Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 15/11/2005 |
Numero: | 1864 |
Sommario |
Art. 1. L’allegato del regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 11.1.39 - Regolamento 15 novembre 2005, n. 1864.
Regolamento (CE) n. 1864/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1725/2003, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 ed i principi contabili internazionali IAS 32 e IAS 39 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 16 novembre 2005, n. L 299).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con il
(2) Il 17 dicembre 2003 l’International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato l’IAS 39 riveduto, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, come parte della sua iniziativa intesa a perfezionare quindici principi in tempo utile perché potessero utilizzarli quelle società che avrebbero applicato gli IAS per la prima volta nel 2005. Scopo della revisione era migliorare ancora la qualità e la coerenza dell’attuale corpus degli IAS.
(3) Nella formulazione riveduta del dicembre 2003, è stata inclusa nell’IAS 39 un’opzione che consente alle società di designare irrevocabilmente, alla prima rilevazione, tutte le attività e le passività finanziarie come al valore equo, rilevato a conto economico come profitto o perdita (si tratta della "fair value option" illimitata). Tuttavia, la Banca centrale europea (BCE), le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato di Basilea e le autorità di regolamentazione dei valori mobiliari hanno espresso preoccupazioni, temendo che di tale opzione senza restrizioni potesse farsi un uso inadeguato, in particolare nel caso degli strumenti finanziari correlati alle passività proprie di una società.
(4) L’IASB ha tenuto conto delle suddette preoccupazioni e il 21 aprile 2004 ha pubblicato un "exposure draft" (documento d’informazione), proponendo una modifica dell’IAS 39 intesa a ridurre la portata dell’opzione del valore equo.
(5) Con il
(6) In base alle osservazioni ricevute riguardo all’exposure draft del 21 aprile 2004 e dopo altri dibattiti, in particolare con la BCE e con il Comitato di Basilea, ed una serie di tavole rotonde con gli interessati, tenute nel marzo 2005, l’IASB ha pubblicato il 16 giugno 2005 le Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo.
(7) Nell’IAS 39 riveduto, l’impiego dell’opzione del valore equo è limitato alle situazioni nelle quali tale impiego consente di presentare informazioni più pertinenti, eliminando o riducendo in misura considerevole le incoerenze in sede di valutazione o di rilevazione ("accounting mismatch"), o alle situazioni nelle quali un gruppo di attività o di passività finanziarie o di entrambe insieme forma oggetto di una documentata gestione dei rischi o strategia d’investimenti. Inoltre, l’opzione riveduta del valore equo consente, in determinate circostanze, di designare un’attività o passività finanziaria come al valore equo, rilevato a conto economico, un contratto combinato complessivo, comprendente uno o più derivati incorporati. Dunque, la possibilità di utilizzare l’opzione del valore equo è limitata a certi casi, nei quali si devono rispettare determinati principi o devono essere presenti determinate circostanze. Infine, all’utilizzo di tale opzione si deve dare adeguata pubblicità.
(8) Si deve quindi procedere ora a introdurre le disposizioni, prima escluse a norma del
(9) L’IASB riconosce che, ai fini della vigilanza prudenziale, il principio riveduto non impedisce alle autorità di vigilanza di valutare il rigore delle prassi di valutazione al valore equo effettuate da un istituto finanziario regolamentato e la validità delle sottostanti strategie, politiche e prassi di gestione dei rischi, né di procedere alle azioni opportune. Inoltre, l’IASB concorda nel ritenere che rendere pubblici certi elementi sarebbe di ausilio alle autorità di vigilanza per valutare il fabbisogno di capitale. Il che vale particolarmente per la rilevazione degli utili derivanti dal deteriorarsi della propria posizione creditizia, utili che richiedono un esame più approfondito nel contesto degli ampi miglioramenti apportati all’IAS 39. La Commissione seguirà dunque i futuri effetti delle Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo e constaterà l’applicazione dell’IAS 39 ai fini del riesame previsto all’articolo 10 del
(10) L’adozione delle modifiche apportate all’IAS 39 implica, come conseguenza, la necessità di modificare l’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 e l’IAS 32, così da assicurare la coerenza tra i principi contabili in questione.
(11) Se all’opzione del valore equo si applica la nuova impostazione basata sui principi, e tenendo conto che chi adotta gli IAS per la prima volta deve ormai elaborare rendiconti finanziari più approfonditi e fornire informazioni comparabili, è opportuno prevedere per il presente regolamento l’applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2005.
(12) La consultazione degli esperti tecnici del settore ha consentito di confermare che il principio contabile internazionale (IAS) Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo soddisfa i criteri tecnici per l’adozione indicati all’articolo 3 del
(13) È quindi necessario modificare di conseguenza il
(14) Quanto previsto nel presente regolamento corrisponde al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato del
1) Al principio contabile internazionale (IAS) 39 è apportata la modifica figurante al punto A dell’allegato del presente regolamento.
2) All’IAS 39 è aggiunto il testo del "Principio contabile internazionale (IAS) Modifiche dell’IAS 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, l’opzione del valore equo", riportato al punto B dell’allegato del presente regolamento.
