifiche a tale esercizio antecedente.
A8. Nel SIC-21 Imposte sul reddito-Cambiamenti nella posizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti, i paragrafi 3 - 5 sono rettificati come segue:
3. La problematica consiste nel definire come interpretare il termine “recupero” con riferimento a un’attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 31 dello IAS 16.
4. Questa Interpretazione inoltre si applica agli investimenti immobiliari che sono riportati ai valori rivalutati secondo lo IAS 40.33, ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se si fosse applicato lo IAS 16.
5. Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un’attività ritenuta ammortizzabile secondo quanto previsto dallo IAS 16.31 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell’attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, l’aliquota applicata in precedenza è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.
A9. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A10. Nel SIC-32 Attività immateriali-Costi connessi a siti Web, il paragrafo 9(d) è retticato come segue:
(d) La fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito Web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di rilevazione cui allo IAS 38.19.
A11. A dicembre 2002 il Board ha pubblicato l’Exposure Draft delle Modifiche proposte allo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività. Le rettifiche proposte dal Board allo IAS 36 e lo IAS 38 riflettono i cambiamenti relativi alle sue decisioni nel progetto Aggregazioni aziendali. Poichè tale progetto è ancora in via di sviluppo, i cambiamenti proposti non sono contemplati nelle rettifiche allo IAS 36 e allo IAS 38 inclusi in questa appendice.
A12. A luglio 2003 il Board ha pubblicato ED 4 Disposal of Non-current Assets and Presentation of Discontinued Operations in cui ha proposto le rettifiche allo IAS 38 e allo IAS 40 Investimenti immobiliari. Tali cambiamenti proposti non sono riflessi nelle rettifiche allo IAS 38 e allo IAS 40 inclusi in questa appendice.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 17
Leasing
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) Leasing e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio].
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 18
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)
Ricavi
Nel 1998, lo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, ha modificato il paragrafo 11 dello IAS 18 inserendo un riferimento incrociato allo IAS 39.
Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, ha modificato il paragrafo 36. Il testo così modificato è entrato in vigore nel momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore - ossia a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.
Nel gennaio 2001, lo IAS 41, Agricoltura, ha modificato il paragrafo 6. Lo IAS 41 entra in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva.
Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 18:
- SIC-27: La valutazione delle sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing;
- SIC-31: Operazioni di baratto comprendenti attività pubblicitaria.
FINALITÀ
Nel Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio i proventi sono definiti come incrementi dei benefici economici che si manifestano nell'esercizio sotto forma di flussi finanziari in entrata o accrescimenti di attività o diminuzioni di passività e che determinano incrementi di patrimonio netto, diversi dalle contribuzioni dei partecipanti al patrimonio netto. I proventi comprendono sia ricavi sia altri profitti. I ricavi sono proventi che si manifestano nel corso dell'attività ordinaria dell'impresa e ai quali ci si riferisce con dizioni differenti quali vendite, commissioni, interessi, dividendi e royalties. La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile dei ricavi derivanti da determinati tipi di operazioni e di fatti.
Il problema principale nella contabilizzazione dei ricavi è la determinazione del momento della rilevazione. I ricavi devono essere rilevati quando è probabile che i benefici economici futuri saranno fruiti dall'impresa e la loro valutazione è attendibile. Il presente Principio identifica i casi nei quali tali criteri sono soddisfatti e, perciò, i ricavi relativi devono essere rilevati. Fornisce anche un'indicazione pratica per l'applicazione di questi criteri.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato nella contabilizzazione dei ricavi che derivano dalle seguenti operazioni e fatti:
(a) la vendita di beni;
(b) la prestazione di servizi; e
(c) l'utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'impresa che generano interessi, royalties e dividendi.
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 18, Rilevazione dei ricavi, approvato nel 1982.
3. I beni considerati comprendono quelli prodotti dall'impresa per essere venduti e quelli acquistati per la rivendita, quali merci acquistate da un dettagliante, così come terreni e altri immobili posseduti per essere rivenduti.
4. La prestazione di servizi implica, tipicamente, lo svolgimento da parte dell'impresa di un incarico contrattualmente concordato in un periodo fissato di tempo. I servizi possono essere erogati in uno o più esercizi. Alcuni contratti per la prestazione di servizi sono direttamente connessi alle commesse a lungo termine, quali quelli per le prestazioni dei responsabili di progetto e degli architetti. I ricavi che derivano da questi contratti non vengono trattati nel presente Principio, ma secondo le prescrizioni riguardanti le commesse a lungo termine di cui allo IAS 11, Commesse a lungo termine.
5. L'uso di beni dell'impresa da parte di terzi produce ricavi sotto forma di:
(a) interessi - addebiti a terzi per l'utilizzo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti o di ammontari dovuti all'impresa;
(b) royalties - addebiti a terzi per l'utilizzo di attività a lungo termine appartenenti all'impresa, quali brevetti, marchi di fabbrica, diritti d'autore e software per computer; e
(c) dividendi - distribuzione di utili ai possessori di partecipazioni azionarie in proporzione alla loro quota e al tipo di partecipazioni.
6. Il presente Principio non tratta i ricavi che derivano da:
(a) contratti di locazione (vedere IAS 17, Leasing);
(b) dividendi derivanti da partecipazioni che sono contabilizzate con il metodo del patrimonio netto (vedere IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate);
(c) contratti di assicurazione delle imprese assicurative;
(d) cambiamenti del fair value (valore equo) di attività e passività finanziarie o la loro dismissione (vedere IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione;
(e) modificazioni del valore di altre attività correnti;
(f) rilevazione iniziale e cambiamenti di fair value (valore equo) di attività biologiche connesse all'attività agricola (vedere IAS 41, Agricoltura);
(g) rilevazione iniziale dei prodotti agricoli (vedere IAS 41, Agricoltura); e
(h) estrazione di minerali.
DEFINIZIONI
7. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I ricavi sono i flussi lordi di benefici economici conseguenti l'esercizio derivanti dallo svolgimento dell'attività ordinaria dell'impresa, quando tali flussi determinano incrementi del patrimonio netto diversi dagli incrementi derivanti dagli apporti degli azionisti.
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.
8. I ricavi comprendono solo i flussi lordi di benefici economici ricevuti e ricevibili dall'impresa, in nome e per conto proprio. Corrispettivi riscossi per conto terzi quali le imposte sulle vendite, le imposte su beni e servizi e l'imposta sul valore aggiunto non sono benefici economici fruiti dall'impresa e non determinano un incremento del patrimonio netto; per questo motivo essi sono esclusi dai ricavi. Analogamente, in un rapporto di agenzia, le entrate lorde di benefici economici comprendono gli importi riscossi per conto del preponente che non determinano un incremento del patrimonio netto dell'impresa. I corrispettivi riscossi per conto del preponente sono esclusi dai ricavi. L'ammontare della provvigione, invece, è un ricavo.
DETERMINAZIONE DEI RICAVI
9. I ricavi devono essere valutati al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o spettante.
10. L'ammontare dei ricavi che deriva da un'operazione è determinato, di solito, da un accordo tra l'impresa e l'acquirente o l'utilizzatore del bene. Esso viene determinato in base al fair value (valore equo) del corrispettivo ricevuto o spettante tenendo conto del valore di eventuali sconti commerciali e riduzioni legate alla quantità concessi dall'impresa.
11. Nella maggior parte dei casi, il corrispettivo è costituito da disponibilità liquide o mezzi equivalenti e l'ammontare dei ricavi è l'importo di disponibilità liquide o mezzi equivalenti ricevuto o spettante. Tuttavia, quando la riscossione di disponibilità liquide o equivalenti è differita, il fair value (valore equo) del corrispettivo può essere minore dell'ammontare nominale dei mezzi monetari, riscossi o spettanti. Per esempio, un'impresa può concedere al compratore un credito senza interessi o accettare un titolo di credito con un interesse minore di quello di mercato come corrispettivo della vendita di merci. Quando l'accordo costituisce, di fatto, un'operazione finanziaria, il fair value (valore equo) del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate utilizzando un tasso di interesse figurativo. Il tasso di interesse figurativo è quello più distintamente identificabile fra:
(a) il tasso prevalente per uno strumento simile di un emittente con una situazione finanziaria simile; o
(b) un tasso di interesse che sconti il valore nominale dello strumento al prezzo di vendita corrente per pagamento in contanti delle merci o dei servizi.
La differenza tra il fair value (valore equo) e il valore nominale del corrispettivo è rilevata come interessi attivi secondo quanto previsto dai paragrafi 29 e 30 in conformità a ciò che è disposto dallo IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
12. Quando merci o servizi sono scambiati o barattati con merci o servizi che hanno natura e valore simili, lo scambio non è considerato come un'operazione che produce ricavi. Questo è il caso, spesso, di beni di prima necessità, quali petrolio o latte, quando i fornitori scambiano o barattano rimanenze diversamente localizzate per far fronte tempestivamente alla domanda in un particolare luogo. Quando si vendono merci o si prestano servizi in cambio di merci e servizi di diversa natura, lo scambio è considerato un'operazione che produce ricavi. Il ricavo è determinato dal fair value (valore equo) delle merci o dei servizi ricevuti, rettificato dall'importo di eventuali pagamenti in contanti o equivalenti. Quando il fair value (valore equo) delle merci o dei servizi ricevuti non può essere determinato attendibilmente, il ricavo è calcolato sulla base del fair value (valore equo) delle merci o dei servizi forniti, rettificato dell'importo di eventuali pagamenti in contanti o equivalenti.
IDENTIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE
13. I criteri di rilevazione previsti dal presente Principio sono, di solito, applicati distintamente a ogni operazione. Tuttavia, in particolari circostanze, è necessario applicare i criteri di rilevazione alle parti separatamente identificabili di una singola operazione allo scopo di riflettere il contenuto economico dell'operazione stessa. Per esempio, quando il prezzo di vendita di un prodotto comprende un valore identificabile per servizi da prestare successivamente, l'ammontare relativo deve essere differito e rilevato come ricavo nell'esercizio nel quale il servizio è prestato. Viceversa, i criteri di rilevazione sono applicati a una o più operazioni nel loro complesso quando esse sono così strettamente legate che il risultato commerciale non può essere valutato senza fare riferimento alle varie operazioni come a un unico insieme. Per esempio, un'impresa può vendere merci e, contemporaneamente, accordarsi per riacquistare le merci in un momento successivo, in tal modo annullando il risultato dell'operazione; in tali casi le operazioni sono trattate congiuntamente.
VENDITA DI MERCI
14. I ricavi dalla vendita di merci devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni;
(b) l'impresa smette di esercitare il solito livello continuativo di attività associate con la proprietà nonché l'effettivo controllo sulla merce venduta;
(c) il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente;
(d) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa; e
(e) i costi sostenuti, o da sostenere, riguardo all'operazione possono essere attendibilmente determinati.
15. La valutazione del momento in cui l'impresa ha trasferito all'acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà richiede una disamina dei contenuti dell'operazione. Nella maggior parte dei casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà coincide con il trasferimento della titolarità, o del possesso, all'acquirente. Questo succede per la maggior parte delle vendite al dettaglio. In altri casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi con la proprietà avviene in un momento differente da quello del trasferimento della titolarità o del possesso.
16. Se l'impresa conserva rischi significativi connessi con la proprietà, l'operazione non può essere classificata come vendita e non si possono rilevare ricavi. L'impresa può conservare in molti modi un rischio significativo legato alla proprietà. Esempi di situazioni nelle quali l'impresa conserva significativi rischi e benefici connessi con la proprietà si hanno:
(a) quando l'impresa mantiene un impegno per risultati insoddisfacenti non coperta dalle normali clausole di garanzia;
(b) quando il conseguimento di ricavi da una vendita dipende dai ricavi realizzati dall'acquirente dalla vendita dei beni stessi;
(c) quando è prevista l'installazione dei beni e l'installazione che l'impresa non ha ancora completato è una parte importante del contratto; e
(d) quando l'acquirente ha la possibilità di revocare l'acquisto per un motivo specificato nel contratto di vendita e l'impresa è incerta sulle probabilità del reso.
17. Solo se l'impresa conserva un rischio connesso alla proprietà insignificante, l'operazione è classificata come vendita e il ricavo deve essere rilevato. Per esempio, un venditore può conservare la titolarità della merce esclusivamente a garanzia del suo credito. In tal caso, se l'impresa ha trasferito i significativi rischi e i vantaggi della proprietà, l'operazione è classificata come vendita e si deve rilevare il relativo ricavo. Un altro esempio di impresa che conserva solo rischi irrilevanti connessi alla proprietà è quello di una vendita al dettaglio nella quale viene offerto un rimborso se il cliente non fosse soddisfatto. In tali casi il ricavo è rilevato al momento della vendita se il venditore può effettuare una stima attendibile dei resi futuri e rilevare una passività per i resi basata sull'esperienza e su altri fattori pertinenti.
18. I ricavi devono essere rilevati solo quando è probabile che i benefici economici che deriveranno dall'operazione saranno fruiti dall'impresa. In alcuni casi, ciò può non essere probabile fino al momento della riscossione del corrispettivo o del venir meno dell'incertezza. Per esempio, può esserci incertezza sul fatto che un'autorità governativa straniera permetterà di trasferire il corrispettivo di una vendita effettuata in un Paese estero. Quando l'autorizzazione sarà stata concessa, l'incertezza sarà risolta e i ricavi potranno essere rilevati. Comunque, quando sussiste una incertezza riguardo alla possibilità di incassare i crediti derivanti da un ricavo già rilevato, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non è più probabile, deve essere rilevato come costo invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.
19. I ricavi e i costi che sono relativi alla stessa operazione o a un altro fatto devono essere rilevati simultaneamente; questo processo è comunemente indicato come corrispondenza tra ricavi e costi. I costi, comprese le garanzie e gli altri costi da sostenere dopo la spedizione della merce possono, di solito, essere attendibilmente calcolati quando sono state soddisfatte le altre condizioni per la rilevazione dei ricavi. I ricavi, comunque, non possono essere rilevati quando i costi relativi non possono essere attendibilmente valutati; in tali circostanze un eventuale corrispettivo già ricevuto per la vendita deve essere rilevato come una passività.
PRESTAZIONE DI SERVIZI
20. Quando il risultato di un'operazione di prestazione di servizi può essere attendibilmente stimato, i ricavi derivanti dall'operazione devono essere rilevati con riferimento allo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio. Il risultato di un'operazione può essere attendibilmente stimato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
(a) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato;
(b) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione affluiranno all'impresa;
(c) lo stadio di completamento dell'operazione alla data di riferimento del bilancio può essere attendibilmente misurato; e
(d) i costi sostenuti per l'operazione e i costi da sostenere per completarla possono essere attendibilmente calcolati.
21. La rilevazione dei ricavi con riferimento allo stadio di completamento di un'operazione è spesso indicata come metodo della percentuale di completamento. Applicando questo metodo, i ricavi sono rilevati nel periodo amministrativo nel quale i servizi sono prestati. La rilevazione dei ricavi adottando questo metodo fornisce utili informazioni sull'ammontare dell'attività di prestazione di servizi svolta e sul risultato economico di un esercizio. Anche lo IAS 11, Commesse a lungo termine, richiede la rilevazione dei ricavi adottando questo metodo. Le prescrizioni del presente Principio si applicano, generalmente, alla rilevazione dei ricavi e dei costi associati per un'operazione che comporta la prestazione di servizi.
22. I ricavi sono rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa. Tuttavia, quando c'è incertezza sulla recuperabilità di un valore già compreso nei ricavi, il valore non recuperabile, o il valore il cui recupero non è più probabile, deve essere rilevato come costo, invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.
23. L'impresa è generalmente in grado di effettuare stime attendibili dopo che sono stati concordati con le controparti coinvolte nell'operazione:
(a) i diritti che ciascuna delle parti può far valere relativamente al servizio che deve essere prestato e ricevuto dalle controparti;
(b) il corrispettivo da corrispondere; e
(c) i modi e i termini dell'adempimento.
Per l'impresa è anche, di solito, necessario avere un efficace sistema interno di previsione e rendicontazione interna. L'impresa rivede e, quando necessario, modifica le stime dei ricavi nel momento in cui il servizio viene prestato. La necessità di tali revisioni non significa necessariamente che il risultato dell'operazione non possa essere attendibilmente stimato.
24. Lo stadio di completamento di un'operazione può essere determinato con vari metodi. L'impresa impiega il metodo che conduce a una determinazione attendibile dei servizi prestati. In relazione al tipo di operazione, i metodi possono essere rappresentati da:
(a) valutazioni del lavoro svolto;
(b) servizi resi come percentuale del totale dei servizi che devono essere resi; o
(c) proporzione tra i costi sostenuti e i costi totali dell'operazione stimati. Soltanto i costi che si riferiscono ai servizi resi a una certa data sono compresi nei costi sostenuti alla stessa data. Soltanto i costi che riflettono servizi prestati o che devono essere prestati sono compresi nei costi totali stimati dell'operazione.
Spesso i pagamenti a stato di avanzamento dei lavori e gli anticipi ricevuti dai clienti non riflettono i servizi resi.
25. Per ragioni pratiche, quando i servizi sono resi attraverso un numero indeterminato di azioni in un determinato periodo di tempo, i ricavi sono rilevati a quote costanti nel determinato periodo di tempo a meno che sia evidente che altri metodi rappresentano in modo migliore lo stadio di completamento. Quando una particolare azione è molto più importante delle altre, la rilevazione dei ricavi è posticipata fino al momento del verificarsi dell'azione importante.
26. Quando il risultato della prestazione di servizi non può essere attendibilmente stimato, i ricavi devono essere rilevati solo nella misura in cui i costi rilevati saranno recuperabili.
27. Durante le prime fasi dell'operazione, succede spesso che il risultato dell'operazione stessa non possa essere attendibilmente stimato. Tuttavia, può essere probabile che l'impresa recupererà i costi sostenuti per l'operazione. Perciò, i ricavi sono rilevati solo fino all'ammontare dei costi sostenuti che si prevede saranno recuperati. Se il risultato dell'operazione non può essere stimato attendibilmente non si possono rilevare utili.
28. Quando il risultato di un'operazione non può essere stimato attendibilmente e non è probabile che i costi sostenuti saranno recuperati, i ricavi non possono essere rilevati e i costi sostenuti devono essere rilevati come costo. Quando le incertezze che impedivano la stima attendibile del risultato del contratto vengono meno, i ricavi devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 20 invece che secondo quanto previsto dal paragrafo 26.
INTERESSI, ROYALTIES E DIVIDENDI
29. I ricavi che derivano dall'utilizzo, da parte di terzi, di beni dell'impresa che generano interessi, royalties e dividendi devono essere rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 30 quando:
(a) è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa; e
(b) l'ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato.
30. I ricavi devono essere rilevati applicando i seguenti criteri:
(a) gli interessi devono essere rilevati con un criterio temporale che consideri il rendimento effettivo del bene;
(b) le royalties devono essere rilevate con il principio della competenza, secondo quanto previsto dal contenuto dell'accordo relativo; e
(c) i dividendi devono essere rilevati quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il pagamento.
31. Il rendimento effettivo di un bene è il tasso d'interesse richiesto per scontare il flusso di disponibilità liquide attese durante la vita del bene per uguagliare il valore contabile iniziale per il bene. Gli interessi attivi comprendono il valore degli ammortamenti di eventuali scarti, premi o altre differenze tra il valore contabile iniziale per un titolo mobiliare e il suo valore alla scadenza.
32. Quando sono maturati dietimi prima dell'acquisto di un investimento fruttifero, gli introiti successivi di interessi devono essere ripartiti tra il periodo precedente all'acquisizione e quello seguente; solo la parte successiva all'acquisizione può essere rilevata come ricavo. Quando dividendi su partecipazioni azionarie sono distribuiti da utili netti precedenti all'acquisizione, quei dividendi devono essere dedotti dal costo delle partecipazioni. Se è difficile fare questa ripartizione senza che il criterio adottato sia arbitrario, i dividendi possono essere rilevati come ricavi a meno che essi rappresentino chiaramente un realizzo di parte del costo delle partecipazioni.
33. Le royalties maturano secondo quanto previsto dall'accordo relativo e devono essere, solitamente, rilevate con questo criterio a meno che, considerando il contenuto dell'accordo, sia più appropriato rilevare i ricavi adottando un altro criterio sistematico e razionale.
34. I ricavi devono essere rilevati solo quando è probabile che i benefici economici derivanti dall'operazione saranno fruiti dall'impresa. Tuttavia, quando c'è incertezza sulla recuperabilità di un valore già compreso nei ricavi, il valore non recuperabile o il valore il cui recupero non è più probabile, deve essere rilevato come costo, invece che come rettifica del ricavo originariamente rilevato.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
35. Le imprese devono indicare:
(a) i principi contabili adottati per la rilevazione dei ricavi compresi i metodi adottati per determinare lo stadio di completamento delle operazioni che comportano la prestazione di servizi;
(b) il valore di ciascuna categoria significativa di ricavi rilevata nell'esercizio, compresi i ricavi derivanti da:
(i) la vendita di beni;
(ii) la prestazione di servizi;
(iii) gli interessi;
(iv) le royalties;
(v) i dividendi; e
(c) l'importo dei ricavi derivanti dallo scambio di beni o servizi compresi in ciascuna significativa categoria di ricavi.
36. Si devono indicare le passività e attività potenziali secondo quanto previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Le passività e attività potenziali possono derivare da elementi quali costi di garanzia, rivendicazioni, penalità o possibili perdite.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
37. Il presente Principio internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 19
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 2002)
Benefici per i dipendenti
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 19, Benefici pensionistici, che era stato approvato dal Board nel 1993 in una versione rivista nella sostanza. Il presente Principio rivisto nella sostanza è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato i paragrafi 20 (b), 35, 125 e 141. Il testo così come modificato è entrato in vigore dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.
Il presente Principio è stato modificato nel 2000 per cambiare la definizione di attività a servizio del piano e per introdurre i requisiti di rilevazione, valutazione e informazioni integrative dei rimborsi. Tali modifiche sono entrate in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva.
Ulteriori modifiche sono state apportate nel 2002 con lo scopo di evitare che la rilevazione di utili potesse avvenire esclusivamente a seguito di attualizzazioni di perdite o costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate e la rilevazione di perdite esclusivamente a seguito di attualizzazioni di utili. Tali modifiche entrano in vigore a partire dagli esercizi che si chiudono al 31 maggio 2002. È incoraggiata un'applicazione anticipata.
INTRODUZIONE
1. Il presente Principio definisce il trattamento contabile e le informazioni integrative dei benefici per i dipendenti da parte dei datori di lavoro. Esso sostituisce lo IAS 19, Benefici pensionistici, approvato nel 1993. Le principali differenze rispetto al precedente IAS 19 sono riportate nel paragrafo 3 dell'Appendice C (Motivazioni per le conclusioni) che non fa parte di questo testo, ma può essere ritrovata nel volumetto singolo dello IAS 19 emesso nel febbraio del 1998. Il presente Principio non tratta le informazioni che devono essere presentate dai piani previdenziali per i dipendenti (vedere IAS 26, Fondi di previdenza).
2. Il presente Principio individua quattro categorie di benefici per i dipendenti:
(a) benefici a breve termine, quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, indennità sostitutive delle ferie annuali e delle assenze per malattia, compartecipazioni agli utili e incentivi (se dovuti entro i dodici mesi successivi alla chiusura dell'esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;
(b) benefici successivi al rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successivi al rapporto di lavoro;
(c) altri benefici a lungo termine ai dipendenti inclusi permessi legati all'anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal termine dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;
e
(d) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro.
3. Il presente Principio prevede che l'impresa rilevi i benefici a breve termine per i dipendenti quando i dipendenti abbiano prestato la propria attività lavorativa in cambio di quei benefici.
4. I benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Il presente Principio fornisce specifiche linee guida sulla classificazione di piani comuni a più aziende, piani statali e piani con benefici assicurati.
5. Nei piani a contribuzione definita l'impresa paga dei contributi fissi a un'entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi qualora il fondo non disponga di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti in relazione alla prestazione resa dai dipendenti nell'esercizio corrente e in quelli precedenti. Il presente Principio richiede che l'impresa rilevi i contributi a un piano a contribuzione definiti quando i dipendenti abbiano prestato la propria attività lavorativa in cambio di quei contributi.
6. Tutti gli altri piani a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono piani a benefici definiti. I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o essere interamente o parzialmente finanziati. Il presente Principio prevede che l'impresa:
(a) rilevi non solo le proprie obbligazioni giuridiche ma anche eventuali obbligazioni implicite derivanti dalle consuetudini aziendali;
(b) determini il valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti e il fair value (valore equo) di ogni attività a servizio del piano con sufficiente regolarità in modo tale che gli ammontari esposti nel bilancio non differiscano significativamente da quelli che sarebbero determinati alla data di riferimento del bilancio;
(c) utilizzi il metodo della proiezione unitaria del credito per la valutazione delle sue obbligazioni e dei suoi costi;
(d) attribuisca i benefici ai periodi di impiego secondo la formula dei benefici del piano, a meno che la prestazione di un dipendente in anni successivi conduca a un livello di benefici significativamente più elevato rispetto a quello degli anni precedenti;
(e) utilizzi ipotesi attuariali obiettive e tra loro compatibili in merito alle variabili demografiche (quali il tasso di rotazione dei dipendenti e la mortalità) e alle variabili finanziarie (quali incrementi futuri delle retribuzioni, variazioni delle spese sanitarie e alcune variazioni dei benefici statali). Le ipotesi finanziarie devono basarsi sulle attese del mercato, alla data di riferimento del bilancio, per l'esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte;
(f) determini il tasso di sconto con riferimento ai rendimenti di mercato di titoli di aziende primarie alla data di riferimento del bilancio (o, nei Paesi nei quali non esiste un mercato significativo di tali titoli, titoli di stato) di valuta e condizioni coerenti con la valuta e le condizioni delle obbligazioni per i benefici successivi al periodo di lavoro;
(g) deduca dal valore contabile dell'obbligazione il fair value (valore equo) di eventuali attività a servizio del piano. Alcuni diritti di rimborso non qualificabili come attività a servizio del piano sono trattati allo stesso modo di tali attività, a eccezione di quelli presentati, anziché a deduzione del valore dell'obbligazione, come attività separata;
(h) determini il valore contabile di un'attività in modo che non ecceda il netto totale di:
(i) eventuali costi previdenziali relativi a prestazioni di lavoro rese negli esercizi passati e non rilevati e perdite attuariali non rilevate; più
(ii) il valore attuale di qualsiasi beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi dal piano o riduzioni delle contribuzioni future al piano;
(i) rilevi il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro rese negli esercizi passati con il metodo a quote costanti nel periodo medio fino all'acquisizione dei benefici modificati;
(j) rilevi gli utili e le perdite di una riduzione o estinzione di un piano a benefici definiti nel momento in cui tale riduzione o estinzione si verifica. L'utile o la perdita devono comprendere qualsiasi modifica del valore attuale della obbligazione a benefici futuri definiti e del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e la parte non rilevata degli eventuali utili o perdite attuariali e costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate; e
(k) rilevi la parte degli utili e delle perdite attuariali netti complessivi che supera il maggiore tra:
(i) il 10 % del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e
(ii) il 10 % del fair value (valore equo) delle eventuali attività a servizio del piano.
Per ogni piano a benefici definiti deve essere rilevata la parte degli utili e delle perdite attuariali che ricade al di fuori del "corridoio" del 10 % alla precedente data di riferimento divisa per la prevista vita lavorativa media residua dei dipendenti che partecipano al piano.
Il presente Principio consente anche l'utilizzo di metodi sistematici di più rapida rilevazione contabile, a condizione che sia applicato lo stesso principio sia agli utili sia alle perdite e che il principio sia applicato coerentemente da un esercizio all'altro. Tali metodi consentiti includono la rilevazione contabile immediata di tutti gli utili e perdite attuariali.
7. Il presente Principio prevede un metodo di contabilizzazione più semplice per i benefici a lungo termine per i dipendenti diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro: gli utili e le perdite attuariali e il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate devono essere contabilizzati immediatamente.
8. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto lavorativo sono i benefici dovuti ai dipendenti in seguito: alla decisione dell'azienda di concludere il rapporto di lavoro di un dipendente prima della data normale di pensionamento o alla decisione di un dipendente di concludere volontariamente il rapporto di lavoro in cambio di tali benefici. L'evento che dà origine all'obbligazione è l'interruzione del rapporto di lavoro e non la prestazione professionale svolta dal dipendente. Perciò, l'impresa deve contabilizzare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro quando, e solo quando, può dimostrare di essersi impegnata a:
(a) concludere il rapporto di lavoro di un dipendente o di un gruppo di dipendenti prima della normale data di pensionamento; o
(b) corrispondere i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro in seguito all'offerta fatta per incentivare le dimissioni volontarie.
9. L'impresa è impegnata, in modo dimostrabile, a interrompere il rapporto di lavoro quando, e solo quando, ha un dettagliato piano formale (con le indicazioni generali del contenuto) per l'interruzione del rapporto di lavoro e non ha realistiche possibilità di recedere dal piano.
10. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro devono essere attualizzati se sono dovuti dopo più di dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nel caso di un'offerta fatta per incentivare le dimissioni volontarie, la valutazione dei benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro deve basarsi sul numero di dipendenti che si prevede accettino l'offerta.
11. (abrogato).
12. Il presente Principio entra in vigore dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 1999 o da data successiva. L'applicazione anticipata è incoraggiata. Nell'esercizio in cui è adottato per la prima volta il presente Principio, l'impresa può contabilizzare, su un periodo non superiore a cinque anni, ogni aumento delle sue passività per benefici successivi al rapporto di lavoro. Nel caso l'adozione del presente Principio comporti una diminuzione delle passività, questa deve essere rilevata immediatamente.
13. Il presente Principio è stato modificato nel 2000 per cambiare la definizione di attività a servizio del piano e per introdurre le disposizioni relative alla rilevazione, valutazione e informazioni integrative dei rimborsi. Tali modifiche entrano in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva. Una applicazione anticipata è incoraggiata.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire le modalità di contabilizzazione e le informazioni integrative relative ai benefici per i dipendenti. Il Principio richiede che l'impresa rilevi:
(a) una passività quando un dipendente ha prestato attività lavorativa in cambio di benefici da erogare in futuro; e
(b) un costo quando l'impresa utilizza i benefici economici derivanti dall'attività lavorativa prestata da un dipendente in cambio di benefici.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato dal datore di lavoro per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, ad eccezione di quelli ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.
2. Il presente Principio non tratta le informazioni che il piano di benefici per i dipendenti deve presentare (vedere IAS 26, Fondi di previdenza).
3. Il presente Principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti:
(a) nell'ambito di piani o altri accordi formalizzati che intercorrono tra l'impresa e singoli dipendenti, gruppi di dipendenti o loro rappresentanti;
(b) ai sensi di norme legislative, o di accordi settoriali, in base a cui le imprese devono contribuire a piani nazionali, statali, settoriali o comuni a più aziende; o
(c) dalle consuetudini non formalizzate che danno origine a un'obbligazione implicita. Le consuetudini non formalizzate danno origine a un'obbligazione implicita quando l'impresa non ha alternative realistiche al pagamento di benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando una modifica della prassi non formalizzata dell'impresa causerebbe un danno inaccettabile ai suoi rapporti con i dipendenti.
4. I benefici per i dipendenti comprendono:
(a) benefici a breve termine per i dipendenti, quali salari, stipendi e contributi per oneri sociali, pagamento di indennità sostitutive di ferie annuali e di assenze per malattia, compartecipazione agli utili e incentivi (se dovuti entro dodici mesi dalla fine dell'esercizio) e benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendali e beni o servizi gratuiti o forniti a costo ridotto) per il personale in servizio;
(b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro quali pensioni, altri benefici previdenziali, assicurazioni sulla vita e assistenza medica successive al rapporto di lavoro;
(c) altri benefici a lungo termine ai dipendenti inclusi permessi legati all'anzianità di servizio, disponibilità di periodi sabbatici, premi in occasione di anniversari o altri benefici legati all'anzianità di servizio, indennità per invalidità e, se dovuti dopo dodici mesi o più dal termine dell'esercizio, compartecipazione agli utili, incentivi e retribuzioni differite;
e
(d) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché ciascuna categoria individuata nei punti da (a) a (d) di cui sopra possiede caratteristiche diverse, il presente Principio fornisce indicazioni distinte per ciascuna categoria.
5. I benefici per i dipendenti comprendono benefici erogati ai dipendenti o alle persone a loro carico e possono essere liquidati per mezzo di pagamenti (o con la fornitura di beni o servizi) effettuati direttamente ai dipendenti, al coniuge, ai figli o ad altre persone a loro carico o a terzi, quali società assicuratrici.
6. Un dipendente può prestare la propria attività lavorativa a tempo pieno, a tempo parziale, a tempo indeterminato, occasionalmente o a tempo determinato. Per le finalità del presente Principio, tra i dipendenti sono inclusi gli amministratori e il personale direttivo.
DEFINIZIONI
7. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:
I benefici per i dipendenti sono tutti i tipi di remunerazione erogata da un'impresa in cambio dell'attività lavorativa svolta dai dipendenti.
I benefici a breve termine per i dipendenti sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la relativa attività lavorativa.
I benefici successivi al rapporto di lavoro sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e dai benefici retributivi legati al patrimonio netto) dovuti dopo la conclusione del rapporto di lavoro.
I programmi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono accordi, formalizzati o non formalizzati, in virtù dei quali l'impresa fornisce, a uno o più dipendenti, benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
I programmi a contribuzione definita sono piani di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro in base a cui l'impresa versa dei contributi fissati a una entità distinta (un fondo) e non avrà un'obbligazione legale o implicita a pagare ulteriori contributi se il fondo non dispone di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa svolta nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
I programmi a benefici definiti sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro diversi dai piani a contribuzione definita.
I programmi comuni a più aziende sono piani a contribuzione definita (diversi dai piani statali) o piani a benefici definiti (diversi dai piani statali) che:
(a) uniscono le attività conferite da diverse imprese non soggette a controllo comune; e
(b) utilizzano tali attività per erogare benefici ai dipendenti di diverse imprese determinando i livelli di contributi e benefici indipendentemente dall'identità dell'impresa che impiega i dipendenti interessati.
Gli altri benefici a lungo termine sono benefici per i dipendenti (diversi dai benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, dai benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro) che non sono dovuti interamente entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno svolto il lavoro relativo.
I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono rappresentati da benefici per i dipendenti dovuti in seguito:
(a) alla decisione dell'impresa di concludere il rapporto di lavoro di un dipendente prima della normale data di pensionamento; o
(b) alla decisione del dipendente di accettare le dimissioni volontarie in cambio di tali indennità.
I benefici maturati dai dipendenti sono benefici che non dipendono dall'attività lavorativa futura.
Il valore attuale di un'obbligazione a benefici definiti è il valore attuale, senza deduzione di alcuna attività a servizio del piano, dei pagamenti futuri previsti come necessari per estinguere l'obbligazione derivante dall'attività lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è l'incremento del valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti risultante dall'attività lavorativa svolta dal dipendente nell'esercizio corrente.
Gli interessi passivi è l'incremento che il valore attuale di un'obbligazione a benefici definiti subisce in un esercizio per il fatto che la data di pagamento del beneficio diventi più vicina di un esercizio.
Le attività a servizio del piano comprendono:
(a) beni detenuti da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti; e
(b) polizze d'assicurazione che soddisfano le caratteristiche richieste.
Le attività detenute da un fondo di benefici a lungo termine per i dipendenti sono attività (diverse dagli strumenti finanziari non trasferibili emessi dall'impresa che redige il bilancio) che:
(a) sono detenute da un'entità (un fondo) giuridicamente distinta dall'impresa che redige il bilancio e che esiste solamente per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti; e
(b) possono essere utilizzati, esclusivamente, per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti, non sono disponibili per i creditori dell'impresa che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere restituiti all'impresa che redige il bilancio, a meno che:
(i) le restanti attività del fondo siano sufficienti a soddisfare tutte le obbligazioni del piano o dell'impresa che redige il bilancio relative ai benefici per i dipendenti; o
(ii) le attività sono restituite all'impresa che redige il bilancio al fine di rimborsarle i benefici a favore dei dipendendi già pagati.
La polizza assicurativa che soddisfa i requisiti richiesti è una polizza emessa da una società assicuratrice che non è parte correlata (come definita nello IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) dell'impresa che redige il bilancio, se i corrispettivi della polizza:
(a) possono essere utilizzati solo per pagare o accantonare i benefici per i dipendenti sulla base di un piano a benefici definiti;
(b) non sono disponibili per i creditori dell'impresa che redige il bilancio (anche nel caso di fallimento) e non possono essere restituiti all'impresa che redige il bilancio, a meno che:
(i) i corrispettivi rappresentino un surplus di attività non necessarie alla società assicuratrice per soddisfare tutte le obbligazioni relative ai benefici per i dipendenti; o
(ii) i corrispettivi sono rimborsati all'impresa che redige il bilanci solo per rimborsarle i benefici per i dipendenti già pagati.
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.
Il rendimento delle attività a servizio di un piano previdenziale è dato dall'interesse, dai dividendi e da altri ricavi derivanti dalle attività a servizio del piano insieme a utili o perdite, realizzati o non realizzati sulle attività a servizio del piano dedotti i costi di amministrazione del piano e qualsiasi imposta dovuta dal piano stesso.
Gli utili e le perdite attuariali comprendono:
(a) le rettifiche basate sull'esperienza passata (gli effetti delle differenze tra le precedenti ipotesi attuariali e quanto si è effettivamente verificato); e
(b) gli effetti di modifiche nelle ipotesi attuariali.
Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate è l'incremento del valore attuale delle obbligazioni a benefici definiti per l'attività lavorativa svolta dal dipendente negli esercizi precedenti. L'incremento deriva, nell'esercizio corrente dall'introduzione o dalla modifica di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro o di altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate può avere segno positivo (laddove si introducano o si migliorino benefici) o negativo (laddove i benefici in essere siano ridotti).
BENEFICI A BREVE TERMINE PER I DIPENDENTI
8. I benefici a breve termine per i dipendenti comprendono elementi quali:
(a) salari, stipendi e contributi per oneri sociali;
(b) assenze a breve termine retribuite (quali le ferie annuali e le assenze per malattia pagate) quando si prevede che le assenze avvengano entro dodici mesi dal termine dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa;
(c) compartecipazione agli utili e incentivi dovuti entro dodici mesi dalla conclusione dell'esercizio nel quale i dipendenti prestano l'attività lavorativa relativa; e
(d) benefici in natura (quali assistenza medica, abitazione, auto aziendale e beni o servizi gratuiti o a prezzi ridotti) per i dipendenti in servizio.
9. La contabilizzazione dei benefici a breve termine per i dipendenti è, di solito, semplice poiché per determinare il valore dell'obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non c'è nessuna possibilità di utile o perdita attuariale. Inoltre, le obbligazioni per benefici a breve termine per i dipendenti non vengono attualizzate.
Rilevazione e valutazione
Benefici a breve termine per i dipendenti
10. L'impresa deve contabilizzare nel seguente modo l'ammontare non attualizzato dei benefici a breve termine che si prevede dovranno essere pagati al dipendente in cambio dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante un periodo amministrativo:
(a) come passività (accantonamento di costi) dopo aver dedotto qualsiasi importo già corrisposto. Se l'importo già corrisposto è maggiore dell'ammontare non attualizzato dei benefici, l'impresa deve rilevare la differenza come una attività (risconto attivo) nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso; e
(b) come costo, a meno che un altro Principio contabile internazionale richieda o consenta l'inclusione dei benefici nel costo di un'attività (vedere, per esempio, IAS 2, Rimanenze, e IAS 16, Immobili, impianti e macchinari).
I paragrafi 11, 14 e 17 spiegano come l'impresa deve applicare tale disposizione nel caso di benefici per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, compartecipazione agli utili e piano di incentivazioni.
Brevi assenze retribuite
11. L'impresa deve contabilizzare il costo previsto dei benefici a breve termine per i dipendenti sotto forma di assenze retribuite, come definite nel paragrafo 10, nel seguente modo:
(a) nel caso di assenze retribuite accumulabili, nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare il diritto a godere, in futuro, assenze retribuite;
(b) nel caso di assenze retribuite non accumulabili, quando le assenze si verificano.
12. L'impresa può retribuire le assenze dei dipendenti per diversi motivi tra i quali ferie, malattia e invalidità temporanea, maternità o paternità, servizi nelle corti di giustizia e servizio militare. Il diritto alle assenze retribuite rientra in due categorie differenti:
(a) soggette a maturazione; e
(b) non soggette a maturazione.
13. Le assenze retribuite accumulabili sono quelle portate a nuovo e possono essere utilizzate negli esercizi successivi se, nell'esercizio di maturazione, il diritto non è stato esercitato completamente. Le assenze retribuite accumulabili possono essere acquisite (in altre parole, i dipendenti, al momento di lasciare l'impresa, hanno diritto a un pagamento in contanti per il diritto non esercitato) o non acquisite (quando i dipendenti, al momento di lasciare l'impresa, non hanno diritto a pagamenti in contanti per il diritto non esercitato). L'obbligazione sorge nel momento in cui è resa dal dipendente l'attività lavorativa che fa maturare altre future assenze retribuite. L'obbligazione esiste, e deve essere rilevata, in tal caso le assenze retribuite non sono acquisite, anche se la possibilità che i dipendenti possano lasciare il lavoro prima di aver esercitato il diritto maturato non acquisito influenza la valutazione dell'obbligazione.
14. L'impresa deve valutare il costo previsto delle assenze retribuite accumulabili come importo aggiuntivo che prevede di dover pagare per le assenze maturate ma non godute alla data di riferimento del bilancio.
15. Il metodo specificato nel paragrafo precedente valuta l'obbligazione in base all'ammontare dei pagamenti addizionali previsti per il solo fatto che il beneficio è accumulabile. In molti casi, per l'impresa può non essere necessario fare calcoli dettagliati per valutare se ci sarà o meno un'obbligazione rilevante per le assenze retribuite non utilizzate. Per esempio, è probabile che l'obbligazione relativa alle assenze per malattia sia rilevante solo in presenza di un accordo, formalizzato o non formalizzato, in base al quale l'assenza per malattia può essere goduta come ferie.
Esempio illustrativo dei paragrafi 14 e 15
Un'impresa ha 100 dipendenti, ciascuno dei quali ha diritto, ogni anno, a cinque giorni lavorativi retribuiti di assenza per malattia. Le assenze per malattia non utilizzate possono essere riutilizzate per un anno. Le assenze per malattia vengono prima sottratte da quelle maturate nell'anno in corso e poi da un eventuale saldo portato a nuovo dall'anno precedente (criterio LIFO). Il 31 dicembre dell'anno 20X1, ogni dipendente ha mediamente due giorni di diritto non utilizzato. L'impresa si attende che nel 20X2, sulla base dell'esperienza passata che si ritiene ancora valida, 92 dipendenti si assenteranno dal lavoro per malattia per non più di cinque giorni retribuiti e che i restanti 8 dipendenti faranno un periodo medio di assenza di sei giorni e mezzo.
L'impresa prevede di pagare 12 giorni addizionali di assenza retribuita per malattia in seguito al diritto non utilizzato che è maturato al 31 dicembre 20X1 (un giorno e mezzo per ciascuno degli 8 dipendenti). Perciò, l'impresa rileva una passività corrispondente a 12 giorni di assenza retribuita per malattia.
16. Le assenze retribuite accumulabili non si portano a nuovo negli esercizi successivi: esse si estinguono se il diritto relativo all'esercizio corrente non è utilizzato completamente e, al momento di lasciare l'impresa, non danno diritto a ricevere un pagamento monetario in cambio del diritto non utilizzato. È quanto di solito accade nel caso di assenze per malattia (nella misura in cui il diritto relativo agli esercizi passati che non è stato utilizzato non incrementa il diritto relativo agli esercizi futuri), assenze per maternità o paternità e assenze retribuite per servizio nelle corti di giustizia o per servizio militare. L'impresa non deve rilevare alcuna passività o costo fino al momento dell'assenza per il fatto che l'attività lavorativa prestata dal dipendente non determina un beneficio maggiore.
Compartecipazione agli utili e piani di incentivazione
17. L'impresa deve rilevare il costo previsto relativo alla compartecipazione agli utili e ai pagamenti per incentivi come definiti dal paragrafo 10 quando, e solo quando:
(a) essa ha un'obbligazione effettiva, legale o implicita, a eseguire tali pagamenti come conseguenza di eventi passati; e
(b) può essere effettuata una stima attendibile dell'obbligazione.
Esiste un'obbligazione effettiva quando, e solo quando, l'impresa non ha alternative realistiche all'effettuazione dei pagamenti.
18. Nell'ambito di alcuni piani di compartecipazione agli utili i dipendenti ricevono una quota degli utili solo se rimangono in servizio per un periodo stabilito. Tali piani fanno sorgere un'obbligazione implicita man mano che i dipendenti prestano il loro lavoro che aumenta l'ammontare che deve essere pagato se rimangono in servizio fino al termine del periodo stabilito. La valutazione di tali obbligazioni implicite riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l'impresa senza ricevere i pagamenti derivanti dalla compartecipazione agli utili.
Esempio illustrativo del paragrafo 18
Un piano di compartecipazione agli utili prevede che l'impresa versi una parte stabilita dell'utile dell'esercizio ai dipendenti che hanno lavorato dall'inizio alla fine dell'anno. Se nessun dipendente lascia l'azienda durante l'anno, il totale dei pagamenti relativi alla compartecipazione agli utili sarà il 3 % dell'utile. L'impresa stima che la rotazione del personale ridurrà i pagamenti al 2,5 % dell'utile.
L'impresa rileva una passività e un costo pari al 2,5 % dell'utile.
19. L'impresa può non avere nessuna obbligazione legale a pagare un incentivo. Tuttavia, a volte, può avere la consuetudine di pagare incentivi. In tali casi, essa ha un'obbligazione implicita, poiché non ha alternative realistiche al pagamento dell'incentivo. La valutazione dell'obbligazione implicita riflette la possibilità che alcuni dipendenti possano lasciare l'impresa senza ricevere un incentivo.
20. L'impresa può compiere una stima attendibile della sua obbligazione legale o implicita nell'ambito di un piano di compartecipazione agli utili o di incentivazione quando, e solo quando:
(a) le condizioni formali del piano contengono una formula per determinare l'ammontare del beneficio;
(b) l'impresa determina gli ammontari da pagare prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione; o
(c) l'esperienza passata fornisce una chiara evidenza dell'ammontare dell'obbligazione implicita dell'impresa.
21. Nell'ambito di piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione l'obbligazione deriva dall'attività lavorativa prestata dal dipendente e non da un'operazione con i soci. L'impresa, quindi, rileva il costo dei piani di compartecipazione agli utili e di incentivazione come costo e non come distribuzione di utili.
22. Se i pagamenti per compartecipazione agli utili e per incentivi non sono dovuti integralmente entro i dodici mesi successivi al termine dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno svolto la relativa attività lavorativa, essi rappresentano altri benefici a lungo termine per i dipendenti (vedere paragrafi 126-131).
Informazioni integrative
23. Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri Principi. Per esempio, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO: DISTINZIONE TRA PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA E PIANI A BENEFICI DEFINITI
24. I benefici successivi al rapporto di lavoro comprendono, per esempio:
(a) benefici previdenziali, quali le pensioni; e
(b) altri benefici successivi al rapporto di lavoro, quali assicurazioni sulla vita e assistenza medica.
Gli accordi in base ai quali l'impresa eroga benefici successivi al rapporto di lavoro sono piani a benefici successivi al rapporto di lavoro. L'impresa applica il presente Principio a tutti questi accordi indipendentemente dal fatto che essi implichino la costituzione di un'entità distinta che riceva i contributi ed eroghi i benefici.
25. I piani a benefici successivi al rapporto di lavoro sono classificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti, a seconda della natura economica del piano, la quale dipende dai principali termini e condizioni del piano stesso. Nei piani a contribuzione definita:
(a) l'obbligazione legale o implicita dell'impresa è limitata all'ammontare dei contributi da versare al fondo sulla base dell'accordo. L'ammontare dei benefici successivi al rapporto di lavoro ricevuti dal dipendente è determinato, quindi, dall'ammontare di contributi pagati dall'impresa (e a volte anche dal dipendente) a un piano di benefici successivi al rapporto di lavoro o a una società assicuratrice, insieme ai rendimenti derivanti dall'investimento dei contributi; e
(b) di conseguenza, il rischio attuariale (che i benefici siano inferiori a quelli attesi) e il rischio di investimento (che le attività investite siano insufficienti a soddisfare i benefici attesi) ricadono sul dipendente.
26. Esempi di situazioni in cui l'obbligazione dell'impresa non si limita all'ammontare di contributi da versare, in base all'accordo, al fondo si hanno quando l'impresa ha un'obbligazione legale o implicita derivante da:
(a) una formula per la determinazione dei benefici del piano che non è legata unicamente all'ammontare dei contributi;
(b) una garanzia, diretta o indiretta attraverso un piano, di un determinato rendimento sui contributi; o
(c) quelle prassi informali che danno origine a un'obbligazione implicita. Per esempio, se un'impresa ha garantito nel passato benefici crescenti agli ex dipendenti per compensare l'inflazione, può sorgere un'obbligazione implicita, anche se non esiste un'obbligazione legale.
27. Nell'ambito di piani a benefici definiti:
(a) l'obbligazione dell'impresa consiste nel concedere i benefici concordati per i dipendenti in servizio e per gli ex dipendenti; e
(b) il rischio attuariale (che i benefici siano più costosi del previsto) e il rischio dell'investimento ricadono, in sostanza, sull'impresa. Se i valori attuariali o quelli relativi agli investimenti sono inferiori alle attese, il valore dell'obbligazione dell'impresa può essere aumentato.
28. I paragrafi da 29 a 42 spiegano la distinzione fra piani a contribuzione definita e piani a benefici definiti nel contesto di piani pensionistici relativi a più datori di lavoro, piani previdenziali pubblici e benefici assicurati.
Piani pensionistici relativi a più datori di lavoro
29. L'impresa deve classificare un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro come un piano a contribuzione definita o un piano a benefici definiti in base alle condizioni del piano (includendo eventuali obbligazioni implicite che vadano al di là delle condizioni formali). Quando un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro è un piano a benefici definiti, l'impresa deve:
(a) contabilizzare, con criterio proporzionale, l'obbligazione a benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti; e
(b) presentare le informazioni integrative richieste dal paragrafo 120A.
30. Quando, con riguardo a un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro classificato come piano a benefici definiti, non sono disponibili informazioni sufficienti per adottare le modalità di contabilizzazione dei piani a benefici definiti, l'impresa deve:
(a) contabilizzare il piano secondo quanto previsto dai paragrafi 44-46 come se fosse un piano a contribuzione definita;
(b) indicare:
(i) che il piano è un piano a benefici definiti; e
(ii) i motivi per cui non sono disponibili informazioni sufficienti per consentire all'impresa di contabilizzarlo come un piano a benefici definiti; e
(c) nella misura in cui un avanzo o un disavanzo nel piano può influire sull'ammontare dei contributi futuri, indicare anche:
(i) ogni informazione disponibile in merito all'avanzo o al disavanzo;
(ii) il criterio utilizzato per determinare tale avanzo o disavanzo; e
(iii) le eventuali implicazioni per l'impresa.
31. Un esempio di piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro si ha quando:
(a) il piano è finanziato con un criterio di versamenti progressivi in modo che i contributi sono fissati a un livello considerato sufficiente a pagare i benefici che scadono nello stesso esercizio; e i benefici futuri maturati durante l'esercizio corrente saranno pagati con contributi futuri; e
(b) i benefici per i dipendenti dipendono dalla durata della loro anzianità di servizio e le imprese che partecipano al piano non hanno reali possibilità di recedere dal piano senza pagare un contributo per i benefici acquisiti dai dipendenti fino alla data del recesso. Un piano di questo tipo genera un rischio attuariale per l'impresa: se il costo finale dei benefici già maturati alla data di riferimento del bilancio è superiore alle previsioni, l'impresa dovrà aumentare i suoi contributi o convincere i dipendenti ad accettare una riduzione dei benefici. Tale piano è, quindi, un piano a benefici definiti.
32. Quando, con riguardo a un piano a benefici definiti relativo a più datori di lavoro, sono disponibili sufficienti informazioni, l'impresa contabilizza, con criterio proporzionale, la sua obbligazione a benefici definiti, le attività a servizio del piano e il costo del beneficio successivo al rapporto di lavoro associato al piano con le stesse modalità dei piani a benefici definiti. Tuttavia, in alcuni casi, l'impresa può non essere in grado di identificare, ai fini di una corretta contabilizzazione, la situazione finanziaria sottostante e il risultato economico del piano che, proporzionalmente, le spettano. Questo può verificarsi se:
(a) l'impresa non ha accesso alle informazioni sul piano che soddisfano le disposizioni del presente Principio; o
(b) il piano espone le imprese che vi aderiscono a rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e agli ex dipendenti di altre imprese, con la conseguenza che non esiste un criterio coerente e attendibile per attribuire proporzionalmente l'obbligazione, le attività a servizio del piano e il costo alle singole imprese che partecipano al piano.
In questi casi, l'impresa deve contabilizzare il piano come se fosse un piano a contribuzione definita e fornire le informazioni aggiuntive richieste dal paragrafo 30.
32A. Tra il piano pensionistico relativo a più datori di lavoro e i suoi partecipanti ci può essere un accordo contrattuale che determina come sarà distribuita ai partecipanti l’eccedenza (surplus) del piano (o il deficit coperto). Un partecipante a un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro contabilizzato come un piano a contribuzione definita secondo quanto previsto dal paragrafo 30 con tale accordo deve rilevare l’attività o la passività derivante dall’accordo contrattuale e i conseguenti proventi od oneri a conto economico.
Esempio illustrativo del paragrafo 32A
Un’entità partecipa a un piano pensionistico a benefici definiti relativo a più datori di lavoro che non predispone valutazioni del piano sulla base dello IAS 19. L’entità quindi contabilizza il piano come se fosse un piano a contribuzione definita. Una valutazione delle attività a servizio del piano non secondo lo IAS 19 mostra un deficit di 100 milioni nel piano. Il piano prevede, da contratto, una serie di versamenti da parte dei datori di lavoro partecipanti che eliminerà il deficit nei prossimi cinque anni. I contributi totali dell’entità secondo il contratto sono 8 milioni.
L’entità rileva una passività per contributi attualizzata per il valore temporale del denaro e un equivalente onere a conto economico.
32B. Lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali richiede che l’entità rilevi le determinate passività potenziali o fornisca informazioni integrative in merito. Nel contesto di un piano pensionistico relativo a più datori di lavoro, può sorgere una passività potenziale, per esempio, per:
a) perdite attuariali relative ad altre entità partecipanti al piano, per il fatto che ogni entità che partecipa a un piano relativo a più datori di lavoro condivide i rischi attuariali delle altre entità partecipanti; o
b) qualsiasi responsabilità, derivante dalle condizioni del piano, a finanziare possibili deficit del piano, qualora altre entità si ritirino dal piano.
33. I piani pensionistici relativi a più datori di lavoro sono distinti dai piani per i dipendenti di un gruppo. Un piano di benefici per i dipendenti di un gruppo è una semplice aggregazione dei piani dei datori di lavoro fatta per consentire loro di mettere in comune le loro attività a fini di investimento e di ridurre i costi di gestione e amministrazione dell'investimento, mantenendo distinti i propri diritti a esclusivo beneficio dei propri dipendenti. I piani per i dipendenti di un gruppo non pongono particolari problemi contabili poiché le informazioni per la contabilizzazione sono facilmente disponibili così come per ogni altro piano e perché tali piani non espongono le imprese partecipanti ai rischi attuariali relativi ai dipendenti in servizio e a quelli in pensione appartenenti ad altre imprese. Le definizioni del presente Principio richiedono che l'impresa classifichi un piano di benefici per i dipendenti di un gruppo come un piano a contribuzione definita o a benefici definiti in accordo con le condizioni del piano (inclusa ogni obbligazione implicita che va al di là delle condizioni formali).
34. I piani a benefici definiti che condividono i rischi tra varie entità sotto controllo comune, per esempio, una controllante e le sue controllate, non sono piani relativi a più datori di lavoro.
34A. Un’entità che partecipa a tale piano deve ottenere informazioni in merito al piano nel suo complesso, valutate secondo lo IAS 19 sulla base di ipotesi che si applicano al piano nel suo complesso. Se esiste un accordo contrattuale o una prassi consolidata per addebitare il costo netto del piano a benefici definiti nel suo complesso, secondo quanto previsto dallo IAS 19 a singole entità del gruppo, l’entità deve rilevare nel bilancio individuale o separato il costo netto del piano a benefici definiti così addebitato. Se non esiste tale accordo o prassi, il costo netto del piano a benefici definiti deve essere rilevato nel bilancio individuale o separato dell’entità del gruppo che è legalmente il datore di lavoro che sponsorizza il piano. Le altre entità del gruppo devono, nei loro bilanci separati o individuali, rilevare un costo pari al loro contributo dovuto per l’esercizio.
34B. Una partecipazione in tale piano è un’operazione con parti correlate per ogni singola entità del gruppo. Un’entità quindi, deve riportare le seguenti informazioni nel suo bilancio separato o individuale:
a) l’accordo contrattuale o le definite procedure per cui si addebita il costo netto del piano a benefici definiti o il fatto che non vi siano tali procedure;
b) la procedura per determinare il contributo che l’entità deve corrispondere;
c) tutte le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 120-121, se l’entità contabilizza una ripartizione del costo netto del piano a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 34A;
d) le informazioni relative al piano nel suo insieme secondo quanto previsto dai paragrafi 120A(b)-(e), (j), (n), (o) e (q) e 121, se l’entità contabilizza il contributo dovuto per l’esercizio secondo quanto previsto dal paragrafo 34A. Le altre informazioni richieste dal paragrafo 120A non si forniscono.
35. (abrogato)
Piani previdenziali statali
36. L'impresa deve contabilizzare un piano statale con le stesse modalità dei piani relativi a più datori di lavoro (vedere paragrafi 29 e 30).
37. I piani previdenziali statali sono previsti dalla legislazione per tutte le imprese (o tutte le imprese di una particolare categoria, per esempio un settore specifico) e sono gestiti da enti pubblici nazionali o locali o da un altro organismo (per esempio un'agenzia autonoma creata appositamente) non sottoposti al controllo o all'influenza dell'impresa che redige il bilancio. Alcuni piani predisposti dall'impresa erogano sia benefici obbligatori che, altrimenti, sarebbero forniti da un piano statale, sia ulteriori benefici volontari. Tali piani non sono piani statali.
38. I piani statali sono classificati, per natura, come piani a benefici definiti o piani a contribuzione definita in base alla obbligazione assunta dall'impresa nel piano. Molti piani statali sono finanziati con un criterio a versamenti progressivi: i contributi sono fissati a un livello che si prevede sufficiente a pagare i benefici richiesti dovuti nello stesso esercizio; i benefici futuri maturati nell'esercizio corrente saranno pagati dai contributi futuri. Nella maggior parte dei piani statali, tuttavia, l'impresa non ha un'obbligazione legale o implicita a pagare quei benefici futuri: la sua sola obbligazione consiste nel pagamento dei contributi a man a mano che diventano dovuti e se l'impresa smette di impiegare partecipanti al piano statale non ha nessuna obbligazione a pagare i benefici acquisiti dai propri dipendenti negli anni precedenti. Per questo motivo, i piani statali sono, di solito, piani a contribuzione definita. Tuttavia, nei rari casi in cui un piano statale è un piano a benefici definiti, l'impresa deve applicare il trattamento contabile indicato nei paragrafi 29 e 30.
Benefici assicurati
39. L'impresa può pagare premi assicurativi per finanziare un piano a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. L'impresa deve considerare tale piano come un piano a contribuzione definita salvo che essa abbia (direttamente o, indirettamente, attraverso il piano) un'obbligazione legale o implicita a:
(a) pagare direttamente i benefici a favore dei dipendenti quando sono dovuti; o
(b) pagare ulteriori importi se l'assicuratore non paga tutti i futuri benefici per i dipendenti relativi all'attività lavorativa prestata dai dipendenti nell'esercizio corrente e in quelli precedenti.
Se l'impresa continua ad avere tale obbligazione legale o implicita, deve considerare il piano come un piano a benefici definiti.
40. I benefici assicurati da un contratto di assicurazione non devono necessariamente avere una relazione diretta o immediata con l'obbligazione dell'impresa per benefici per i dipendenti. I piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che comprendono contratti di assicurazione sono soggetti alle stesse distinzioni tra contabilizzazione e finanziamento degli altri piani finanziati.
41. Quando l'impresa finanzia un'obbligazione per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro versando i contributi a una polizza assicurativa che genera per l'impresa (direttamente o indirettamente con il piano, attraverso il meccanismo di fissazione dei premi futuri o attraverso il rapporto di una società del gruppo con l'assicuratore) un'obbligazione legale o implicita, il pagamento dei premi non equivale a un accordo a contribuzione definita. Ne consegue che l'impresa:
(a) contabilizza la polizza assicurativa che soddisfa le caratteristiche richieste come attività a servizio del piano (vedere paragrafo 7); e
(b) contabilizza le altre polizze assicurative come diritti di rimborso (se soddisfano i criteri indicati nel paragrafo 104A).
42. Quando una polizza assicurativa è intestata a un singolo partecipante al piano o a un gruppo di partecipanti al piano e l'impresa non ha nessuna obbligazione legale o implicita a garantire un'eventuale perdita sulla polizza, non esiste per l'impresa un'obbligazione a pagare benefici per i dipendenti e solo l'assicuratore ha questa responsabilità. Il pagamento di premi fissi relativo a tali contratti rappresenta, sostanzialmente, l'estinzione dell'obbligazione per i benefici per i dipendenti, piuttosto che un investimento per far fronte a tale obbligazione. Di conseguenza, l'impresa non ha più un'attività o una passività e, quindi, deve considerare tali pagamenti come relativi a un piano a contribuzione definita.
BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
43. La contabilizzazione di piani a contribuzione definita è semplice perché, per ogni esercizio, l'obbligazione dell'impresa che redige il bilancio è determinata sulla base dei contributi dovuti per quell'esercizio. Di conseguenza, per valutare l'obbligazione o il costo non sono necessarie ipotesi attuariali e non vi è possibilità di utili o perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualizzazione, solo nel caso in cui non si estinguono interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.
Rivalutazione e valutazione
44. Quando un dipendente ha prestato servizio a un'impresa in un esercizio, l'impresa deve contabilizzare i contributi da versare a un piano a contribuzione definita in cambio di quella prestazione lavorativa:
(a) come passività (debito), dopo aver dedotto eventuali contributi già versati. Se i contributi già versati eccedono quelli dovuti per l'attività lavorativa prestata prima della data di riferimento del bilancio, l'impresa deve contabilizzare quell'eccedenza come un'attività (pagamento anticipato) nella misura in cui il pagamento anticipato determinerà, per esempio, una riduzione dei pagamenti futuri o un rimborso; e
(b) come costo, a meno che un altro Principio contabile internazionale richieda o consenta la sospensione del contributo nel costo di un'attività (vedere, per esempio, IAS 2, Rimanenze, e IAS 16, Immobili, impianti e macchinari).
45. Quando i contributi a un piano a contribuzione definita non sono dovuti interamente entro dodici mesi dal termine dell'esercizio in cui i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa, essi devono essere attualizzati utilizzando il tasso di sconto indicato nel paragrafo 78.
Informazioni integrative
46. L'impresa deve dare informativa in bilancio dell'ammontare rilevato come costo per piani a contribuzione definita.
47. Quando richiesto dallo IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, l'impresa deve fornire le informazioni in merito ai contributi versati a piani a contribuzione definita a favore del personale direttivo.
BENEFICI SUCCESSIVI AL RAPPORTO DI LAVORO: PIANI A BENEFICI DEFINITI
48. La contabilizzazione dei piani a benefici definiti è complessa poiché, per determinare il valore dell'obbligazione e il costo, sono necessarie ipotesi attuariali ed esiste la possibilità che si verifichino utili e perdite attuariali. Inoltre, le obbligazioni devono essere assoggettate ad attualizzazione in quanto possono essere estinte molti anni dopo che i dipendenti hanno prestato l'attività lavorativa relativa.
Rilevazione e valutazione
49. I piani a benefici definiti possono essere non finanziati o possono essere interamente o parzialmente finanziati dai contributi versati dall'impresa, e talvolta dai suoi dipendenti, a un ente, o fondo, giuridicamente distinto dall'impresa che redige il bilancio e che eroga i benefici ai dipendenti. Nel momento in cui diventano esigibili, il pagamento dei benefici finanziati dipende non solo dalla situazione finanziaria e dal risultato economico del fondo ma anche dalla capacità dell'impresa (e dalla sua volontà) di assorbire le eventuali perdite delle attività del fondo. Quindi l'impresa, sostanzialmente, si fa carico dei rischi attuariali e di investimento relativi al piano. Di conseguenza, il costo rilevato per un piano a benefici definiti non è necessariamente l'ammontare dei contributi dovuti per l'esercizio.
50. La contabilizzazione di piani a benefici definiti da parte dell'impresa comporta le seguenti fasi:
(a) stimare in modo affidabile, con l'utilizzo di tecniche attuariali, l'ammontare dei benefici maturati dai dipendenti in cambio dell'attività lavorativa prestata nell'esercizio corrente e in quelli precedenti. L'impresa, quindi, deve determinare quale parte del beneficio è di competenza dell'esercizio corrente e dei precedenti (vedere paragrafi 67-71) e stimare (ipotesi attuariali) le variabili demografiche (quali la rotazione e la mortalità dei dipendenti) e quelle finanziarie (quali i futuri incrementi retributivi e i costi per l'assistenza medica) che influenzeranno il costo dei benefici (vedere paragrafi 72-91);
(b) attualizzare tali benefici utilizzando il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito previsto al fine di determinare il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti e il costo relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 64-66);
(c) determinare il fair value (valore equo) delle eventuali attività a servizio del piano (vedere paragrafi 102-104);
(d) determinare l'ammontare totale degli utili e delle perdite attuariali e l'ammontare di quelli da contabilizzare (vedere paragrafi 92-95);
(e) nel caso di introduzione di un nuovo piano o di modifica di uno esistente, determinare il valore dei servizi passati (vedere paragrafi 96-101); e
(f) nel caso di riduzione o di estinzione di un piano, determinare l'utile o la perdita risultante (vedere paragrafi 109-115).
Le procedure sopra descritte devono essere effettuate distintamente per ogni piano rilevante dell'azienda.
51. In alcuni casi stime, medie e semplificazioni di calcolo possono fornire un'attendibile approssimazione dei calcoli dettagliati illustrati nel presente Principio.
Contabilizzazione dell'obbligazione implicita
52. L'impresa deve contabilizzare non solo la sua obbligazione legale derivante dalle condizioni formali di un piano a benefici definiti, ma deve anche contabilizzare l'eventuale obbligazione implicita derivante dalle consuetudini dell'impresa. non formalizzate Tali consuetudini danno origine a un'obbligazione implicita quando l'impresa non ha altre possibilità se non pagare i benefici per i dipendenti. Un esempio di obbligazione implicita si ha quando un cambiamento delle consuetudini non formalizzate dell'impresa danneggerebbe in modo inaccettabile i suoi rapporti con i dipendenti.
53. Le condizioni formali di un piano a benefici definiti possono consentire all'impresa di porre termine alle obbligazioni derivanti dal piano. Tuttavia, di solito è difficile interrompere un piano se i dipendenti devono rimanere in servizio. Perciò, in mancanza di prova contraria, la contabilizzazione dei benefici successivi al rapporto di lavoro presuppone che l'impresa che attualmente garantisce tali benefici continuerà a garantirli per tutta la rimanente vita lavorativa dei dipendenti.
Stato patrimoniale
54. L'importo contabilizzato come passività relativa ai benefici definiti deve essere pari a:
(a) il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio (vedere paragrafo 64);
(b) più eventuali utili attuariali (meno eventuali perdite attuariali) non contabilizzati in base al trattamento contabile indicato nei paragrafi 92-93;
(c) meno gli eventuali costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate non ancora rilevate (vedere paragrafo 96);
(d) meno il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano (se esistono) che serviranno a estinguere direttamente le obbligazioni (vedere paragrafi 102-104).
55. Il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti è l'obbligazione lorda, prima di aver dedotto il fair value (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano.
56. L'impresa deve determinare il valore attuale delle obbligazioni relative a benefici definiti e il fair value (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano con scadenze regolari in modo che gli importi rilevati nel bilancio non differiscano significativamente dagli importi che sarebbero determinati alla data di riferimento del bilancio.
57. Il presente Principio incoraggia, ma non richiede, che l'impresa si rivolga a un attuario abilitato per valutare tutte le obbligazioni significative per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Per semplicità, l'impresa può richiedere la consulenza di un attuario per valutare, in modo dettagliato, l'obbligazione prima della data di riferimento del bilancio. Tuttavia, i risultati di tale valutazione devono essere aggiornati per tener conto di eventuali operazioni e altri cambiamenti significativi (inclusi cambiamenti dei prezzi di mercato e dei tassi di interesse) intervenuti fino alla data di riferimento del bilancio.
58. L'ammontare determinato secondo quanto previsto dal paragrafo 54 può presentare segno negativo (un'attività). L'impresa deve valutare tale attività al minore tra:
(a) l'ammontare determinato secondo il paragrafo 54; e
(b) il totale di:
(i) ogni perdita totale netta attuariale e costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevati (vedere paragrafi 92, 93 e 96); e
(ii) il valore attuale di ogni beneficio economico disponibile sotto forma di rimborsi disponibili dal piano o di riduzioni dei contributi futuri al piano. Il valore attuale di questi benefici economici deve essere determinato utilizzando il tasso di sconto indicato nel paragrafo 78.
58A. L'applicazione del paragrafo 58 non deve dare origine a un utile rilevato esclusivamente a seguito del verificarsi di una perdita attuariale o di un costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate dell'esercizio in corso. L'impresa deve, perciò, rilevare immediatamente in base a quanto disposto dal paragrafo 54 quanto segue, nella misura in cui tali circostanze hanno luogo, mentre le attività per benefici futuri definiti sono determinate secondo quanto contenuto nel paragrafo 58(b):
(a) le perdite attuariali dell'esercizio in corso e il costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate relativo all'esercizio in corso nella misura in cui il valore di questi superi la riduzione complessiva del valore attuale dei benefici economici specificati nel paragrafo 58(b)(ii). Se non vi è alcun cambiamento o incremento nel valore attuale dei benefici economici, il valore complessivo delle perdite nette attuariali relative all'esercizio in corso e il costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate dell'esercizio in corso devono essere immediatamente rilevati in base a quanto disposto dal paragrafo 54;
(b) gli utili netti attuariali relativi all'esercizio in corso dopo aver dedotto il costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate dell'esercizio in corso nella misura in cui il valore di questi superi la riduzione complessiva del valore attuale dei benefici economici specificati nel paragrafo 58(b)(ii). Se non vi è alcun cambiamento o decremento nel valore attuale dei benefici economici, il valore complessivo degli utili netti attuariali relativi all'esercizio in corso dopo aver dedotto il costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate dell'esercizio in corso devono essere immediatamente rilevati in base a quanto disposto dal paragrafo 54.
58B. Il paragrafo 58A si applica all'impresa solo se questa presenta, all'inizio o al termine di un esercizio, un'eccedenza in un piano a benefici definiti e non può, basandosi sugli accordi previsti dal piano, recuperare completamente tale eccedenza tramite rimborsi o riduzioni di contribuzioni future. In tali circostanze, il costo previdenziale relativo a prestazioni di lavoro passate e le perdite attuariali che originano nel corso dell'esercizio, la cui rilevazione, in base al paragrafo 54, viene differita, incrementerà l'importo specificato nel paragrafo 58(b)(i). Se tale incremento non è compensato da un uguale decremento del valore attuale dei benefici economici che devono essere rilevati in base a quanto disposto dal paragrafo 58(b)(ii), vi sarà un incremento nel netto totale di cui al paragrafo 58(b) e, conseguentemente, dovrà essere rilevato un utile. Il paragrafo 58A non consente, in tali circostanze, di rilevare un utile. Si ha l'effetto opposto con gli utili attuariali che originano nel corso dell'esercizio, la cui rilevazione, in base al paragrafo 54, viene differita, nella misura in cui gli utili attuariali riducono il valore totale delle perdite nette non rilevate. Il paragrafo 58A vieta la rilevazione di una perdita in tali circostanze. Si veda l'Appendice C per alcuni esempi relativi all'applicazione del presente paragrafo.
59. Un'attività può sorgere nel caso in cui un piano a benefici definiti sia stato sovrafinanziato o nei casi in cui si sono rilevati utili attuariali. In tali casi l'impresa deve rilevare un'attività per il fatto che:
(a) l'impresa controlla una risorsa, ossia la capacità di utilizzare l'avanzo per generare benefici futuri;
(b) tale controllo è il risultato di eventi passati (contributi pagati dall'impresa e lavoro svolto dal dipendente); e
(c) sono disponibili per l'impresa benefici economici futuri sotto forma di riduzione dei contributi futuri o di rimborsi monetari, direttamente all'impresa o indirettamente a un altro piano in disavanzo.
60. Il limite contenuto nel paragrafo 58(b) non prevale sulla rilevazione contabile ritardata di certe perdite attuariali (vedere paragrafi 92 e 93) e di certi costi previdenziali relativi alle prestazioni di lavoro passate (vedere paragrafo 96) fatta eccezione per quanto previsto dal paragrafo 58A. Tuttavia, tale limite prevale sull'opzione transitoria contenuta nel paragrafo 155(b). Il paragrafo 120A(f)(iii) richiede che l'impresa indichi ogni importo non rilevato come attività sulla base del limite indicato nel paragrafo 58(b).
Esempio illustrativo del paragrafo 60
(Omissis)
280 è inferiore a 320. Perciò, l'impresa deve rilevare un'attività per 280 e dare informativa in bilancio che la limitazione ha ridotto il valore contabile dell'attività per 40 (vedere paragrafo 120(c)(vi)).
Conto economico
61. Un’entità deve rilevare il totale netto dei seguenti importi a conto economico, tranne nel caso e nella misura in cui un altro principio non richieda o consenta la loro inclusione nel costo di un’attività:
a) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 63-91);
b) gli interessi passivi (vedere paragrafo 82);
c) il rendimento atteso da qualsiasi attività a servizio del piano (vedere paragrafi 105-107) e da qualsiasi diritto di rimborso (vedere paragrafo 104A);
d) utili e perdite attuariali, come disposto secondo il criterio contabile dell’entità (vedere paragrafi 92-93D);
e) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate (vedere paragrafo 96);
f) l’effetto di eventuali riduzioni o estinzioni (vedere paragrafi 109 e 110); e
g) l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58(b), a meno che non sia rilevato al di fuori del conto economico secondo quanto previsto dal paragrafo 93C.
62. Altri Principi contabili internazionali richiedono l'inclusione di certi costi connessi ai benefici per i dipendenti nel costo di attività quali rimanenze o immobili, impianti e macchinari (vedere IAS 2, Rimanenze, e IAS 16, Immobili, impianti e macchinari). Gli eventuali costi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro inclusi nel costo di tali attività devono comprendere, con criteri proporzionali, i componenti indicati nel paragrafo 61.
Rilevazione e valutazione: valore attuale delle obbligazioni relative a benefici definiti e costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti
63. Il costo complessivo di un piano a benefici definiti può essere influenzato da molte variabili quali le retribuzioni finali, la rotazione e la mortalità dei dipendenti, l'andamento dei costi per assistenza medica e, per un fondo pensione, il rendimento dell'investimento delle attività a servizio del piano. Il costo complessivo del piano non è certo ed è probabile che questa incertezza permanga per un lungo periodo di tempo. Per determinare il valore attuale delle obbligazioni relative a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è necessario:
(a) applicare un metodo di valutazione attuariale (vedere paragrafi 64-66);
(b) attribuire i benefici ai periodi di lavoro (vedere paragrafi 67-71); e
(c) formulare ipotesi attuariali (vedere paragrafi 72-91).
Metodo di valutazione attuariale
64. L'impresa deve utilizzare il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito per determinare il valore attuale delle sue obbligazioni a benefici definiti e il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo previdenziale delle prestazioni di lavoro passate.
65. Il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito (anche conosciuto come metodo dei benefici maturati in proporzione all'attività lavorativa prestata o come metodo dei benefici/anni di lavoro) considera ogni periodo di lavoro fonte di un'unità aggiuntiva di diritto ai benefici (vedere paragrafi 67-71) e misura distintamente ogni unità ai fini del calcolo dell'obbligazione finale (vedere paragrafi 72-91).
66. L'impresa deve attualizzare il valore totale dell'obbligazione relativa a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro anche se parte dell'obbligazione è dovuta entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.
Esempio illustrativo del paragrafo 65
Alla conclusione del rapporto di lavoro è dovuto il pagamento di una indennità, da effettuarsi in un'unica soluzione, pari al 1° % della retribuzione definitiva per ciascun anno di lavoro. La retribuzione dell'anno 1 è 10000 e si ipotizza che aumenti del 7 % (composto) ogni anno. Il tasso di sconto utilizzato è il 10 % annuo. La tabella che segue mostra come calcolare l'obbligazione per un dipendente che si prevede lasci il lavoro al termine del quinto anno, supponendo che non intervengano variazioni delle ipotesi attuariali. Per semplicità, questo esempio trascura le ulteriori rettifiche necessarie per tener conto della probabilità che il dipendente possa lasciare l'impresa in una data differente.
(Omissis)
Nota:
1. L'obbligazione iniziale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti agli anni precedenti.
2. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale dei compensi riferibili all'anno corrente.
3. L'obbligazione finale è rappresentata dal valore attuale dei compensi attribuiti all'anno corrente e a quelli precedenti.
Attribuzione del beneficio ai periodi di lavoro
67. Per determinare il valore attuale delle proprie obbligazioni relative a benefici definiti e il relativo costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e, se ricorrono le condizioni, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, l'impresa deve attribuire il beneficio ai periodi di lavoro secondo la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l'attività lavorativa prestata da un dipendente negli ultimi anni porterà a un beneficio sostanzialmente più elevato di quello dei periodi precedenti, l'impresa deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti nell'intervallo compresa tra:
(a) il momento in cui l'attività lavorativa prestata dal dipendente ha, per la prima volta, fatto maturare il diritto al beneficio secondo le condizioni del piano (indipendentemente dal fatto che i benefici dipendano dall'attività lavorativa prestata in futuro); fino
(b) alla data in cui l'attività lavorativa prestata successivamente dal dipendente farà maturare un ammontare non significativo di altri benefici secondo le condizioni del piano, diversi da nuovi incrementi retributivi.
