Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 29/12/2004 |
Numero: | 2236 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato al regolamento (CE) n. 1725/2003 è modificato come segue: |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 11.1.36 - Regolamento 29 dicembre 2004, n. 2236.
Regolamento (CE) n. 2236/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli International Financial Reporting Standards (IFRS) 1 e da 3 a 5, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 22, 27, 28 e da 31 a 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22, 28 e 32 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(B.U. 31 dicembre 2004, n. L 392).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con il
(2) Il 31 marzo 2004, l'International Accounting Standard Board (IASB) ha pubblicato, fra gli altri, tre nuovi principi, gli International Financial Reporting Standards (IFRS) da 3 a 5 e due principi rivisti, gli IAS 36 e 38, che contengono le necessarie modifiche. Tali nuovi principi completano ulteriormente la "piattaforma stabile", ovvero l’insieme di principi che le società quotate della Comunità devono applicare nei loro conti consolidati a partire dal 1o gennaio 2005. L’obiettivo generale è migliorare la qualità dei principi contabili internazionali (IAS), nonché promuovere la convergenza dei principi contabili a livello mondiale.
(3) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che i nuovi IFRS e gli IAS rivisti soddisfano i criteri tecnici di adozione di cui all'articolo 3 del
(4) L’adozione dello IAS 36 comporta, come conseguenza, modifiche allo IAS 16, che era stato adottato con il
(5) L’adozione degli IFRS 3, 4 e 5 comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche riguardano l’International Financial Reporting Standards (IFRS) 1, i principi contabili internazionali (IAS) 1, 10, 12, 14, da 16 a 19, 27, 28, da 31 a 34, da 36 a 41 e l’interpretazione 32 emessa dallo Standard Interpretation Committee (SIC). Inoltre, l’adozione dell’IFRS 3 rende superflui l’International Accounting Standard (IAS) 22 e le interpretazioni 9, 22 e 28 emesse dallo Standard Interpretation Committee (SIC), che dovranno quindi essere sostituite. Inoltre l’adozione dell’IFRS 5 dovrebbe comportare la sostituzione dello IAS 35.
(6) Il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato al
1) Il principio contabile internazionale (IAS) 22 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 9, 22 e 28 sono sostituiti dall’International Financial Reporting Standard (IFRS) 3 [Aggregazioni aziendali], quale figura in allegato al presente regolamento.
2) È inserito l’IFRS 4 [Contratti assicurativi], quale figura in allegato al presente regolamento.
3) Lo IAS 35 è sostituito dall’IFRS 5 [Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate], quale figura in allegato al presente regolamento.
4) Gli IAS 36 e 38 sono sostuiti dagli IAS 36 e 38 quali figurano in allegato al presente regolamento.
5) L’adozione dell’IFRS 3 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 12, 14, 16, 19, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 37, 39 e al SIC 32, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
6) L’adozione dell’IFRS 4 rende necessarie modifiche all’IFRS 1 e agli IAS 18, 19, 32, 37, 39 e 40, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
7) L’adozione dell’IFRS 5 comporta, come conseguenza, modifiche all’IFRS 1, all’IFRS 3 e agli IAS 1, 10, 16, 17, 27, 28, 31, 36, 37, 38, 40 e 41, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005.
ALLEGATO
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS)
N. - Titolo
IFRS 3 Aggregazioni aziendali
IFRS 4 Contratti assicurativi
IFRS 5 Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività
IAS 38 Attività immateriali
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 3
Aggregazioni aziendali
(Omissis)
APPENDICE A
Definizione dei termini
(Omissis)
APPENDICE B
Applicazioni supplementari
(Omissis)
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
(Omissis)
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 4
Contratti assicurativi
(Omissis)
APPENDICE A
Definizione dei termini
(Omissis)
APPENDICE B
Definizione di contratto assicurativo
(Omissis)
APPENDICE C
Modifiche di altri IFRS
(Omissis)
INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARD 5
Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate
(Omissis)
APPENDICE A
Definizione dei termini
(Omissis)
APPENDICE B
Supplemento applicativo
(Omissis)
APPENDICE C
Modifiche apportate ad altri IFRS
(Omissis)
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 36
Riduzione durevole di valore delle attività
(Omissis)
APPENDICE A
Utilizzo delle tecniche di attualizzazione per la determinazione del valore d’uso
(Omissis)
APPENDICE B
Emendamento allo IAS 16
(Omissis)
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 38
Attività immateriali
(Omissis)