3) L’International Financial Reporting Standard (IFRS) n. 1 e l’IAS 32 sono modificati secondo quanto indicato al punto B dell’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2005.
ALLEGATO
A. Il principio contabile internazionale 39, Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, è modificato come segue:
a) al paragrafo 35 è inserito il seguente testo:
"Se l’attività trasferita è valutata al costo ammortizzato, l’opzione prevista nel presente principio di designare una passività finanziaria come al valore equo (fair value) rilevato a conto economico, non è applicabile alla passività associata."
b) Nell’Appendice A, Guida operativa, il testo dell’AG 31 è sostituito dal seguente:
"Un esempio di strumento ibrido è uno strumento finanziario che dà al possessore il diritto di rivendere lo strumento finanziario all’emittente, in cambio di un importo di disponibilità liquide o di altre attività finanziarie, che varia in base alle variazioni nell’indice del valore dello strumento di capitale o della merce, il quale può aumentare o diminuire ("opzione a vendere"). A meno che, al momento della rilevazione iniziale, l’emittente indichi l’opzione a vendere come una passività finanziaria al valore equo (fair value), rilevato a conto economico, è necessario separare il derivato incorporato (ossia la quota capitale indicizzata), secondo quanto previsto dal paragrafo 11, poiché il contratto primario è uno strumento di debito ai sensi del paragrafo AG27 e il pagamento della quota capitale indicizzata non è strettamente correlata allo strumento primario di debito, come previsto al paragrafo AG30(a). Poiché il pagamento della quota capitale può aumentare o diminuire, il derivato incorporato è un derivato non opzione, il cui valore è indicizzato alla variabile sottostante."
B. All’IAS 39 è aggiunto il seguente testo:
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IAS n. |
Titolo |
"IAS 39 |
Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, con aggiunta delle disposizioni relative all’opzione del valore equo" |
MODIFICHE AL PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 39
Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione
L’OPZIONE DEL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
Il presente documento espone le modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (IAS 39). Tali modifiche recepiscono le proposte di modifica dello IAS 39 contenute in un Exposure draft intitolato L’opzione del fair value (The fair value option) pubblicato nell’aprile 2004.
Le entità devono applicare le modifiche esposte nel presente documento nei bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2006 o in data successiva.
Nel paragrafo 9, la parte b) della definizione di un’attività o di una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è sostituita come segue.
DEFINIZIONI
9. …
Definizioni delle quattro categorie di strumenti finanziari
Un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è un’attività o una passività finanziaria che soddisfa una delle seguenti condizioni.
a) …
b) Al momento della rilevazione iniziale viene designata dall’entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un’entità può utilizzare questa designazione soltanto quando consentito dal paragrafo 11A, o quando ciò comporta informazioni più rilevanti, poiché
i) elimina o riduce notevolmente una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione (a volte descritta come "asimmetria contabile") che altrimenti risulterebbe dalla valutazione di attività o passività o dalla rilevazione dei relativi utili e perdite su basi diverse; o
ii) un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento viene valutato in base al fair value (valore equo) secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento, e l’informativa sul gruppo è fornita internamente su tale base ai dirigenti con responsabilità strategiche [come definiti nello IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate (rivisto nella sostanza nel 2003)], per esempio il consiglio di amministrazione dell’entità e l’amministratore delegato.
Nello IAS 32, i paragrafi 66, 94 e AG40 prevedono che l’entità fornisca informativa sulle attività e passività finanziarie che ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, incluso come ha soddisfatto queste condizioni. Per gli strumenti che si qualificano secondo il punto ii) di cui sopra, tale informativa include una descrizione generale di come una designazione al fair value (valore equo) rilevata a conto economico è conforme alla documentata gestione del rischio o strategia di investimento.
Gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non sono quotati in un mercato attivo, e il cui fair value (valore equo) non può essere valutato attendibilmente (vedere paragrafo 46 c) e Appendice A paragrafi AG80 e AG81), non devono essere designati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
Si noti che i paragrafi 48, 48A, 49 e i paragrafi AG69-AG82 dell’Appendice A, che prevedono le disposizioni per una valutazione attendibile del fair value (valore equo) di un’attività o di una passività finanziaria, si applicano a tutti gli elementi che sono valutati al fair value (valore equo), sia per designazione che diversamente, o quando del fair value (valore equo) è data informativa.
È stato inserito il paragrafo 11A riportato di seguito.
DERIVATI INCORPORATI
11A. Nonostante quanto previsto dal paragrafo 11, se un contratto contiene uno o più derivati incorporati, un’entità può designare l’intero contratto ibrido (combinato) come un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico salvo che:
a) Il(i) derivato(i) incorporato(i) non modifica(no) significativamente i flussi finanziari che altrimenti sarebbero previsti dal contratto; o
b) sia chiaro, con poca o nessuna analisi quando uno strumento ibrido (combinato) è inizialmente considerato, che una separazione del/dei derivato(i) incorporato(i) non è consentita, come un’opzione di pagamento anticipato incorporata in un finanziamento che consente al possessore di pagare anticipatamente il finanziamento approssimativamente al suo costo ammortizzato.