68. Il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito prevede che l'impresa attribuisca il beneficio all'esercizio corrente (per determinare il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti) e all'esercizio corrente e a quelli precedenti (per determinare il valore attuale di obbligazioni a benefici definiti). L'impresa deve attribuire il beneficio agli esercizi in cui sorge l'obbligazione a erogare benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Tale obbligazione sorge nel momento in cui i dipendenti prestano la propria attività lavorativa in cambio di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che l'impresa prevede di pagare negli esercizi futuri. Le tecniche attuariali consentono di valutare tale obbligazione in modo sufficientemente attendibile da giustificare la contabilizzazione di una passività.
Esempi illustrativi del paragrafo 68
1. Un piano a benefici definiti eroga un beneficio sotto forma di pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione pari a 100 per ciascun anno di anzianità, pagabile al momento del pensionamento.
A ciascun anno deve essere attribuito un beneficio pari a 100. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale di 100. Il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti è rappresentato dal valore attuale di 100 moltiplicato per il numero di anni di lavoro fino alla data di riferimento del bilancio.
Se il beneficio è dovuto nel momento in cui il dipendente lascia l'impresa, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti riflettono la data in cui si prevede che il dipendente lasci l'impresa. Inoltre, a causa dell'effetto dell'attualizzazione, essi sono minori degli ammontari che sarebbero determinati se il dipendente lasciasse alla data di riferimento del bilancio.
2. Un piano eroga una pensione mensile pari allo 0,2 % dell'ultima retribuzione per ciascun anno di anzianità di servizio. La pensione è dovuta a partire dai 65 anni di età.
A ciascun anno di anzianità di servizio è attribuito un beneficio pari al valore attuale, alla data prevista di pensionamento, di una pensione mensile uguale allo 0,2 % dell'ultima retribuzione stimata dovuta a partire dalla data di pensionamento prevista fino alla data di morte prevista. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti è rappresentato dal valore attuale di quel beneficio. Il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti è il valore attuale dei pagamenti mensili per la pensione pari allo 0,2 % dell'ultima retribuzione, moltiplicato per il numero di anni di anzianità di servizio fino alla data di riferimento del bilancio. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti vengono attualizzati poiché i pagamenti pensionistici iniziano a 65 anni.
69. In un piano a benefici definiti l'attività lavorativa prestata da un dipendente fa sorgere un'obbligazione anche se i benefici dipendono dall'attività lavorativa prestata nei periodi successivi (in altre parole, i benefici non sono acquisiti). L'attività lavorativa prestata dal dipendente prima della data di acquisizione dà origine a un'obbligazione implicita per il fatto che, alla data di riferimento del bilancio di ogni esercizio successivo, la quantità di attività lavorativa che il dipendente dovrà prestare in futuro diminuisce. Per valutare la propria obbligazione a benefici definiti, l'impresa deve considerare la probabilità che alcuni dipendenti possano non avere i requisiti per l'acquisizione. Analogamente, sebbene certi benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, come per esempio i benefici per l'assistenza sanitaria, diventano esigibili solo se si verifica un determinato evento quando il dipendente non è più in servizio, l'obbligazione sorge durante la prestazione dell'attività lavorativa che farà maturare il diritto al beneficio al verificarsi dell'evento indicato. La probabilità che l'evento indicato accada influenza la valutazione dell'obbligazione, ma non ne determina l'esistenza.
Esempi illustrativi del paragrafo 69
1. Un piano eroga un beneficio pari a 100 per ciascun anno di anzianità di servizio. I benefici sono acquisiti dopo dieci anni di anzianità di servizio.
A ciascun anno è attribuito un beneficio pari a 100. In ciascuno dei primi dieci anni, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valorme attuale dell'obbligazione devono riflettere la probabilità che il dipendente possa non concludere i dieci anni di anzianità di servizio.
2. Un piano eroga un beneficio pari a 100 per ciascun anno di anzianità, escludendo l'anzianità di servizio prima di 25 anni. I benefici sono acquisiti immediatamente.
Non deve essere attribuito alcun beneficio al lavoro svolto prima di 25 anni di anzianità di servizio perché esso non genera benefici (condizionati o non condizionati). A ciascun anno successivo deve essere attribuito un beneficio pari a 100.
70. Il valore dell'obbligazione aumenta fino alla data in cui l'anzianità aggiuntiva del dipendente non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Quindi, tutto il beneficio deve essere attribuito agli esercizi chiusi a quella data o precedentemente. Il beneficio deve essere attribuito ai singoli esercizi contabili con la formula dei benefici del piano. Tuttavia, se l'anzianità di servizio di un dipendente negli ultimi anni condurrà a un livello di benefici sostanzialmente più elevato di quello degli anni precedenti, l'impresa deve attribuire i benefici con un criterio a quote costanti fino alla data in cui l'anzianità di servizio aggiuntiva non produrrà ulteriori benefici di ammontare rilevante. Questo dipende dal fatto che tutta l'anzianità di servizio condurrà, in definitiva, a benefici maggiori.
Esempi illustrativi del paragrafo 70
1. Un piano eroga un beneficio pari a 1000 in un'unica soluzione, il cui diritto si acquisisce dopo dieci anni di anzianità di servizio. Il piano non eroga ulteriori benefici per l'anzianità di servizio successiva.
A ciascuno dei primi dieci anni è attribuito un beneficio pari a 100 (1000 diviso 10). Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascuno dei primi dieci anni deve riflettere la probabilità che il dipendente possa non ultimare dieci anni di anzianità di servizio. Agli anni successivi non deve essere attribuito alcun beneficio.
2. Un piano eroga un beneficio previdenziale pari a 2000 in un'unica soluzione a tutti i dipendenti, con venti anni di anzianità, che sono ancora in servizio all'età di 55 anni o che sono ancora in servizio a 65 anni, indipendentemente dall'anzianità di servizio.
Per i dipendenti che iniziano il lavoro prima dei 35 anni, l'anzianità di servizio genera inizialmente i benefici previsti dal piano all'età di 35 anni (un dipendente potrebbe lasciare a 30 anni e ritornare a 33, senza effetti sull'ammontare e i tempi dei benefici). Quei benefici dipendono dall'anzianità di servizio aggiuntiva. Inoltre, l'anzianità di servizio oltre i 55 anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti, l'impresa deve attribuire un beneficio pari a 100 (2000 diviso 20) a ciascun anno a partire dai 35 anni di età fino ai 55.
Per i dipendenti che iniziano a lavorare tra 35 e 45 anni di età, l'anzianità di servizio superiore a venti anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questi dipendenti, l'impresa deve attribuire un beneficio pari a 100 (2000 diviso 20) a ciascuno dei primi venti anni.
Per un dipendente che inizia a lavorare a 55 anni, l'anzianità di servizio superiore a dieci anni produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Per questo dipendente, l'impresa attribuisce un beneficio pari a 200 (2000 diviso 10) a ciascuno dei primi dieci anni.
Per tutti i dipendenti, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti e il valore attuale dell'obbligazione devono riflettere la probabilità che il dipendente possa non portare a termine il necessario periodo di lavoro.
3. Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 40 % delle spese mediche sostenute successivamente al rapporto di lavoro se il dipendente lascia il lavoro con più di dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 % di quei costi se lascia il lavoro con venti o più anni di anzianità.
Secondo la formula dei benefici del piano, l'impresa deve attribuire il 4 % del valore attuale delle spese mediche previste (40 % diviso 10) a ciascuno dei primi dieci anni e il 1 % (10 % diviso 10) a ciascuno dei secondi dieci anni. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti in ciascun anno deve riflettere la probabilità che il dipendente possa non completare il periodo di lavoro necessario per maturare il diritto a parte o tutti i benefici. Ai dipendenti che si prevede lascino il lavoro entro dieci anni non deve essere attribuito alcun beneficio.
4. Un piano sanitario successivo al rapporto di lavoro rimborsa il 10 % delle spese mediche successive al rapporto di lavoro se il dipendente lascia il lavoro con più di dieci e meno di venti anni di anzianità e il 50 % di quei costi se il dipendente lascia il lavoro dopo venti o più anni.
L'anzianità di servizio successiva non porterà a un livello di benefici sostanzialmente superiore a quello degli anni precedenti. Perciò, per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro dopo venti o più anni, l'impresa deve attribuire il beneficio con un criterio a quote costanti secondo quanto previsto dal paragrafo 68. Continuare a lavorare dopo aver raggiunto venti anni di anzianità produrrà ulteriori benefici di ammontare non rilevante. Perciò, il beneficio attribuito a ciascuno dei primi venti anni deve essere il 2,5 % del valore attuale dei costi di assistenza medica previsti (50 % diviso 20).
Per i dipendenti che si prevede lascino il lavoro con un'anzianità compresa tra dieci e venti anni, il beneficio assegnato a ciascuno dei primi dieci anni è il 1 % del valore attuale dei costi per assistenza medica previsti. Per questi dipendenti, non deve essere attribuito alcun beneficio all'anzianità di servizio compresa tra la fine del decimo anno e la data di abbandono prevista.
Ai dipendenti che si prevede lascino entro dieci anni non deve essere attribuito alcun beneficio.
71. Quando l'ammontare di un beneficio è una percentuale costante dell'ultima retribuzione per ogni anno di anzianità di servizio, gli incrementi retributivi futuri influenzeranno l'ammontare richiesto per estinguere l'obbligazione esistente per l'anzianità di servizio prima della data di riferimento del bilancio, ma non danno luogo a un'altra obbligazione. Perciò:
(a) ai fini del paragrafo 67(b), gli incrementi retributivi non comportano altri benefici, anche se l'ammontare dei benefici dipende dall'ultima retribuzione; e
(b) l'ammontare del beneficio attribuito a ciascun esercizio è una percentuale costante della retribuzione cui il beneficio è correlato.
Esempio illustrativo del paragrafo 71
I dipendenti hanno diritto a un beneficio pari al 3 % dell'ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro svolto prima dei 55 anni.
Il beneficio pari al 3 % dell'ultima retribuzione prevista deve essere attribuito a ciascun anno fino all'età di 55 anni. Questa è la data in cui un ulteriore lavoro svolto dal dipendente produrrà ulteriori benefici previsti dal piano di ammontare non rilevante. Al lavoro svolto dopo quell'età non deve essere attribuito alcun beneficio.
Ipotesi attuariali
72. Le ipotesi attuariali devono essere obiettive e tra loro compatibili.
73. Le ipotesi attuariali sono utilizzate dall'impresa per stimare, nel miglior modo possibile, le variabili che determineranno il costo complessivo da sostenere per l'erogazione di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro. Le ipotesi attuariali comprendono:
(a) ipotesi demografiche sulle caratteristiche future dei dipendenti in servizio e di quelli precedenti (e delle persone a loro carico) che hanno diritto ai benefici. Le ipotesi demografiche comprendono aspetti quali:
(i) tasso di mortalità, sia durante sia dopo la cessazione del rapporto di lavoro;
(ii) tassi di rotazione del personale, invalidità e pensionamento anticipato;
(iii) percentuale di partecipanti al piano con persone a carico che avranno diritto ai benefici; e
(iv) tassi di incidenza delle richieste di rimborso nell'ambito di piani sanitari; e
(b) ipotesi finanziarie, che riguardano elementi quali:
(i) tasso di sconto (vedere paragrafi 78-82);
(ii) livelli delle retribuzioni future e dei benefici (vedere paragrafi 83-87);
(iii) nel caso di benefici per assistenza medica, costi futuri per assistenza medica comprensivi dei costi, se significativi, di amministrazione delle richieste di rimborso e di pagamento dei benefici (vedere paragrafi 88-91); e
(iv) tasso di rendimento atteso delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 105-107).
74. Le ipotesi attuariali sono obiettive se non sono né imprudenti né eccessivamente prudenziali.
75. Le ipotesi attuariali sono tra loro compatibili se riflettono la relazione economica tra fattori quali l'inflazione, il tasso di incremento delle retribuzioni, il rendimento delle attività a servizio del piano e i tassi di sconto. Per esempio, tutte le ipotesi che dipendono da un particolare livello di inflazione (quali ipotesi su tassi di interesse, su aumenti retributivi e su incrementi dei benefici) devono predisporre che nei periodi futuri si avrà lo stesso livello di inflazione dell'esercizio.
76. L'impresa determina il tasso di sconto e altre ipotesi finanziarie in termini nominali (definiti), a meno che siano più attendibili stime in termini reali (rettificate per tener conto dell'inflazione), come per esempio in un'economia iperinflazionata (vedere IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate) o quando il beneficio è indicizzato ed esiste un mercato esteso dei titoli a reddito fisso indicizzati della stessa valuta e alle stesse condizioni.
77. Le ipotesi attuariali devono basarsi sulle attese di mercato, alla data di riferimento del bilancio, relative all'esercizio nel quale le obbligazioni devono essere estinte.
Ipotesi attuariali: tasso di sconto
78. Il tasso impiegato per attualizzare le obbligazioni connesse a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro (finanziate o non finanziate) deve essere determinato con riferimento ai rendimenti di mercato alla data di riferimento del bilancio di titoli di aziende primarie. Nei Paesi dove non esiste un mercato di tali titoli, devono essere utilizzati i rendimenti di mercato (alla data del bilancio) dei titoli di Stato. La valuta e le condizioni dei titoli di aziende primarie devono essere coerenti con la valuta e le condizioni previste delle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
79. Un'ipotesi attuariale che ha un effetto significativo è il tasso di sconto. Il tasso di sconto riflette il valore del denaro nel tempo, ma non il rischio attuariale o di investimento. Inoltre, il tasso di sconto non riflette il rischio di credito specifico dell'impresa che grava sui creditori dell'impresa, né il rischio che, in futuro, i dati reali differiscano dalle ipotesi attuariali.
80. Il tasso di sconto riflette la stima dei tempi di pagamento dei benefici. In pratica, l'impresa spesso applica un unico tasso di sconto medio ponderato che riflette le stime relative ai tempi e all'ammontare dei pagamenti dei benefici e la valuta nella quale i benefici devono essere erogati.
81. In alcuni casi, può non esistere un mercato di titoli a reddito fisso con una scadenza sufficientemente lunga da essere correlata con quella prevista di pagamento dei benefici. In tali casi, l'impresa utilizza i tassi correnti di mercato con scadenza appropriata per attualizzare i pagamenti a breve scadenza e, per scadenze più lunghe, stima il tasso di sconto estrapolando i tassi di mercato correnti lungo la curva del rendimento. È improbabile che il valore attuale totale di un'obbligazione a benefici definiti sia particolarmente sensibile al tasso di sconto applicato alla parte di benefici dovuta oltre la scadenza finale dei titoli di aziende primarie o di Stato disponibili.
82. Gli interessi passivi sono calcolati moltiplicando il tasso di sconto determinato all'inizio dell'esercizio per il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti durante quell'esercizio, tenendo conto delle eventuali modifiche significative dell'obbligazione. Il valore attuale dell'obbligazione differirà dalla passività rilevata nello stato patrimoniale per il fatto che la passività viene rilevata dopo aver dedotto il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e per il fatto che alcuni utili e perdite attuariali, e alcuni costi previdenziali relativi a prestazioni di lavoro passate, non sono rilevati immediatamente. (L'Appendice A illustra anche il calcolo degli interessi passivi.)
Ipotesi attuariali: retribuzioni, benefici e costi per assistenza medica
83. Le obbligazioni per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro devono essere misurate con un criterio che rifletta:
(a) gli incrementi retributivi futuri stimati;
(b) i benefici previsti nelle condizioni del piano (o risultanti dalle eventuali obbligazioni implicite che vanno oltre quelle condizioni) alla data di riferimento del bilancio; e
(c) le variazioni future previste nel livello degli eventuali benefici statali che influiscono sui benefici da erogare in un piano a benefici definiti se, e solo se:
(i) quelle variazioni hanno avuto luogo prima della data di riferimento del bilancio; o
(ii) l'esperienza passata, o un'altra prova attendibile, indicano che quei benefici statali si modificheranno in modo prevedibile, in linea, per esempio, con i cambiamenti futuri del livello generale dei prezzi o delle retribuzioni.
84. Le stime degli incrementi retributivi futuri devono tener conto dell'inflazione, dell'anzianità, delle promozioni e di altri fattori rilevanti, come l'offerta e la domanda sul mercato del lavoro.
85. Se le condizioni formali di un piano (o un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) richiedono che, negli esercizi futuri, l'impresa modifichi il contenuto dei benefici, la valutazione dell'obbligazione riflette tali modifiche. Questo avviene quando, per esempio:
(a) l'impresa ha un'esperienza passata di benefici crescenti, per esempio per contenere gli effetti dell'inflazione, e non ci sono indicazioni che questo comportamento si modificherà nel futuro; o
(b) nel bilancio sono già stati rilevati utili attuariali e l'impresa è obbligata, dalle condizioni formali del piano (o da un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o dalla legislazione, a utilizzare eventuali eccedenze del piano a vantaggio di coloro che partecipano al piano (vedere paragrafo 98(c)).
86. Le ipotesi attuariali non devono riflettere le modifiche dei benefici futuri non definite dalle condizioni formali del piano (o da un'obbligazione implicita) alla data di riferimento del bilancio. Tali modifiche determineranno:
(a) un costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate nella misura in cui modificano i benefici per anzianità di servizio prima della modifica; e
(b) un costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti per esercizi successivi al cambiamento, nella misura in cui modifichino i benefici per anzianità di servizio dopo la modifica.
87. Alcuni benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro sono legati a variabili come, per esempio, il livello dei benefici previdenziali statali o l'assistenza medica statale. La valutazione di tali benefici riflette i cambiamenti previsti per tali variabili sulla base dei dati storici e di altre prove attendibili.
88. Le ipotesi sui costi per assistenza medica devono tener conto dei cambiamenti futuri stimati nel costo dei servizi medici, dovuti sia all'inflazione sia a variazioni specifiche di tali costi.
89. La valutazione dei benefici per assistenza medica successivi alla fine del rapporto di lavoro richiede la formulazione di ipotesi sul livello e sulla frequenza di richieste di rimborso future e sul costo per soddisfarle. L'impresa stima i costi futuri per assistenza medica sulla base dei suoi dati storici, integrati, se necessario, dai dati storici di altre imprese, società assicuratrici, fornitori di prestazioni sanitarie o altre fonti. Le stime dei costi futuri per assistenza medica tengono conto dell'effetto del progresso tecnologico, dei cambiamenti delle modalità di utilizzo o di prestazione dei servizi sanitari e dei cambiamenti delle condizioni di salute dei partecipanti al piano.
90. Il livello e la frequenza delle richieste di rimborso è particolarmente sensibile all'età, alle condizioni di salute e al sesso dei dipendenti (e delle persone a loro carico) e può essere sensibile ad altri fattori come, per esempio, la localizzazione geografica. Per questo motivo, i dati storici devono essere rettificati nella misura in cui la composizione demografica della popolazione differisce da quella della popolazione utilizzata come base per i dati storici. Devono essere rettificati anche nel caso esista una prova attendibile che i trend storici non si ripeteranno.
91. Alcuni piani di assistenza medica successivi alla fine del rapporto di lavoro richiedono che i dipendenti contribuiscano ai costi medici previsti dal piano. Le stime dei costi futuri per assistenza medica devono tener conto di questi eventuali contributi sulla base delle condizioni del piano alla data di riferimento del bilancio (o sulla base delle eventuali obbligazioni implicite che vanno oltre tali condizioni). Le modifiche di tali contributi dei dipendenti comportano un costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate o, se ricorrono le condizioni, una sua riduzione. Il costo per soddisfare le richieste di rimborso può essere ridotto da benefici statali o di altri fornitori di prestazioni sanitarie (vedere paragrafi 83(c) e 87).
Utili e perdite attuariali
92. Per la valutazione della passività dei piani a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 54, l’entità deve, in base a quanto disposto dal paragrafo 58A, rilevare una parte (come specificato nel paragrafo 93) dei suoi utili e perdite attuariali come provento o costo, se il valore totale netto degli utili e delle perdite attuariali non rilevato al termine del precedente esercizio eccedeva il maggiore tra:
a) il 10 % del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti a quella data (prima della deduzione delle attività a servizio del piano); e
b) il 10 % del fair value (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano a quella data.
Questi limiti devono essere calcolati e applicati distintamente per ciascun piano a benefici definiti.
93. La parte degli utili e delle perdite attuariali che deve essere rilevata per ogni piano a benefici definiti è l’eccedenza determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 92, divisa per la rimanente vita lavorativa media prevista dei dipendenti che partecipano a quel piano. Tuttavia, l’entità può adottare qualsiasi metodo sistematico che comporti una più rapida determinazione degli utili e delle perdite attuariali da contabilizzare, a condizione che lo stesso criterio sia applicato sia agli utili sia alle perdite e coerentemente tra i diversi esercizi. L’entità può applicare tali metodi sistematici agli utili e alle perdite attuariali anche se essi ricadono nei limiti indicati nel paragrafo 92.
93A. Se, come consentito dal paragrafo 93, un’entità adotta il criterio di rilevare gli utili e le perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano, essa può rilevarli al di fuori del conto economico, secondo quanto previsto dai paragrafi 93B-93D, a condizione che li rilevi per:
a) tutti i piani a benefici definiti; e
b) tutti gli utili e le perdite attuariali.
93B. Gli utili e le perdite attuariali rilevati al di fuori del conto economico come consentito dal paragrafo 93A devono essere presentati in un prospetto delle variazioni del patrimonio netto intitolato "Prospetto dei proventi ed oneri rilevati" che comprende soltanto gli elementi specificati nel paragrafo 96 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 2003). L’entità non deve presentare gli utili e le perdite attuariali in un prospetto delle variazioni del patrimonio netto nel formato a colonne a cui si fa riferimento nel paragrafo 101 dello IAS 1 o in eventuali altri formati che includono gli elementi specificati nel paragrafo 97 dello IAS 1.
93C. Un’entità che rileva gli utili e le perdite attuariali secondo quanto previsto dal paragrafo 93A deve inoltre rilevare qualsiasi rettifica derivante dal limite indicato nel paragrafo 58(b) al di fuori del conto economico nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati.
93D. Gli utili e le perdite attuariali e le rettifiche derivanti dal limite indicato nel paragrafo 58(b) che sono stati rilevati direttamente nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati devono essere rilevati immediatamente negli utili portati a nuovo. Questi non devono essere rilevati nel conto economico di un esercizio successivo.
94. Gli utili e le perdite attuariali possono derivare da aumenti o diminuzioni sia del valore attuale di un'obbligazione a benefici definiti sia del fair value (valore equo) di qualsiasi attività a servizio del piano correlata. Tra le cause di utili e perdite attuariali vi sono, per esempio:
(a) tassi di rotazione dei dipendenti, di pensionamenti anticipati o mortalità o di incrementi retributivi, di benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o di costi per assistenza medica inaspettatamente alti o bassi;
(b) l'effetto di cambiamenti delle stime della rotazione futura dei dipendenti, dei pensionamenti anticipati, della mortalità o di incrementi retributivi, dei benefici (se le condizioni formali o implicite di un piano stabiliscono, a fronte di fenomeni inflattivi, incrementi dei benefici) o dei costi per assistenza medica;
(c) l'effetto di variazioni del tasso di sconto; e
(d) gli scostamenti tra il rendimento effettivo e quello previsto delle attività a servizio del piano (vedere paragrafi 105-107).
95. Nel lungo termine, gli utili e le perdite attuariali possono compensarsi tra loro. È quindi opportuno considerare le stime relative alle obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro come un intervallo (o "corridoio") intorno alla stima più corretta. All’entità è consentito, ma non richiesto, di contabilizzare gli utili e le perdite attuariali che ricadono in tale intervallo.
Costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate
96. Nel valutare la passività a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 54, l'impresa deve rilevare, in base a quanto disposto dal paragrafo 58A, l'onere previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate come costo con un criterio a quote costanti per un periodo medio fino al momento in cui i benefici sono acquisiti. Nella misura in cui i benefici sono acquisiti immediatamente in seguito all'introduzione di un piano a benefici definiti o alla sua modifica, l'impresa deve rilevare immediatamente il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate.
97. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate sorge quando l'impresa avvia un piano a benefici definiti o modifica i benefici dovuti nell'ambito di un piano a benefici definiti esistente. Tali cambiamenti rappresentano il corrispettivo dell'attività lavorativa prestata dal dipendente durante il periodo fino al momento in cui i benefici relativi sono acquisiti. Perciò, il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate deve essere rilevato in quel periodo, indipendentemente dal fatto che il costo si riferisca al lavoro svolto dal dipendente nei periodi precedenti. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate deve essere misurato come variazione della passività conseguente alla modifica (vedere paragrafo 64).
Esempio illustrativo del paragrafo 97
L'impresa amministra un piano pensionistico che assegna una pensione pari al 2 % dell'ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro. I benefici sono acquisiti dopo cinque anni di lavoro. Il 1° gennaio 20X5 l'impresa migliora il trattamento pensionistico portandolo al 2,5 % dell'ultima retribuzione per ciascun anno di lavoro a partire dal 1° gennaio 20X1. Alla data del miglioramento, il valore attuale dei benefici aggiuntivi per lavoro svolto dal 1° gennaio 20X1 al 1° gennaio 20X5 è il seguente:
(Omissis)
L'impresa rileva 150 immediatamente perché quei benefici sono già acquisiti. L'impresa rileva 120 con un criterio a quote costanti in tre anni a partire dal 1° gennaio 20X5.
98. Il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non comprende:
(a) l'effetto di scostamenti tra gli incrementi retributivi effettivi e quelli previsti sull'obbligazione a pagare benefici per l'attività lavorativa prestata negli anni precedenti (non esiste costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto delle retribuzioni previste);
(b) le sottostime e sovrastime degli aumenti discrezionali relativi ai trattamenti pensionistici quando l'impresa ha un'obbligazione implicita ad accordare tali aumenti (non esiste costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che le ipotesi attuariali tengono conto di tali aumenti);
(c) le stime relative agli incrementi dei benefici che derivano da utili attuariali già rilevati nel bilancio se l'impresa deve, sulla base delle condizioni formali di un piano (o di un'obbligazione implicita che va oltre tali condizioni) o sulla base della legislazione, utilizzare le eventuali eccedenze del piano a beneficio dei partecipanti al piano, anche se l'incremento del beneficio non è stato ancora formalmente concesso (l'aumento risultante dell'obbligazione è una perdita attuariale e non un costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, vedere paragrafo 85(b));
(d) l'incremento dei benefici acquisiti quando, in assenza di nuovi o migliori benefici, i dipendenti soddisfano i requisiti per l'acquisizione (non esiste costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate per il fatto che il costo stimato dei benefici era contabilizzato come onere previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti nel momento della prestazione lavorativa); e
(e) l'effetto delle modifiche al piano che riducono i benefici per il lavoro futuro (una riduzione).
99. Al momento dell'introduzione o della modifica dei benefici l'impresa predispone un piano di ammortamento per il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate. Sarebbe impossibile conservare il dettaglio delle registrazioni necessario per identificare e migliorare i cambiamenti successivi in quel piano di ammortamento. Inoltre, è probabile che l'effetto sia rilevante solo in presenza di una riduzione o di un'estinzione. Perciò, l'impresa deve modificare il piano di ammortamento per costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate solo in presenza di una riduzione o di un'estinzione.
100. Quando l'impresa riduce certi benefici dovuti nell'ambito di un piano a benefici definiti esistente, la conseguente riduzione della passività relativa a benefici definiti deve essere contabilizzata come costo previdenziale (negativo) relativo alle prestazioni di lavoro passate nel periodo medio fino al momento di acquisizione della parte ridotta dei benefici.
101. Quando l'impresa riduce certi benefici previsti da un piano esistente a benefici definiti e, nello stesso tempo, aumenta altri benefici previsti dal piano a favore degli stessi dipendenti, essa deve trattare il cambiamento come un'unica variazione netta.
Rilevazione e valutazione: attività a servizio del piano
Fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano
102. Nel determinare l'ammontare contabilizzato nel bilancio secondo quanto previsto dal paragrafo 54 deve essere dedotto il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano. Se il prezzo di mercato non è disponibile, il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano deve essere stimato; per esempio, attualizzando i flussi finanziari futuri attesi con un tasso di sconto che rifletta sia il rischio associato alle attività a servizio del piano sia la scadenza o la data prevista di cessione di quelle attività (o, se non hanno scadenza, il periodo previsto fino all'adempimento dell'obbligazione relativa).
103. Le attività a servizio del piano escludono i contributi non pagati dovuti al fondo dall'impresa che redige il bilancio, così come gli eventuali strumenti finanziari non trasferibili emessi dall'impresa e posseduti dal fondo. Le attività a servizio del piano sono ridotte dalle passività del fondo non correlate a benefici per i dipendenti, per esempio debiti commerciali e di altra natura e passività relative a strumenti derivati.
104. Quando le attività a servizio del piano comprendono polizze assicurative che soddisfano le caratteristiche richieste e che corrispondono esattamente per ammontare e tempi ad alcuni o a tutti i benefici previsti dal piano, si ritiene che il fair value (valore equo) di tali polizze assicurative sia il valore attuale delle obbligazioni relative, come definito nel paragrafo 54 (suscettibile delle eventuali riduzioni da compiere nel caso gli ammontari esigibili in base alle polizze assicurative non siano completamente recuperabili).
Rimborsi
104A. Quando, e solo quando, è praticamente certo che un altro soggetto rimborserà alcuni o tutti i costi necessari per estinguere un'obbligazione a benefici definiti, l'impresa deve contabilizzare come attività distinta il suo diritto al rimborso. L'impresa deve valutare tale attività al fair value (valore equo). Con riguardo a tutti gli altri aspetti, l'impresa deve trattare tale attività con le stesse modalità delle attività a servizio del piano. Nel conto economico, il costo relativo a un piano a benefici definiti può essere presentato al netto dell'ammontare da rimborsare.
104B. Talvolta, l'impresa può fare affidamento su un altro soggetto, come per esempio un assicuratore, per far fronte ad alcuni o tutti i costi necessari per estinguere una determinata obbligazione relativa a benefici definiti. Le polizze assicurative che soddisfano i requisiti richiesti, come definite nel paragrafo 7, devono essere considerate attività a servizio del piano. L'impresa contabilizza tali polizze assicurative con le stesse modalità previste per le altre attività a servizio del piano. Il paragrafo 104A non deve essere applicato (vedere i paragrafi 39-42 e 104):
104C. Una polizza assicurativa che non soddisfa i requisiti richiesti non è un'attività a servizio del piano. Il paragrafo 104A prende in considerazione tale situazione: l'impresa contabilizza il suo diritto al rimborso relativo alla polizza assicurativa come attività distinta e non a deduzione del valore della passività relativa al beneficio definito riconosciuta secondo il paragrafo 54; con riguardo a tutti gli altri aspetti l'impresa tratta tale attività come attività a servizio del piano. In particolare, la passività relativa la beneficio definito rilevata secondo il paragrafo 54 è aumentata (ridotta) nella misura degli utili netti attuariali complessivi (perdite) sulle obbligazioni relative a benefici definiti e sul relativo diritto di rimborso rimangono non contabilizzati ai sensi del paragrafo 92 e 93. Il paragrafo 120A(f)(iv) richiede che l'impresa dia una breve descrizione della relazione tra il diritto al rimborso e la relativa obbligazione.
Esempio illustrativo dei paragrafi 104A-C
(Omissis)
Gli utili attuariali non rilevati pari a 17 rappresentano gli utili complessivi attuariali sull'obbligazione e sui diritti di rimborso.
104D. Se il diritto al rimborso deriva da una polizza assicurativa che corrisponde esattamente, per tempi e ammontare, ad alcuni o tutti i benefici da pagare secondo un piano a benefici definiti, si ritiene che il fair value (valore equo) del diritto al rimborso sia il valore attuale dell'obbligazione relativa, come definito nel paragrafo 54 (suscettibile delle eventuali riduzioni nel caso il rimborso non sia pienamente recuperabile).
Rendimento delle attività a servizio del piano
105. Il rendimento previsto delle attività a servizio del piano è un elemento del costo da contabilizzare nel conto economico. Lo scostamento tra il rendimento previsto e quello effettivo delle attività a servizio del piano è un utile o una perdita attuariale; esso è compreso negli utili e nelle perdite attuariali dell'obbligazione a benefici futuri definiti in sede di determinazione dell'ammontare netto da confrontare con i limiti del 10 % del "corridoio" indicati nel paragrafo 92.
106. Il rendimento previsto delle attività a servizio del piano deve basarsi sulle previsioni di mercato, all'inizio dell'esercizio, in merito ai rendimenti per tutta la durata dell'obbligazione relativa. Il rendimento previsto delle attività a servizio del piano deve riflettere le variazioni del fair value (valore equo) di tali attività detenute nell'esercizio come conseguenza dei contributi effettivi versati al fondo e dei benefici effettivi corrisposti dal fondo.
107. Nel determinare il rendimento previsto e quello effettivo delle attività a servizio del piano, l'impresa deve dedurre i costi amministrativi previsti, diversi da quelli considerati nelle ipotesi attuariali formulate per valutare l'obbligazione.
Esempio illustrativo del paragrafo 106
Il 1° gennaio 20X1, il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano era 10000 e gli utili attuariali netti complessivi non rilevati erano 760. Il 30 giugno 20X1, il piano ha erogato compensi pari a 1900 e percepito contributi pari a 4900. Il 31 dicembre 20X1, il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano era 15000 e il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti era 14792. Nel 20X1, le perdite attuariali dell'obbligazione erano pari a 60.
Il 1° gennaio 20X1, l'impresa che redige il bilancio ha effettuato le seguenti stime, basate sui prezzi di mercato a quella data:
(Omissis)
Nel 20X1, il rendimento atteso e quello effettivo delle attività a servizio del piano sono i seguenti:
(Omissis)
Lo scostamento tra il rendimento atteso (1175) e quello effettivo (2000) delle attività a servizio del piano rappresenta un utile attuariale di 825. Perciò, gli utili attuariali complessivi non rilevati sono 1525 (760 più 825 meno 60). Secondo il paragrafo 92, le limitazioni del corridoio sono fissate a 1500 (il maggiore tra: (i) 10 % di 15000 e (ii) 10 % di 14792). Nell'anno seguente (20X2) l'impresa rileva nel conto economico un profitto attuariale di 25 (1525 meno 1500) diviso per le vite lavorative attese medie rimanenti dei dipendenti interessati.
Il rendimento atteso delle attività a servizio del piano nel 20X2 si baserà sulle attese di mercato all'1/1/X2 per rendimenti sull'intera vita dell'obbligazione.
Aggregazioni di imprese
108. In un'aggregazione di imprese classificata come acquisizione, l'impresa contabilizza le attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro al valore attuale dell'obbligazione al netto del fair value (valore equo) delle eventuali attività a servizio del piano (vedere IAS 22, Aggregazioni di imprese). Il valore attuale dell'obbligazione comprende tutti i seguenti elementi, anche se, alla data dell'acquisizione, non sono ancora stati contabilizzati dal soggetto acquisito:
(a) gli utili e le perdite attuariali realizzati prima della data dell'acquisizione (che ricadano o meno entro il "corridoio" del 10 %);
(b) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate che deriva da variazioni dei benefici o dall'avvio di un nuovo piano, prima della data di acquisizione; e
(c) gli importi che, secondo le disposizioni transitorie del paragrafo 155(b) il soggetto acquisito non aveva rilevato.
Riduzioni ed estinzioni
109. L'impresa deve rilevare gli utili o le perdite sulla riduzione o l'estinzione di un piano a benefici definiti nel momento in cui la riduzione o l'estinzione si verificano. L'utile o la perdita su una riduzione o un'estinzione deve comprendere:
(a) le eventuali variazioni del valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti;
(b) le eventuali variazioni del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano;
(c) gli eventuali utili e perdite attuariali relativi e l'eventuale costo previdenziale delle prestazioni di lavoro passate che, secondo i paragrafi 92 e 96, non sono stati, precedentemente, contabilizzati.
110. Prima di determinare l'effetto di una riduzione o di un'estinzione, l'impresa deve effettuare una nuova valutazione dell'obbligazione (e delle relative attività a servizio del piano relative, se esistono) utilizzando ipotesi attuariali attuali (inclusi tassi di interesse di mercato correnti e altri prezzi di mercato correnti).
111. Si ha una riduzione quando l'impresa:
(a) è impegnata, in modo comprovabile, a operare una riduzione significativa del numero di dipendenti compresi nel piano; o
(b) modifica le condizioni di un piano a benefici definiti cosicché un elemento significativo dell'anzianità successiva dei dipendenti in servizio non darà più diritto a benefici o darà diritto, soltanto, a benefici ridotti.
Una riduzione può derivare da un fatto isolato, quale la chiusura di un impianto, la cessione di un'attività o la conclusione o la sospensione di un piano. Un evento è sufficientemente significativo da poter essere definito una riduzione se la rilevazione contabile di un utile o perdita relativo alla riduzione ha determinato un effetto significativo sul bilancio. Le riduzioni sono spesso legate a una ristrutturazione aziendale. Per tale ragione, l'impresa deve contabilizzare una riduzione nello stesso momento in cui contabilizza la relativa ristrutturazione aziendale.
112. Si ha un'estinzione quando l'impresa agisce in modo da eliminare ogni ulteriore obbligazione legale o implicita relativa a parte o tutti i benefici previsti da un piano a benefici definiti, per esempio quando si effettua un pagamento in un'unica soluzione a favore, o nell'interesse, dei partecipanti al piano, in cambio del loro diritto a ricevere determinati benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
113. In alcuni casi, l'impresa acquisisce una polizza assicurativa per finanziare alcuni o tutti i benefici relativi all'anzianità di servizio dei dipendenti nell'esercizio corrente e nei periodi precedenti. L'acquisizione di tale polizza non rappresenta un'estinzione se l'impresa mantiene un'obbligazione legale o implicita (vedere paragrafo 39) a pagare ulteriori importi nel caso l'assicuratore non corrisponda tutti i benefici per i dipendenti previsti dalle polizze assicurative. I paragrafi compresi tra 104A-D trattano la rilevazione e valutazione dei diritti di rimborsi secondo quanto previsto da polizze assicurative che non rappresentano attività a servizio del piano.
114. Si ha un'estinzione contemporaneamente a una riduzione se un piano è concluso cosicché l'obbligazione sia estinta e il piano cessi di esistere. La conclusione di un piano, tuttavia, non costituisce riduzione o estinzione se esso viene sostituito da un nuovo piano che garantisce benefici sostanzialmente identici.
115. Quando una riduzione riguarda solo alcuni dei dipendenti che partecipano a un piano, o quando l'obbligazione è estinta solo parzialmente l'utile o la perdita devono includere una quota proporzionale del costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate e degli utili e delle perdite attuariali precedentemente non rilevati (e una quota proporzionale degli ammontari transitori che risultano non rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 155(b)). La quota proporzionale è determinata sulla base del valore attuale delle obbligazioni prima e dopo la riduzione o l'estinzione, a meno che, in determinate circostanze, un criterio diverso sia ritenuto più razionale. Per esempio, può essere corretto allocare ogni utile derivante dalla riduzione o dell'estinzione dello stesso piano per eliminare, per prima cosa, ogni costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate relativo allo stesso piano.
Esempio illustrativo del paragrafo 115
L'impresa interrompe un settore di attività e i dipendenti di questo settore non otterranno ulteriori benefici. Questa situazione rappresenta una riduzione senza estinzione. Utilizzando ipotesi attuariali attuali (inclusi tassi di interesse di mercato attuali e altri prezzi attuali di mercato) immediatamente prima della riduzione, l'impresa ha un'obbligazione a benefici definiti con un valore attuale netto di 1000, attività del piano con un valore corrente di 820 e perdite attuariali nette cumulative non rilevate pari a 50. L'impresa ha iniziato ad applicare il Principio un anno prima. Questo ha comportato un aumento della passività netta di 100, che l'impresa ha scelto di rilevare in cinque anni (vedere paragrafo 155(b)). La riduzione riduce il valore attuale netto dell'obbligazione di 100, portandolo a 900.
Degli utili attuariali e degli ammontari provvisori precedentemente non rilevati, il 10 % (100/1000) riguarda la parte dell'obbligazione eliminata attraverso la riduzione. Perciò, l'effetto della riduzione è il seguente:
(Omissis)
Esposizione in bilancio
Compensazione
116. L'impresa deve compensare un'attività relativa a un piano a fronte di una passività relativa a un altro piano se, e soltanto se, l'impresa:
(a) ha un diritto giuridicamente tutelato a utilizzare un avanzo di un piano per estinguere le obbligazioni dell'altro piano; e
(b) intende estinguere le obbligazioni su base netta, o realizzare l'avanzo di un piano ed estinguere simultaneamente la propria obbligazione relativa all'altro piano.
117. I criteri di compensazione sono analoghi a quelli stabiliti per gli strumenti finanziari nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio.
Distinzione corrente/non corrente
118. Alcune imprese distinguono le attività e passività correnti da quelle non correnti. Il presente Principio non specifica se l'impresa deve distinguere le parti correnti e non correnti di attività e passività derivanti da benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
Componenti finanziarie di costi per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro
119. Il presente Principio non specifica se l'impresa deve presentare nel conto economico il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti, gli interessi passivi e il rendimento atteso delle attività a servizio del piano come componenti di un singolo elemento di provento o costo.
Informazioni integrative
120. Un’entità deve indicare le informazioni che permettono agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura dei suoi piani a benefici definiti e gli effetti sul bilancio dei cambiamenti in tali piani durante l’esercizio.
120A. L’entità deve presentare le seguenti informazioni relative ai piani a benefici definiti:
a) i principi contabili utilizzati dall’entità per la rilevazione contabile di utili e perdite attuariali;
b) una descrizione generale del tipo di piano;
c) una riconciliazione dei saldi d’apertura e di chiusura del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti indicando separatamente, se applicabile, gli effetti durante l’esercizio attribuibili ad ognuna delle seguenti voci:
i) costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
ii) interessi passivi;
iii) contributi da parte dei partecipanti al piano;
iv) utili e perdite attuariali;
v) variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell’entità;
vi) benefici pagati;
vii) costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
viii) aggregazioni aziendali;
ix) riduzioni; ed
x) estinzioni;
d) un’analisi dell’obbligazione a benefici definiti, distinguendo tra importi derivanti da piani che sono interamente non finanziati e importi derivanti da piani che sono interamente o parzialmente finanziati;
e) una riconciliazione dei saldi di apertura e di chiusura del fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e dei saldi di apertura e di chiusura di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come un’attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A, indicando separatamente, se applicabile, gli effetti durante l’esercizio attribuibile ad ognuna delle seguenti voci:
i) rendimento atteso delle attività a servizio del piano;
ii) utili e perdite attuariali;
iii) variazioni nel tasso di cambio relative ai piani valutati in una valuta diversa dalla moneta di presentazione dell’entità;
iv) contributi da parte del datore di lavoro;
v) contributi da parte dei partecipanti al piano;
vi) benefici pagati;
vii) aggregazioni aziendali, e
viii) estinzioni;
f) una riconciliazione del valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti in (c) e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano in (e) rispetto alle attività e passività rilevate nel bilancio indicando almeno:
i) gli utili o le perdite attuariali netti non rilevati nello stato patrimoniale (vedere paragrafo 92);
ii) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate non rilevato nello stato patrimoniale (vedere paragrafo 96);
iii) qualsiasi ammontare non rilevato come attività, a causa del limite di cui al paragrafo 58(b);
iv) il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio di qualsiasi diritto al rimborso rilevato come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A (con una sintetica descrizione della relazione tra il diritto al rimborso e la relativa obbligazione); e
v) gli altri importi rilevati (contabilizzati) nello stato patrimoniale;
g) il costo totale rilevato a conto economico per ciascuno dei seguenti elementi e le relative voci in cui sono inclusi:
i) costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti;
ii) interessi passivi;
iii) rendimento atteso delle attività a servizio del piano;
iv) rendimento atteso degli eventuali diritti di rimborso rilevati come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A;
v) utili e perdite attuariali;
vi) costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate;
vii) l’effetto di qualsiasi riduzione o estinzione; e
viii) l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58(b);
h) l’importo totale rilevato nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati per ognuna delle seguenti voci:
i) utili e perdite attuariali; e
ii) l’effetto del limite indicato nel paragrafo 58(b);
i) per le entità che rilevano gli utili e le perdite attuariali nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati secondo quanto previsto dal paragrafo 93A, l’importo cumulativo degli utili e delle perdite attuariali rilevati nel prospetto dei proventi ed oneri rilevati;
j) per ogni categoria principale di attività a servizio del piano, che devono includere, ma non si limitano a, strumenti rappresentativi di capitale, strumenti di debito, immobili, e tutte le altre attività, la percentuale o importo che ogni categoria principale rappresenta del fair value (valore equo) delle attività totali a servizio del piano;
k) gli importi inclusi nel fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano per:
i) ogni categoria di strumenti finanziari propri dell’entità; e
ii) qualsiasi immobile occupato da, o altre attività utilizzate da, l’entità;
l) una descrizione della base utilizzata per determinare il tasso complessivo atteso di rendimento delle attività, incluso l’effetto delle principali categorie delle attività a servizio del piano;
m) il rendimento effettivo delle attività a servizio del piano, così come il rendimento effettivo di qualsiasi diritto di rimborso contabilizzato come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A;
n) le principali ipotesi attuariali utilizzate alla data di riferimento del bilancio, includendo, se ricorrono le condizioni:
i) i tassi di sconto;
ii) i tassi di rendimento attesi delle attività a servizio del piano per gli esercizi presentati in bilancio;
iii) i tassi di rendimento attesi, con riferimento agli esercizi presentati in bilancio, degli eventuali diritti di rimborso contabilizzati come attività secondo quanto previsto dal paragrafo 104A;
iv) i tassi attesi di incrementi retributivi (e di variazione di un indice o di altre variabili specificate nelle condizioni formali o implicite di un piano come base per i futuri incrementi di benefici);
v) i tassi tendenziali dei costi per assistenza medica; e
vi) qualsiasi altra ipotesi attuariale significativa utilizzata.
L’entità deve indicare ciascuna ipotesi attuariale in termini assoluti (per esempio, come percentuale assoluta) e non come una differenza tra percentuali diverse o altre variabili;
o) l’effetto di un incremento di un punto percentuale e l’effetto di una diminuzione di un punto percentuale nei tassi tendenziali presunti dei costi per assistenza medica su:
i) la sommatoria delle componenti, il costo delle prestazioni di lavoro correnti e gli interessi passivi, relativa alle spese mediche periodiche nette successive al rapporto di lavoro; e
ii) l’obbligazione a benefici accumulati successivi al rapporto di lavoro per spese mediche.
Ai fini della presente informativa, tutti gli altri presupposti devono essere mantenuti invariati. Per i piani che operano in un ambiente caratterizzato da un’alta inflazione, l’informativa deve essere l’effetto di un aumento o diminuzione percentuale del tasso tendenziale presunto dei costi per assistenza medica di un’ampiezza pari a un punto percentuale in un ambiente caratterizzato da inflazione bassa;
p) gli importi per l’esercizio in corso e per i quattro precedenti esercizi di:
i) il valore attuale dell’obbligazione a benefici definiti, il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano e l’eccedenza o deficit del piano; e
ii) le rettifiche dovute all’esperienza derivanti da:
A. le passività del piano espresse come 1) un importo o 2) una percentuale delle passività del piano alla data di riferimento del bilancio, e
B. le attività a servizio del piano espresse come 1) un importo o 2) una percentuale delle attività a servizio del piano alla data di riferimento del bilancio;
q) la migliore stima del datore di lavoro, non appena può essere ragionevolmente determinata, dei contributi attesi che ci si aspetta di versare al piano durante l’esercizio con inizio dopo la data di riferimento del bilancio.
121. Il paragrafo 120A(b) richiede una descrizione generale del tipo di piano. Una descrizione di questo genere distingue, per esempio, i piani pensionistici basati su una retribuzione fissa dai piani pensionistici basati sull’ultima retribuzione e dai piani medici successivi alla fine del rapporto di lavoro. La descrizione del piano deve includere le prassi informali che danno origine a obbligazioni implicite incluse nella valutazione dell’obbligazione a benefici definiti secondo quanto previsto dal paragrafo 52. Non sono richiesti ulteriori dettagli.
122. Quando l'impresa ha più di un piano a benefici definiti, le informazioni integrative possono essere presentate in forma aggregata, separatamente per ciascun piano o nei raggruppamenti considerati più utili. Può essere utile distinguere i raggruppamenti in base:
(a) alla localizzazione geografica dei piani, per esempio distinguendo i piani nazionali da quelli esteri; o
(b) alla possibilità che i piani abbiano gradi di rischio molto differenti, per esempio distinguendo i piani pensionistici basati su una retribuzione fissa dai piani pensionistici basati sull'ultima retribuzione e da piani medici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
Quando l'impresa presenta le informazioni integrative in forma aggregata per un insieme di piani, tali informazioni devono essere fornite sotto forma di medie ponderate o di intervalli relativamente ristretti.
123. Il paragrafo 30 prevede informazioni integrative aggiuntive sui piani a benefici definiti comuni a più aziende che sono trattati come se fossero piani a contribuzione definita.
124. Laddove richiesto dallo IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, l'impresa deve presentare informazioni relative a:
(a) operazioni fra società del gruppo con piani a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro; e
(b) benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro per il personale direttivo.
125. Laddove richiesto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, l'impresa deve fornire informazioni integrative sulle passività potenziali derivanti da obbligazioni a benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro.
ALTRI BENEFICI A LUNGO TERMINE
126. I benefici a lungo termine diversi includono, per esempio:
(a) assenze a lungo termine retribuite quali permessi legati all'anzianità di servizio o disponibilità di periodi sabbatici;
(b) anniversari o altri benefici a lungo termine;
(c) benefici a lungo termine per invalidità;
(d) compartecipazione agli utili e incentivi da corrispondere dopo dodici mesi o più dopo la chiusura dell'esercizio nel quale i dipendenti hanno prestato la loro attività; e
(e) retribuzione differita corrisposta dodici mesi o più dopo la conclusione dell'esercizio nel quale è stata guadagnata.
127. La valutazione degli altri benefici a lungo termine non presenta, di solito, lo stesso grado di incertezza della valutazione dei benefici successivi al rapporto di lavoro. Inoltre, l'introduzione, o le modifiche di altri benefici a lungo termine determina di rado un costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate di entità significativa. Per queste ragioni, il presente Principio richiede un metodo semplificato di contabilizzazione di tali benefici. Questo metodo differisce dalla contabilizzazione richiesta per i benefici successivi al rapporto di lavoro per i seguenti aspetti:
(a) gli utili e le perdite attuariali devono essere rilevati immediatamente e non è utilizzato alcun "corridoio"; e
(b) l'intero costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate deve essere rilevato immediatamente.
Rilevazione e valutazione
128. L'ammontare rilevato come passività per gli altri benefici a lungo termine deve essere rappresentato dal totale netto degli ammontari seguenti:
(a) il valore attuale dell'obbligazione a benefici definiti alla data di riferimento del bilancio (vedere paragrafo 64);
(b) dedotto il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio delle attività a servizio del piano (se esistono) al di fuori delle quali le obbligazioni devono essere estinte direttamente (vedere paragrafi 102-104).
Per determinare il valore della passività, l'impresa deve applicare i paragrafi da 49 a 91, escludendo i paragrafi 54 e 61. L'impresa deve applicare il paragrafo 104 A per contabilizzare e valutare qualsiasi diritto di rimborso.
129. Per gli altri benefici a lungo termine, l'impresa deve contabilizzare l'ammontare netto dei seguenti ammontari come costo o (secondo il paragrafo 58) come provento, a meno che e nella misura in cui un altro Principio contabile internazionale ne richieda o consenta l'inclusione nel costo di un'attività:
(a) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti (vedere paragrafi 63-91);
(b) gli oneri finanziari (vedere paragrafo 82);
(c) il rendimento atteso di eventuali attività a servizio del piano (vedere paragrafi 105-107) e di qualsiasi diritto di rimborso rilevati come attività (vedere paragrafo 104 A);
(d) gli utili e le perdite attuariali, che devono essere rilevati tutti immediatamente;
(e) il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate, che deve essere rilevato tutto immediatamente; e
(f) l'effetto di eventuali riduzioni o estinzioni (vedere paragrafi 109 e 110).
130. L'invalidità permanente è un esempio di altri benefici a lungo termine per i dipendenti. Se il livello del beneficio dipende dalla anzianità lavorativa, l'obbligazione sorge man mano che l'attività lavorativa è prestata. La valutazione del valore di quella obbligazione deve riflettere la probabilità che il pagamento venga richiesto e la durata nel quale si ritiene il pagamento dovrà essere effettuato. Se il livello del beneficio è il medesimo per ogni dipendente invalido senza tener conto dell'anzianità di servizio, il costo atteso di quei benefici deve essere rilevato al manifestarsi dell'evento che causa l'invalidità permanente.
Informazioni integrative
131. Nonostante il presente Principio non preveda specifica informativa in merito agli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, essa può essere richiesta da altri Principi, per esempio, quando il costo derivante da tali benefici è significativo e quindi richiederebbe informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Quando richiesto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate l’entità deve fornire informazioni sugli altri benefici a lungo termine riservati ad alcuni membri del personale direttivo.
BENEFICI DOVUTI AI DIPENDENTI PER LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
132. Il presente Principio tratta i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro distintamente dagli altri benefici per i dipendenti per il fatto che l'evento che dà origine all'obbligazione è la cessazione del rapporto di lavoro piuttosto che l'esistenza di tale rapporto.
Rilevazione
133. L'impresa deve rilevare i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro come passività e costo quando, e solo quando, essa è impegnata, in modo comprovabile, a:
(a) interrompere il rapporto di lavoro di un dipendente o di gruppo di dipendenti prima del normale pensionamento; o
(b) erogare benefici per la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di una proposta per incentivare dimissioni volontarie per esuberi.
134. L'impresa è impegnata, in modo comprovabile, a concludere il rapporto di lavoro quando, e solo quando, essa ha un piano formale dettagliato relativo al licenziamento (estinzione del rapporto di lavoro) e non ha possibilità di recesso realistiche. Il piano dettagliato deve includere, almeno:
(a) la localizzazione, la funzione, e il numero approssimativo di dipendenti il cui rapporto di lavoro deve essere interrotto;
(b) i benefici per la cessazione del rapporto di lavoro per ogni mansione o funzione lavorativa; e
(c) i tempi in cui il piano sarà realizzato. L'attuazione del piano deve iniziare appena possibile e il periodo di tempo per completare il piano deve essere tale da rendere poco probabili significativi cambiamenti del piano.
135. L'impresa può essere impegnata, dalla legislazione, da accordi contrattuali o di altra natura con i dipendenti o i loro rappresentanti o da un'obbligazione implicita basata sulla prassi aziendale, sulle consuetudini o sulla volontà di comportarsi con equità, a erogare pagamenti (o altre indennità) ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto lavorativo. Tali pagamenti rappresentano benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro. Tipicamente sono pagamenti in un'unica soluzione, ma talvolta includono anche:
(a) miglioramenti dei benefici previdenziali o di altri benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, o indirettamente attraverso un piano di benefici per i dipendenti o direttamente; e
(b) lo stipendio fino alla fine di un periodo di preavviso stabilito se il dipendente non svolge altre prestazioni che portano benefici economici all'impresa.
136. Alcuni benefici per i dipendenti sono dovuti indipendentemente dai motivi della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente. Il pagamento di tali benefici è certo (soggetto a eventuali condizioni per l'acquisizione del diritto o eventuali requisiti minimi di anzianità di servizio) ma è incerto il momento del pagamento. Nonostante tali benefici siano definiti in alcuni Paesi come benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, o gratifiche per la cessazione del rapporto di lavoro, essi rappresentano benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro, piuttosto che benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e l'impresa deve contabilizzarli come tali (benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro). Alcune imprese erogano minori benefici per le dimissioni volontarie richieste dal dipendente (in sostanza, un beneficio successivo alla fine del rapporto di lavoro) rispetto a quelli erogati per l'interruzione non volontaria richiesta dall'impresa. Il beneficio dovuto per la conclusione non volontaria rappresenta un beneficio dovuto per la cessazione del rapporto di lavoro.
137. I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro non procurano all'impresa benefici economici futuri e sono contabilizzati immediatamente come costo.
138. Quando l'impresa contabilizza i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro, può anche dover contabilizzare una riduzione dei benefici previdenziali o di altri benefici per i dipendenti (vedere paragrafo 109).
Valutazione
139. Quando i benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro sono dovuti più di 12 mesi dopo la data di riferimento del bilancio, essi devono essere attualizzati utilizzando il tasso di sconto indicato nel paragrafo 78.
140. Nel caso di un'offerta formulata (dall'impresa) per incentivare le dimissioni volontarie, la valutazione dei benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro deve basarsi sul numero di dipendenti che si prevede accetteranno l'offerta.
Informazioni integrative
141. Quando il numero di dipendenti che accetteranno un'offerta di benefici per la cessazione del rapporto di lavoro è incerto si è in presenza di una passività potenziale. Come richiesto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali, l'impresa deve fornire informazioni integrative sulla passività potenziale a meno che la possibilità di un'uscita di risorse per l'adempimento sia remota.
142. Come richiesto dallo IAS 1, un’entità indica la natura e l’importo di un costo se è significativo. I benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro possono comportare un costo per il quale è necessario fornire informazioni integrative al fine di osservare tale disposizione.
143. Nei casi previsti dallo IAS 24, Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, l'impresa deve fornire informazioni integrative sui benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro per alcuni membri del personale direttivo.
BENEFICI RETRIBUTIVI SOTTO FORMA DI PARTECIPAZIONE AL CAPITALE
144. (abrogato)
145. (abrogato)
146. (abrogato)
147. (abrogato)
148. (abrogato)
149. (abrogato)
150. (abrogato)
151. (abrogato)
152. (abrogato)
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
153. Questa sezione illustra il trattamento contabile transitorio per i piani a benefici definiti. Quando l'impresa adotta per la prima volta il presente Principio per gli altri benefici per i dipendenti, essa deve applicare lo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
154. Alla prima applicazione del presente Principio l'impresa deve determinare la sua passività transitoria relativa a piani a benefici definiti a quella data nel seguente modo:
(a) valore attuale dell'obbligazione (vedere paragrafo 64) alla data di adozione;
(b) meno il fair value (valore equo), alla data di applicazione, delle attività a servizio del piano (se esistono) che devono essere utilizzate per l'estinzione diretta delle obbligazioni (vedere paragrafi 102-104);
(c) meno l'eventuale costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate che, secondo il paragrafo 96, deve essere contabilizzato negli ultimi esercizi.
155. Se la passività transitoria è superiore alla passività che sarebbe stata rilevata alla stessa data secondo i principi contabili adottati in precedenza dall'impresa, l'impresa deve decidere in modo irrevocabile di contabilizzare quell'incremento come parte della sua passività a benefici definiti secondo il paragrafo 54:
(a) immediatamente, secondo lo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili; o
(b) come costo con un criterio a quote costanti in un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data di adozione. Se l'impresa sceglie l'opzione (b), essa deve:
(i) tener conto del limite indicato nel paragrafo 58(b) per determinare il valore di ogni attività contabilizzata nello stato patrimoniale;
(ii) indicare, a ogni data di riferimento del bilancio: (1) l'ammontare dell'incremento non contabilizzato; e (2) l'ammontare rilevato nell'esercizio corrente;
(iii) limitare la contabilizzazione degli utili attuariali successivi (ma non del costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro passate negativo) come segue: se un utile attuariale deve essere contabilizzato secondo i paragrafi 92 e 93, l'impresa deve rilevare quell'utile attuariale solo nella misura in cui gli utili netti attuariali complessivi non contabilizzati (prima della rilevazione contabile di quell'utile attuariale) eccedono la parte non contabilizzata della passività transitoria; e
(iv) includere la parte correlata della passività provvisoria non rilevata nella determinazione dell'eventuale successivo utile o perdita relativa all'estinzione o riduzione.
Se la passività transitoria è minore della passività che sarebbe stata rilevata alla stessa data applicando i principi contabili seguiti dall'impresa in precedenza, l'impresa deve rilevare quel decremento immediatamente secondo quanto previsto dallo IAS 8.
156. Nel momento in cui è adottato il presente Principio, l'effetto della variazione dei principi contabili deve includere tutti gli utili e le perdite attuariali sorti negli esercizi precedenti anche se ricadono nel "corridoio" del 10 % indicato nel paragrafo 92.
Esempio illustrativo del contenuto dei paragrafi da 154 a 156
Il 31 dicembre 1998, lo stato patrimoniale dell'impresa riporta una passività pensionistica di 100. L'impresa adotta il Principio a partire dal 1° gennaio 1999, quando il valore attuale dell'obbligazione calcolato in base alle disposizioni del Principio è 1300 e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano è 1000. Il 1° gennaio 1993, l'impresa aveva incrementato i trattamenti pensionistici (costo per benefici non acquisiti: 160; periodo medio rimanente fino alla data di acquisizione: 10 anni).
(Omissis)
L'impresa può scegliere di rilevare l'incremento di 136 immediatamente o in un periodo massimo di cinque anni. La scelta è irrevocabile.
Il 31 dicembre 1999, il valore attuale dell'obbligazione secondo il presente Principio è 1400 e il fair value (valore equo) delle attività a servizio del piano è 1050. Gli utili attuariali netti cumulati non rilevati dalla data di adozione del Principio sono 120. La vita lavorativa attesa media rimanente dei dipendenti che partecipano al piano era di otto anni. L'impresa ha adottato un criterio di rilevazione di tutti gli utili e le perdite attuariali immediatamente come consentito dal paragrafo 93.
L'effetto della limitazione del paragrafo 155(b)(iii) è il seguente.
(Omissis)
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
157. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva, a eccezione delle indicazioni dei paragrafi 159 e 159A. È incoraggiata un'applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio ai benefici pensionistici a partire dai bilanci degli esercizi con inizio precedente il 1° gennaio 1999, l'impresa deve rendere noto che ha applicato il presente Principio in sostituzione dello IAS 19, Costi di previdenza, approvato nel 1993.
158. Il presente Principio contabile sostituisce lo IAS 19, Costi di previdenza, approvato nel 1993.
159. Le seguenti disposizioni entrano in vigore dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2001 o da data successiva:
(a) la definizione modificata di attività a servizio del piano nel paragrafo 7 e le definizioni correlate di attività detenute da un fondo per benefici a lungo termine per i dipendenti e da polizze assicurative che soddisfano le condizioni richieste; e
(b) i requisiti di contabilizzazione e valutazione per i rimborsi nei paragrafi 104A, 128 e 129 e le relative informazioni integrative nei paragrafi 120A(f)(iv), 120A(g)(iv), 120A(m) e 120A(n)(iii).
È incoraggiata un'applicazione anticipata. Se l'applicazione anticipata ha effetti sul bilancio, l'impresa deve indicare tale circostanza.
159A. La modifica apportata al paragrafo 58A entra in vigore a partire dai bilanci annuali degli esercizi con inizio dal 31 maggio 2002. È incoraggiata un'applicazione anticipata. Se l'applicazione anticipata incide sui risultati di bilancio, l'impresa deve evidenziare tale fatto.
159B. Un’entità deve applicare le modifiche dei paragrafi 32A, 34-34B, 61 e 120-121 a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica queste modifiche per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.
159C. L’opzione indicata nei paragrafi 93A-93D può essere utilizzata per i bilanci degli esercizi che si chiudono il 16 dicembre 2004 o in data successiva. Un’entità che utilizza l’opzione per i bilanci degli esercizi con inizio prima del 1° gennaio 2006 deve inoltre applicare le modifiche dei paragrafi 32A, 34-34B, 61 e 120-121.
160. Lo IAS 8 si applica quando un’entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159-159C. Nell’applicare tali variazioni retroattivamente, come disposto dallo IAS 8, l’entità tratta tali cambiamenti come se essi fossero stati applicati allo stesso tempo come il resto del principio, salvo che l’entità può indicare gli importi richiesti dal paragrafo 120A(p), in quanto gli importi sono determinati prospetticamente per ogni esercizio a partire dal primo esercizio presentato in bilancio in cui l’entità ha applicato per la prima volta le modifiche del paragrafo 120A.
APPENDICE F
Modifiche apportate ad altri principi
Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un’entità applichi le modifiche allo IAS 19 a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003) è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 96 è stato modificato come segue:
96. Un’entità deve presentare un prospetto delle variazioni di patrimonio netto, che evidenzi:
a) …
d) …
Un prospetto delle variazioni del patrimonio netto che include soltanto queste voci deve essere intitolato prospetto dei proventi ed oneri rilevati.
A2. Nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003), il paragrafo 20 è modificato come segue:
20. Di seguito si riportano degli esempi di operazioni delle quali è data informativa, se effettuate con parti correlate:
a) …
i) …
La partecipazione da parte di una controllante o di una controllata in un piano a benefici definiti che condivide i rischi tra entità del gruppo è un’operazione con parti correlate (vedere paragrafo 34B dello IAS 19).
A3. Nell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, è aggiunto il seguente paragrafo 20A:
20A. Un’entità può indicare gli importi previsti dal paragrafo 120A(p) in quanto gli importi sono determinati per ogni esercizio prospetticamente dalla data di passaggio.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 20
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)
Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio approvato originariamente dal Board nel novembre 1982. Esso è presentato con la impostazione rivista nella forma adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.
Nel maggio 1999, lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999), Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, ha modificato il paragrafo 11. Il testo così modificato entra in vigore a partire dal momento in cui lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) entra in vigore - ossia a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2000 o da data successiva.
Nel gennaio 2001 lo IAS 41, Agricoltura, ha modificato il paragrafo 2. Il testo così modificato entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva.
Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 20:
- SIC-10: Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività operative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione e l'informativa dei contributi pubblici e per l'informativa riguardante gli altri tipi di assistenza pubblica.
2. Il presente Principio non tratta:
(a) i problemi particolari che sorgono nella contabilizzazione dei contributi pubblici nei bilanci che riflettano gli effetti dei cambiamenti dei prezzi o nelle informazioni integrative di natura analoga;
(b) l'assistenza pubblica che è fornita a un'impresa sotto forma di benefici che si manifestino nella determinazione del reddito imponibile o nella commisurazione delle imposte dovute (quali esenzioni dalle imposte sul reddito, crediti d'imposta sugli investimenti, ammortamenti accelerati e riduzioni delle aliquote delle imposte sul reddito);
(c) la partecipazione pubblica alla proprietà dell'impresa;
(d) i contributi pubblici trattati dallo IAS 41, Agricoltura.
DEFINIZIONI
3. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio contabile con i significati indicati:
Con il termine pubblico si fa riferimento al governo, a enti governativi e ad analoghi enti locali, nazionali o internazionali.
L'assistenza pubblica è l'azione intrapresa da enti pubblici per fornire a un'impresa, o a una categoria di imprese che soddisfano certi requisiti, uno specifico beneficio economico. Per la finalità del presente Principio l'assistenza pubblica non comprende i benefici forniti solo indirettamente tramite azioni che modifichino le condizioni economiche generali, quali la realizzazione di infrastrutture in aree in via di sviluppo o l'introduzione di ostacoli ai concorrenti dell'impresa.
I contributi pubblici sono quelli che si manifestano sotto forma di trasferimenti di risorse a un'impresa a condizione che questa abbia rispettato, o si impegni a rispettare, certe condizioni relative alle sue attività operative. Sono escluse quelle forme di assistenza pubblica alle quali non può ragionevolmente essere associato un valore e le operazioni con gli enti pubblici che non possono essere distinte dalle normali attività commerciali dell'impresa.
I contributi in conto capitale sono quelli per il cui ottenimento è condizione essenziale che l'impresa acquisti, costruisca o comunque acquisisca attività immobilizzate. Possono essere previste anche ulteriori condizioni che delimitino il tipo o la localizzazione dei beni o i periodi nel corso dei quali essi devono essere acquistati o posseduti.
I contributi in conto esercizio sono i contributi pubblici diversi da quelli in conto capitale.
I finanziamenti a fondo perduto sono i prestiti per i quali il finanziatore si impegna, in presenza di condizioni stabilite, a rinunciare al rimborso.
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e indipendenti.
4. L'assistenza pubblica assume forme diverse variando sia per ciò che riguarda la natura dell'assistenza prestata sia per le condizioni alle quali essa è sottoposta. Lo scopo dell'assistenza può essere quello di incentivare l'impresa a intraprendere un'attività che non svolgerebbe se mancasse l'assistenza.
5. L'ottenimento di assistenza pubblica da parte dell'impresa può essere rilevante per la preparazione del bilancio per due motivi. In primo luogo, se sono state trasferite risorse, deve essere trovato un metodo adeguato per contabilizzare tale trasferimento. In secondo luogo è opportuno fornire un'indicazione del beneficio che l'impresa ha tratto da tale assistenza durante il periodo considerato. Questo agevola il confronto tra il bilancio di un'impresa con quelli degli esercizi precedenti e con altre imprese.
6. I contributi pubblici vengono talvolta indicati con altri nomi quali sussidi, sovvenzioni o incentivi.
CONTRIBUTI PUBBLICI
7. I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), non devono essere rilevati finché non esista una ragionevole certezza che:
(a) l'impresa rispetterà le condizioni previste; e
(b) i contributi saranno ricevuti.
8. Un contributo pubblico non può essere rilevato finché non esiste una ragionevole certezza che l'impresa rispetterà le condizioni previste, e che il contributo sarà ricevuto. La riscossione di un contributo non fornisce, di per sé, la prova definitiva che le condizioni connesse al contributo siano state, o saranno, rispettate.
9. Il modo in cui un contributo è ricevuto non influisce sul metodo contabile da adottare per rilevarlo. Quindi un contributo deve essere contabilizzato nello stesso modo sia che esso sia ricevuto sotto forma di disponibilità liquide, sia come riduzione di una passività nei confronti dell'ente pubblico.
10. Un finanziamento a fondo perduto da parte di enti pubblici deve essere trattato come contributo pubblico quando c'è una ragionevole sicurezza che l'impresa rispetterà le condizioni per la rinuncia al rimborso del prestito.
11. Una volta che un contributo pubblico è stato contabilizzato, le eventuali passività e attività potenziali devono essere trattate secondo quanto previsto dallo IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali.
12. I contributi pubblici devono essere imputati come provento, con un criterio sistematico, negli esercizi necessari a contrapporli ai costi correlati che il contributo intende compensare. Essi non devono essere accreditati direttamente al patrimonio netto.
13. Esistono due sistemi generali per il trattamento contabile dei contributi pubblici: il metodo patrimoniale, per il quale un contributo è accreditato direttamente al patrimonio netto, e il metodo del reddito, per il quale un contributo è rilevato come provento in uno o più esercizi.
14. Per i sostenitori del metodo patrimoniale:
(a) i contributi pubblici sono un mezzo di finanziamento e devono essere trattati come tali nello stato patrimoniale piuttosto che transitare attraverso il conto economico per compensare le voci di costo che essi finanziano. Dato che non è previsto alcun rimborso, essi dovrebbero essere accreditati direttamente al patrimonio netto; e
(b) non è corretto rilevare i contributi pubblici nel conto economico, dato che essi non costituiscono reddito ma rappresentano un incentivo fornito da un ente pubblico senza che siano sostenuti i costi relativi.
15. Le argomentazioni a favore del metodo del reddito sono le seguenti:
(a) dato che i contributi pubblici derivano da una fonte differente dagli azionisti, essi non devono essere accreditati direttamente al patrimonio netto ma devono essere rilevati come proventi negli esercizi appropriati;
(b) i contributi pubblici sono raramente senza controprestazioni. L'impresa li ottiene attraverso il rispetto di certe condizioni insieme all'adempimento delle obbligazioni previste. Essi devono, perciò, essere rilevati come provento in corrispondenza con i costi a essi riferibili che il contributo intende compensare; e
(c) dato che le imposte sul reddito e le altre imposte sono oneri che partecipano alla determinazione del reddito, è logico rilevare nel conto economico anche i contributi pubblici, che sono una estensione delle politiche fiscali.
16. Per il metodo del reddito è fondamentale che i contributi pubblici siano rilevati come proventi, con un criterio sistematico e razionale, negli esercizi pertinenti al fine di contrapporli ai costi a essi riferibili. La rilevazione dei contributi pubblici come provento al momento della riscossione non rispetta l'assunzione della competenza (vedere IAS 1, Presentazione del bilancio) e potrebbe essere accettata solo nel caso in cui non esista un criterio per ripartire il contributo a esercizi differenti da quello nel quale esso è stato ricevuto.
17. Nella maggior parte dei casi gli esercizi nei quali l'impresa deve rilevare i costi o le spese relative a un contributo pubblico sono facilmente determinabili e, perciò, i contributi riferibili a spese specifiche devono essere rilevati come proventi nello stesso esercizio della spesa relativa. Analogamente, i contributi relativi a beni ammortizzabili sono solitamente rilevati come proventi negli esercizi nei quali è addebitato l'ammortamento di quei beni e nella medesima proporzione.
18. I contributi relativi a beni non ammortizzabili possono richiedere anche l'adempimento di certe condizioni e dovrebbero perciò essere rilevati come proventi negli esercizi nei quali viene sostenuto il costo per adempiere alle condizioni previste. Per esempio, la concessione a titolo di contributo di un terreno può essere condizionata alla costruzione di un edificio nel luogo stesso e può essere corretto rilevarla come provento durante la vita utile dell'edificio.
19. I contributi sono, a volte, ricevuti come parte di un insieme di aiuti finanziari o fiscali al quale sono associate certe condizioni. In tali casi, è necessario porre attenzione nell'identificazione delle condizioni che danno origine ai costi e alle spese che determinano quali sono gli esercizi nei quali il contributo sarà realizzato. Può essere appropriato ripartire una parte del contributo con un criterio e un'altra parte con un criterio diverso.
20. Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all’entità senza correlati costi futuri, deve essere rilevato come provento dell’esercizio in cui diventa esigibile.
21. In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una singola entità e possono non essere disponibili per un’intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo come provento nell’esercizio nel quale l’entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l’informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.
22. Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall’entità come compensazione per costi e perdite sostenuti in un esercizio precedente. In questo caso il contributo deve essere rilevato come provento nell’esercizio nel quale esso diventa esigibile, con un’informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.
Contributi pubblici non monetari
23. Un contributo pubblico può assumere la forma di un trasferimento di attività non monetarie, quali terreni o altre risorse, per l'utilizzo da parte dell'impresa. In queste circostanze, solitamente, si accerta il fair value (valore equo) dell'attività non monetaria e si contabilizza sia il contributo sia il bene a quel fair value (valore equo). Un modo alternativo che viene talvolta seguito è quello di registrare sia il contributo sia il bene a un valore simbolico.
Presentazione nel bilancio dei contributi in conto capitale
24. I contributi pubblici in conto capitale, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo), devono essere presentati nello stato patrimoniale iscrivendo il contributo come ricavo differito o come posta rettificativa del valore contabile del bene.
25. Sono considerati accettabili due metodi di presentazione dei contributi (o della parte appropriata dei contributi) in conto capitale.
26. Il primo metodo prevede l'iscrizione del contributo come ricavo differito che deve essere imputato come provento con un criterio sistematico e razionale durante la vita utile del bene.
27. L'altro metodo detrae il contributo nella determinazione del valore contabile del bene. Il contributo è rilevato come provento durante la vita utile del bene ammortizzabile tramite la riduzione del costo dell'ammortamento.
28. L'acquisto di beni e la riscossione dei contributi relativi possono causare rilevanti movimenti nei flussi finanziari di un'impresa. Per questo motivo, e allo scopo di mostrare l'investimento lordo nei beni, tali movimenti sono spesso indicati come elementi distinti nel rendiconto finanziario, senza considerare se il contributo sia dedotto o no dal valore del bene relativo nella presentazione nello stato patrimoniale.
Presentazione nel bilancio dei contributi in conto esercizio
29. I contributi in conto esercizio sono, a volte, presentati come componente positivo nel conto economico, come voce distinta o all'interno di una voce generica quale "Altri proventi"; in alternativa, essi vengono dedotti dal costo correlato.
30. I sostenitori del primo metodo non ritengono corretta la compensazione tra proventi e costi, argomentando che la distinzione del contributo dal costo facilita il confronto con gli altri costi non correlati al contributo. Per i sostenitori del secondo metodo è da ritenere che quei costi non sarebbero stati sostenuti dall'impresa se questa non avesse ottenuto il contributo; perciò la presentazione dei costi senza compensarli con il contributo può essere fuorviante.
31. Entrambi i metodi per la presentazione dei contributi in conto esercizio sono ritenuti accettabili. L'indicazione del contributo può essere necessaria per una corretta comprensione del bilancio. È, di norma, corretta l'indicazione dell'effetto dei contributi su ciascuna voce di conto economico che deve essere riportata distintamente.
Restituzione dei contributi pubblici
32. Un contributo pubblico che diviene restituibile deve essere contabilizzato come revisione di una stima contabile (vedere IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili). La restituzione di un contributo pubblico in conto esercizio deve, in primo luogo, essere attribuita all'eventuale ricavo differito non ammortizzato relativo al contributo. La parte della restituzione che residua, o l'intero ammontare della restituzione nel caso in cui non ci siano ricavi differiti, deve essere imputata immediatamente come costo. La restituzione di un contributo in conto capitale deve essere rilevata aumentando il valore contabile del bene o riducendo dall'ammontare rimborsabile il saldo dei ricavi differiti. L'ammortamento complessivo ulteriore che, qualora il contributo non fosse stato ottenuto, sarebbe stato rilevato fino a quel momento, deve essere rilevato immediatamente come costo.
33. Le circostanze che danno luogo alla restituzione di un contributo in conto capitale possono richiedere di verificare il nuovo valore contabile del bene al fine di determinare se esso abbia subito una riduzione durevole di valore.
ASSISTENZA PUBBLICA
34. Alcune forme di assistenza pubblica alle quali non può essere ragionevolmente dato un valore e le operazioni condotte con enti pubblici che non sono distinguibili dalle normali operazioni commerciali dell'impresa sono escluse dalla definizione di contributi pubblici contenuta nel paragrafo 3.
35. La consulenza gratuita, tecnica o di marketing, e la prestazione di garanzie sono esempi di assistenza pubblica ai quali non può essere ragionevolmente associato un valore. Un esempio di assistenza che non può essere distinta dalle normali operazioni commerciali dell'impresa si ha quando la politica degli approvvigionamenti pubblici qualifica un'impresa come fornitrice, assorbendone parte delle vendite. Anche se il beneficio è evidente, ogni tentativo di distinguere le normali attività dell'azienda dall'assistenza pubblica sarebbe, con ogni probabilità, arbitrario.
36. La rilevanza del beneficio negli esempi sopra elencati può essere tale che è necessaria l'indicazione della natura, dell'ammontare e della durata dell'assistenza affinché il bilancio dell'impresa non sia fuorviante.
37. I prestiti a interesse zero, o molto basso, sono un tipo di assistenza pubblica ma il beneficio non è quantificato attraverso l'imputazione di interessi.