I paragrafi 12 e 13 sono modificati come segue.
12. Se un’entità è obbligata dal presente Principio a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all’acquisizione o a una data di bilancio successiva, deve designare l’intero contratto ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
13. Se un’entità non è in grado di determinare in modo attendibile il fair value (valore equo) di un derivato incorporato sulla base dei suoi termini e condizioni (per esempio, perché il derivato incorporato si basa su uno strumento rappresentativo di capitale non quotato), il fair value (valore equo) del derivato incorporato è la differenza tra il fair value (valore equo) dello strumento ibrido (combinato) e il fair value (valore equo) del contratto primario, se questi possono essere determinati secondo quanto previsto dal presente Principio. Se l’entità non è in grado di determinare il fair value (valore equo) del derivato incorporato utilizzando questo metodo, si applica il paragrafo 12 e lo strumento ibrido (combinato) è designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
È stato inserito il paragrafo 48A riportato di seguito.
CONSIDERAZIONI SUL CRITERIO DI VALUTAZIONE AL FAIR VALUE (VALORE EQUO)
48A. La miglior prova del fair value (valore equo) è l’esistenza di quotazioni ufficiali in un mercato attivo. Se il mercato per uno strumento finanziario non è attivo, l’entità determina il fair value (valore equo) utilizzando una tecnica di valutazione. La finalità dell’utilizzo di una tecnica di valutazione è di stabilire quale prezzo avrebbe avuto l’operazione alla data di valutazione in un libero scambio motivato da normali considerazioni commerciali. Le tecniche di valutazione includono l’utilizzo di recenti, ordinarie operazioni di mercato tra parti consapevoli e disponibili, se a disposizione, il riferimento al fair value (valore equo) corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, analisi con flussi finanziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. Se esiste una tecnica di valutazione utilizzata comunemente da coloro che partecipano al mercato per dare un prezzo allo strumento e tale tecnica ha dimostrato di fornire stime attendibili dei prezzi praticati in operazioni correnti di mercato, l’entità utilizza tale tecnica. La tecnica di valutazione scelta utilizza al massimo i fattori di mercato mentre si affida il meno possibile a fattori propri dell’entità. Essa incorpora tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nel fissare un prezzo e b) è coerente con le metodologie economiche accettate per prezzare gli strumenti finanziari. Periodicamente, un’entità calibra la tecnica di valutazione e ne verifica la validità utilizzando prezzi di qualsiasi operazione corrente di mercato nello stesso strumento (ossia senza variazione o ristrutturazione dello strumento) o basati su qualsiasi dato osservabile di mercato disponibile.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il paragrafo 105 è modificato e sono stati aggiunti i paragrafi 105A-105D, come segue.
…
105. Quando il presente Principio è applicato per la prima volta, un’entità può designare come disponibile per la vendita un’attività finanziaria precedentemente rilevata. Per ciascuna attività finanziaria rientrante in tale categoria, l’entità deve rilevare tutte le variazioni cumulative nel fair value (valore equo) in una componente distinta del patrimonio netto fino allo storno successivo o riduzione di valore, quando l’entità trasferirà tale utile o perdita complessivo nel conto economico. L’entità inoltre deve:
a) rideterminare il valore dell’attività finanziaria utilizzando la nuova designazione nei bilanci comparativi; e
b) indicare il fair value (valore equo) delle attività finanziarie alla data della designazione e la loro classificazione e valore contabile nei bilanci precedenti.
105A. Un’entità deve applicare i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12 e 13 per i bilanci annuali con inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. È incoraggiata un’applicazione anticipata.
105B. Un’entità che applica per la prima volta i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12, e 13 per il bilancio annuale che ha inizio prima del 1° gennaio 2006
a) può, quando i paragrafi nuovi e modificati sono applicati per la prima volta, designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente rilevata che quindi si qualifica per tale designazione. Quando il bilancio annuale inizia prima del 1° settembre 2005, tali designazioni non devono essere perfezionate entro il 1° settembre 2005 e possono anche includere le attività e le passività finanziarie rilevate tra l’inizio di tale bilancio annuale e il 1° settembre 2005. Nonostante il paragrafo 91, qualsiasi attività e passività finanziaria designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico secondo le disposizioni contenute in questo sottoparagrafo, che era precedentemente designata come elemento coperto nella contabilizzazione delle operazioni di copertura del fair value (valore equo) deve essere riclassificata da tale categoria nel momento in cui è designata al fair value rilevato a conto economico.
b) deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria designata secondo il sottoparagrafo a) alla data della designazione e la loro classificazione e valore contabile nel bilancio precedente.
c) deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se essa non si qualifica per tale designazione secondo quanto previsto dai paragrafi nuovi e modificati. Quando dopo la riclassificazione un’attività o passività finanziaria sarà valutata al costo ammortizzato, la data di tale riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale.
d) deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata secondo il sottoparagrafo c) alla data della riclassificazione e della nuova classificazione.