38. Nel presente Principio l'assistenza pubblica non comprende la realizzazione di infrastrutture per migliorare i trasporti pubblici e la rete di comunicazione e la messa a disposizione, per l'intera comunità locale e in forma permanente, di infrastrutture pubbliche quali acquedotti e impianti di irrigazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39. Devono essere indicati i seguenti aspetti:
(a) il principio contabile adottato per i contributi pubblici, inclusi i metodi di presentazione utilizzati nel bilancio;
(b) la natura e l'ammontare dei contributi pubblici rilevati nel bilancio e l'indicazione delle altre forme di assistenza pubblica delle quali l'impresa ha beneficiato direttamente; e
(c) le condizioni non rispettate e altre situazioni di incertezza relative all'assistenza pubblica che sia stata contabilizzata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
40. L'impresa che adotti il presente Principio per la prima volta deve:
(a) soddisfare, laddove appropriato, le prescrizioni di informativa da fornire; e
(b) alternativamente:
(i) rettificare il suo bilancio per il cambiamento di principio contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili; o
(ii) applicare le disposizioni contabili del presente Principio solo ai contributi, o alle parti di contributi, spettanti, o rimborsabili, dopo la data di entrata in vigore del Principio.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
41. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1984 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere - Investimento netto in una gestione estera
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 21 (rivisto nella sostanza nel 1993) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 7 Rendiconto finanziario, i paragrafi 25 e 26 sono rettificati come segue:
25. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella moneta funzionale dell’entità, applicando all’ammontare in valuta estera il cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.
26. I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al cambio tra la moneta di conto e la valuta funzionale del giorno in cui avvengono i flussi finanziari.
A2. Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come segue:
Il paragrafo 1 dell’Introduzione (ora paragrafo IN 2) è rettificato come segue:
IN2. …
Esistono, inoltre, alcune differenze temporanee che non costituiscono differenze temporali quali, ad esempio, le differenze temporanee che emergono quando:
(a) le attività e passività non monetarie di un’entità sono valutate nella valuta funzionale di quest’ultima, ma il reddito imponibile o la perdita fiscale (e quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente;
(b) …
I paragrafi 41 e 62 sono rettificati come segue:
41. Le attività e le passività non monetarie di un’entità sono misurate nella valuta funzionale (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Se il reddito imponibile o la perdita fiscale dell’entità (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente, le variazioni nel tasso di cambio danno origine a temporanee differenze che risultano in una passività fiscale differita rilevata o (subordinatamente al paragrafo 24) in un’attività. Il corrispondente onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato a conto economico (vedere paragrafo 58).
62. Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate direttamente ad incremento o decremento del patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:
…
(c) differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere); e
…
A3. Lo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate è rettificato come segue:
Il paragrafo 1 è rettificato come segue:
1. Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata.
Il paragrafo 8 è rettificato come segue:
8. Il bilancio espresso nella moneta di un’entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata, sia che l’entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Anche i dati corrispondenti riferiti all’esercizio precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi, devono essere esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.
Ai fini di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 (secondo la revisione del 2003). Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Il paragrafo 17 è rettificato come segue:
17. Per gli esercizi per i quali il presente Principio richiede la rideterminazione dei valori di immobili, impianti e macchinari può non essere disponibile un indice generale dei prezzi. In questi casi può essere necessario dover utilizzare una stima basata, per esempio, sulle variazioni del tasso di cambio fra la valuta funzionale e una moneta estera relativamente stabile.
Il paragrafo 23 è stato eliminato.
Il paragrafo 31 è rettificato come segue:
31. L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28.
Il paragrafo 34 è rettificato come segue:
34. I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell’unità di misura corrente alla chiusura dell’esercizio cui è riferito il bilancio. Anche l’informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell’unità di misura corrente alla chiusura dell’esercizio cui è riferito il bilancio.
Ai fini di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 (secondo la revisione del 2003) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Il paragrafo 39 è rettificato come segue:
39. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
(a) il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza, essi siano esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;
…
A4. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A5. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A6. Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 107 è stato modificato come segue:
107. Il bilancio deve, distinguendo tra le attività immateriali generate internamente e le altre attività immateriali, evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:
…
(e) una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:
…
(vii) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
e …
A7. Nello IAS 41 Agricoltura, il paragrafo 50 è stato modificato come segue:
50. Un’entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
…
(f) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
e …
A8. Il SIC-7 Introduzione dell’Euro è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 4 è rettificato come segue:
4. Ciò, in particolare, significa che:
(a) le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un’entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell’operazione prevista.
(b) differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di gestioni estere devono continuare a essere classificate come voce del patrimonio netto e devono essere rilevate come ricavo o costo solo al momento della dismissione dell’investimento netto in una gestione estera; e
…
Il riferimento alla data di entrata in vigore è rettificato come decritto di seguito:
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.
A9. L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è rettificato come descritto di seguito.
Nell’Appendice B, sono stati aggiunti i paragrafi B1A e B1B:
B1A Un’entità non è tenuta ad applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificati prima della data del passaggio agli IFRS. Se l’entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento, deve trattarli come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività dell‘acquisito. Quindi, l’avviamento e tali rettifiche del fair value (valore equo) sono già espressi nella valuta funzionale dell’entità, o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato secondo i precedenti Principi contabili.
B1B Un’entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento derivanti da:
(a) tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o
(b) tutte le aggregazioni aziendali che l’entità sceglie di rideterminare per essere conforme allo IAS 22, come consentito dal paragrafo B1 sopra.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 23
(RIVISTO NELLA SOSTANZA NEL 1993)
Oneri finanziari
Il Principio contabile internazionale così rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 23, Capitalizzazione degli oneri finanziari, approvato dal Board nel marzo 1984. Il Principio rivisto nella sostanza è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.
Una Interpretazione SIC si riferisce allo IAS 23:
- SIC-2: Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili - Capitalizzazione di oneri finanziari.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire il trattamento contabile degli oneri finanziari. Il presente Principio richiede, generalmente, che gli oneri finanziari siano immediatamente imputati al conto economico. Tuttavia, il Principio consente, come trattamento contabile alternativo consentito, la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica la capitalizzazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per la contabilizzazione degli oneri finanziari.
2. Il presente Principio sostituisce lo IAS 23, Capitalizzazione degli oneri finanziari, approvato nel 1983.
3. Il presente Principio non tratta l'onere finanziario effettivo o figurativo del patrimonio netto, compreso il capitale privilegiato non classificato come passività.
DEFINIZIONI
4. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:
Gli oneri finanziari sono gli interessi e gli altri oneri sostenuti dall'impresa in relazione all'ottenimento di finanziamenti.
Il bene che giustifica la capitalizzazione è un bene che richiede un rilevante periodo di tempo prima di essere pronto per l'uso previsto o la vendita.
5. Gli oneri finanziari possono includere:
(a) gli interessi su scoperti bancari e sui finanziamenti a breve e a lungo termine;
(b) l'ammortamento di aggi e disaggi relativi al finanziamento;
(c) l'ammortamento di costi accessori sostenuti in relazione all'ottenimento del finanziamento;
(d) gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo IAS 17, Leasing; e
(e) le differenze cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi.
6. Esempi di beni che giustificano una capitalizzazione sono le rimanenze che richiedono un rilevante periodo di tempo per poter essere rese idonee per la vendita, impianti manifatturieri, impianti per la produzione di energia e immobili posseduti per investimento. Gli altri investimenti e le rimanenze prodotte regolarmente o in grandi quantità in modo ripetitivo in un breve periodo di tempo non sono beni che giustificano una capitalizzazione. Anche i beni che al momento dell'acquisto sono pronti per il previsto utilizzo o per la vendita non sono beni che giustificano una capitalizzazione.
ONERI FINANZIARI - TRATTAMENTO CONTABILE DI RIFERIMENTO
Rilevazione
7. Gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui essi sono sostenuti.
8. Con il trattamento contabile di riferimento gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti indipendentemente da come sono strutturati i finanziamenti.
Informazioni integrative
9. Il bilancio deve indicare i principi contabili adottati per gli oneri finanziari.
ONERI FINANZIARI - TRATTAMENTO CONTABILE ALTERNATIVO CONSENTITO
Rilevazione
10. Gli oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale essi sono sostenuti, a eccezione dei casi in cui essi sono capitalizzati secondo quanto previsto dal paragrafo 11.
11. Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione devono essere capitalizzati come parte del costo del bene stesso. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato secondo quanto previsto dal presente Principio.
12. Secondo quanto previsto dal trattamento contabile alternativo consentito, gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono inclusi nel costo di quel bene. Tali oneri finanziari sono capitalizzati come parte del costo del bene se è probabile che essi comporteranno benefici economici futuri per l'impresa e se possono essere attendibilmente determinati. Gli altri oneri finanziari devono essere rilevati come costo nell'esercizio nel quale sono sostenuti.
Oneri finanziari capitalizzabili
13. Gli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene. Quando l'impresa stipula finanziamenti specificatamente per ottenere un particolare bene che giustifica una capitalizzazione, gli oneri finanziari, che riguardano direttamente quel bene, possono essere facilmente identificati.
14. Può essere difficile stabilire un legame diretto tra certi finanziamenti e un bene che giustifica una capitalizzazione e determinare i finanziamenti che altrimenti potevano essere evitati. Una tale difficoltà si manifesta, per esempio, quando l'attività di finanziamento di un'impresa è coordinata centralmente. Altre difficoltà emergono quando un gruppo impiega più strumenti finanziari per prendere a prestito fondi con tassi di interesse differenti e presta quei fondi ad altre imprese del gruppo in base a criteri differenti. Altre complicazioni derivano dall'utilizzo di prestiti espressi in o collegati a valute estere, quando il gruppo opera in economie altamente inflazionate, nonché dalle fluttuazioni dei cambi. Per questi motivi, la quantificazione dell'ammontare degli oneri finanziari direttamente imputabili all'acquisizione di un bene che giustifica una capitalizzazione è difficile e richiede un procedimento di valutazione.
15. Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi.
16. Gli accordi finanziari riferibili a un bene che giustifica una capitalizzazione possono far sì che l'impresa ottenga un finanziamento e sostenga i relativi oneri finanziari prima che alcuni o tutti i fondi siano impiegati per il bene che giustifica una capitalizzazione. In tali casi, i fondi sono spesso temporaneamente investiti in attesa di essere utilizzati per le spese relative al bene. Nella determinazione del valore degli oneri finanziari capitalizzabili durante un esercizio, l'eventuale reddito derivante dall'investimento di tali fondi deve essere dedotto dagli oneri finanziari sostenuti.
17. Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito genericamente e sono utilizzati allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili deve essere determinato applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione. L'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può eccedere l'ammontare degli oneri finanziari sostenuti durante quell'esercizio.
18. In alcune situazioni è corretto includere tutti i finanziamenti della capogruppo e delle sue controllate nel calcolo del tasso medio ponderato di onerosità dei finanziamenti; in altri casi è corretto utilizzare, per ciascuna controllata, un tasso medio ponderato di onerosità dei finanziamenti applicabile al suo indebitamento.
Eccedenza del valore contabile del bene che giustifica una capitalizzazione rispetto al suo valore recuperabile
19. Quando il valore contabile o il costo finale atteso del bene che giustifica una capitalizzazione eccede il suo valore recuperabile o il valore netto di realizzo ottenibile dalla vendita, il valore contabile deve essere svalutato o annullato secondo quanto previsto dalle disposizioni degli altri Principi contabili internazionali. In alcuni casi, secondo quanto previsto dagli altri Principi contabili internazionali, devono essere operate delle riprese di valore per eliminare l'effetto di svalutazioni o annullamenti.
Inizio della capitalizzazione
20. La capitalizzazione degli oneri finanziari come parte del costo di un bene che giustifica una capitalizzazione deve iniziare quando:
(a) si stanno sostenendo i costi per l'ottenimento del bene;
(b) si stanno sostenendo gli oneri finanziari; e
(c) sono in corso le attività necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o per la vendita.
21. I costi per l'ottenimento di un bene che giustifica una capitalizzazione includono solo quei costi che si manifestano a seguito di pagamenti in contanti, trasferimenti di altri beni o dall'assunzione di passività fruttifere. Tali costi devono essere ridotti da ogni anticipo ricevuto e dai contributi ricevuti relativamente al bene (vedere IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e illustrazione dell'assistenza pubblica). Il valore medio del bene durante un esercizio, inclusi gli oneri finanziari precedentemente capitalizzati, rappresenta normalmente un'approssimazione ragionevole delle spese alle quali il tasso di capitalizzazione deve essere applicato in quell'esercizio.
22. Le operazioni necessarie per predisporre il bene per il suo utilizzo previsto o la vendita vanno oltre la mera produzione fisica del bene. Esse comprendono le attività tecniche e amministrative precedenti all'avvio della produzione fisica, quali quelle legate all'ottenimento di autorizzazioni precedenti l'avvio della produzione stessa. Tuttavia, tali attività non comprendono la detenzione di un bene quando non è in essere alcuna attività di produzione o di sviluppo che modifichi le caratteristiche del bene stesso. Per esempio, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno è in corso di valorizzazione sono capitalizzati durante il periodo nel quale sono in corso di svolgimento le attività legate alla sua valorizzazione. Tuttavia, gli oneri finanziari sostenuti mentre il terreno acquistato per l'edificazione è posseduto senza che alcuna attività di valorizzazione sia intrapresa non giustificano alcuna capitalizzazione.
Sospensione della capitalizzazione
23. La capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere sospesa durante i periodi, non brevi, nei quali lo sviluppo del bene è interrotto.
24. Gli oneri finanziari possono essere sostenuti durante un periodo, non breve, nel quale le operazioni necessarie per predisporre un bene all'uso previsto o alla vendita sono interrotte. Tali costi sono costi legati al possesso di beni parzialmente completati e non giustificano alcuna capitalizzazione. Tuttavia, la capitalizzazione degli oneri finanziari normalmente non viene sospesa se vengono poste in essere significative attività di natura tecnica o amministrativa. La capitalizzazione degli oneri finanziari non viene sospesa nemmeno quando la sospensione dell'attività è necessaria per predisporre il bene all'utilizzo previsto o alla vendita. Per esempio, la capitalizzazione deve continuare durante il periodo, non breve, necessario perché alcuni beni completino la maturazione, o il periodo, non breve, durante il quale un alto livello delle acque ritarda la costruzione di un ponte se tale elevato livello delle acque è normale durante il periodo di costruzione nell'area geografica interessata.
Interruzione della capitalizzazione
25. La capitalizzazione degli oneri finanziari deve essere interrotta quando sono sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per predisporre il bene che giustifica una capitalizzazione nelle condizioni per il suo utilizzo previsto o la sua vendita.
26. Un bene è, di norma, pronto per il suo utilizzo previsto o la vendita quando la produzione fisica del bene è completata, anche se una parte di lavoro amministrativo routinario può essere ancora in corso. Se al completamento mancano solamente modifiche minori, quali la decorazione di un immobile su specifiche dell'acquirente o dell'utilizzatore, ciò è un indicatore che tutte le operazioni sono sostanzialmente completate.
27. Quando la produzione di un bene che giustifica una capitalizzazione è completata in parti e ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la realizzazione delle altre, la capitalizzazione degli oneri finanziari (relativa a quella parte) deve cessare quando sono sostanzialmente completate tutte le operazioni necessarie per preparare quella specifica parte per l'utilizzo previsto o la vendita.
28. Un centro direzionale composto da vari edifici, ciascuno dei quali può essere utilizzato singolarmente, è un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, dove ciascuna parte può essere utilizzata mentre prosegue la costruzione delle altre. Un esempio di bene, che giustifica una capitalizzazione, che necessita di essere completato prima che ogni parte possa essere utilizzata è un impianto industriale che comprende diversi processi produttivi da compiersi in sequenza nelle differenti parti dell'impianto, quale una acciaieria.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
29. Il bilancio deve indicare:
(a) il principio contabile adottato per gli oneri finanziari;
(b) l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati durante l'esercizio; e
(c) il tasso di capitalizzazione utilizzato per quantificare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
30. Quando l’adozione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, un’entità è incoraggiata a rettificare il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori.Alternativamente, le entità devono capitalizzare soltanto quegli oneri finanziari sostenuti dopo la data di entrata in vigore del presente Principio che soddisfano i requisiti per la loro capitalizzazione.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
31. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1995 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 24 (rivisto nella forma nel 1994) Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche allo IAS 30
La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari, il paragrafo 58 è stato modificato per leggersi come segue:
58. Se una banca ha effettuato operazioni con parti correlate, è appropriato indicare la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio della banca. Le informazioni integrative sono esposte in conformità allo IAS 24 e includono quelle relative alle politiche della banca nella concessione di prestiti alle parti correlate e, riguardo alle operazioni con parti correlate, l’importo incluso in:
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 26
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)
Fondi di previdenza
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio originariamente approvato dal Board nel giugno 1986. Esso è presentato con la impostazione rivista nella terminologia adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per la presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani di previdenza quando esse vengono predisposte.
2. Talvolta i piani di previdenza sono denominati in altri modi, quali per esempio "piani pensionistici", "piani di pensionamento" o "piani per benefici previdenziali". Il presente Principio considera un piano previdenziale come un'entità distinta dal datore di lavoro dei partecipanti al piano. Alla presentazione delle informazioni finanziarie da parte di piani previdenziali devono essere applicati tutti gli altri Principi contabili internazionali nei limiti in cui essi non siano superati dal presente Principio.
3. Il presente Principio tratta la contabilizzazione e le informazioni da presentare da parte del piano nei confronti di tutti i partecipanti. Esso non tratta le informazioni concernenti i diritti dei singoli partecipanti a ottenere i benefici previdenziali.
4. Lo IAS 19, Benefici per i dipendenti, riguarda la determinazione dei costi previdenziali da iscrivere nel bilancio delle imprese che hanno piani previdenziali. Il presente Principio, di conseguenza, integra lo IAS 19.
5. I piani previdenziali possono essere qualificati come piani a contribuzione definita o come piani a benefici definiti. Molti piani richiedono l'istituzione di fondi distinti, che possono avere o meno una distinta identità giuridica o dei gestori fiduciari, ai quali sono versati i contributi e dai quali sono erogati i benefici. Il presente Principio si applica indipendentemente dall'istituzione di tali fondi e dall'esistenza di gestori fiduciari.
6. I piani previdenziali con attività investite tramite società assicuratrici sono soggetti agli stessi requisiti di contabilizzazione e di finanziamento degli accordi privati di investimento. Di conseguenza, essi ricadono nell'ambito di applicazione del presente Principio a meno che il contratto con la società assicuratrice sia stipulato in nome e per conto di un singolo partecipante o di un gruppo di partecipanti e la responsabilità di corrispondere i benefici previdenziali gravi unicamente sulla Società assicuratrice.
7. Il presente Principio non tratta gli altri tipi di benefici per dipendenti quali le indennità di fine rapporto, gli accordi per compensi differiti, le liquidazioni legate all'anzianità di servizio, speciali piani di prepensionamento e di riduzione degli esuberi, piani sanitari e assistenziali o piani d'incentivazione. Anche le prestazioni assistenziali pubbliche sono escluse dall'ambito di applicazione del presente Principio.
DEFINIZIONI
8. I termini seguenti sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:
I piani previdenziali sono accordi in base ai quali l'impresa eroga benefici per i suoi dipendenti al momento o dopo la cessazione del rapporto di lavoro (sotto forma di un reddito annuale o in un'unica soluzione) e tali benefici, o le contribuzioni dei datori di lavoro per essi, possono essere determinati o stimati in anticipo rispetto al pensionamento sulla base delle disposizioni di un accordo documentato o delle consuetudini dell'impresa.
I piani a contribuzione definita sono piani di previdenza in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento ai contributi versati a un fondo e al rendimento degli investimenti finanziari relativi.
I piani a benefici definiti sono piani di previdenza in base ai quali gli ammontari che devono essere pagati come benefici previdenziali sono determinati facendo riferimento a una formula solitamente basata sulla remunerazione dei dipendenti e/o sugli anni di lavoro.
La contribuzione al fondo è il trasferimento di beni a un'entità giuridica (il fondo), distinta dall'impresa del datore di lavoro, per far fronte agli impegni futuri per il pagamento dei benefici previdenziali.
Per gli scopi del presente Principio sono utilizzati anche i seguenti termini:
I partecipanti sono gli aderenti a un piano previdenziale e gli eventuali altri aventi diritto al ricevimento dei benefici previsti dal piano.
Le attività nette disponibili per i benefici da erogare sono le attività di un piano meno le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.
Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti è il valore attuale dei pagamenti attesi da un piano previdenziale per i dipendenti in servizio e cessati, riferibile al lavoro già prestato.
I benefici acquisiti sono i benefici il diritto ai quali, secondo quanto previsto dalle condizioni di un piano previdenziale, non dipende dalla prosecuzione del rapporto di lavoro.
9. Alcuni piani previdenziali hanno sponsor che non sono i datori di lavoro; il presente Principio si applica anche alle informazioni finanziarie presentate da tali piani.
10. La maggior parte dei piani previdenziali si basa su accordi formali. Alcuni non sono formalizzati ma hanno acquisito un valore vincolante per l'impresa essendo divenuti parte della sua prassi consolidata. Sebbene alcuni consentano ai datori di lavoro di limitare i loro impegni previsti dal piano solitamente è difficile annullare un piano, se i dipendenti devono essere mantenuti in servizio. Sia per i piani formalizzati sia per quelli non formalizzati si applica lo stesso criterio di contabilizzazione e di presentazione delle informazioni finanziarie.
11. Molti piani previdenziali prevedono l'istituzione di fondi distinti ai quali affluiscono i contributi e dai quali sono pagati i benefici. Tali fondi possono essere gestiti da soggetti indipendenti. In alcuni Paesi questi soggetti sono chiamati gestori fiduciari (trustee). Il termine gestore fiduciario è utilizzato nel presente Principio per individuare tali soggetti indipendentemente dal fatto che sia stata istituita un'amministrazione fiduciaria vera e propria.
12. I piani previdenziali sono normalmente indicati come piani a contribuzione definita o piani a benefici definiti, ciascuno con le proprie caratteristiche distintive. Talvolta esistono dei piani con caratteristiche di entrambi i tipi. Per le finalità del presente Principio questi piani composti sono considerati piani a benefici definiti.
PIANI A CONTRIBUZIONE DEFINITA
13. La presentazione delle informazioni finanziarie da parte di un piano a contribuzione definita deve contenere un rendiconto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e una descrizione del criterio di contribuzione.
14. In un piano a contribuzione definita il valore dei benefici futuri che il partecipante al piano riceverà è determinato dai contributi pagati dal datore di lavoro, dal partecipante o da entrambi e dall'efficienza di gestione e dal rendimento degli investimenti del fondo. L'obbligazione del datore di lavoro è, di solito, assolta contribuendo al fondo. Normalmente non è richiesto il parere di un attuario sebbene tale parere debba essere a volte utilizzato per stimare i benefici futuri ottenibili sulla base dei contributi correnti e sulle modificazioni dei livelli di contribuzione futuri nonché sulla base dei rendimenti degli investimenti.
15. I partecipanti al piano sono interessati alla gestione dello stesso perché essa influisce direttamente sul livello dei benefici futuri loro spettanti. Essi sono interessati a conoscere se i contributi sono stati percepiti e se è stato esercitato un controllo appropriato per garantire i diritti dei beneficiari. Il datore di lavoro è interessato all'efficiente e corretta gestione del piano.
16. La finalità della presentazione di informazioni da parte di un piano a contribuzione definita è quello di fornire periodicamente informazioni sul piano stesso e sul rendimento dei suoi investimenti. Tale finalità è raggiunta, di solito, predisponendo una relazione che comprenda i seguenti elementi:
(a) una descrizione delle operazioni dell'esercizio rilevanti e gli effetti di eventuali variazioni relative al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
(b) prospetti che riportino le operazioni e il rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano alla fine dell'esercizio; e
(c) una descrizione dei criteri di investimento.
PIANI A BENEFICI DEFINITI
17. La relazione di un piano a benefici definiti deve contenere alternativamente:
(a) un prospetto che evidenzi:
(i) le attività nette disponibili per i benefici da erogare;
(ii) il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; e
(iii) l'avanzo o il disavanzo risultante; o
(b) un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare comprendente alternativamente:
(i) una nota indicante il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti, distinguendo tra quelli acquisiti e quelli non ancora acquisiti; o
(ii) un riferimento a queste informazioni contenute in una relazione attuariale allegata.
Se alla data della relazione non è stata predisposta una valutazione attuariale, deve essere usata come base la valutazione attuariale più recente la cui data deve essere indicata.
18. Per gli scopi del paragrafo 17, il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti deve basarsi sui benefici previsti dalle clausole del piano per il lavoro prestato fino a quel momento utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione delle retribuzioni future con l'indicazione del criterio utilizzato. Deve essere indicato anche l'effetto di eventuali variazioni dei parametri attuariali che hanno avuto un effetto rilevante sul valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.
19. La relazione deve illustrare il rapporto tra il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti e le attività nette disponibili per i benefici da erogare e la politica per il finanziamento dei benefici previsti.
20. In un piano a benefici definiti il pagamento dei benefici previdenziali previsti dipende dalla situazione patrimoniale-finanziaria del piano e dalla capacità dei contribuenti al fondo di contribuirvi in futuro, nonché dal rendimento degli investimenti e dall'efficienza di gestione del piano.
21. Un piano a benefici definiti deve essere valutato periodicamente da un attuario per accertarne la situazione finanziaria, rivedere le ipotesi e suggerire i livelli futuri di contribuzione.
22. La finalità della presentazione di informazioni finanziarie da parte di un piano a benefici definiti è quello di fornire periodicamente informazioni sulle risorse economiche e sulle attività del piano, informazioni utili per accertare la corrispondenza tra l'accumulazione di risorse e i benefici da erogare da parte del piano nel tempo. Questa finalità è, di solito, raggiunta predisponendo una relazione che includa le seguenti informazioni:
(a) una descrizione delle operazioni dell'esercizio rilevanti e l'effetto di eventuali variazioni relative al piano, la sua composizione e le sue condizioni generali;
(b) rendiconti delle operazioni e del rendimento degli investimenti nell'esercizio e la situazione patrimoniale-finanziaria del piano al termine dell'esercizio;
(c) informazioni attuariali come parte del rendiconto o come relazione separata; e
(d) una descrizione delle politiche di investimento.
Valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti
23. Il valore attuale dei pagamenti attesi di un piano previdenziale può essere calcolato e presentato utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o una previsione del livello delle retribuzioni future fino al momento del pensionamento dei partecipanti.
24. Le ragioni a favore dell'adozione del metodo della retribuzione corrente comprendono:
(a) il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti, rappresentato dalla somma dei valori attualmente attribuibili a ciascun partecipante al piano, può essere calcolato su una base più oggettiva della previsione del livello delle retribuzioni future perché esso implica un minor numero di ipotesi;
(b) gli aumenti dei benefici riferibili a un aumento delle retribuzioni diventano un'obbligazione del piano al momento dell'incremento delle retribuzioni; e
(c) l'ammontare del valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti utilizzando il livello delle retribuzioni correnti è, di solito, più strettamente correlato all'ammontare dovuto nel caso di interruzione o cessazione del piano.
25. Le ragioni a favore del metodo della previsione del livello delle retribuzioni future comprendono:
(a) le informazioni finanziarie devono essere preparate secondo il principio della continuità aziendale, indipendentemente dalle ipotesi e dalle stime che devono essere fatte;
(b) nei piani basati sull'ultimo livello retributivo i benefici sono determinati con riferimento alle retribuzioni in vigore in prossimità o in coincidenza con la data di pensionamento; è quindi necessario effettuare previsioni delle retribuzioni, dei livelli dei contributi e dei tassi di rendimento; e
(c) la mancata considerazione di previsioni delle retribuzioni future, quando la maggior parte della contribuzione si basa sulle previsioni delle retribuzioni, può tradursi nella presentazione di informazioni che rilevano un'apparente eccedenza o adeguatezza di contribuzioni mentre il piano ne ha carenza.
26. Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti basato sulle retribuzioni correnti deve essere indicato nella relazione di un piano per fornire l'indicazione dell'impegno per i benefici maturati alla data della relazione. Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti basato su previsioni delle retribuzioni deve essere indicato per fornire l'indicazione della dimensione dell'impegno potenziale, sulla base del presupposto della continuità aziendale, che è generalmente il criterio generale per qualsiasi forma di contribuzione. Oltre all'indicazione del valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti può essere necessario fornire una spiegazione che indichi chiaramente il contesto nel quale il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti deve essere interpretato. Tale spiegazione può riguardare l'adeguatezza delle contribuzioni future previste e del criterio di contribuzione basato sulla previsione delle retribuzioni. Essa può essere inclusa nel rendiconto o nella relazione dell'attuario.
Periodicità delle valutazioni attuariali
27. In molti Paesi le valutazioni attuariali non sono ottenute più frequentemente che ogni tre anni. Se una valutazione attuariale non è stata preparata alla data della relazione, deve essere utilizzata come base la valutazione attuariale più recente e la sua data deve essere indicata.
Contenuto della relazione
28. Per i piani a benefici definiti le informazioni finanziarie devono essere presentate in uno dei seguenti schemi che riflettono le differenti consuetudini nell'indicazione e nella presentazione delle informazioni attuariali:
(a) nella relazione è incluso un prospetto che riporta le attività nette disponibili per i benefici da erogare, il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti e l'avanzo o il disavanzo risultante. La relazione del piano contiene anche il prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e il prospetto delle variazioni nel valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti. La relazione può includere una relazione distinta dell'attuario per comprovare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti;
(b) una relazione che comprenda un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per tali benefici. Il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti è indicato in una nota ai prospetti. La relazione può anche comprendere la relazione di un attuario per comprovare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti; e
(c) una relazione che comprenda un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare e un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per tali benefici con il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti contenuto in una relazione attuariale separata.
In ciascuno schema possono essere allegate ai prospetti anche una relazione dei gestori fiduciari, con i contenuti delle relazioni degli amministratori, e una relazione sugli investimenti.
29. I sostenitori degli schemi illustrati nel paragrafo 28 (a) e (b) ritengono che la quantificazione dei benefici previdenziali previsti e le altre informazioni fornite con questo metodo aiutino gli utilizzatori ad accertare la situazione attuale del piano e la probabilità che le obbligazioni del piano siano soddisfatte. Essi ritengono anche che le informazioni contenute nelle relazioni devono essere complete di per se stesse e non dipendere da prospetti allegati. Tuttavia, alcuni ritengono che lo schema illustrato al paragrafo 28 (a) potrebbe dare l'impressione che esista una passività, mentre il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti non ha, secondo loro, tutte le caratteristiche di una passività come tale.
30. I sostenitori dello schema descritto al paragrafo 28 (c) ritengono che il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti non debba essere incluso in un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare come descritto al paragrafo 28 (a) oppure essere indicato in una nota come al 28 (b) perché esso, così facendo, sarebbe confrontato direttamente con le attività del piano e tale confronto può non essere valido. Essi sostengono che gli attuari non mettono necessariamente a confronto il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti con i valori di mercato degli investimenti, ma possono invece accertare il valore attuale dei flussi finanziari attesi dagli investimenti. Perciò, i sostenitori di questo schema ritengono che un tale confronto non sia adeguato a riflettere la valutazione complessiva del piano effettuata dall'attuario e che esso possa essere male interpretato. Inoltre, alcuni ritengono che l'informazione sui benefici previdenziali previsti, siano o meno quantificati, deve essere contenuta unicamente in una relazione attuariale separata, nella quale può essere fornita un'illustrazione appropriata.
31. Il presente Principio consente che le indicazioni concernenti i benefici previdenziali previsti siano fornite in una relazione attuariale separata ma respinge le argomentazioni contrarie alla quantificazione del valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti. Di conseguenza, gli schemi illustrati nel paragrafo 28 (a) e (b) sono considerati accettabili dal presente Principio, così come lo schema illustrato nel paragrafo 28 (c) posto che le informazioni finanziarie contengano un riferimento a una relazione attuariale allegata che riporti il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.
PIANI PREVIDENZIALI COMUNQUE DEFINITI
Valutazione delle attività del piano
32. Gli investimenti da parte di un piano previdenziale devono essere iscritti al fair value (valore equo). Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è il valore di mercato. Laddove non sia possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti dal piano deve essere fornita un'illustrazione dei motivi per i quali non viene utilizzato il fair value (valore equo).
33. Nel caso di titoli mobiliari negoziabili il fair value (valore equo) è, di solito, il valore di mercato perché questo è ritenuto la misura più attendibile dei titoli mobiliari alla data della relazione e del rendimento dell'esercizio. Quei titoli mobiliari che hanno un valore fisso di rimborso e che sono stati acquistati per assicurare il rispetto delle obbligazioni del piano, o di sue parti specifiche, possono essere iscritti a valori basati sui loro valori finali di rimborso assumendo un tasso di rendimento costante fino alla scadenza. Quando non è possibile una stima del fair value (valore equo) degli investimenti posseduti da un piano, come nel caso della proprietà totale di un'impresa, deve essere indicato il motivo per il quale non è utilizzato il fair value (valore equo). Nella misura in cui gli investimenti sono iscritti a valori diversi dal valore di mercato o dal fair value (valore equo), anche il fair value (valore equo) deve essere, generalmente, indicato. I beni utilizzati nella gestione del fondo devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali appropriati.
Informazioni integrative
34. La relazione di un piano previdenziale, sia a benefici definiti sia a contribuzione definita, deve contenere anche le informazioni seguenti:
(a) un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare;
(b) un elenco dei principi contabili rilevanti; e
(c) una descrizione del piano e l'effetto di eventuali variazioni nel piano durante l'esercizio.
35. La relazione dei piani previdenziali deve includere i seguenti aspetti, se pertinenti:
(a) un prospetto delle attività nette disponibili per i benefici da erogare indicante:
(i) le attività al termine dell'esercizio opportunamente classificate;
(ii) i criteri di valutazione delle attività;
(iii) i dettagli di ogni singolo investimento eccedente il 5 % delle attività nette disponibili per i benefici da erogare o il 5 % di ogni classe o tipo di valori mobiliari;
(iv) i dettagli di qualsiasi investimento nell'impresa del datore di lavoro; e
(v) le passività diverse dal valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti;
(b) un prospetto delle variazioni delle attività nette disponibili per i benefici da erogare che riporti i seguenti punti:
(i) le contribuzioni dei datori di lavoro;
(ii) le contribuzioni dei dipendenti;
(iii) i proventi degli investimenti quali interessi e dividendi;
(iv) gli altri proventi;
(v) i benefici pagati o dovuti (suddivisi, per esempio, tra pensioni, indennità per morte e indennità per invalidità, e pagamenti in un'unica soluzione);
(vi) i costi amministrativi;
(vii) gli altri costi;
(viii) le imposte sul reddito;
(ix) gli utili e le perdite dalla dismissione di investimenti e dalle variazioni nel valore degli investimenti; e
(x) i trasferimenti da, ovvero a, altri piani;
(c) una descrizione del criterio di contribuzione;
(d) per i piani a benefici definiti il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti (che può essere distinto tra benefici acquisiti e non ancora acquisiti) basato sui benefici previsti dalle condizioni del piano, sul lavoro prestato fino a quel momento, utilizzando il livello delle retribuzioni correnti o quello delle previsioni delle retribuzioni; queste informazioni possono essere incluse in una relazione attuariale allegata da leggersi unitamente all'informazione finanziaria relativa inclusa nella relazione del piano; e
(e) per i piani a benefici definiti, una descrizione dei presupposti attuariali rilevanti e del metodo utilizzato per calcolare il valore attuale attuariale dei benefici previdenziali previsti.
36. La relazione di un piano previdenziale deve contenere una descrizione del piano o come parte delle informazioni finanziarie in essa contenute, o in una relazione separata. Essa può contenere le seguenti informazioni:
(a) l'indicazione dei datori di lavoro e dei gruppi di dipendenti partecipanti al piano;
(b) il numero di partecipanti che ricevono benefici e il numero degli altri partecipanti, opportunamente classificati;
(c) il tipo di piano, ossia se a contribuzione definita o a benefici definiti;
(d) una nota che indichi se i partecipanti contribuiscono al piano;
(e) una descrizione dei benefici previdenziali previsti per i partecipanti;
(f) una descrizione di eventuali condizioni per la cessazione del piano; e
(g) le variazioni negli elementi compresi nei punti da (a) a (f) durante il periodo preso in considerazione dalla relazione.
Non è raro fare riferimento ad altri documenti facilmente disponibili per gli utilizzatori nei quali il piano è descritto e includere nella relazione solo informazioni sulle variazioni successive.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
37. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci dei piani previdenziali degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1988 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
Bilancio consolidato e separato
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 (rivisto nella sostanza nel 2000) Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Il paragrafo 1 dello IAS 22 Aggregazioni di imprese viene modificato per leggersi come segue:
1. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:
…
Una controllata è un’entità economica, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un’altra entità (indicata come controllante).
L’interessenza di terzi è quella parte del risultato dell’esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A3. SIC-12 Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo) è modificato come segue.
Il riferimento è modificato per leggersi come segue:
Riferimento: IAS 27 Bilancio consolidato e separato
I paragrafi 9, 10 e 11 sono modificati per leggersi come segue:
9. Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con «autopilota») o altrimenti. Lo IAS 27.13 indica diverse circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un’entità possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un’altra entità. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un’impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti.
10. In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un’impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS (una guida addizionale è fornita nell’Appendice della presente Interpretazione):
(a) in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell’impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l’entità ottenga benefici dall’attività della SDS;
(b) in concreto, l’entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell’attività della SDS o, predisponendo un meccanismo «autopilota», l’entità ha delegato questi poteri decisionali;
(c) in concreto, l’entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o
(d) in concreto, l’entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.
11. [Abrogato]
A4. Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili al dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 27 Bilancio consolidato e Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate sono modificati in IAS 27 Bilancio consolidato e separato.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
Partecipazioni in società collegate
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 (rivisto nella sostanza nel 2000) Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche alle altre disposizioni
La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate sono modificati in IAS 28 Partecipazioni in società collegate.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 29
(RIVISTO NELLA FORMA NEL 1994)
Informazioni contabili in economie iperinflazionate
Il presente Principio contabile internazionale così rivisto nella forma sostituisce il Principio approvato nell'aprile 1989. Esso è presentato con la impostazione rivista adottata per i Principi contabili internazionali a partire dal 1991. Nessun cambiamento sostanziale è stato apportato al testo originariamente approvato. Parte della terminologia è stata modificata per uniformarla a quella adottata ora dallo IASC.
Le seguenti Interpretazioni SIC si riferiscono allo IAS 29:
- SIC-19: Moneta di conto - Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29;
- SIC-30: Moneta di conto - Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci originari, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi impresa che li rediga nella valuta di un'economia iperinflazionata.
2. In un'economia iperinflazionata la rappresentazione dei risultati operativi e della situazione patrimoniale-finanziaria nella moneta locale, senza rideterminazione dei valori, non è utile. La moneta perde potere di acquisto con una tale rapidità che il confronto fra valori relativi a operazioni e altri fatti avvenuti in tempi differenti, anche nello stesso periodo amministrativo, è fuorviante.
3. Il presente Principio non stabilisce un valore assoluto di tasso d'inflazione al di sopra del quale si è in presenza di iperinflazione. La necessità di rideterminare i valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, deve essere oggetto di valutazione. Fra le situazioni indicative di iperinflazione vi sono le seguenti:
(a) la collettività preferisce impiegare la propria ricchezza in attività non monetarie o in una moneta estera relativamente stabile. La moneta locale posseduta viene investita immediatamente per conservare il potere di acquisto;
(b) la collettività considera i valori monetari non tanto rispetto alla moneta locale, bensì rispetto a una moneta estera relativamente stabile. I prezzi possono essere espressi nella moneta straniera;
(c) le vendite e gli acquisti a credito avvengono a prezzi che compensano le perdite di potere di acquisto attese durante il periodo della dilazione, anche se breve;
(d) i tassi di interesse, i salari e i prezzi sono collegati a un indice dei prezzi; e
(e) il tasso cumulativo di inflazione nell'arco di un triennio si avvicina, o supera, il 100 %.
4. È preferibile che tutte le imprese che presentano i loro bilanci nella moneta di una stessa economia iperinflazionata applichino il presente Principio a partire dalla stessa data. Tuttavia, il presente Principio si applica ai bilanci di qualsiasi impresa fin dall'inizio dell'esercizio nel quale è riconosciuta l'esistenza di iperinflazione nel Paese nella cui moneta l'impresa redige il bilancio.
RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DEL BILANCIO
5. I prezzi variano nel tempo come risultato dell'agire di differenti fattori politici, economici e sociali, specifici o generali. Fattori specifici, quali le variazioni della domanda e dell'offerta e i cambiamenti tecnologici, possono determinare incrementi o decrementi nei singoli prezzi, significativi e indipendenti gli uni dagli altri. Inoltre, fattori generali possono tradursi in variazioni del livello generale dei prezzi e, perciò, del potere generale di acquisto della moneta.
6. Nella maggior parte dei Paesi il costo storico costituisce il criterio base per la predisposizione dei bilanci originari, senza considerare le variazioni del livello generale dei prezzi e gli aumenti degli specifici prezzi dei beni posseduti, a eccezione dei casi in cui immobili, impianti, macchinari e investimenti in genere possono essere rivalutati. Alcune imprese, tuttavia, presentano il bilancio originario utilizzando il criterio del costo corrente che riflette gli effetti delle variazioni nei prezzi specifici dei beni posseduti.
7. In un'economia iperinflazionata il bilancio, sia esso basato sui costi storici o sui costi correnti, è utile solo se esso è espresso con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Di conseguenza, il presente Principio si applica ai bilanci originari redatti nella valuta di un'economia iperinflazionata. Non è consentita la presentazione delle informazioni richiesta dal presente Principio come un'integrazione al bilancio i cui valori non siano stati rideterminati. Inoltre, è sconsigliata la presentazione separata di bilanci prima della rideterminazione dei loro valori.
8. Il bilancio espresso nella moneta di un'economia iperinflazionata, sia che l'impresa utilizzi il il criterio dei costi storici sia quello dei costi correnti, deve essere esposto nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Anche i dati corrispondenti riferiti all'esercizio precedente richiesti dallo IAS 1, Presentazione del bilancio, ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi devono essere esposti nell'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.
9. L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta deve essere imputato a conto economico e illustrato distintamente.
10. La rideterminazione dei valori del bilancio, secondo quanto previsto dal presente Principio, richiede l'applicazione di specifiche procedure e di un processo di valutazione. La costanza nell'applicazione di tali procedure e valutazioni, da un esercizio all'altro, è più importante del calcolo scrupoloso dei valori risultanti dal bilancio rideterminato.
Bilancio a costi storici
Stato patrimoniale
11. I valori dello stato patrimoniale non ancora espressi con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi.
12. Gli elementi monetari non devono essere rideterminati perché essi sono già espressi con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Gli elementi monetari sono rappresentati dal denaro posseduto e dalle voci i cui valori devono essere ricevuti o pagati in denaro.
13. Le attività e le passività contrattualmente legate a clausole di adeguamento dei prezzi, come i titoli e i prestiti indicizzati, devono essere rettificate secondo quanto previsto dall'accordo allo scopo di accertarne l'ammontare alla data di riferimento del bilancio. Tali valori devono essere iscritti al loro importo rettificato nello stato patrimoniale rideterminato.
14. Tutte le altre attività e passività sono non monetarie. Alcuni elementi non monetari devono essere iscritti a valori correnti alla data di riferimento del bilancio, quali il valore netto di realizzo e il valore di mercato; essi non devono, di conseguenza, essere rideterminati. Tutte le altre attività e passività non monetarie devono essere rideterminate.
15. La maggior parte degli elementi non monetari sono iscritti al costo o al costo al netto degli ammortamenti; quindi essi sono espressi ai valori correnti alla data della loro acquisizione. Ciascuno di questi elementi deve essere rideterminato applicando al suo costo storico e ai fondi di ammortamento la variazione nell'indice generale dei prezzi intervenuta tra la data di acquisizione e la data di riferimento del bilancio. Quindi gli immobili, gli impianti e i macchinari, gli investimenti in genere, le rimanenze di materie prime e di merci, l'avviamento, i brevetti, i marchi e i beni analoghi devono essere rideterminati a partire dalla data del loro acquisto. Le rimanenze di semilavorati e di prodotti finiti devono essere rideterminate a partire dalla data alla quale sono sostenuti i costi di acquisto e di produzione.
16. Informazioni precise sulla data di acquisizione di immobili, impianti e macchinari possono non essere disponibili o accertabili. In questi rari casi può essere necessario, nel primo esercizio di applicazione del presente Principio, dover affidare la determinazione del valore dei beni e del criterio per la loro rideterminazione a un professionista indipendente.
17. Per gli esercizi per i quali il presente Principio richiede la rideterminazione dei valori di immobili, impianti e macchinari può non essere disponibile un indice generale dei prezzi. In questi rari casi può essere necessario dover utilizzare una stima basata, per esempio, sulle variazioni del tasso di cambio fra la moneta di conto e una qualsiasi moneta estera relativamente stabile.
18. Alcuni elementi non monetari del bilancio sono iscritti a valori correnti a date differenti da quella di acquisizione o da quella del bilancio, quali immobili, impianti e macchinari che siano stati rivalutati a una data precedente. In questi casi i valori contabili devono essere rideterminati a partire dalla data della rivalutazione.
19. Il valore rideterminato di un elemento non monetario deve essere ridotto, secondo quanto previsto dal Principio contabile internazionale pertinente, quando esso eccede il valore recuperabile tramite il successivo utilizzo del bene (inclusa la vendita o altro tipo di dismissione). Quindi, in tali casi, i valori rideterminati di immobili, impianti e macchinari, avviamento, brevetti e marchi devono essere ridotti al valore recuperabile, così come i valori rideterminati per le rimanenze devono essere ridotti al valore netto di realizzo, mentre i valori rideterminati per gli investimenti correnti devono essere ridotti al valore di mercato.
20. L'impresa partecipata valutata con il metodo del patrimonio netto può presentare il suo bilancio nella moneta di un'economia iperinflazionata. I valori dello stato patrimoniale e del conto economico di tale partecipata devono essere rideterminati secondo quanto previsto dal presente Principio al fine di determinare la quota dell'attivo netto e degli utili o delle perdite di pertinenza del soggetto titolare della partecipazione. Quando i valori del bilancio della partecipata rideterminati sono espressi in una moneta estera essi devono essere convertiti al tasso di chiusura.
21. L'impatto dell'inflazione è normalmente compreso negli oneri finanziari. Non è corretto rideterminare il valore degli investimenti immobilizzati che sono stati finanziati mediante l'assunzione di prestiti e nemmeno capitalizzare la parte degli oneri finanziari che è diretta a compensare l'effetto dell'inflazione nello stesso periodo. Questa parte degli oneri finanziari deve essere rilevata come costo di competenza dell'esercizio in cui viene sostenuto.
22. L'impresa può acquistare beni a condizioni di pagamento differito e senza sostenere espliciti addebiti di interessi. Laddove non sia possibile scindere il costo per gli interessi, tali attività devono essere rideterminate a partire dalla data del pagamento e non dalla data di acquisto.
23. Lo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere, consente alle imprese di includere le differenze di cambio sui finanziamenti nel valore contabile dei beni conseguenti a una drastica e recente svalutazione. Per l'impresa che presenta il bilancio nella moneta di un'economia iperinflazionata tale pratica non è corretta quando il valore del bene deve essere rideterminato a partire dalla data della sua acquisizione.
24. All'inizio del primo esercizio di applicazione del presente Principio i componenti del capitale conferito, eccetto gli utili portati a nuovo e le riserve di rivalutazione, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi a partire dalle date alle quali i componenti sono stati conferiti o comunque ottenuti. L'eventuale riserva di rivalutazione sorta in un esercizio precedente deve essere eliminata. La rideterminazione degli utili portati a nuovo deve derivare dalla rideterminazione degli altri valori dello stato patrimoniale.
25. Alla fine del primo esercizio e in quelli successivi tutti i componenti del capitale conferito devono essere ricalcolati applicando un indice generale dei prezzi dall'inizio dell'esercizio o dalla data del conferimento, se successiva. Le variazioni del capitale conferito nell'esercizio devono essere illustrate secondo quanto previsto dallo IAS 1, Presentazione del bilancio.
Conto economico
26. Il presente Principio richiede che tutte le voci del conto economico siano espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Perciò tutti i valori devono essere rideterminati applicando la variazione del livello generale dei prezzi intervenuta dalla data alla quale i proventi e i costi furono registrati inizialmente nel bilancio.
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta
27. In periodo di inflazione l'impresa che possiede attività monetarie eccedenti le passività monetarie perde potere di acquisto, mentre l'impresa con passività monetarie eccedenti le attività monetarie guadagna potere di acquisto nella misura in cui le attività e le passività non siano legate al livello dei prezzi. L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta può derivare come differenza dal ricalcolo di attività non monetarie, di capitale conferito e di elementi del conto economico e dalla rettifica di attività e passività indicizzate. L'utile o la perdita può essere stimato applicando la variazione dell'indice generale dei prezzi alla media ponderata dell'esercizio della differenza fra attività e passività monetarie.
28. Gli utili o le perdite sulla posizione monetaria netta devono essere imputati a conto economico. La rettifica alle attività e passività contrattualmente parametrate alle variazioni dei prezzi, effettuata secondo quanto previsto dal paragrafo 13, deve essere compensata con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta. Altre voci del conto economico, quali interessi attivi e passivi e le differenze cambio relative a fondi investiti o presi a prestito sono associate alla posizione monetaria netta. Sebbene tali voci siano indicate distintamente, può essere utile che esse siano presentate nel conto economico insieme con l'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta.
Bilancio a costi correnti
Stato patrimoniale
29. Le voci esposte al costo corrente non devono essere rideterminate perché esse sono già espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Le altre voci dello stato patrimoniale devono essere rideterminate secondo quanto previsto dai paragrafi da 11 a 25.
Conto economico
30. Il conto economico a costi correnti prima della rideterminazione dei valori rileva, generalmente, i costi correnti alla data in cui l'operazione originaria o i fatti sono avvenuti. Il costo del venduto e l'ammortamento sono registrati ai costi correnti al momento del loro sostenimento; le vendite e gli altri costi sono registrati ai loro valori monetari quando si verificano. Perciò tutti i valori devono essere ricalcolati con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio applicando un indice generale dei prezzi.
Utile o perdita sulla posizione monetaria netta
31. L'utile o la perdita sulla posizione monetaria netta devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28. Il conto economico a costi correnti, tuttavia può includere già una rettifica che riflette gli effetti delle variazioni dei prezzi sugli elementi monetari secondo quanto previsto dal paragrafo 16 dello IAS 15, Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi. Tale rettifica è compresa nell'utile o nella perdita sulla posizione monetaria netta.
Imposte
32. La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio può dare origine a differenze fra il reddito imponibile e l'utile contabile. Queste differenze devono essere contabilizzate secondo quanto previsto dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
Rendiconto finanziario
33. Il presente Principio richiede che tutte le voci del rendiconto finanziario siano espresse con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.
Dati corrispondenti
34. I dati corrispondenti a quelli del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che il bilancio soggetto a comparazione sia presentato con riferimento all'unità di misura corrente alla chiusura dell'esercizio in corso. Anche l'informativa riguardante gli esercizi precedenti deve essere espressa con riferimento all'unità di misura corrente alla chiusura dell'esercizio in corso.
Bilancio consolidato
35. Una capogruppo che redige il bilancio nella moneta di un'economia iperinflazionata può avere delle controllate che a loro volta predispongono i loro bilanci nelle monete di economie iperinflazionate. Il bilancio delle controllate deve essere rideterminato applicando un indice generale dei prezzi del Paese nella cui moneta di conto viene redatto, prima che esso sia incluso nel bilancio consolidato della capogruppo. Quando una controllata è estera, il suo bilancio rideterminato deve essere convertito utilizzando i cambi di fine esercizio. Il bilancio di controllate che non presentano il bilancio in valute di economie iperinflazionate devono essere trattati secondo quanto previsto dallo IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
36. Se vengono consolidati bilanci a date differenti, tutti gli elementi, monetari e non monetari, devono essere rideterminati con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato.
Scelta e utilizzo dell'indice generale dei prezzi
37. La rideterminazione dei valori del bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio richiede l'utilizzo di un indice generale dei prezzi che rifletta le variazioni del potere generale di acquisto. È preferibile che tutte le imprese che presentano il bilancio nella moneta della stessa economia utilizzino lo stesso indice.
ECONOMIE CHE CESSANO DI ESSERE IPERINFLAZIONATE
38. Quando un'economia cessa di essere iperinflazionata e l'impresa non prepara e non presenta più il bilancio secondo quanto previsto dal presente Principio, essa deve trattare i valori espressi nell'unità di misura corrente al termine del precedente esercizio come base per i valori contabili nel suo bilancio successivo.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
39. Devono essere fornite le seguenti informazioni integrative:
(a) il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti a quelli degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della moneta di conto e, di conseguenza, essi siano esposti con riferimento all'unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;
(b) se il bilancio è redatto in base al criterio dei costi storici o a quello dei costi correnti; e
(c) l'identificazione dell'indice dei prezzi e il suo livello alla data di riferimento del bilancio e le variazioni dell'indice durante l'esercizio corrente e il precedente.
40. Le informazioni integrative richieste dal presente Principio sono necessarie per chiarire il criterio utilizzato per trattare gli effetti dell'inflazione nel bilancio. Esse hanno anche lo scopo di fornire altre informazioni necessarie per comprendere quel criterio e i valori risultanti.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
41. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1990 o da data successiva.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31
Partecipazioni in joint venture
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000) Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.
Il riferimento è modificato come segue:
Riferimento:IAS 31 Partecipazioni in joint venture
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
1. Lo IAS 31.48 si riferisce sia agli apporti, sia alle vendite tra un partecipante e una joint venture come segue: «Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall’operazione deve riflettere la sostanza dell’operazione». Inoltre, lo IAS 31.24 statuisce che «l’entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un’altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione». Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a imprese a controllo congiunto («ICC»).
…
A2. Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi gli International Accounting Standard (IAS) e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 31 Contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture sono modificati in IAS 31 Partecipazioni in joint venture.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 32
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio rivisto nella sostanza sostituisce lo IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2000) Strumenti finanziari: Esposizione nel Bilancio e Informazioni integrative e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È consentita una applicazione anticipata.
FINALITÀ
1. (abrogato)
2 La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per l’esposizione nel bilancio degli strumenti finanziari quali passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica alla classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell’emittente, tra le attività e passività finanziarie e tra gli strumenti rappresentativi di capitale; alla classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e alle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.
3 I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, e per l’indicazione delle informazioni integrative ad esse relative nell’IRFS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
(a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate o IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, in determinati casi, lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono all’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture utilizzando lo IAS 39; in quei casi, le entità devono applicare le informazioni integrative previste dagli IAS 27, IAS 28 o IAS 31 in aggiunta a quelle richieste dal presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture.
(b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro contenuti nei programmi relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19, Benefici per i dipendenti;
(c) i diritti e le obbligazioni derivanti da contratti di assicurazione. Tuttavia, le entità devono applicare il presente Principio a uno strumento finanziario che prenda la forma di un contratto di assicurazione (o di riassicurazione) come illustrato nel paragrafo 6, ma che comporta il trasferimento di rischi finanziari descritti nel paragrafo 52. Inoltre, le entità devono applicare il presente Principio a derivati che siano incorporati nei contratti di assicurazione (vedere paragrafi 10-13 dello IAS 39).
(d) contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente Principio si applica ai derivati incorporati nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente Principio ai contratti di garanzia finanziaria se applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se sceglie, conformemente al paragrafo 4(d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 nella loro rilevazione e valutazione.
(e) i contratti che comportano un pagamento sulla base di variabili climatiche, geologiche o altre variabili fisiche (vedere paragrafi AG1 dello IAS 39). Tuttavia, il presente Principio deve essere applicato ad altri tipi di derivati che sono incorporati in tali contratti (per esempio, se un Interest rate swap è subordinato ad una variabile climatica come le temperature giornaliere, l’elemento Interest rate swap è un derivato incorporato che rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio – vedere paragrafi 10-13 dello IAS 39).
(f) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di
(i) contratti rientranti nell’ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio,
(ii) i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni ai dipendenti, piani di acquisto azioni ai dipendenti e di ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.
5. (abrogato)
6. (abrogato)
7. (abrogato)
8. Il presente Principio deve essere applicato a quei contratti per l’acquisto o la vendita di un bene non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, come se i contratti fossero strumenti finanziari, ad eccezione dei contratti che sono stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita, o utilizzo.
9. Vi sono diversi modi in cui un contratto di acquisto o di vendita di un bene non finanziario può essere estinto tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari. Questi includono:
(a) quando i termini del contratto permettono a entrambe le parti di estinguerlo tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando altri strumenti finanziari;
(b) quando il diritto di estinguere tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari, non è esplicito nelle clausole del contratto, ma l’entità ha la consuetudine di estinguere contratti simili tramite disponibilità liquide o un altro strumento finanziario, o scambiando strumenti finanziari (sia con la controparte, attivando contratti che si compensano o vendendo il contratto prima dell’esercizio o decadenza del diritto);
(c) quando, per simili contratti, l’entità ha la consuetudine di ottenere la consegna del bene sottostante e di venderlo entro un breve periodo dopo la consegna al fine di generare un utile dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell’operatore; e
(d) quando un bene non finanziario che è l’oggetto del contratto è prontamente convertibile in liquidità.
Un contratto a cui (b) o (c) sono applicabili non è sottoscritto al fine di ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita o utilizzo, e conseguentemente, rientra nell’ambito di applicazione del Principio. Altri contratti a cui sia applicabile il paragrafo 8 sono valutati per determinare se siano stati sottoscritti e continuano ad essere posseduti per ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita, o utilizzo.
10. Un’opzione ad acquistare o a vendere un bene non finanziario che può essere estinto tramite disponibilità liquide o altro strumento finanziario o scambiando strumenti finanziari, secondo quanto previsto dal paragrafo 9 (a) o (d) rientra nell’ambito di applicazione del presente Principio. Tale contratto non può essere sottoscritto per ricevere o consegnare un bene non finanziario in funzione delle previste esigenze di acquisto, vendita, o utilizzo.
DEFINIZIONI (vedere anche paragrafi AG3-AG24)
11. I termini seguenti vengono usati nel presente Principio con i significati indicati:
Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra entità.
Una attività finanziaria è qualsiasi attività che sia:
(a) disponibilità liquide;
(b) uno strumento rappresentativo di capitale di un’altra entità;
(c) un diritto contrattuale:
(i) a ricevere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria da un’altra entità; o
(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente favorevoli all’entità; o
(d) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:
(i) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a ricevere un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
(ii) un derivato che sarà o potrà essere regolato con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.
Una passività finanziaria è qualsiasi passività che sia:
(a) un’obbligazione contrattuale:
(i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o
(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’entità; o
(b) un contratto che sarà o potrà essere estinto tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’entità ed è:
(i) un non derivato per cui l’entità è o può essere obbligata a consegnare un numero variabile di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità; o
(ii) un derivato che sarà o potrà essere estinto con modalità diverse dallo scambio di un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria contro un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. A tal fine, gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità non includono strumenti che siano a loro volta contratti per ricevere o consegnare in futuro degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.
Uno strumento rappresentativo di capitale è qualsiasi contratto che rappresenti una quota ideale di partecipazione residua nell’attività dell’entità dopo aver estinto tutte le sue passività.
Il fair value è il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
12 I seguenti termini sono definiti nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nel presente Principio con il significato specificato nello IAS 39.
— costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria
— attività finanziarie disponibili per la vendita
— eliminazione contabile
— derivato
— metodo dell’interesse effettivo
— attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
— un impegno vincolante
— operazione prevista
— efficacia della copertura
— elemento coperto
— strumento di copertura
— investimenti posseduti sino a scadenza
— finanziamenti e crediti
— acquisto o vendita secondo le convenzioni ordinarie
— costi dell’operazione.
- attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
- contratto di garanzia finanziaria
- un impegno vincolante
13. Nel presente Principio «contratto» e «contrattuale» si riferiscono a un accordo tra due o più parti che abbia conseguenze economiche chiare tali che le parti hanno una limitata, o nessuna, possibilità di evitarle, solitamente perché l’accordo è reso esecutivo da una norma di legge. I contratti, e quindi gli strumenti finanziari, possono assumere forme diverse e non necessitano della forma scritta.
14. Nel presente Principio il termine «entità» include persone fisiche, società di persone, persone giuridiche, amministrazioni fiduciarie ed enti pubblici.
ESPOSIZIONE IN BILANCIO
Passività e capitale (vedere inoltre paragrafi AG25-AG29)
15. L’emittente di uno strumento finanziario deve classificare lo strumento, o i suoi componenti, al momento della rilevazione iniziale come una passività finanziaria, attività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale in conformità alla sostanza degli accordi contrattuali e alle definizioni di una passività finanziaria, di un’attività finanziaria, e di uno strumento rappresentativo di capitale.
16. Quando un emittente applica le definizioni nel paragrafo 11 per determinare se uno strumento finanziario è uno strumento rappresentativo di capitale piuttosto che una passività finanziaria, lo strumento è uno strumento rappresentativo di capitale se, e soltanto se, entrambe le condizioni (a) e (b) di seguito sono soddisfatte:
(a) Lo strumento non include alcuna obbligazione contrattuale:
(i) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un’altra entità; o
(ii) a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra entità alle condizioni che sono potenzialmente sfavorevoli all’emittente.
(b) Qualora lo strumento sarà o potrà essere regolato tramite strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, è:
(i) un non derivato che non comporta alcuna obbligazione contrattuale per l’emittente a consegnare un numero variabile di propri strumenti di capitale; o
(ii) un derivato che sarà estinto soltanto dall’emittente scambiando un importo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria per un numero fisso di strumenti rappresentativi di capitale. Per questa finalità gli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non includono strumenti che sono loro stessi contratti per ricevere o consegnare in futuro strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente.
Un’obbligazione contrattuale, inclusa una obbligazione derivante da uno strumento finanziario derivato, che sarà o potrà risultare in un futuro ricevimento o consegna degli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente, ma che non soddisfa le condizioni (a) e (b) sopra, non è uno strumento rappresentativo di capitale.
Nessuna obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o u n’altra attività finanziaria (paragrafo 16 (a))
17. Una caratteristica determinante per differenziare una passività finanziaria da uno strumento rappresentativo di capitale è l’esistenza di una obbligazione contrattuale di un contraente dello strumento finanziario (l’emittente) a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria all’altra parte (il possessore) o a scambiare attività o passività finanziarie con il possessore a condizioni potenzialmente sfavorevoli per l’emittente. Sebbene il possessore di uno strumento rappresentativo di capitale possa avere titolo a ricevere una quota proporzionale di eventuali dividendi o altre distribuzioni di capitale, l’emittente non ha un’obbligazione contrattuale a eseguire tali distribuzioni perché non può essere obbligato a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria a un altro contraente.
18. La classificazione di uno strumento finanziario nello stato patrimoniale dell’entità è determinata dal suo contenuto sostanziale piuttosto che dalla sua forma giuridica. La sostanza e la forma giuridica sono di solito coerenti, tuttavia ciò non sempre avviene. Alcuni strumenti finanziari assumono la forma giuridica di capitale ma, nella sostanza, sono passività e altri possono unire caratteristiche proprie di uno strumento rappresentativo di capitale e caratteristiche proprie di passività finanziarie. Per esempio:
(a) un’azione privilegiata che preveda il rimborso obbligatorio da parte dell’emittente di un ammontare fisso o determinabile a una data futura fissa o determinabile o che dia al possessore il diritto di richiedere all’emittente il rimborso dello strumento ad una o dopo una certa data per un ammontare fisso o determinabile, è una passività finanziaria.
(b) uno strumento finanziario che dia al possessore il diritto di rivenderlo all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria (una «opzione a vendere») è una passività finanziaria. Questo si verifica persino quando l’importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie è determinato in base a un indice o ad un altro valore che ha il potenziale di aumentare o diminuire, o quando la forma giuridica dell’opzione a vendere dà al possessore un diritto a una partecipazione residua nelle attività di un emittente. L’esistenza di un’opzione per il possessore di rivendere lo strumento all’emittente in cambio di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria significa che l’opzione a vendere corrisponde alla definizione di una passività finanziaria. Per esempio, i fondi comuni aperti, i fondi di investimento, le società di persone e alcune aziende cooperative possono fornire ai loro possessori di quote di partecipazione o soci il diritto al rimborso delle loro partecipazioni in qualsiasi momento per un importo di disponibilità liquide equivalente alla loro quota proporzionale del valore dell’attività dell’emittente. Tuttavia, la classificazione come passività finanziaria non preclude l’utilizzo del termine quale «valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» e «variazione nel valore del capitale attribuibile ai possessori di quote di partecipazione» nel prospetto del bilancio di un’entità che non dispone di capitale (come alcuni fondi comuni e fondi di investimento, vedere Esempio illustrativo 7) o l’utilizzo di informazioni aggiuntive per mostrare che le partecipazioni totali dei soci includono voci quali le riserve che soddisfano la definizione di capitale e opzioni a vendere che invece non la soddisfano (vedere Esempio illustrativo 8).
19. Qualora un’entità non gode di un diritto incondizionato per esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie per estinguere un’obbligazione contrattuale, l’obbligazione soddisfa la definizione di passività finanziaria. Per esempio:
(a) una restrizione alla capacità di far fronte a un’obbligazione contrattuale di un’entità, quale un’insufficiente possibilità nella provvista di valuta estera o la necessità di ottenere l’autorizzazione al pagamento da parte di un’autorità di regolamentazione, non annulla l’obbligazione contrattuale dell’entità o il diritto contrattuale del possessore derivante dallo strumento.
(b) un’obbligazione contrattuale che è subordinata all’esercizio della controparte del suo diritto al rimborso è una passività finanziaria perché l’entità non gode del diritto incondizionato per esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie.
20. Uno strumento finanziario che non stabilisca esplicitamente un’obbligazione contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie, può stabilirla indirettamente attraverso le proprie clausole e condizioni generali. Per esempio:
(a) uno strumento finanziario può contenere un’obbligazione non finanziaria che deve essere estinta se, e soltanto se, l’entità non riesce a eseguire distribuzioni o a rimborsare lo strumento. Qualora l’entità può evitare un trasferimento di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria soltanto estinguendo l’obbligazione non finanziaria, lo strumento finanziario è una passività finanziaria.
(b) uno strumento finanziario è una passività finanziaria se dispone che all’estinzione l’entità consegnerà
alternativamente:
(i) disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria; o
(ii) azioni proprie il cui valore è determinato per eccedere sostanzialmente il valore della disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.
Per quanto l’entità non abbia un’obbligazione contrattuale esplicita a consegnare disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, il valore dell’estinzione alternativa tramite azioni è tale che l’entità regolerà in disponibilità liquide. In qualsiasi caso, al possessore è stato in concreto garantito l’incasso di un importo che è almeno uguale all’opzione di estinzione tramite disponibilità liquide (vedere paragrafo 21).
Estinzione tramite strumenti rappresentativi di capitale conferito (paragrafo 16b))
21. Un contratto non è un strumento rappresentativo di capitale soltanto perché può concretizzarsi nel ricevere o consegnare strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Un’entità può avere un diritto o un’obbligazione contrattuale per ricevere o consegnare una quantità di azioni proprie o di strumenti rappresentativi di capitale che varia in modo che il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che sono ricevuti o consegnati è pari all’importo del diritto o dell’obbligazione contrattuale. Tale diritto o obbligazione contrattuale può essere per un importo fisso o un importo che oscilla in parte o completamente in funzione alle variazioni di una variabile diversa da quella del prezzo del mercato degli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità (per es. un tasso di interesse, un prezzo di una merce o di uno strumento finanziario). Due esempi sono (a) un contratto per la consegna di tanti strumenti rappresentativi di capitale dell’entità che corrispondono ad un valore di CU100, (*) e (b) un contratto per la consegna di un quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale pari a un valore di 100 once d’oro. Tale contratto è una passività finanziaria dell’entità anche se l’entità deve o può estinguerla consegnando i propri strumenti rappresentativi di capitale. Non è uno strumento rappresentativo di capitale perché l’entità utilizza un quantitativo variabile di strumenti rappresentativi di capitale come mezzo per regolare il contratto. Conseguentemente, il contratto non prova l’esistenza di una partecipazione residua nelle attività dell’entità dopo avere dedotto tutte le sue passività.
(*) Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).
22. Un contratto che sarà regolato dall’entità (ricevendo o) consegnando un quantitativo fisso di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale. Per esempio, un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso di azioni dell’entità ad un prezzo fisso o per un importo fisso di valore nominale di un’obbligazione è uno strumento rappresentativo di capitale. Cambiamenti nel fair value (valore equo) di un contratto derivanti da variazioni nei tassi di interesse di mercato che non influiscono sull’importo di disponibilità liquide o altre attività finanziarie da consegnare o ricevere, o il quantitativo di strumenti rappresentativi di capitale da ricevere o consegnare, al regolamento del contratto non impediscono al contratto stesso di essere uno strumento rappresentativo di capitale. Qualsiasi corrispettivo ricevuto (quale il premio ricevuto per un’opzione emessa o warrant emesso su azioni dell’entità) viene rilevato direttamente ad incremento del patrimonio netto. Qualsiasi corrispettivo pagato (quale il premio pagato per un’opzione acquistata) è dedotto direttamente dal patrimonio netto. Le variazioni nel fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevati in bilancio.
23. Un contratto che contiene un’obbligazione per un’entità ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide o altre attività finanziarie dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso (per esempio per il valore attuale del prezzo di riacquisto a termine, prezzo di esercizio dell’opzione o altro ammontare di conversione. Questo si verifica anche se il contratto è uno strumento rappresentativo di capitale.
Un esempio è l’obbligazione di un’entità relativa a un contratto a termine ad acquistare propri strumenti rappresentativi di capitale contro disponibilità liquide. Quando la passività finanziaria è rilevata inizialmente secondo lo IAS 39, il suo fair value (valore equo) (il valore attuale dell’importo di rimborso) è riclassificato dal patrimonio netto. Successivamente, la passività finanziaria è valutata in conformità allo IAS 39. Qualora il contratto scade senza che vi sia una consegna, l’importo contabile della passività finanziaria è trasferito al patrimonio netto. L’obbligazione contrattuale di un’entità per l’acquisizione di propri strumenti rappresentativi di capitale dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se l’obbligazione all’acquisizione è subordinata all’esercizio della controparte del diritto di rimborso (per es. un’opzione di vendita emessa che dà alla controparte il diritto di vendere alla stessa entità gli strumenti rappresentativi di capitale conferito dell’emittente ad un prezzo fisso).
24. Un contratto che sarà regolato dall’entità con la consegna o il ricevimento di un determinato quantitativo di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo variabile di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria è un’attività o una passività finanziaria. Un esempio è un contratto che impegna l’entità a consegnare 100 dei propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un importo di disponibilità liquide pari al valore di 100 once d’oro.
Clausole di potenziale adempimento
25. Uno strumento finanziario può prevedere che l’entità consegni disponibilità liquide o altre attività finanziarie, o diversamente che lo estingua in modo che diventi una passività finanziaria, qualora si verifichino o non si verifichino certi eventi incerti (o subordinatamente all’esito di circostanze incerte) che sono al di fuori del controllo di entrambe le parti, l’emittente e il possessore dello strumento, quali una variazione negli indici del mercato azionario, nell’indice dei prezzi al consumo, nel tasso di interesse o nella normativa tributaria o nel volume d’affari, nel risultato economico o nel rapporto tra indebitamento e patrimonio netto futuro dell’emittente). L’emittente di tale strumento non ha il diritto incondizionato ad esimersi dal consegnare disponibilità liquide o altre attività finanziarie (o altrimenti di estinguere lo strumento in modo che diventi una passività finanziaria). Quindi, è una passività finanziaria dell’emittente eccetto il caso in cui:
(a) non sia autentica la parte della disposizione concernente il potenziale adempimento che potrebbe richiedere un regolamento con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti in modo tale che diventi una passività finanziaria); o
(b) l’emittente possa essere richiesto di estinguere l’obbligazione con disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o altrimenti di estinguere lo strumento in modo tale che diventi una passività finanziaria) soltanto in caso di liquidazione dell’emittente.
Opzioni sulle modalità di estinzione
26. Quando uno strumento finanziario derivato offre a una parte una scelta sulle modalità di estinzione (per es. l’emittente o il possessore può scegliere di regolare con disponibilità liquide o scambiando azioni in cambio di disponibilità liquide) si tratta di un’attività o di una passività finanziaria a meno che tutte le alternative di regolamento non portino a qualificarlo come uno strumento rappresentativo di capitale.
27. Un esempio di strumento finanziario derivato con un’opzione di liquidazione che corrisponde a una passività finanziaria è un diritto di opzione su azioni che l’emittente può decidere di estinguere con disponibilità liquide o scambiando le proprie azioni con disponibilità liquide. Allo stesso modo, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di una attività non finanziaria in cambio di strumenti rappresentativi di capitale di un’entità rientrano nell’ambito di applicazione del presente Principio perché possono essere liquidati sia con la consegna di un bene non finanziario sia con disponibilità liquide o altro strumento finanziario (vedere paragrafi 8-10). Tali contratti sono attività o passività finanziarie e non strumenti rappresentativi di capitale. Strumenti finanziari composti (vedere anche paragrafi AG30-AG35 e gli esempi illustrativi 9-12)
28. L’emittente di uno strumento finanziario non derivato deve valutare le condizioni dello strumento finanziario per determinare se contiene entrambe le componenti di passività e di capitale. Tali componenti devono essere classificate separatamente come passività finanziarie, attività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale secondo quanto previsto dal paragrafo 15.
29. Un’entità rileva separatamente le componenti di uno strumento finanziario che (a) fa sorgere una passività finanziaria per l’entità e (b) attribuisce un’opzione al possessore dello strumento per convertirlo in uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità. Per esempio un’obbligazione o uno strumento simile convertibile dal possessore in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità corrisponde a uno strumento finanziario composto. Dal punto di vista dell’entità tale strumento comprende due componenti: una passività finanziaria (un accordo contrattuale a consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria) e uno strumento rappresentativo di capitale (un’opzione ad acquistare che attribuisce al possessore il diritto, per un determinato periodo di tempo, di convertirlo in un quantitativo fisso di azioni ordinarie dell’entità). L’effetto economico dell’emissione di tale strumento è sostanzialmente simile all’emissione contemporanea di un titolo di debito con una clausola di rimborso anticipato e warrants di acquisto di azioni ordinarie o all’emissione di un titolo di debito con cedole staccabili per l’acquisto di azioni. Di conseguenza, in tutti questi casi, l’entità presenta le componenti di passività e di capitale distintamente nel suo stato patrimoniale.
30. La classificazione delle componenti di passività e di capitale di uno strumento convertibile non è riveduta a seguito di un cambiamento nella probabilità che una opzione di conversione sia esercitata, persino quando l’esercizio dell’opzione può sembrare che sia diventato economicamente vantaggioso per alcuni possessori. I possessori potrebbero agire come non ci si attenderebbe perché, per esempio, le conseguenze fiscali della conversione potrebbero essere differenti per i diversi possessori. Inoltre, la probabilità di conversione può variare di volta in volta. L’obbligazione dell’entità a effettuare pagamenti futuri permane fino a quando essa viene estinta attraverso la conversione, la scadenza dello strumento o qualche altra operazione.
31. Lo IAS 39 tratta la valutazione delle attività e passività finanziarie. Gli strumenti rappresentativi di capitale sono strumenti che rappresentano una quota ideale residua nell’attività dell’entità al netto di tutte le sue passività. Quindi, quando il valore contabile iniziale di uno strumento finanziario composto viene attribuito alle componenti di capitale e passività, alle prime viene attribuito il valore residuo dopo avere dedotto dal fair value (valore equo) dello strumento nel suo complesso, l’importo determinato separatamente per la componente di passività. Il valore di un qualsiasi elemento di derivato (come un’opzione ad acquistare) incorporato nello strumento finanziario composto diverso dalla componente di capitale (quale un’opzione convertibile in capitale) è incluso nella componente di passività. La somma dei valori contabili attribuiti alle componenti di passività e di capitale al momento della rilevazione iniziale è sempre uguale al fair value (valore equo) attribuibile allo strumento nel suo complesso. Dalla rilevazione distinta delle componenti dello strumento non possono emergere utili o perdite.
32. In conformità alla metodologia descritta nel paragrafo 31, l’emittente di un’obbligazione convertibile in azioni ordinarie determina prima il valore contabile della componente di passività misurando il fair value (valore equo) di una passività similare (incluso qualsiasi elemento implicito di derivato non di capitale) che non ha associato una componente di capitale. Il valore da iscrivere per lo strumento rappresentativo di capitale rappresentato dall’opzione a convertire lo strumento in azioni ordinarie è quindi determinato deducendo il fair value (valore equo) da iscrivere per la passività finanziaria dal fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto nel suo complesso.
Azioni proprie (vedere anche paragrafo AG36)
33. Qualora un’entità riacquisti gli strumenti rappresentativi del capitale conferito, quegli strumenti («azioni proprie») devono essere dedotti dal capitale. Nessun utile o perdita deve essere rilevato nel conto economico all’acquisto, vendita, emissione o cancellazione degli strumenti rappresentativi di capitale di un’entità. Tali azioni proprie possono essere acquistate e detenute dall’entità o da altri membri del gruppo consolidato. Il corrispettivo pagato o ricevuto deve essere rilevato direttamente a patrimonio netto.
34. L’importo di azioni proprie possedute è indicato separatamente o nello stato patrimoniale o nelle note, secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Un’entità presenta le informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate se l’entità riacquista i propri strumenti rappresentativi di capitale da parti correlate.
Interessi, dividendi, perdite ed utili (vedere inoltre paragrafo AG37)
35. Interessi, dividendi, perdite ed utili correlati ad uno strumento finanziario o ad una componente che è una passività finanziaria devono essere rilevati come proventi o oneri nel conto economico. Le distribuzioni ai possessori di uno strumento rappresentativo di capitale devono essere addebitate dall’entità direttamente al patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale correlato. I costi di transazione relativi ad un’operazione sul capitale, diversi dai costi di emissione di uno strumento rappresentativo di capitale che sono direttamente attribuibili all’acquisizione di un’impresa (che deve essere contabilizzata secondo quanto previsto nello IAS 22), devono essere contabilizzati come una deduzione del patrimonio netto, al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso.
36. La classificazione di uno strumento finanziario come una passività finanziaria o uno strumento rappresentativo di capitale determina se l’interesse, i dividendi, perdite ed utili connessi a tale strumento sono rilevati come utile o perdita nel conto economico. Quindi, i pagamenti di dividendi su azioni totalmente rilevate come passività sono rilevati come oneri così come l’interesse su un’obbligazione. Similmente, utili e perdite associati a rimborsi o rifinanziamenti di passività finanziarie sono rilevati a conto economico, mentre i rimborsi o rifinanziamenti di strumenti rappresentativi di capitale sono rilevati come variazioni di patrimonio netto. Le variazioni nel fair value (valore equo) di uno strumento rappresentativo di capitale non sono rilevate nel bilancio.
37. Un’entità tipicamente sostiene vari costi nell’emissione o riacquisto dei propri strumenti rappresentativi di capitale. Tali costi possono comprendere spese di registro e altri oneri dovuti alla Autorità di regolamentazione, importi pagati a consulenti legali, contabili e ad altri professionisti, costi di stampa, imposte di registro e di bollo. I costi di transazione relativi a un’operazione sul capitale sono contabilizzati come una diminuzione di patrimonio netto (al netto di qualsiasi beneficio fiscale connesso) nella misura in cui hanno natura di costi marginali direttamente attribuibili all’operazione di capitale che diversamente sarebbero stati evitati. I costi di un’operazione sul capitale che viene abbandonata sono rilevati a conto economico.
38. I costi di transazione che sono connessi all’emissione di uno strumento finanziario composto sono imputati alle componenti di passività e di capitale dello strumento in proporzione al valore di ciascuna componente. I costi di transazione che sono collegati congiuntamente a più di una operazione, (per esempio costi di un’offerta concomitante di alcune azioni e di altri titoli azionari quotandi in Borsa), sono imputati a queste operazioni utilizzando un criterio di ripartizione razionale e coerente con operazioni similari.
39. L’importo dei costi di transazione portato in deduzione del patrimonio netto nell’esercizio è indicato distintamente secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Le relative imposte sul reddito rilevate direttamente a patrimonio netto sono incluse nell’ammontare aggregato delle imposte sul reddito correnti e differite portate in aumento o in diminuzione dal patrimonio netto stesso in base al trattamento previsto dallo IAS 12 Imposte sul reddito.
40. I dividendi classificati come costo possono essere esposti nel conto economico insieme agli interessi per altre passività o in una voce distinta. In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l’illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell’IFRS 7. Talvolta, a causa del diverso trattamento al quale sono soggetti, ad esempio dal punto di vista della deducibilità fiscale, è opportuno riportare gli interessi e i dividendi nel conto economico distintamente. L’informativa sugli effetti fiscali è esposta secondo quanto previsto dallo IAS 12.
41. Utili o perdite connessi a variazioni nel valore contabile di una passività finanziaria sono rilevati come provento od onere nel conto economico anche quando si riferiscono a uno strumento che include un diritto alla quota ideale residua di partecipazione nelle attività di un’entità in cambio di disponibilità liquide o altre attività finanziarie (vedere paragrafo 18 (b)). Secondo quanto previsto dallo IAS 1 l’entità presenta qualsiasi utile o perdita derivante dalla rideterminazione del valore di tale strumento separatamente nel prospetto di conto economico quando è rilevante nella spiegazione dell’andamento dell’entità.
Compensazione di attività e passività finanziarie (vedere inoltre paragrafi AG38 e AG39)
42. Una attività e una passività finanziaria devono essere compensate e il saldo netto esposto nello stato patrimoniale quando e soltanto quando un’entità:
(a) ha correntemente un diritto esercitabile per la compensazione degli importi rilevati contabilmente; e
(b) intende regolare le partite al netto, o realizzare l’attività ed estinguere contemporaneamente la passività.
Nel contabilizzare un’operazione di trasferimento di un’attività finanziaria che non soddisfa le condizioni richieste per l’eliminazione, l’entità non deve compensare l’attività trasferita e la passività associata (vedere IAS 39, paragrafo 36).
43. Il presente Principio richiede l’esposizione di attività e passività finanziarie per il loro saldo netto quando facendo ciò riflette i flussi finanziari futuri che l’entità si attende di ottenere dall’adempimento di due o più strumenti finanziari distinti. Quando un’entità ha il diritto nonché la volontà di ricevere o pagare un unico importo netto, essa possiede in effetti una singola attività o passività finanziaria. Negli altri casi le attività e le passività finanziarie sono presentate distintamente fra loro, coerentemente con le loro caratteristiche di risorsa o di obbligazione per l’entità.
44. La compensazione di una attività finanziaria con una passività finanziaria rilevate, e la conseguente esposizione del loro saldo netto, differisce dalla eliminazione di un’attività finanziaria o passività finanziaria. Sebbene la compensazione non dia origine alla rilevazione di un utile o di una perdita, di contro l’eliminazione di uno strumento finanziario comporta non solo la cancellazione dallo stato patrimoniale della voce precedentemente rilevata, ma può anche richiedere la rilevazione di un utile o di una perdita.
45. Il diritto alla compensazione è un diritto legale del debitore, contrattuale o altrimenti stabilito, ad adempiere o comunque eliminare in tutto o in parte un importo dovuto a un creditore compensandolo con un importo dovuto dallo stesso creditore. In casi particolari, un debitore può avere il diritto legale di compensare un importo dovutogli da una terza parte con l’ammontare dovuto a un creditore, a condizione che fra le tre parti ci sia un accordo che stabilisca chiaramente il diritto alla compensazione del debitore. Poiché il diritto alla compensazione è di carattere legale, i suoi presupposti possono differire da un ambito giurisdizionale a un altro e la normativa applicabile ai rapporti tra le parti necessita di valutazione.
46. L’esistenza di un diritto legale a compensare una attività con una passività finanziaria influisce sui diritti e sulle obbligazioni relativi a una attività e passività finanziaria e può influire sull’esposizione di un’entità ai rischi di credito e di liquidità. Tuttavia, la sola esistenza del diritto, di per sé, non è sufficiente per effettuare la compensazione. In assenza dell’intenzione di esercitare tale diritto o di adempiere contemporaneamente, l’ammontare e i tempi dei futuri flussi finanziari di un’entità non vengono influenzati. Quando l’entità intende esercitare tale diritto o regolare contemporaneamente, l’esposizione dell’attività e della passività per il loro saldo netto riflette più correttamente gli importi e i tempi dei flussi finanziari futuri, così come i rischi ai quali tali flussi finanziari sono esposti. L’intenzione di una o di entrambe le parti di regolare per il saldo netto senza il diritto legale a farlo non è sufficiente a giustificare la compensazione, perché i diritti e le obbligazioni derivanti dalle singole attività e passività finanziarie rimangono inalterati.
47. L’intenzione dell’entità di regolare particolari attività e passività può essere influenzata dalle sue normali politiche aziendali, dalle condizioni dei mercati finanziari e da altre situazioni che possono limitare la capacità di regolare per il loro saldo netto o contemporaneamente. Quando un’entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività, l’effetto di tale diritto sull’esposizione dell’entità ai rischi di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell’IFRS 7.
48. La liquidazione simultanea di due strumenti finanziari può avvenire, per esempio, tramite l’intervento di una stanza di compensazione in un mercato finanziario organizzato o in uno scambio diretto. In tali casi i flussi finanziari sono, in effetti, equivalenti a un singolo ammontare netto e non esiste un rischio di credito o di liquidità. In altri casi, l’entità può regolare due strumenti ricevendo e pagando ammontari distinti, esponendosi così al rischio di credito per l’intero ammontare dell’attività o al rischio di liquidità per l’intero ammontare della passività. Tali esposizioni ai rischi possono essere significative anche se relativamente di breve periodo. Di conseguenza la realizzazione di un’attività finanziaria e l’estinzione di una passività finanziaria sono considerate come simultanee solo quando le liquidazioni avvengono nello stesso momento.
49. Le condizioni richieste nel paragrafo 42 non sono generalmente soddisfatte e la compensazione non è, di norma, corretta quando:
(a) diversi strumenti finanziari sono utilizzati per riprodurre le caratteristiche di un singolo strumento finanziario (uno «strumento sintetico»);
(b) attività e passività finanziarie derivano da strumenti finanziari aventi il medesimo rischio primario (per esempio, attività e passività in un portafoglio di contratti a termine o altri strumenti derivati) ma interessano controparti differenti;
(c) attività finanziarie o altre attività sono vincolate a garanzia collaterale di passività finanziarie senza rivalsa;
(d) attività finanziarie sono affidate a una gestione fiduciaria (trust) da un debitore allo scopo di estinguere un’obbligazione senza che quelle attività siano state accettate dal creditore come adempimento dell’obbligazione (quale un accordo di accumulazione finanziaria); o
(e) obbligazioni contratte a seguito di eventi che hanno dato origine a perdite si prevede che saranno rimborsate da un terzo in virtù di una richiesta di indennizzo nell’ambito di una copertura assicurativa.
50. L’entità che sottoscriva numerosi strumenti finanziari con una singola controparte può stipulare con essa un «accordo quadro di compensazione». Tale accordo prevede che vi sia una singola liquidazione netta per tutti gli strumenti finanziari rientranti nell’accordo al verificarsi di inadempimento o interruzione di un qualsiasi contratto. Questi accordi sono usati abitualmente dalle istituzioni finanziarie per proteggersi da perdite in caso di fallimento o di altre circostanze che comportano che una controparte sia incapace di far fronte ai suoi impegni. Un accordo quadro di compensazione dà origine, di norma, a un diritto di compensazione che può essere fatto valere legalmente e che influisce sul realizzo o sull’estinzione di singole attività e passività finanziarie solo in seguito a specifici casi di inadempimento o ad altre circostanze che non ci si attende sorgano nel corso normale dell’attività. Un accordo quadro di compensazione non costituisce presupposto per la compensazione a meno che non siano soddisfatti entrambi i criteri del paragrafo 42. Quando le attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non sono compensate, l’effetto dell’accordo sull’esposizione al rischio di credito di un’entità è indicato secondo quanto previsto nel paragrafo 36 dell’IFRS 7.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
51. (abrogato)
52. (abrogato)
53. (abrogato)
54. (abrogato)
55. (abrogato)
56. (abrogato)
57. (abrogato)
58. (abrogato)
59. (abrogato)
60. (abrogato)
61. (abrogato)
62. (abrogato)
63. (abrogato)
64. (abrogato)
65. (abrogato)
66. (abrogato)
67. (abrogato)
68. (abrogato)
69. (abrogato)
70. (abrogato)
71. (abrogato)
72. (abrogato)
73. (abrogato)
74. (abrogato)
75. (abrogato)
76. (abrogato)
77. (abrogato)
78. (abrogato)
79. (abrogato)
80. (abrogato)
81. (abrogato)
82. (abrogato)
83. (abrogato)
84. (abrogato)
85. (abrogato)
86. (abrogato)
87. (abrogato)
88. (abrogato)
89. (abrogato)
90. (abrogato)
91. (abrogato)
92. (abrogato)
93. (abrogato)
94. (abrogato)
95. (abrogato)
Data di entrata in vigore
96. L’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È consentita un’applicazione anticipata. L’entità non deve applicare il presente Principio per esercizi antecedenti al 1° gennaio 2005 a meno che l’entità applichi anche lo IAS 39 (pubblicato a dicembre 2003).
Qualora l’entità applichi il presente Principio per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
97. Il presente Principio deve essere applicato retroattivamente.
RITIRO DI ALTRI PRONUNCIAMENTI
98. Il presente Principio sostituisce IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio rivisto nella sostanza nel 2000.
99. Il presente Principio sostituisce le seguenti Interpretazioni:
(a) SIC-5 Classificazione degli strumenti finanziari — Disposizioni su estinzioni non sotto il controllo dell’emittente;
(b) SIC-16 Capitale sociale — Riacquisto di strumenti propri rappresentativi di capitale (Azioni proprie); e
(c) SIC-17 Capitale — Patrimonio netto-Costi di un’operazione di capitale.
100. Il presente Principio ritira la bozza SIC Interpretazione D34 Strumenti finanziari-Strumenti o Diritti convertibili dal possessore.
APPENDICE
Guida Applicativa IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio
L’ appendice costituisce parte integrante del Principio.
AG1. Questa guida applicativa illustra l’applicazione di particolari aspetti del Principio.
AG2. Il presente Principio non tratta la rilevazione e la valutazione degli strumenti finanziari. Le disposizioni concernenti la rilevazione e la valutazione delle attività e passività finanziarie sono contenute nello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Definizioni (paragrafi 11-14)
Attività e Passività finanziarie
AG3. La moneta (disponibilità liquide) è un’attività finanziaria in quanto rappresenta il mezzo di scambio e per questo è la base sulla quale tutte le operazioni sono misurate e rilevate nel bilancio. Un deposito di disponibilità liquide in una banca o in un’analoga istituzione finanziaria è un’attività finanziaria perché rappresenta il diritto contrattuale per il depositante a ottenere disponibilità liquide dall’istituto o a emettere un assegno o uno strumento analogo in favore di un creditore attingendo al deposito per il pagamento di una passività finanziaria.
AG4. Esempi comuni di attività finanziarie che rappresentano un diritto contrattuale a ricevere in futuro disponibilità liquide e di corrispondenti passività finanziarie che rappresentano un’obbligazione contrattuale a consegnare in futuro disponibilità liquide sono:
(a) crediti verso clienti e debiti verso fornitori;
(b) effetti attivi e passivi;
(c) crediti e debiti per prestiti; e
(d) crediti e debiti per titoli obbligazionari.
In ciascun caso, il diritto contrattuale di una parte a ricevere (o l’obbligazione a pagare) disponibilità liquide corrisponde all’obbligazione a pagare (o al diritto a ricevere) dell’altra parte.
AG5. Un altro tipo di strumento finanziario è quello per il quale il beneficio economico che deve essere ricevuto o consegnato è una attività finanziaria diversa dalle disponibilità liquide. Ad esempio, un effetto pagabile in titoli di Stato conferisce al possessore il diritto contrattuale a ricevere e all’emittente l’obbligazione contrattuale a consegnare titoli di Stato, non disponibilità liquide. I titoli obbligazionari sono attività finanziarie perché rappresentano obbligazioni dell’autorità emittente a pagare disponibilità liquide. L’effetto costituisce, perciò, un’attività finanziaria per il possessore e una passività finanziaria per l’emittente.
AG6. Titoli di debito «irredimibili», (quali i titoli obbligazionari «irredimibili», obbligazioni e certificati di deposito), procurano, di norma, al possessore il diritto contrattuale a ricevere pagamenti in conto interessi a date fisse che si estendono nel futuro, senza diritto alla restituzione del capitale o con questo diritto soggetto a condizioni che lo rendono molto improbabile o molto lontano nel tempo. Per esempio, l’entità può emettere uno strumento finanziario in base al quale dovrà effettuare, in perpetuo pagamenti annuali equivalenti a un tasso d’interesse dichiarato dell’8 per cento applicato al valore nominale o capitale di CU1 000. (*) Assumendo che l’ 8 per cento sia il tasso d’ interesse di mercato per lo strumento nel momento in cui questo è emesso, l’emittente si assume un’obbligazione contrattuale a effettuare un flusso di pagamenti di interessi futuri aventi un fair value (valore equo) (valore attuale) di CU1 000 al momento della rilevazione iniziale. Il possessore e l’emittente dello strumento detengono rispettivamente un’attività e una passività finanziaria.
(*) In questa guida applicativa, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di moneta) (CU).
AG7. Un diritto o obbligo contrattuale a ricevere, consegnare o scambiare strumenti finanziari è di per sé uno strumento finanziario. Una serie continua di diritti o obblighi contrattuali è qualificabile come uno strumento finanziario se in conclusione porterà all’incasso o al pagamento di disponibilità liquide o all’acquisizione o emissione di uno strumento rappresentativo di capitale.
AG8. La capacità di esercitare un diritto contrattuale o l’obbligo di soddisfare un impegno contrattuale può essere assoluta o può essere subordinata all’accadimento di un fatto futuro. Per esempio, una garanzia finanziaria rappresenta un diritto contrattuale del finanziatore a ricevere disponibilità liquide dal garante e una corrispondente obbligazione contrattuale del garante stesso a pagare il finanziatore se il mutuatario non adempie. Il diritto e l’obbligo contrattuale esistono a causa di un’operazione o di un evento precedenti (assunzione della garanzia) anche se la capacità del finanziatore di esercitare il suo diritto e l’obbligo per il garante di adempiere il suo impegno sono entrambi subordinati a una futura inadempienza da parte del mutuatario. Un diritto e un’obbligazione potenziali soddisfano la definizione di attività e di passività finanziarie anche se tali attività e passività non sono sempre rilevate nel bilancio.
AG9. Secondo quanto previsto dallo IAS 17 Leasing, un leasing finanziario è considerato prima di tutto un diritto del locatore a ricevere, e un’obbligazione del locatario a pagare, un flusso di pagamenti che sono sostanzialmente gli stessi dei pagamenti misti di capitale e interessi in un contratto di finanziamento. Il locatore contabilizza il suo investimento per l’ammontare riscuotibile in base al contratto di leasing piuttosto che il bene locato come tale. Un leasing operativo, invece, è considerato prima di tutto come un contratto incompleto che impegna il locatore a fornire l’utilizzo di un bene in esercizi futuri in cambio di un corrispettivo assimilabile a un compenso per un servizio. Il locatore continua a contabilizzare il bene locato come tale piuttosto che qualsiasi ammontare riscuotibile in futuro in dipendenza del contratto. Di conseguenza, un leasing finanziario è ritenuto uno strumento finanziario mentre un leasing operativo non è ritenuto uno strumento finanziario (a eccezione di quanto riguarda i pagamenti singoli dovuti e pagabili correntemente).
AG10. Attività materiali (quali rimanenze, immobili, impianti e macchinari), beni presi in locazione e attività immateriali (quali brevetti e marchi) non rappresentano attività finanziarie. Il controllo di tali attività materiali e immateriali crea un’opportunità di generare un flusso in entrata di disponibilità liquide o di un’attività finanziaria, ma non genera un diritto attuale a ricevere disponibilità liquide o un’attività finanziaria.
AG11. Attività (quali costi anticipati) per le quali il beneficio economico futuro è rappresentato dal ricevimento di beni o servizi piuttosto che dal diritto a ricevere disponibilità liquide o altre attività finanziarie, non sono attività finanziarie. Analogamente, elementi quali i ricavi differiti e la maggior parte degli impegni per assistenza in garanzia non rappresentano passività finanziarie poiché il flusso in uscita di benefici economici loro associati consiste nella consegna di beni e nella prestazione di servizi piuttosto che in un’obbligazione contrattuale a pagare disponibilità liquide o altre attività finanziarie.
AG12. Le passività o le attività che non hanno natura contrattuale, (quali le imposte sul reddito derivanti dall’applicazione di disposizioni normative imposte dai governi), non rappresentano attività o passività finanziarie. La contabilizzazione delle imposte sul reddito è trattata nello IAS 12 Imposte sul reddito. Analogamente, le obbligazioni implicite, come definite nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, non derivano da contratti e non rappresentano passività finanziarie.
Strumenti rappresentativi di capitale
AG13. Esempi di strumenti rappresentativi di capitale includono azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita, alcuni tipi di azioni privilegiate (vedere paragrafi AG25 e AG26), e garanzie od opzioni d’acquisto emesse che permettono al possessore di sottoscrivere o acquistare un determinato numero di azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita dell’entità emittente in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide o di un’altra attività finanziaria.
L’obbligazione di un’entità a emettere o ad acquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria è uno strumento rappresentativo di capitale dell’entità. Tuttavia, se un tale contratto contiene un’obbligazione per l’entità a corrispondere disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, dà inoltre origine a una passività per il valore attuale dell’importo rimborsabile (vedere paragrafo AG27(a)). Un emittente di azioni ordinarie non soggette ad opzione di vendita si assume una passività quando agisce formalmente per effettuare una distribuzione e diventa legalmente obbligato nei confronti degli azionisti a farlo. Questo può succedere in seguito alla delibera di distribuzione di un dividendo o quando l’entità viene messa in liquidazione e le eventuali attività restanti dopo l’estinzione delle passività possono essere ripartite tra gli azionisti.
AG14. Un’opzione di riacquisto o altro contratto simile acquistato da un’entità che dia il diritto a riacquistare un determinato numero di propri strumenti rappresentativi di capitale in cambio di un ammontare predeterminato di disponibilità liquide o altra attività finanziaria non rappresenta un’attività finanziaria dell’entità. Invece, eventuali corrispettivi pagati per tale contratto vengono dedotti dal patrimonio netto.
Strumenti finanziari derivati
AG15. Gli strumenti finanziari comprendono sia strumenti primari (quali crediti, debiti e strumenti rappresentativi di capitale) sia strumenti finanziari derivati (quali opzioni finanziarie, contratti «future» e a termine, interest rate swap e currency swap). Gli strumenti finanziari derivati soddisfano la definizione di strumento finanziario e, di conseguenza, rientrano nell’ambito di applicazione di questo Principio.
AG16. Gli strumenti finanziari derivati generano diritti e obbligazioni che hanno come effetto il trasferimento tra le parti contraenti di uno o più dei rischi finanziari inerenti a un sottostante strumento finanziario primario. All’inizio del contratto gli strumenti finanziari derivati procurano a una parte un diritto contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente favorevoli, o un’obbligazione contrattuale a scambiare attività o passività finanziarie con un’altra parte a condizioni potenzialmente sfavorevoli. Tuttavia, generalmente (*) non comportano un trasferimento del sottostante strumento finanziario primario all’inizio del contratto e né tale trasferimento avviene necessariamente alla scadenza del contratto. Alcuni strumenti incorporano sia un diritto che un’obbligazione a effettuare uno scambio. Poiché le condizioni dello scambio sono stabilite all’emissione dello strumento derivato, al variare dei prezzi nei mercati finanziari quelle condizioni possono diventare sia favorevoli che sfavorevoli.
(*) Questo è vero per la maggioranza, ma non per tutti i derivati, per es. in alcuni interest rate swap multivaluta, il valore capitale viene scambiato all’inizio (e riscambiato a scadenza).
AG17. Un’opzione di acquisto o di vendita a scambiare attività o passività finanziarie (per es. strumenti finanziari diversi dagli strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente) conferisce al possessore il diritto a ottenere benefici economici futuri derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante il contratto. Viceversa, l’emittente di un’opzione assume un’obbligazione a privarsi di potenziali benefici economici futuri o a sopportare perdite potenziali di benefici economici derivanti dalle variazioni del fair value (valore equo) dello strumento finanziario sottostante. Il diritto contrattuale del possessore e l’obbligazione dell’emittente soddisfano rispettivamente la definizione di attività e di passività finanziaria. Lo strumento finanziario sottostante a un contratto di opzione può essere qualsiasi attività finanziaria, comprese azioni di altre entità e gli strumenti fruttiferi di interessi.
Un’opzione può richiedere all’emittente di emettere un titolo di debito piuttosto che di trasferire un’attività finanziaria ma, se l’opzione fosse esercitata, lo strumento sottostante all’opzione costituirebbe un’attività finanziaria del possessore. Il diritto di opzione del possessore a scambiare l’attività finanziaria a condizioni potenzialmente favorevoli e l’obbligazione dell’emittente a scambiare l’attività finanziaria a condizioni potenzialmente sfavorevoli sono distinti dall’attività finanziaria sottostante che deve essere scambiata a seguito dell’esercizio dell’opzione. La natura del diritto del possessore e dell’obbligazione dell’emittente non è influenzata dalla probabilità che l’opzione sia esercitata.
AG18. Un altro esempio di strumento finanziario derivato è un contratto a termine da regolare tra sei mesi nel quale una parte (l’acquirente) promette di consegnare CU1 000 000 in contanti in cambio di CU1 000 000 di valore nominale di titoli di Stato a tasso fisso, e l’altra parte (il venditore) promette di consegnare titoli di Stato a tasso fisso di un valore nominale pari a CU1 000 000 in cambio di CU1 000 000 in contanti. Durante i sei mesi entrambe le parti hanno un diritto e un’obbligazione contrattuale a scambiare strumenti finanziari. Se il prezzo di mercato dei titoli di
Stato supera il valore di CU1 000 000, le condizioni saranno favorevoli per l’acquirente e sfavorevoli per il venditore; se il prezzo di mercato scende al di sotto di CU1 000 000 vi sarà la situazione opposta. L’acquirente ha un diritto contrattuale (un’attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un’opzione di acquisto posseduta e un’obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all’obbligazione derivante da un’opzione di vendita emessa; il venditore ha un diritto contrattuale (un’attività finanziaria) analogo al diritto derivante da un’opzione di vendita posseduta e un’obbligazione contrattuale (una passività finanziaria) analoga all’obbligazione derivante da un’opzione di acquisto emessa. Come avviene con le opzioni, questi diritti e obbligazioni contrattuali costituiscono attività e passività finanziarie separate e distinte dagli strumenti finanziari sottostanti (i titoli obbligazionari e le disponibilità liquide che devono essere scambiati). Entrambe le parti di un contratto a termine hanno un’obbligazione ad adempiere alla scadenza convenuta mentre l’esecuzione in un contratto di opzione interviene solo se e quando il possessore dell’opzione sceglie di esercitarla.
AG19. Molti altri tipi di strumenti derivati incorporano un diritto o un’obbligazione a effettuare uno scambio futuro, quali gli swap su tassi di interesse e su valute, interest rate caps collars e floors, impegni all’erogazione di finanziamenti, linee di appoggio per l’emissione di titoli e lettere di credito. Un interest rate swap può essere concepito come una variante di contratto a termine nel quale le parti stabiliscono di effettuare scambi futuri di ammontari di disponibilità liquide, con un ammontare calcolato in riferimento a un tasso di interesse variabile e l’altro in riferimento a un tasso di interesse fisso. I contratti future rappresentano un’altra variante dei contratti a termine dai quali differiscono essenzialmente perché sono standardizzati e negoziati su un mercato.
Contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari (paragrafi 8-10)
AG20. I contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari non soddisfano la definizione di strumento finanziario perché il diritto contrattuale di una parte a ricevere un’attività o un servizio non finanziario e la corrispondente obbligazione dell’altra parte non stabiliscono un diritto o un’obbligazione attuale dell’una o dell’altra parte a ricevere, consegnare o scambiare un’attività finanziaria. Per esempio, i contratti che prevedono l’adempimento mediante ricevimento o consegna di un bene non finanziario (quale un’opzione, un future o un contratto a termine su argento) non sono strumenti finanziari. Molti contratti su materie prime sono di questo tipo. Alcuni sono standardizzati nella forma e negoziati in mercati organizzati nello stesso modo di alcuni strumenti finanziari derivati. Ad esempio, un contratto future su materie prime può essere prontamente acquistato e venduto per contanti perché è quotato in una borsa e può essere scambiato molte volte. Tuttavia, le parti che acquistano e vendono il contratto negoziano, di fatto, la materia prima sottostante. La capacità di acquistare o vendere in contanti un contratto su materie prime, la facilità con la quale esso può essere acquistato o venduto e la possibilità di negoziare il regolamento in contanti a fronte dell’obbligazione a ricevere o consegnare la materia prima non modificano la natura fondamentale del contratto in modo tale da originare uno strumento finanziario. Nonostante ciò, alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di beni non finanziari che possono essere estinti tramite disponibilità liquide o scambiando strumenti finanziari, o in cui l’elemento non finanziario è prontamente convertibile in contanti, rientrano nell’ambito del presente
Principio come se fossero strumenti finanziari (vedere paragrafo 8).
AG21. Un contratto che comporta il ricevimento o la consegna di attività materiali non dà luogo a un’attività finanziaria per una parte e una passività finanziaria per l’altra, a meno che qualsiasi pagamento connesso sia differito oltre la data di consegna del bene. Questo è il caso dell’acquisto o della vendita di merci a credito.
AG22. Alcuni contratti sono collegati a materie prime ma non comportano adempimenti tramite il ricevimento o la consegna di materie prime. Essi prevedono l’adempimento tramite pagamenti in contanti che sono determinati nel contratto secondo una formula piuttosto che tramite il pagamento di ammontari stabiliti. Ad esempio, il valore capitale di un titolo obbligazionario può essere determinato applicando il prezzo di mercato del petrolio prevalente alla scadenza del titolo a una quantità fissata di petrolio. Il capitale è indicizzato in riferimento al prezzo di una materia prima, ma è regolato solo in contanti. Un tale contratto costituisce uno strumento finanziario.
AG23. La definizione di strumento finanziario comprende anche i contratti che originano un’attività o una passività non finanziaria in aggiunta a un’attività o a una passività finanziaria. Tali strumenti finanziari spesso danno a una parte l’opzione a scambiare un’attività finanziaria con un’attività non finanziaria. Ad esempio, un titolo obbligazionario collegato al petrolio può dare al possessore il diritto a ricevere un flusso di pagamenti di interessi fissi periodici e un ammontare fisso di disponibilità liquide alla scadenza, con l’opzione di scambiare il valore capitale con una quantità stabilita di petrolio. Il vantaggio nell’esercitare questa opzione varierà nel tempo in base al fair value (valore equo) del petrolio relativamente al rapporto di cambio tra le disponibilità liquide e il petrolio (il prezzo di scambio) previsto dal titolo obbligazionario. Le intenzioni del possessore del titolo obbligazionario in merito all’esercizio dell’opzione non influiscono sulla sostanza delle attività che lo compongono. L’attività finanziaria del possessore e la passività finanziaria dell’emittente rendono il titolo obbligazionario uno strumento finanziario indipendentemente dagli altri tipi di attività e di passività pure generate.
AG24. (abrogato)
AG25. Le azioni privilegiate possono essere emesse con vari diritti. Nel determinare se un’azione privilegiata rappresenta una passività o uno strumento rappresentativo di capitale, l’emittente valuta i diritti specifici incorporati nell’azione per poter determinare se essa presenta le caratteristiche essenziali di una passività finanziaria. Per esempio, un’azione privilegiata che preveda il rimborso a una data specifica o a scelta del possessore contiene una passività finanziaria perché l’emittente ha un’obbligazione a trasferire attività finanziarie al possessore dell’azione. La potenziale incapacità di un emittente di soddisfare un’obbligazione a rimborsare un’azione privilegiata quando è contrattualmente obbligato a farlo, sia essa dovuta a una mancanza di fondi, a vincoli statutari ovvero a utili o riserve insufficienti, non annulla l’obbligazione. Un’opzione dell’emittente a rimborsare le azioni in cambio di disponibilità liquide non soddisfa la definizione di passività finanziaria perché l’emittente non ha un’obbligazione effettiva a trasferire attività finanziarie agli azionisti. In questo caso, il rimborso delle azioni avviene unicamente a discrezione dell’emittente.
Un’obbligazione può sorgere, tuttavia, quando l’emittente delle azioni esercita la sua opzione, solitamente notificando formalmente agli azionisti l’intenzione di rimborsare le azioni.
AG26. Quando le azioni privilegiate non sono rimborsabili, la classificazione corretta è determinata dagli altri diritti a esse incorporate. La classificazione si basa su una valutazione della sostanza degli accordi contrattuali e sulle definizioni di passività finanziaria e di strumento rappresentativo di capitale. Quando le distribuzioni ai possessori delle azioni privilegiate, sia cumulative che non cumulative, avvengono a discrezione dell’emittente le azioni sono strumenti rappresentativi di capitale. La classificazione di un’azione privilegiata come strumento rappresentativo di capitale o passività finanziaria non è interessata da, per esempio:
(a) una storia di riparto degli utili dell’entità;
(b) l’intenzione di effettuare distribuzioni nel futuro;
(c) il possibile impatto negativo sul prezzo delle azioni ordinarie dell’emittente se le distribuzioni non sono effettuate (a causa di vincoli relativi al pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie se i dividendi non vengono pagati sulle azioni privilegiate);
(d) l’importo delle riserve dell’emittente;
(e) le aspettative di un emittente relative ad un utile o una perdita nell’esercizio; o
(f) la capacità o incapacità dell’emittente di influenzare l’importo del suo utile o perdita d’esercizio.
Estinzione tramite propri strumenti rappresentativi di capitale (paragrafo 21-24)
AG27. I seguenti esempi illustrano come classificare diversi tipi di contratti sui propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente:
(a) Un contratto che sarà regolato dall’entità ricevendo o consegnando un quantitativo fisso di azioni proprie senza corrispettivo futuro, o scambiando un quantitativo fisso di azioni proprie contro un quantitativo fisso di disponibilità liquide o un’altra attività finanziaria, è uno strumento rappresentativo di capitale. Di conseguenza, eventuali corrispettivi ricevuti o pagati per un tale contratto vengono aggiunti o dedotti direttamente dal patrimonio netto. Un esempio è un’opzione emessa su azioni che dia alla controparte il diritto ad acquistare un quantitativo fisso delle azioni dell’entità in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide. Tuttavia, se il contratto richiede che l’entità acquisti (riscatti) le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide o di altra attività finanziaria a una data prestabilita o determinabile o su richiesta, l’entità rileva anche una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso. Un esempio è l’obbligo di un’entità in un contratto a termine di riacquistare un numero fisso di proprie azioni in cambio di un importo fisso di disponibilità liquide.
(b) L’obbligo di un’entità ad acquistare le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide dà origine a una passività finanziaria per il valore attuale dell’importo di rimborso anche se il numero di azioni che l’entità è obbligata a riacquistare non è fisso o se l’obbligazione è subordinata alla circostanza che la controparte eserciti il diritto al riscatto. Un esempio di un’obbligazione condizionale è un’opzione emessa che richiede che l’entità riacquisti le proprie azioni in cambio di disponibilità liquide se la controparte esercita l’opzione.
(c) Un contratto che sarà estinto tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria è un’attività finanziaria o una passività finanziaria anche se l’importo di denaro o di altra attività finanziaria che sarà ricevuta o consegnata si basa sulle oscillazioni del prezzo di mercato del capitale dell’entità. Un esempio è un’opzione di acquisto di azione estinta tramite disponibilità liquide nette.
(d) Un contratto che verrà estinto dall’entità tramite un quantitativo variabile di azioni proprie il cui valore è pari a un importo predeterminato o a un importo basato sulle variazioni in una variabile sottostante (per es. prezzo di materie prime) è un’attività o una passività finanziaria. Un esempio è un’opzione emessa per l’acquisto di oro che, se esercitata, è estinta dall’entità con propri strumenti rappresentativi di capitale consegnando un quantitativo di strumenti equivalente al valore del contratto di opzione. Tale contratto è un’attività o un passività finanziaria anche se la variabile sottostante rappresenta il prezzo dell’azione dell’entità piuttosto che dell’oro.
Analogamente, un contratto che sarà estinto tramite un quantitativo fisso di azioni proprie dell’entità, i cui relativi diritti saranno modificati in modo che il valore di regolamento sia uguale a un importo predeterminato o un importo basato sulle variazioni in una variabile sottostante, è un’attività o una passività finanziaria.
Clausole di potenziale adempimento (paragrafo 25)
AG28. Il Paragrafo 25 richiede che se una parte di una clausola di potenziale adempimento potrebbe richiedere il regolamento tramite disponibilità liquide o altra attività finanziaria (o in un modo tale che lo strumento sia considerato una passività finanziaria) non è autentica, la clausola di estinzione non influisce sulla classificazione di uno strumento finanziario. Quindi, un contratto che richieda il regolamento tramite disponibilità liquide o un quantitativo variabile di azioni proprie dell’entità soltanto al verificarsi di un evento che sia estremamente raro, molto insolito e molto improbabile che accada è uno strumento rappresentativo di capitale. Analogamente il regolamento tramite un quantitativo fisso di azioni proprie può essere contrattualmente precluso in circostanze che sono al di fuori del controllo dell’entità, ma se queste circostanze non hanno una possibilità oggettiva di verificarsi, la classificazione come strumento rappresentativo di capitale è corretta.
Trattamento nel Bilancio consolidato
AG29. Nel bilancio consolidato, un’entità presenta quote di pertinenza di terzi – ossia interessenze di terzi nel patrimonio netto e l’utile delle proprie controllate – secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio e IAS 27 Bilancio consolidato e separato. Quando si classifica uno strumento finanziario (o una componente di esso) nel bilancio consolidato, l’entità considera tutte le clausole e le condizioni generali concordate tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento nel determinare se il gruppo nel suo complesso ha l’obbligo di consegnare disponibilità liquide o altra attività finanziaria in riferimento allo strumento o di estinguerlo in modo che rientri nella categoria delle passività.
Quando una controllata in un gruppo emette uno strumento finanziario e una capogruppo o altra entità del gruppo accetta ulteriori condizioni direttamente con i possessori dello strumento (per es. una garanzia), il gruppo potrebbe non avere discrezionalità sulle distribuzioni o sul rimborso. Sebbene la controllata possa classificare correttamente lo strumento nel proprio bilancio senza considerare queste ulteriori condizioni, l’effetto di altri accordi tra i membri del gruppo e i possessori dello strumento viene considerato per assicurare che il bilancio consolidato rifletta i contratti e le operazioni sottoscritte dal gruppo nel suo complesso. Nella misura in cui esiste una tale obbligazione o clausola di adempimento, lo strumento (o il suo componente soggetto all’obbligazione) è classificato come una passività finanziaria nel bilancio consolidato.
Strumenti finanziari composti (paragrafi 28-32)
AG30. Il Paragrafo 28 si applica soltanto agli emittenti di strumenti finanziari composti non derivati. Il paragrafo 28 non tratta gli strumenti finanziari composti dal punto di vista del possessore. Lo IAS 39 tratta la separazione dei derivati incorporati dal punto di vista del possessore di strumenti finanziari composti che contengono caratteristiche di debito e di capitale.
AG31. Una forma comune di strumento finanziario composto è un titolo di debito con opzione di conversione incorporata, quale un titolo obbligazionario convertibile in azioni ordinarie dell’emittente e senza altre eventuali caratteristiche di derivato incorporato. Il paragrafo 28 richiede che l’emittente di tale strumento finanziario presenti in bilancio le componenti di passività e di capitale distintamente, come segue:
(a) L’obbligazione dell’emittente a effettuare pagamenti periodici di interessi e capitale rappresenta una passività finanziaria che esiste fino al momento della conversione dello strumento. Al momento della rilevazione iniziale, il fair value (valore equo) della componente di passività è il valore attuale dei flussi finanziari futuri previsti contrattualmente attualizzati al tasso di interesse prevalente sul mercato in quel momento per strumenti aventi un rischio di credito similare che forniscono sostanzialmente gli stessi flussi finanziari, alle stesse condizioni, ma senza l’opzione di conversione.
(b) Lo strumento rappresentativo di capitale è l’opzione incorporata per convertire la passività in capitale dell’emittente.
Il fair value (valore equo) dell’opzione comprende il suo valore temporale e il suo valore intrinseco, se esistente. Questa opzione ha valore al momento della rilevazione iniziale anche quando è «out of the money».
AG32. Alla conversione di uno strumento convertibile giunto a scadenza, l’entità elimina la componente di passività e rileva tale componente come capitale. La componente originale di capitale rimane come capitale (anche se può essere trasferito da una voce ad un’altra all’interno del patrimonio netto). Non c’è utile o perdita della conversione a scadenza.
AG33. Quando un’entità estingue uno strumento convertibile prima della scadenza attraverso un rimborso o riacquisto anticipato in cui i privilegi della conversione originale rimangono immutati, l’entità ripartisce i corrispettivi pagati ed eventuali costi dell’operazione per il riacquisto o il rimborso tra le componenti di passività e di capitale dello strumento alla data dell’operazione. Il metodo utilizzato nel ripartire il corrispettivo pagato e i costi dell’operazione tra le separate componenti è conforme a quello utilizzato nella ripartizione originaria tra le separate componenti dei corrispettivi ricevuti dall’entità quando lo strumento convertibile è stato emesso, secondo quanto previsto dai paragrafi 28-32.
AG34. Una volta effettuata la ripartizione del corrispettivo, l’eventuale utile o perdita risultante è trattata secondo i principi contabili applicabili alla relativa componente, come segue:
(a) l’importo dell’utile o della perdita relativi alla componente di passività è rilevato nel conto economico; e
(b) l’importo del corrispettivo relativo alla componente di capitale è rilevato nel patrimonio netto.
AG35. Un’entità può modificare le condizioni di uno strumento convertibile per incentivare una conversione anticipata, per esempio offrendo un tasso di conversione più favorevole o pagando un ulteriore corrispettivo nell’evento di una conversione precedente una data specificata. La differenza, alla data in cui le condizioni sono modificate, tra il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore riceve alla conversione dello strumento alle nuove condizioni rettificate e il fair value (valore equo) del corrispettivo che il possessore avrebbe ricevuto secondo le originali condizioni è rilevata come una perdita nel conto economico.
Azioni proprie (paragrafi 33 e 34)
AG36. I propri strumenti rappresentativi di capitale dell’emittente non sono rilevati come un’attività finanziaria indipendentemente dal motivo per cui sono riacquistati. Il paragrafo 33 richiede che un’entità che riacquisti i propri strumenti rappresentativi di capitale deduca tali strumenti dal patrimonio netto. Tuttavia, quando un’entità possiede il proprio capitale per conto di altri, per es. un’istituzione finanziaria che possieda il proprio capitale per conto di un cliente, esiste un rapporto di agenzia e come risultato tali partecipazioni non vanno incluse nello stato patrimoniale dell’entità.
Interessi, dividendi, perdite ed utili (paragrafi 35-41)
AG37. Il seguente esempio illustra l’applicazione del paragrafo 35 a uno strumento finanziario composto. Si supponga che un’azione privilegiata non cumulativa sia rimborsabile obbligatoriamente tramite disponibilità liquide in cinque anni, ma che i dividendi siano pagabili a discrezione dell’entità prima della data di rimborso. Tale strumento è uno strumento finanziario composto, con la componente di passività corrispondente al valore attuale del valore di rimborso.
L’ammortamento dello sconto in questa componente è rilevato nel conto economico e classificato come interesse passivo. Eventuali dividendi pagati sono relativi alla componente di capitale e, di conseguenza, sono rilevati come una distribuzione del risultato economico. Un trattamento simile si applicherebbe se il rimborso non fosse obbligatorio, ma a scelta del possessore, o se l’azione fosse obbligatoriamente convertibile in un quantitativo variabile di azioni ordinarie calcolate per essere pari a un importo predeterminato ovvero basato sulle variazioni di una variabile sottostante (per esempio materie prime). Tuttavia, se eventuali dividendi non pagati sono sommati all’importo del rimborso, l’intero strumento costituisce una passività. In tale caso, eventuali dividendi sono classificati come interessi passivi.
Compensazione di attività e passività finanziarie (paragrafi 42-50)
AG38. Per compensare un’attività e una passività finanziaria, un’entità deve avere un diritto legale correntemente esercitabile a compensare gli importi rilevati. Un’entità può avere un diritto condizionato a compensare gli importi rilevati, come in un accordo quadro di compensazione o in alcune forme di debito senza rivalsa, ma tali diritti sono esercitabili soltanto all’occorrenza di alcuni eventi futuri, di solito un inadempimento della controparte. Quindi, tale accordo non soddisfa le condizioni per la compensazione.
AG39. Il presente Principio non prevede un trattamento contabile particolare per gli strumenti cosiddetti «sintetici», che sono classi di strumenti finanziari distinti acquistati e posseduti per replicare le caratteristiche di un altro strumento.
Per esempio, un debito a lungo termine a tasso variabile combinato con un interest rate swap che comporta l’incasso di importi variabili e l’effettuazione di pagamenti fissi equivale a un debito a lungo termine a tasso fisso. Ciascuno degli strumenti finanziari distinti che insieme costituiscono uno «strumento sintetico» rappresenta un diritto o un’obbligazione contrattuale con proprie clausole e condizioni e ciascuna può essere trasferita o estinta separatamente.
Ciascuno strumento finanziario è esposto a rischi che possono differire dai rischi ai quali sono esposti altri strumenti finanziari. Conseguentemente, quando uno strumento finanziario in uno «strumento sintetico» è un’attività e un altro rappresenta una passività, non sono compensati e presentati nel bilancio di un’entità su una base netta, a meno che questi soddisfino i criteri di compensazione del paragrafo 42.
Informazioni integrative
Attività e Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafo 94 (f))
AG40. (abrogato)
INTERPRETAZIONE DELL’IFRIC N. 1
Cambiamenti nelle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari
RIFERIMENTI
IAS 1 Presentazione del Bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 16 Immobili, Impianti e Macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
IAS 23 Oneri finanziari
IAS 36 Riduzione di valore delle attività (rivisto nella sostanza nel 2004)
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
PREMESSA
1. Molte entità sono obbligate a smantellare, rimuovere e ripristinare elementi di immobili, impianti e macchinari. Nella presente Interpretazione tali obblighi sono definiti come «smantellamenti, ripristini e passività similari». In base allo IAS 16, il costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari include la stima iniziale dei costi di smantellamento e di rimozione del bene e bonifica del sito su cui insiste, l’obbligazione che si origina per l’entità quando l’elemento viene acquistato o come conseguenza del suo utilizzo durante un particolare periodo per fini diversi dalla produzione delle scorte di magazzino durante quel periodo. Lo IAS 37 contiene disposizioni sulle modalità di misurazione di smantellamenti, ripristini e passività similari. La presente Interpretazione fornisce una guida su come contabilizzare gli effetti derivanti da cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. La presente Interpretazione si applica ai cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per smantellamenti, ripristini e passività similari che siano al contempo:
(a) rilevate come parte del costo di un elemento relativo a immobili, impianti e macchinari secondo quanto previsto dallo IAS 16; e
(b) rilevate come passività secondo quanto previsto dallo IAS 37.
Per esempio, può esistere una passività per uno smantellamento, un ripristino o una passività similare relativa allo smantellamento di un impianto, al ripristino del danno ambientale causato dalle industrie estrattive o alla rimozione di un impianto.
PROBLEMA
3. La presente Interpretazione prende in esame il modo in cui dovrebbero essere contabilizzati gli effetti degli eventi che modificano la misurazione di passività iscritte per smantellamenti, ripristini o passività similari, a seguito di:
(a) una modifica nello stimato impiego di risorse che incorporano benefici economici (per esempio, flussi finanziari) necessari per estinguere l’obbligazione;
(b) una modifica nel tasso di sconto di mercato corrente come definito nel paragrafo 47 dello IAS 37 (ivi incluse le modifiche al valore temporale del denaro e i rischi specifici della passività); e
(c) un incremento conseguente al passare del tempo (talvolta chiamato come ammortamento («unwinding») dell’attualizzazione).
INTERPRETAZIONE
4. I cambiamenti nella misurazione delle passività iscritte per uno smantellamento, un ripristino o passività similari che risultino da cambiamenti nella stima dei tempi o degli impieghi di risorse economiche che incorporano i benefici economici necessari ad estinguere l’obbligazione, o una variazione del tasso di sconto, devono essere contabilizzate secondo quanto disposto dai paragrafi 5-7 di seguito riportati.
5. Se la relativa attività è misurata utilizzando il modello del costo:
(a) subordinatamente alle disposizioni di cui al paragrafo (b), le variazioni della passività devono essere rilevate ad incremento o a riduzione del costo della relativa attività nell’esercizio in corso.
(b) l’importo dedotto dal costo dell’attività non deve eccedere il valore contabile della stessa. Se una riduzione della passività eccede il valore contabile dell’attività, l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a conto economico.
(c) se la rettifica comporta un incremento del costo di un’attività, l’entità deve valutare se ciò sia indicativo del fatto che il nuovo valore contabile dell’attività possa non essere interamente recuperato. In tal caso, l’entità deve verificare la riduzione di valore dell’attività stimandone l’importo recuperabile, e deve contabilizzare qualsiasi perdita per riduzione di valore, secondo quanto previsto dallo IAS 36.
6. Se l’attività connessa è misurata utilizzando il modello di rideterminazione del valore:
(a) le variazioni della passività modificano l’eccedenza o il deficit della rideterminazione del valore precedentemente rilevato su quella attività, in modo tale che:
(i) un decremento della passività deve (subordinatamente a quanto indicato in (b)) essere direttamente accreditato a patrimonio netto alla riserva di rivalutazione, salvo quando va rilevato a conto economico a storno di un disavanzo di rivalutazione della stessa attività precedentemente rilevato a conto economico;
(ii) un incremento della passività deve essere rilevato a conto economico, salvo quando va addebitato direttamente a patrimonio netto alla riserva di rivalutazione fino a concorrenza dell’eventuale saldo residua della riserva di rivalutazione relativo a quell’attività.
(b) nel caso in cui la riduzione della passività eccede il valore contabile che sarebbe stato rilevato nel caso in cui l’attività fosse stata contabilizzata con il modello del costo, l’eccedenza deve essere rilevata immediatamente a conto economico.
(c) una modifica della passività è indicativa del fatto che il valore dell’attività possa dover essere rideterminata al fine di assicurare che il valore contabile non differisca in maniera rilevante da quello che sarebbe determinato utilizzando il fair value (valore equo) alla data di riferimento del bilancio. Ogni simile rideterminazione del valore deve essere considerata nella determinazione degli importi da rilevare a conto economico o a patrimonio netto secondo quanto indicato in (a). Se è necessaria una rideterminazione, devono essere rideterminate tutte le attività di quella classe.
(d) lo IAS 1 prevede che il prospetto delle variazioni di patrimonio netto riporti ciascuna voce di provento o di onere rilevata direttamente nel patrimonio netto. Nel rispettare tale disposizione, la variazione della riserva di rivalutazione dovuta a una modifica della passività deve essere identificata separatamente e esposta come tale.
7. Il valore da ammortizzare rideterminato dell’attività è ammortizzato nell’arco della sua vita utile. Pertanto, una volta che la relativa attività abbia raggiunto la fine della sua vita utile, tutte le variazioni successive della passività devono essere rilevate a conto economico al momento in cui si verificano. La presente disposizione si applica sia che si adotti il modello del costo, sia che si adotti il modello di rideterminazione del valore.
8. L’ammortamento («unwinding») periodico dell’attualizzazione deve essere rilevato a conto economico come onere finanziario nel momento in cui si verifica. Il trattamento contabile alternativo di capitalizzazione, previsto dallo IAS 23, non è consentito.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
9. L’entità deve applicare la presente Interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° settembre 2004 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° settembre 2004, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
10. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo le disposizioni di cui allo IAS 8, Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori (*).
(*) Se l’entità applica la presente Interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, essa deve rispettare le disposizioni della precedente versione dello IAS 8, denominata Utile (perdita) dell’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, a meno che l’entità non stia già applicando la versione rivista nella sostanza di quel Principio per quel periodo precedente.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 33
Utile per azione
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 33 (1997) Utile per azione e dovrebbe essere essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE A
Guida applicativa
Questa appendice costituisce una parte integrante del Principio.
Risultato economico attribuibile all’entità capogruppo
A1. Al fine del calcolo dell’utile per azione basato sul bilancio consolidato, il risultato economico attribuibile all’entità capogruppo fa riferimento al risultato economico dell’entità consolidata dopo la rettifica per le interessenze di minoranza.
Emissioni di diritti
A2. L’emissione di azioni ordinarie al tempo dell’esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie di solito non dà origine a un premio. Questo si spiega perché le potenziali azioni ordinarie sono solitamente emesse a un valore pieno, determinando un cambiamento proporzionale nelle risorse disponibili per l’entità. In una emissione di diritti, tuttavia, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al fair value (valore equo) delle azioni. Quindi, come indicato nel paragrafo 27(b), tale emissione di diritti include un premio. Se un’emissione di diritti viene offerta a tutti gli azionisti esistenti, il numero di azioni ordinarie da utilizzarsi nel calcolare l’utile base e diluito per azione per tutti i periodi prima dell’emissione dei diritti è il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell’emissione, moltiplicato per il seguente fattore:
(Fair value (valore equo) per azione immediatamente prima dell’esercizio del diritto)/(Fair value (valore equo) teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti)
Il fair value (valore equo) teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti è calcolato sommando il valore di mercato complessivo delle azioni immediatamente prima dell’esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall’esercizio dei diritti e dividendo la somma per il numero di azioni in circolazione dopo l’esercizio dei diritti. Quando i diritti sono da negoziarsi sui mercati regolamentati separatamente dalle azioni prima della data di esercizio, il fair value (valore equo), ai fini di questo calcolo, è determinato alla chiusura dell’ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.
Numero di controllo
A3. Per illlustrare la nozione dell’applicazione del numero di controllo descritta nei paragrafi 42 e 43, si ipotizzi che un’entità abbia un utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo per CU4 800, (*) una perdita da attività destinate a cessare attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU7 200), una perdita attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU2 400), e 2 000 azioni ordinarie e 400 potenziali azioni ordinarie in circolazione. L’utile base per azione dell’entità è pari a CU2.40 per le attività operative in esercizio, (CU3.60) per le attività destinate a cessare e (CU1.20) per la perdita. Le 400 potenziali azioni ordinarie sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione perché l’utile per azione che ne risulta pari a CU2.00 per le attività operative in esercizio è diluitivo, assumendo nessun impatto sull’utile da quelle 400 potenziali azioni ordinarie. Poiché l’utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo corrisponde al numero di controllo, l’entità include anche quelle 400 potenziali azioni ordinarie nel calcolo di altri valori di utile per azione, anche se i valori dell’utile per azione che ne risultano hanno effetto antidiluizione per i loro comparabili valori di utile per azione, ossia la perdita per azione è inferiore di [(CU3.00) per azione per la perdita da attività desinate a cessare e di (CU1.00) per azione per la perdita d’esercizio].
(*) In questo Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di valuta) (CU).
Prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie
A4. Al fine di calcolare l’utile per azione diluito, il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie ipotizzato da emettere è calcolato sulla base del prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo. Teoricamente, ogni operazione sul mercato per le azioni ordinarie di un’entità potrebbero essere incluse nella determinazione del prezzo medio di mercato. Per praticità, tuttavia, una semplice media aritmetica dei prezzi settimanali o mensili è solitamente adeguata.
A5. In genere, i prezzi di mercato in chiusura sono adeguati per calcolare il prezzo medio di mercato. Quando i prezzi fluttuano molto, tuttavia, una media dei prezzi alti e bassi solitamente produce un prezzo più rappresentativo. Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo medio di mercato è utilizzato uniformemente a meno che non sia più rappresentativo come conseguenza del cambiamento delle condizioni. Per esempio un’entità che da diversi anni di prezzi relativamente stabili, utilizzi i prezzi di chiusura del mercato per calcolare il prezzo medio di mercato potrebbe cambiare in una media di prezzi alti e bassi se i prezzi iniziano a fluttuare considerevolmente e i prezzi di chiusura del mercato non rappresentano più un prezzo medio rappresentativo.
Opzioni, warrant, e loro equivalenti
A6. Le opzioni e warrant di acquisto di strumenti convertibili si presume siano esercitati per acquistare strumenti convertibili ogni qualvolta i prezzi medi dello strumento convertibile e delle azioni ordinarie ottenibili dalla conversione siano al di sopra del prezzo di esercizio delle opzioni o warrant. Tuttavia, l’esercizio non viene assunto a meno che non sia a sua volta assunta la conversione di strumenti convertibili similari in circolazione, qualora esistano..
A7. Le opzioni e warrant possono permettere o richiedere l’offerta di un titolo di debito o di altro strumento dell’entità (o la sua capogruppo o una controllata) per il pagamento di tutto o una parte del prezzo di esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant hanno un effetto di diluizione se (a) il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie del periodo eccede il prezzo di esercizio o (b) il prezzo di vendita dello strumento da offrire è al di sotto di quello a cui lo strumento può essere offerto con un contratto di opzione o warrant e lo sconto risultante determina un prezzo di esercizio effettivo al di sotto del prezzo di mercato delle azioni ordinarie ottenibili con l’esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume siano esercitati e il debito o altri strumenti. si presume siano offerti. Se l’offerta di disponibilità liquida è più vantaggiosa per l’opzione o possessore di warrant e il contratto permette di offrire disponibilità liquida, si presume l’offerta di disponibilità liquida. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da offrire si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.
A8. Un trattamento simile viene riservato alle azioni privilegiate che hanno caratteristiche simili o ad altri strumenti che hanno opzioni di conversione che permettono all’investitore di pagare in disponibilità liquide in cambio di un tasso di conversione più favorevole.
A9. Le condizioni sottostanti di certe opzioni o warrant possono richiedere che il corrispettivo ricevuto dall’esercizio di tali strumenti sia utilizzato per estinguere il debito o altri strumenti dell’entità (o della sua controllante o controllata). Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume che vengano esercitati e che il corrispettivo venga utilizzato per l’acquisto del titolo di debito al suo prezzo medio di mercato, piuttosto che per l’acquisto di azioni ordinarie. Tuttavia, l’eccedenza del corrispettivo ricevuto dall’ipotizzato esercizio, rispetto all’importo utilizzato per l’ipotizzato acquisto del titolo di debito è considerata (ossia si presume utilizzata per riacquistare azioni ordinarie) nel calcolo dell’utile diluito per azione. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da acquistare si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.
Opzioni di vendita emesse
A10. Per illustrare l’applicazione del paragrafo 63, si ipotizzi che un’entità abbia 120 opzioni di vendita emesse in circolazione sulle loro azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di CU35. Il prezzo medio di mercato delle sue azioni ordinarie per il periodo è di CU28. Nel calcolare l’utile diluito per azione, si ipotizzi che l’entità abbia emesso 150 azioni a CU28 per azione all’inizio del periodo per soddisfare il suo obbligo di vendita di CU4 200. La differenza tra le 150 azioni ordinarie emesse e le 120 azioni ordinarie ricevute per avere soddisfatto le opzioni di vendita (30 nuove azioni ordinarie) è aggiunto al denominatore nel calcolo dell’utile diluito per azione.
Strumenti di controllate, joint venture o collegate
A11. Le potenziali azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegate convertibili sia in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, ovvero in azioni ordinarie della controllante, partecipante a joint venture o investitore (l’entità che redige il bilancio) sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione come segue:
(a) gli strumenti emessi dalla controllata, joint venture o collegata che permettono ai loro possessori di ottenere azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata sono inclusi nei dati utilizzati nel calcolo dell’utile diluito per azione della controllata, joint venture, o collegata. Tale utile per azione è a sua volta incluso nel calcolo dell’utile per azione dell’entità che redige il bilancio sulla base del possesso degli strumenti della controllata, joint venture, o collegata da parte dell’entità che redige il bilancio.
(b) gli strumenti di una controllata, joint venture o collegata convertibili nelle azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione. Analogamente, le opzioni e warrant emessi da una controllata, joint venture o collegata per l’acquisto di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio nel calcolo dell’utile diluito consolidato per azione.
A12. Al fine di determinare l’effetto dell’utile per azione di strumenti emessi dall’entità che redige il bilancio che sono convertibili in azioni ordinarie di una controllata, joint venture, o collegata, si ipotizza che gli strumenti siano convertiti e il numeratore (utile o perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo) rettificato come previsto dal paragrafo 33. In aggiunta a tali rettifiche, il numeratore è rettificato per eventuali variazioni nell’utile o nella perdita registrato dall’entità che redige il bilancio (come un dividendo o quota di pertinenza dell’utile rilevata con il metodo del patrimonio netto) che sono attribuibili all’aumento nel numero di azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata in circolazione derivante dalla conversione ipotizzata. Il denominatore del calcolo dell’utile diluito per azione non è interessato perché il numero di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio in circolazione non cambierebbe per la conversione ipotizzata.
Partecipazione in strumenti rappresentativi di capitale e due categorie di azioni ordinarie
A13. Il capitale di alcune entità include:
(a) strumenti che partecipano al dividendo con le azioni ordinarie secondo una formula predeterminata (per es. due per uno) con, a volte, un limite massimo di partecipazione (per esempio, fino a, ma non oltre un determinato importo per azione).
(b) una categoria di azioni ordinarie con un tasso di partecipazione al dividendo differente da quello di un’altra categoria di azioni ordinarie tuttavia senza diritti privilegiati o senior.
A14. Al fine di calcolare l’utile diluito per azione, la conversione è ipotizzata per quegli strumenti descritti nel paragrafo A13 che sono convertibili in azioni ordinarie se l’effetto è di diluizione. Per quegli strumenti che non sono convertibili in una categoria di azioni ordinarie, l’utile o la perdita d’esercizio è attribuito alle diverse categorie di azioni e agli strumenti partecipativi di capitale secondo quanto previsto dai loro diritti ai dividendi o altri diritti di partecipare agli utili non distribuiti. Ai fini del calcolo dell’utile base e dell’utile diluito per azione:
(a) l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è rettificato (un utile ridotto e una perdita incrementata) dall’importo di dividendi dichiarati nel periodo per ogni categoria di azioni e dall’importo contrattuale dei dividendi (o interesse in strumenti obbligazionari partecipativi) che devono essere pagati per il periodo (per esempio, dividendi cumulativi pregressi).
(b) L’utile o la perdita residuo è attribuito alle azioni ordinarie e strumenti partecipativi di capitale nella misura partecipativa di ciascun strumento all’utile come se tutto l’utile o la perdita per il periodo fosse stato distribuito.
L’utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è determinato sommando sia l’importo attribuito ai dividendi e sia l’importo attribuito in base al rapporto partecipativo per una partecipazione discrezionale.
(c) l’importo totale di utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è diviso per il numero di strumenti in circolazione a cui gli utili sono attribuiti per determinare l’utile per azione dello strumento.
Per il calcolo dell’utile diluito per azione, tutte le potenziali azioni ordinarie ipotizzate da emettere sono incluse nelle azioni ordinarie in circolazione.
Azioni liberate parzialmente
A15. Ove le azioni ordinarie sono emesse, ma non interamente liberate, nel calcolo dell’utile base per azione sono trattate come una frazione di un’azione ordinaria nella misura in cui hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio spettante a un’azione ordinaria interamente liberata.
A16. Nella misura in cui quelle azioni parzialmente liberate non hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio, sono trattate come equivalenti di warrant o opzioni nel calcolo dell’utile diluito per azione. Si presume che il saldo non pagato rappresenti il corrispettivo utilizzato per l’acquisto delle azioni ordinarie. Il numero di azioni incluse nell’utile diluito per azione è la differenza tra il numero di azioni sottoscritte e il numero di azioni ipotizzate da acquistare.
APPENDICE B
Modifiche ad altri pronunciamenti
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Se l’entità applica questo Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
B1. Negli International Financial Reporting Standard, che includono il Principio contabile internazionale e Interpretazioni applicabili a partire da dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 33 Utile Per Azione sono stati modificati in IAS 33 Utile per Azione.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 34
Bilanci intermedi
Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel febbraio 1998 ed è entrato in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
Nell'aprile 2000, il paragrafo 7 dell'Appendice C è stato modificato dallo IAS 40, Investimenti immobiliari.
INTRODUZIONE
1. Il presente Principio (IAS 34) riguarda i bilanci intermedi, un argomento non trattato in precedenti Principi contabili internazionali. Lo IAS 34 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
2. Un bilancio intermedio è un prospetto informativo che contiene una informativa di bilancio completa o sintetica per un periodo inferiore all'intero esercizio finanziario dell'impresa.
3. Il presente Principio non si occupa di quali imprese debbano pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. A parere dello IASC, tali aspetti devono essere stabiliti dal legislatore nazionale, dagli organi di controllo, dalle borse valori o dagli ordini professionali. Il presente Principio si applica nel caso in cui l'impresa sia obbligata o desideri fornire un bilancio intermedio ai terzi secondo quanto previsto dai Principi contabili internazionali.
4. Il presente Principio:
(a) definisce il contenuto minimo di un bilancio intermedio, incluse le informazioni integrative; e
(b) identifica i principi di rilevazione e di valutazione che devono essere applicati nel bilancio intermedio.
5. Il contenuto minimo di un bilancio intermedio è rappresentato da uno stato patrimoniale sintetico, un conto economico sintetico, un rendiconto finanziario sintetico, un prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto e note informative specifiche.
6. Nel presupposto che chi legge un bilancio intermedio d'impresa abbia anche accesso al bilancio più recente, è da ritenere che nessuna delle note di un bilancio debba essere ripetuta o aggiornata nel bilancio intermedio. Piuttosto, le note informative intermedie devono includere soprattutto una spiegazione degli eventi e delle modifiche che sono rilevanti per comprendere i cambiamentinella situazione patrimoniale-finanziaria e nell'andamento economico dell'impresa dalla data dell'ultimo bilancio.
7. L'impresa deve applicare per il bilancio intermedio gli stessi principi contabili applicati per il bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili stessi adottati successivamente alla data di riferimento del bilancio più recente. La periodicità dell'informativa d'impresa - annuale, semestrale, trimestrale - non deve influenzare la determinazione dei risultati annuali. Per raggiungere questo obiettivo, le valutazioni per il bilancio intermedio devono essere effettuate basandosi sulla data di riferimento del bilancio cui si riferisce l'informativa intermedia.
8. In appendice al presente Principio vengono fornite indicazioni per applicare i principi fondamentali di rilevazione e valutazione a data intermedia dei vari tipi di attività, passività, ricavi e costi. Gli oneri per imposte sul reddito di un periodo intermedio sono determinati in base a un'aliquota fiscale media effettiva annua stimata, coerente con la determinazione annuale delle imposte.
9. Per decidere come rilevare, classificare o illustrare una voce per il bilancio intermedio, la rilevanza deve essere determinata in relazione ai dati intermedi, non ai dati annuali previsti.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è quella di definire il contenuto minimo di un bilancio intermedio e i principi di rilevazione e valutazione in un bilancio completo o sintetico relativo a un periodo intermedio. Informazioni contabili intermedie tempestive e attendibili migliorano la capacità di investitori, fornitori e altri utilizzatori di comprendere la capacità dell'impresa di generare utili e flussi finanziari e la sua situazione finanziaria e di liquidità.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio non si occupa di quale impresa debba pubblicare un bilancio intermedio, con quale periodicità, o entro quale termine dopo la chiusura del periodo intermedio. In ogni caso, il legislatore, gli organi di controllo, le borse valori e gli ordini professionali spesso richiedono alle imprese le cui azioni o titoli di debito sono negoziate sui mercati finanziari di pubblicare bilanci intermedi. Il presente Principio si applica se l'impresa deve o decide di fornire ai terzi un bilancio intermedio in conformità ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali incoraggiano le imprese quotate a redigere un bilancio intermedio conformi ai principi di rilevazione, di valutazione e di informativa stabiliti nel presente Principio. In particolar modo, si incoraggiano le imprese quotate:
(a) a fornire un bilancio intermedio almeno al termine di ogni semestre del loro periodo amministrativo; e
(b) a rendere disponibile il bilancio intermedio non oltre 60 giorni dal termine del periodo di riferimento.
2. Ogni bilancio, annuale o intermedio, deve essere considerato a sé stante ai fini della conformità ai Principi contabili internazionali. Il fatto che un'impresa non abbia predisposto alcun bilancio intermedio in un particolare periodo amministrativo o abbia predisposto un bilancio intermedio non conforme al presente Principio non impedisce che il bilancio annuale dell'impresa possa comunque essere redatto in conformità ai Principi contabili internazionali.
3. Se il bilancio intermedio di una impresa viene descritto come conforme ai Principi contabili internazionali, esso deve conformarsi a tutte le disposizioni del presente Principio. Il paragrafo 19 richiede che di questo aspetto sia fornita esplicita informativa.
DEFINIZIONI
4. I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati indicati:
Il periodo intermedio è un periodo contabile inferiore all'intero esercizio.
Il bilancio intermedio significa una informativa contabile contenente l'insieme completo dei prospetti che compongono il bilancio (come descritto nello IAS 1, Presentazione del bilancio), o l'insieme dei prospetti di un bilancio sintetico (come indicato nel presente Principio) riferiti a un periodo intermedio.
CONTENUTO DI UN BILANCIO INTERMEDIO
5. Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:
(a) stato patrimoniale;
(b) conto economico;
(c) prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, che mostri alternativamente:
(i) tutte le variazioni delle voci di patrimonio netto, ovvero
(ii) le variazioni nel patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con i possessori di strumenti di capitale che agiscono in tale loro qualità;
(d) rendiconto finanziario; e
(e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.
6. Per motivi di tempestività dell'informazione dei costi connessi alla stessa e per evitare di ripetere informazioni già riportate, all'impresa può essere richiesto o essa può decidere volontariamente di fornire un'informativa intermedia più limitata di quella fornita nel bilancio annuale. Il presente Principio definisce il contenuto minimo del bilancio intermedio per quanto riguarda i bilanci sintetici e le note informative specifiche. Il bilancio intermedio è finalizzato a fornire un aggiornamento rispetto all'ultimo bilancio annuale completo. Di conseguenza, essa si deve concentrare sulle nuove attività, fatti e circostanze e non deve ripetere informazioni già fornite.
7. Nulla nel presente Principio intende proibire o scoraggiare un'impresa dalla pubblicazione di una informativa completa di bilancio (come descritto nello IAS 1) come bilancio intermedio, piuttosto che un bilancio sintetico e note informative specifiche. Né il presente Principio proibisce o scoraggia un'impresa dall'includere nel bilancio sintetico di più delle voci minime o note esplicative specifiche richieste nel presente Principio. Le indicazioni sui principi di rilevazione e di valutazione nel presente Principio si applicano anche al bilancio intermedio completo, e i prospetti relativi devono comprendere tutte le informazioni richieste dal presente Principio (specialmente le note informative specifiche del paragrafo 16) oltre a quelle richieste dagli altri Principi contabili internazionali.
Componenti minimi del bilancio intermedio
8. Un bilancio intermedio deve includere, almeno, i seguenti componenti:
(a) stato patrimoniale sintetico;
(b) conto economico sintetico;
(c) prospetto sintetico delle variazioni delle poste di patrimonio netto o delle variazioni delle poste di patrimonio netto diverse da quelle relative a operazioni sul capitale da parte dei soci e dalle distribuzioni agli stessi;
(d) rendiconto finanziario sintetico; e
(e) note illustrative specifiche.
Forma e contenuto del bilancio intermedio
9. Se l'impresa pubblica una informativa completa di bilancio nel bilancio intermedio, la forma e il contenuto di tale informativa devono conformarsi ai requisiti dello IAS 1 per una informativa di bilancio completa.
10. Se l'impresa pubblica una informativa sintetica di bilancio nel bilancio intermedio, i prospetti sintetici devono contenere, come minimo, i raggruppamenti di voci e i totali parziali che furono esposti nel più recente bilancio annuale e le note illustrative specifiche richieste dal presente Principio. Ulteriori voci di bilancio o note illustrative devono essere aggiunte se la loro omissione potrebbe rendere fuorviante il bilancio intermedio sintetico.
11. Gli utili base per azione o diluiti devono essere esposti nel prospetto di conto economico, completo o sintetico, per il periodo intermedio.
12. Lo IAS 1 fornisce linee guida sulla struttura del bilancio. La Guida Applicativa dello IAS 1 fornisce un esempio di come presentare lo stato patrimoniale, il conto economico e i prospetti delle variazioni delle voci di patrimonio netto.
13. Lo IAS 1 richiede che il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto sia presentato come un prospetto separato del bilancio e consente che l’informativa sulle variazioni delle voci di patrimonio netto derivanti da operazioni con i possessori di strumenti partecipativi di capitale che agiscono in tale loro qualità (incluse le distribuzioni agli stessi) siano esposte già nel prospetto di stato patrimoniale, ovvero nelle note. L’entità utilizza, per il suo bilancio intermedio, lo stesso schema di prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto presentato nel suo ultimo bilancio d’esercizio.
14. Il bilancio intermedio deve essere redatto su base consolidata se il più recente bilancio dell'impresa è stato un bilancio consolidato. Il bilancio individuale della controllante non è coerente o comparabile con il bilancio consolidato compreso nella più recente informativa annuale di bilancio. Se l'informativa annuale dell'impresa comprende il bilancio individuale della controllante oltre al bilancio consolidato, il presente Principio non richiede né proibisce l'inclusione del bilancio distinto della società controllante nel bilancio intermedio dell'impresa.
Note illustrative specifiche
15. L'utilizzatore di un bilancio intermedio d'impresa avrà avuto a disposizione anche l'ultimo bilancio annuale dell'impresa stessa. Non è necessario, perciò, che le note a un bilancio intermedio debbano fornire aggiornamenti non rilevanti alle informazioni che erano già state fornite nelle note dell'ultimo bilancio annuale. A una data intermedia, è più utile una spiegazione degli eventi e delle operazioni che siano rilevanti per una comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nell'andamento dell'impresa dalla data dell'ultimo bilancio.
16. Nelle note intermedio, l'impresa deve includere, come minimo, la seguente informativa, se rilevante e se non illustrata altrove nel bilancio intermedio. L'informativa deve normalmente essere esposta con riferimento alla parte di esercizio già trascorsa. Tuttavia, l'impresa deve illustrare anche ogni ulteriore evento o operazione che sia rilevante per la comprensione del periodo intermedio di riferimento:
(a) l'indicazione che nel bilancio intermedio sono stati seguiti gli stessi principi e metodi contabili dell'ultimo bilancio annuale o, se questi principi o metodi sono stati modificati, una descrizione della natura e dell'effetto del cambiamento;
(b) commenti illustrativi della stagionalità o ciclicità delle operazioni intermedie;
(c) la natura e l'importo delle voci che hanno effetto su attività, passività, patrimonio netto, utile netto o flussi finanziari e che sono inusuali data la loro natura o grandezza;
(d) la natura e l'importo delle variazioni nelle stime effettuate in periodi intermedi precedenti nel corso del corrente esercizio o nelle stime effettuate in esercizi precedenti, se tali variazioni hanno un effetto significativo nel periodo intermedio di riferimento;
(e) emissioni, riacquisti e rimborsi di titoli di debito e di titoli azionari;
(f) i dividendi pagati (in totale o per azione) alle azioni ordinarie e quelli pagati alle altre azioni;
(g) i ricavi e i risultati per settore di attività o per area geografica, qualunque sia il criterio base di informativa settoriale societaria (l'informativa dei dati di settore è richiesta nel bilancio intermedio solo se lo IAS 14, Informativa di settore, richiede che l'impresa fornisca dati di settore nel suo bilancio annuale);
(h) eventi rilevanti successivi alla data di chiusura del periodo intermedio che non siano stati riflessi nel bilancio del periodo intermedio;
(i) gli effetti delle variazioni nella struttura dell'impresa intervenute durante il periodo intermedio, comprese aggregazioni di imprese, acquisizioni o cessioni di società controllate e investimenti finanziari a lungo termine, ristrutturazioni e attività destinate a cessare; e
(j) variazioni delle passività o attività potenziali dalla data dell'ultimo bilancio annuale.
17. Esempi di tipi di informativa richiesta dal paragrafo 16 sono esposti sotto. Specifici Principi e Interpretazioni forniscono indicazioni relative alla informativa per molti di questi casi:
(a) la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;
(b) la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e la eliminazione di tali riduzioni del valore;
(c) la eliminazione di fondi per costi di ristrutturazione;
(d) le acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti e macchinari;
(e) gli impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;
(f) le conclusioni di vertenze legali;
(g) correzioni di errori di esercizi precedenti;
(h) [Eliminati];
(i) qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di riferimento del bilancio; e
(j) leoperazioni con parti correlate.
18. Altri Principi contabili internazionali specificano le informazioni che devono essere fornite nei bilanci. In tale contesto, il bilancio significa un insieme completo di prospetti finanziari del tipo normalmente incluso in una informativa annuale e talvolta inclusa in altre informative. Le informazioni integrative richieste da tali altri Principi contabili internazionali non sono richieste se il bilancio intermedio dell'impresa comprende solo prospetti sintetici e note illustrative specifiche invece di una informativa completa di bilancio.
Esplicitazione della conformità ai Principi contabili internazionali
19. Se il bilancio intermedio di una impresa è conforme al presente Principio contabile internazionale, tale fatto deve essere indicato. Un bilancio intermedio non può essere descritto come conforme ai Principi contabili internazionali a meno che esso non sia redatto in conformità a tutte le disposizioni di ogni specifico Principio e a ogni Interpretazione applicabile dello Standing Interpretations Committee.
Periodi per i quali i bilanci intermedi devono essere pubblicati
20. Il bilancio intermedio deve comprendere prospetti di bilancio (completi o sintetici) con riferimento ai seguenti periodi:
(a) stato patrimoniale alla fine del periodo intermedio di riferimento e comparato con lo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio annuale;
(b) conto economico del periodo intermedio di riferimento e progressivo dell'esercizio in corso, comparato con i conti economici del corrispondente periodo intermedio (del periodo e progressivo) dell'esercizio precedente;
(c) prospetto delle variazioni delle poste di patrimonio netto con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente; e
(d) rendiconto finanziario alla data di chiusura del periodo intermedio comparato con i dati del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.
21. Per una impresa la cui attività è altamente stagionale, può essere utile fornire le informazioni finanziarie relative ai dodici mesi precedenti la data di chiusura del periodo intermedio e l'informativa comparativa per il corrispondente periodo riferito all'esercizio precedente. Conseguentemente, si incoraggiano le imprese la cui attività è altamente stagionale a fornire tale informativa oltre a quella richiesta nel paragrafo precedente.
22. L'Appendice A illustra i periodi per i quali si richiede siano pubblicati i bilanci intermedi da un'impresa che fornisce informativa intermedia con periodicità semestrale e da una che la fornisce con periodicità trimestrale.
Rilevanza
23. Nel decidere come rilevare, valutare, classificare, o illustrare una voce ai fini del bilancio intermedio, la rilevanza deve essere determinata in relazione ai dati del periodo intermedio. Nel valutare la rilevanza, bisogna tenere conto che le valutazioni intermedie possono basarsi su stime in misura maggiore che non le valutazioni dei dati annuali.
24. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio e lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori definiscono un componente come significativo se la sua omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Lo IAS 1 richiede una informativa separata di voci rilevanti (per esempio) attività destinate a cessare, e lo IAS 8 richiede una informativa dei cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.
25. Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativasiano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa.
L’obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e del suo risultato nel periodo intermedio.
INFORMATIVA NEL BILANCIO ANNUALE
26. Se la stima di un valore esposto in un periodo intermedio viene modificata in misura rilevante nell'ultimo periodo intermedio dell'esercizio ma non è pubblicata una separata informativa finanziaria per l'ultimo periodo intermedio, la natura e il valore di tale modifica nella stima devono essere illustrate in una nota al bilancio annuale di quell'esercizio.
27. Lo IAS 8 richiede l’illustrazione della natura e (se possibile)dell’ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi.
Il paragrafo 16(d) del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell’ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell’esercizio.
L’informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell’ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All’entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Principi contabili identici a quelli annuali
28. L'impresa deve applicare nei suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale, salvo che per i cambiamenti dei principi contabili effettuati dopo la data di chiusura dell'ultimo bilancio annuale che saranno riflessi nel successivo bilancio annuale. Tuttavia, la periodicità dell'informativa d'impresa (annuale, semestrale, trimestrale) non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali. Per raggiungere tale obiettivo, la determinazione dei risultati intermedi devono deve essere fatta con riferimento alla data di chiusura del periodo intermedio.
29. Richiedere che l'impresa applichi per i suoi bilanci intermedi gli stessi principi contabili applicati nel bilancio annuale sembrerebbe comportare che le determinazioni intermedie siano fatte come se ogni periodo intermedio fosse come un periodo contabile indipendente. Tuttavia, considerando che la periodicità dell'informativa d'impresa non deve influenzare la determinazione dei suoi risultati annuali, il paragrafo 28 evidenzia che un periodo intermedio rappresenta una parte di un più esteso periodo amministrativo. Le determinazioni effettuate al termine di un periodo possono comportare variazioni nelle stime dei valori esposti nei precedenti periodi intermedi dell'esercizio in corso. Ma i criteri per rilevare attività, passività, ricavi e costi per periodi intermedi devono essere gli stessi di quelli del bilancio annuale.