105C. Un’entità che applica per la prima volta i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12, e 13 per il bilancio annuale con inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva
a) deve riclassificare qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se non si qualifica per tale designazione secondo quanto previsto da tali paragrafi nuovi e modificati. Quando un’attività o passività finanziaria sarà valutata al costo ammortizzato dopo la riclassificazione, la data di tale riclassificazione è assunta come data della sua rilevazione iniziale.
b) non deve designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico qualsiasi attività o passività finanziaria precedentemente rilevata.
c) deve indicare il fair value (valore equo) di qualsiasi attività o passività finanziaria riclassificata secondo il sottoparagrafo a) alla data di tale riclassificazione e della nuova classificazione.
105D. Un’entità deve rideterminare i bilanci comparativi che utilizzano le nuove designazioni del paragrafo 105B o 105C a patto che, nel caso di un’attività finanziaria, passività finanziaria o un gruppo di attività finanziarie, passività finanziarie, o entrambi, designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, tali elementi o gruppi soddisfino i criteri del paragrafo 9 b)i), 9b)ii) o 11A all’inizio del periodo comparativo, o se acquisiti dopo l’inizio del periodo comparativo, soddisfino i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A alla data della rilevazione iniziale.
Nell’Appendice A, sono stati aggiunti i paragrafi AG4B-AG4K, come segue.
Appendice A
Guida operativa
DEFINIZIONI (paragrafi 8 e 9)
Designazione al fair value (valore equo) rilevato a contro economico
AG4B. Il paragrafo 9 del presente Principio consente a un’entità di designare un’attività finanziaria, una passività finanziaria, o un gruppo di strumenti finanziari (attività finanziarie, passività finanziarie, o entrambe) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se ciò comporta informazioni più rilevanti.
AG4C. La decisione di un’entità di designare un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico è simile alla scelta di un principio contabile (per quanto, diversamente dalla scelta di un principio contabile, non è previsto che tale decisione sia applicata uniformemente a tutte le operazioni similari). Quando un’entità ha tale opzione, il paragrafo 14b) dello IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori richiede che il principio scelto comporti informazioni attendibili e più rilevanti in bilancio circa gli effetti delle operazioni, gli altri eventi e le condizioni della posizione finanziaria dell’entità, dell’andamento finanziario o dei flussi finanziari. Nel caso di una designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, il paragrafo 9 indica le due situazioni in cui la disposizione che richiede informazioni più rilevanti sarà soddisfatta. Di conseguenza, per scegliere tale designazione secondo il paragrafo 9, l’entità ha bisogno di dimostrare che rientra in una (o in entrambe) di queste due situazioni.
Paragrafo 9b)i): La designazione elimina o riduce significativamente la mancanza di uniformità di una valutazione o di una rilevazione che altrimenti ne deriverebbe.
AG4D. Secondo lo IAS 39, la valutazione di un’attività o passività finanziaria, e la classificazione delle variazioni rilevate nel suo valore sono determinate dalla classificazione dell’elemento e dal fatto che l’elemento sia parte di un rapporto designato di copertura. Tali disposizioni possono creare una mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione (a volte descritta come "asimmetria contabile") quando, per esempio, in assenza della designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, un’attività finanziaria è classificata come disponibile per la vendita (con la maggior parte delle variazioni del fair value (valore equo) rilevate direttamente nel patrimonio netto) e una passività che l’entità considera collegata è invece valutata al costo ammortizzato [con le variazioni del fair value (valore equo) non rilevate]. In tali circostanze, un’entità può concludere che il proprio bilancio fornirebbe informazioni più rilevanti se sia l’attività che la passività fossero classificate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
AG4E. Gli esempi seguenti mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico soltanto se è soddisfatto il principio del paragrafo 9b)i).
a) Un’entità ha passività i cui flussi finanziari sono contrattualmente basati sull’andamento delle attività che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita. Per esempio, un assicuratore può avere passività che contengono un elemento di partecipazione discrezionale che paga benefici in base ai rendimenti realizzati e/o non realizzati di uno specifico gruppo di attività dell’assicuratore. Se la valutazione di tali passività riflette i prezzi correnti di mercato, la classificazione delle attività al fair value (valore equo) rilevato a conto economico significa che le variazioni del fair value (valore equo) delle attività finanziarie sono rilevate a conto economico nello stesso periodo come le relative variazioni del valore delle passività.
b) Un’entità ha passività sotto forma di contratti di assicurazione la cui valutazione incorpora informazioni correnti (come consentito dall’IFRS 4 Contratti assicurativi, paragrafo 24), e le attività finanziarie ritenute collegate che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita o valutate al costo ammortizzato.
c) Un’entità ha attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, che originano variazioni di segno opposto di fair value (valore equo) che tendono a compensarsi reciprocamente. Tuttavia, soltanto alcuni degli strumenti sarebbero valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (ossia i derivati, o quelli classificati come posseduti per la negoziazione). Può inoltre accadere che le disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di copertura non siano soddisfatte, per esempio, perché le disposizioni per l’efficacia del paragrafo 88 non sono soddisfatte.