30. Per esempio:
(a) i criteri per rilevare e determinare le perdite connesse a svalutazioni di rimanenze, ristrutturazioni o riduzioni durevoli di valore in un periodo intermedio devono essere gli stessi che l'impresa applicherebbe se dovesse preparare solo il bilancio annuale. Tuttavia, se queste poste sono rilevate e valutate in un periodo intermedio e le stime sono modificate in un successivo periodo intermedio di quell'esercizio, la stima originale deve essere modificata nel successivo periodo intermedio o come accantonamento della eventuale ulteriore perdita addizionale, o come storno dell'importo precedentemente determinato;
(b) un costo per il quale non sussistono le condizioni per essere capitalizzato alla fine di un periodo intermedio non può essere differito nello stato patrimoniale in attesa di future informazioni sull'esistenza delle condizioni per la capitalizzazione né per perequare i risultati economici nei periodi intermedi dell'esercizio; e
(c) le imposte sul reddito devono essere rilevate in ciascun periodo intermedio in base alla miglior stima della media annuale ponderata dell'aliquota fiscale attesa per l'intero esercizio. Gli importi accantonati per imposte sul reddito in un periodo intermedio devono essere rettificati nel periodo intermedio successivo di quell'esercizio se cambia la stima dell'aliquota fiscale annuale.
31. Nel Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio, la rilevazione è il processo tramite cui una posta che soddisfa la definizione di elemento m che diventano disponibili durante l'esercizio. La valutazione fa, in effetti, riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.
32. Per le attività, gli stessi accertamenti dei benefici economici futuri effettuati alla chiusura dell'esercizio devono essere effettuati alla chiusura dei periodi intermedi. I costi che, per loro natura, non sono capitalizzabili alla chiusura dell'esercizio non lo sono neanche alla chiusura dei periodi intermedi. Analogamente, una passività alla data chiusura di un periodo intermedio deve rappresentare un'obbligazione esistente a quella data, cosi come la deve rappresentare alla data di chiusura dell'esercizio.
33. Una caratteristica essenziale dei ricavi e dei costi è che i corrispondenti movimenti di attività e passività abbiano avuto luogo. Se tali movimenti hanno avuto luogo, i costi e i ricavi corrispondenti sono rilevati, altrimenti non lo sono. Il Quadro sistematico stabilisce che "i costi sono rilevati nel conto economico quando si è verificata una riduzione di benefici economici futuri, connessa alla riduzione di un'attività o all'incremento di una passività, e questa riduzione può essere misurata attendibilmente ... Il Quadro sistematico non consente la rilevazione nello stato patrimoniale di poste che non soddisfano la definizione di attività o passività".
34. Nella valutazione di attività, passività, ricavi, costi, e flussi finanziari esposti nel proprio bilancio, un'impresa che redige il bilancio annuale può tenere conto di informazioni che diventano disponibili nel corso dell'intero esercizio. Le valutazioni, in effetti, fanno riferimento all'intero periodo trascorso dall'inizio dell'esercizio.
35. L'impresa che pubblichi le informazioni finanziarie semestralmente deve usare le informazioni disponibili a metà esercizio o in un breve periodo successivo nel fare le sue valutazioni di bilancio per i primi sei mesi e le informazioni disponibili entro la fine dell'anno o in un breve periodo successivo per il periodo di dodici mesi. Le valutazioni relative ai dodici mesi rifletteranno le possibili modifiche nelle stime dei valori esposti per il primo periodo semestrale. I valori esposti nel bilancio intermedio dei primi sei mesi non possono essere rettificati retroattivamente. I paragrafi 16 (d) e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.
36. L'impresa che pubblichi le informazioni finanziarie più frequentemente che semestralmente determina i valori di costi e ricavi con riferimento all'intero periodo che inizia all'apertura dell'esercizio e termina alla data di chiusura del periodo intermedio usando le informazioni disponibili nel momento in cui ciascuna informativa di bilancio è in corso di preparazione. I valori di costi e ricavi esposti per il periodo intermedio di riferimento rifletteranno qualsiasi modifica nelle stime dei valori esposti nel periodo intermedio precedente dell'esercizio. I valori esposti nei periodi intermedi precedenti non possono essere rettificati retrospettivamente. I paragrafi 16 (d) e 26 richiedono, tuttavia, che la natura e il valore di ogni significativa modifica alle stime siano illustrati.
Ricavi stagionali, ciclici o occasionali
37. I ricavi che siano realizzati stagionalmente, ciclicamente o occasionalmente nel corso di un esercizio non possono essere anticipati o differiti a una data intermedia se l'anticipazione o il differimento non fossero corretti nel bilancio dell'impresa alla fine dell'esercizio.
38. Esempi comprendono proventi da dividendi, royalties e contributi pubblici. Inoltre, alcune imprese realizzano in modo ricorrente più ricavi in certi periodi intermedi dell'esercizio che in altri periodi intermedi come, per esempio, i ricavi stagionali dei dettaglianti. Questi ricavi devono essere rilevati contabilmente quando essi si verificano.
Costi sostenuti in modo non uniforme nell'esercizio
39. I costi sostenuti in modo non uniforme durante un esercizio devono essere anticipati o differiti ai fini del bilancio intermedio se, e solo se, fosse corretto anticipare o differire quel tipo di costo nel bilancio di fine esercizio.
Applicazione dei principi di rilevazione e valutazione
40. L'Appendice B fornisce esempi di applicazione dei criteri generali di rilevazione e valutazione esposti nei paragrafi 28-39.
Uso delle stime
41. Le procedure di valutazione da seguire nel bilancio intermedio devono essere finalizzate ad assicurare che l'informazione risultante sia attendibile e che tutte le informazioni finanziarie significative rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o economica dell'impresa siano correttamente illustrate. Anche se la determinazione dei valori nei bilanci sia annuali sia intermedi è spesso basata su stime ragionevoli, la preparazione del bilancio intermedio generalmente richiederà un uso più esteso dei metodi di stima rispetto all'informativa annuale.
42. L'Appendice C fornisce esempi dell'uso di stime per i periodi intermedi.
RICALCOLO DEI VALORI UTILIZZATI IN PRECEDENTI INFORMATIVE INTERMEDIE
43. Il cambiamento di un Principio contabile, ad eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso:
(a) rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell’esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
(b) riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l’esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio dell’applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.
44. Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l’intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un’applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto praticabile. Tuttavia, se l’effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile L’effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all’interno dell’esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è praticabile, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio.
45. Consentire che i cambiamenti di principio contabile siano riflessi a partire da una data intermedia all'interno di un esercizio, comporterebbe l'applicazione di che due differenti principi contabili sono stati applicati a una specifica classe di operazioni all'interno dell'esercizio. Il risultato consisterebbe in difficoltà di imputazione intermedia, risultati operativi oscuri, e complicate analisi e incomprensibilità delle informative intermedie.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
46. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36
Riduzione durevole di valore delle attività
(Omissis)
APPENDICE A
Utilizzo delle tecniche di attualizzazione per la determinazione del valore d’uso
(Omissis)
APPENDICE B
Emendamento allo IAS 16
(Omissis)
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 37
Accantonamenti, passività e attività potenziali
Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel luglio 1998 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva.
INTRODUZIONE
1. Lo IAS 37 statuisce i criteri di contabilizzazione e l'informativa relativa agli accantonamenti, attività e passività potenziali, eccetto:
(a) quelli risultanti dall'iscrizione in bilancio al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;
(b) quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura;
(c) quelli derivanti nelle imprese assicurative dai contratti stipulati con i propri titolari di polizza;
(d) quelli già coperti da un altro Principio contabile internazionale.
Accantonamenti
2. Il Principio definisce gli accantonamenti come passività con scadenza o ammontare incerti. Un accantonamento deve essere contabilmente rilevato se, e solo se:
(a) un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
(b) è probabile (cioè è più verosimile piuttosto che il contrario) che per adempiere all'obbligazione si renderà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; e
(c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo derivante dall'adempimento dell'obbligazione. Il Principio fa notare che solo in casi estremamente rari non sarà possibile effettuare una stima attendibile.
3. Il Principio definisce obbligazione implicita quella derivante da azioni poste in essere da un'impresa in cui:
(a) l'impresa ha reso noto ad altre parti, tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e
(b) come risultato, l'impresa ha determinato nelle altre parti contraenti la valida aspettativa che terrà fede ai propri impegni.
4. In rare circostanze, per esempio in un'azione legale, può non essere chiaro se un'impresa abbia al momento attuale un'obbligazione. In tali situazioni, si ritiene che un fatto passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto di tutte le conoscenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che alla data di riferimento del bilancio esista correntemente un'obbligazione. Un'impresa rileva un accantonamento per tale obbligazione corrente se sono soddisfatte le altre condizioni previste per la rilevazione descritte in precedenza. Se è più verosimile che non esista un'obbligazione piuttosto che sì, l'impresa fornisce una informativa in bilancio della passività potenziale, a meno che la possibilità di una fuoriuscita di risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
5. L'importo accantonato in bilancio deve rappresentare la migliore stima dell'onere necessario per estinguere l'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, ossia, in altre parole, l'importo che un'impresa ragionevolmente pagherebbe per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio o per trasferirla in quel momento a terzi.
6. Il Principio richiede che, nella stima dell'ammontare di un accantonamento, l'impresa debba:
(a) tenere in considerazione rischi e incertezze. Tuttavia l'indeterminabilità non giustifica la creazione di accantonamenti eccessivi o di una intenzionale sovrastima di passività;
(b) attualizzare gli accantonamenti, facendo uso, laddove l'effetto dell'attualizzazione del valore del denaro sia rilevante, di un tasso (o tassi) di attualizzazione ante imposte che rifletta (riflettano) le valutazioni attualmente presenti sul mercato riguardanti il valore attuale del denaro e quei rischi specifici connessi alla passività che non sono stati riflessi nell'effettuazione della migliore stima della spesa. Se l'accantonamento viene attualizzato, il suo incremento dovuto al passare del tempo si rileva come un interesse passivo;
(c) considerare situazioni future, quali modifiche normative e tecnologiche, nel caso in cui vi sia una indicazione sufficientemente obiettiva che queste si verificheranno; e
(d) non tenere in considerazione i proventi derivanti da una prevista dismissione di attività, anche se questa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all'accantonamento.
7. Un'impresa può attendersi l'indennizzo di una parte o di tutte le spese necessarie per adempiere a un'obbligazione (per esempio, attraverso contratti di assicurazione, clausole di manleva o garanzie dei fornitori). Un'impresa deve:
(a) rilevare un indennizzo se, e solo se, è virtualmente certo che l'indennizzo sarà ricevuto se l'impresa adempie all'obbligazione. L'importo dell'indennizzo rilevato non deve superare l'importo dell'accantonamento; e
(b) rilevare l'indennizzo come attività separata. Nel conto economico, il costo derivante dall'accantonamento può essere esposto al netto dell'importo rilevato per l'indennizzo.
8. Gli accantonamenti devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se per adempiere a un impegno non è più probabile che verrà richiesto l'uso di risorse atte a produrre benefici economici, l'accantonamento deve essere stornato.
9. Un accantonamento deve essere utilizzato solo per quelle spese per le quali esso era stato originariamente rilevato.
Accantonamenti - Applicazioni specifiche
10. Il Principio spiega come le generiche disposizioni per la rilevazione e per la valutazione dell'ammontare degli accantonamenti devono essere applicate in tre casi specifici: perdite operative future, contratti onerosi e ristrutturazioni.
11. Gli accantonamenti per spese operative future non devono essere rilevati. La previsione di perdite operative future è indicativa che certe attività possono aver subito una riduzione durevole di valore. In questo caso, un'impresa deve verificare se questi beni hanno subito tale riduzione durevole di valore secondo quanto è stabilito dallo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.
12. Se un'impresa ha un contratto qualificabile come oneroso, l'obbligazione attuale contenuta nel contratto deve essere rilevata e valutata come un accantonamento. Un contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per estinguere le obbligazioni superano i benefici economici che si suppone deriveranno dallo stesso.
13. Il Principio definisce una ristrutturazione come un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale, e che modifica significativamente:
(a) il campo d'azione di un'attività intrapresa da un'azienda; o
(b) il modo in cui l'attività è gestita.
14. Un accantonamento per i costi di ristrutturazione è rilevato solo se le condizioni generali previste per la rilevazione per gli accantonamenti sono soddisfatte. In questo contesto, un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo se un'impresa:
(a) ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifica almeno:
(i) l'attività o la parte di attività interessata;
(ii) le principali unità operative coinvolte;
(iii) la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo dei dipendenti che beneficeranno di indennità per la cessazione anticipata del loro rapporto di lavoro;
(iv) le spese che verranno sostenute;
(v) quando il programma verrà attuato; e
(b) ha prodotto nei terzi interessati la valida aspettativa che l'impresa realizzerà la ristrutturazione, perché la ha avviata, oppure perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.
15. Una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione di ristrutturare non dà luogo a un'obbligazione implicita alla data di riferimento del bilancio a meno che l'impresa, prima di tale data, abbia:
(a) già avviato il programma di ristrutturazione; o
(b) comunicato il programma di ristrutturazione ai terzi interessati in maniera sufficientemente specifica così da far sorgere in essi la valida aspettativa che l'impresa procederà alla ristrutturazione.
16. Laddove la ristrutturazione coinvolge la vendita di un'attività, non origina da questa nessuna obbligazione sino a quando l'impresa non è impegnata formalmente nella vendita, per esempio quando esiste un accordo vincolante.
17. Un accantonamento per ristrutturazione deve includere solamente le spese dirette derivanti dalla ristrutturazione, ovvero quelle che sono contemporaneamente:
(a) necessariamente comprese nel programma di ristrutturazione; e
(b) non associate con le attività in corso dell'impresa. Perciò, un accantonamento per ristrutturazioni non include costi quali: spese ordinarie di riqualificazione o ricollocamento del personale, spese di marketing o investimenti in nuovi sistemi e reti di distribuzione.
Passività potenziali
18. Il Principio sostituisce le parti dello IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che trattano le sopravvenienze. Il Principio definisce una passività potenziale come:
(a) un'obbligazione possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più fatti futuri e che non sono totalmente sotto il controllo dell'impresa; o
(b) un'obbligazione attuale che scaturisce da eventi passati, ma non è rilevata perché:
(i) non è probabile che per estinguere l'obbligazione sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o
(ii) l'ammontare dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
19. Un'impresa non deve rilevare a livello contabile alcuna passività potenziale. Deve, tuttavia, fornire informazioni in merito a esse, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
Attività potenziali
20. Il Principio definisce un'attività potenziale come una possibile attività che deriva da eventi passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più eventi futuri incerti non pienamente sotto il controllo dell'impresa. Un esempio è rappresentato da un ricorso che un'impresa sta intentando per vie legali e il cui esito è incerto.
21. L'impresa non deve rilevare un'attività potenziale. Deve fornire informazione della esistenza di un'attività potenziale allorquando sia probabile che ne risulteranno benefici economici.
22. Se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora la relativa attività non è un'attività potenziale e la sua contabilizzazione è appropriata.
Data di entrata in vigore
23. Il Principio entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è di assicurare che siano applicati agli accantonamenti e alle passività e attività potenziali appropriati criteri di rilevazione e di valutazione e che sia fornita nelle note una informativa tale da poter mettere gli utilizzatori nelle condizioni di comprendere natura, data di sopravvenienza e importo degli stessi.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato da tutte le imprese nella contabilizzazione di accantonamenti, passività e attività potenziali, fatta eccezione per:
(a) quelli risultanti dall'iscrizione in bilancio al fair value (valore equo) degli strumenti finanziari;
(b) quelli risultanti da contratti esecutivi, a eccezione del caso in cui il contratto sia oneroso;
(c) quelli derivanti nelle imprese assicurative da contratti stipulati con i propri titolari di polizza; e
(d) quelli già trattati da altro Principio contabile internazionale.
2. Il presente Principio si applica anche agli strumenti finanziari (incluse le garanzie) per i quali non è prevista l'iscrizione al fair value (valore equo).
3. I contratti esecutivi sono contratti in cui entrambe le parti contraenti non hanno adempiuto a nessuno degli impegni previsti oppure hanno adempiuto ai propri impegni parzialmente e nella stessa misura. Il presente Principio non si applica ai contratti esecutivi a meno che questi siano onerosi.
4. Il presente Principio si applica agli accantonamenti, passività e attività potenziali di imprese assicurative a eccezione di quelli derivanti da contratti stipulati con i propri titolari di polizza.
5. Nel caso in cui un altro Principio contabile internazionale disciplini una specifica tipologia di accantonamento, passività o attività potenziale, un'impresa applica quel Principio specifico e non il presente. Per esempio, particolari tipologie di accantonamenti sono considerate, tra gli altri, nei Principi che trattano:
(a) commesse a lungo termine (vedere IAS 11, Commesse a lungo termine);
(b) imposte sul reddito (vedere IAS 12, Imposte sul reddito);
(c) contratti di locazione (vedere IAS 17, Leasing). Tuttavia, considerato che lo IAS 17 non contiene alcuna specifica disposizione che disciplina i contratti di leasing operativi divenuti onerosi, il presente Principio si applica anche a tali casi; e
(d) benefici per i dipendenti (vedere IAS 19, Benefici per i dipendenti).
6. Alcuni importi contabilizzati come accantonamenti possono essere correlati alla rilevazione di ricavi, per esempio nel caso in cui un'impresa offra garanzie in cambio di un compenso. Il presente Principio non tratta della rilevazione di ricavi. Lo IAS 18, Ricavi, identifica le circostanze in cui un ricavo deve essere rilevato e fornisce una guida pratica per l'applicazione dei criteri di rilevazione. Il presente Principio non modifica le disposizioni previste dallo IAS 18.
7. Il presente Principio definisce gli accantonamenti come passività di scadenza e ammontare incerti. In alcuni Paesi il termine "accantonamento" è utilizzato anche per identificare poste quali svalutazioni, riduzioni durevoli di valore di attività e crediti dubbi: queste sono considerate rettifiche dei valori contabili di elementi dell'attivo e non sono trattate nel presente Principio.
8. Altri Principi contabili internazionali specificano quando le spese debbono essere trattate come attività o come costi. Tali problematiche non vengono considerate nel presente Principio. Pertanto, il presente Principio né vieta né richiede la capitalizzazione dei costi rilevati quando viene effettuato un accantonamento.
9. Il presente Principio si applica agli accantonamenti per ristrutturazioni (incluse le attività destinate a cessare). Se una ristrutturazione soddisfa la definizione di attività destinata a cessare, possono essere richieste informazioni aggiuntive dallo IAS 35, Attività destinate a cessare.
DEFINIZIONI
10. I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:
L'accantonamento è una passività di scadenza e ammontare incerti.
Una passività è una obbligazione attuale dell'impresa che deriva da fatti passati e il cui adempimento si suppone che si concretizzi nell'impiego di risorse atte a produrre benefici economici.
Il fatto vincolante è un fatto che dà luogo a un'obbligazione legale o implicita che comporta che un'impresa non abbia nessuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.
L'obbligazione legale è un'obbligazione che origina da:
(a) un contratto (tramite le proprie clausole esplicite o implicite);
(b) la normativa; o
(c) altre disposizioni di legge.
L'obbligazione implicita è un'obbligazione che deriva da operazioni poste in essere da un'impresa in cui:
(a) risulta tramite un consolidato modello di prassi, politiche aziendali pubbliche o un annuncio corrente sufficientemente specifico, che accetterà determinate responsabilità; e
(b) come risultato, l'impresa ha fatto sorgere nelle terze parti la valida aspettativa che onorerà i propri impegni.
La passività potenziale è:
(a) una possibile obbligazione che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solo dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa; o
(b) un'obbligazione attuale che deriva da fatti passati ma che non è rilevata perché:
(i) non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione; o
(ii) l'importo dell'obbligazione non può essere determinato con sufficiente attendibilità.
Un'attività potenziale è una attività possibile che deriva da fatti passati e la cui esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o dal non verificarsi di uno o più fatti futuri incerti non totalmente sotto il controllo dell'impresa.
Il contratto oneroso è un contratto nel quale i costi non discrezionali necessari per adempiere alle obbligazioni assunte sono superiori ai benefici economici che si suppone siano ottenibili dal contratto.
La ristrutturazione è un programma pianificato e controllato dalla direzione aziendale che modifica in maniera significativa sia:
(a) il campo d'azione di un'attività intrapresa dall'impresa; o
(b) il modo in cui l'attività è gestita.
Accantonamenti e altre passività
11. Gli accantonamenti possono essere distinti da altre passività quali i debiti commerciali e gli stanziamenti per debiti presunti, perché non vi è certezza in merito alla scadenza o all'importo della spesa futura richiesta per l'adempimento. Al contrario:
(a) i debiti commerciali sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti e sono stati fatturati o formalmente concordati con il fornitore; e
(b) gli stanziamenti per debiti presunti sono passività da pagare per beni o servizi che sono stati ricevuti o forniti ma non pagati, fatturati o formalmente concordati con il fornitore, inclusi gli importi dovuti ai dipendenti (per esempio, importi relativi al pagamento di ferie maturate). Sebbene talvolta sia necessario stimare l'importo o la tempistica degli stanziamenti per debiti presunti, il grado della loro incertezza è normalmente assai inferiore a quello degli accantonamenti.
Gli stanziamenti per debiti presunti sono spesso esposti in bilancio come parte di debiti commerciali o diversi; invece, gli accantonamenti sono esposti separatamente.
Relazione tra accantonamenti e passività potenziali
12. In linea generale, tutti gli accantonamenti sono potenziali in quanto incerti nella data del loro accadimento o nell'importo. Tuttavia, nel presente Principio il termine "potenziale" viene utilizzato con riferimento a quelle passività e attività che non sono rilevate poiché la loro esistenza sarà confermata solamente dal verificarsi o meno di uno o più eventi futuri incerti e non totalmente sotto il controllo dell'impresa. In più, il termine "passività potenziale" è utilizzato per quelle passività che non soddisfano le condizioni previste per la loro rilevazione in bilancio.
13. Il presente Principio distingue tra:
(a) accantonamenti - rilevati come passività (assunto che sia possibile effettuare una stima attendibile) perché sono obbligazioni effettive e perché è probabile che per il loro adempimento sarà necessario l'impiego di risorse economiche atte a produrre benefici economici; e
(b) passività potenziali - non rilevate come passività perché queste sono:
(i) obbligazioni possibili, in quanto deve ancora essere confermato se l'impresa abbia un'obbligazione attuale che può portare all'impiego di risorse atte a produrre benefici economici; o
(ii) obbligazioni effettive che tuttavia non soddisfano le condizioni previste nel presente Principio (perché o non è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, oppure non può essere effettuata una stima sufficientemente attendibile dell'ammontare dell'obbligazione).
RILEVAZIONE
Accantonamenti
14. Un accantonamento deve essere rilevato quando:
(a) l'impresa ha un'obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento passato;
(b) è probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere l'obbligazione; e
(c) può essere effettuata una stima attendibile dell'ammontare dell'obbligazione.
Se queste condizioni non vengono soddisfatte, non deve essere rilevato alcun accantonamento.
Obbligazioni attuali
15. In rare circostanze può non essere chiaro se vi sia un'obbligazione attuale. In tali situazioni, si ritiene che un evento passato dia luogo a un'obbligazione attuale se, tenendo conto delle conoscenze disponibili, è più verosimile piuttosto che il contrario che esista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio.
16. In quasi tutte le circostanze risulterà chiaro se un evento passato abbia dato luogo a un'obbligazione attuale. In rare circostanze, per esempio in una causa legale, può essere contestato o che alcuni fatti si siano realmente verificati o che i medesimi fatti abbiano comportato un'obbligazione attuale. In tal caso, l'impresa deve determinare se, tenendo conto di tutte le evidenze disponibili, inclusa, per esempio, l'opinione degli esperti, esiste alla data di riferimento del bilancio un'obbligazione attuale. L'evidenza presa in considerazione include qualsiasi evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio. Sulla base di tale evidenza:
(a) nei casi in cui è più verosimile che esista un'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio piuttosto che il contrario, l'impresa (se vengono soddisfatte le condizioni per la rilevazione) rileva un accantonamento; e
(b) nei casi in cui è più verosimile piuttosto che il contrario che non esista nessuna obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio, l'impresa fornisce informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (vedere paragrafo 86).
Eventi passati
17. Un evento passato che comporta un'obbligazione attuale è denominato con il termine vincolante. Perché un fatto sia vincolante, è necessario che l'impresa non abbia alcuna realistica alternativa oltre all'adempiere l'obbligazione derivante dall'evento. Questo è il caso che si può verificare solo:
(a) nei casi in cui l'adempimento dell'obbligazione può essere reso esecutivo da una norma di legge; oppure
(b) nel caso di un'obbligazione implicita, se l'evento (che può essere anche un'azione dell'impresa) genera valide aspettative tra i terzi contraenti che l'impresa estinguerà l'obbligazione.
18. Il bilancio rappresenta la situazione patrimoniale-finanziaria dell'impresa alla fine del proprio periodo amministrativo e non la sua possibile situazione futura. Perciò, non viene rilevato alcun accantonamento per i costi che dovranno essere sostenuti per continuare la propria attività in futuro. Le sole passività rilevate nel bilancio dell'impresa sono quelle che esistono alla data di riferimento del bilancio.
19. Solamente le obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'impresa (cioè la gestione futura della propria attività) devono essere rilevate come accantonamenti. Esempi di tali obbligazioni sono i costi delle sanzioni amministrative o di risanamento per danni ambientali causati illecitamente, entrambi i quali richiederanno l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici nell'estinzione senza tenere conto delle azioni future dell'impresa. Analogamente, l'impresa rileva un accantonamento per i costi di smantellamento di una installazione petrolifera o di una centrale nucleare nella misura in cui l'impresa è obbligata a ovviare al danno causato. Al contrario, a causa di pressioni commerciali o disposizioni normative, l'impresa può avere intenzione o bisogno di sostenere delle spese per poter operare nel futuro in un particolare modo (per esempio, installando filtri per i fumi in un particolare tipo di fabbrica). Poiché l'impresa può evitare le spese future attraverso il proprio comportamento futuro, per esempio cambiando il proprio processo operativo, non ha alcuna obbligazione attuale per tali spese future e nessun accantonamento deve essere rilevato.
20. Un'obbligazione implica sempre l'esistenza di un terzo contraente cui è dovuta l'obbligazione. Non è necessario, tuttavia, conoscere l'identità della parte cui l'obbligazione è dovuta - peraltro l'obbligazione potrebbe essere nei confronti del pubblico in generale. Poiché un'obbligazione comporta sempre un impegno verso un terzo contraente, ne consegue che una decisione della direzione aziendale o del consiglio di amministrazione non dà luogo a un'obbligazione implicita alla data di riferimento del bilancio, a meno che la decisione sia stata comunicata prima della data di riferimento del bilancio alle persone interessate in una maniera sufficientemente specifica da far sorgere in loro la valida aspettativa che l'impresa non verrà meno alle proprie responsabilità.
21. Un fatto che non dà immediatamente luogo a un'obbligazione può farlo a una data successiva, a causa di cambiamenti nella normativa o perché un'azione dell'impresa (per esempio, una informativa ufficiale sufficientemente specifica) dà luogo a un'obbligazione implicita. Per esempio, se si causa un danno ambientale, potrebbe non essere prevista alcuna obbligazione per rimediarne le conseguenze. Tuttavia, il provocare tale danno diverrà un fatto vincolante nel caso in cui una nuova norma preveda che il danno esistente debba essere ovviato o se l'impresa accetta pubblicamente la responsabilità di fare ciò in maniera tale da creare un'obbligazione implicita.
22. Se i particolari di una nuova norma proposta devono ancora essere definiti, si ha un'obbligazione solamente se si sia virtualmente certi che la norma verrà emanata così come predisposta nella proposta. Per l'applicazione del presente Principio, tale obbligazione verrà trattata come un'obbligazione legale. Le difformità presenti nelle modalità di emanazione di una norma rendono impossibile specificare un singolo fatto che renderebbe l'emanazione delle norme virtualmente certa. In molti casi sarà impossibile essere virtualmente certi dell'emanazione di una norma sino a quando questa non viene emanata.
Probabili impieghi di risorse atte a produrre benefici economici
23. Perché una passività venga rilevata in bilancio vi deve essere non solo un'obbligazione attuale ma anche la probabilità che l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici estingua tale obbligazione. Per l'applicazione del presente Principio, l'impiego di risorse o un altro fatto è considerato come probabile se è più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario, cioè la probabilità che il fatto si verificherà è maggiore della probabilità che non si verificherà. Nel caso in cui non è probabile che esista un'obbligazione attuale, un'impresa dà informativa di una passività potenziale, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota (vedere paragrafo 86).
24. Se esiste un certo numero di obbligazioni simili (per esempio, garanzie su prodotti o contratti simili), la probabilità che sarà necessaria una fuoriuscita di risorse nell'adempimento dell'obbligazione è determinata dal considerare la classe di obbligazioni come un insieme. Sebbene la probabilità di impiego di risorse per ciascun singolo elemento può essere piccola, può tuttavia ben essere probabile che alcuni impieghi si renderanno necessari nell'estinzione della classe di obbligazioni nel suo insieme. Se ci si trova in questa situazione, va rilevato un accantonamento (sempre che le altre condizioni per la rilevazione siano soddisfatte).
Stima attendibile dell'obbligazione
25. L'uso di stime è una parte essenziale nella redazione del bilancio e non ne intacca l'attendibilità. Ciò è particolarmente vero nel caso degli accantonamenti, che, per loro natura, sono più incerti di gran parte delle altre poste di bilancio. A eccezione di casi estremamente rari, un'impresa sarà in grado di definire un intervallo di possibili risultati e perciò di effettuare una stima dell'obbligazione che risulti sufficientemente attendibile per stimare un accantonamento.
26. In circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata una stima attendibile, si è in presenza di una passività che non può essere attendibilmente determinata. Tale passività è descritta come una passività potenziale (vedere paragrafo 86).
Passività potenziali
27. Un'impresa non deve contabilizzare alcuna passività potenziale.
28. Si deve fornire informativa di una passività potenziale, così come previsto dal paragrafo 86, a meno che la probabilità di impiegare risorse atte a produrre benefici economici sia remota.
29. Laddove l'impresa sia responsabile in solido per un'obbligazione, la parte dell'obbligazione che si ritiene dovuta da terzi viene trattata come una passività potenziale. L'impresa rileva un accantonamento per quella parte di obbligazione per la quale l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia probabile, a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile.
30. Le passività potenziali possono svilupparsi in situazioni non inizialmente previste. Di conseguenza, esse sono riesaminate periodicamente per determinare se l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici sia divenuta probabile. Se è divenuto probabile che sarà necessario impiegare risorse per una posta precedentemente trattata come passività potenziale, deve essere rilevato un accantonamento nel bilancio del periodo nel quale si verifica tale cambiamento di probabilità (a eccezione di quelle circostanze estremamente rare in cui non può essere effettuata alcuna stima attendibile).
Attività potenziali
31. L'impresa non deve rilevare alcuna attività potenziale.
32. Le attività potenziali solitamente sorgono in seguito al verificarsi di fatti non pianificati o non previsti che rendono possibile per l'impresa un beneficio economico. Un esempio può essere un ricorso che un'impresa sta intentando attraverso procedure legali e il cui risultato è incerto.
33. Le attività potenziali non sono rilevate in bilancio perché ciò comporterebbe la rilevazione di un ricavo che potrebbe non realizzarsi mai. Tuttavia, se la realizzazione di un ricavo è virtualmente certa, allora l'attività connessa non è un'attività potenziale e la sua rilevazione è appropriata.
34. Si fornisce informativa di un'attività potenziale, come richiesto dal paragrafo 89, quando è probabile che vi sarà un beneficio economico.
35. Le attività potenziali devono essere riesaminate periodicamente per assicurarsi che gli sviluppi siano appropriatamente riflessi nel bilancio. Se è divenuto virtualmente certo che vi saranno benefici economici, l'attività e il connesso ricavo devono essere rilevati nel bilancio dell'esercizio nel quale tale cambiamento si verifica. Se un beneficio economico è divenuto probabile, un'impresa dà informativa circa l'attività potenziale (vedere paragrafo 89).
VALUTAZIONE
Migliore stima
36. L'importo rilevato come accantonamento deve rappresentare la migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione esistente alla data di riferimento del bilancio.
37. La migliore stima della spesa richiesta per adempiere all'obbligazione attuale è l'ammontare che un'impresa ragionevolmente sosterrebbe per estinguere l'obbligazione alla data di riferimento del bilancio o per trasferirla a terzi a quella data. È spesso impossibile o eccessivamente costoso estinguere o trasferire a terzi un'obbligazione alla data di riferimento del bilancio. Tuttavia, la stima dell'onere che un'impresa razionalmente sosterrebbe per adempiere o per trasferire l'obbligazione rappresenta la migliore stima della spesa richiesta per l'obbligazione attuale alla data di riferimento del bilancio.
38. Le stime dei risultati e degli effetti finanziari sono basate sul giudizio maturato dalla direzione aziendale, integrato da esperienze di operazioni simili e, in alcuni casi, da relazioni di periti indipendenti. Le evidenze considerate includono ogni evidenza aggiuntiva fornita da fatti verificatisi dopo la data di riferimento del bilancio.
39. Le incertezze connesse all'ammontare da rilevare come accantonamento sono trattate in vari modi a seconda delle diverse circostanze. Laddove l'accantonamento oggetto di stima coinvolge un vasto numero di elementi, l'obbligazione è stimata attraverso la ponderazione delle probabilità associate a tutti i possibili risultati. La denominazione di questo metodo statistico di stima è "valore atteso". L'accantonamento sarà, perciò, differente a seconda del fatto che la probabilità di una perdita per un dato ammontare sia, per esempio, 60 % o 90 %. Nel caso in cui vi sia una serie continua di possibili risultati, e ciascun punto in questa serie abbia le medesime probabilità di verificarsi di un altro, si adotta la stima media.
Esempio
Un'impresa vende beni garantendo ai clienti la copertura dei costi di riparazione di qualsiasi difetto di fabbricazione che si manifesti nei sei mesi successivi all'acquisto. Se venissero rinvenuti piccoli difetti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a una cifra pari a 1000000. Se, invece, venissero rinvenuti difetti più ingenti in tutti i prodotti venduti, i costi di riparazione ammonterebbero a 4000000. L'esperienza passata dell'impresa e le aspettative future indicano che, per l'anno a venire, il 75 % dei beni venduti non presenterà difetti, il 20 % dei beni venduti presenterà piccoli difetti e il 5 % dei beni venduti presenterà, invece, grandi difetti. In conformità con le disposizioni del paragrafo 24, un'impresa valuta la probabilità di una fuoriuscita per le obbligazioni connesse alle garanzie nel suo insieme.
Il valore atteso dei costi di riparazione è:
(Omissis)
40. Se si sta valutando una singola obbligazione, il risultato individuale più probabile può essere la migliore stima della passività. Tuttavia, persino in questo caso, l'impresa deve considerare altri possibili risultati. Laddove altri possibili risultati sono per la maggior parte superiori o inferiori al risultato più probabile, la migliore stima sarà l'importo superiore o inferiore. Per esempio, se un'impresa deve correggere un grave errore commesso nella costruzione di un importante impianto per un committente, la specifica stima più probabile può essere di accantonare un costo di 1000 quale costo del primo tentativo di riparazione, ma deve essere effettuato un accantonamento per un ammontare superiore se vi è una rilevante probabilità che saranno necessari ulteriori interventi.
41. L'accantonamento è determinato al lordo delle imposte, poiché gli effetti fiscali dell'accantonamento, e i cambiamenti di questo, sono disciplinati dallo IAS 12, Imposte sul reddito.
Rischi e incertezze
42. I rischi e le incertezze che inevitabilmente circondano molti fatti e circostanze devono essere tenuti in considerazione nella determinazione della migliore stima dell'accantonamento.
43. Il rischio descrive la variabilità del risultato. Una modificazione del rischio può aumentare l'ammontare in cui una passività è stimata. È necessaria cautela nel giungere a una stima in condizioni di incertezza, così che i ricavi o le attività non vengano sopravvalutate e i costi e le passività non vengano sottostimati. Tuttavia, l'incertezza non giustifica l'iscrizione di accantonamenti eccessivi o l'intenzionale sovrastima delle passività. Per esempio, se la proiezione dei costi di un risultato particolarmente negativo è stimata secondo il criterio della prudenza, quel risultato non è, quindi, deliberatamente trattato come più probabile di quanto realisticamente sia la situazione. È necessaria attenzione per evitare di effettuare doppie rettifiche dovute a rischio e incertezza con conseguenti sovrastime di un accantonamento.
44. L'informativa concernente le incertezze che circondano l'ammontare del costo è fornita dal paragrafo 85 (b).
Valore attuale
45. Laddove l'effetto del valore attuale del denaro è un aspetto rilevante, l'importo di un accantonamento è rappresentato dal valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per estinguere l'obbligazione.
46. A causa del valore attuale del denaro, gli accantonamenti per pagamenti che sorgono subito dopo la data di riferimento del bilancio sono più onerosi di quelli in cui pagamenti dello stesso ammontare sorgono dopo. Gli accantonamenti vengono perciò attualizzati, nel caso in cui l'effetto sia rilevante.
47. Il tasso (o i tassi) di attualizzazione deve essere determinato al lordo delle imposte e deve essere tale da riflettere le valutazioni correnti di mercato del valore attuale del denaro e i rischi specifici connessi alla passività. Il tasso (i tassi) di attualizzazione non deve (devono) riflettere i rischi per i quali le stime dei flussi finanziari futuri sono già state rettificate.
Eventi futuri
48. I fatti futuri che possono condizionare l'ammontare richiesto per estinguere un'obbligazione devono essere riflessi nell'importo di un accantonamento se vi è una sufficiente evidenza oggettiva che questi si verificheranno.
49. I fatti futuri attesi possono essere particolarmente importanti nella determinazione degli accantonamenti. Per esempio, un'impresa può ritenere che il costo per bonificare un insediamento al termine della sua vita economica sarà ridotto da futuri cambiamenti tecnologici. L'importo rilevato riflette la ragionevole previsione di osservatori tecnicamente qualificati e obiettivi che tengano conto di tutte le conoscenze che saranno a disposizione della tecnologia al momento della bonifica. Perciò è appropriato considerare, per esempio, riduzioni di costi per l'accresciuta esperienza nell'applicazione della tecnologia esistente o del costo atteso nell'applicazione della tecnologia esistente a un numero di operazioni di bonifica più ampio o più complesso di quanto precedentemente iscritto. Tuttavia, un'impresa non anticipa lo sviluppo di una tecnologia di bonifica completamente nuova a meno che non assistita da evidenze sufficientemente obiettive.
50. L'effetto di una nuova possibile normativa deve essere preso in considerazione nella determinazione di un'obbligazione esistente quando vi è evidenza sufficientemente obiettiva che è virtualmente certo che la normativa sarà emanata. La varietà delle circostanze che sorgono nella pratica rende impossibile specificare un singolo fatto che fornirà evidenze sufficienti e obiettive in ogni fattispecie concreta. È necessario che vi sia evidenza sia su cosa la normativa richiederà, sia sul fatto che siano virtualmente certe l'emanazione e l'attuazione nei tempi dovuti. In molte circostanze non esisterà un'evidenza sufficientemente oggettiva finché la nuova normativa è emanata.
Dismissioni attese di attività
51. I proventi derivanti da una dismissione attesa di attività non devono essere considerati nella determinazione di un accantonamento.
52. I proventi derivanti da una dismissione attesa di attività non sono presi in considerazione nella determinazione di un accantonamento, anche se la dismissione attesa è strettamente collegata al fatto che dà luogo all'accantonamento. L'impresa, invece, rileva proventi su cessioni attese di attività al tempo specificato dal Principio contabile internazionale che disciplina le attività considerate.
INDENNIZZI
53. Laddove si suppone che una parte o tutte le spese richieste per estinguere un'obbligazione debbano essere indennizzate da terzi, l'indennizzo deve essere rilevato se, e solo se, sia virtualmente certo che lo stesso sarà ricevuto se l'impresa adempie all'obbligazione. L'indennizzo deve essere trattato come un'attività separata. L'ammontare rilevato per l'indennizzo non deve eccedere l'ammontare dell'accantonamento.
54. Nel conto economico, il costo relativo a un accantonamento può essere esposto al netto dell'ammontare rilevato per l'indennizzo.
55. Alcune volte, un'impresa può trovarsi nella situazione di poter girare a terzi l'onere di parte o di tutte le spese necessarie a estinguere una obbligazione (per esempio, attraverso contratti di assicurazione, clausole di manleva o garanzie dei fornitori). I terzi potrebbero indennizzare gli ammontari sostenuti dall'impresa o pagare direttamente gli importi dovuti.
56. In molte circostanze l'impresa rimarrà responsabile in solido per l'intero importo in questione così che essa sarebbe tenuta a estinguere l'intero importo se i terzi non fossero, per qualsiasi ragione, in grado di farlo. In tal caso, viene rilevato un accantonamento per l'intero importo della passività, e viene rilevata un'attività separata per l'indennizzo atteso se è virtualmente certo che, se l'impresa estingue la passività, l'indennizzo sarà ricevuto.
57. In alcune circostanze, l'impresa non risulterà responsabile per i costi in oggetto nel caso in cui i terzi non siano in grado di onorare la loro obbligazione. In tal caso, l'impresa non iscrive nessuna passività per fronteggiare tali costi e questi non vengono inclusi nell'accantonamento.
58. Come notato nel paragrafo 29, un'obbligazione per la quale un'impresa è responsabile in solido è una passività potenziale nella misura in cui si suppone che l'obbligazione sarà estinta da terzi.
RETTIFICHE DI ACCANTONAMENTI
59. I fondi accantonati devono essere riesaminati a ogni data di riferimento del bilancio e rettificati per riflettere la migliore stima corrente. Se non è più probabile che sarà necessario l'impiego di risorse atte a produrre benefici economici per adempiere all'obbligazione, l'accantonamento deve essere stornato.
60. Se l'accantonamento è attualizzato, l'ammontare iscritto in bilancio dello stesso aumenta in ciascun esercizio per riflettere il passare del tempo. Tale incremento è rilevato come un interesse passivo.
UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI
61. Un accantonamento deve essere usato solo per quelle spese per le quali esso fu originariamente iscritto.
62. Solamente le spese che si riferiscono all'accantonamento originario sono fronteggiate da tale accantonamento. Imputare costi a un accantonamento originariamente rilevato per altro scopo significherebbe mascherare l'impatto economico di due diversi eventi.
APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
Perdite operative future
63. Non devono essere rilevati accantonamenti per perdite operative future.
64. Le perdite operative future non soddisfano la definizione di passività contenuta nel paragrafo 10 e le generali condizioni di rilevazione previste per gli accantonamenti al paragrafo 14.
65. L'attesa di perdite future operative è un'indicazione che alcuni beni operativi possono aver subito una perdita durevole di valore. L'impresa deve verificare che queste attività non abbiano subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.
Contratti onerosi
66. Se l'impresa ha un contratto oneroso, l'obbligazione attuale presente nel contratto deve essere rilevata e determinata come un accantonamento.
67. Molti contratti (per esempio, alcuni ordini di acquisto abitudinari) possono essere cancellati senza dover corrispondere compensi a terzi, e perciò non sussiste alcuna obbligazione. Altri contratti stabiliscono sia diritti sia obblighi per ciascuna delle parti contraenti. Quando le circostanze prevedono che il contratto sia oneroso, questo rientra nell'ambito di applicazione del presente Principio ed esiste una passività che viene rilevata. I contratti esecutivi che non sono onerosi esulano dall'ambito di applicazione del Principio.
68. Il presente Principio definisce oneroso un contratto in cui i costi non discrezionali necessari per l'adempimento delle obbligazioni assunte superino i benefici economici che si suppone si otterranno dallo stesso contratto. I costi non discrezionali previsti da un contratto riflettono il costo netto minimo di risoluzione del contratto, cioè il minore tra il costo necessario all'adempimento e qualsiasi risarcimento o sanzione derivante dall'inadempienza.
69. Prima che sia stabilito qualsiasi specifico accantonamento per un contratto oneroso, l'impresa rileva qualsiasi perdita durevole di valore che le attività coinvolte nel contratto hanno subito (vedere IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività).
Ristrutturazioni
70. I seguenti sono esempi che possono rientrare nella definizione di ristrutturazione:
(a) vendita o chiusura di una linea di prodotto;
(b) chiusura di stabilimenti aziendali in un Paese o area geografica oppure trasferimento di attività aziendali da un Paese o area geografica a un altro;
(c) cambiamento nelle strutture dirigenziali, per esempio l'eliminazione di una struttura dirigenziale intermedia; e
(d) significative riorganizzazioni che hanno un effetto rilevante sulla natura e sugli indirizzi strategici delle attività dell'impresa.
71. Un accantonamento per costi di ristrutturazione è iscritto in bilancio solo quando sono soddisfatte le condizioni generali per la rilevazione degli accantonamenti previste dal paragrafo 14. I paragrafi 72-83 dispongono come applicare le condizioni generali di rilevazione alle ristrutturazioni.
72. Un'obbligazione implicita di ristrutturazione sorge solo quando l'impresa:
(a) ha un dettagliato programma formale per la ristrutturazione che identifichi almeno:
(i) l'attività o la parte di attività interessata;
(ii) le principali unità operative coinvolte;
(iii) la localizzazione, la categoria e il numero approssimativo di dipendenti che usufruiranno di indennità per la cessazione anticipata del loro rapporto;
(iv) le spese che verranno sostenute; e
(v) quando il programma verrà attuato; e
(b) ha fatto sorgere nei terzi interessati la valida aspettativa che l'impresa realizzerà la ristrutturazione perché ne ha iniziato la realizzazione o perché ne ha già comunicato gli aspetti principali ai terzi interessati.
73. L'evidenza che l'impresa ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione potrebbe essere fornita, per esempio, dalla rimozione di un impianto, dalla vendita di attività o da una comunicazione al pubblico dei principali aspetti del programma. Una pubblica comunicazione di un piano dettagliato di ristrutturazione rappresenta un'obbligazione implicita a ristrutturare solo se è predisposta in modo, e con sufficienti dettagli (cioè, esponendo i principali aspetti del programma) tali da dare ai terzi, quali clienti, fornitori e dipendenti (o le loro rappresentanze), valide aspettative che l'impresa procederà alla ristrutturazione.
74. Perché un piano possa dar luogo a una obbligazione implicita nel caso di comunicazione ai terzi interessati, la sua attuazione deve essere programmata per iniziare quanto prima possibile e per terminare in un lasso di tempo tale da rendere improbabili cambiamenti significativi del piano. Se si suppone che vi sarà un lungo tempo di attesa prima che la ristrutturazione abbia inizio o che la ristrutturazione durerà un arco di tempo irragionevolmente lungo, non è verosimile che il programma darà luogo a una valida aspettativa nei terzi che l'impresa è al momento impegnata nella ristrutturazione, perché il lungo periodo rende possibile che l'impresa modifichi i propri programmi.
75. La decisione di avviare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio non dà luogo alla data di riferimento del bilancio stessa a un'obbligazione implicita, a meno che l'impresa, prima di quella data:
(a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o
(b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione ai terzi interessati in una maniera sufficientemente specifica da far nascere in loro la valida aspettativa che l'impresa procederà alla ristrutturazione.
In alcune circostanze, l'impresa inizia ad attuare un programma di ristrutturazione o comunica gli aspetti principali alle persone coinvolte, solamente dopo la data di riferimento del bilancio. Lo IAS 10, Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, può richiedere informazioni integrative, se la ristrutturazione è di importanza tale che una mancata informazione condizionerebbe la capacità degli utilizzatori del bilancio di effettuare valutazioni e di prendere decisioni appropriate.
76. Sebbene un'obbligazione implicita non sia creata solamente dalla decisione della direzione aziendale, un'obbligazione può risultare da altri fatti precedenti insieme a tale decisione. Per esempio, negoziazioni con i sindacati per definire una indennità per esodo anticipato, o con gli acquirenti per la vendita di un'attività, possono essere state concluse e condizionate solo all'approvazione del consiglio. Una volta che l'approvazione è stata ottenuta e comunicata alle altre parti, l'impresa ha, se le condizioni del paragrafo 72 sono soddisfatte, un'obbligazione implicita di ristrutturazione.
77. In alcuni Paesi, l'autorità finale è conferita a un consiglio la cui appartenenza include rappresentanze di interessi diversi da quelli della direzione (per esempio, dipendenti) oppure può essere necessaria la notifica a tali rappresentanze prima che la decisione del consiglio sia presa. Poiché una decisione data da un consiglio in una situazione simile implica la comunicazione a queste rappresentanze, ciò può costituire un'obbligazione implicita a ristrutturare.
78. Non sorge alcuna obbligazione per la vendita di un'attività sino a che l'impresa si è impegnata nella vendita, per esempio esiste un contratto vincolante di vendita.
79. Anche nel caso in cui l'impresa abbia preso la decisione di cedere un'attività e abbia comunicato pubblicamente tale decisione, non può essere considerata impegnata nella vendita sino a che sia stato identificato un acquirente e vi sia un accordo vincolante di vendita. Sino a che non esiste un accordo vincolante di vendita, l'impresa sarà sempre in grado di cambiare opinione e, infatti, dovrà adottare un'altra strategia se, in termini accettabili, non può essere trovato un acquirente. Se la vendita di un'attività fa parte di un piano di ristrutturazione, deve essere verificato se i beni dell'attività hanno subito una perdita durevole di valore secondo le disposizioni dello IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività. Quando una vendita è solamente parte di una ristrutturazione, può sorgere un'obbligazione implicita per le altre parti coinvolte nella ristrutturazione prima che venga siglato un accordo vincolante di vendita.
80. Un accantonamento per ristrutturazioni deve includere solamente i costi diretti derivanti dalla ristrutturazione, che sono quelli sia:
(a) necessariamente implicati dalla ristrutturazione; e
(b) non associati con le attività in corso dell'impresa.
81. Un accantonamento per ristrutturazioni non include costi quali:
(a) spese di riqualificazione e ricollocamento del personale in servizio;
(b) marketing; o
(c) investimenti in nuovi sistemi o reti di distribuzione.
Tali costi si riferiscono alla condotta futura dell'attività e non sono passività della ristrutturazione alla data di riferimento del bilancio. Tali spese sono rilevate con gli stessi criteri come se fossero indipendenti dalla ristrutturazione.
82. Le perdite operative future identificabili sino alla data di una ristrutturazione non sono incluse in un accantonamento, a meno che esse siano correlate a un contratto oneroso come definito nel paragrafo 10.
83. Come richiesto dal paragrafo 51, i proventi derivanti da una prevista dismissione di beni non sono considerati nella determinazione di un accantonamento per i costi di ristrutturazione, anche se la vendita di beni è prevista come parte della ristrutturazione.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
84. Per ciascuna classe di accantonamenti, l'impresa deve evidenziare:
(a) il valore contabile di inizio e fine esercizio;
(b) gli accantonamenti aggiuntivi effettuati nell'esercizio, inclusi gli aumenti agli accantonamenti esistenti;
(c) gli importi utilizzati (cioè costi sostenuti e imputati all'accantonamento) durante l'esercizio;
(d) gli importi non utilizzati e stornati durante l'esercizio; e
(e) gli incrementi durante l'esercizio negli importi attualizzati dovuti al passare del tempo e l'effetto di ogni cambiamento del tasso di attualizzazione.
Non è richiesta informativa comparativa.
85. L'impresa deve indicare per ciascuna classe di accantonamenti:
(a) una breve descrizione della natura dell'obbligazione e la tempistica prevista per l'impiego delle proprie risorse;
(b) un'indicazione delle incertezze relative all'ammontare o alla tempistica di tali impieghi. Laddove risulti necessario fornire adeguate informazioni, l'impresa deve evidenziare le principali ipotesi formulate su fatti futuri, come specificato nel paragrafo 48; e
(c) l'ammontare di qualsiasi indennizzo previsto, specificando l'ammontare di ciascuna attività rilevata per l'indennizzo atteso.
86. A meno che la probabilità di impiegare qualsiasi risorsa per estinguere l'obbligazione sia remota, l'impresa deve evidenziare per ciascuna classe di passività potenziale alla data di riferimento del bilancio una breve descrizione della natura della passività potenziale laddove possibile:
(a) una stima dei suoi effetti finanziari, determinati secondo le disposizioni dei paragrafi 36-52;
(b) una indicazione delle incertezze relative all'ammontare o al momento di sopravvenienza di ciascun impiego; e
(c) la probabilità di ciascun indennizzo.
87. Nel determinare quali accantonamenti o passività potenziali possano essere aggregati in una classe, è necessario considerare se la natura dei singoli elementi sia sufficientemente simile per raggrupparle in un singolo prospetto in osservanza delle disposizioni dei paragrafi 85 (a) e (b) e 86 (a) e (b). Quindi, può essere appropriato trattare come una singola classe di accantonamenti gli importi relativi a garanzie di prodotti differenti, ma non sarebbe appropriato trattare come una singola classe gli importi relativi a normali garanzie e gli importi soggetti a procedimenti legali.
88. Se un accantonamento e una passività potenziale derivano dallo stesso insieme di circostanze, l'impresa fornisce l'informativa richiesta dai paragrafi 84-86 in maniera tale da mostrare il collegamento tra l'accantonamento e la passività potenziale.
89. Se si ritiene probabile che vi sarà un incremento delle attività, l'impresa deve presentare una breve descrizione della natura delle attività potenziali alla data di riferimento del bilancio, e, se possibile, una stima del loro effetto finanziario, determinato utilizzando i criteri previsti per gli accantonamenti nei paragrafi 36-52.
90. È importante che le informazioni sulle attività potenziali non forniscano indicazioni fuorvianti sulla probabilità di realizzare il reddito che ne deriverà.
91. Se qualcuna delle informazioni richieste dai paragrafi 86-89 non è fornita perché non è possibile, tale circostanza deve essere esplicitamente menzionata.
92. In casi estremamente rari, l'indicazione di alcune o di tutte le informazioni richieste dai paragrafi 84-89 potrebbe pregiudicare seriamente la posizione della società in una controversia con terzi sulla materia alla base dell'accantonamento, della passività potenziale o della attività potenziale. In tali circostanze, l'impresa non ha l'obbligo di fornire l'informazione, ma deve indicare la natura generale della vertenza, insieme con il fatto che, e il motivo per cui, l'informazione non è stata indicata.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
93. Gli effetti derivanti dall'utilizzo del presente Principio alla sua data di applicazione (o data precedente) devono essere esposti in bilancio come rettifica degli utili portati a nuovo del bilancio d'apertura dell'esercizio in cui il principio è applicato per la prima volta. Le imprese sono incoraggiate, ma non obbligate, a rettificare gli utili portati a nuovo del bilancio d'apertura dei precedenti esercizi e a riformulare l'informazione comparativa. Se l'informazione comparativa non è riformulata, tale fatto deve essere indicato.
94. (abrogato).
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
95. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio in esercizi con inizio precedente al 1° luglio 1999, deve evidenziare tale fatto.
96. Il presente Principio sostituisce le parti dello IAS 10, Sopravvenienze e fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che trattano le sopravvenienze.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38
Attività immateriali
(Omissis)
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
(Omissis)
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 40
Investimenti immobiliari
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 40 (2000) Investimenti immobiliari e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 41
Agricoltura
Il presente Principio contabile internazionale è stato approvato dal Board dello IASC nel dicembre 2000 ed entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva.
INTRODUZIONE
1. Lo IAS 41 definisce il trattamento contabile, l'esposizione del bilancio e l'informativa integrativa da fornire in presenza di attività agricole, problematica non precedentemente considerata da altri Principi contabili internazionali. Con attività agricola si intende la gestione da parte dell'impresa della trasformazione biologica di animali o piante viventi (attività biologiche) per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.
2. Lo IAS 41 definisce, tra le altre cose, il trattamento contabile dei prodotti biologici nel corso della loro crescita, degenerazione, produzione e procreazione e per la valutazione iniziale del prodotto agricolo al momento del raccolto. Si richiede una valutazione al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita dalla valutazione iniziale dei prodotti biologici sino al momento del loro raccolto, a eccezione del caso in cui il fair value (valore equo) non possa essere alla sua prima rilevazione attendibilmente valutato. Per altro, lo IAS 41 non tratta il processo dei prodotti agricoli dopo il raccolto; per esempio, la trasformazione dell'uva in vino e della lana in filato.
3. Vi è la presunzione relativa che il fair value (valore equo) di una attività biologica possa essere attendibilmente valutato. Per altro, tale presunzione può essere vinta solo nella valutazione iniziale di una attività biologica per la quale i prezzi o i valori determinati dal mercato non sono disponibili e per la quale le stime alternative del fair value (valore equo) sono chiaramente inattendibili. In tale circostanza, lo IAS 41 richiede alle imprese di valutare tali attività biologiche al loro costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica diviene attendibilmente valutabile, una impresa deve valutarla al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. In tutti i casi, le imprese devono valutare i prodotti agricoli al momento del loro raccolto al loro fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita.
4. Lo IAS 41 richiede che i cambiamenti di fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica siano inclusi nel calcolo del risultato dell'esercizio in cui questi hanno luogo. Nell'attività agricola, un cambiamento delle qualità fisiche di un animale vivente o pianta migliora o peggiora direttamente i benefici economici all'impresa. In base al concetto della operazione effettuata, cioè il criterio contabile del costo storico, un'impresa che si occupa di piantagioni boschive potrebbe non mostrare alcun ricavo fino al primo raccolto e vendita che potrebbero anche avvenire forse trent'anni dopo che le stesse sono state piantate. Dall'altra parte, un sistema contabile che rileva e valuta la crescita biologica facendo uso dei fair value (valore equo) correnti rileva cambiamenti di fair value (valore equo) per tutto l'arco temporale compreso tra il momento in cui gli alberi sono piantati e il raccolto.
5. Lo IAS 41 non stabilisce alcun nuovo principio per i terreni connessi all'attività agricola per i quali, invece, le imprese devono applicare lo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari o lo IAS 40, Investimenti immobiliari, a seconda di quale Principio si riveli nella situazione attuale più appropriato. Lo IAS 16 richiede che il terreno sia valutato al costo al netto di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata o al loro valore rivalutato. Lo IAS 40 richiede che i terreni che rientrano nella categoria degli investimenti immobiliari siano valutati al loro fair value (valore equo) o al costo al netto di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Le attività biologiche che sono fisicamente connesse al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta) sono valutate al loro fair value (valore equo) al netto dei loro costi stimati al punto di vendita separatamente dal terreno.
6. Lo IAS 41 richiede che i contributi pubblici non vincolati connessi a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita siano valutati come un provento quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile. Se un contributo pubblico è vincolato, inclusi gli impegni in cui il contributo pubblico prevede che l'impresa non debba impegnarsi in determinate attività agricole, l'impresa deve rilevare il contributo pubblico come provento quando, e solo quando, le condizioni previste per tale contributo sono soddisfatte. Se un contributo pubblico si riferisce a una attività biologica valutata al suo costo al netto dell'ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata deve essere applicato lo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
7. Lo IAS 41 entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2003 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
8. Lo IAS 41 non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L'applicazione dello IAS 41 è contabilizzata in conformità allo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
9. L'Appendice A fornisce alcuni esempi illustrativi di applicazione dello IAS 41. L'Appendice B, Motivazioni per le conclusioni, schematizza le motivazioni per cui il Board ha optato per l'applicazione delle disposizioni previste dallo IAS 41.
SOMMARIO
(Omissis)
I principi evidenziati graficamente in grassetto corsivo devono essere letti nel contesto della documentazione e delle indicazioni per l'applicazione contenute nel presente Principio e nel contesto della Prefazione ai Principi contabili internazionali. I Principi contabili internazionali non sia applicano a elementi non rilevanti (vedere paragrafo 12 della Prefazione).
FINALITÀ
La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile, l'esposizione del bilancio e l'informativa connessa all'attività agricola.
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Principio deve essere applicato per contabilizzare, quando connessi ad attività agricole:
(a) le attività biologiche;
(b) i prodotti agricoli al momento del raccolto;
(c) i contributi pubblici disciplinati dai paragrafi 34 e 35.
2. Il presente Principio non si applica a:
(a) terreni impiegati per l'attività agricola (vedere IAS 16, Immobili, impianti e macchinari, e IAS 40, Investimenti immobiliari); e
(b) attività immateriali connesse ad attività agricole (vedere IAS 38, Attività immateriali).
3. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell'impresa, sino al momento del raccolto. Da quel momento in avanti viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o qualsiasi altro Principio contabile internazionale che risulti opportuno. Pertanto, il presente Principio non tratta il processo del prodotto agricolo successivo al raccolto, per esempio il processo che trasforma l'uva in vino da parte del vinicoltore che ha coltivato l'uva medesima. Benché tale processo possa rappresentare una estensione logica e naturale dell'attività agricola e gli eventi che hanno luogo possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, non è incluso nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.
4. La tabella che segue fornisce alcuni esempi di attività biologiche, prodotti agricoli e prodotti che sono il risultato dei processi successivi al raccolto:
(Omissis)
DEFINIZIONI
Definizioni connesse all'agricoltura
5. I seguenti termini sono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:
L'attività agricola è la gestione di un'impresa che si occupa della trasformazione biologica delle attività biologiche per la loro vendita come prodotti agricoli o come ulteriori attività biologiche.
Il prodotto agricolo è il prodotto raccolto dell'attività biologica dell'impresa.
L'attività biologica è un animale vivente o una pianta.
La trasformazione biologica comprende i processi di crescita, degenerazione, maturazione, produzione e procreazione che originano mutamenti qualitativi o quantitativi in un'attività biologica.
Un gruppo di attività biologiche è un insieme similare di animali viventi o piante.
Il raccolto è la separazione fisica del prodotto dall'attività biologica o la cessazione delle fasi di vita di un'attività biologica.
6. Un'attività agricola copre campi di attività diversi tra loro: per esempio, allevamenti di bestiame, terreni boschivi, raccolti annuali o continui, coltivazioni di frutteti e piantagioni, floricoltura e acquacoltura (incluso l'allevamento dei pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:
(a) la tendenza a evolversi: Animali e piante viventi possono subire trasformazioni biologiche;
(b) la gestione della trasformazione: Tale gestione facilita la trasformazione biologica migliorando, o almeno, stabilizzando, le condizioni necessarie perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi, umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l'attività agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse non gestite (quali per esempio pesca e deforestazione) non costituisce un'attività agricola; e
(c) la valutazione delle mutazioni: I cambiamenti qualitativi (per esempio, la definizione genetica, la densità, la maturazione, la copertura dei grassi, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi (per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle trasformazioni biologiche possono essere misurati e monitorati come funzione gestionale di routine.
7. La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:
(a) cambiamenti delle attività attraverso (i) crescita (incremento nella quantità o nel miglioramento della qualità di un animale o di una pianta); (ii) degenerazione (decremento nella quantità o deterioramento della qualità di un animale o di una pianta); o (iii) procreazione (creazione di ulteriori animali viventi o piante); o
(b) produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il latte.
Definizioni generali
8. I seguenti termini vengono utilizzati nel presente Principio con i significati specificati:
Il mercato attivo è un mercato in cui esistono tutte le seguenti condizioni:
(a) gli elementi commercializzati sul mercato risultano omogenei;
(b) compratori e venditori disponibili possono essere normalmente trovati in qualsiasi momento; e
(c) i prezzi sono disponibili al pubblico.
Il valore contabile è l'ammontare al quale un'attività è rilevata nello stato patrimoniale.
Il fair value (valore equo) è il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili.
I contributi pubblici sono quelli definiti dallo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
9. Il fair value (valore equo) di un'attività è basato sulla attuale localizzazione e condizione dell'attività in oggetto. Quale risultato possiamo avere, per esempio, che il fair value (valore equo) del bestiame in una fattoria è il prezzo del bestiame nei pertinenti mercati al netto dei costi di trasporto e degli altri costi che devono essere sostenuti per portare il bestiame al mercato.
RILEVAZIONE E VALUTAZIONE
10. L'impresa deve rilevare un'attività biologica o un prodotto agricolo quando e solo quando:
(a) l'impresa detiene il controllo dell'attività in virtù di eventi passati;
(b) è probabile che i benefici economici futuri associati all'attività affluiranno all'impresa; e
(c) il fair value (valore equo) o il costo dell'attività può essere valutato attendibilmente.
11. Nell'attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinto, per esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di segno presente sul bestiame al momento dell'acquisizione, nascita o svezzamento. I benefici futuri sono normalmente giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.
12. Un'attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e a ogni data di riferimento del bilancio al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 30 in cui il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente.
13. Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell'impresa deve essere valutato al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita al momento del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato lo IAS 2, Rimanenze, o altro Principio contabile internazionale applicabile.
14. I costi al punto di vendita includono le commissioni a mediatori e agenti, i contributi dovuti ad autorità di sorveglianza e alle borse merci, le imposte e gli oneri su trasferimenti. I costi al punto di vendita escludono i costi di trasporto e gli altri costi necessari per portare fisicamente le attività nel luogo in cui avviene la vendita.
15. Il calcolo del fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo può essere facilitato raggruppando le attività biologiche o i prodotti agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative; per esempio, per età o qualità. L'impresa sceglie tali caratteristiche in relazione a quelle utilizzate nel mercato come base per il calcolo del prezzo.
16. Le imprese spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono necessariamente rilevanti nel valutare il fair value (valore equo), poiché il fair value (valore equo) riflette la situazione attuale del mercato in cui un compratore e un venditore disponibile effettuano una operazione. Quale risultato, il fair value (valore equo) di un'attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa dell'esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di una attività biologica o di un prodotto agricolo può rappresentare un contratto oneroso, come definito nello IAS 37, Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica lo IAS 37.
17. Se esiste un mercato attivo dell'attività biologica o del prodotto agricolo, il prezzo quotato in tale mercato costituisce il criterio appropriato per la valutazione del fair value (valore equo) dell'attività. Se l'impresa ha accesso a differenti mercati attivi deve utilizzare quello ritenuto più significativo. Per esempio, se l'impresa ha accesso a due mercati attivi, dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello usato.
18. Se non esiste alcun mercato attivo, le imprese utilizzano per la valutazione del fair value (valore equo), quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:
(a) il prezzo della più recente transazione di mercato avvenuta, sempre che non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del bilancio;
(b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le differenze; e
(c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto espresso per vassoio d'export (export tray), bushel o ettaro e il valore del bestiame espresso per chilogrammo di carne.
19. In alcune circostanze, le fonti informative elencate nel paragrafo 18 possono portare a diverse conclusioni sul fair value (valore equo) di una attività biologica o di un prodotto agricolo. L'impresa considera le motivazioni di tali differenze, al fine di giungere alla più attendibile stima di fair value (valore equo) entro un campo relativamente stretto di stime ragionevoli.
20. In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In tali circostanze, l'impresa impiega nella determinazione del fair value (valore equo) il valore attuale dei flussi finanziari attesi dall'attività attualizzati a un tasso corrente di mercato prima delle imposte.
21. La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di determinare il fair value (valore equo) di una attività biologica nella sua attuale localizzazione e condizione. L'impresa considera tale fatto nel determinare un appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i flussi finanziari netti attesi. La condizione attuale di una attività biologica esclude qualsiasi incremento di valore derivante da trasformazioni biologiche e da future attività dell'impresa, quali quelle connesse al miglioramento delle future trasformazioni biologiche, del raccolto e della vendita.
22. L'impresa non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle attività, all'imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il taglio).
23. Nel concordare il prezzo della transazione in una operazione fra controparti indipendenti, compratori e venditori consapevoli e disponibili considerano la possibilità di variazioni nei flussi finanziari. Ne consegue che il fair value (valore equo) riflette la possibilità di tali variazioni. In relazione a ciò, l'impresa incorpora le aspettative in merito a possibili variazioni dei flussi finanziari nei flussi finanziari attesi o nel tasso di attualizzazione o in qualche combinazione dei due. Nel determinare un tasso di attualizzazione, l'impresa utilizza assunzioni coerenti a quelle impiegate nella stima dei flussi finanziari attesi al fine di evitare che alcune assunzioni siano considerate due volte oppure ignorate.
24. Il costo può alcune volte approssimare il fair value (valore equo), particolarmente quando:
(a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali di alberi da frutta piantati immediatamente prima della data di riferimento del bilancio); o
(b) l'impatto della trasformazione biologica sul prezzo non è attesa essere rilevante (per esempio, per l'iniziale crescita nel ciclo produttivo di una piantagione di pini di trenta anni).
25. Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per esempio, gli alberi in una foresta). Può non presentarsi alcun mercato distinto per le attività biologiche che sono attaccate al terreno ma può esistere un mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche, terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme. L'impresa può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per determinare il fair value (valore equo) delle attività biologiche. Per esempio, il fair value (valore equo) dei terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair value (valore equo) delle attività combinate per giungere al fair value (valore equo) delle attività biologiche.
Proventi e oneri
26. Un provento o un onere derivante alla rilevazione iniziale di una attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita e da un cambiamento del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di una attività biologica deve essere incluso nel risultato dell'esercizio in cui si verifica.
27. Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, poiché i costi stimati al punto di vendita sono dedotti dalla determinazione del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita di un'attività biologica. Un provento si può originare alla rilevazione iniziale di un'attività biologica, per esempio quando nasce un vitello.
28. Un provento o un onere derivante alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita deve essere incluso nel risultato dell'esercizio in cui si origina.
29. Un provento o un onere si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto agricolo come conseguenza del raccolto.
Impossibilità a valutare attendibilmente il fair value (valore equo)
30. Vi è la presunzione che il fair value (valore equo) di una attività biologica possa essere valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale di una attività biologica i cui prezzi o valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime alternative del fair value (valore equo) sono giudicate essere chiaramente inattendibili. In tale circostanza, l'attività biologica deve essere valutata al suo costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata. Una volta che il fair value (valore equo) di tale attività biologica può essere valutato attendibilmente, le imprese devono valutare l'attività al suo fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita.
31. La presunzione di cui al paragrafo 30 può essere vinta solo in sede di rilevazione iniziale. Le imprese che hanno precedentemente valutato un'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita continuano a valutare l'attività biologica al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita sino alla dismissione.
32. In tutte le circostanze, le imprese devono valutare i prodotti agricoli al momento della raccolta al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita. Il presente Principio parte dal presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value (valore equo) del prodotto agricolo al momento del raccolto.
33. Nella determinazione del costo, dell'ammortamento accumulato e delle riduzioni durevoli di valore, le imprese devono fare riferimento rispettivamente allo IAS 2, Rimanenze, allo IAS 16, Immobili, impianti e macchinari e allo IAS 36, Riduzione durevole di valore delle attività.
CONTRIBUTI PUBBLICI
34. Un contributo pubblico non vincolato connesso a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita deve essere rilevato come provento quando, e solo quando, il contributo pubblico diviene esigibile.
35. Se un contributo pubblico connesso a una attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati di vendita è vincolato, inclusi i casi in cui il contributo pubblico prevede che l'impresa non si possa impegnare in specifiche attività agricole, l'impresa deve rilevare il contributo pubblico come un provento quando, e solo quando, le condizioni necessarie per usufruire del contributo pubblico sono soddisfatte.
36. I termini e le condizioni dei contributi pubblici possono variare. Per esempio, un contributo pubblico può richiedere all'impresa di coltivare in un luogo particolare per cinque anni e di restituire il contributo per intero se ha coltivato per meno di cinque anni. In tale circostanza, il contributo pubblico non può essere rilevato sino a che non sono passati i cinque anni. Tuttavia, se il contributo consente che parte del medesimo sia trattenuto al passare del tempo, l'impresa rileva il contributo pubblico come provento secondo un criterio temporale.
37. Se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30), si applica lo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
38. Il presente Principio richiede un trattamento diverso dallo IAS 20, se un contributo pubblico fa riferimento a un'attività biologica valutata al fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita oppure se un contributo pubblico richiede che l'impresa non si impegni in una determinata attività agricola. Lo IAS 20 si applica solo a un contributo pubblico connesso a un'attività biologica valutata al costo al netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita durevole di valore accumulata.
ESPOSIZIONE E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Esposizione
39. (abrogato).
Informazioni integrative
Generale
40. Le imprese devono indicare in aggregato il provento o l'onere originato durante l'esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e dei prodotti agricoli e il cambiamento del fair value (valore equo) al netto costi stimati di vendita delle attività biologiche.
41. Le imprese devono fornire una descrizione di ciascun gruppo di attività biologiche.
42. L'informativa di cui al paragrafo 41 può essere di natura sia discorsiva sia quantitativa.
43. Si incoraggiano le imprese a fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di attività biologiche, distinguendo, come ritenuto più appropriato, tra attività biologiche consumabili e fruttifere oppure tra attività biologiche mature o non mature. Per esempio, l'impresa può indicare i valori contabili delle attività biologiche consumabili e delle attività biologiche fruttifere suddivise per gruppo. L'impresa può, inoltre, dividere tali valori contabili tra attività mature e attività non mature. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi finanziari. Le imprese devono indicare il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate.
44. Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che devono essere raccolte in quanto divenute prodotti agricoli oppure vendute come attività biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono il bestiame destinato alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da allevamento, le piante quali il granturco e i cereali e gli alberi fatti crescere per una successiva vendita come legname grezzo. Le attività biologiche fruttifere sono le attività biologiche diverse da quelle consumabili; per esempio, il bestiame da cui viene prodotto il latte, le viti, gli alberi da frutta e gli alberi da cui viene tratta la legna senza abbattere l'albero. Le attività biologiche fruttifere non sono prodotti agricoli ma piuttosto prodotti che si rigenerano autonomamente.
45. Le attività biologiche possono essere classificate come attività biologiche mature o come attività biologiche non mature. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le attività biologiche fruttifere).
46. Se non indicato altrove nell'informativa pubblicata con il bilancio, le imprese devono descrivere:
(a) la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di attività biologiche; e
(b) le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:
(i) ciascun gruppo di attività biologiche dell'impresa alla fine dell'esercizio; e
(ii) la produzione agricola realizzata nel corso dell'esercizio.
47. Le imprese devono indicare i criteri e le principali assunzioni considerati nel determinare il fair value (valore equo) di ciascun gruppo di prodotti agricoli al momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche.
48. Le imprese devono indicare il fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita del prodotto agricolo raccolto nel corso dell'esercizio, determinato al momento del raccolto.
49. Le imprese devono indicare:
(a) l'esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività biologiche date come garanzie per debiti assunti;
(b) l'importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l'acquisizione di attività biologiche; e
(c) le strategie finanziarie di gestione del rischio connesse all'attività agricola.
50. Le imprese devono presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio in corso. L'informativa comparativa non è obbligatoria. La riconciliazione deve includere:
(a) il provento o l'onere derivante dal cambiamento del fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita;
(b) gli incrementi dovuti agli acquisti;
(c) i decrementi dovuti alle vendite;
(d) i decrementi dovuti al raccolto;
(e) gli incrementi risultanti dalle aggregazioni di imprese;
(f) le differenze nette di cambio derivanti dalla traduzione del bilancio di un'entità economica estera; e
(g) gli altri cambiamenti.
51. Il fair value (valore equo) di una attività biologica al netto dei costi al punto di vendita può cambiare in relazione a cambiamenti fisici o a cambiamenti di prezzi del mercato. L'informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella valutazione del risultato dell'esercizio in corso e delle prospettive future, in particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore all'anno. In tali circostanze, si incoraggiano le imprese a indicare, per gruppi o in altra maniera, l'ammontare dei cambiamenti di fair value (valore equo) al netto dei costi stimati al punto di vendita inclusi nel risultato d'esercizio dovuti a cambiamenti fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il ciclo produttivo è inferiore all'anno (per esempio, nell'allevamento dei polli o nella raccolta dei cereali).
52. La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di cambiamenti fisici - crescita, degenerazione, produzione e procreazione - ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha una relazione diretta con i benefici economici futuri. Anche un cambiamento del fair value (valore equo) di una attività biologica dovuto alla raccolta rappresenta un cambiamento fisico.
53. L’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Qualora si verifichi un evento che dia origine a una voce rilevante di provento o onere, la natura e l’importo di quella voce sono indicati secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di un tale fatto possono essere una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o una gelata e una invasione di insetti.
54. Se l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30) alla fine dell'esercizio, deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
(a) una descrizione delle attività biologiche;
(b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
(c) se possibile, il campo di stime entro cui il fair value (valore equo) è altamente probabile che si trovi;
(d) il tasso di ammortamento utilizzato;
(e) le vite utili o i tassi di ammortamento utilizzati; e
(f) il valore contabile lordo e l'ammortamento accumulato (aggregato con le perdite durevoli di valore accumulate) all'inizio e alla fine dell'esercizio.
55. Se, durante l'esercizio in corso, l'impresa valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata (vedere paragrafo 30), essa deve indicare qualsiasi provento od onere rilevato per la dismissione di tali attività biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 50 deve indicare separatamente gli ammontari relativi a tali attività biologiche. In aggiunta, la riconciliazione deve indicare i seguenti ammontari inclusi nel risultato d'esercizio connesso a tali attività biologiche:
(a) perdite durevoli di valore;
(b) ripristini di valore; e
(c) ammortamenti.
56. Se il fair value (valore equo) di una attività biologica precedentemente valutata al costo al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita durevole di valore accumulata diviene attendibilmente valutabile durante l'esercizio in corso, l'impresa deve indicare con riferimento a tali attività biologiche:
(a) una descrizione delle attività biologiche;
(b) una spiegazione del perché il fair value (valore equo) è divenuto attendibilmente valutabile; e
(c) l'effetto di tale cambiamento.
Contributi pubblici
57. Le imprese devono indicare con riferimento alle attività agricole trattate nel presente Principio le seguenti informazioni:
(a) la natura e la misura dei contributi pubblici rilevati in bilancio;
(b) le condizioni non soddisfatte e le altre sopravvenienze connesse ai contributi pubblici; e
(c) i decrementi rilevanti attesi dei contributi pubblici erogati.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
58. Il presente Principio contabile internazionale entra in vigore a partire dal primo bilancio che inizia dal 1° gennaio 2003. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'impresa applica il presente Principio a partire da un esercizio che inizia prima del 1° gennaio 2003, tale fatto deve essere indicato.
59. Il presente Principio non stabilisce alcuna specifica disposizione transitoria. L'adozione del presente principio è contabilizzata in conformità a quanto previsto dallo IAS 8, Utile (perdita) d'esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 2
Pagamenti basati su azioni
FINALITÀ
1. Il presente IRFS ha lo scopo di definire la rappresentazione in bilancio di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su azioni. In particolare, esso dispone che un'entità iscriva nel conto economico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di operazioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle operazioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni.
AMBITO DI APPLICAZIONE
2. Ad eccezione di quanto evidenziato ai paragrafi 5 e 6, un'entità deve applicare il presente IFRS nella contabilizzazione di tutte le operazioni con pagamento basato su azioni, incluse:
(a) operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, in cui l'entità riceve beni o servizi come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale dell'entità (incluse le azioni e le opzioni su azioni);
(b) operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, in cui l'entità acquisisce beni o servizi assumendo delle passività nei confronti dei fornitori di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell'entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell'entità stessa;
e
(c) operazioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi e i termini dell'accordo prevedono che l'entità, o il fornitore di tali beni o servizi, possa scegliere tra il regolamento per cassa da parte dell'entità (o con altre attività) o l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.
ad eccezione di quanto evidenziato ai paragrafi 5 e 6.
3. Ai fini del presente IFRS, i trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale di una entità da parte dei propri azionisti a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità (compresi i dipendenti), sono operazioni con pagamento basato su azioni, a meno che il trasferimento non abbia palesemente motivi diversi dal pagamento di beni o servizi forniti all'entità. Ciò si applica anche ai trasferimenti di strumenti rappresentativi di capitale della controllante dell'entità, o di un'altra entità appartenente allo stesso gruppo, a favore di terzi che hanno fornito beni o servizi all'entità.
4. Ai fini del presente IFRS, una operazione con un dipendente (o con un terzo) che agisce in veste di titolare di strumenti rappresentativi di capitale dell'entità, non è una operazione con pagamento basato su azioni. Per esempio, se una entità assegna a tutti i titolari di una particolare classe dei propri strumenti rappresentativi di capitale, il diritto di acquisire ulteriori strumenti rappresentativi di capitale ad un prezzo inferiore al fair value (valore equo) di quegli strumenti finanziari, e un dipendente riceve tali diritti in qualità di titolare di strumenti rappresentativi di capitale di quella particolare classe, l'assegnazione o l'esercizio del diritto non è soggetto alle disposizioni del presente IFRS.
5. Come evidenziato al paragrafo 2, il presente IFRS si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui una entità acquisisce o riceve dei beni o servizi. I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie. Tuttavia, una entità non deve applicare il presente IFRS alle operazioni in cui l'entità acquisisce beni come parte dell'attivo netto derivante da un'operazione di aggregazione aziendale, cui si applica lo IAS 22 Aggregazioni di imprese. Per cui, gli strumenti rappresentativi di capitale emessi in una aggregazione aziendale in cambio del controllo dell'acquisito, non rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Tuttavia, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati ai dipendenti dell'acquisito nella loro qualifica di dipendenti (per esempio, come gratifica per la continuità di servizio), rientrano nell'ambito applicativo del presente IFRS. Analogamente, l'annullamento, la sostituzione o qualsiasi altra modifica ad accordi di pagamento basato su azioni originata da un'aggregazione aziendale o da altra ristrutturazione del capitale, deve essere rilevata in conformità con il presente IFRS.
6. Il presente IFRS non si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l'entità riceve o acquisisce beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante nell'ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 dello IAS 32 Strumenti finanziari: Informazioni integrative e presentazione (rivisto nella sostanza nel 2003) oppure dei paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003).
RILEVAZIONE
7. Una entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acquisiti in una operazione con pagamento basato su azioni alla data in cui ottiene i beni o riceve i servizi. L'entità deve rilevare un corrispondente incremento del patrimonio netto se i beni o servizi sono stati ricevuti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale, oppure una passività se i beni o servizi sono stati acquisiti in base a una operazione con pagamento basato su azioni regolata per cassa.
8. Se i beni o servizi ricevuti o acquisiti con un'operazione con pagamento basato su azioni non hanno i requisiti per essere rilevati come attività, essi debbono essere rilevati come costi.
9. Di solito, un costo deriva dal consumo di beni o servizi. Per esempio, di norma i servizi vengono consumati immediatamente; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui la controparte rende il servizio. I beni possono essere consumati lungo un periodo di tempo, oppure, nel caso di rimanenze, venduti in data successiva; in tal caso viene rilevato un costo nel momento in cui i beni sono consumati o venduti. Tuttavia, talvolta è necessario rilevare un costo prima che i beni o servizi siano stati consumati o venduti, non avendo i requisiti per essere rilevati come attività. Per esempio, una entità potrebbe acquisire dei beni nell'ambito della fase di ricerca di un progetto per lo sviluppo di un nuovo prodotto. Sebbene tali beni non siano stati consumati, potrebbero non avere i requisiti previsti dall'IFRS applicabile per essere rilevati come attività.
OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE
Introduzione
10. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve valutare i beni o servizi ricevuti e l'incremento corrispondente del patrimonio netto, direttamente, al fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, salvo che non sia possibile stimare il fair value attendibilmente. Qualora l'entità non fosse in grado di valutare con attendibilità il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, essa deve misurarne il valore, e il corrispondente incremento di valore del patrimonio netto, indirettamente, facendo riferimento al [*] fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.
11. Per applicare le disposizioni del paragrafo 10 alle operazioni con dipendenti e terzi che forniscono servizi similari [**], l'entità deve stimare il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, poiché è normalmente impossibile stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, come spiegato al paragrafo 12. Il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale deve essere calcolato alla data di assegnazione.
12. Le azioni, le opzioni su azioni e gli altri strumenti rappresentativi di capitale sono di solito assegnati ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, in aggiunta allo stipendio e ad altre gratifiche. Di solito non è possibile valutare direttamente i servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti del pacchetto retributivo del dipendente. Può anche non essere possibile valutare il fair value (valore equo) del pacchetto retributivo complessivo indipendentemente, senza valutare direttamente il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Inoltre, le azioni o le opzioni su azioni sono talvolta assegnate come parte di un piano di incentivazione, piuttosto che come base retributiva; per esempio, come incentivo ai dipendenti a rimanere in servizio presso l'entità oppure come riconoscimento per aver contribuito al miglioramento dei risultati dell'entità. Attraverso l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni, in aggiunta ad altre forme retributive, l'entità eroga remunerazioni aggiuntive per ottenere benefici aggiuntivi. La stima del fair value (valore equo) di tali benefici aggiuntivi è verosimilmente difficile. Data la difficoltà di valutare direttamente il fair value (valore equo) dei servizi ricevuti, l'entità deve misurare il fair value (valore equo) dei servizi resi dai dipendenti facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati.
13. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 10 alle operazioni con terzi non dipendenti, deve esservi una presunzione relativa che il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente. Tale fair value (valore equo) deve essere valutato alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio. Nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussiste, in quanto non è in grado di valutare attendibilmente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, l'entità deve misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti, e il corrispondente incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta i servizi.
[*] Il presente IFRS utilizza l'espressione «facendo riferimento a» piuttosto che «a», in quanto l'operazione, in ultima analisi, viene valutata moltiplicando il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, calcolato alla data specificata nel paragrafo 11 o nel paragrafo 13 (a seconda di quale sia applicabile), per il numero di strumenti rappresentativi di capitale che maturano, come spiegato nel paragrafo 19.
[**] Nel prosieguo del presente IRFS, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.
Operazioni in cui si ricevono dei servizi
14. Se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati maturano immediatamente, la controparte non deve completare uno specifico periodo di prestazione di servizi prima di acquisire la titolarità incondizionata di quegli strumenti rappresentativi di capitale. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte, come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale, siano stati ricevuti. In tal caso, alla data di assegnazione, l'entità deve considerare i servizi come totalmente ricevuti, con il corrispondente incremento del patrimonio netto.
15. Se gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo al termine di uno specifico periodo di prestazione di servizi, l'entità deve presumere che i servizi resi dalla controparte come corrispettivo di tali strumenti rappresentativi di capitale saranno ricevuti in futuro, nel periodo di maturazione. L'entità deve rilevare i servizi resi dalla controparte nel periodo di maturazione, contestualmente alla loro prestazione, con un corrispondente incremento del patrimonio netto. Per esempio:
(a) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni a condizione che abbia completato tre anni di servizio, l'entità deve presumere che i servizi resi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del triennio del periodo di maturazione.
(b) se un dipendente è assegnatario di opzioni su azioni condizionate al conseguimento di determinati risultati e che continui il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell'entità fino al loro raggiungimento, e la durata del periodo di maturazione dipende da quando tali risultati sono conseguiti, l'entità deve presumere che i servizi da rendersi dal dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in futuro, nell'arco del periodo di maturazione atteso. L'entità deve stimare la durata del periodo di maturazione atteso alla data di assegnazione, in base all'esito più probabile della condizione di conseguimento dei risultati. Se la condizione di conseguimento dei risultati è una condizione di mercato, la stima della durata del periodo di maturazione atteso deve essere compatibile con le ipotesi formulate ai fini della stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate, e non deve essere rivista successivamente. Se la condizione di conseguimento dei risultati non è una condizione di mercato, l'entità deve rivedere la propria stima della durata del periodo di maturazione, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che la durata del periodo di maturazione differisce dalle stime effettuate in precedenza.
Operazioni misurate con riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
Determinazione del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati
16. Nel caso di operazioni valutate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, una entità deve valutare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, in base ai prezzi di mercato, se disponibili, tenendo conto dei termini e delle condizioni in base ai quali tali strumenti sono stati assegnati (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).
17. Se i prezzi di mercato non sono disponibili, l'entità deve stimare il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati con una metodologia valutativa per stimare quale sarebbe stato il prezzo di tali strumenti rappresentativi di capitale, alla data di misurazione, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili. La metodologia adottata deve essere compatibile con le metodologie generalmente accettate per la misurazione degli strumenti finanziari, e deve incorporare tutti i fattori e le ipotesi che operatori di mercato consapevoli e disponibili considererebbero nella determinazione del prezzo (secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 19 a 22).
18. L'Appendice B contiene una ulteriore guida sulla misurazione del fair value (valore equo) delle azioni e delle opzioni su azioni, focalizzandosi sugli specifici termini e condizioni che comunemente caratterizzano un'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a dipendenti.
Trattamento contabile delle condizioni di maturazione
19. L'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale può essere subordinata al verificarsi di determinate condizioni di maturazione. Per esempio, l'assegnazione di azioni o di opzioni su azioni a un dipendente è di solito condizionata dalla permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che debbono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incremento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di misurazione. Le condizioni di maturazione devono essere invece considerate rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capitale inclusi nella misurazione dell'importo dell'operazione, così che, alla fine, l'importo iscritto in bilancio per i beni o servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati risulta basato sul numero di strumenti rappresentativi di capitale che definitivamente matureranno. Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati non maturano per il mancato conseguimento di una condizione di maturazione; per esempio, se la controparte non completa un determinato periodo di servizio oppure se non viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risultati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.
20. Per applicare le disposizioni di cui al paragrafo 19, l'entità deve rilevare un importo relativo ai beni o servizi ricevuti nel periodo di maturazione in base alla migliore stima disponibile del numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che ci si attende matureranno e deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero atteso di strumenti rappresentativi di capitale che matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per rilevare un importo pari al numero di strumenti rappresentativi di capitale effettivamente maturati, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 21.
21. Le condizioni di mercato, come l'obiettivo di un prezzo di una azione al quale è condizionata la maturazione (o l'esercizio), devono essere considerate nella stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale subordinati a condizioni di mercato, l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che soddisfa tutte le altre condizioni di maturazione (per esempio, i servizi ricevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo specificato nell'assegnazione), indipendentemente dal conseguimento di tale condizione di mercato.
Trattamento contabile di un elemento di ricarico
22. Per le opzioni con un elemento di ricarico, tale elemento non deve essere considerato nella stima del fair value (valore equo) delle opzioni assegnate alla data di misurazione. L'opzione di ricarico deve invece essere rilevata come una nuova assegnazione di opzioni, se e quando l'opzione di ricarico viene assegnata in un momento successivo.
Dopo la data di maturazione
23. Dopo aver rilevato i beni o servizi ricevuti e l'incremento di patrimonio netto corrispondente, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi da 10 a 22, l'entità non deve apportare rettifiche al patrimonio netto complessivo dopo la data di maturazione. Per esempio, l'entità non deve stornare successivamente l'importo rilevato per i servizi ricevuti da un dipendente se gli strumenti rappresentativi di capitale maturati sono successivamente annullati oppure se, nel caso di opzioni su azioni, non vengono esercitate le opzioni. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l'entità rilevi un trasferimento all'interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un'altra.
Casi in cui il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale non può essere stimato attendibilmente.
24. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 23 si applicano quando l'entità deve misurare una operazione con pagamento basato su azioni facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In rare circostanze, l'entità può non essere in grado di stimare in maniera attendibile il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di misurazione, secondo le disposizioni di cui ai paragrafi da 16 a 22. Solo in tali rare circostanze, l'entità deve invece:
(a) misurare gli strumenti rappresentativi di capitale in base al loro valore intrinseco, inizialmente alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio, e successivamente a ciascuna data di chiusura del bilancio e alla data di regolamento finale, con tutte le variazioni del valore intrinseco rilevate a conto economico. Nel caso di assegnazione di opzioni su azioni, l'accordo di pagamento basato su azioni è definitivamente regolato al momento dell'esercizio dell'opzione, dell'annullamento (ad esempio, con la cessazione del rapporto di lavoro) o della scadenza (ad esempio, al termine della vita dell'opzione).
(b) rilevare i beni o servizi ricevuti in base al numero di strumenti rappresentativi di capitale definitivamente maturati o (se applicabile) definitivamente esercitati. Per applicare tale disposizione alle opzioni su azioni, per esempio, l'entità deve rilevare gli eventuali beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione, in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 14 e 15, tranne che per le disposizioni di cui al paragrafo 15(b) relative alla condizione di mercato, che non si applicano. L'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti durante il periodo di maturazione deve essere calcolato in base al numero atteso di opzioni su azioni che ci si attende matureranno. L'entità deve rivedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni successive indicano che il numero di opzioni su azioni che ci si attende matureranno differisce dalle stime effettuate in precedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la stima per eguagliarla al numero di strumenti finanziari definitivamente maturati. Dopo la data di maturazione, l'entità deve stornare l'importo rilevato per i beni o servizi ricevuti se le opzioni su azioni vengono successivamente annullate oppure si estinguono al termine della vita utile dell'opzione su azioni.
25. Se una entità applica le disposizioni di cui al paragrafo 24, non è necessario applicare i paragrafi da 26 a 29, in quanto qualsiasi modifica dei termini e delle condizioni in base ai quali erano stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale sarà considerata nell'applicazione del metodo del valore intrinseco illustrato al paragrafo 24. Tuttavia, se una entità regola una assegnazione di strumenti finanziari cui siano state applicate le disposizioni di cui al paragrafo 24, si dispone quanto segue:
(a) l'entità deve contabilizzare il regolamento come una maturazione anticipata se l'estinzione avviene durante il periodo di maturazione e pertanto deve rilevare immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo residuo di maturazione.
(b) ogni pagamento effettuato al momento del regolamento deve essere contabilizzato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, cioè come una riduzione del patrimonio netto, tranne che il pagamento ecceda il valore intrinseco degli strumenti rappresentativi di capitale, misurato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.
Modifiche dei termini e delle condizioni in base ai quali gli strumenti rappresentativi di capitale erano stati assegnati, inclusi annullamenti e regolamenti
26. Una entità potrebbe modificare i termini e le condizioni in base ai quali erano stati assegnati degli strumenti rappresentativi di capitale. Per esempio, potrebbe ridurre il prezzo di esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti (ossia rideterminare il prezzo delle opzioni), aumentandone di conseguenza il fair value (valore equo). Le disposizioni di cui ai paragrafi da 27 a 29 per contabilizzare gli effetti delle modifiche, sono espresse nel contesto di operazioni con pagamento basato su azioni con dipendenti. Tuttavia, tali disposizioni debbono essere anche applicate alle operazioni con pagamento basato su azioni con terzi non dipendenti, che sono misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati. In questo ultimo caso, tutti i riferimenti alla data di assegnazione riportati nei paragrafi da 27 a 29 devono essere invece riferiti alla data in cui l'entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio.
27. L'entità deve rilevare, come minimo, i servizi ricevuti misurati al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati alla data di assegnazione, a meno che tali strumenti rappresentativi di capitale non maturino per il mancato rispetto di una delle condizioni di maturazione (ad eccezione di una condizione di mercato) specificate alla data di assegnazione. Tale disposizione si applica a prescindere da qualsiasi modifica ai termini e alle condizioni in base ai quali sono stati assegnati gli strumenti rappresentativi di capitale, o da una eventuale cancellazione o regolamento dell'assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale. Inoltre, l'entità deve rilevare gli effetti delle modifiche che incrementano il fair value (valore equo) complessivo degli accordi di pagamento basato su azioni o che comunque comportano benefici al dipendente. L'Appendice B comprende una guida all'applicazione di tale disposizione.
28. Se l'entità annulla o regola una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale durante il periodo di maturazione (eccetto che non si tratti di una assegnazione revocata per annullamento quando non vengono soddisfatte le condizioni di maturazione):
(a) l'entità deve contabilizzare l'annullamento o il regolamento come se fosse una maturazione anticipata, e pertanto deve iscrivere immediatamente l'importo che altrimenti sarebbe stato rilevato per i servizi ricevuti nell'arco del periodo di maturazione residuo.
(b) ogni pagamento al dipendente, effettuato al momento dell'annullamento o del regolamento, deve essere contabilizzato come un riacquisto di una partecipazione azionaria, ossia come una diminuzione del patrimonio netto, tranne che l'importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.
(c) se se una entità assegna nuovi strumenti rappresentativi di capitale al dipendente e, alla data di assegnazione di tali nuovi strumenti, l'entità li identifica come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l'entità deve contabilizzare l'assegnazione degli strumenti sostitutivi allo stesso modo di una modifica dell'assegnazione originaria di strumenti rappresentativi di capitale, in conformità al paragrafo 27 e alla guida operativa riportata all'Appendice B. Il fair value (valore equo) incrementale assegnato è dato dalla differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi e il fair value (valore equo) netto degli strumenti annullati, misurato alla data di assegnazione degli strumenti rappresentativi di capitale sostitutivi. Il fair value (valore equo) netto degli strumenti rappresentativi di capitale annullati è pari al fair value (valore equo) stimato immediatamente prima dell'annullamento, al netto di qualsiasi pagamento effettuato al dipendente all'atto dell'annullamento degli strumenti rappresentativi di capitale, contabilizzato come riduzione del patrimonio netto secondo il punto (b) di cui sopra. Se l'entità non identifica i nuovi strumenti rappresentativi di capitale assegnati come strumenti sostitutivi di quelli annullati, l'entità deve contabilizzare i nuovi strumenti come una nuova assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale.
29. Se una entità riacquista strumenti rappresentativi di capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l'importo liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo.
OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE PER CASSA
30. Per quanto riguarda le operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa, l'entità deve misurare i beni o servizi acquisiti e le passività assunte al fair value (valore equo) della passività. Fino a quando la passività non viene estinta, l'entità deve ricalcolare il fair value (valore equo) a ciascuna data di chiusura di bilancio e alla data di regolamento, con tutte le variazioni di fair value (valore equo) rilevate a conto economico.
31. Per esempio, una entità può assegnare diritti di rivalutazione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pacchetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno strumento rappresentativo di capitale), in base all'aumento del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un certo livello, in un determinato periodo. Oppure una entità può assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili, sia obbligatoriamente (per esempio, al momento della cessazione del rapporto di lavoro), sia a scelta del dipendente.
32. L'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività assunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per cui i dipendenti debbono completare un determinato periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquidazione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l'entità deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come corrispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati ricevuti. Per cui, l'entità deve rilevare immediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i dipendenti non hanno completato un determinato periodo di permanenza in servizio, l'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la relativa passività da liquidare durante il periodo in cui i dipendenti prestano servizio.
33. La passività deve essere misurata, inizialmente e ad ogni data di chiusura di bilancio fino alla sua estinzione, al fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la misurazione del prezzo dell'opzione, e considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato servizio fino a quella data.
OPERAZIONI CON PAGAMENTO BASATO SU AZIONI REGOLATE CON DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALTERNATIVE
34. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la facoltà, dell'entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento per cassa (o con altre attività) e l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale operazione, come un'operazione con pagamento basato su azioni con regolamento per cassa se, e nella misura in cui, l'entità abbia assunto una passività da liquidare per cassa o con altre attività, oppure come un'operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale se, e nella misura in cui, l'entità non abbia assunto una tale passività.
Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore della controparte
35. Se una entità ha assegnato alla controparte il diritto di scegliere se una operazione con pagamento basato su azioni deve essere regolata per cassa [*] oppure attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità ha assegnato uno strumento finanziario composto, comprensivo di una componente di debito (ossia, il diritto della controparte a richiedere il pagamento per cassa) e di una componente rappresentativa di capitale (ossia il diritto della controparte a richiedere la liquidazione in strumenti rappresentativi di capitale piuttosto che per cassa). Nelle operazioni con terzi non dipendenti, nelle quali il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti viene misurato in maniera diretta, l'entità deve calcolare la componente rappresentativa di capitale dello strumento finanziario composto come differenza tra il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti e il fair value (valore equo) della componente di debito, alla data in cui i beni o servizi sono stati ricevuti.
36. Per tutte le altre operazioni, incluse quelle con i dipendenti, l'entità deve calcolare il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto alla data di misurazione, considerando i termini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attraverso l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale.
37. Per applicare le disposizioni del paragrafo 36, l'entità deve prima calcolare il fair value (valore equo) della componente di debito e poi calcolare il fair value (valore equo) della componente di capitale, considerando che la controparte deve rinunciare al diritto di ricevere un pagamento per cassa per ricevere lo strumento rappresentativo di capitale. Il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è la somma dei fair value (valori equi) delle due componenti. Tuttavia, le operazioni con pagamento basato su azioni in cui la controparte ha la facoltà di scelta, sono spesso strutturate in modo tale che il fair value (valore equo) di una alternativa equivale al fair value (valore equo) dell'altra. Per esempio, la controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o diritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa. In tali casi, il fair value (valore equo) della componente di capitale è pari a zero, per cui il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto è uguale al fair value (valore equo) della componente di debito. Viceversa se i fair value (valori equi) delle alternative di regolamento differiscono, il fair value (valore equo) della componente di capitale è solitamente maggiore di zero; in tal caso il fair value (valore equo) dello strumento finanziario composto sarà maggiore del fair value (valore equo) della componente di debito.
38. L'entità deve contabilizzare separatamente i beni o servizi ricevuti o acquisiti rispetto a ciascuna componente dello strumento finanziario composto. Per la componente di debito, l'entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e la passività da regolare per quei beni o servizi, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (paragrafi da 30 a 33). Per quanto riguarda la componente di capitale (se esiste), l'entità deve rilevare i beni o servizi acquisiti, e l'incremento del patrimonio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio, in conformità alle disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale (paragrafi da 10 a 29).
39. Alla data di regolamento, l'entità deve rimisurare la passività al suo fair value (valore equo). Se l'entità emette strumenti rappresentativi di capitale anziché regolare l'operazione per cassa, la passività deve essere trasferita direttamente al patrimonio netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi di capitale emessi.
40. Se l'entità regola l'operazione per cassa anziché con l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, quel pagamento dovrà applicarsi a totale estinzione della passività. Qualsiasi componente di capitale precedentemente rilevata rimarrà nel patrimonio netto. Scegliendo di ricevere contanti all'atto del regolamento, la controparte rinuncia al diritto di ricevere strumenti rappresentativi di capitale. Tuttavia, questa disposizione non preclude che l'entità rilevi un trasferimento all'interno del patrimonio netto, ad esempio, un trasferimento da una componente del patrimonio netto ad un'altra.
[*] Nei paragrafi da 35 a 43, ogni riferimento alla voce cassa riguarda anche le altre attività della entità.
Operazioni con pagamento basato su azioni le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regolamento a favore dell'entità
41. Nel caso di una operazione con pagamento basato su azioni in cui i termini dell'accordo prevedono la facoltà dell'entità di scegliere se regolare l'operazione per cassa o mediante l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve determinare se ha già assunto una obbligazione da estinguere per cassa e contabilizzare conseguentemente l'operazione con pagamento basato su azioni. L'entità ha una obbligazione attuale da estinguere per cassa se la scelta di regolamento in strumenti rappresentativi di capitale non ha sostanza commerciale (per esempio, in quanto all'entità è legalmente vietata l'emissione di azioni), o se l'entità ha una prassi consolidata o una politica dichiarata di regolamento per cassa, o se è solita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede il regolamento per cassa.
42. Se l'entità ha una obbligazione attuale da regolare per cassa, essa deve rilevare l'operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa di cui ai paragrafi da 30 a 33.
43. In assenza di una tale obbligazione, l'entità deve rilevare l'operazione in conformità con le disposizioni che si applicano alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate in strumenti rappresentativi di capitale di cui ai paragrafi da 10 a 29. All'atto del regolamento:
(a) se l'entità opta per il regolamento per cassa, il pagamento deve essere rilevato come un riacquisto di strumenti rappresentativi di capitale, ossia come una riduzione del patrimonio netto, ad eccezione di quanto evidenziato al punto (c) che segue.
(b) se l'entità opta per il regolamento mediante emissioni di strumenti rappresentativi di capitale, non sono necessarie altre scritture contabili (tranne che una riclassifica tra le diverse componenti del patrimonio netto, se necessaria), ad eccezione di quanto evidenziato al punto (c) che segue.
(c) se l'entità opta per l'alternativa di regolamento con il maggior fair value (valore equo), l'entità deve rilevare un costo aggiuntivo per il valore in eccesso dato, ossia la differenza tra il pagamento per cassa e il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti emessi, ovvero la differenza tra il fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale emessi e l'importo per cassa che sarebbe stato altrimenti pagato, a seconda del caso applicabile.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
44. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere la natura e la misura degli accordi di pagamento basato su azioni in essere nell'esercizio di riferimento.
45. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 44, l'entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:
(a) una descrizione per ciascun tipo di accordo di pagamento basato su azioni che sia esistito in qualunque momento durante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le condizioni di maturazione, il termine massimo delle opzioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (per esempio, se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una entità con tipologie di accordi di pagamento basato su azioni sostanzialmente similari può aggregare le informazioni, a meno che non sia necessario riportare le informazioni relative a ciascun accordo separatamente, per rispettare il principio di cui al paragrafo 44.
(b) il numero e i prezzi medi ponderati d'esercizio delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi di opzioni:
(i) in circolazione all'inizio dell'esercizio;
(ii) assegnate nell'esercizio;
(iii) annullate nell'esercizio;
(iv) esercitate nell'esercizio;
(v) scadute nell'esercizio;
(vi) in circolazione a fine esercizio;
e
(vii) esercitabili a fine esercizio.
(c) per le opzioni su azioni esercitate durante l'esercizio, il prezzo medio ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni sono state esercitate con regolarità durante l'esercizio, l'entità può invece indicare il prezzo medio ponderato delle azioni durante l'esercizio.
(d) per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a fine esercizio, l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio e la media ponderata della residua vita contrattuale delle opzioni. Se l'intervallo dei valori dei prezzi d'esercizio è ampio, le opzioni in circolazione devono essere suddivise in fasce che siano significative per poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulteriori emissioni di azioni e la somma che può essere incassata all'atto dell'esercizio di quelle opzioni.
46. Una entità deve fornire una informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le modalità di valutazione del fair value (valore equo) dei beni e servizi ricevuti ovvero degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, durante l'esercizio.
47. Se l'entità ha misurato il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi di capitale della entità indirettamente, facendo riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati, in applicazione del principio di cui al paragrafo 46, l'entità deve fornire almeno le seguenti informazioni:
(a) nel caso di opzioni su azioni assegnate durante l'esercizio, il fair value (valore equo) medio ponderato di quelle opzioni alla data di valutazione e le informazioni su come è stato misurato, incluse le seguenti:
(i) il modello utilizzato per la determinazione del prezzo delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la volatilità attesa, la durata dell'opzione, i dividendi attesi, il tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato immesso nel modello, tra cui l'indicazione del metodo utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti di un atteso esercizio anticipato;
(ii) la modalità di determinazione della volatilità attesa, compresa una spiegazione della misura in cui la stima della volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica;
e
(iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica dell'assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misurazione del fair value (valore equo), come nel caso di una condizione di mercato.
(b) nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati durante l'esercizio (ossia, diversi dalle opzioni su azioni), il numero e il fair value (valore equo) medio ponderato di quegli strumenti rappresentativi di capitale alla data di misurazione e l'informativa su come è stato calcolato, incluse le seguenti:
(i) se il fair value (valore equo) non è stato misurato in base a un prezzo di mercato disponibile, come esso è stato valutato;
(ii) se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati incorporati nella valutazione del fair value (valore equo);
e
(iii) se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella determinazione del fair value (valore equo).
(c) in caso di accordi di pagamento basato su azioni che siano stati modificati durante l'esercizio:
(i) una spiegazione di tali modifiche;
(ii) il fair value (valore equo) incrementale assegnato (come conseguenza di dette modifiche);
e
(iii) l'informativa sulle modalità di misurazione del fair value (valore equo) incrementale assegnato, uniformemente con le disposizioni esposte ai punti (a) e (b) di cui sopra, se applicabili.
48. Se l'entità ha misurato direttamente il fair value (valore equo) dei beni o servizi ricevuti nell'esercizio, l'entità deve fornire un'informativa sulle modalità di determinazione del fair value (valore equo), per esempio specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mercato per quei beni o servizi.
49. Se l'entità ha respinto la presunzione di cui al paragrafo 13, deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui la presunzione è stata respinta.
50. Una entità deve fornire un'informativa tale da consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere l'effetto delle operazioni con pagamento basato su azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'entità.
51. Per dare efficacia al principio di cui al paragrafo 50, l'entità deve almeno fornire le seguenti informazioni:
(a) il costo totale rilevato nell'esercizio derivante da operazioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o servizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati come attività, e che quindi sono stati rilevati immediatamente come costi, indicando separatamente la quota parte del costo totale derivante da operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale;
(b) per quanto concerne le passività derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni:
(i) il valore contabile totale di fine esercizio;
e
(ii) il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passività per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro o altre attività sia maturato entro la fine dell'esercizio (per esempio, i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).
52. Se l'informativa richiesta dal presente IFRS non soddisfa i principi di cui ai paragrafi 44, 46 e 50, l'entità deve fornire tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
53. Nel caso di operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, l'entità deve applicare il presente IFRS alle assegnazioni di azioni, di opzioni su azioni o agli altri strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e non ancora maturati alla data di entrata in vigore del presente IFRS.
54. L'entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS ad altre assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale se ha indicato pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione.
55. L'entità deve rideterminare i valori dell'informativa comparativa e, dove possibile, deve rettificare il saldo di apertura degli utili portati a nuovo del primo esercizio presentato per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali è stato applicato il presente IFRS.
56. L'entità deve comunque fornire tutte le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non sia stato applicato il presente IFRS (per esempio, gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data precedente).
57. L'entità deve comunque applicare i paragrafi da 26 a 29 per rilevare le seguenti modifiche s e, successivamente all'entrata in vigore del presente IFRS, una entità modifica i termini o le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non sia stato applicato il presente IFRS.
58. L'entità deve applicare retroattivamente il presente IFRS per tutte le passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente IFRS. Per tali passività, l'entità deve rideterminare i valori dell'informativa comparativa, inclusa la rettifica del saldo di apertura degli utili portati a nuovo nel primo esercizio presentato in cui siano stati rideterminati i valori dell'informativa comparativa, fatta eccezione per l'informativa comparativa riferita a un esercizio o a una data precedenti il 7 novembre 2002.
59. L'entità è incoraggiata, ma non obbligata, ad applicare il presente IFRS retroattivamente alle altre passività generate da operazioni con pagamento basato su azioni, per esempio, alle passività estinte in un esercizio per il quale è stata presentata informativa comparativa.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
60. L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1 gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
Appendice A
Definizione dei termini
(Omissis)
Appendice B
Guida operativa
(Omissis)
Appendice C
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
C1 Lo IAS 12 Imposte sul reddito è modificato come segue:
Al paragrafo 57, il riferimento ai paragrafi da 58 a 68 è modificato in «da 58 a 68C».
I paragrafi da 68A a 68C e l’intestazione sono stati inseriti come segue.
«Imposte correnti e differite derivanti da operazioni con pagamento basato su azioni
68A. In alcuni ordinamenti fiscali una entità ottiene una deduzione fiscale (ossia un importo deducibile fiscalmente nella determinazione del reddito imponibile) che fa riferimento agli emolumenti corrisposti in titoli azionari, in opzioni su azioni o in altri strumenti rappresentativi di capitale della entità. L’importo di tale deduzione fiscale può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, e può verificarsi in un esercizio contabile successivo. Per esempio, in alcuni ordinamenti fiscali una entità può rilevare un costo per aver ricevuto dei servizi da un dipendente come corrispettivo delle opzioni su azioni assegnate, in conformità alle disposizioni dell’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, senza ricevere una deduzione fiscale fino a quando le opzioni su azioni non sono esercitate e la misurazione dell’importo da dedurre fiscalmente è basata sul prezzo dell’azione della entità alla data di esercizio.
68B. Analogamente al caso dei costi di ricerca, di cui ai paragrafi 9 e 26(b) del presente Principio, la differenza tra il valore riconosciuto fiscalmente ai servizi ricevuti dai dipendenti (cioè l’ammontare che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri) e il valore contabile pari a zero, è una differenza temporanea deducibile che si traduce in un’attività fiscale differita. Se l’importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri non è noto a fine esercizio, esso dovrebbe essere stimato in base alle informazioni disponibili alla chiusura dell’esercizio. Per esempio, se l’importo che le autorità fiscali consentiranno di dedurre negli esercizi futuri dipende dal prezzo dell’azione della entità a una data futura, la misurazione della differenza temporanea deducibile dovrebbe essere basata sul prezzo dell’azione della entità alla fine dell’esercizio.
68C. Come evidenziato al paragrafo 68A, l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura, misurata in conformità con le disposizioni di cui al paragrafo 68B) può differire dal costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce. Il paragrafo 58 del presente Principio richiede che le imposte correnti e differite debbano essere rilevate come proventi od oneri e inclusi nel conto economico dell’esercizio, fatta eccezione per la parte per cui l’imposta origina da (a) una operazione o da un evento che è rilevato direttamente nel patrimonio netto, nello stesso o in un diverso esercizio, oppure da (b) un’aggregazione aziendale rilevata come una acquisizione. Se l’importo della deduzione fiscale (oppure della stimata deduzione fiscale futura) è maggiore del costo complessivo delle retribuzioni a cui si riferisce, ciò indica che la deduzione fiscale fa riferimento non soltanto al costo delle retribuzioni ma anche a un elemento di patrimonio netto. In tale situazione, l’eccedenza dell’imposta corrente o differita associata dovrebbe essere rilevata direttamente nel patrimonio netto.»
C2 La definizione di costo riportata nel paragrafo 6 dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, nel paragrafo 7 dello IAS 38 Attività immateriali e nel paragrafo 5 dello IAS 40 Investimenti immobiliari, secondo la revisione nella sostanza del 2003, è modificata come segue:
«Il Costo è l’importo monetario o equivalente corrisposto o il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un’attività, al momento dell’acquisto o della costruzione, o ove applicabile, l’importo attribuito a tale attività al momento della rilevazione iniziale secondo quanto previsto dalle disposizioni specifiche di altri IFRS, per es. IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.»
C3 Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è modificato come indicato di seguito.
Introduzione
Il paragrafo 2 è modificato come segue:
«2. Il presente Principio individua quattro categorie di benefici per i dipendenti:
…
(c) …;
e
(d) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro.»
Il paragrafo 11 è eliminato.
Principio
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
«1. Il presente Principio deve essere applicato dal datore di lavoro per la contabilizzazione dei benefici per i dipendenti, ad eccezione di quelli ai quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni.»
Il paragrafo 3 è modificato come segue:
«3. Il presente Principio si applica a tutti i benefici per i dipendenti, inclusi quelli forniti: …»
Il paragrafo 4 è modificato come segue:
«4. I benefici per i dipendenti comprendono:
…
(c) …;
e
(d) benefici per la cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché ciascuna categoria individuata nei punti da (a) a (d) di cui sopra possiede caratteristiche diverse, …»
Nel paragrafo 7:
— le definizioni di benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale e di piano di distribuzione di azioni a favore dei dipendenti sono eliminate.
— nelle definizioni di benefici a breve termine per i dipendenti, di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro e di altri benefici a lungo termine, sono eliminati tutti i riferimenti a benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale.
Nel paragrafo 22, la frase finale è eliminata.
I paragrafi da 144 a 152 sono eliminati.
C4 Nello IAS 32 Strumenti finanziari:Esposizione nel Bilancio e Informazioni integrative, si inserisce il nuovo paragrafo 4(f) di seguito riportato:
«(f) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione di
(i) contratti rientranti nell’ambito applicativo dei paragrafi da 8 a 10 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio,
(ii) i paragrafi 33 e 34 del presente Principio, che devono essere applicati alle azioni proprie acquistate, alienate, emesse o annullate in relazione a piani di opzioni su azioni ai dipendenti, piani di acquisto azioni ai dipendenti e di ogni altro accordo di pagamento basato su azioni.»
C5 Lo IAS 33 Utile per azione è modificato come indicato di seguito.
È inserito il paragrafo 47A riportato di seguito:
«47A. Per quanto concerne le opzioni su azioni e altri accordi di pagamento basato su azioni ai quali si applica l’IFRS 2
Pagamenti basati su azioni, il prezzo di emissione cui si fa riferimento nel paragrafo 46 e il prezzo di esercizio indicato nel paragrafo 47 devono includere il fair value (valore equo) di qualsiasi bene o servizio da fornire alla entità in futuro in base ad accordi di opzioni su azioni o ad altri accordi di pagamento basato su azioni.»
C6 Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 26 è eliminato.
C7 Nello IAS 39 Strumenti finanziari:Rilevazione e valutazione, si inserisce il nuovo paragrafo 2(j) di seguito riportato:
«(j) strumenti finanziari, contratti e obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione dei contratti rientranti nell’ambito applicativo dei paragrafi da 5 a 7 del presente Principio, ai quali si applica il presente Principio.»
C8 L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard viene modificato come segue.
Al paragrafo 12, il riferimento ai paragrafi da 13 a 25A è modificato in «da 13 a 25C».
I paragrafi 13(f) e (g) sono modificati e viene inserito un nuovo sottoparagrafo (h), come di seguito indicato:
«(f) attività e passività di controllate, collegate e joint venture (paragrafi 24 e 25);
(g) designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati (paragrafo 25A);
e
(h) operazioni con pagamento basato su azioni (paragrafi 25B e 25C).»
Si inseriscono i nuovi paragrafi 25B e 25C, come segue:
«25B. Il neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 agli strumenti rappresentativi di capitale assegnati dopo il 7 novembre 2002 e maturati prima della data più distante tra (a) la data di transizione agli IFRS e (b) l’1 gennaio 2005. Tuttavia, se un neo-utilizzatore opta per l’applicazione dell’IFRS 2 a tali strumenti rappresentativi di capitale, può farlo soltanto se l’entità ha provveduto a indicare pubblicamente il fair value (valore equo) di tali strumenti rappresentativi di capitale, determinato alla data di misurazione, secondo quanto definito nell’IFRS 2. Per tutte le assegnazioni di strumenti rappresentativi di capitale alle quali non è stato applicato l’IFRS 2 (per esempio, a tutti gli strumenti rappresentativi di capitale assegnati il 7 novembre 2002 o in data antecedente), il neoutilizzatore deve comunque indicare le informazioni richieste nei paragrafi 44 e 45 dell’IFRS 2. Se un neoutilizzatore modifica i termini e le condizioni di una assegnazione di strumenti rappresentativi di capitale alla quale non è stato applicato l’IFRS 2, l’entità non è obbligata ad applicare i paragrafi da 26 a 29 dell’IFRS 2 se la modifica si è verificata prima della data più distante tra (a) la data di transizione all’IFRS e (b) l’1 gennaio 2005.
25C. Un neo-utilizzatore è incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività originate da operazioni con pagamento basato su azioni ed estinte prima della data di transizione agli IFRS. Il neo-utilizzatore è inoltre incoraggiato, ma non obbligato, ad applicare l’IFRS 2 alle passività estinte prima dell’1 gennaio 2005. Nel caso di passività alle quali è applicato l’IFRS 2, il neo-utilizzatore non è obbligato a rideterminare l’informativa comparativa nella misura in cui tale informativa fa riferimento a un periodo o a una data antecedente il 7 novembre 2002.»
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Aggregazioni aziendali
(Omissis)
APPENDICE A
Definizione dei termini
(Omissis)
APPENDICE B
Applicazioni supplementari
(Omissis)
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
(Omissis)
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 4
Contratti assicurativi
(Omissis)
APPENDICE A
Definizione dei termini
(Omissis)
APPENDICE B
Definizione di contratto assicurativo
(Omissis)
APPENDICE C
Modifiche di altri IFRS
(Omissis)
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
(Omissis)
APPENDICE A
Definizione dei termini
(Omissis)
APPENDICE B
Supplemento applicativo
(Omissis)
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
(Omissis)
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 6
Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie
FINALITÀ
1. La finalità del presente IFRS è di specificare la rappresentazione in bilancio dell’esplorazione e valutazione delle risorse minerarie.
2. In particolare, il presente IFRS richiede:
a) limitati miglioramenti alle vigenti prassi contabili per i costi di esplorazione e valutazione;
b) alle entità che iscrivono le attività di esplorazione e valutazione di valutare tali attività per riduzione di valore secondo quanto previsto dal presente IFRS e di misurare eventuali riduzioni di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36 Riduzione di valore delle attività;
c) informativa che individua e illustra gli importi nel bilancio dell’entità derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie e aiuta gli utilizzatori di tali bilanci a comprendere l’importo, i tempi e la certezza dei flussi finanziari futuri relativi a qualsiasi attività di esplorazione e valutazione rilevata.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3. Un’entità deve applicare il presente IFRS ai costi di esplorazione e valutazione che sostiene.
4. Il presente IFRS non tratta altri aspetti contabili per le entità impegnate nell’esplorazione e valutazione di risorse minerarie.
5. Un'entità non deve applicare il presente IFRS ai costi sostenuti:
a) prima dell’esplorazione e della valutazione di risorse minerarie, quali i costi sostenuti prima che l'entità abbia ottenuto i diritti legali ad esplorare un'area specifica;
b) dopo che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria risultino dimostrabili.
RILEVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE
Esenzione temporanea dallo IAS 8, paragrafi 11 e 12
6. Quando definisce i propri principi contabili, un’entità che iscrive le attività di esplorazione e valutazione deve applicare il paragrafo 10 dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori.
7. I paragrafi 11 e 12 dello IAS 8 specificano le fonti delle disposizioni e delle guide applicative autorevoli che la direzione è tenuta a considerare nel definire un principio contabile per un elemento, qualora nessun IFRS trovi applicazione specifica a tale elemento. Subordinatamente ai successivi paragrafi 9 e 10, il presente IFRS esenta un’entità dall’applicare quei paragrafi ai propri principi contabili per la rilevazione e la valutazione delle attività di esplorazione e valutazione.
MISURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E DI VALUTAZIONE
Misurazione al momento della rilevazione iniziale
8. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere rilevate al costo.
Elementi del costo delle attività di esplorazione e di valutazione
9. Un’entità deve determinare un principio che specifichi quali costi sono rilevati come attività di esplorazione e di valutazione e applicare conformemente il principio. Nell'effettuare questa determinazione, un'entità considera la misura in cui tali costi sono associabili alla scoperta di risorse minerarie specifiche. Quelli che seguono sono esempi di costi che possono essere inclusi nella rilevazione iniziale delle attività di esplorazione e di valutazione (la lista non è esaustiva).
a) acquisizione di diritti all’esplorazione;
b) studi topografici, geologici, geochimici e geofisici;
c) perforazioni esplorative;
d) effettuazione di scavi;
e) campionatura; e
f) attività relative alla valutazione della fattibilità tecnica e realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria.
10. I costi relativi allo sviluppo delle risorse minerarie non devono essere rilevati come attività di esplorazione e di valutazione. Il Quadro sistematico e lo IAS 38 Attività immateriali forniscono una guida applicativa in merito alla rilevazione di attività derivanti dallo sviluppo.
11. Secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, un’entità rileva eventuali obblighi di rimozione e ripristino sorti durante un particolare periodo come conseguenza dell’avere intrapreso l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie.
Misurazione successiva alla rilevazione iniziale
12. Dopo la rilevazione, un’entità deve applicare il modello del costo o il modello della rideterminazione del valore per le attività di esplorazione e di valutazione. Se è applicato il modello della rideterminazione del valore (il modello nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari ovvero il modello nello IAS 38), esso deve essere coerente con la classificazione delle attività (vedere paragrafo 15).
Cambiamento di principi contabili
13. Un’entità può cambiare i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione, se il cambiamento comporta un bilancio più significativo per le esigenze decisionali di tipo economico degli utilizzatori e non meno rilevante per tali esigenze. Un’entità deve valutare la rilevanza e l'attendibilità utilizzando i criteri di cui allo IAS 8.
14. Per giustificare il cambiamento dei principi contabili adottati per i costi di esplorazione e di valutazione, un'entità deve dimostrare che il cambiamento comporta una maggiore conformità del proprio bilancio ai criteri definiti nello IAS 8, ma non è necessario che tale cambiamento comporti una conformità completa con tali criteri.
PRESENTAZIONE
Classificazione delle attività di esplorazione e di valutazione
15. Un’entità deve classificare le attività di esplorazione e di valutazione come materiali o immateriali secondo la natura delle attività acquisite e applicare conformemente la classificazione.
16. Alcune attività di esplorazione e di valutazione sono trattate come immateriali (per esempio diritti di perforazione), mentre altre sono materiali (per esempio veicoli e impianti di trivellazione). Nella misura in cui un’attività materiale è utilizzata nello sviluppare un’attività immateriale, l’importo che riflette tale utilizzo è parte del costo dell’attività immateriale. Tuttavia, l’utilizzo di un’attività materiale per sviluppare un’attività immateriale, non trasforma l’attività materiale in un’attività immateriale.
Riclassificazione delle attività di esplorazione e di valutazione
17. Un’attività di esplorazione e di valutazione non deve più essere classificata come tale quando la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria sono dimostrabili. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore ed eventuali perdite per riduzioni di valore devono essere rilevate prima della riclassificazione.
RIDUZIONE DI VALORE
Rilevazione e valutazione
18. Le attività di esplorazione e di valutazione devono essere valutate per riduzione di valore quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile di un’attività di esplorazione e di valutazione può superare il proprio importo recuperabile. Quando i fatti e le circostanze suggeriscono che il valore contabile supera il valore recuperabile, un’entità deve valutare, presentare e dare informativa di eventuali perdite per riduzioni di valore risultanti secondo quanto previsto dallo IAS 36 ad eccezione di quanto disposto dal successivo paragrafo 21.
19. Ai fini delle sole attività di esplorazione e di valutazione, nell’identificazione di attività di esplorazione e di valutazione che potrebbero aver subito una riduzione di valore, deve essere applicato il paragrafo 20 del presente IFRS piuttosto che i paragrafi da 8 a 17 dello IAS 36. Il paragrafo 20 utilizza il termine "attività" ma esso è applicato ugualmente a singole attività distinte di esplorazione e di valutazione o ad un’unità generatrice di flussi finanziari.
20. Uno o più dei seguenti fatti e circostanze indicano che un’entità dovrebbe verificare le attività di esplorazione e di valutazione per riduzione di valore (l’elenco non è esaustivo):
a) il periodo per il quale l’entità ha il diritto di esplorare nell’area specifica è scaduto durante l’esercizio o scadrà nel prossimo futuro e non è previsto il rinnovo;
b) non è preventivato né pianificato l’effettivo sostenimento di costi per ulteriori esplorazioni e valutazioni di risorse minerarie nell'area specifica;
c) l’esplorazione e la valutazione di risorse minerarie nell'area specifica non hanno portato alla scoperta di quantità di risorse minerarie commercialmente realizzabili e l’entità ha deciso di interrompere tali attività nell’area specifica;
d) esistono dati sufficienti per indicare che, per quanto uno sviluppo nell’area specifica possa continuare, è improbabile che il valore contabile dell’attività di esplorazione e di valutazione sia recuperato completamente da uno sviluppo positivo o dalla vendita.
In ognuno di tali casi, o in casi simili, l’entità deve effettuare una verifica per riduzione di valore secondo quanto previsto dallo IAS 36. Eventuali perdite per riduzione di valore sono rilevate a conto economico secondo quanto previsto dallo IAS 36.
Individuazione del livello al quale le attività di esplorazione e di valutazione sono valutate per riduzione di valore
21. Un’entità deve determinare un principio contabile per attribuire le attività di esplorazione e di valutazione a unità generatrici di flussi finanziari o gruppi di unità generatrici di flussi finanziari, al fine di valutare tali attività per riduzione di valore. Ogni unità generatrice di flussi finanziari o gruppo di unità a cui un’attività di esplorazione e di valutazione è attribuita non deve essere maggiore di un settore basato sullo schema primario o secondario di informativa per settori determinato secondo lo IAS 14 Informativa di settore.
22. Il livello identificato dall’entità al fine della verifica per riduzione di valore delle attività di esplorazione e di valutazione può comprendere uno o più unità generatrici di flussi finanziari.
INFORMAZIONI INTEGRATIVE
23. Un’entità deve indicare l’informativa che individua e illustra gli importi rilevati in bilancio derivanti dall'esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.
24. Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 23, l’entità deve indicare:
a) i propri principi contabili per i costi di esplorazione e di valutazione inclusa l’iscrizione di attività di esplorazione e di valutazione;
b) gli importi di attività, passività, ricavo e costo e flussi finanziari operativi e di investimento derivanti dall’esplorazione e dalla valutazione di risorse minerarie.
25. Un’entità deve trattare le attività di esplorazione e di valutazione come una classe distinta di attività e dare l’informativa prevista dallo IAS 16 o dallo IAS 38 coerentemente con la classificazione delle attività.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
26. L'entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l'entità applica il presente IFRS per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
27. Se non è fattibile applicare una specifica disposizione del paragrafo 18 alle informazioni comparative riferite a esercizi con inizio precedente al 1° gennaio 2006, l'entità deve evidenziare tale fatto. Nello IAS 8 è fornita la definizione del termine "non fattibile".
Appendice A
Definizione dei termini
Questa appendice è parte integrante dell'IFRS.
Attività di esplorazione e di valutazione | Costi di esplorazione e di valutazione rilevati come attività secondo il principio contabile dell’entità. |
Costi di esplorazione e di valutazione | Costi sostenuti da un’entità in relazione all’esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima che la fattibilità tecnica e la realizzabilità commerciale dell’estrazione di una risorsa mineraria siano dimostrabili. |
Esplorazione e valutazione di risorse minerarie | La ricerca di risorse minerarie, inclusi minerali, petrolio, gas naturale e risorse naturali simili non rinnovabili, effettuata dopo che l’entità ha ottenuto diritti legali per l’esplorazione in un’area specifica, così come la determinazione della fattibilità tecnica e della realizzabilità commerciale dell’estrazione della risorsa mineraria. |
Appendice B
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un'entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell'esercizio precedente.
B1. Nell'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, un titolo e il paragrafo 36B sono aggiunti come segue.
Esenzione dalla disposizione di fornire informazioni comparative per l’IFRS 6
36B. Un’entità che adotta gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 e sceglie di adottare l’IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie prima del 1° gennaio 2006 non è tenuta a presentare l'informativa prevista dall'IFRS 6 per esercizi comparativi nel primo bilancio IFRS.
B2. Nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003 e rettificato dall’IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate), il paragrafo 3 è rettificato come segue:
3) Il presente principio non si applica a:
a) immobili, impianti e macchinari classificati come posseduti per la vendita in conformità all'IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate;
b) attività biologiche connesse all’attività agricola (vedere IAS 41 Agricoltura);
c) la rilevazione e la misurazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione (vedere IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); o
d) diritti e riserve minerari quali petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili.
Tuttavia, il presente principio si applica a immobili, impianti e macchinari utilizzati per sviluppare o mantenere le attività descritte in b)-d).
B3. Nello IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004) il paragrafo 2 è modificato come segue:
2) Il presente principio deve essere applicato per la contabilizzazione di attività immateriali, eccetto che per:
a) le attività immateriali che rientrano nell’ambito di applicazione di un altro principio;
b) le attività finanziarie, come definite nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione;
c) la rilevazione e la misurazione delle attività relative all’esplorazione e alla valutazione (vedere IFRS 6 Esplorazione e valutazione di risorse minerarie); e
d) costi di sviluppo ed estrazione di minerali, petrolio, gas naturali e risorse simili non rinnovabili.
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
FINALITÀ
1 La finalità del presente IFRS è di prescrivere alle entità di fornire nel bilancio informazioni integrative che consentano agli utilizzatori di valutare:
(a) la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell’entità;
e
(b) la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta nel corso dell’esercizio e alla data di riferimento del bilancio, e il modo in cui l’entità li gestisce.
2 I criteri contenuti nel presente IFRS integrano i criteri per la rilevazione, la valutazione e l’esposizione nel bilancio delle attività e delle passività finanziarie contenuti nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
3 Il presente IFRS deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari, fatta eccezione per:
(a) le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture contabilizzate in conformità alle disposizioni dello IAS 27 Bilancio consolidato e separato, dello IAS 28 Partecipazioni in collegate o dello IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, in taluni casi lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono all’entità di contabilizzare le partecipazioni in controllate, collegate o joint venture secondo le disposizioni dello IAS 39. In questi casi, le entità devono fornire le informazioni integrative previste dallo IAS 27, dallo IAS 28 o dallo IAS 31 in aggiunta a quelle richieste dal presente IFRS. Le entità devono inoltre applicare il presente IFRS a tutti i derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture, a meno che il derivato soddisfi la definizione di strumento rappresentativo di capitale di cui allo IAS 32;
(b) i diritti e le obbligazioni dei datori di lavoro derivanti dai programmi relativi ai benefici per i dipendenti, ai quali si applica lo IAS 19 Benefici per i dipendenti;
(c) i contratti a corrispettivo potenziale in un’aggregazione aziendale (vedere l’IFRS 3 Aggregazioni aziendali). Questa esenzione si applica soltanto all’acquirente;
d) contratti assicurativi secondo la definizione dell'IFRS 4, Contratti assicurativi. Tuttavia, il presente IFRS si applica ai derivati incorporati nei contratti assicurativi se lo IAS 39 prevede che l'entità li contabilizzi separatamente. Inoltre, un emittente deve applicare il presente IFRS ai contratti di garanzia finanziaria se applica lo IAS 39 nella rilevazione e valutazione dei contratti, ma deve applicare l'IFRS 4 se sceglie, conformemente al paragrafo 4(d) dell'IFRS 4, di applicare l'IFRS 4 nella loro rilevazione e valutazione.
(e) gli strumenti finanziari, i contratti e le obbligazioni relative a operazioni con pagamento basato su azioni alle quali si applica l’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni, ad eccezione dei contratti rientranti nell’ambito di applicazione dei paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39, ai quali si applica il presente IFRS.
4 Il presente IFRS si applica agli strumenti finanziari rilevati e non rilevati. Gli strumenti finanziari rilevati includono le attività e le passività finanziarie che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39. Gli strumenti finanziari non rilevati includono alcuni strumenti finanziari che, sebbene al di fuori dell’ambito dello IAS 39, rientrano nell’ambito del presente IFRS (come alcuni impegni all’erogazione di prestiti).
5 Il presente IFRS si applica ai contratti per l’acquisto o la vendita di un elemento non finanziario che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39 (vedere i paragrafi da 5 a 7 dello IAS 39).
CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE
6 Quando il presente IFRS prescrive di fornire informazioni integrative per classi di strumenti finanziari, l’entità raggruppa gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni integrative fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. L’entità deve fornire informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione con le voci esposte nello stato patrimoniale.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO
7 L’entità deve fornire informazioni integrative che consentano agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la rilevanza degli strumenti finanziari con riferimento alla situazione patrimoniale e finanziaria e al risultato economico dell’entità.
Stato patrimoniale
Categorie di attività e di passività finanziarie
8 Il valore contabile di ognuna delle seguenti categorie, definite nello IAS 39, deve essere indicato o nel prospetto di stato patrimoniale o nelle note:
(a) attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico: (i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e (ii) quelle classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;
(b) investimenti posseduti sino a scadenza;
(c) finanziamenti e crediti;
(d) attività finanziarie disponibili per la vendita;
(e) passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, indicando separatamente (i) quelle designate come tali al momento della rilevazione iniziale e quelle classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;
e
(f) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato.
Attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
9 Qualora l’entità abbia designato un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, essa deve indicare:
(a) la massima esposizione al rischio di credito (vedere paragrafo 36(a)) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) alla data di riferimento del bilancio;
(b) l’ammontare per il quale eventuali derivati su crediti correlati o strumenti simili attenuano la massima esposizione al rischio di credito;
(c) l’ammontare della variazione, sia nel corso dell’esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o di crediti) attribuibile alle variazioni del rischio di credito dell’attività finanziaria determinato o:
(i) come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato;
o
(ii) utilizzando un metodo alternativo che l’entità ritenga rappresenti più fedelmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito dell’attività.
Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi;
(d) l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) di eventuali derivati su crediti correlati o di strumenti simili indicando sia la variazione verificatasi nel corso dell’esercizio sia il valore complessivo a partire da quando il finanziamento o il credito è stato designato.
10 Qualora l’entità abbia designato una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, secondo quanto previsto al paragrafo 9 dello IAS 39, essa deve indicare:
(a) l’ammontare della variazione, sia nel corso dell’esercizio che cumulativamente, del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività finanziaria determinato o:
(i) come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato (vedere Appendice B, paragrafo B4);
o
(ii) utilizzando un metodo alternativo che l’entità ritenga rappresenti più fedelmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) attribuibile a variazioni del rischio di credito della passività.
Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato comprendono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, del prezzo degli strumenti finanziari di un’altra entità, del prezzo di una merce, del tasso di cambio di una valuta estera o di un indice di prezzi o di tassi. Per i contratti che includono un elemento valutativo in unità, le variazioni delle condizioni di mercato includono le variazioni dell’andamento del relativo fondo di investimento interno o esterno;
(b) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l’importo che l’entità dovrebbe pagare alla scadenza al possessore dell’obbligazione secondo quanto previsto dal contratto.
11 L’entità deve indicare:
(a) i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9(c) e 10 (a);
(b) se l’entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite per conformarsi alle disposizioni dei paragrafi 9(c) o 10(a) non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) dell’attività o della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito, le ragioni di tale conclusione e i fattori che l’entità ritiene rilevanti.
Riclassificazione
12 Qualora l’entità abbia riclassificato un’attività finanziaria come un’attività valutata:
(a) al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (valore equo);
o
(b) al fair value (valore equo) piuttosto che al costo o al costo ammortizzato,
essa deve indicare l’ammontare riclassificato da e verso ogni categoria e illustrare i motivi della riclassificazione (vedere paragrafi da 51 a 54 dello IAS 39).
Eliminazione contabile
13 L’entità può avere trasferito attività finanziarie in modo tale che tutte le attività finanziarie o una parte di esse non possano essere qualificate come eliminazione contabile. L’entità deve indicare per ogni classe di attività finanziaria:
(a) la natura delle attività;
(b) la natura dei rischi e benefici della proprietà ai quali l’entità rimane esposta;
(c) quando l’entità continua a rilevare tutte le attività, i valori contabili delle attività e delle passività associate;
e
(d) quando l’entità continua a rilevare le attività nella misura del suo coinvolgimento residuo, il valore contabile originale totale delle attività, l’ammontare delle attività che l’entità continua a rilevare e il valore contabile delle passività associate.
Garanzie
14 L’entità deve indicare:
(a) il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali, inclusi gli importi riclassificati secondo quanto previsto dal paragrafo 37(a) dello IAS 39;
e
(b) le clausole e condizioni della garanzia.
15 Quando l’entità detiene una garanzia (attività finanziarie o non finanziarie) che le è consentito di vendere o di ridare in garanzia in assenza di inadempimento da parte del possessore della garanzia, essa deve indicare:
(a) il fair value (valore equo) della garanzia detenuta;
(b) il fair value (valore equo) di una tale garanzia venduta o ridata in garanzia e se l’entità è obbligata a restituirla;
e
(c) le clausole e condizioni associate all’utilizzo della garanzia.
Accantonamenti per perdite di realizzo
16 Quando le attività finanziarie subiscono una riduzione durevole di valore per perdite di realizzo e l’entità rileva la riduzione durevole di valore in un conto separato (per esempio, un accantonamento utilizzato per rilevare specifiche riduzioni di valore o un conto analogo utilizzato per rilevare le riduzioni collettive di valore delle attività), invece di ridurre direttamente il valore contabile dell’attività, l’entità deve indicare la riconciliazione delle variazioni verificatesi sul conto nel corso dell’esercizio per ogni classe di attività finanziaria.
Strumenti finanziari composti con derivati incorporati multipli
17 Qualora l’entità abbia emesso uno strumento contenente sia una componente di passività sia una componente rappresentativa di capitale (vedere paragrafo 28 dello IAS 32) e lo strumento abbia derivati incorporati multipli i cui valori sono interdipendenti (come per esempio, uno strumento di debito con opzione a convertire), essa deve indicare l’esistenza di tali caratteristiche.
Inadempienze e violazioni
18 Per i finanziamenti passivi rilevati alla data di riferimento del bilancio, l’entità deve indicare:
(a) i dettagli di qualsiasi inadempienza nel corso dell’esercizio di clausole riguardanti il capitale nominale, gli interessi, il piano di ammortamento o i rimborsi relativi ai finanziamenti passivi;
(b) il valore contabile dei finanziamenti passivi oggetto dell’inadempienza alla data di riferimento del bilancio;
e
(c) se l’inadempienza sia stata sanata o se le condizioni dei finanziamenti passivi siano state rinegoziate prima della data in cui il bilancio è stato autorizzato per la pubblicazione.
19 Se durante l’esercizio ci sono state violazioni di clausole dei contratti di finanziamento diverse da quelle indicate al paragrafo 18, l’entità deve comunicare le stesse informazioni previste al paragrafo 18 quando dette violazioni possono permettere al finanziatore di richiedere il rimborso (eccetto per violazioni che sono sanate, o in relazione alle quali le condizioni del finanziamento sono rinegoziate, alla, o prima della data di riferimento del bilancio).
Conto economico e patrimonio netto
Voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite
20 L’entità deve comunicare le seguenti voci di ricavi, di costi, di utili o di perdite nei prospetti del bilancio o nelle note:
(a) gli utili o le perdite netti generati da:
(i) attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, indicando separatamente quelli sulle attività o passività finanziarie designate come tali al momento della rilevazione iniziale e quelli sulle attività o passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione secondo quanto previsto dallo IAS 39;
(ii) attività finanziarie disponibili alla vendita, indicando separatamente l’ammontare delle plusvalenze/minusvalenze rilevate direttamente nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio e l’ammontare girato dal patrimonio netto al conto economico dell’esercizio;
(iii) investimenti posseduti sino a scadenza;
(iv) finanziamenti e crediti;
e
(v) attività finanziarie valutate al costo ammortizzato;
(b) gli interessi attivi e passivi complessivi (calcolati utilizzando il metodo dell’interesse effettivo) per le attività o le passività finanziarie che non sono designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
(c) i compensi e le spese (diversi dagli importi compresi nel calcolo del tasso di interesse effettivo) derivanti da:
(i) attività o passività finanziarie non designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
e
(ii) gestione fiduciaria o altre attività fiduciarie che si traducono nel possesso o nel collocamento di attività per conto di persone fisiche, amministrazioni fiduciarie, piani per benefici previdenziali e altre istituzioni;
(d) gli interessi attivi su attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore, secondo quanto previsto dal paragrafo AG93 dello IAS 39;
e
(e) l’importo di eventuali perdite per riduzione durevole di valore per ciascuna classe di attività finanziaria.
Altre informazioni integrative
Principi contabili
21 In conformità al paragrafo 108 dello IAS 1 Presentazione del bilancio, l’entità indica nella sintesi dei principi contabili rilevanti i criteri base di valutazione utilizzati nella preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio.
Contabilizzazione delle operazioni di copertura
22 L’entità deve indicare le seguenti informazioni separatamente per ogni tipo di copertura descritto nello IAS 39 (per esempio, copertura di fair value (valore equo), copertura di flussi finanziari e copertura di un investimento netto in una gestione estera):
(a) la descrizione di ogni tipo di copertura;
(b) la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value (valori equi) alla data di riferimento del bilancio;
e
(c) la natura dei rischi coperti.
23 Per le coperture di flussi finanziari, l’entità deve indicare:
(a) i periodi in cui si prevede che i flussi finanziari si debbano verificare, e quando si presume che incideranno sul conto economico;
(b) la descrizione di qualsiasi operazione prevista per la quale la contabilizzazione dell’operazione di copertura era stata precedentemente effettuata, ma che si presume non si verificherà più in futuro;
(c) l’importo che è stato rilevato nel patrimonio netto nel corso dell’esercizio;
(d) l’importo che è stato girato dal patrimonio netto e iscritto nel conto economico dell’esercizio, con l’indicazione dell’importo imputato ad ogni voce di conto economico;
e
(e) l’importo che è stato girato dal patrimonio netto nel corso dell’esercizio e incluso nel costo iniziale o in altro valore contabile di un’attività o passività non finanziaria la cui acquisizione o il cui verificarsi costituiva un’operazione di copertura prevista ritenuta altamente probabile.
24 L’entità deve indicare separatamente:
(a) nelle coperture di fair value (valore equo), gli utili o le perdite:
(i) sullo strumento di copertura;
e
(ii) sull’elemento coperto attribuibili al rischio coperto,
(b) l’inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di flussi finanziari;
e
(c) l’inefficacia rilevata a conto economico derivante da coperture di investimenti netti in gestioni estere.
Fair value (valore equo)
25 Ad eccezione di quanto stabilito nel paragrafo 29, per ogni classe di attività e passività finanziarie (vedere paragrafo 6) l’entità deve indicare il fair value (valore equo) della classe di attività e passività in modo che sia possibile confrontarlo con il suo valore contabile.
26 Nell’indicare i fair value (valori equi), l’entità raggruppa le attività e le passività finanziarie in classi, ma le compensa soltanto nella misura in cui i loro valori contabili sono compensati nel bilancio.
27 L’entità deve indicare:
(a) i metodi e, qualora venga utilizzata una tecnica di valutazione, le principali ipotesi applicate nella determinazione del fair value (valore equo) di ciascuna classe di attività o di passività finanziarie. Per esempio, se pertinente, l’entità fornisce informazioni sulle ipotesi fatte relativamente ai rimborsi anticipati, ai tassi di perdita su crediti e ai tassi di interesse e di sconto;
(b) se i fair value (valori equi) sono determinati direttamente, totalmente o parzialmente, con riferimento alle quotazioni del prezzo pubblicate in un mercato attivo o sono stimati utilizzando una tecnica di valutazione (vedere paragrafi da AG71 a AG79 dello IAS 39);
(c) se i fair value (valori equi) rilevati o indicati in bilancio sono determinati totalmente o parzialmente utilizzando una tecnica di valutazione basata su ipotesi che non sono confermate dai prezzi di operazioni correnti di mercato osservabili effettuate sullo stesso strumento (ossia senza modifiche o ristrutturazione dello strumento) e che non sono basate su dati osservabili di mercato disponibili. Per i fair value (valori equi) rilevati in bilancio, se la sostituzione di una o più delle predette ipotesi con ipotesi alternative ragionevolmente possibili dovesse modificare significativamente il fair value (valore equo), l’entità deve dichiarare questo fatto e indicare gli effetti delle modifiche. A questo scopo, la rilevanza deve essere valutata con riferimento al risultato economico e alle attività o passività totali o al patrimonio netto complessivo, nel caso in cui le modifiche del fair value (valore equo) siano rilevate nel patrimonio netto;
(d) se si applica c), l’importo totale della variazione del fair value (valore equo) stimata utilizzando una tecnica di valutazione che è stata rilevata nel conto economico nel corso dell’esercizio.
28 Se il mercato di uno strumento finanziario non è attivo, l’entità ne determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione (vedere i paragrafi da AG74 a AG79 dello IAS 39). Tuttavia, la prova migliore del fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale è il prezzo di transazione (ossia il fair value (valore equo) del corrispettivo dato o ricevuto), a meno che non siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo AG76 dello IAS 39. Vi potrebbe essere, pertanto, una differenza tra il fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e l’importo determinato a tale data utilizzando la tecnica di valutazione. Se una tale differenza esiste, per ogni classe di strumenti finanziari l’entità deve indicare:
(a) i principi contabili da essa utilizzati per la rilevazione di detta differenza nel conto economico che riflettano la variazione dei fattori (compresi i tempi) che gli operatori di mercato considererebbero nel fissare il prezzo (vedere paragrafo AG76A dello IAS 39);
e
(b) la differenza complessiva ancora da rilevare nel conto economico all’inizio e alla fine dell’esercizio e la riconciliazione delle variazioni del saldo di detta differenza.
29 L’indicazione del fair value (valore equo) non è necessaria:
(a) quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value (valore equo), per esempio nel caso di strumenti finanziari quali crediti e debiti commerciali a breve termine;
(b) per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato quotato in un mercato attivo o derivati correlati a tali strumenti rappresentativi di capitale che sono valutati al costo secondo quanto previsto dallo IAS 39 poiché il loro fair value (valore equo) non può essere determinato attendibilmente;
o
(c) per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale (secondo quanto descritto nell’IFRS 4), se il fair value (valore equo) di detto elemento non può essere determinato attendibilmente.
30 Nei casi descritti al paragrafo 29(b) e (c), l’entità fornisce informazioni per aiutare gli utilizzatori del bilancio a effettuare le loro valutazioni circa la misura delle possibili differenze tra il valore contabile di tali attività o passività finanziarie e il loro fair value (valore equo), tra cui:
(a) il fatto che per i predetti strumenti il fair value (valore equo) non è stato indicato poiché non può essere determinato attendibilmente;
(b) la descrizione degli strumenti finanziari, l’indicazione del loro valore contabile e la spiegazione del perché il fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente;
(c) informazioni sul mercato degli strumenti;
(d) l’indicazione se l’entità ha intenzione di cedere gli strumenti finanziari e quando;
e
(e) nel caso in cui siano stati eliminati dal bilancio strumenti finanziari il cui fair value (valore equo) precedentemente non poteva essere valutato attendibilmente, deve esserne data informazione, con indicazione del loro valore contabile al momento dell’eliminazione e dell’importo dell’utile o della perdita rilevati.
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI
31 L’entità deve fornire informazioni che consentano agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari ai quali l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio.
32 Le informazioni richieste ai paragrafi da 33 a 42 riguardano i rischi derivanti dagli strumenti finanziari e il modo in cui sono gestiti. Si tratta di norma, ma non unicamente, del rischio di credito, del rischio di liquidità e del rischio di mercato.
Informazioni qualitative
33 Per ogni tipo di rischio derivante da strumenti finanziari, l’entità deve indicare:
(a) le esposizioni al rischio e in che modo sono generate;
(b) gli obiettivi, le procedure e i processi di gestione dei rischi finanziari e i metodi utilizzati per valutarli;
e
(c) eventuali variazioni di (a) o (b) rispetto all’esercizio precedente.
Informazioni quantitative
34 Per ogni tipo di rischio derivante dagli strumenti finanziari, l’entità deve indicare:
(a) dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio alla data di riferimento del bilancio. Queste informazioni si basano sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche (secondo la definizione dello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate), per esempio il consiglio di amministrazione o l’amministratore delegato;
(b) le informazioni previste ai paragrafi da 36 a 42, se non già fornite in conformità ad (a), salvo che il rischio sia non rilevante (vedere i paragrafi da 29 a 31 dello IAS 1 per l’illustrazione della nozione di "rilevanza");
(c) le concentrazioni dei rischi se non evidenti dalle informazioni fornite in conformità di (a) e (b).
35 Se i dati quantitativi forniti alla data di riferimento del bilancio non sono rappresentativi dell’esposizione al rischio dell’entità nel corso dell’esercizio, l’entità fornisce ulteriori informazioni che siano rappresentative.
Rischio di credito
36 Per ogni classe di strumenti finanziari, l’entità deve indicare:
(a) l’ammontare che alla data di riferimento del bilancio meglio rappresenta la sua massima esposizione al rischio di credito, senza considerare eventuali garanzie detenute o altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, accordi di compensazione che non soddisfano le condizioni per la compensazione secondo quanto previsto dallo IAS 32);
(b) con riferimento all’ammontare indicato in (a), la descrizione della garanzia detenuta e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito;
(c) informazioni sulla qualità creditizia delle attività finanziarie non scadute e che non hanno subito una riduzione durevole di valore;
e
(d) il valore contabile delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione durevole di valore ma le cui condizioni sono state rinegoziate.
Attività finanziarie scadute o che hanno subito una riduzione durevole di valore
37 Per ogni classe di attività finanziarie, l’entità deve indicare:
(a) un’analisi delle scadenze delle attività finanziarie scadute alla data di riferimento del bilancio ma che non hanno subito una riduzione durevole di valore;
(b) l’analisi delle attività finanziarie di cui sia stata determinata individualmente una riduzione durevole di valore alla data di riferimento del bilancio, indicando i fattori di cui l’entità ha tenuto conto per determinare che hanno subito la riduzione;
e
(c) per l’ammontare indicato in (a) e in (b), una descrizione della garanzia detenuta dall’entità e degli altri strumenti di attenuazione del rischio di credito e, se possibile, una stima del loro fair value (valore equo).
Garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito ottenuti
38 Quando nel corso dell’esercizio l’entità ottiene attività finanziarie o non finanziarie a seguito della presa di possesso di garanzie da essa detenute o rifacendosi su altri strumenti di attenuazione del rischio di credito (per esempio, garanzie personali), e le attività soddisfano i criteri di rilevazione previsti in altri Principi, l’entità deve indicare:
(a) la natura e il valore contabile delle attività ottenute;
e
(b) quando le attività non sono prontamente convertibili in denaro, le politiche seguite per dismettere dette attività o per utilizzarle nelle sue operazioni.
Rischio di liquidità
39 L’entità deve fornire:
(a) l’analisi delle scadenze per le passività finanziarie, che mostri le rimanenti scadenze contrattuali;
e
(b) la descrizione di come gestisce il rischio di liquidità inerente in (a).
Rischio di mercato
Analisi di sensitività
40 Tranne il caso in cui soddisfi le disposizioni di cui al paragrafo 41, l’entità deve indicare:
(a) l’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta alla data di riferimento del bilancio, mostrando gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto delle variazioni delle variabili rilevanti di rischio ragionevolmente possibili alla predetta data;
(b) i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività;
e
(c) le modifiche ai metodi e alle ipotesi utilizzati rispetto all’esercizio precedente, e le ragioni di dette modifiche.
41 Se l’entità prepara un’analisi di sensitività, come nel caso dell’analisi del valore a rischio, che riflette le interdipendenze tra variabili di rischio (per esempio, tassi di interesse e tassi di cambio) e la utilizza per gestire i rischi finanziari, può utilizzare detta analisi di sensitività in luogo dell’analisi specificata al paragrafo 40. L’entità deve inoltre fornire:
(a) la spiegazione del metodo utilizzato per la preparazione dell’analisi di sensitività e un’illustrazione dei parametri e delle ipotesi principali alla base dei dati forniti;
e
(b) la spiegazione dell’obiettivo del metodo utilizzato e una descrizione delle limitazioni che potrebbero risultarne nelle informazioni, che non rifletterebbero pienamente il fair value (valore equo) delle attività e delle passività in oggetto.
Altre informazioni sul rischio di mercato
42 Quando l’analisi di sensitività indicata in conformità al paragrafo 40 o al paragrafo 41 non è rappresentativa del rischio inerente allo strumento finanziario (per esempio, perché l’esposizione alla fine dell’anno non riflette l’esposizione nel corso dell’anno), l’entità dichiara il fatto e illustra le ragioni per le quali ritiene che l’analisi di sensitività non sia rappresentativa.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
43 L’entità deve applicare il presente IFRS a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente IFRS a un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato.
44 Se l’entità applica il presente IFRS a esercizi antecedenti il 1° gennaio 2006, non deve presentare le informazioni comparative sulla natura e sull’entità dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari previste dai paragrafi da 31 a 42.
RITIRO DELLO IAS 30
45 Il presente IFRS sostituisce lo IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari
APPENDICE A
Definizione dei termini
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
Rischio di credito Il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario causi una perdita finanziaria all’altra parte non adempiendo a un’obbligazione.
Rischio di valuta Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei cambi.
Rischio di tasso di interesse Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse sul mercato.
Rischio di liquidità Il rischio che un’entità abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni associate a passività finanziarie.
Finanziamento passivo I finanziamenti passivi sono passività finanziarie, diverse da debiti verso fornitori a breve termine in condizioni di credito normali.
Rischio di mercato Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato. Il rischio di mercato comprende tre tipi di rischio: il rischio di valuta, il rischio di tasso d’interesse e altro rischio di prezzo.
Altro rischio di prezzo Il rischio che il fair value (valore equo) o i flussi finanziari futuri di uno strumento finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato (diverse dalle variazioni determinate dal rischio di tasso d’interesse o dal rischio di valuta), sia che le variazioni siano determinate da fattori specifici al singolo strumento o al suo emittente, sia che esse siano dovute a fattori che influenzano tutti gli strumenti finanziari simili negoziati sul mercato.
Scaduto Un’attività finanziaria è scaduta quando una controparte non effettua il pagamento alla data stabilita contrattualmente.
I termini indicati di seguito sono definiti nel paragrafo 11 dello IAS 32 o nel paragrafo 9 dello IAS 39 e sono utilizzati nell’IFRS con il significato specificato nello IAS 32 e nello IAS 39:
- costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria
- attività finanziarie disponibili per la vendita
- eliminazione contabile
- derivato
- metodo dell’interesse effettivo
- strumento rappresentativo di capitale
- fair value (valore equo):
- attività finanziaria
- strumento finanziario
- passività finanziaria
- attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
- attività o passività finanziaria posseduta per negoziazione
- operazione prevista
- strumento di copertura
- investimenti posseduti sino a scadenza
- finanziamenti e crediti
- acquisto o vendita secondo le convenzioni ordinarie
APPENDICE B
Guida operativa
La presente Appendice costituisce parte integrante dell’IFRS.
CLASSI DI STRUMENTI FINANZIARI E LIVELLO DELLE INFORMAZIONI INTEGRATIVE (PARAGRAFO 6)
B1 Il paragrafo 6 dispone che l’entità raggruppi gli strumenti finanziari in classi che siano pertinenti alla natura delle informazioni fornite e che tengano in considerazione le caratteristiche degli strumenti finanziari. Le classi di cui al paragrafo 6 sono determinate dall’entità, e sono pertanto diverse dalle categorie di strumenti finanziari specificate nello IAS 39 (che stabilisce le modalità di valutazione degli strumenti finanziari e i casi in cui sono rilevate le variazioni del fair value (valore equo)).