d) Un’entità ha attività finanziarie, passività finanziarie o entrambe che condividono un rischio, come il rischio di tasso di interesse, che originano variazioni di segno opposto di fair value (valore equo) che tendono a compensarsi reciprocamente e l’entità non le qualifica come operazioni di contabilizzazione di copertura perché nessuno degli strumenti è un derivato. Inoltre, in assenza di contabilizzazione delle operazioni di copertura vi è una significativa mancanza di uniformità nella rilevazione degli utili e delle perdite. Per esempio:
i) l’entità ha finanziato un portafoglio di attività a tasso fisso che sarebbero altrimenti classificate come disponibili per la vendita con obbligazioni a tasso fisso le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi reciprocamente. Riportando entrambe le attività e le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico si corregge la mancanza di uniformità che altrimenti deriverebbe dalla valutazione di attività al fair value (valore equo) con le variazioni riportate nel patrimonio netto e le obbligazioni al costo ammortizzato.
ii) l’entità ha finanziato un gruppo specifico di finanziamenti emettendo obbligazioni negoziate le cui variazioni di fair value (valore equo) tendono a compensarsi reciprocamente. Se, inoltre, l’entità acquista e vende regolarmente le obbligazioni, ma raramente, se non mai, acquista o vende i finanziamenti riportando sia i finanziamenti sia le obbligazioni al fair value (valore equo) rilevato a conto economico elimina la mancanza di uniformità nei tempi di rilevazione di utili e perdite che altrimenti risulterebbero dalla valutazione di entrambi al costo ammortizzato e rilevando un utile o una perdita ogni volta che un obbligazione è riacquistata.
AG4F. In casi quali quelli descritti nel paragrafo precedente, si designano, alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie e le passività finanziarie che altrimenti non sarebbero così valutate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico in modo da poter ridurre la mancanza di uniformità nella valutazione o rilevazione e produrre informazioni più rilevanti. Per fini pratici, l’entità non ha bisogno di negoziare contemporaneamente tutte le attività e passività dando origine a una mancanza di uniformità nella valutazione o nella rilevazione. È consentito un ritardo ragionevole a condizione che ogni operazione sia designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico al momento della rilevazione iniziale e allo stesso tempo ci si aspetti che le restanti operazioni si verifichino.
AG4G. Non sarebbe accettabile designare soltanto alcune delle attività e passività finanziarie che comportano una mancanza di uniformità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico se così facendo non si riuscisse ad eliminare o ridurre significativamente la mancanza di uniformità e quindi non ad avere un'informativa più rilevante. Tuttavia, sarebbe accettabile designare soltanto una parte di attività e passività finanziarie similari se così facendo si ottenesse una riduzione significativa (e possibilmente maggiore rispetto a quella che si otterrebbe con altre designazioni consentite) della mancanza di uniformità. Per esempio si ipotizzi che un’entità abbia un numero di passività finanziarie similari la cui somma è pari a CU100 [1] e un numero di attività finanziarie similari, la cui somma è pari a CU50 ma che sono valutate diversamente. L’entità può ridurre significativamente la mancanza di uniformità nella valutazione designando al momento della rilevazione iniziale tutte le attività, ma soltanto alcune delle passività (per esempio, passività singole con un totale composto di CU45) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Tuttavia, poiché la designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico può essere applicata solamente all’intero strumento finanziario, l’entità in questo esempio deve designare una o più passività nella loro totalità. Non potrebbe designare un componente di una passività (ossia variazioni di valore dovute soltanto ad un fattore di rischio, quali le variazioni del tasso di interesse di riferimento) o una proporzione (ossia percentuale) di una passività.
Paragrafo 9b)ii): Un gruppo di attività, passività finanziarie o entrambi è gestito e il suo andamento è valutato in base al fair value (valore equo), secondo una documentata gestione del rischio o strategia di investimento.
AG4H. Un’entità può gestire e valutare l’andamento di un gruppo di attività, passività finanziarie o entrambi in modo che la valutazione del gruppo al fair value (valore equo) rilevato a conto economico comporti un’informativa più rilevante. L’attenzione in questa fattispecie si concentra sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento, piuttosto che sulla natura dei suoi strumenti finanziari.
AG4I. Gli esempi che seguono mostrano quando questa condizione potrebbe essere soddisfatta. In tutti i casi, un’entità può utilizzare questa condizione per designare attività o passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevate a conto economico soltanto se soddisfa il principio del paragrafo 9b)ii).
a) L’entità è una società d’investimento in capitale di rischio, un fondo comune, un fondo d’investimento o un’entità analoga la cui attività consiste nell’investire in attività finanziarie con il fine di trarre profitto dal loro rendimento complessivo (total return) sotto forma di interessi o dividendi e variazioni del fair value (valore equo). Lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e lo IAS 31 Partecipazioni in Joint Venture, consentono che tali investimenti siano esclusi dal loro ambito di applicazione a condizione che siano valutati al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Un’entità può applicare lo stesso principio contabile ad altri investimenti gestiti in base al rendimento complessivo, ma su cui la sua influenza è insufficiente perché possano rientrare nell’ambito dello IAS 28 o dello IAS 31.