B2 Nella determinazione delle classi di strumenti finanziari, l’entità deve almeno:
(a) distinguere gli strumenti valutati al costo ammortizzato dagli strumenti valutati al fair value (valore equo);
(b) trattare come classi distinte gli strumenti finanziari che esulano dall’ambito di applicazione del presente IFRS.
B3 L’entità decide, alla luce della propria situazione, il grado di dettaglio da fornire per soddisfare i requisiti del presente IFRS, il rilievo da dare ai diversi elementi richiesti e in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse. È necessario trovare un equilibrio, evitando di sovraccaricare il bilancio di dettagli eccessivi che possono non essere utili per gli utilizzatori del bilancio, senza tuttavia occultare informazioni rilevanti a causa di aggregazioni eccessive. Per esempio, l’entità non deve occultare informazioni importanti includendole in una grande massa di dettagli insignificanti. Analogamente, l’entità non deve fornire informazioni aggregate in maniera tale da occultare differenze importanti tra singole operazioni o tra i rischi associati.
RILEVANZA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CON RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA E AL RISULTATO ECONOMICO
Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (paragrafi 10 e 11)
B4 Se l’entità designa una passività finanziaria come al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 10(a) prevede che l’impresa indichi l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio di credito della passività. Il paragrafo 10(a)(i) consente all’entità di determinare detto ammontare come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) della passività non attribuibile a variazioni delle condizioni di mercato che danno origine a rischio di mercato. Se le uniche variazioni rilevanti delle condizioni di mercato di una passività sono le variazioni di un tasso di interesse (di riferimento) osservato, l’ammontare può essere stimato come segue:
(a) l’entità calcola prima il tasso interno di rendimento della passività all’inizio dell’esercizio, utilizzando il prezzo della passività osservato sul mercato e i flussi finanziari contrattuali della passività all’inizio dell’esercizio. Essa deduce da questo tasso di rendimento il tasso di interesse (di riferimento) osservato all’inizio dell’esercizio, per arrivare a una componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento;
(b) in seguito, l’entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali alla fine dell’esercizio e un tasso di sconto pari alla somma (i) del tasso di interesse (di riferimento) osservato alla fine dell’esercizio e (ii) della componente del tasso interno di rendimento specifica dello strumento determinata in (a);
(c) la differenza tra il prezzo della passività osservato sul mercato alla fine dell’esercizio e l’importo determinato in (b) è la variazione nel fair value (valore equo) non attribuibile alle variazioni nel tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l’importo da indicare.
L’esempio parte dall’ipotesi che le variazioni del fair value (valore equo) derivanti da fattori diversi dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse siano non significative. Se lo strumento considerato nell’esempio contiene un derivato incorporato, la variazione del fair value (valore equo) del derivato incorporato viene esclusa dal calcolo dell’importo da indicare secondo quanto previsto dal paragrafo 10(a).
Altre informazioni integrative – Principi contabili (paragrafo 21)
B5 Il paragrafo 21 prevede che vengano indicati i criteri base di valutazione utilizzati per la preparazione del bilancio e gli altri principi contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio. Per gli strumenti finanziari, le informazioni integrative possono comprendere:
(a) per le attività o passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico:
(i) la natura delle attività o delle passività finanziarie che l’entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
(ii) i criteri sulla base dei quali dette attività o passività finanziarie sono state designate come tali al momento della rilevazione iniziale;
e
(iii) in che modo l’entità ha soddisfatto le condizioni di cui ai paragrafi 9, 11A o 12 dello IAS 39 per una tale designazione. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo (b)(i) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l’informazione include una descrizione delle circostanze sottostanti la mancata uniformità nella valutazione o nella rilevazione che altrimenti ne deriverebbe. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto al paragrafo (b)(ii) della definizione di attività o di passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico di cui allo IAS 39, l’informazione include la descrizione di come la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia conforme alla gestione del rischio documentata dell’entità o alla sua strategia di investimento;
(b) i criteri di designazione delle attività finanziarie come disponibili per la vendita;
(c) se gli acquisti e le vendite standardizzati di attività finanziarie sono contabilizzati alla data di negoziazione o alla data di regolamento (vedere paragrafo 38 dello IAS 39);
(d) quando si utilizza un accantonamento per ridurre il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore a causa di perdite di realizzo:
(i) i criteri per determinare quando il valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore viene ridotto direttamente (o, nel caso di storno di una svalutazione, aumentato direttamente) e quando viene utilizzato l’accantonamento;
e
(ii) i criteri per lo storno di valori addebitati all’ammortamento a fronte del valore contabile di attività finanziarie che hanno subito una riduzione durevole di valore (vedere paragrafo 16);
(e) in che modo sono determinati gli utili o le perdite netti su ogni singola categoria di strumenti finanziari (vedere paragrafo 20(a)), per esempio, se gli utili o le perdite netti su voci al fair value (valore equo) rilevato a conto economico includano interessi o dividendi attivi;
(f) i criteri utilizzati dall’entità per determinare che vi è la prova obiettiva che si è verificata una perdita per riduzione durevole di valore (vedere paragrafo 20(e));
(g) quando sono state rinegoziate le condizioni delle attività finanziarie che sarebbero altrimenti scadute o che avrebbero subito una riduzione durevole di valore, i principi contabili applicati alle attività finanziarie oggetto delle condizioni rinegoziate (vedere paragrafo 36(d)).
Il paragrafo 113 dello IAS 1 dispone altresì che le entità indichino nella sintesi dei principi contabili significativi o in altre note le decisioni, ad eccezione di quelle che riguardano le stime, che la direzione aziendale ha preso durante il processo di applicazione dei principi contabili dell’entità che hanno i più significativi effetti sugli importi rilevati in bilancio.
NATURA ED ENTITÀ DEI RISCHI DERIVANTI DAGLI STRUMENTI FINANZIARI (PARAGRAFI DA 31 A 42)
B6 Le informazioni integrative previste ai paragrafi da 31 a 42 sono fornite direttamente nel bilancio ovvero tramite rinvii inseriti nel bilancio ad altri documenti, come per esempio, commenti della direzione aziendale o relazioni sul rischio, ai quali gli utilizzatori del bilancio hanno accesso alle stesse condizioni e negli stessi tempi del bilancio. Senza le informazioni inserite tramite rinvii, il bilancio è incompleto.
Informazioni quantitative (paragrafo 34)
B7 Il paragrafo 34(a) dispone che siano indicati dati quantitativi sintetici sull’esposizione al rischio dell’entità basati sulle informazioni fornite internamente ai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità. Se utilizza vari metodi per la gestione di un’esposizione al rischio, l’entità deve indicare le informazioni utilizzando il metodo o i metodi che forniscono le informazioni più rilevanti e attendibili. Nello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori sono illustrate le nozioni di rilevanza e di attendibilità.
B8 Il paragrafo 34(c) richiede informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi. Le concentrazioni dei rischi derivano da strumenti finanziari che presentano caratteristiche simili e sono influenzati in maniera analoga dalle variazioni delle condizioni economiche o di altra natura. L’identificazione delle concentrazioni dei rischi richiede un giudizio che consideri le circostanze dell’entità. Le informazioni integrative sulle concentrazioni dei rischi includono:
(a) la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni;
(b) la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, controparte, area geografica, valuta o mercato);
e
(c) l’importo dell’esposizione al rischio associata a tutti gli strumenti finanziari che presentano quella stessa caratteristica.
Massima esposizione al rischio di credito (paragrafo 36(a))
B9 Il paragrafo 36(a) prevede informazioni sull’ammontare che meglio rappresenta la massima esposizione al rischio di credito dell’entità. Nel caso di un’attività finanziaria, ciò è costituito di norma dal valore contabile lordo, al netto di:
(a) eventuali importi compensati secondo quanto previsto dallo IAS 32;
e
(b) eventuali perdite per riduzione durevole di valore rilevate secondo quanto previsto dallo IAS 39.
B10 Le attività che danno origine a rischio di credito e la massima esposizione al rischio di credito associata includono i seguenti elementi, ma non si limitato ad essi:
(a) la concessione di finanziamenti e crediti alla clientela e il collocamento di depositi presso altre entità. In questi casi, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dal valore contabile delle relative attività finanziarie;
(b) la stipula di contratti derivati, per esempio, contratti in valuta estera, swaps su tassi di interessi e derivati su crediti. Quando l’attività risultante è valutata al fair value (valore equo), la massima esposizione al rischio di credito è pari al valore contabile;
(c) la concessione di garanzie finanziarie. In questo caso, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare massimo che l’impresa dovrebbe pagare se la garanzia fosse escussa, il quale potrebbe essere notevolmente maggiore dell’ammontare riconosciuto come passività;
(d) l’assunzione di un impegno all’erogazione di finanziamenti che sia irrevocabile per la durata della linea di credito o che sia revocabile solo in caso di variazione negativa significativa. Se l’utilizzatore non può regolare l’impegno all’erogazione di finanziamenti in disponibilità liquide o con altro strumento finanziario, la massima esposizione al rischio di credito è rappresentata dall’ammontare complessivo dell’impegno. Ciò in quanto non si sa se l’ammontare di eventuali quote non utilizzate verrà utilizzato in futuro. Quest’ultimo potrebbe essere notevolmente più elevato dell’ammontare rilevato come passività.
Analisi delle scadenze contrattuali (paragrafo 39(a))
B11 Nel predisporre l’analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista dal paragrafo 39(a), l’entità si basa sul proprio giudizio per determinare il numero adeguato di periodi. Per esempio, l’entità potrebbe determinare come adeguati i seguenti periodi:
(a) fino a un mese;
(b) da uno a cinque mesi;
(c) da tre mesi a un anno;
e
(d) da uno a cinque anni.
B12 Quando una controparte può scegliere quando un ammontare debba essere pagato, la passività viene inclusa sulla base della prima data alla quale l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, le passività finanziarie che l’entità può essere chiamata a rimborsare a richiesta (per esempio, i depositi a vista) sono incluse nel primo periodo.
B13 Quando l’entità si è impegnata a rendere disponibili gli importi a rate, ogni rata viene imputata al primo periodo in cui l’entità può essere chiamata a pagare. Per esempio, un impegno non utilizzato all’erogazione di finanziamenti viene incluso nel periodo in cui rientra la prima data alla quale può essere utilizzato.
B14 Gli importi indicati nell’analisi delle scadenze sono i flussi finanziari contrattuali non attualizzati, per esempio:
(a) le obbligazioni lorde da leasing finanziario (al lordo degli oneri finanziari);
(b) i prezzi specificati nei contratti a termine per l’acquisto di attività finanziarie in contante;
(c) gli importi netti per swaps su tassi di interesse pay-floating/receive-fixed per i quali vengono scambiati flussi finanziari netti;
(d) gli importi contrattuali da scambiare negli strumenti finanziari derivati (per esempio uno swap su valuta) per i quali vengono scambiati flussi finanziari lordi;
e
(e) gli impegni all’erogazione di finanziamenti lordi.
Tali flussi finanziari non attualizzati differiscono dall’importo incluso nello stato patrimoniale, dato che quest’ultimo è basato sui flussi finanziari attualizzati.
B15 Se opportuno, nell’analisi delle scadenze contrattuali per le passività finanziarie prevista al paragrafo 39(a), l’entità indica separatamente l’analisi degli strumenti finanziari derivati e quella degli strumenti finanziari non derivati. Per esempio, se i flussi finanziari generati da strumenti finanziari derivati sono regolati al lordo, sarebbe opportuno distinguerli dai flussi finanziari generati da strumenti finanziari non derivati. Questo perché i flussi finanziari lordi in uscita potrebbero essere accompagnati da relativi flussi in entrata.
B16 Quando l’ammontare dovuto non è fisso, l’ammontare indicato viene determinato con riferimento alle condizioni esistenti alla data di riferimento del bilancio. Per esempio, se l’ammontare dovuto varia in funzione delle variazioni di un indice, l’ammontare indicato potrà essere basato sul livello dell’indice alla data di riferimento del bilancio.
Rischio di mercato — Analisi di sensitività (paragrafi 40 e 41)
B17 Il paragrafo 40(a) prevede un’analisi di sensitività per ogni tipo di rischio di mercato al quale l’entità è esposta. In conformità al paragrafo B3, l’entità decide in che modo aggregare le informazioni per fornire il quadro generale, evitando di aggregare informazioni che presentano caratteristiche diverse per quanto riguarda l’esposizione al rischio dovuta a contesti economici notevolmente diversi. Per esempio:
(a) l’entità che negozia strumenti finanziari potrebbe indicare separatamente le informazioni relative agli strumenti finanziari posseduti per negoziazione e quelle relative agli strumenti finanziari non posseduti per negoziazione;
(b) l’entità non deve aggregare le esposizioni ai rischi di mercato in aree di iperinflazione e le esposizioni agli stessi rischi di mercato in aree di inflazione molto bassa.
Se l’entità detiene esposizioni a un unico tipo di rischio di mercato in un unico contesto economico, non deve fornire informazioni disaggregate.
B18 Il paragrafo 40(a) prevede che l’analisi di sensitività mostri gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto di variazioni ragionevolmente possibili delle variabili rilevanti di rischio (per esempio, tassi di interesse prevalenti sul mercato, tassi di cambio, prezzi di strumenti rappresentativi di capitale o prezzi delle merci). A questo scopo:
(a) l’entità non è tenuta a determinare quale sarebbe stato il conto economico dell’esercizio se le variabili rilevanti di rischio fossero state diverse. L’entità deve invece indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto alla data di riferimento dello stato patrimoniale, ipotizzando che in detta data si sia prodotta una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio e che detta variazione sia stata applicata alle esposizioni al rischio in essere a quella data. Per esempio, se alla fine dell’esercizio l’entità detiene una passività finanziaria a tasso variabile, essa deve indicare gli effetti sul conto economico (ossia le spese per interessi) per l’esercizio in corso se i tassi di interessi hanno subito variazioni di importo ragionevolmente possibile;
(b) l’entità non è tenuta a indicare gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto per ogni singola variazione entro una gamma di variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio. È sufficiente che indichi gli effetti delle variazioni agli estremi della gamma ragionevolmente possibile.
B19 Nel determinare che cosa costituisce una variazione ragionevolmente possibile della variabile rilevante di rischio, l’entità dovrebbe considerare:
(a) il contesto economico nel quale opera. Una variazione ragionevolmente possibile non dovrebbe includere prospettive remote o "peggiori" o "test di stress". Inoltre, se il tasso di variazione della variabile di rischio sottostante è stabile, l’entità non è tenuta a modificare la variazione ragionevolmente possibile della variabile di rischio da essa scelta. Per esempio, nell’ipotesi che i tassi di interesse siano pari al 5 % e che l’entità abbia stabilito che una fluttuazione dei tassi di interesse di ±50 punti base sia ragionevolmente possibile, l’entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto, se i tassi di interesse dovessero scendere al 4,5 % o salire al 5,5 %. Nell’esercizio successivo i tassi di interesse saranno aumentati al 5,5 %. L’entità continuerà a ritenere che i tassi di interesse possano fluttuare di ±50 punti base (ossia che il tasso di variazione dei tassi di interesse sia stabile). L’entità indicherà gli effetti sul conto economico e sul patrimonio netto se i tassi di interesse dovessero scendere al 5 % o salire al 6 %. L’entità non è tenuta a rivedere la propria valutazione secondo la quale i tassi di interesse potrebbero ragionevolmente fluttuare di ±50 punti base, salvo il caso in cui si possa dimostrare che i tassi di interesse sono diventati notevolmente più volatili;
(b) il periodo per il quale effettua la valutazione. L’analisi di sensitività deve mostrare gli effetti delle variazioni considerate ragionevolmente possibili nel corso del periodo che intercorre fino alla presentazione successiva da parte dell’entità delle relative informazioni, che di norma è il successivo esercizio annuale.
B20 Il paragrafo 42 permette all’entità di utilizzare un’analisi di sensitività che rifletta le interdipendenze tra varabili di rischio, come per esempio, la metodologia del valore a rischio, se utilizza detta analisi per gestire le sue esposizioni ai rischi finanziari. Ciò vale anche se una tale metodologia consente di valutare solo la perdita potenziale e non l’utile potenziale. In questo caso, l’entità può soddisfare le disposizioni del paragrafo 41(a) indicando il tipo di modello di valore a rischio utilizzato (per esempio, se il modello si basa sulle simulazioni di Monte-Carlo), fornendo una spiegazione del funzionamento del modello e delle principali ipotesi (per esempio, il periodo di possesso e l’intervallo di confidenza). Le entità possono anche indicare il periodo delle osservazioni storiche e le ponderazioni applicate alle osservazioni entro detto periodo, fornire una spiegazione del modo in cui le opzioni sono utilizzate nei calcoli, e precisare le volatilità e le correlazioni (o, in alternativa, le distribuzioni di probabilità secondo le simulazioni di Monte-Carlo) utilizzate.
B21 L’entità deve fornire analisi di sensitività per tutte le sue attività; essa può tuttavia fornire analisi di sensitività di tipo diverso per classi di strumenti finanziari diverse.
Rischio di tasso di interesse
B22 Il rischio di tasso di interesse deriva da strumenti finanziari fruttiferi di interessi rilevati nello stato patrimoniale (per esempio, finanziamenti e crediti, e strumenti di debito emessi) e da alcuni strumenti finanziari non rilevati nello stato patrimoniale (per esempio taluni impegni all’erogazione di finanziamenti).
Rischio di valuta
B23 Il rischio di valuta (o rischio di cambio) deriva dagli strumenti finanziari denominati in valuta estera, ossia in una valuta diversa dalla valuta funzionale nella quale sono valutati. Ai fini del presente IFRS, il rischio di cambio non deriva da strumenti finanziari che sono elementi non monetari o da strumenti finanziari denominati in una valuta funzionale.
B24 Un’analisi di sensitività viene fornita per ciascuna valuta nella quale l’entità ha un’esposizione significativa.
Altro rischio di prezzo
B25 Altro rischio di prezzo deriva dagli strumenti finanziari a causa, per esempio, di variazioni dei prezzi delle merci o dei prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale. Per rispettare quanto disposto dal paragrafo 40, l’entità può indicare l’effetto della diminuzione di uno specifico indice del mercato azionario, del prezzo di merci o di altre variabili di rischio. Per esempio, se fornisce garanzie del valore residuo che si configurano come strumenti finanziari, l’entità indica l’aumento o la diminuzione del valore dell’attività a cui la garanzia si applica.
B26 Due esempi di strumenti finanziari che generano rischi sui prezzi degli strumenti rappresentativi di capitale sono il possesso di strumenti rappresentativi di capitale di un’altra entità e la partecipazione in una fiduciaria che detenga, a sua volta, partecipazioni in strumenti rappresentativi di capitale. Altri esempi includono i contratti a termine e le opzioni per l’acquisto o la vendita di quantitativi specifici di uno strumento finanziario, e gli swaps indicizzati ai prezzi di strumenti rappresentativi di capitale. Il fair value (valore equo) di tali strumenti finanziari risente delle variazioni del prezzo di mercato dei sottostanti strumenti rappresentativi di capitale.
B27 In conformità del paragrafo 40(a), la sensitività del conto economico (che deriva, per esempio, da strumenti classificati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico e da riduzioni durevoli di valore delle attività finanziarie disponibili per la vendita) viene indicata separatamente rispetto alla sensitività del patrimonio netto (che deriva, per esempio, da strumenti classificati come disponibili per la vendita).
B28 Gli strumenti finanziari che l’entità classifica come strumenti rappresentativi di capitale non sono rivalutati. Né il conto economico né il patrimonio netto sono influenzati dal rischio di prezzo di detti strumenti. Di conseguenza, non è richiesta un’analisi di sensitività.
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
Le modifiche riportate nella presente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2007 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente IFRS a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.
C1 I riferimenti allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni, sono sostituiti con il riferimento allo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, salvo diversamente previsto in appresso.
C2 Lo IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003) è modificato come indicato di seguito.
Il titolo è modificato in "IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio".
Il paragrafo 1 è eliminato, e i paragrafi da 2 a 4(a) sono modificati come segue:
2 La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per l’esposizione nel bilancio degli strumenti finanziari quali passività o strumenti rappresentativi di capitale e per la compensazione delle attività e delle passività finanziarie. Esso si applica alla classificazione degli strumenti finanziari, dal punto di vista dell’emittente, tra le attività e passività finanziarie e tra gli strumenti rappresentativi di capitale; alla classificazione dei relativi interessi, dividendi, perdite e utili; e alle circostanze nelle quali le attività e le passività finanziarie dovrebbero essere compensate.
3 I criteri contenuti nel presente Principio integrano i criteri per la rilevazione e valutazione delle attività e delle passività finanziarie nello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, e per l’indicazione delle informazioni integrative ad esse relative nell’IRFS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4 Il presente Principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
(a) quelle partecipazioni in controllate, collegate e joint venture che sono contabilizzate in conformità allo IAS 27 Bilancio consolidato e separato, IAS 28 Partecipazioni in società collegate o IAS 31 Partecipazioni in joint venture. Tuttavia, in determinati casi, lo IAS 27, lo IAS 28 o lo IAS 31 consentono all’entità di contabilizzare una partecipazione in una controllata, collegata o joint venture utilizzando lo IAS 39; in quei casi, le entità devono applicare le informazioni integrative previste dagli IAS 27, IAS 28 o IAS 31 in aggiunta a quelle richieste dal presente Principio. Le entità devono inoltre applicare il presente Principio a tutti i derivati correlati a partecipazioni in controllate, collegate o joint venture.
I paragrafi da 5 e 7 sono eliminati.
La seconda frase del paragrafo 40 è modificata come segue:
40 … In aggiunta alle disposizioni contenute nel presente Principio, l’illustrazione di interessi e dividendi è soggetta alle disposizioni dello IAS 1 e dell’IFRS 7.
L’ultima frase del paragrafo 47 è modificata come segue:
47 …. Quando un’entità ha il diritto di compensare ma non intende regolare per il saldo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente estinguere la passività, l’effetto di tale diritto sull’esposizione dell’entità ai rischi di credito è oggetto di informativa secondo quanto previsto dal paragrafo 36 dell’IFRS 7.
L’ultima frase del paragrafo 50 è modificata come segue:
50 … Quando le attività e passività finanziarie soggette a un accordo quadro di compensazione non sono compensate, l’effetto dell’accordo sull’esposizione al rischio di credito di un’entità è indicato secondo quanto previsto nel paragrafo 36 dell’IFRS 7.
I paragrafi da 51 a 95 sono eliminati.
Nel paragrafo 98 è inserita la seguente nota a piè di pagina:
Nell’agosto 2005 lo IASB ha trasferito tutte le informazioni integrative sugli strumenti finanziari nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.
Nell’Appendice (Guida applicativa) sono eliminati i paragrafi AG24 e AG40 e l’ultima frase del paragrafo AG39.
C3 Lo IAS 1 Presentazione del bilancio è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 4 è eliminato.
Nel paragrafo 56 "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative", e nei paragrafi 105(d)(ii) e 124 "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7".
L’ultima frase del paragrafo 71(b) è modificata come segue:
71(b) …Per esempio, un istituto finanziario modifica le descrizioni sopra elencate per fornire informazioni che siano rilevanti per le operazioni di un istituto finanziario.
La quarta frase del paragrafo 84 è modificata come segue:
84 … Per esempio, un istituto finanziario può modificare le denominazioni in modo da fornire informazioni che siano rilevanti per le operazioni di un istituto finanziario.
C4 Lo IAS 14 Informativa di settore è modificato come indicato di seguito.
Nei paragrafi 27(a) e (b), 31, 32, 46 e 74, l’espressione "il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato" è sostituita con l’espressione "i dirigenti con responsabilità strategiche".
Nei paragrafi 27(b), 30 e 32 l’espressione "gli amministratori e la direzione aziendale" è sostituita con l’espressione "i dirigenti con responsabilità strategiche".
La prima frase del paragrafo 27 è modificata come segue:
27 La struttura organizzativa e direzionale interna e il suo sistema di rendicontazione interna per i dirigenti con responsabilità strategiche (per esempio, il consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato) costituiscono normalmente la base per identificare la fonte principale e la natura dei rischi e dei benefici dell’impresa e, perciò, per definire quale schema di presentazione sia primario e quale secondario, eccetto quanto previsto nei sottoparagrafi (a) e (b) seguenti: …
La terza frase del paragrafo 28 è modificata come segue:
28 … Perciò, con rare eccezioni, una impresa fornirà una informativa per settori nel proprio bilancio nello stesso modo usato per i rapporti interni usati per i dirigenti con responsabilità strategiche. …
La prima frase del paragrafo 33 è modificata come segue:
33 Secondo quanto previsto dal presente Principio, la maggior parte delle imprese identificheranno i loro settori d’attività e geografici come le unità organizzative la cui informativa è presentata ai dirigenti con responsabilità strategiche o al dirigente di più alto livello che prende le decisioni operative, che in alcuni casi può essere un gruppo di più persone, allo scopo di valutare l’andamento economico passato di ogni unità e prendere decisioni sulle future attribuzioni di risorse. …
C5 Nel paragrafo 31 dello IAS 17 Leasing " IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio " è sostituito con "IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative", e nei paragrafi 35, 47 e 56 "IAS 32" è sostituto con "IFRS 7".
C6 Nel paragrafo 72 dello IAS 33 Utile per azione "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative".
C7 Lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (modificato nell’aprile 2005) è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
1 La finalità del presente Principio è di stabilire i principi per rilevare e valutare le attività e passività finanziarie, e alcuni contratti per l’acquisto o la vendita di elementi non finanziari. Le previsioni per l’esposizione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. Le previsioni per l’illustrazione di tali informazioni sugli strumenti finanziari sono esposte nello IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative.
Nel paragrafo 45 "IAS 32" è sostituito con "IFRS 7".
Il paragrafo 48 è modificato come segue:
48 Nella determinazione del fair value (valore equo) di un’attività finanziaria o di una passività finanziaria al fine di applicare il presente Principio, lo IAS 32 o l’IFRS 7, un’entità deve applicare i paragrafi AG69-AG82 dell’Appendice A.
C8 Lo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003) è modificato come indicato di seguito.
Nel paragrafo 9, la definizione di attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è modificata come segue:
… Nell’IFRS 7, i paragrafi da 9 a 11 e il paragrafo B4 prevedono che l’entità fornisca informativa sulle attività e passività finanziarie che ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, …
C9 Nell’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard il paragrafo 36A viene modificato come segue e sono aggiunti il titolo e il paragrafo 36C:
36A Nel primo bilancio redatto in conformità con gli IFRS, l’entità che adotti gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 deve esporre informazioni comparative per almeno un anno, ma non è necessario che tali informazioni comparative siano conformi allo IAS 32, lo IAS 39 o l’IFRS 4. L’entità che sceglie di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 o all’IFRS 4 nel primo anno di transizione deve:
(a) applicare i requisiti relativi alla rilevazione e valutazione dei precedenti Principi contabili nelle informazioni comparative relative agli strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 32 e dello IAS 39, nonché ai contratti assicurativi inclusi nell’ambito di applicazione dell’IFRS 4;
…
Nel caso in cui l’entità scelga di esporre informazioni comparative non conformi allo IAS 32, allo IAS 39 e all’IFRS 4, i riferimenti alla "data di passaggio agli IFRS" devono indicare, solo per quanto riguarda tali Principi, l’inizio del primo esercizio redatto in base agli IFRS. In tal caso l’entità è tenuta a rispettare quanto previsto dal paragrafo 15(c) dello IAS 1 di fornire ulteriori informazioni se l’osservanza dei requisiti specifici degli IFRS è insufficiente a consentire agli utilizzatori di comprendere l’effetto sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’impresa di operazioni, eventi e condizioni particolari.
Esenzione dal requisito di fornire informazioni comparative per l’IFRS 7
36C L’entità che adotta gli IFRS prima del 1° gennaio 2006 e sceglie di adottare l’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative per il suo primo bilancio redatto in conformità agli IFRS non deve presentare nel bilancio le informazioni comparative richieste dall’IFRS 7.
C10 L’IFRS 4 Contratti assicurativi è modificato come indicato di seguito.
Il paragrafo 2(b) è modificato come segue:
(b) strumenti finanziari di propria emissione contenenti un elemento di partecipazione discrezionale (vedere paragrafo 35). L’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative richiede un’informativa su strumenti finanziari, inclusi quelli che contengono tale elemento.
È inserito il paragrafo 35(d) riportato di seguito:
(d) sebbene questi contratti siano strumenti finanziari, l’emittente che applichi il paragrafo 19(b) dell’IFRS 7 a contratti contenenti un elemento di partecipazione discrezionale deve indicare il totale degli interessi passivi rilevati a conto economico, ma non è tenuto a calcolare detti interessi passivi utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.
Dopo il paragrafo 37, il titolo e i paragrafi 38 e 39 sono modificati e il paragrafo 39A è aggiunto come segue:
Natura ed entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi
38 L’assicuratore deve presentare un’informativa che consenta agli utilizzatori del suo bilancio di valutare la natura e l’entità dei rischi derivanti dai contratti assicurativi.
39 Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 38, l’assicuratore deve indicare:
(a) gli obiettivi, le politiche e i processi nella gestione dei rischi connessi ai contratti assicurativi e i metodi utilizzati per gestire tali rischi.
(b) [eliminato]
(c) informazioni sul rischio assicurativo (prima e dopo la riduzione dello stesso tramite riassicurazione), incluse le informazioni relative a:
(i) la sensitività al rischio assicurativo (vedere paragrafo 39A);
(ii) le concentrazioni di rischio assicurativo, inclusa la descrizione del modo in cui la direzione aziendale determina le concentrazioni e la descrizione della caratteristica comune che identifica ogni concentrazione (per esempio, tipo di evento assicurato, area geografica o valuta);
(iii) i sinistri effettivi rispetto alle stime precedenti (ossia lo sviluppo dei sinistri). Le informazioni integrative sullo sviluppo dei sinistri devono partire dal periodo del primo sinistro significativo per il quale non sono stati definiti con certezza l’importo e la tempistica dei pagamenti, ma non è necessario che risalgano a un periodo superiore ai dieci anni. L’assicuratore non è tenuto a rendere note tali informazioni nel caso di sinistri per i quali, nell’arco di un anno, si definiscono in genere importo e tempistica dei risarcimenti;
(d) le informazioni relative al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di mercato che sarebbero richieste dai paragrafi da 31 a 42 dell’IFRS 7 qualora i contratti assicurativi rientrassero nell’ambito di applicazione dell’IFRS 7. Tuttavia:
(i) un assicuratore non è tenuto a fornire l’analisi delle scadenze richiesta dal paragrafo 39(a) dell’IFRS 7 se indica le informazioni sulla tempistica stimata dei flussi finanziari netti in uscita risultanti da passività assicurative rilevate. Ciò può assumere la forma di un’analisi basata sulla tempistica stimata degli importi rilevati nello stato patrimoniale;
(ii) se un assicuratore utilizza un metodo alternativo di gestione della sensitività alle condizioni di mercato, come per esempio, l’analisi del valore intrinseco, può utilizzare detta analisi di sensitività per adempiere alle disposizioni del paragrafo 40(a) dell’IFRS 7. In tal caso l’assicuratore fornisce anche le informazioni integrative richieste dal paragrafo 41 dell’IFRS 7;
(e) le informazioni relative all’esposizione al rischio di mercato derivante dai derivati impliciti contenuti in un contratto assicurativo sottostante se all’assicuratore non è richiesta e non adotta la valutazione al fair value (valore equo) dei derivati impliciti.
39A Per uniformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 39(b)(i), l’assicuratore deve indicare o quanto richiesto in (a) o quanto richiesto in (b):
(a) un’analisi di sensitività che mostri l’effetto sul conto economico e sul patrimonio netto nel caso in cui si siano verificate variazioni ragionevolmente possibili della variabile rilevante di rischio alla data dello stato patrimoniale; i metodi e le ipotesi utilizzati per la preparazione dell’analisi di sensitività, e ogni loro variazione rispetto al precedente esercizio. Tuttavia, se l’assicuratore utilizza un metodo alternativo per gestire la sensitività alle condizioni di mercato, come per esempio, l’analisi del valore intrinseco, può soddisfare detti requisiti indicando l’analisi di sensitività alternativa e le informazioni integrative richieste dal paragrafo 41 dell’IFRS 7;
(b) informazioni qualitative sulla sensitività e informazioni sulle clausole contrattuali e le condizioni generali dei contratti assicurativi che hanno un effetto rilevante sull’importo, sulla tempistica e sul grado d’incertezza dei futuri flussi finanziari dell’assicuratore.
APPENDICE D
Modifiche all’IFRS 7 nel caso in cui non siano state applicate le modifiche allo
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione — L’opzione del fair value (valore equo)
Nel giugno 2005 il Board ha emesso le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione – L’opzione del fair value (valore equo), da applicare a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Se l’entità applica l’IFRS 7 ai bilanci degli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2006 e non applica le predette modifiche allo IAS 39, per detto esercizio deve modificare l’IFRS 7 come indicato di seguito. Nei paragrafi modificati il nuovo testo è sottolineato, il testo cancellato è barrato.
D1 Il titolo che precede il paragrafo 9 e il paragrafo 11 sono modificati come segue; il paragrafo 9 è eliminato.
Passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico
11 L’entità deve indicare:
(a) i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni contenute nel paragrafo 10(a);
(b) se l’entità ritiene che le informazioni integrative da essa fornite per conformarsi alle disposizioni del paragrafo 10(a) non rappresentino fedelmente la variazione del fair value (valore equo) della passività finanziaria attribuibile a variazioni del rischio di credito, le ragioni che la portano a detta conclusione e i fattori che essa ritiene rilevanti.
Il paragrafo B5(a) è modificato come segue:
(a) i criteri per designare, al momento della rilevazione iniziale, le attività o le passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico;
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-1
Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili - Utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 2, Rimanenze.
Problema
1. Lo IAS 2.21 e 2.23, consente l'utilizzo di diversi metodi di valutazione delle rimanenze (FIFO, costo medio ponderato o LIFO) per rimanenze che sono normalmente fungibili o che non sono prodotte o destinate a progetti specifici.
2. Il problema consiste nel determinare se un'impresa possa adottare metodi di valutazione differenti per tipi differenti di rimanenze.
Interpretazione
3. L'impresa deve utilizzare il medesimo metodo di valutazione per tutte le rimanenze di natura e utilizzo simile per l'impresa. Per le rimanenze di natura o utilizzo differenti (per esempio, materie prime impiegate in un settore di attività e materie prime della stessa natura utilizzate in un settore di attività differente), può essere giustificata l'adozione di metodi di valutazione differenti. Una diversa localizzazione geografica delle rimanenze (e delle normative fiscali relative) non è sufficiente a giustificare l'adozione di metodi di valutazione differenti.
Data di approvazione: luglio 1997.
Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1999 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-2
Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili - Capitalizzazione di oneri finanziari
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 23, Oneri finanziari.
Problema
1. Lo IAS 23.07 e 23.11, consente di scegliere fra:
(a) la rilevazione di tutti gli oneri finanziari come oneri nell'esercizio in cui essi sono sostenuti (trattamento contabile di riferimento); o
(b) la capitalizzazione degli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di beni con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione come parte del costo di quel bene (trattamento contabile alternativo consentito).
2. Il problema consiste nel determinare se un'impresa che abbia scelto un criterio di capitalizzazione degli oneri finanziari debba applicare questo criterio a tutti i beni con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione ovvero se essa possa scegliere di capitalizzare gli oneri finanziari per alcuni beni e non per altri.
Interpretazione
3. Laddove l'impresa scelga il trattamento contabile alternativo consentito, tale trattamento deve essere applicato coerentemente a tutti gli oneri finanziari direttamente attribuibili all'acquisizione, costruzione o produzione di tutti i beni dell'impresa con riferimento ai quali può essere effettuata una capitalizzazione. Se tutte le condizioni previste dallo IAS 23.11, sono soddisfatte, l'impresa deve continuare a capitalizzare tali oneri finanziari anche se il valore contabile del bene eccede il suo valore recuperabile. Tuttavia, lo IAS 23.19, spiega che il valore contabile del bene deve essere, in tali casi, svalutato per rilevare contabilmente le perdite durevoli del valore.
Data di approvazione: luglio 1997.
Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 23.30. Perciò, adottando il trattamento contabile alternativo consentito, un'impresa può decidere di non capitalizzare tutti gli oneri finanziari sostenuti prima della data di entrata in vigore della presente Interpretazione.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-3
Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.
Problema
1. Nonostante lo IAS 28.16, faccia riferimento alle procedure di consolidamento esposte nello IAS 27, esso non fornisce un'indicazione esplicita sull'eliminazione di utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni fra società che avvengono nei due sensi tra un investitore (o le sue controllate consolidate) e le collegate. Operazioni "verso l'alto" sono, per esempio, vendite di beni da una collegata all'investitore (o sue controllate consolidate). Operazioni "verso il basso" sono, per esempio, vendite di beni dall'investitore (o da sue controllate consolidate) a una collegata.
2. Il problema consiste nel determinare in quale misura un investitore debba eliminare utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni fra un investitore (o le sue controllate consolidate) e le collegate valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto.
Interpretazioni
3. Quando una collegata è valutata utilizzando il metodo del patrimonio netto, gli utili e le perdite non realizzati derivanti da operazioni "verso l'alto" e "verso il basso" tra un investitore (o sue controllate consolidate) e le collegate devono essere eliminati proporzionalmente alla partecipazione dell'investitore nella collegata.
4. Le perdite non realizzate non possono essere eliminate nella misura in cui l'operazione fornisca prova di una perdita durevole del valore del bene trasferito.
Data di approvazione: luglio 1997.
Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-6
Costi per la modifica del software esistente
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio dello IASB.
Problema
1. Le imprese possono sostenere considerevoli costi per la modifica dei sistemi esistenti di software. Per esempio, tali costi possono essere sostenuti al fine di continuare l'operatività anche dopo il cambio di millennio (spesso riferito come "costi di software per il 2000") o dopo l'introduzione di una nuova valuta (per esempio "euro").
2. I problemi consistono nel determinare:
(a) se tali costi possano essere capitalizzati; e, se no,
(b) quando tali costi debbano essere rilevati come costo.
3. Questa Interpretazione non prende in considerazione (a) i costi per l'adattamento del software destinato alla vendita, (b) gli acquisti effettuati per la sostituzione del software, (c) i miglioramenti del sistema ("aggiornamento") oltre quelli necessari per mantenere le prestazioni dei sistemi ai livelli previsti e (d) la rilevazione delle perdite durevoli di valore connesse al software del computer esistente.
Interpretazione
4. I costi sostenuti al fine di ristabilire o conservare i benefici economici futuri che un'impresa può attendere dal normale livello di rendimento originariamente valutato dei sistemi di software esistenti devono essere rilevati come un costo quando e solo quando i lavori di ripristino o di manutenzione sono eseguiti (per esempio, per continuare l'operatività come originariamente previsto dopo il cambio del millennio o dopo l'introduzione dell'euro).
Informazioni integrative
5. Il bisogno di importanti modificazioni di software può dar luogo a incertezze. In conformità allo IAS 1.08 (rivisto nella sostanza nel 1997), le imprese sono incoraggiate a esporre, fuori dal bilancio, informazioni in merito alle principali incertezze cui dover far fronte (per esempio, una descrizione delle attività e sia del costo sostenuto sia di quello che si intende sostenere in esercizi futuri con riguardo a significative modificazioni del software).
Data di approvazione: ottobre 1997.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-7
Introduzione dell'euro
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Problema
1. A partire dal 1° gennaio 1999, data dell'effettivo inizio dell'Unione Economica e Monetaria (UEM), l'euro diverrà a tutti gli effetti una valuta e i tassi di conversione tra l'euro e le valute nazionali partecipanti saranno irrevocabilmente fissati, quindi, a partire da tale data, il rischio di successive differenze di cambio collegate a tali valute è eliminato.
2. Il problema consiste nell'applicazione dello IAS 21 nel passaggio dalle monete nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea partecipanti all'euro ("passaggio").
Interpretazione
3. Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in moneta estera e i bilanci delle operazioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio. La stessa logica si applica alla determinazione di tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all'UEM in stadi successivi.
4. Ciò, in particolare, significa che:
(a) le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da operazioni devono continuare a essere convertite nella moneta di conto al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere rilevata immediatamente come ricavo o costo, eccetto nel caso in cui l'impresa debba continuare ad applicare il principio contabile attualmente utilizzato per la contabilizzazione degli utili e delle perdite di cambio connessi a contratti in moneta estera utilizzati per ridurre il rischio di cambio su operazioni future o impegni (coperture anticipate);
(b) differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di società estere devono continuare a essere classificate come voce del patrimonio netto e devono essere rilevate come ricavo o costo solo al momento della dismissione dell'investimento netto in una società estera; e
(c) differenze di cambio risultanti dalla conversione di passività denominate nelle valute aderenti non devono essere incluse nel valore contabile delle connesse attività.
Data di approvazione: ottobre 1997.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-8
Prima applicazione degli IAS come sistema contabile di riferimento principale
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 1, Presentazione del bilancio.
Problema
1. Un'impresa desidera descrivere il proprio bilancio come pienamente conforme ai Principi contabili internazionali ("IAS") per la prima volta. Questa potrebbe, per esempio, aver precedentemente presentato il proprio bilancio applicando solamente le disposizioni nazionali in materia ("Principi contabili nazionali") come sistema contabile di riferimento principale. L'impresa potrebbe, anche, aver presentato il proprio bilancio basandosi in parte sui Principi contabili nazionali e in parte sugli IAS, nel qual caso i Principi contabili nazionali sarebbero considerati come sistema contabile di riferimento principale. Lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997) e lo IAS 8 non forniscono una guida esplicita su come contabilizzare il passaggio dai Principi contabili nazionali agli IAS come sistema contabile di riferimento principale.
2. I problemi consistono nel determinare:
(a) come il bilancio dell'impresa debba essere preparato e presentato nell'esercizio in cui gli IAS sono per la prima volta pienamente applicati come sistema contabile di riferimento principale; e
(b) quando gli IAS sono per la prima volta pienamente applicati come sistema contabile di riferimento principale, come le specifiche disposizioni transitorie contenute nei singoli Principi e Interpretazioni debbano essere applicate ai saldi delle poste che esistevano già alla data di entrata in vigore degli stessi.
Interpretazione
3. Nell'esercizio in cui gli IAS sono per la prima volta applicati pienamente come sistema contabile di riferimento principale, il bilancio dell'impresa deve essere preparato e presentato come se fosse sempre stato preparato in conformità ai Principi e alle Interpretazioni in vigore nell'esercizio della prima applicazione. Perciò, i Principi e le Interpretazioni vigenti nell'esercizio di prima applicazione devono essere retrospettivamente applicati, a eccezione dei casi in cui:
(a) Principi o Interpretazioni specifici richiedano o permettano un trattamento transitorio differente; o
(b) l'importo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non può essere ragionevolmente determinato.
4. L'informazione comparativa deve essere preparata e presentata in conformità agli IAS.
5. Qualsiasi rettifica derivante dal passaggio agli IAS deve essere trattata come una rettifica degli utili portati a nuovo nel bilancio d'apertura del primo periodo presentato in conformità agli IAS.
6. Quando gli IAS sono applicati pienamente come sistema contabile di riferimento principale per la prima volta, un'impresa deve applicare le disposizioni transitorie dei Principi e delle Interpretazioni in vigore solo per gli esercizi che si concludono alla data prevista nei rispettivi Principi e Interpretazioni.
Informazioni integrative
7. Nell'esercizio in cui gli IAS sono applicati pienamente per la prima volta come sistema contabile di riferimento principale, l'impresa deve evidenziare:
(a) il caso in cui l'importo della rettifica degli utili portati a nuovo nel bilancio d'apertura non può essere ragionevolmente determinato e il motivo;
(b) il caso in cui non è possibile fornire l'informazione comparativa e il motivo; e
(c) per ciascuno IAS che permette una scelta tra più principi contabili transitori, il principio scelto.
8. Le imprese sono incoraggiate ad evidenziare, in conformità con le disposizioni informative contenute nello IAS 1.11 (rivisto nella sostanza nel 1997), il fatto che gli IAS sono per la prima volta pienamente applicati.
Data di approvazione: gennaio 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° agosto 1998.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-10
Assistenza pubblica - Nessuna specifica relazione alle attività operative
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull'assistenza pubblica.
Problema
1. In alcuni Paesi l'assistenza pubblica alle imprese può avere quale scopo l'incoraggiamento o un aiuto a lungo termine delle attività economiche di determinate zone geografiche o settori industriali. Le condizioni per ricevere tale assistenza possono non essere specificatamente collegate alle attività operative proprie dell'impresa. Esempi di tale assistenza sono i trasferimenti di risorse da parte dei governi alle imprese che:
(a) operano in un determinato settore industriale;
(b) continuano a operare in settori industriali recentemente privatizzati; oppure
(c) iniziano o continuano a intraprendere le proprie attività in aree economicamente sottosviluppate.
2. Il problema consiste nel determinare se tale assistenza pubblica sia un "contributo pubblico" che rientra nell'ambito di applicazione dello IAS 20 e se, perciò, debba essere contabilizzato in conformità alle disposizioni del citato Principio.
Interpretazione
3. L'assistenza pubblica alle imprese soddisfa la definizione di contributi pubblici di cui allo IAS 20, anche se non vi sono condizioni specificatamente connesse alle attività operative dell'impresa oltre alla richiesta di operare in determinate aree geografiche o settori industriali. Tali contributi non devono, perciò, essere direttamente accreditati a patrimonio netto.
Data di approvazione: gennaio 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° agosto 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie previste dallo IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-11
Valute estere - Capitalizzazione delle perdite derivanti da drastiche svalutazioni della valuta
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Problema
1. Un'impresa ha passività iscritte in moneta estera derivanti dall'acquisizione di attività. Dopo l'acquisizione delle attività, la moneta di conto dell'impresa subisce una drastica svalutazione o perdita di potere. Come risultato, si originano significative perdite su cambi quando le passività sono valutate al loro tasso di chiusura secondo le disposizioni dello IAS 21.11 (a). Il trattamento contabile alternativo consentito di cui allo IAS 21.21 prevede che molte condizioni debbano essere soddisfatte prima che l'impresa possa includere tali perdite su cambi nel valore contabile delle connesse attività.
2. I problemi consistono nel determinare:
(a) a quale esercizio devono essere riferite le condizioni per cui la passività "non può essere estinta" e per cui non esistono "mezzi pratici di copertura"; e
(b) quando l'acquisizione di un'attività si può considerare "recente".
Interpretazione
3. Le perdite su cambi da conversione di passività devono essere incluse nel valore contabile di un'attività collegata solo se tali passività non potevano essere estinte e se non era possibile coprirle prima del verificarsi della drastica svalutazione o perdita di valore della moneta di conto. Il valore contabile rettificato dell'attività non deve superare il suo valore recuperabile.
4. Affinché sia possibile includere le perdite su cambi da conversione di passività nel valore contabile di un'attività collegata, si deve dimostrare che la moneta estera necessaria per estinguere la passività non era accessibile all'impresa che redige il bilancio e che non vi era mezzo pratico per coprire il rischio di cambio (per esempio, tramite derivati quali contratti forward, opzioni o altri strumenti finanziari). Si suppone che ciò si verifichi solo raramente, per esempio, per mancanza improvvisa di moneta estera a causa di restrizioni sui cambi imposti da un governo o da una banca centrale e nessuna disponibilità di strumenti di copertura.
5. Una volta soddisfatte le condizioni per la capitalizzazione delle perdite su cambi, l'impresa deve capitalizzare le ulteriori perdite su cambi verificatesi dopo la prima drastica perdita di valore o svalutazione della moneta di conto solo nella misura in cui tutte le condizioni per la capitalizzazione continuano a essere soddisfatte.
6. Si considerano acquisizioni "recenti" di attività le acquisizioni effettuate entro i dodici mesi precedenti alla drastica svalutazione o perdita di valore della moneta di conto.
Data di approvazione: gennaio 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore dal 1° agosto 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie di cui allo IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-12
Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo)
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate.
Problema
1. Una società può essere costituita per raggiungere un obiettivo limitato e ben definito (per esempio, realizzare un contratto di leasing, attività di ricerca e sviluppo o una cartolarizzazione di attività finanziarie). Tali società a destinazione specifica ("SDS") possono assumere la forma giuridica di società di capitali, società fiduciaria, società di persone o società di fatto. Le SDS spesso sono costituite con accordi legali che impongono rigidi e alcune volte permanenti vincoli alle facoltà decisionali dei propri organi direttivi, fiducianti o della direzione aziendale sull'attività delle SDS. Frequentemente, queste disposizioni specificano che le politiche gestionali delle attività correnti delle SDS non possono essere modificate, eccetto forse che dal suo fondatore o dal suo sponsor (cioè essi agiscono, come si dice, con "autopilota").
2. Lo sponsor (o l'impresa per il cui interesse la SDS è stata creata) frequentemente trasferisce attività alle SDS, ottiene il diritto di far uso delle attività possedute dalla SDS o esegue servizi per le SDS, mentre altre parti ("fornitori di capitali") possono fornire fondi alle SDS. L'impresa che intrattiene operazioni con una SDS (frequentemente il fondatore o lo sponsor) può in sostanza controllare la SDS.
3. Un interesse beneficiario in una SDS può, per esempio, assumere la forma di uno strumento di debito, uno strumento rappresentativo di capitale, un diritto di partecipazione, un interesse residuale o un contratto di locazione. Alcuni interessi beneficiari possono semplicemente fornire al possessore un tasso di rendimento fisso o stabilito, mentre altri danno al possessore diritti o accesso ad altri benefici economici futuri delle attività della SDS. Nella maggior parte dei casi, il promotore o lo sponsor (o l'impresa per il cui conto la SDS è stata creata) mantiene un significativo interesse beneficiario sulle attività della SDS, sebbene possa possedere piccola o nessuna parte del patrimonio della stessa.
4. Lo IAS 27 richiede il consolidamento delle entità economiche che sono controllate dalla società che redige il bilancio. Tuttavia, il Principio non fornisce una esplicita guida sul consolidamento delle SDS.
5. Il problema consiste nel determinare in quali circostanze l'impresa debba consolidare una SDS.
6. La presente Interpretazione non si applica ai piani per benefici successivi al rapporto di lavoro o agli altri piani per benefici a lungo termine per i dipendenti ai quali si applica lo IAS 19.
7. Un trasferimento di attività da parte di un'impresa a una SDS può essere qualificato come una vendita da parte dell'impresa. Anche se il trasferimento si qualifica come vendita, le disposizioni dello IAS 27 e questa Interpretazione possono significare che l'impresa deve consolidare la SDS. La presente Interpretazione non considera né le circostanze in cui l'impresa deve applicare il trattamento della vendita né l'eliminazione delle conseguenze di tale vendita nel bilancio consolidato.
Interpretazione
8. Una SDS deve essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'impresa e una SDS indica che la SDS è controllata dall'impresa.
9. Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con "autopilota") o altrimenti. Lo IAS 27.12 indica parecchie circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un'impresa possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un'altra impresa. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un'impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L'applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione contestuale di tutti i fattori rilevanti.
10. In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.12, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un'impresa controlla una SDS e conseguentemente è tenuta a consolidare la SDS (una guida aggiuntiva è fornita nell'Appendice della presente Interpretazione):
(a) nella sostanza, le attività della SDS sono gestite per conto dell'impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l'impresa ottenga benefici dall'attività della SDS;
(b) nella sostanza, l'impresa ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici della SDS o, predisponendo un meccanismo "autopilota", l'impresa ha delegato questi poteri decisionali;
(c) nella sostanza, l'impresa detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o
(d) nella sostanza, l'impresa detiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.
11. La predeterminazione della gestione corrente di una SDS decisa da un'impresa (sponsor o altra parte con un interesse beneficiario) non rappresenterebbe il tipo di restrizioni di cui allo IAS 27.13 (b).
Data di approvazione: giugno 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.07.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti nei principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-13
Imprese a controllo congiunto - Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 1998), Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture.
Problema
1. Lo IAS 31.39 (rivisto nella sostanza nel 1998) si riferisce sia ai contributi sia alle vendite tra un partecipante al controllo e una joint venture come segue: "Quando un partecipante al controllo apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall'operazione deve riflettere il contenuto dell'operazione". Inoltre, lo IAS 31.19 (rivisto nella sostanza nel 1998) statuisce che: "L'impresa a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un'altra forma d'impresa in cui ogni partecipante ha una partecipazione". Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a imprese a controllo congiunto ("ICC").
2. I conferimenti a una ICC sono trasferimenti di attività da parte di partecipanti al controllo in cambio di una partecipazione nella ICC. Tali conferimenti possono prendere diverse forme. I conferimenti possono essere effettuati simultaneamente da parte dei partecipanti al controllo o al momento di creazione della ICC o successivamente. Il corrispettivo ricevuto dal partecipante (partecipanti) al controllo in cambio di attività conferite alla ICC può anche comprendere denaro o altro corrispettivo che non dipenda dai flussi finanziari futuri della ICC ("corrispettivo aggiuntivo").
3. I problemi consistono nel determinare:
(a) quando l'appropriata quota di utili e perdite risultanti da un conferimento di un'attività non monetaria alla ICC in cambio di una partecipazione nella ICC debba essere imputata al conto economico dal partecipante;
(b) come il corrispettivo aggiuntivo debba essere contabilizzato dal partecipante; e
(c) come qualsiasi utile e perdita non realizzato debba essere esposto nel bilancio consolidato del partecipante.
4. La presente Interpretazione tratta la contabilizzazione del partecipante al controllo per conferimenti non monetari a una ICC in cambio di una partecipazione nella ICC che è contabilizzata utilizzando il metodo del patrimonio netto oppure quello del consolidamento proporzionale.
Interpretazione
5. Nell'applicare lo IAS 31.39 ai conferimenti non monetari dati a una ICC in cambio di una partecipazione azionaria nella ICC, un partecipante al controllo deve imputare al conto economico dell'esercizio la quota dell'utile o della perdita attribuibile alla partecipazione azionaria degli altri partecipanti al controllo a eccezione di quando:
(a) i rischi e i benefici significativi delle proprietà dell'attività (delle attività) non monetaria conferita non sono stati trasferiti alla ICC;
(b) l'utile o la perdita derivante dal conferimento non monetario non possono essere valutati attendibilmente; o
(c) le attività non monetarie conferite sono simili a quelle conferite da altri partecipanti al controllo. Le attività non monetarie sono simili a quelle conferite da altri partecipanti quando essi hanno natura e utilizzo simile nello stesso settore di attività e un fair value (valore equo) simile. Un conferimento soddisfa la verifica di similarità solo se tutti i componenti significativi delle attività coinvolte sono simili a quelli conferiti dagli altri partecipanti.
Se si verifica qualche eccezione di quelle previste tra (a) e (c), l'utile o la perdita sarebbe considerato non realizzato e non sarebbe, perciò, imputato al conto economico, a meno che non si applichi anche il paragrafo 6.
6. Se, oltre a ricevere una partecipazione nella ICC, un partecipante al controllo riceve attività monetarie o attività non monetarie non simili a quelle conferite, in riferimento all'operazione deve essere rilevata in conto economico un'appropriata porzione dell'utile o della perdita.
7. Gli utili e le perdite non realizzati su attività non monetarie conferite alle ICC devono essere eliminati a fronte delle sottostanti attività secondo il metodo di consolidamento proporzionale o a fronte della partecipazione secondo il metodo del patrimonio netto. Tali utili e perdite non realizzati non devono essere esposti come utili e perdite differiti nello stato patrimoniale del partecipante al controllo.
Data di approvazione: giugno 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.01.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-14
Immobili, impianti e macchinari - Rimborsi per riduzioni durevoli di valore o perdite di beni
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).
Problema
1. Le imprese possono ricevere risarcimenti monetari o non monetari da terzi per riduzioni durevoli di valore o per la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari. Spesso il risarcimento monetario ricevuto deve essere usato per impellenti ragioni economiche, per ripristinare i beni che hanno subito una riduzione durevole di valore o per acquistare o costruire nuovi beni al fine di rimpiazzare le attività perse o cedute. Lo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998) non fornisce una guida esplicita su come contabilizzare tali rimborsi monetari o non monetari.
2. Esempi di tali casi possono includere:
(a) indennizzi da parte di società assicuratrici dopo una riduzione durevole di valore o una perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, dovuta a disastri naturali, furti o a un errato utilizzo;
(b) rimborsi governativi per espropri di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari; per esempio, un terreno che deve essere usato per fini pubblici;
(c) risarcimenti connessi alla conversione involontaria di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari; per esempio, la ricollocazione di impianti da una definita area urbana a un'area non urbana in conformità a una politica nazionale sul territorio; o
(d) la sostituzione complessiva o parziale di un'attività che ha subito una riduzione durevole di valore o di un'attività persa.
3. Il problema consiste nel determinare come contabilizzare:
(a) le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari;
(b) il relativo risarcimento da parte di terzi; e
(c) il successivo ripristino, acquisto o costruzione di attività.
Interpretazione
4. Le riduzioni durevoli di valore o la perdita di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari, le connesse richieste o pagamenti risarcitori da parte di terzi e ogni successivo acquisto o costruzione di beni sostitutivi sono eventi economici distinti e devono essere contabilizzati come tali. I tre eventi economici devono essere contabilizzati separatamente come segue:
(a) le riduzioni durevoli di valore degli elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 36; la cessazione o la dismissione di elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari devono essere rilevate secondo le disposizioni dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998);
(b) il risarcimento monetario o non monetario da parte di terzi per elementi rientranti tra gli immobili, impianti e macchinari che hanno subito una riduzione durevole di valore, sono stati persi o dismessi deve essere imputato a conto economico quando vi sono le condizioni per la rilevazione in bilancio; e
(c) il costo di beni ripristinati, acquistati, costruiti in sostituzione di quelli precedenti, o ricevuti come risarcimento deve essere determinato ed esposto in bilancio come prescritto dallo IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998).
Informazioni integrative
5. Il risarcimento monetario o non monetario rilevato per una riduzione durevole di valore o per una perdita di elementi rientranti tra gli elementi di immobili, impianti e macchinari deve essere indicato separatamente.
Data di approvazione: giugno 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° luglio 1999 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-15
Leasing operativo - Incentivi
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997).
Problema
1. Nella negoziazione di un leasing operativo nuovo o da rinnovare, il locatore può fornire incentivi al locatario al fine di agevolare la conclusione dell'accordo. Esempi di tali incentivi sono un pagamento anticipato per contanti al locatario o l'indennizzo o l'assunzione da parte del locatore di costi del locatario (quali costi di rilocalizzazione, migliorie su immobili in affitto e costi connessi a un preesistente impegno di locazione del locatario). In alternativa, può essere pattuito che per i periodi iniziali della durata del leasing non debba essere pagato alcun canone oppure che l'ammontare dell'affitto sia a canoni ridotti.
2. Il problema consiste nel determinare come debbano essere rilevati gli incentivi di un leasing operativo nel bilancio sia del locatario sia del locatore.
Interpretazione
3. Tutti gli incentivi accordati per un leasing operativo nuovo o da rinnovare devono essere rilevati come una parte integrante del corrispettivo netto concordato per l'uso dell'attività locata, indipendentemente dalla natura o forma dell'incentivo o dalla tempistica dei pagamenti.
4. Il locatore deve rilevare il costo complessivo degli incentivi come una riduzione del provento derivante dal noleggio lungo la durata del leasing con un metodo a quote costanti a meno che un altro criterio sistematico sia rappresentativo del modo in cui il beneficio dell'attività locata è diminuito.
5. Il locatario deve rilevare il beneficio complessivo degli incentivi come una riduzione del costo del noleggio lungo la durata del leasing con un metodo a quote costanti, a meno che un altro criterio sia rappresentativo del modo in cui il locatario percepisce i benefici dall'utilizzo dell'attività locata.
6. I costi sostenuti dal locatario, inclusi i costi connessi a una locazione preesistente (per esempio costi di chiusura di rilocalizzazione o di migliorie su immobili in affitto), devono essere contabilizzati dal locatario in conformità ai Principi contabili internazionali applicabili a questi costi, inclusi i costi che sono effettivamente rimborsati tramite un accordo sugli incentivi.
Data di approvazione: giugno 1998.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione deve essere applicata a partire dai contratti di locazione con inizio dal 1° gennaio 1999 o da data successiva.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-18
Coerenza nell'applicazione dei Principi contabili - Metodi alternativi
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio.
Problema
1. Alcuni Principi IASC permettono esplicitamente all'impresa la possibilità di scegliere tra principi contabili alternativi applicati nella preparazione del bilancio. Alcuni Principi che permettono esplicitamente la presenza di opzioni indicano il modo in cui tale scelta deve essere esercitata. Per esempio, lo IAS 39.104 indica che l'impresa deve scegliere uno dei due principi per la rilevazione dei cambiamenti nel fair value (valore equo) delle attività finanziarie disponibili per la vendita, e che deve applicare il principio scelto a tutte la attività finanziarie disponibili per la vendita. Altri Principi non si pronunciano in merito al modo in cui dover esercitare la scelta.
2. Il problema consiste nel determinare come esercitare la scelta di principio contabile nel contesto di quei Principi IASC che permettono esplicitamente una scelta del principio contabile ma non si pronunciano sul modo in cui esercitare la scelta stessa. La questione principale è se, una volta effettuata la scelta del principio da utilizzare, questa debba essere seguita coerentemente per tutte le poste contabilizzate secondo le specifiche disposizioni che prevedono la scelta medesima.
Interpretazione
3. Se vi è la possibilità di poter scegliere fra più di un principio contabile secondo le disposizioni di un Principio contabile internazionale o di una Interpretazione, l'impresa deve scegliere e applicare coerentemente uno di questi principi, a meno che il Principio o l'Interpretazione specificatamente richieda o permetta una classificazione delle poste (operazioni, eventi, saldi, importi ecc.) per le quali potrebbero risultare appropriati principi differenti. Se un Principio richiede o permette la classificazione delle poste, il principio contabile più appropriato deve essere selezionato e applicato coerentemente a ciascuna classificazione. (Una guida integrativa è presente nell'Appendice A e nell'Appendice B della presente Interpretazione).
4. Una volta che è stato scelto il principio iniziale ritenuto corretto secondo le disposizioni di cui al paragrafo 3, un cambiamento di principio contabile può essere effettuato solo in conformità allo IAS 8.42 e applicato a tutte le poste o categorie di poste nella maniera specificata nel paragrafo 3.
Data di approvazione: maggio 1999.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dai bilanci degli esercizi con inizio dal 1° luglio 2000 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-19
Moneta di conto - Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993) e IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate (rivisto nella forma nel 1994).
Problema
1. Il paragrafo 4 dello IAS 21 statuisce che in considerazione del fatto che il Principio non specifica la moneta in cui le imprese presentano il proprio bilancio, queste solitamente usano la moneta del Paese in cui sono domiciliate. Nonostante che lo IAS 21 definisca il termine "moneta di conto" come la moneta usata dall'impresa nella presentazione del bilancio, la moneta di conto usata dall'impresa ha anche significative implicazioni nelle valutazioni contabili degli elementi del bilancio medesimo.
2. Lo IAS 21.7 definisce una valuta estera come una valuta diversa da quella di conto di un'impresa. Perciò, la scelta della moneta di conto implica che tutte le altre valute debbano seguire la disciplina prevista per le valute estere. Le procedure per contabilizzare le operazioni in valuta estera e per convertire il bilancio di attività estere sono specificate dallo IAS 21. Lo IAS 21.36 indica ulteriori conseguenze derivanti dall'aver scelto una moneta di conto per una entità estera che tiene i propri conti nella moneta in uso in una economia iperinflazionata. Il bilancio di tale entità estera è riscritto secondo lo IAS 29 prima che esso sia convertito nella moneta di conto della società che redige il bilancio. Lo IAS 29.8, inoltre, richiede che siano rideterminati i valori da parte dell'impresa che presenta il proprio bilancio facendo uso della moneta di una economia iperinflazionata come moneta di conto.
3. I problemi consistono nel determinare:
(a) come un'impresa deve scegliere una valuta per la valutazione degli elementi del proprio bilancio (la "moneta di valutazione");
(b) se un'impresa può usare una moneta diversa dalla moneta di valutazione per presentare il proprio bilancio (la "moneta di presentazione"); e
(c) se la moneta di presentazione può essere diversa dalla moneta di valutazione, allora, come il bilancio deve essere convertito dalla moneta di valutazione a quella di presentazione.
4. Lo IAS 21.5 statuisce che la rideterminazione dei valori di bilancio dell'impresa dalla moneta in cui essa presenta il bilancio in conformità agli IAS in un'altra moneta per agevolare gli utilizzatori abituati a tale moneta o per finalità simili è un problema non considerato dallo IAS 21. Di conseguenza, le rideterminazioni dei valori effettuate a tali fini non sono prese in considerazione nella presente Interpretazione.
Interpretazione
5. La moneta di valutazione deve fornire informazioni riguardanti l'impresa che siano utili e che riflettano la sostanza economica degli eventi di riferimento e delle circostanze significative per tale impresa. Se una specifica moneta è usata in misura talmente significativa per l'impresa, o ha un impatto così importante sulla stessa, questa può rappresentare una moneta appropriata per essere usata come moneta di valutazione (una guida aggiuntiva è contenuta nell'Appendice A della presente Interpretazione). Tutte le operazioni effettuate in monete diverse dalla moneta di valutazione devono essere trattate come operazioni in valuta estera quando si applica lo IAS 21.
6. Una volta scelta la moneta di valutazione, questa non deve essere modificata a meno che non vi sia un cambiamento negli eventi sottostanti e nelle circostanze significative per l'impresa così come specificato in conformità al paragrafo 5 della presente Interpretazione.
7. Se la moneta di valutazione, determinata in conformità a quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione, costituisce la moneta di una economia iperinflazionata, allora:
(a) il bilancio proprio dell'impresa deve essere riscritto in conformità a quanto disposto dallo IAS 29; e
(b) quando l'impresa è un'entità estera come definita dallo IAS 21 ed è inclusa nel bilancio di un'altra impresa che redige il bilancio, il proprio bilancio deve essere riscritto in conformità a quanto disposto dallo IAS 29 prima che questo sia convertito nella moneta di conto dell'altra impresa che redige il bilancio.
8. Se la moneta di un Paese che non si trova in economia iperinflazionata è ritenuta una moneta di valutazione appropriata in base a quanto detto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione, l'impresa non è obbligata a riscrivere il proprio bilancio in conformità allo IAS 29.
9. Sebbene l'impresa normalmente presenti il proprio bilancio nella stessa moneta della moneta di valutazione determinata secondo quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione, può scegliere di presentare il proprio bilancio utilizzando un'altra moneta. Il metodo di conversione del bilancio di una impresa che redige il bilancio dalla moneta di valutazione a una moneta diversa per la presentazione non è specificato nei Principi contabili internazionali. Per altro, considerato che il bilancio deve presentare attendibilmente la situazione patrimoniale-finanziaria, l'andamento finanziario e i flussi finanziari, il metodo di conversione applicato dall'impresa non deve dare luogo a una informativa incoerente con la valutazione delle poste di bilancio utilizzando una moneta scelta in base a quanto disposto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione. Nel caso di un'impresa che controlli entità estere e che rediga il bilancio consolidato, la moneta utilizzata nel presentare il bilancio consolidato è normalmente la stessa della moneta di valutazione della capogruppo anche se spesso differirà dalle monete di valutazione utilizzate dalle singole entità estere. (L'Appendice B fornice una illustrazione dell'applicazione della presente Interpretazione al bilancio consolidato.)
Informazioni integrative
10. Devono essere indicate le seguenti informazioni:
(a) se la moneta di valutazione è diversa dalla moneta del Paese in cui l'impresa è domiciliata, il motivo che ha portato a tale scelta;
(b) il motivo per qualsiasi cambiamento di moneta di valutazione o di presentazione; e
(c) se il bilancio è presentato in una moneta differente dalla moneta di valutazione dell'impresa, il motivo che ha portato a tale scelta e la descrizione del metodo usato nel processo di conversione.
Nel bilancio consolidato, i riferimenti alla moneta di valutazione per le finalità di tali disposizioni informative sono indirizzati alla moneta di valutazione della capogruppo.
Data di approvazione: febbraio 2000.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2001 o data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie contenute nello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-20
Contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto - Rilevazione di perdite
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.
Problema
1. In alcune circostanze, un investitore può possedere una serie di investimenti finanziari in una collegata o in una joint venture contabilizzata con il metodo del patrimonio netto. Per esempio, la partecipante può possedere investimenti finanziari come, per esempio, azioni ordinarie o privilegiate, finanziamenti, anticipi, titoli di debito, opzioni di acquisto di azioni ordinarie o crediti commerciali.
2. Lo IAS 28.22 indica che nell'applicare il metodo del patrimonio netto, una volta che la quota delle perdite di pertinenza della partecipante è pari o superiore al valore contabile della partecipazione, la partecipante normalmente cessa di imputare la propria quota di perdite ulteriori in conto economico. La partecipazione è iscritta a un valore pari a zero. Per altro, le perdite ulteriori devono essere coperte da accantonamenti nella misura in cui la partecipante si sia impegnata o abbia eseguito versamenti per conto della collegata stessa che la partecipante ha garantito, o per i quali essa si è altrimenti impegnata.
3. Nell'applicazione del metodo del patrimonio netto i problemi consistono nel definire:
(a) quali investimenti finanziari sono inclusi nel "valore contabile di una partecipazione" cui si fa riferimento nello IAS 28.22; e
(b) se la rilevazione della quota delle perdite di pertinenza della partecipante nella collegata o nell'impresa a controllo congiunto (partecipata) superiore al valore contabile della partecipazione viene mantenuta anche quando l'impresa mantiene altre tipologie di investimenti finanziari nella partecipata non compresi nel valore contabile della partecipazione.
4. La presente Interpretazione considera l'applicazione del metodo del patrimonio netto secondo quanto previsto nello IAS 28. In base a quanto disposto dal trattamento contabile alternativo consentito contenuto nello IAS 31.32, un'impresa applica il metodo del patrimonio netto nell'iscrizione in bilancio della propria partecipazione in una impresa a controllo congiunto e, perciò, anche in tal caso, si applica la presente Interpretazione.
Interpretazione
5. Gli investimenti finanziari possono manifestarsi in una varietà di modi, per esempio alcuni di essi hanno la forma di azioni ordinarie o azioni privilegiate. Per la finalità dell'applicazione dello IAS 28.22, il valore contabile di una partecipazione deve includere solamente il valore contabile degli strumenti che forniscono diritti non vincolati alla partecipazione di utili o perdite e una quota residua di natura patrimoniale nella partecipata.
6. Se la quota delle perdite di pertinenza della partecipante risulta superiore al valore contabile della partecipazione medesima, il valore di quest'ultima è azzerato e la rilevazione di perdite ulteriori deve essere attualizzata, a meno che la partecipante abbia sostenuto obbligazioni per la partecipata o debba adempiere a obbligazioni della partecipata per cui essa stessa si è resa garante o per le quali si sia altrimenti impegnata, sia qualora ciò implichi un finanziamento sia qualora non implichi alcun finanziamento. Nella misura in cui la partecipante ha sostenuto tali obbligazioni, la partecipante continua a rilevare la propria quota di perdite della partecipata.
7. Gli investimenti finanziari in una partecipata che non sono inclusi nel valore contabile della partecipazione in base a quanto previsto dal paragrafo 5 della presente Interpretazione sono contabilizzati in conformità ad altri Principi contabili internazionali, per esempio allo IAS 39, e precedentemente all'applicazione dello IAS 39, allo IAS 25 (rivisto nella forma nel 1994).
8. Continue perdite da parte di una partecipata devono essere considerate sintomo evidente che gli investimenti finanziari compresi nel valore contabile di una partecipazione secondo quanto previsto nel paragrafo 5 della presente Interpretazione e degli altri investimenti finanziari possono aver subito una perdita durevole di valore. La perdita durevole del valore contabile di un interesse finanziario che è incluso nel valore di un'attività è determinato basandosi sul valore contabile successivo a qualsiasi rettifica per perdite rilevate con il metodo del patrimonio netto.
9. Se la partecipante ha garantito o si è altrimenti impegnata per obbligazioni verso la partecipata o per adempiere a obbligazioni della partecipata, in aggiunta a continuare a rilevare la propria quota di perdite della partecipata, la partecipante deve determinare se debba essere previsto un accantonamento in conformità a quanto previsto dallo IAS 37. (Precedentemente all'applicazione dello IAS 37, la rilevazione di un accantonamento era quantificato in relazione alle disposizioni contenute nello IAS 10 (rivisto nella forma nel 1994).)
Informazioni integrative
10. Se una partecipante cessa di rilevare la propria quota di perdite di pertinenza di una partecipata, la partecipante deve indicare nelle note l'importo della propria quota di perdite di pertinenza della partecipata non rilevata, sia la parte creata nel corso dell'esercizio sia come valore complessivo.
Data di approvazione: agosto 1999.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-21
Imposte sul reddito - Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
La Bozza della Interpretazione SIC-D21, Imposte sul reddito - Omnibus, fu pubblicata per commenti nel settembre 1999. La Bozza della Interpretazione includeva sia la tematica considerata nella presente Interpretazione sia la tematica inclusa nella Interpretazione SIC-25, Imposte sul reddito - Cambiamenti nella condizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti.
Riferimento: IAS 12, Imposte sul reddito (rivisto nella sostanza nel 1996).
Problema
1. Secondo quanto previsto dallo IAS 12.51, la quantificazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalla modalità con cui l'impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile di quelle attività e passività che danno luogo a differenze temporanee.
2. Lo IAS 12.20 osserva che la rivalutazione di un'attività non sempre influisce sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell'esercizio in cui ha luogo tale rivalutazione e che il valore ai fini fiscali dell'attività può non essere rettificata a seguito della rivalutazione. Se il recupero futuro del valore contabile risulterà imponibile, qualsiasi differenza tra il valore contabile dell'attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali costituisce una differenza temporanea e dà luogo a una passività o a una attività fiscale.
3. La problematica consiste nel definire come interpretare il termine "recupero" con riferimento a un'attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 29 dello IAS 16 (rivisto nella sostanza nel 1998).
4. La presente Interpretazione si applica, inoltre, agli investimenti immobiliari che sono iscritti a importi rivalutati in base a quanto disposto dallo IAS 25.23 (b) ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se lo IAS 16 dovesse essere applicato.
Interpretazione
5. Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un'attività ritenuta ammortizzabile secondo quanto disposto dallo IAS 16.29 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell'attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all'aliquota fiscale applicabile all'importo imponibile originato dall'uso del bene, l'aliquota applicata in precedenza è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.
Data di approvazione: agosto 1999.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-23
Immobili, impianti e macchinari - Costi dovuti a significative verifiche o revisioni generali
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non possano essere presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun Principio applicabile ed ad ogni applicabile Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 16, Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 1998).
Problema
1. Lo IAS 16.23 (rivisto nella sostanza nel 1998) richiede la capitalizzazione delle spese successive relative a un elemento di immobili, impianti e macchinari che migliorino le prestazioni dell'attività oltre il suo livello ordinario di prestazioni originariamente valutato. Tutte le spese successive, quali per esempio i costi di riparazione o manutenzione che ripristinano o mantengono i benefici economici futuri che un'impresa può aspettarsi dall'ordinario livello di prestazioni dell'attività originariamente valutato, devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti.
2. Lo IAS 16.27 indica che le parti più importanti di alcuni elementi di immobili, impianti e macchinari possano richiedere sostituzioni a intervalli regolari. Tali parti devono essere contabilizzate come elementi distinti poiché hanno vite utili differenti da quelle degli elementi di immobili, impianti o macchinari cui esse sono correlate.
3. L'impresa acquista un immobile, un impianto o un macchinario e sostiene tutti i costi necessari per portarlo nelle condizioni richieste per il suo uso prestabilito. L'impresa potrà in futuro dover effettuare sul bene, durante la sua vita utile, a intervalli regolari, significative verifiche o revisioni generali al fine di ottenerne un impiego continuo. Un esempio di ciò è dato dall'acquisto di un aereo che richiede una revisione ogni tre anni.
4. Il problema consiste nel definire se l'impresa, quando sostiene i costi relativi a significative verifiche o revisioni generali, effettuate a intervalli regolari durante la vita utile, sugli elementi di immobili, impianti e macchinari, debba capitalizzare tali costi in quanto elemento dell'attività o se debba invece considerali come costo dell'esercizio.
Interpretazione
5. I costi di significative verifiche o revisioni generali di un elemento di immobili, impianti e macchinari sostenuti a intervalli regolari durante la vita utile di un'attività ed effettuati per consentire un impiego continuo della stessa devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti salvo quando:
(a) coerentemente con quanto previsto dallo IAS 16.12, l'impresa ha identificato come elemento distinto del bene l'importo relativo a una significativa verifica o revisione generale e ha già ammortizzato tale elemento al fine di riflettere il consumo dei benefici che sono sostituiti o reintegrati da successive significative verifiche o revisioni generali (se l'attività è iscritta al costo storico o rivalutata);
(b) è probabile che affluiranno all'impresa benefici economici futuri associati all'attività; e
(c) il costo di significative verifiche o revisioni generali per l'impresa può essere attendibilmente valutato.
Se tali requisiti sono soddisfatti, il costo deve essere capitalizzato e contabilizzato.
Data di approvazione: ottobre 1999.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 15 luglio 2000. L'applicazione dell'approccio sui componenti descritto nella presente Interpretazione costituisce un cambiamento nel criterio di ammortamento ed è trattato come un cambiamento di stima contabile, coerentemente a quanto disposto dallo IAS 16.52. Conseguentemente, la quota di ammortamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri devono essere modificate.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-24
Utile per azione - Strumenti finanziari e altri contratti che possono essere convertiti in azioni
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 33, Utile per azione.
Problema
1. Esistono varie tipologie di strumenti finanziari o di altri contratti che possono essere regolati dalla società che redige il bilancio tramite pagamento di attività finanziarie o tramite pagamento sotto forma di trasferimento di azioni ordinarie della società che redige il bilancio al possessore. In alcune circostanze, la modalità di regolamento è scelta dall'emittente di strumenti finanziari mentre, in altre circostanze, tale modalità di regolamento è scelto dal possessore dello strumento finanziario. Un esempio di tale tipologia di strumento può essere un'obbligazione contrattuale della società che redige il bilancio che può essere regolata tramite pagamento in contanti o tramite emissione di azioni ordinarie della società che redige il bilancio.
2. Il problema consiste nel definire se gli strumenti finanziari o gli altri contratti che possono essere regolati tramite pagamento di attività finanziarie o tramite pagamento sotto forma di emissione di azioni ordinarie da parte della società che redige il bilancio, a scelta dell'emittente o del possessore, siano, secondo quanto previsto dallo IAS 33, potenziali azioni ordinarie.
3. La presente Interpretazione considera i contratti che specificano tali criteri alternativi di regolamento nei loro termini contrattuali.
Interpretazione
4. Tutti gli strumenti finanziari o gli altri contratti che possono dare luogo all'emanazione di azioni ordinarie della società che redige il bilancio per il possessore di strumenti finanziari o di altri contratti, a scelta dell'emittente o del possessore, costituiscono potenziali azioni ordinarie dell'impresa.
Data di approvazione: febbraio 2000.