b) L’entità ha attività e passività finanziarie che condividono uno o più rischi e tali rischi sono gestiti e valutati in base al fair value (valore equo) secondo quanto previsto da una documentata procedura di gestione di attività e passività. Un esempio potrebbe essere un’entità che ha emesso "prodotti strutturati" che contengono derivati multipli incorporati e gestisce i rischi che ne derivano in base al fair value (valore equo) utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati. Un esempio simile potrebbe essere un’entità che concede finanziamenti a tasso di interesse fisso e gestisce il rischio di tasso di interesse di riferimento utilizzando un insieme di strumenti finanziari derivati e non derivati.
c) L’entità è un assicuratore che possiede un portafoglio di attività finanziarie e che gestisce tale portafoglio così da ottimizzare il proprio rendimento complessivo [ossia interessi o dividendi e variazioni di fair value (valore equo)]. Il portafoglio può essere posseduto a supporto di specifiche passività, patrimonio netto, o entrambi. Se il portafoglio è posseduto a supporto di passività specifiche, la condizione nel paragrafo 9b(ii) può essere soddisfatta per le attività indipendentemente dal fatto che l’assicuratore gestisca e valuti anche le passività in base al fair value (valore equo). La condizione nel paragrafo 9b)ii) può essere soddisfatta quando la finalità dell’assicuratore è di ottimizzare il rendimento complessivo delle attività nel lungo periodo anche se gli importi pagati ai possessori di contratti partecipativi dipendono da altri fattori quali l’importo di utili realizzati nel breve periodo (ossia in un anno) o sono soggetti alla discrezionalità dell’assicuratore.
AG4J. Come notato sopra, la presente condizione si basa sul modo in cui l’entità gestisce e valuta l’andamento del gruppo di strumenti finanziari presi in esame. Di conseguenza, (subordinatamente alla disposizione di designazione al momento della rilevazione iniziale), un’entità che designa gli strumenti finanziari al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sulla base della presente condizione, deve così designare tutti gli strumenti finanziari accettabili che sono gestiti e valutati insieme.
AG4K. La documentazione della strategia dell’entità non ha bisogno di essere ampia, ma dovrebbe essere sufficiente per dimostrare la conformità con il paragrafo 9b)ii). Tale documentazione non è prevista per ogni singolo elemento, ma può esserlo in base al portafoglio. Per esempio, se il sistema di gestione della "performance" per un dipartimento, come approvato dai dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità, dimostra chiaramente che il suo andamento è valutato in base ai rendimenti complessivi, non è necessaria un’ulteriore documentazione per dimostrare la conformità con i paragrafo 9b)ii).
Dopo il paragrafo AG33, sono stati aggiunti un titolo e i paragrafi AG33A e AG33B come segue.
Strumenti che contengono derivati incorporati
AG33A. Quando un’entità diventa parte di uno strumento ibrido (combinato) che contiene uno o più derivati incorporati, il paragrafo 11 dispone che l’entità identifichi tale derivato incorporato, valuti se è necessario che sia separato dal contratto primario, e per quelli che devono essere separati, valuti i derivati al fair value (valore equo) al momento della rilevazione iniziale e successivamente. Queste disposizioni possono essere più complesse, o risultare in valutazioni meno attendibili, rispetto alla valutazione dell’intero strumento al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Per tale motivo il presente Principio consente di designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico l’intero strumento.
AG33B. Tale designazione può essere utilizzata sia se il paragrafo 11 disponga che i derivati incorporati siano separati dal contratto primario ovvero proibisca tale separazione. Tuttavia, il paragrafo 11A non giustificherebbe la designazione dello strumento ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico nei casi illustrati nel paragrafo 11Aa) e b) perché così facendo non si ridurrebbe la complessità o non si aumenterebbe l’attendibilità.
[1] Nel presente Principio, gli importi monetari sono denominati in "currency units" (unità di moneta) (CU).
Appendice
Modifiche ad altri Principi
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva. Qualora un'entità applichi le modifiche allo IAS 39 a partire da un esercizio precedente, le modifiche della presente appendice devono essere applicate a quell'esercizio precedente.
Modifiche allo IAS 32
Strumenti finanziari: Esposizione nel bilancio e informazioni integrative
Il paragrafo 66 è modificato come segue.
66. Secondo quanto previsto dallo IAS 1, un’entità presenta l’informativa di tutti i principi contabili significativi, inclusi i principi generali adottati e il metodo per applicare tali principi alle operazioni, altri eventi e condizioni derivanti dall’attività dell’entità. Nel caso degli strumenti finanziari, tale informativa comprende:
a) i criteri applicati nel determinare quando contabilizzare un’attività o una passività finanziaria e quando eliminarla contabilmente;
b) il criterio di valutazione applicato alle attività e alle passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale e successivamente;
c) il criterio con il quale i proventi e gli oneri derivanti da attività e passività finanziarie sono rilevati e quantificati; e
d) per le attività o passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato a conto economico:
i) i criteri per designare tali attività o passività finanziarie al momento della rilevazione iniziale.
ii) il modo in cui l’entità ha soddisfatto le condizioni del paragrafo 9, 11A o 12 dello IAS 39 per tale designazione. Per gli strumenti designati secondo quanto previsto dal paragrafo 9b)i) dello IAS 39, tale informativa include una generale descrizione delle circostanze sottostanti una mancata uniformità nella valutazione o rilevazione che altrimenti ne deriverebbe. Per strumenti che si qualificano secondo il paragrafo 9b)ii) dello IAS 39, tale informativa include una generale descrizione di come una designazione al fair value (valore equo) rilevato a conto economico sia conforme alla documentata gestione del rischio o alla strategia di investimento dell’entità.
iii) la natura delle attività o passività finanziarie che l’entità ha designato al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
Il paragrafo 94 è modificato come segue, e i sottoparagrafi g)-j) sono rinumerati j)-m).
94. …
Attività e passività finanziarie a fair value (valore equo) rilevato a conto economico (vedere inoltre paragrafo AG-40)
…
e) L’entità deve indicare i valori contabili delle:
i) attività finanziarie che sono classificate come possedute per negoziazione;
ii) passività finanziarie che sono classificate come possedute per negoziazione;
iii) attività finanziarie che, fino al momento della rilevazione iniziale, erano designate dall’entità come attività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (per es. quelle che non sono attività finanziarie classificate come possedute per negoziazione).
iv) passività finanziarie che, fino al momento della rilevazione iniziale, erano designate dall’entità come passività finanziarie al fair value (valore equo) rilevato a conto economico (per es. quelle che non sono passività finanziarie classificate come possedute per negoziazione).
f) L’entità deve indicare separatamente gli utili le perdite nette sulle attività o passività finanziarie designate dall’entità al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
g) Se l’entità ha designato un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, deve indicare:
i) l’esposizione massima al rischio di credito [vedere paragrafo 76 a)] alla data di riferimento del bilancio del finanziamento o del credito (o del gruppo di finanziamenti o crediti),
ii) l’importo per il quale qualsiasi derivato di credito o strumento similare mitiga tale esposizione massima al rischio di credito,
iii) l’importo della variazione durante il periodo e cumulativamente nel fair value (valore equo) del finanziamento o credito (o del gruppo di finanziamenti o crediti) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito determinato come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato; o utilizzando un metodo alternativo che rappresenti più attendibilmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito.
iv) l’importo della variazione del fair value (valore equo) di qualsiasi strumento derivato di credito o strumento similare che si è verificata durante il periodo e cumulativamente da quando il finanziamento o il credito è stato designato.
h) Qualora l’entità abbia designato una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, essa deve indicare:
i) l’importo della variazione durante il periodo e cumulativamente nel fair value (valore equo) della passività finanziaria (o del gruppo di finanziamenti o crediti) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito determinato come l’ammontare della variazione nel fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato (vedere paragrafo AG40); o utilizzando un metodo alternativo che rappresenta più attendibilmente l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito.
ii) la differenza tra il valore contabile della passività finanziaria e l’importo che l’entità dovrebbe pagare, in base al contratto, alla scadenza al possessore dell’obbligazione.
i) L'entità deve indicare:
i) i metodi utilizzati per conformarsi alle disposizioni contenute nei punti g)iii) e h)i).
ii) se considera che l’informativa che ha fornito per conformarsi alle disposizioni contenute nei punti g)iii) o h)i) non rappresenti attendibilmente la variazione del fair value (valore equo) dell’attività o passività finanziaria attribuibile alle variazioni del rischio del credito, le ragioni per tale conclusione e i fattori che l’entità ritiene essere rilevanti.
…
Il paragrafo AG40 è modificato come segue.
AG40. Se un’entità designa una passività finanziaria o un finanziamento o un credito (o un gruppo di finanziamenti o di crediti) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, è richiesta l’indicazione dell’importo della variazione del fair value (valore equo) dello strumento finanziario che è attribuibile alle variazioni del rischio di credito. A meno che un metodo alternativo rappresenti più fedelmente questo importo, all’entità è richiesto di determinare tale importo come l’ammontare della variazione del fair value (valore equo) dello strumento finanziario che non è attribuibile alle variazioni delle condizioni del mercato che danno origine al rischio di mercato. Le variazioni delle condizioni di mercato che danno origine al rischio di mercato includono le variazioni del tasso di interesse di riferimento, il prezzo di una merce, il tasso di cambio o l’indice dei prezzi o dei tassi. Per i contratti che includono un elemento valutativo in unità (unit-linking feature), le variazioni delle condizioni di mercato includono le variazioni dell’andamento di un fondo di investimento interno o esterno. Se le sole variazioni rilevanti delle condizioni di mercato per una passività finanziaria sono le variazioni di un tasso di interesse di riferimento, tale ammontare può essere stimato nel modo seguente:
a) L’entità calcola prima il tasso implicito di rendimento della passività all’inizio del periodo utilizzando il prezzo di mercato osservato della passività e i suoi flussi finanziari contrattuali all’inizio del periodo. Essa deduce da tale tasso di rendimento il tasso di interesse di riferimento osservato all’inizio del periodo, per arrivare a un componente specifico del tasso interno del rendimento dello strumento.