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° dicembre 2000. L'informazione comparativa esposta e illustrata nel bilancio in base a quanto disposto dallo IAS 33.47-52 deve essere riscritta al fine dell'applicazione della presente Interpretazione.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-25
Imposte sul reddito - Cambiamenti di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
La Bozza della Interpretazione SIC-D21, Imposte sul reddito - Omnibus, fu pubblicata per commenti nel settembre 1999. La Bozza della Interpretazione includeva sia la tematica considerata nella presente Interpretazione sia la tematica inclusa nella Interpretazione SIC-21, Imposte sul reddito - Cambiamenti nella posizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti.
Riferimento: IAS 12, Imposte sul reddito (rivisto nella sostanza nel 1996).
Problema
1. Un cambiamento nella condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti può avere conseguenze in quanto in grado di aumentare o di diminuire le sue passività o attività fiscali. Ciò può, per esempio, verificarsi nel caso di una quotazione pubblica di strumenti rappresentativi di capitale dell'impresa o nel caso di una ridefinizione del patrimonio netto dell'impresa. Ciò può, inoltre, verificarsi nel caso di un movimento di un azionista di controllo in un Paese estero. Quale risultato di un evento del genere, un'impresa può essere tassata in maniera diversa; può, per esempio, acquisire o perdere incentivi fiscali o divenire soggetta a una aliquota fiscale diversa nel futuro.
2. Un cambiamento di condizione fiscale di un'impresa o dei suoi azionisti può avere un effetto immediato sulle attività o sulle passività fiscali correnti dell'impresa. Il cambiamento può, inoltre, aumentare o diminuire le passività o le attività fiscali differite rilevate dall'impresa a seconda dell'effetto che il cambiamento ha sulla condizione fiscale che originerà dal recupero o dall'estinzione del valore contabile delle attività o delle passività dell'impresa.
3. Il problema consiste nel determinare come l'impresa debba contabilizzare le conseguenze fiscali di un cambiamento nella condizione fiscale o in quella dei suoi azionisti.
Interpretazione
4. Un cambiamento di condizione fiscale dell'impresa o dei suoi azionisti non dà luogo ad aumenti o diminuzioni negli importi rilevati direttamente in patrimonio netto. Le conseguenze fiscali correnti e differite di un cambiamento di condizione fiscale devono essere incluse nell'utile (perdita) d'esercizio, a meno che tali conseguenze facciano riferimento a operazioni ed eventi che si concretizzano, nello stesso periodo o in un periodo diverso, in un accreditamento diretto o in un onere per l'importo rilevato di patrimonio netto. Tali conseguenze fiscali che fanno riferimento ai cambiamenti dell'importo rilevato di patrimonio netto, nello stesso periodo o in un periodo diverso (non incluso nell'utile o perdita d'esercizio), devono essere addebitate o accreditate direttamente in patrimonio netto.
Data di approvazione: agosto 1999.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-27
La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimenti: IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1997), IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997), IAS 18, Ricavi (rivisto nella sostanza nel 1993).
Problema
1. Le imprese possono effettuare un'operazione o una serie di operazioni (un accordo) tra loro collegate con un terzo o parti non correlate (un Investitore) nella forma legale del leasing. Per esempio, un'Impresa potrebbe locare determinati beni a un Investitore e, quindi, retrolocare i medesimi beni, o alternativamente, vendere legalmente i beni e retrolocare i medesimi beni. La forma legale di ciascun accordo nonché i suoi termini contrattuali e le sue condizioni possono variare in modo significativo. Nell'esempio del leasing con retrolocazione, si potrebbe verificare che l'accordo sia stato così formulato al fine di poter ottenere un vantaggio fiscale a favore dell'investitore che si concretizza in un accordo economico a vantaggio dell'investitore che viene suddiviso con l'impresa tramite un compenso, e non comporta l'effettivo diritto ad utilizzare l'attività in oggetto.
2. Quando un accordo con un Investitore implica l'esistenza di un contratto di leasing, i problemi che emergono consistono nel definire:
(a) come determinare se più operazioni sono tra loro collegate e se devono essere contabilizzata come se fossero un'unica operazione;
(b) se l'accordo rientra nella definizione di leasing in base a quanto disposto dallo IAS 17; e, se diversamente,
(i) se un distinto conto investimenti e le obbligazioni derivanti dalle operazioni di leasing debbano essere considerati rispettivamente attività e passività proprie dell'Impresa (si consideri quale esempio, il caso descritto nel paragrafo 2 (a) dell'Appendice A);
(ii) come l'Impresa debba contabilizzare le altre obbligazioni derivanti dall'accordo; e
(iii) come l'Impresa debba contabilizzare il compenso che potrebbe ricevere da un Investitore.
Interpretazione
3. Una serie di operazioni nella forma legale del leasing sono collegate e devono essere contabilizzate come una sola operazione quando l'effetto economico complessivo non può essere compreso se non facendo riferimento alla serie delle operazioni nel suo insieme. È questo il caso, per esempio, in cui più operazioni sono tra loro strettamente correlate, negoziate come un'unica operazione, ed hanno luogo contestualmente o in maniera concatenata. (l'Appendice A fornisce esempi applicativi della presente Interpretazione.)
4. La contabilizzazione deve riflettere la sostanza dell'accordo. Devono essere valutati tutti gli aspetti e le implicazioni dell'accordo al fine di determinarne la sostanza, dando peso a quegli aspetti e a quelle implicazioni che hanno un effetto economico.
5. Lo IAS 17 si applica quando la sostanza di un accordo prevede il trasferimento del diritto a fare uso del bene per un prefissato periodo temporale. Indicatori che individualmente dimostrano che un accordo potrebbe, nella sostanza, non rappresentare un accordo di leasing, del tipo di quelli indicati nello IAS 17 sono, per esempio, (l'Appendice B fornisce l'illustrazione pratica della presente Interpretazione):
(a) un'Impresa consegna tutti i rischi e tutti i benefici connessi alla proprietà del bene in oggetto e usufruisce sostanzialmente di tutti i diritti per il suo uso previsti già prima dell'accordo;
(b) la motivazione prevalente dell'accordo è quella di ottenere un particolare vantaggio fiscale, e non di trasmettere il diritto ad usare un bene; e
(c) in base agli accordi contrattuali, è prevista una opzione il cui esercizio è da ritenersi quasi certo (per esempio, una opzione di vendita (put) esercitabile ad un prezzo sufficientemente superiore al fair value (valore equo) atteso quando lo stessa diverrà esercitabile).
6. Le definizioni e la guida contenuta nei paragrafi 49-64 del Quadro sistematico devono essere applicate nel determinare se, nella sostanza, un distinto conto investimenti e le obbligazioni contratte per il pagamento del leasing siano per l'impresa attività e passività. Indicatori che congiuntamente dimostrano che, nella sostanza, un distinto conto investimenti e le obbligazioni per i pagamenti della locazione non soddisfano le definizioni di un'attività e di una passività e non devono essere rilevate dall'impresa includono:
(a) l'Impresa non è in grado di controllare il conto investimento per indirizzarlo verso i propri obiettivi e non è obbligata a pagare canoni di locazione. Ciò si verifica quando, per esempio, un importo anticipato è allocato in un separato conto investimenti al fine di salvaguardare l'Investitore e potrebbe essere usato solo per pagare l'Investitore, questi concorda che le obbligazioni derivanti dai canoni di locazione debbano essere pagate tramite i fondi del conto investimenti, e l'Impresa non è in grado di effettuare tali pagamenti tramite il suddetto conto;
(b) l'Impresa detiene solo un remoto rischio per rimborsare l'intero importo di qualsiasi compenso ricevuto da un Investitore e probabilmente pagando un importo aggiuntivo, o, quando non è stato ricevuto alcun compenso, detiene solo un remoto rischio per il pagamento di un importo previsto per altre obbligazioni (per esempio, una garanzia). Esiste solo un remoto rischio di pagamento quando, per esempio, i termini contrattuali dell'accordo richiedono che un importo anticipato sia investito in beni privi di rischio che si suppone genereranno flussi finanziari sufficienti per soddisfare le obbligazioni derivanti dai pagamenti di locazione; e
(c) fatta eccezione per i primi flussi finanziari alla stipula dell'accordo, i soli flussi finanziari attesi nell'accordo sono rappresentati dai canoni di locazione coperti esclusivamente dai fondi contenuti nel separato conto investimenti creato con i flussi finanziari iniziali.
7. Altre obbligazioni contenute in un accordo, incluse eventuali garanzie concesse e obbligazioni sostenute a breve termine, devono essere contabilizzate in base a quanto disposto nello IAS 37 o nello IAS 39, in relazione ai termini contrattuali previsti.
8. Le condizioni contenute nel paragrafo 20 dello IAS 18 devono essere applicate ai fatti e alle circostanze di ciascun accordo nel determinare se rilevare un compenso come un ricavo che un'Impresa potrebbe ricevere. Devono essere considerati fattori quali l'eventuale coinvolgimento continuo sotto forma di rilevanti obbligazioni legate all'andamento economico futuro necessario per guadagnare un compenso, se sono trattenuti i rischi, i termini contrattuali di eventuali accordi di garanzia, ed il rischio di dover ripagare il compenso. Indicatori che individualmente dimostrano che non è corretto rilevare l'intero compenso come ricavo quando ricevuto, se ricevuto all'inizio dell'accordo, includono:
(a) obbligazioni finalizzate a gestire o ritirarsi da determinate significative attività sono condizioni che dimostrano che il compenso è ricevuto, e, perciò, l'esecuzione di un accordo legalmente vincolante non è il più significativo atto richiesto dall'accordo;
(b) sono inserite limitazioni per l'uso del bene sottostante che hanno l'effetto pratico di limitare e modificare in maniera rilevante la capacità di utilizzo del bene medesimo da parte dell'impresa (per esempio, far cessare, vendere o dare in garanzia il bene);
(c) la possibilità di indennizzare eventuali importi legati a compensi e il pagamento di eventuali importi aggiuntivi non sono remoti. Ciò si verifica quando, per esempio:
(i) il bene sottostante non rappresenta un bene particolare richiesto dall'Impresa per svolgere la propria attività, e, perciò, vi è possibilità che l'impresa possa pagare un importo per completare in tempi brevi l'accordo; o
(ii) l'Impresa deve, per accordi contrattuali, oppure può con discrezione parziale o totale, investire un importo anticipato in attività che comportano un rischio non irrilevante (per esempio, valute estere, tassi di interesse o crediti). In tale circostanza, il valore investito insufficiente a soddisfare le obbligazioni derivanti dai canoni di locazione non è remoto, e, perciò, vi è la possibilità che l'Impresa sia tenuta a pagare parte dell'importo.
9. Il compenso deve essere presentato in conto economico basandosi sulla sua sostanza e natura economica.
Informazioni integrative
10. Nella identificazione dell'informativa ritenuta necessaria per comprendere l'accordo e il trattamento contabile adottato devono essere considerati tutti gli aspetti di un accordo che, nella sostanza, non coinvolgono un contratto di leasing in base a quanto disposto nello IAS 17. Un'Impresa deve indicare per ogni esercizio in cui l'accordo è efficace quanto segue:
(a) una descrizione dell'accordo incluso:
(i) il bene in oggetto e qualsiasi relativo vincolo d'uso;
(ii) la durata dell'accordo e le altre fondamentali condizioni previste nell'accordo;
(iii) le operazioni tra loro collegate, incluse eventuali opzioni; e
(b) il trattamento contabile applicato a qualsiasi compenso ricevuto, l'importo rilevato come ricavo nell'esercizio, e le voci di conto economico in cui lo stesso è stato allocato.
11. L'informativa richiesta in accordo al paragrafo 10 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo o congiuntamente per ciascuna classe di accordi. Una classe è un gruppo di accordi con attività sottostanti di natura simile (per esempio, centrali nucleari).
Data dell'approvazione: febbraio 2000.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-29
Informazioni integrative - Accordi per servizi in concessione
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 1, Presentazione del bilancio (rivisto nella sostanza nel 1997).
Problema
1. Un'impresa (concessionaria) potrebbe stipulare un accordo con un'altra impresa (concessore) per l'erogazione di servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali. Il concessionario potrebbe essere un'impresa del settore pubblico o privato, nonché un organismo governativo. Esempi di accordi di servizi in concessione comprendono la depurazione dell'acqua e la fornitura di servizi, autostrade, parcheggi, tunnel, ponti, aeroporti e telecomunicazioni. Esempi di accordi che non rappresentano accordi di servizi in concessione includono imprese che esternalizzano l'operazione dei propri servizi interni (per esempio, dipendenti della mensa, manutenzione dell'edificio e supporto amministrativo e informatico).
2. Un accordo di servizio in concessione generalmente coinvolge il concessore il quale affida per il periodo di tempo della concessione al concessionario:
(a) il diritto di erogare servizi che diano pubblico accesso a importanti servizi economici e sociali, e
(b) in alcuni casi, il diritto a usare determinate attività materiali, immateriali e/o finanziarie,
in cambio il concessionario:
(a) si impegna a fornire per il periodo della concessione i servizi in base a specifici termini e condizioni, e
(b) laddove possibile, si impegna a restituire al termine del periodo di concessione i diritti ricevuti all'inizio del periodo della concessione e/o acquisiti nel periodo della concessione.
3. La caratteristica comune di tutti gli accordi dei servizi dati in concessione riguarda il fatto che il concessionario sia riceve un diritto sia contrae un'obbligazione a fornire servizi pubblici.
4. Il problema consiste nel determinare che tipo di informativa debba essere inserita nelle note da parte del concessionario e del concessore.
5. Taluni aspetti e l'informativa connessa a alcuni accordi connessi al servizio oggetto della concessione sono già considerati dai vigenti Principi contabili internazionali (per esempio, lo IAS 16 si applica all'acquisizione di elementi di immobili, impianti e macchinari, lo IAS 17 si applica alle locazioni di beni, e lo IAS 38 si applica alle acquisizioni di attività immateriali). Per altro, un accordo di servizio in concessione potrebbe implicare la necessità di fare uso di contratti esecutivi che non sono considerati nei Principi contabili internazionali, a meno che i contratti non siano onerosi, caso in cui si applica lo IAS 37. Conseguentemente, la presente Interpretazione prende in considerazione le informazioni aggiuntive degli accordi dei servizi dati in concessione.
Interpretazione
6. Tutti gli aspetti degli accordi dei servizi dati in concessione devono essere considerati nella determinazione dell'appropriata informativa da inserire nelle note. Un concessionario e un concessore devono indicare in ciascun esercizio, quanto segue:
(a) una descrizione dell'accordo;
(b) le condizioni dell'accordo che, data la loro significatività, potrebbero influenzare l'importo, la tempistica e la certezza dei flussi finanziari futuri (per esempio, il periodo della concessione, le date di rideterminazione del prezzo e le condizioni base su cui i nuovi calcoli del prezzo e della negoziazione sono determinati);
(c) la natura e la portata (per esempio, la quantità, il periodo temporale o l'importo quando appropriato) di:
(i) i diritti a usare determinate attività;
(ii) le obbligazioni contratte per la fornitura o i diritti di richiesta di fornitura di servizi;
(iii) le obbligazioni ad acquisire o costruire elementi di immobili, impianti e macchinari;
(iv) le obbligazioni a consegnare o i diritti a ricevere determinate attività a conclusione del periodo di concessione;
(v) le opzioni di rinnovo e di chiusura anticipata dell'accordo;
(vi) altri diritti e obbligazioni (per esempio, importanti costi di revisione); e
(d) i cambiamenti dell'accordo avvenuti nel corso del periodo.
7. L'informativa richiesta in conformità al paragrafo 6 della presente Interpretazione deve essere fornita individualmente per ciascun accordo di concessione del servizio o insieme per ciascuna classe di accordi di concessione di servizi. Una classe è un gruppo di accordi di servizi in concessione che comprendono servizi di natura similare (per esempio, riscossione di pedaggi, servizi di telecomunicazioni e depurazione dell'acqua).
Data di approvazione: maggio 2001.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 31 dicembre 2001.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-30
Moneta di conto - Conversione dalla moneta di valutazione alla moneta di presentazione
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 21, Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere (rivisto nella sostanza nel 1993), IAS 29, Informazioni contabili in economie iperinflazionate (rivisto nella forma nel 1994).
Problema
1. Il SIC-19, Moneta di conto - Valutazione e presentazione dei bilanci secondo quanto disposto dallo IAS 21 e dallo IAS 29, considera la problematica di come un'impresa debba convertire il proprio bilancio da una valuta usata per valutare le poste nel proprio bilancio (moneta di valutazione) ad un'altra valuta usata a fini espositivi (moneta di presentazione). Il SIC-19 non specifica quale criterio di conversione debba essere applicato, ma richiede che il metodo di conversione impiegato non porti ad una informativa che risulti incoerente con la valutazione delle poste di bilancio.
2. Il SIC-19.15 si sofferma su tale disposizione nell'esempio di un'impresa russa che fa uso del rublo russo quale appropriata moneta di valutazione e che traduce il proprio bilancio in un'altra moneta (per esempio, euro) per l'esposizione. È previsto che il metodo applicato per la conversione da rubli russi a euro non debba, per esempio, avere l'effetto di sostituire gli euro al rublo russo come moneta di valutazione.
3. Lo IAS 21.5 statuisce che il Principio non tratta la conversione del bilancio di un'impresa dalla sua moneta di conto a un'altra valuta, effettuata per facilitare gli utilizzatori abituati a quella valuta o per motivi analoghi.
4. I problemi consistono nel determinare:
(a) come le poste di bilancio debbano essere convertite da una moneta di valutazione ad una moneta di presentazione quando il bilancio è presentato in una valuta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto dal SIC-19; e
(b) quale informative debba essere fornita:
(i) quando il bilancio è presentato in una valuta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto dal SIC-19; o
(ii) quando una informativa aggiuntiva non richiesta dai Principi contabili internazionali è esposta in bilancio e in una moneta, diversa dalla moneta usata nella presentazione del bilancio, per facilitare alcuni utilizzatori.
5. La presente Interpretazione deve essere letta e applicata in relazione alle disposizioni del SIC-19. Il termine "bilancio" si riferisce anche al bilancio consolidato, come definito nello IAS 27.4.
Interpretazione
6. Quando il bilancio è presentato in una valuta diversa dalla moneta di valutazione determinata in base alle disposizioni del SIC-19, e la moneta di valutazione non è la moneta di un'economia iperinflazionata, le disposizioni del SIC-19.9 devono essere applicate nel modo di seguito esposto:
(a) le attività e le passività di tutti gli stati patrimoniali presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data di ciascun stato patrimoniale presentato;
(b) costi e ricavi di tutti i periodi presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti ai tassi di cambio esistenti alle date delle operazioni o al tasso che approssima gli effettivi tassi di cambio;
(c) le poste rappresentative del patrimonio netto diverse dall'utile (perdita) d'esercizio che è incluso nel saldo dell'utile (perdita) accumulato devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data di ciascun stato patrimoniale presentato; e
(d) tutte le differenze di cambio risultanti dalla conversione in base all'applicazione del metodo di cui ai paragrafi 6 (a)-(c) della presente Interpretazione devono essere rilevate direttamente in patrimonio netto.
7. Quando il bilancio è presentato in una moneta diversa dalla moneta di valutazione individuata nel SIC-19, e la moneta di valutazione è la moneta di un'economia iperinflazionata, le disposizioni del SIC-19.9 devono essere applicate nel modo che segue:
(a) attività, passività e poste di patrimonio netto contenute di gli stati patrimoniali presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertite al tasso di chiusura esistente alla data del più recente stato patrimoniale presentato; e
(b) ricavi e costi per tutti gli esercizi presentati (cioè, inclusi i dati comparativi) devono essere convertiti al tasso di chiusura esistente alla fine del più recente periodo esposto.
Informazioni integrative
8. Quando il bilancio è presentato in una moneta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto nel SIC-19, un'impresa deve dichiarare che la moneta di valutazione riflette la sostanza economica degli eventi e le circostanze relative all'impresa, in aggiunta all'indicazione delle informazioni richieste dal SIC-19.10.
9. Quando il bilancio è presentato in una moneta diversa dalla moneta di valutazione individuata in base a quanto disposto dal SIC-19, e la moneta di valutazione è la moneta di un'economia iperinflazionata, un'impresa deve indicare i tassi di cambio di chiusura tra la moneta di valutazione e la moneta di presentazione esistenti alla data di ciascun stato patrimoniale presentato, in aggiunta all'informativa richiesta dallo IAS 29.39.
10. Quando l'informativa aggiuntiva non richiesta dai Principi contabili internazionali è esposta in bilancio e in una moneta, diversa dalla moneta usata nel presentare il bilancio, per agevolare alcuni utilizzatori, le imprese devono:
(a) identificare chiaramente l'informazione come informazione supplementare per distinguerla dall'informazione richiesta dai Principi contabili internazionali e convertita in conformità ai paragrafi 6 e 7 della presente Interpretazione (quale sia applicabile);
(b) indicare la moneta di valutazione usata per preparare il bilancio e il metodo di conversione usato per determinare l'informativa aggiuntiva fornita;
(c) indicare il motivo per cui la moneta di valutazione riflette la sostanza economica degli eventi e dei fatti sottostanti dell'impresa e che l'informativa aggiuntiva è fornita in un'altra moneta a fini esclusivamente di agevolazione; e
(d) indicare la moneta in cui l'informativa supplementare è esposta.
La dichiarazione prevista dai paragrafi 8 e 10 (c) è richiesta per il bilancio consolidato in tutti i casi salvo quelli in cui le monete di valutazione utilizzate dalle imprese del gruppo e la moneta di presentazione coincidano, e nel caso in cui venga fornita l'informativa aggiuntiva, la moneta esposta coincida anch'essa. Ai fini delle disposizioni informative di cui ai paragrafi 9 e 10 (b) nel bilancio consolidato, i riferimenti alla moneta di valutazione devono essere fatti alla moneta di valutazione della capogruppo.
Data di approvazione: maggio 2001.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2002 o da data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie contenute nello IAS 8.46.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-31
Ricavi - Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 18, Ricavi (rivisto nella sostanza nel 1993).
Problema
1. Un'impresa (Venditore) può accordarsi per una operazione di baratto per fornire servizi pubblicitari in cambio di ricevere altri servizi pubblicitari dal suo cliente (Cliente). Tale pubblicità può essere diffusa in internet o tramite cartelloni pubblicitari, annunci su televisione o radio, pubblicazioni su periodici o quotidiani, o tramite altro mezzo.
2. In alcuni casi, non vi è scambio di denaro o di altro corrispettivo tra le imprese. In alcun'altre circostanze, possono essere scambiati importi uguali o approssimativamente uguali di denaro o altro corrispettivo.
3. Un Venditore che fornisce servizi pubblicitari nel corso dello svolgimento della propria attività ordinaria rileva i ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18 da una operazione di baratto che comprende una pubblicità quando, tra le altre condizioni, i servizi scambiati sono dissimili (IAS 18.12) e l'importo del ricavo può essere valutato attendibilmente (IAS 18.20 (a)). La presente Interpretazione si applica solamente ad uno scambio di servizi dissimili. Uno scambio di servizi pubblicitari simili non è una operazione che genera ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18.
4. Il problema consiste nel determinare sotto quali circostanze un Venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti o forniti in una operazione di baratto.
Interpretazione
5. Il ricavo derivante da una operazione di baratto comprendente pubblicità non può essere valutato attendibilmente al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti. Per altro, un Venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari che fornisce in una operazione di baratto, facendo riferimento solo a operazioni non di baratto che:
(a) comprendono pubblicità simile alla pubblicità contenuta nella operazione di baratto;
(b) si verificano frequentemente;
(c) rappresentano un numero di operazioni ed un importo prevalente se comparato con tutte le operazioni che concernono l'erogazione di servizi pubblicità simili alla pubblicità prevista nella operazione di baratto;
(d) sono sotto forma di denaro e/o altre forme di corrispettivo (per esempio, titoli negoziabili, attività non monetarie, e altri tipi di servizi) che hanno un fair value (valore equo) attendibilmente valutabile; e
(e) non hanno la medesima controparte presente nella operazione di baratto.
Data di approvazione: maggio 2001.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-32
Attività immateriali - Costi connessi a siti web
Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.
Riferimento: IAS 38, Attività immateriali.
Problema
1. Le impresa potrebbero sostenere costi interni per lo sviluppo e il funzionamento del proprio sito web sia per l'utilizzo interno che esterno. Un sito web progettato per uso esterno potrebbe essere utilizzato per vari fini quali la promozione e la pubblicità dei prodotti e dei servizi dell'impresa, la fornitura di servizi elettronici e la vendita di prodotti e servizi. Un sito web progettato per l'utilizzo interno potrebbe essere utilizzato per archiviarvi le politiche societarie e i dettagli dei clienti nonché per cercare importanti informazioni.
2. Le fasi dello sviluppo di un sito web possono essere descritte come segue:
(a) Pianificazione - include l'effettuazione di studi di fattibilità; la definizione delle finalità e delle caratteristiche tecniche, la valutazione di più alternative proposte e la scelta delle soluzioni ritenute migliori.
(b) Sviluppo degli aspetti applicativi e infrastrutturali - comprende l'ottenimento di un dominio, l'acquisto e lo sviluppo di un hardware e di un software operativo, l'installazione di applicazioni sviluppate e di verifiche sotto sollecitazione.
(c) Sviluppo del design grafico - comprende la progettazione dell'aspetto grafico delle pagine web.
(d) Sviluppo del contenuto - comprende la creazione, l'acquisto, la preparazione e il caricamento delle informazioni, sia che esse siano di testi o di natura grafica, sul sito web prima del completamento dello sviluppo del sito web medesimo. L'informazione può essere immagazzinata in distinti database che risultino integrati nel (o accessibili dal) sito web o codificati direttamente nelle pagine web.
3. Una volta che lo sviluppo di un sito web è stato completato, inizia la fase operativa. Durante questa fase, un'impresa mantiene e migliora le applicazioni, l'infrastruttura, il design grafico e il contenuto del sito web.
4. Nella contabilizzazione dei costi interni sostenuti per lo sviluppo e l'esecuzione del sito web dell'impresa per un utilizzo interno o esterno, i problemi consistono nel determinare:
(a) se il sito web è un'attività immateriale generata internamente che è soggetta alle disposizioni dello IAS 38; e
(b) il corretto trattamento contabile per tali spese.
5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell’hardware di un sito web (per esempio, creatori di siti web, organizzatori di siti web, disegnatori di siti web e connessioni ad Internet). Tali spese devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dallo IAS 16. In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese da un fornitore “provider” di servizi via Internet che ospita il sito web dell’entità, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.78 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti.
6. Lo IAS 38 non si applica alle attività immateriali possedute da un'impresa per la vendita nel normale svolgimento dell'attività (si veda IAS 2, Rimanenze, e IAS 11, Commesse a lungo termine) o per locazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dello IAS 17, Leasing (rivisto nella sostanza nel 1997). In relazione a ciò, la presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per lo sviluppo o il funzionamento di un sito web (o il software di un sito web) destinato alla vendita a un'altra impresa. Quando un sito web è locato tramite un contratto di leasing operativo, il locatore deve applicare la presente Interpretazione. Quando un sito web è locato tramite un contratto di leasing finanziario, il locatario deve applicare la presente Interpretazione dopo l'iniziale rilevazione del bene locato.
Interpretazione
7. Il sito web di un'impresa originato dallo sviluppo e destinato all'utilizzo interno o esterno costituisce un'attività immateriale generata internamente soggetta alle disposizioni di cui allo IAS 38.
8. Un sito web sviluppato internamente deve essere rilevato come un'attività immateriale se, e solo se, oltre a conformarsi alle generiche disposizioni descritte nello IAS 38.19 per la rilevazione e la valutazione iniziale, un'impresa può soddisfare le disposizioni contenute nello IAS 38.45. In particolare, un'impresa può essere in grado di soddisfare la disposizione di dimostrare come il proprio sito web genererà probabili benefici economici futuri in relazione a quanto disposto dallo IAS 38.45 (d) quando, per esempio, il sito web riesce a generare ricavi, inclusi i ricavi diretti derivanti dal processo di ordini di vendita. Un'impresa non è in grado di dimostrare che un sito web sviluppato esclusivamente o prevalentemente per promuovere o pubblicizzare i propri prodotti e servizi genererà in futuro probabili benefici economici e, pertanto, deve rilevare tutte le spese sostenute per lo sviluppo di tale sito web come costo quando queste sono sostenute.
9. Qualsiasi spesa interna legata allo sviluppo e al funzionamento del sito web di un'impresa deve essere contabilizzata in conformità allo IAS 38. Per determinare il trattamento contabile più appropriato, devono essere valutata la natura di ciascuna attività per la quale la spesa è sostenuta (per esempio formazione dei dipendenti e mantenimento del sito web) e la fase di sviluppo o successiva allo sviluppo del sito web (una guida aggiuntiva è fornita nell'Appendice alla presente Interpretazione). Per esempio:
(a) la fase di pianificazione è simile per natura alla fase di ricerca prevista dallo IAS 38.42-44. Le spese sostenute in questa fase devono essere rilevate come costo quando queste sono sostenute;
(b) la fase di sviluppo di natura applicativa e infrastrutturale, la fase della progettazione grafica e la fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per finalità diverse da quelle di pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi propri dell'impresa, sono simili per natura alla fase di sviluppo di cui allo IAS 38.45-52. Le spese sostenute in queste fasi devono essere incluse nel costo di un sito web rilevato come attività immateriale in conformità a quanto previsto dal paragrafo 8 della presente Interpretazione quando la spesa può essere direttamente attribuita, o ripartita con un criterio ragionevole e coerente, alla preparazione del sito web per il suo uso predeterminato. Per esempio, le spese sostenute per acquistare o creare il contenuto del sito (fatta eccezione per il contenuto che pubblicizza e promuove i prodotti e i servizi dell'impresa) specificatamente per un sito web, o le spese che rendono possibile l'utilizzo del contenuto (per esempio il corrispettivo utilizzato per acquisire una licenza di riproduzione) sul sito web, devono essere incluse nel costo di sviluppo quando le condizioni sono soddisfatte. Per altro, in conformità allo IAS 38.59, le spese per un elemento immateriale precedentemente addebitate al conto economico in un precedente bilancio non deve essere rilevato come parte del costo di un'attività immateriale ad una data successiva (per esempio quando i costi di un diritto d'autore sono stati pienamente ammortizzati, e il contenuto è successivamente fornito in un sito web);
(c) spese sostenute nella fase di sviluppo del contenuto, nella misura in cui il contenuto è sviluppato per pubblicizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell'impresa (per esempio fotografie digitali dei prodotti), devono essere rilevate come un costo quando sostenute in conformità allo IAS 38.57 (c). Per esempio, nella contabilizzazione delle spese per servizi professionali per potere avere fotografie digitali dei prodotti di un'impresa e per migliorare la loro esposizione, le spese devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di cui allo IAS 38.60;
(d) la fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di cui allo IAS 38.60.
10. Un sito web che è rilevato come un'attività immateriale in conformità al paragrafo 8 della presente Interpretazione deve essere valutato dopo la rilevazione iniziale applicando le disposizioni di cui allo IAS 38.63-78. La migliore stima della vita utile di un sito web deve essere breve.
Data di approvazione: maggio 2001.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 25 marzo 2002. Gli effetti derivanti dall'adozione della presente Interpretazione devono essere contabilizzati usando le disposizioni transitorie di cui agli IAS 38.118-121. perciò, quando un sito web non soddisfa le condizioni previste per essere rilevato come un'attività immateriale, anche se questo era precedentemente rilevato come un'attività, la pertinente posta deve essere eliminata dal bilancio alla data in cui la presente Interpretazione entra in vigore. Quando esiste un sito web e la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché il sito possa essere rilevato come un'attività immateriale, anche se questo non era precedentemente rilevato come un'attività, non deve essere rilevata alcuna attività immateriale alla data in cui la presente Interpretazione entra in vigore. Quando un sito web è già esistente, la spesa sostenuta per svilupparlo soddisfa le condizioni previste perché questo sia rilevato come un'attività immateriale, e questo era precedentemente rilevato come un'attività e inizialmente valutato al costo, si ritiene l'importo inizialmente rilevato corretto.
STANDING INTERPRETATIONS COMMITTEE INTERPRETAZIONE SIC-33
Consolidamento e metodo del patrimonio netto - Diritti di voto potenzialmente esercitabili e attribuzione del capitale posseduto
Paragraph 11 of IAS 1 (revised 1997), Presentation of Financial Statements, requires that financial statements should not be described as complying with International Accounting Standards unless they comply with all the requirements of each applicable Standard and each applicable Interpretation issued by the Standing Interpretations Committee. SIC Interpretations are not expected to apply to immaterial items.
Riferimento: IAS 27, Bilancio consolidato e contabilizzazione delle controllate (rivisto nella forma nel 1994), IAS 28, Contabilizzazione delle collegate (rivisto nella sostanza nel 2000), IAS 39, Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2000).
Problema
1. Le imprese potrebbero essere in possesso di garanzie su warrant, opzioni di acquisto (call) su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni, o altri strumenti simili che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'impresa diritti di voto o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e operative di un'altra impresa (diritti di voto potenzialmente esercitabili).
2. I problemi consistono nel determinare:
(a) Quando valutare se un'impresa controlla o influenza significativamente un'altra impresa in relazione rispettivamente agli IAS 27 e 28;
(i) se l'esistenza e l'effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili debba essere considerate, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5; e
(ii) se così, se debbano essere valutati eventuali altri fatti o circostanze connesse ai diritti di voto potenzialmente esercitabili;
(b) se la quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base a quanto contenuto nello IAS 27, e la quota attribuita a un partecipante che contabilizza la propria partecipazione in una controllata usando il metodo del patrimonio netto previsto dallo IAS 28, debba essere determinato in base all'effettivo capitale posseduto attualmente o in base al capitale posseduto che sarebbe posseduto se i diritti di voto potenzialmente esercitabili fossero esercitati o convertiti; e
(c) l'appropriato trattamento contabile per i diritti di voto potenzialmente eserctabili sino a che essi sono esercitati o cessano di esistere.
Interpretazione
3. L'esistenza e l'effetto dei diritti di voto potenzialmente esercitabili che sono effettivamente (ossia, correntemente) esercitabili o effettivamente convertibili devono essere considerati, in aggiunta ai fattori descritti nello IAS 27.12 e nello IAS 28.4-5, quando si valuta se un'impresa controlla (come definito nello IAS 27.6) o influenza significativamente (come definito nello IAS 28.3) un'altra impresa. Devono essere considerati tutti i diritti di voto potenzialmente esercitabili, inclusi quelli potenzialmente esercitabili posseduti da altre imprese. I diritti di voto potenzialmente esercitabili non sono effettivamente esercitabili o effettivamente convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di una data futura.
4. Devono essere esaminati tutti gli elementi e le circostanze che condizionano i diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3 della presente Interpretazione, fatta eccezione per l'intenzione della direzione aziendale e per la possibilità finanziaria di esercitare o convertire. Altri elementi che devono essere considerati includono i termini di esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e le possibili operazioni ad essi connesse (l'Appendice A fornisce esemplificazioni relative all'applicazione della presente Interpretazione).
5. La quota attribuita alla capogruppo e ai soci di minoranza nella preparazione del bilancio consolidato in base allo IAS 27, e la quota attribuita al partecipante che contabilizza la propria partecipazione usando il metodo del patrimonio netto in base allo IAS 28, deve essere determinato basandosi esclusivamente sull'effettivo capitale posseduto. Un'impresa, può, in sostanza, possedere effettivamente una quota di capitale quando, per esempio, vende e simultaneamente concorda di rivendere, ma non perde il controllo, l'accesso ai benefici economici associati a un capitale posseduto. In tale circostanza, la quota attribuita deve essere determinato prendendo in considerazione l'eventuale esercizio dei diritti di voto potenzialmente esercitabili e altri strumenti derivati che, nella sostanza, danno effettivamente accesso a benefici economici associati con il capitale posseduto (l'Appendice B fornisce esemplificazioni all'applicazione della presente Applicazione).
6. Nella preparazione del bilancio consolidato e nella contabilizzazione con il metodo del patrimonio netto, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati rispettivamente come parte della partecipazione in una controllata e della partecipazione in una collegata solamente quando la quota di capitale posseduto è attribuita prendendo in considerazione l'eventuale esercizio di tali diritti di voto potenzialmente esercitabili in conformità al paragrafo 5 della presente Interpretazione. In tutte le altre circostanze, gli strumenti che incorporano diritti di voto potenzialmente esercitabili devono essere contabilizzati in conformità allo IAS 39.
Data di approvazione: agosto 2001.
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2002 o da data successiva. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.
INTERPRETAZIONE IFRIC 2
Azioni dei soci in entità cooperative e strumenti simili
Riferimenti
- IAS 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio (rivisto nella sostanza nel 2003)
- IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003)
Premessa
1. Le cooperative e altre entità similari sono formate da gruppi di persone per soddisfare comuni necessità economiche o sociali. Le leggi nazionali normalmente definiscono una cooperativa come una società che si sforza di promuovere il progresso economico dei propri soci con un’operazione commerciale congiunta (il principio dell’autotutela). Le partecipazioni dei soci in una cooperativa sono spesso caratterizzate da azioni dei soci, quote o simili, e di seguito sono definite "azioni dei soci".
2. Lo IAS 32 stabilisce i principi per la classificazione degli strumenti finanziari come passività finanziarie o strumenti rappresentativi di capitale. In particolare, tali principi si applicano alla classificazione di strumenti rimborsabili che permettono al possessore di retrocedere tali strumenti all’emittente in cambio di disponibilità liquide o altro strumento finanziario. L’applicazione di tali principi alle azioni dei soci in entità cooperative ed a strumenti simili è difficile. Alcuni dei membri dell’International Accounting Standards Board hanno chiesto di chiarire come i principi dello IAS 32 si applicano alle azioni dei soci e a strumenti simili che hanno certe caratteristiche e le circostanze in cui tali caratteristiche influiscono sulla classificazione come passività o strumenti rappresentativi di capitale.
Ambito di applicazione
3. La presente interpretazione si applica agli strumenti finanziari che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 32, inclusi gli strumenti finanziari emessi a favore di soci di entità cooperative rappresentativi della loro partecipazione al capitale dell’entità. La presente interpretazione non si applica a quegli strumenti finanziari che saranno o possono essere regolati con strumenti rappresentativi di capitale dell’entità.
Problema
4. Molti strumenti finanziari, incluse le azioni dei soci, hanno caratteristiche di capitale, tra cui i diritti di voto e i diritti a partecipare alle distribuzioni di dividendi. Alcuni strumenti finanziari danno al possessore il diritto di richiedere il rimborso in disponibilità liquide o altra attività finanziaria, ma possono includere o essere soggetti a restrizioni circa la possibilità che gli strumenti finanziari siano rimborsati. Come dovrebbero essere valutate tali caratteristiche di rimborso nel determinare se gli strumenti finanziari devono essere classificati come passività o strumenti rappresentativi di capitale?
Interpretazione
5. Il diritto contrattuale del possessore di uno strumento finanziario (incluse le azioni dei soci in entità cooperative) di richiedere il rimborso non comporta di per sé che uno strumento finanziario sia classificato come una passività finanziaria. Piuttosto, l’entità deve considerare tutti i termini e le condizioni dello strumento finanziario nel determinare la sua classificazione come passività finanziaria o patrimonio netto. Tali termini e condizioni includono le leggi locali pertinenti, i regolamenti e lo statuto dell’entità in vigore alla data della classificazione, ma non rettifiche future previste per tali leggi, regolamenti o statuto.
6. Le azioni dei soci che sarebbero classificate come strumenti rappresentativi di capitale se i soci non avessero un diritto di richiederne il rimborso, sono componenti di patrimonio netto se è presente una delle condizioni descritte nei paragrafi 7 e 8. I depositi a vista, inclusi i conti correnti, i conti di deposito e contratti simili che sorgono quando i soci agiscono come clienti, sono passività finanziarie dell’entità.
7. Le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto se l’entità ha un diritto incondizionato di rifiutare il rimborso delle azioni dei soci.
8. La legge locale, i regolamenti o lo statuto dell’entità possono imporre diversi tipi di divieti in merito al rimborso delle azioni dei soci, ossia divieti incondizionati o divieti basati su criteri di liquidità. Se il rimborso è proibito in modo incondizionato dalla legge locale, dai regolamenti o dallo statuto dell'entità, le azioni dei soci sono componenti di patrimonio netto. Tuttavia, le disposizioni della legge locale, dei regolamenti o dello statuto dell’entità che proibiscono il rimborso soltanto se le condizioni, quali le restrizioni di liquidità, sono soddisfatte (o non sono soddisfatte) non comportano che le azioni dei soci siano componenti di patrimonio netto.
9. Un divieto incondizionato può essere assoluto, in quanto tutti i rimborsi sono proibiti. Un divieto incondizionato può essere parziale, in quanto proibisce il rimborso delle azioni dei soci, se il rimborso comporta che il numero delle azioni dei soci o l’importo di capitale versato con le azioni dei soci scenda sotto un livello specifico. Le azioni dei soci che eccedono l’ammontare di rimborso vietato sono passività, a meno che l’entità abbia il diritto incondizionato di rifiutare il rimborso come descritto nel paragrafo 7. In alcuni casi, il numero di azioni o l’importo di capitale conferito soggetto al divieto di rimborso può cambiare di volta in volta. Tali variazioni nell’ammontare di rimborso vietato comportano un trasferimento tra le passività finanziarie e il patrimonio netto.
10. Al momento della rilevazione iniziale, l’entità deve misurare la propria passività finanziaria per rimborso al fair value (valore equo). Nel caso delle azioni dei soci con una caratteristica di rimborso, l’entità valuta il fair value (valore equo) della passività finanziaria per rimborso a un importo non inferiore all'importo massimo pagabile secondo le disposizioni di rimborso del suo statuto o legge applicabile attualizzata alla prima data in cui si potrebbe richiedere il rimborso (cfr. esempio 3).
11. Come richiesto dal paragrafo 35 dello IAS 32, le distribuzioni ai possessori di strumenti di capitale sono rilevate direttamente a patrimonio netto, al netto di eventuali benefici derivanti da imposte sul reddito. Interessi, dividendi ed altri rendimenti relativi agli strumenti finanziari classificati come passività finanziarie sono imputati a conto economico, indipendentemente dal fatto che tali importi corrisposti siano giuridicamente caratterizzati come dividendi, interessi o altro.
12. L’appendice, che è parte integrante dell’interpretazione, fornisce esempi dell’applicazione della presente interpretazione.
Informazioni integrative
13. Quando un cambiamento nel divieto di rimborso porta a un trasferimento tra passività finanziarie e patrimonio netto, l’entità deve indicare separatamente l’importo, i tempi e la ragione del trasferimento.
Data di entrata in vigore
14. La data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie della presente interpretazione sono le stesse di quelle dello IAS 32 (rivisto nella sostanza nel 2003). L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2005 o da data successiva. Se un'entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1o gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato. La presente interpretazione deve essere applicata retroattivamente.
Appendice
ESEMPI DELL’APPLICAZIONE DELL’INTERPRETAZIONE
(Omissis)
INTERPRETAZIONE IFRIC N. 4
Determinare se un accordo contiene un leasing
RIFERIMENTI
IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari (rivisto nella sostanza nel 2003)
IAS 17 Leasing (rivisto nella sostanza nel 2003)
IAS 38 Attività immateriali (rivisto nella sostanza nel 2004)
PREMESSA
1. Un'entità può concludere un accordo, che include un’operazione o una serie di operazioni correlate, che, pur non assumendo la forma legale di un leasing, trasmettono un diritto a utilizzare un’attività (ossia un elemento di immobili, impianti e macchinari) in cambio di un pagamento o una serie di pagamenti. Esempi di accordi in cui un’entità (il fornitore) può trasmettere tale diritto a utilizzare un’attività ad un’altra entità (l’acquirente), spesso insieme a servizi correlati, includono:
- accordi di outsourcing (per esempio, un outsourcing delle funzioni di elaborazione dei dati di un’entità);
- accordi nell’industria delle telecomunicazioni, in cui i fornitori di capacità di rete (network capacity) sottoscrivono contratti per fornire agli acquirenti diritti a tale capacità;
- contratti "take or pay" e contratti similari, in cui gli acquirenti devono effettuare pagamenti specifici indipendentemente dal fatto che accettino la fornitura di prodotti o servizi concordati (per esempio, un contratto "take or pay" per acquistare sostanzialmente tutta la produzione di un generatore di elettricità di un fornitore).
2. La presente interpretazione fornisce una guida per determinare se tali accordi sono, o contengono, leasing che dovrebbero essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 17. Essa non fornisce una guida per determinare come il leasing dovrebbe essere classificato secondo tale principio.
3. In alcuni accordi, l’attività sottostante che è oggetto del leasing è una parte di una più ampia attività. La presente interpretazione non tratta come si determina quando una parte di una più ampia attività è essa stessa l’attività sottostante ai fini dell'applicazione dello IAS 17. Tuttavia, gli accordi in cui l'attività sottostante rappresenti un’unità da rilevare secondo lo IAS 16 o lo IAS 38 rientrano nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4. La presente interpretazione non si applica agli accordi che sono, o contengono, leasing esclusi dall'ambito di applicazione dello IAS 17.
PROBLEMI
5. I problemi trattati dalla presente interpretazione sono:
a) come determinare se un accordo è, o contiene, un leasing come definito nello IAS 17;
b) quando dovrebbe essere effettuata la determinazione o la rideterminazione che un accordo è, o contiene, un leasing; e
c) se un accordo è, o contiene, un leasing, come i pagamenti per il leasing dovrebbero essere separati dai pagamenti per eventuali altri elementi nell’accordo.
INTERPRETAZIONE
Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing
6. Determinare se un accordo è, o contiene, un leasing deve basarsi sulla sostanza dell’accordo e richiede di verificare se:
a) l’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di un’attività specifica o più attività (l’attività); e
b) l’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività.
L’adempimento dell’accordo dipende dall’utilizzo di un’attività specifica
7. Per quanto un’attività specifica possa essere esplicitamente identificata in un accordo, essa non è l’oggetto di un leasing se l’adempimento dell’accordo non dipende dall'utilizzo dell'attività specificata. Per esempio, se il fornitore è obbligato a fornire una determinata quantità di beni o servizi e ha il diritto e la capacità di fornire tali beni o servizi utilizzando altre attività non specificate nell’accordo, allora l’adempimento dell’accordo non dipende dall’attività specificata e l’accordo non contiene un leasing. Un’obbligazione di garanzia che consenta o disponga la sostituzione delle stesse attività o attività similari quando l’attività specificata non funziona correttamente non preclude il trattamento come leasing. Inoltre, una disposizione contrattuale (potenziale o non), che consenta o disponga che il fornitore sostituisca altre attività per qualsiasi ragione alla data specificata o in data successiva, non preclude il trattamento come leasing prima della data della sostituzione.
8. Un'attività è stata implicitamente specificata se, per esempio, il fornitore possiede o concede in leasing soltanto un’attività con la quale adempie all’obbligazione e non è economicamente idoneo o fattibile per il fornitore adempiere alla propria obbligazione tramite l’utilizzo di attività alternative.
L’accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività
9. Un accordo trasmette il diritto di utilizzare l’attività, se l’accordo trasmette all’acquirente (locatario) il diritto di controllo sull'utilizzo dell'attività sottostante. Il diritto di controllo sull’utilizzo dell’attività sottostante è trasmesso se una delle condizioni sottostanti è stata soddisfatta:
a) l’acquirente ha la capacità o il diritto di gestire l’attività o di dirigere altri affinché la gestiscano in una maniera che esso determina, mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività;
b) l’acquirente ha la capacità o il diritto di controllare l’accesso fisico all’attività sottostante, mentre ottiene o controlla più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio dell’attività;
c) i fatti e le circostanze indicano che è un’eventualità remota che una o più parti diverse dall’acquirente acquisiscano più di un ammontare insignificante della produzione o altro beneficio che sarà prodotto o generato dall’attività durante il periodo dell’accordo, e il prezzo che l’acquirente corrisponderà per la produzione non è contrattualmente fissato per unità di prodotto né è pari al prezzo di mercato per unità di prodotto corrente al momento della distribuzione della produzione.
Determinare o rideterminare se un accordo è, o contiene, un leasing
10. La verifica che un accordo contenga un leasing va effettuata all’inizio dell’accordo, ossia alla data più remota tra la data dell’accordo e la data dell'impegno delle parti alle condizioni principali dell’accordo, sulla base di tutti i fatti e circostanze. Una nuova verifica se l’accordo contiene un leasing va effettuata dopo l’inizio dello stesso solamente nel caso in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) avviene una modifica nelle condizioni contrattuali, a meno che la modifica riguardi solo il rinnovo o il prolungamento dell’accordo;
b) si esercita un’opzione di rinnovo o viene concordato dalle parti il prolungamento dell’accordo, a meno che le condizioni del rinnovo o il prolungamento siano stati inclusi inizialmente nelle condizioni di leasing secondo quanto previsto dal paragrafo 4 dello IAS 17. Un rinnovo o un prolungamento dell’accordo, che non comporti una modifica di una qualsiasi condizione nell’accordo originale prima del termine dello stesso, deve essere valutato secondo i paragrafi da 6 a 9 soltanto in merito al periodo di rinnovo o di prolungamento;
c) avviene una modifica nel determinare se l’adempimento dipende da un’attività specificata;
d) avviene una modifica sostanziale all’attività, per esempio una sostanziale modifica fisica agli immobili, impianti o macchinari.
11. Una nuova verifica di un accordo deve basarsi sui fatti e sulle circostanze alla data della verifica, incluse le rimanenti condizioni dell’accordo. Le modifiche nella stima (per esempio, la stima dell’ammontare di produzione da fornire all’acquirente o ad altri potenziali acquirenti) non comporterebbero una nuova verifica. Se un accordo è nuovamente verificato e risulta contenere un leasing (o non contenere un leasing), la contabilizzazione del leasing deve essere applicata (o cessare di essere applicata) a partire da:
a) nel caso a), c) o d) del paragrafo 10, quando si verifica il cambiamento delle condizioni che dà origine alla nuova verifica;
b) nel caso b) del paragrafo 10, all’inizio del periodo di rinnovo o di prolungamento.
Separazione dei pagamenti destinati al leasing da altri pagamenti
12. Se un accordo contiene un leasing, le parti dell’accordo devono applicare le disposizioni dello IAS 17 all’elemento del leasing dell’accordo, a meno che siano esentate da tali disposizioni secondo il paragrafo 2 dello IAS 17. Di conseguenza, se un accordo contiene un leasing, tale leasing deve essere classificato come un leasing finanziario o un leasing operativo, secondo quanto previsto dai paragrafi da 7 a 19 dello IAS 17. Altri elementi dell’accordo che non rientrano nell’ambito dello IAS 17 devono essere contabilizzati secondo quanto previsto da altri principi.
13. Al fine dell’applicazione delle disposizioni dello IAS 17, i pagamenti e gli altri corrispettivi previsti dall’accordo devono essere separati all’inizio dell’accordo o alla revisione dello stesso, in pagamenti per il leasing e pagamenti per altri elementi sulla base dei relativi fair value (valori equi). I pagamenti minimi dovuti per il leasing come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17 includono soltanto pagamenti per il leasing (ossia il diritto all’uso dell’attività) ed escludono i pagamenti diversi da altri elementi dell’accordo (ossia per servizi e il costo dei fattori produttivi).
14. In alcuni casi, separare i pagamenti per il leasing dai pagamenti per altri elementi dell’accordo richiederà che l’acquirente utilizzi una tecnica di stima. Per esempio, un acquirente può stimare i pagamenti del leasing facendo riferimento a un accordo di leasing per un’attività comparabile che non contiene altri elementi, o stimando i pagamenti per altri elementi dell’accordo facendo riferimento ad accordi comparabili e quindi deducendo tali pagamenti dai pagamenti totali secondo quanto previsto dall’accordo.
15. Se un acquirente conclude che non è fattibile separare attendibilmente i pagamenti, esso deve:
a) nel caso di un leasing finanziario, rilevare un’attività e una passività a un importo pari al fair value (valore equo) dell’attività sottostante che era identificata nei paragrafi 7 e 8 come l’oggetto del leasing. Successivamente la passività deve essere ridotta man mano che i pagamenti sono effettuati e si deve rilevare un onere finanziario figurativo sulla passività utilizzando il tasso di interesse marginale dell’acquirente [1];
b) nel caso di un leasing operativo, trattare tutti i pagamenti relativi all’accordo come pagamenti di leasing ai fini della conformità con le disposizioni informative dello IAS 17, ma:
i) indicare tali pagamenti separatamente da pagamenti minimi di leasing di altri accordi che non includono pagamenti per elementi non di leasing, e
ii) dichiarare che i pagamenti indicati includono anche i pagamenti per elementi non di leasing dell’accordo.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
16. L'entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
17. Lo IAS 8 specifica come un’entità applichi un cambiamento nel principio contabile risultante dall’applicazione iniziale di un'interpretazione. Un’entità non è tenuta a conformarsi a tali disposizioni quando la presente interpretazione è applicata per la prima volta. Se un’entità utilizza la presente esenzione, deve applicare i paragrafi da 6 a 9 dell’interpretazione agli accordi esistenti all’inizio del primo periodo per il quale le informazioni comparative secondo gli IFRS sono presentate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti all’inizio di tale periodo.
[1] Ossia il tasso di finanziamento marginale del locatario come definito nel paragrafo 4 dello IAS 17.
Appendice
Modifiche all'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Le modifiche riportate nella presente appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un'entità applichi la presente interpretazione a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a quell'esercizio precedente.
A1. L'IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e i relativi documenti allegati sono modificati come descritto di seguito.
Al paragrafo 12, il riferimento ai paragrafi da 13 a 25E è modificato in "da 13 a 25F".
Nel paragrafo 13, i sottoparagrafi i) e j) sono modificati ed è inserito il sottoparagrafo k) come di seguito riportato:
i) contratti assicurativi (paragrafo 25D);
j) passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari (paragrafo 25E); e
k) leasing (paragrafo 25F).
Dopo il paragrafo 25E, si inseriscono un nuovo titolo e il paragrafo 25F, come indicato di seguito:
LEASING
IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
25F Per una prima adozione si possono applicare le disposizioni transitorie dell’IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing. Quindi, un neoutilizzatore può determinare se un accordo in essere alla data della transizione agli IFRS contiene un leasing sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti in tale data.
INTERPRETAZIONE IFRIC n. 5 (inserimento di una rettifica allo IAS 39)
Diritti derivanti da interessenze in fondi per smantellamenti, ripristini e bonifiche ambientali
RIFERIMENTI
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
IAS 27 Bilancio consolidato e separato
IAS 28 Partecipazioni in società collegate
IAS 31 Partecipazioni in joint venture
IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (rivisto nella sostanza nel 2003)
SIC-12 Consolidamento — Società a destinazione specifica (società veicolo) (rivisto nella sostanza nel 2004)
PREMESSA
1. Il fine dei fondi per smantellamenti (decommissioning), ripristini e bonifiche ambientali (di seguito "fondi di smantellamento" o "fondi") è di accantonare attività per finanziare parte o tutto il costo per lo smantellamento di una centrale (come una centrale nucleare) o di certi macchinari (come le automobili), o nell’intraprendere la bonifica ambientale (quale la decontaminazione dell’acqua o il ripristino di un terreno minato) (complessivamente di seguito "smantellamento".
2. I contributi a questi fondi possono essere volontari o previsti da norme o leggi. I fondi possono avere una delle seguenti strutture:
a) fondi che sono stati creati da un singolo partecipante per finanziare le proprie obbligazioni di smantellamento, sia per un sito particolare o per una serie di siti sparsi geograficamente;
b) i fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni per decontaminazione singole o congiunte, quando i partecipanti hanno il diritto al rimborso per costi di smantellamento nella misura dei loro contributi, più eventuali utili effettivi su tali contributi meno la loro parte dei costi per l’amministrazione del fondo. I partecipanti possono avere un obbligo a versare contributi aggiuntivi, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante;
c) i fondi che sono creati da molteplici partecipanti per finanziare le loro obbligazioni singole o congiunte per smantellamento quando il livello richiesto di contribuzione si basa sull’attività corrente di un partecipante e il beneficio ottenuto da tale partecipante si basa sulla sua attività passata. In tali casi esiste una potenziale diversità nell’importo dei contributi versati da un partecipante (basato su un’attività corrente) e il valore realizzabile dal fondo (basato su attività passate).
3. Tali fondi generalmente hanno le seguenti caratteristiche:
a) il fondo viene amministrato separatamente da fiduciari indipendenti;
b) le entità (partecipanti) versano contributi nel fondo, che sono investiti in una gamma di attività che possono includere strumenti rappresentativi sia di debito sia di capitale, e sono disponibili ad aiutare i contribuenti a pagare lo smantellamento. I fiduciari determinano come investire i contributi, nel limite dei vincoli imposti dai regolamenti che disciplinano l’attività del fondo, dall’eventuale legislazione applicabile o da altre normative;
c) i partecipanti mantengono l’obbligazione a pagare lo smantellamento. Tuttavia, i partecipanti sono in grado di ottenere un rimborso di smantellamento dal fondo, con un massimo pari al minore tra i costi di smantellamento sostenuti e la quota parte di attività del fondo del partecipante;
d) i partecipanti possono avere titolo limitato o nessun titolo a eventuali eccedenze (surplus) di attività del fondo su quelle utilizzate per soddisfare i costi di smantellamento.
AMBITO DI APPLICAZIONE
4. La presente interpretazione si applica per la contabilizzazione nel bilancio di un partecipante delle interessenze derivanti da fondi per lo smantellamento che hanno le due seguenti caratteristiche:
a) le attività sono amministrate separatamente (essendo possedute in un’entità legale separata o come attività accantonate in un’altra entità); e
b) un partecipante ha un diritto limitato di accedere alle attività.
5. Un’interessenza residua in un fondo che eccede il diritto di rimborso, quale un diritto contrattuale alle distribuzioni una volta che lo smantellamento è stato completato o alla liquidazione del fondo, può essere uno strumento rappresentativo di capitale nell’ambito dello IAS 39 e non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.
PROBLEMI
6. I problemi trattati dalla presente interpretazione sono:
a) come dovrebbe contabilizzare la propria interessenza in un fondo un partecipante?
b) quando un partecipante ha un’obbligazione a versare contributi aggiuntivi, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante, come dovrebbe essere contabilizzata tale obbligazione?
INTERPRETAZIONE
Contabilizzazione di un’interessenza nel fondo
7. Il partecipante deve rilevare la propria obbligazione a pagare i costi di smantellamento come una passività e rilevare la propria interessenza nel fondo separatamente, a meno che il partecipante non sia responsabile del pagamento dei costi di smantellamento anche nel caso in cui il fondo non sia in grado di pagare.
8. Il partecipante deve determinare se ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sul fondo in base a quanto contenuto negli IAS 27, IAS 28, IAS 31 e SIC-12. Se così fosse, deve contabilizzare la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto da tali Principi.
9. Se un contribuente non ha il controllo, il controllo congiunto o un’influenza notevole sul fondo, il partecipante deve rilevare il diritto a ricevere il rimborso dal fondo come un rimborso secondo quanto previsto dallo IAS 37. Questo rimborso deve essere valutato al minore tra:
a) l’importo dell’obbligazione di smantellamento rilevata; e
b) l’interessenza del partecipante nel fair value (valore equo) delle attività nette del fondo attribuibile ai partecipanti.
Le variazioni nel valore contabile del diritto a ricevere un rimborso diverso dai contributi al, e dai pagamenti dal, fondo devono essere rilevati a conto economico nell’esercizio in cui queste variazioni si verificano.
Contabilizzazione delle obbligazioni per il versamento di contributi aggiuntivi
10. Quando un partecipante ha un’obbligazione a versare contributi aggiuntivi potenziali, per esempio nel caso di fallimento di un altro partecipante o quando il valore delle attività dell’investimento possedute dal fondo diminuiscono in misura tale da essere insufficienti a soddisfare le obbligazioni di rimborso del fondo, la presente obbligazione è una passività potenziale che rientra nell’ambito dello IAS 37. Il partecipante deve rilevare una passività soltanto se è probabile che contributi aggiuntivi saranno versati.
Informazioni integrative
11. Un partecipante deve indicare la natura della propria interessenza in un fondo ed eventuali limitazioni sull’accesso alle attività del fondo.
12. Quando un partecipante ha un’obbligazione a effettuare contributi aggiuntivi potenziali che non sono rilevati come una passività (vedere paragrafo 10), deve fornire le informazioni integrative necessarie secondo il paragrafo 86 dello IAS 37.
13. Quando un partecipante contabilizza la propria interessenza nel fondo secondo quanto previsto dal paragrafo 9, deve fornire le informazioni integrative previste dal paragrafo 85(c) dello IAS 37.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
14. L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2006, tale fatto deve essere indicato.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
15. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dalle disposizioni dello IAS 8.
Appendice
Modifica allo IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
La modifica riportata nella presente appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un’entità applichi la presente interpretazione a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nel paragrafo 2 dello IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, sottoparagrafo 2 lettera j), deve essere aggiunto quanto segue:
2. Il presente principio deve essere applicato da tutte le entità a tutti i tipi di strumenti finanziari fatta eccezione per:
…
j) i diritti dell’entità ad essere rimborsata per spese che deve sostenere per regolare una passività che essa rileva come un accantonamento secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, o per la quale, in un periodo precedente, essa ha rilevato un accantonamento secondo quanto previsto dallo IAS 37.
INTERPRETAZIONE IFRIC 6
Passività derivanti dalla partecipazione ad un mercato specifico
— Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RIFERIMENTI
- IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
- IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali
PREMESSA
1 Il paragrafo 17 dello IAS 37 specifica che "il fatto (o evento) vincolante" è un evento passato che dà luogo a un'obbligazione attuale che comporta che un'entità non abbia alcuna realistica alternativa all'adempimento della stessa.
2 Il paragrafo 19 dello IAS 37 prevede che gli accantonamenti siano rilevati solo per le "obbligazioni originate da eventi passati ed esistenti indipendentemente dalle azioni future dell'entità".
3 A seguito dell’adozione della direttiva dell’Unione europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che regolamenta la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE si è posta la questione di quando la passività per lo smaltimento dei RAEE debba essere rilevata. La direttiva distingue tra rifiuti "nuovi" e rifiuti "storici" e tra rifiuti di nuclei domestici e rifiuti di utenti diversi dai nuclei domestici. I rifiuti nuovi riguardano i prodotti venduti dopo il 13 agosto 2005. Tutte le apparecchiature di nuclei domestici vendute prima di tale data danno origine a rifiuti storici ai fini della direttiva.
4 La direttiva stabilisce che i costi della gestione dei rifiuti storici di apparecchiature di nuclei domestici incombono ai produttori di detto tipo di apparecchiature che sono sul mercato durante un periodo di tempo che deve essere specificato nella legislazione di ciascuno Stato membro (periodo di misura). La direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro deve istituire un meccanismo affinché i produttori contribuiscano ai costi in misura proporzionale, "ad esempio in proporzione della rispettiva quota di mercato per tipo di apparecchiatura."
5 Diversi termini utilizzati nella presente interpretazione, come ad esempio "quota di mercato" e "periodo di misura", possono essere definiti in modo molto diverso nella legislazione applicabile di ciascuno Stato membro. Ad esempio, la durata del periodo di misura potrebbe essere pari ad un anno o solo ad un mese. Analogamente, la misura della quota di mercato e le formule per il computo dell’obbligazione possono differire nelle varie legislazioni nazionali. Tuttavia tutti questi esempi influiscono solo sulla misura della passività, che non rientra nell’ambito di applicazione della presente interpretazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
6 La presente interpretazione fornisce orientamenti per quanto riguarda la rilevazione, nel bilancio dei produttori, delle passività per la gestione dei rifiuti, in applicazione della direttiva dell’Unione europea sui RAEE, in relazione alle vendite di apparecchiature "storiche" per nuclei domestici.
7 La presente interpretazione non si occupa né dei rifiuti nuovi né dei rifiuti storici di utenti diversi dai nuclei domestici. Le passività relative alla gestione di tali rifiuti sono adeguatamente disciplinate dallo IAS 37. Tuttavia, se nella legislazione nazionale i rifiuti nuovi dei nuclei domestici vengono trattati in modo analogo ai rifiuti storici dei nuclei domestici, i principi dell’interpretazione si applicano con riferimento all’ordine gerarchico di cui ai paragrafi da 10 a 12 dello IAS 8. L’ordine gerarchico di cui allo IAS 8 è rilevante anche per le altre regolamentazioni che impongono obbligazioni comparabili al modello di attribuzione dei costi specificato nella suddetta direttiva dell’Unione europea.
PROBLEMA
8 All’IFRIC è stato chiesto di stabilire che cosa costituisce, nel contesto dello smaltimento dei RAEE, il fatto vincolante, conformemente al paragrafo 14, lettera a) dello IAS 37, per la rilevazione di un accantonamento per i costi di gestione dei rifiuti:
- la produzione o la vendita delle apparecchiature storiche per nuclei domestici?
- la partecipazione al mercato durante il periodo di misura?
- il sostenere dei costi nell’esecuzione di attività di gestione dei rifiuti?
INTERPRETAZIONE
9 La partecipazione al mercato durante il periodo di misura è il fatto vincolante conformemente al paragrafo 14, lettera a) dello IAS 37. Di conseguenza, la passività per i costi di gestione dei rifiuti per apparecchiature storiche di nuclei domestici non si crea al momento della fabbricazione o della vendita di tali prodotti. Giacché l’obbligazione relativa alle apparecchiature storiche di nuclei domestici è collegata alla partecipazione al mercato durante il periodo di misura, e non già alla produzione o alla vendita degli articoli da smaltire, vi è obbligazione solo a condizione che esista una quota di mercato durante il periodo di misura. La collocazione nel tempo del fatto vincolante può altresì essere indipendente dal periodo specifico in cui vengono intraprese le attività per la gestione dei rifiuti e vengono sostenuti i relativi costi.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
10 L’entità deve applicare la presente interpretazione nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° dicembre 2005 o in data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata. Se l’entità applica la presente interpretazione in un esercizio che ha inizio prima del 1° dicembre 2005, tale fatto deve essere indicato.
TRANSIZIONE
11 I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni dello IAS 8.
INTERPRETAZIONE IFRIC 7
Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 29
Informazioni contabili in economie iperinflazionate
Riferimenti
— IAS 12 Imposte sul reddito
— IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate
Premessa
1 La presente interpretazione fornisce indicazioni su come applicare i requisiti dello IAS 29 in un esercizio in cui un'entità individui (*) l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che nell'esercizio precedente non era iperinflazionata, e proceda pertanto alla rideterminazione dei propri valori di bilancio conformemente allo IAS 29.
Problemi
2 La presente Interpretazione prende in esame:
a) in che modo deve essere interpretato il requisito di cui al paragrafo 8 dello IAS 29: «… deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio», quando l'entità applica il Principio;
b) in che modo l'entità deve giustificare l'apertura di una voce relativa a imposte differite nel bilancio rideterminato.
Interpretazione
3 Nell'esercizio in cui l'entità constata l'esistenza di un'iperinflazione nell'economia della sua valuta funzionale, che in precedenza non era iperinflazionata, l'entità applica i requisiti dello IAS 29 come se l'economia fosse sempre stata iperinflazionata. Pertanto, per quanto riguarda gli elementi non monetari iscritti al costo storico, si procede alla rideterminazione dello stato patrimoniale di apertura dell'entità all'inizio del primo periodo presentato nel bilancio, in modo da riflettere l'effetto dell'inflazione a partire dalla data in cui le attività sono state acquisite e le passività sostenute o assunte fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio. Per gli elementi non monetari valutati nello stato patrimoniale di apertura ai valori correnti ad una data diversa dalla data in cui sono stati acquisiti o sostenuti, la rideterminazione riflette invece l'effetto dell'inflazione a partire dalla data di determinazione del valore contabile fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dell'esercizio.
4 Alla data dello stato patrimoniale di chiusura le voci relative a imposte differite sono contabilizzate e valutate in conformità allo IAS 12. Tuttavia, i dati relativi alle imposte differite nello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio vengono determinati come segue:
a) l'entità rivaluta le voci relative a imposte differite conformemente allo IAS 12, dopo aver rideterminato i valori contabili nominali degli elementi non monetari alla data dello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio, applicando l'unità di misura corrente a quella data;
b) le voci relative a imposte differite rivalutate conformemente alla lettera a) sono rideterminate per tener conto della variazione dell'unità di misura corrente a partire dalla data dello stato patrimoniale di apertura dell'esercizio fino alla data dello stato patrimoniale di chiusura dello stesso esercizio.
L'entità applica il metodo di cui alla lettera a) e b) per la rideterminazione delle voci relative a imposte differite nello stato patrimoniale di apertura di ogni periodo comparativo nel bilancio rideterminato per l'esercizio in cui l'entità applica lo IAS 29.
5 Una volta che l'entità ha proceduto alla rideterminazione del bilancio, tutti i dati corrispondenti nel bilancio dell'esercizio successivo, incluse le voci relative a imposte differite, sono rideterminati applicando la variazione dell'unità di misura corrente per il successivo esercizio unicamente al bilancio rideterminato del precedente esercizio.
Data di entrata in vigore
6 L’entità deve applicare la presente Interpretazione nei bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata l’applicazione anticipata. Se l'entità applica la presente Interpretazione ad un esercizio che ha inizio prima del 1° gennaio 2005, tale fatto deve essere indicato.
(*) The identification of hyperinflation is based on the entity’s judgement of the criteria in paragraph 3 of IAS 29.
INTERPRETAZIONE IFRIC 8
Ambito di applicazione dell’IFRS 2
Riferimenti
— IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
— IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
Premessa
1. L’IFRS 2 si applica alle operazioni con pagamento basato su azioni in cui l’entità acquisisce o riceve dei beni o servizi.
I beni comprendono rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti e macchinari, immobilizzazioni immateriali e altre attività non finanziarie (IFRS 2, paragrafo 5). Di conseguenza, salvo per particolari operazioni escluse dal suo ambito di applicazione, l’IFRS 2 si applica a tutte le operazioni nelle quali l’entità riceve attività non finanziarie o servizi come corrispettivo per l’emissione di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. L’IFRS 2 si applica anche alle operazioni in cui l’entità assume delle passività, rispetto ai beni o ai servizi ricevuti, che sono basate sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa.
2. In taluni casi, tuttavia, potrebbe essere difficile dimostrare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti. Ad esempio un’entità può assegnare azioni ad un’organizzazione di beneficenza a titolo gratuito. Di solito non è possibile identificare i beni o servizi specifici ricevuti in cambio di un’operazione di questo tipo. Una situazione analoga potrebbe presentarsi in operazioni con altre parti.
3. L’IFRS 2 prevede che le operazioni nelle quali dei pagamenti basati su azioni siano fatti ai dipendenti vengano misurate facendo riferimento al fair value (valore equo) dei pagamenti basati su azioni alla data di assegnazione (IFRS 2, paragrafo 11) (*). Pertanto l’entità non è tenuta a stimare direttamente il fair value dei servizi resi dai dipendenti.
4. Per le operazioni nelle quali i pagamenti basati su azioni vengono fatti a terzi non dipendenti, l’IFRS 2 postula l’esistenza di una presunzione relativa che il fair value dei beni o servizi ricevuti possa essere stimato attendibilmente.
In queste situazioni l’IFRS 2 prevede che l’operazione venga misurata al fair value dei beni o servizi alla data in cui l’entità ottiene i beni o la controparte presta il servizio (IFRS 2, paragrafo 13). Pertanto vi è la sottesa presunzione che l’entità sia in grado di identificare i beni o servizi ricevuti da terzi non dipendenti. Ciò solleva la questione se l’IFRS si applichi in assenza di beni o servizi identificabili, il che a sua volta solleva un’altra questione: se l’entità ha fatto un pagamento basato su azioni e il corrispettivo identificabile ricevuto (qualora vi sia) risulta inferiore al fair value del pagamento basato su azioni, significa che i beni o i servizi sono stati ricevuti, anche se non sono stati specificamente identificati, e che pertanto si applica l’IFRS 2?
5. Occorre notare che l’espressione «il fair value del pagamento basato su azioni» fa riferimento al fair value del pagamento basato su azioni in questione. Ad esempio un’entità potrebbe essere tenuta a norma della legislazione nazionale ad assegnare ai cittadini di un determinato paese una determinata parte delle sue azioni, che potrebbe essere trasferita soltanto ad altri cittadini di tale paese. Una tale restrizione al trasferimento può influire sul fair value delle azioni in questione, e pertanto tali azioni potrebbero avere un fair value (inferiore a quello di azioni per il resto identiche che non sono soggette a tali restrizioni. In questa situazione, se la questione di cui al paragrafo 4 venisse sollevata in relazione ad azioni soggette a restrizioni, l’espressione «fair value del pagamento basato su azioni» si riferirebbe al fair value delle azioni soggette a restrizioni e non al fair value delle altre azioni prive di restrizioni.
(*) Nel quadro dell’IFRS 2, ogni riferimento ai dipendenti riguarda anche terzi che forniscono servizi similari.
Ambito di applicazione
6. L’IFRS 2 si applica alle operazioni in cui l’entità o gli azionisti dell’entità hanno assegnato strumenti rappresentativi del capitale (**) o sostenuto una passività nel trasferire cassa o altre attività per importi basati sul prezzo (o valore) delle azioni dell’entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale dell’entità stessa. La presente interpretazione si applica a tali operazioni quando il corrispettivo identificabile ricevuto (o che verrà ricevuto) dall’entità, compresa la cassa, e il fair value del corrispettivo identificabile diverso dalla cassa (qualora vi sia) risulta inferiore al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta. Tuttavia la presente interpretazione non si applica alle operazioni escluse dall’ambito di applicazione dell’IFRS 2 conformemente ai paragrafi da 3 a 6 di tale IFRS.
(**) Sono inclusi gli strumenti rappresentativi di capitale dell’entità, della controllante dell’entità e di altre entità appartenenti allo stesso gruppo.
Problema
7. La questione affrontata nella presente interpretazione è se l’IFRS 2 si applichi alle operazioni nelle quali l’entità non
può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.
Interpretazione
8. L’IFRS 2 si applica alle particolari operazioni in cui sono ricevuti beni o servizi, come ad esempio le operazioni nelle quali un’entità riceve beni o servizi come corrispettivo per strumenti rappresentativi di capitale dell’entità. Tra di esse rientrano le operazioni nelle quali l’entità non può identificare specificamente una parte o la totalità dei beni o dei servizi ricevuti.
9. In caso di assenza di beni o servizi identificabili specificamente, vi sono altre circostanze che possono indicare che i beni o i servizi sono stati (o saranno) ricevuti, nel qual caso si applica l’IFRS 2. In particolare, il fatto che il corrispettivo identificabile ricevuto (qualora esista) risulti inferiore al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati o della passività sostenuta è il segno tipico che un altro corrispettivo (ovvero beni o servizi non identificabili) è stato (o sarà) ricevuto.
10. L’entità deve misurare i beni o servizi identificabili ricevuti conformemente all’IFRS 2.
11. L’entità deve stimare i beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti) pari alla differenza tra il fair value del pagamento basato su azioni e il fair value degli eventuali beni o servizi identificabili ricevuti (o che saranno ricevuti).
12. L’entità deve misurare i beni o servizi non identificabili ricevuti alla data di assegnazione. Tuttavia, in caso di operazioni regolate per cassa, la passività deve essere rimisurata a ciascuna data di chiusura del bilancio finché è regolata.
Data di entrata in vigore
13. L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° maggio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se un’entità applica la presente interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° maggio 2006, tale fatto deve essere indicato.
Disposizioni transitorie
14. L’entità deve applicare la presente interpretazione retroattivamente conformemente ai requisiti dello IAS 8, fatte salve le disposizioni transitorie dell’IFRS 2.
INTERPRETAZIONE IFRIC 9
Rivalutazione dei derivati incorporati
Riferimenti
— IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione
— IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
— IFRS 3 Aggregazioni aziendali
Premessa
1. Lo IAS 39, paragrafo 10, definisce un derivato incorporato come «una componente di uno strumento ibrido (combinato) che include anche un contratto primario non-derivato — con l’effetto che alcuni dei flussi finanziari dello strumento combinato variano in maniera similare a quelli del derivato preso a sé stante».
2. Lo IAS 39, paragrafo 11, stabilisce che un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un derivato se, e soltanto se:
a) le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e ai rischi del contratto primario;
b) uno strumento separato con le stesse condizioni del derivato incorporato soddisferebbe la definizione di derivato; e
c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value (valore equo) con le variazioni nel fair value rilevate nel conto economico (per esempio un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value rilevato a conto economico non è separato).
Ambito di applicazione
3. Fatti salvi i seguenti paragrafi 4 e 5, la presente interpretazione si applica a tutti i derivati incorporati che rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 39.
4. La presente interpretazione non affronta i problemi di rimisurazione derivanti da una rivalutazione dei derivati incorporati.
5. La presente interpretazione non si occupa dell’acquisizione di contratti con derivati incorporati in un’aggregazione di imprese né della loro possibile rivalutazione alla data di acquisizione.
Problema
6. Lo IAS 39 prevede che l’entità, nel momento in cui diventa parte di un contratto, valuti se i derivati incorporati eventualmente contenuti nel contratto debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati secondo il principio. La presente interpretazione affronta le seguenti questioni:
a) lo IAS 39 prevede che tale valutazione venga fatta solo nel momento in cui l’entità diventa parte del contratto o piuttosto che la valutazione deve essere rivista lungo tutta la durata del contratto?
b) un’entità che adotta gli IFRS per la prima volta deve fare la propria valutazione sulla base delle condizioni che esistevano nel momento in cui essa è diventata parte del contratto o di quelle prevalenti quando essa adotta gli IFRS per la prima volta?
Interpretazione
7. L’entità deve valutare se i derivati incorporati debbano essere separati dal contratto primario e contabilizzati come derivati nel momento in cui essa diventa parte del contratto. Una successiva rivalutazione è vietata a meno che non vi sia una modifica delle condizioni del contratto che modifichi significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero richiesti in base al contratto, nel qual caso è richiesta la rivalutazione. L’entità stabilisce se la modifica dei flussi finanziari sia significativa considerando in che misura i flussi finanziari futuri previsti collegati al derivato incorporato, al contratto primario o ad entrambi siano cambiati e se il cambiamento sia significativo rispetto ai flussi finanziari previsti in precedenza nel quadro del contratto.
8. L’entità che utilizza per la prima volta gli IFRS deve valutare se il derivato incorporato debba essere separato dal contratto primario e contabilizzato come derivato sulla base delle condizioni che esistevano alla data più avanzata tra le due seguenti: la data in cui è diventata parte del contratto o la data in cui è richiesta una rivalutazione a norma del paragrafo 7.
Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
9. L’entità deve applicare la presente interpretazione a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° giugno 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata. Se l’entità applica l’interpretazione per un esercizio che ha inizio prima del 1° giugno 2006, tale fatto deve essere indicato. L’interpretazione deve essere applicata retroattivamente.
[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Allegato così modificato dall’art. 1 del