b) Successivamente, l’entità calcola il valore attuale dei flussi finanziari associati alla passività utilizzando i flussi finanziari contrattuali all’inizio del periodo e un tasso di sconto pari alla somma del tasso di interesse di riferimento osservato alla fine del periodo e il componente specifico del tasso implicito di rendimento dello strumento all’inizio del periodo come determinato in a).
c) L’importo determinato in b) è quindi rettificato per qualsiasi somma corrisposta o ricevuta sulla passività durante il periodo e aumentato per riflettere l’aumento del fair value (valore equo) che ne deriva perché i flussi finanziari contrattuali si sono avvicinati di un esercizio alla data di scadenza.
d) La differenza tra il prezzo di mercato osservato della passività alla fine del periodo e l’importo determinato in c) è la variazione del fair value (valore equo) che non è attribuibile alle variazioni del tasso di interesse (di riferimento) osservato. Questo è l’importo da indicare.
L’esempio di cui sopra ipotizza che le variazioni del fair value (valore equo) che non derivano dalle variazioni del rischio di credito dello strumento o dalle variazioni dei tassi di interesse, non siano rilevanti. Se, nell’esempio di cui sopra, lo strumento conteneva un derivato incorporato, la variazione del fair value (valore equo) del derivato incorporato sarebbe escluso dalla determinazione dell’importo del paragrafo 94h)i).
Modifiche all'IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
I paragrafi 25A e 43A sono modificati come segue.
Designazione di strumenti finanziari precedentemente rilevati
25A. Lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione permette che un’attività finanziaria venga designata, al momento della rilevazione iniziale, come disponibile per la vendita o che uno strumento finanziario (a condizione che soddisfi certi criteri) sia designato come un’attività o una passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico. Nonostante questa disposizione, eccezioni sono consentite nelle seguenti circostanze,
a) qualsiasi entità può effettuare una designazione come disponibile per la vendita alla data di transizione agli IFRS.
b) entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio dal 1° settembre 2006 o da data successiva — tale entità può designare, alla data della transizione agli IFRS, qualsiasi attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a condizione che l’attività o la passività soddisfi i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A dello IAS 39 a tale data.
c) entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio dal 1° gennaio 2006 o da data successiva e prima del 1° settembre 2006 — tale entità può designare, alla data della transizione agli IFRS, qualsiasi attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico a condizione che l’attività o la passività soddisfi i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A dello IAS 39 a tale data. Quando la data della transizione agli IFRS è anteriore al 1° settembre 2005 tali designazioni non necessitano di essere perfezionate entro il 1° settembre 2005 e possono inoltre includere attività e passività finanziarie rilevate tra la data della transizione agli IFRS e il 1° settembre 2005.
d) entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio prima del 1° gennaio 2006 e che applica i paragrafi 11A, 48A, AG4B-AG4K, AG33A e AG33B e le modifiche del 2005 ai paragrafi 9, 12 e 13 dello IAS 39 — tale entità può all’inizio del primo esercizio IFRS designare al fair value (valore equo) rilevato a conto economico, qualsiasi attività o passività finanziaria che si qualifica per tale designazione secondo quanto previsto da questi paragrafi nuovi e rettificati a tale data. Quando il primo esercizio IFRS di un’entità inizia prima del 1° settembre 2005, tali designazioni non hanno bisogno di essere perfezionate entro il 1° settembre 2005 e possono inoltre includere attività e passività finanziarie rilevate tra l’inizio di tale periodo e il 1° settembre 2005. Se l’entità ridetermina i valori dell’informativa comparativa per lo IAS 39 deve rideterminare tale informativa per le attività e passività finanziarie o, gruppo di attività, passività finanziarie o entrambe, designate all’inizio del suo primo esercizio IFRS. Tale rideterminazione dell’informativa comparativa deve essere effettuata soltanto se gli elementi o gruppi designati avrebbero soddisfatto i criteri per tale designazione del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A dello IAS 39 alla data della transizione agli IFRS o, se acquisiti dopo la data di transizione agli IFRS, avrebbero soddisfatto i criteri del paragrafo 9b)i), 9b)ii) o 11A alla data della rilevazione iniziale.
e) entità che presenta il suo primo bilancio IFRS per un esercizio con inizio prima del 1° settembre 2006 — nonostante il paragrafo 91 dello IAS 39, qualsiasi attività o passività finanziaria che un’entità designa al fair value (valore equo) rilevato a conto economico secondo quanto previsto dal sottoparagrafo c) o d) di cui sopra che era stata precedentemente designata come elemento coperto in un rapporto di copertura del fair value (valore equo), deve essere riclassificata da tale rapporto nel momento in cui è designata al fair value (valore equo) rilevato a conto economico.
Designazione di attività o passività finanziarie
43A. Un’entità può designare un’attività o passività finanziaria precedentemente rilevata, come un’attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico oppure può designare un’attività finanziaria come posseduta per la vendita secondo quanto previsto dal paragrafo 25A. L’entità deve indicare il fair value (valore equo) di tutte le attività o passività finanziarie designate in ciascuna categoria, alla data della designazione oltre alla classificazione e al valore contabile riportati nel bilancio precedente.