Settore: | Normativa europea |
Materia: | 11. unione economica e monetaria e libera circolazione capitali |
Capitolo: | 11.1 questioni generali |
Data: | 29/12/2004 |
Numero: | 2238 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 11.1.38 - Regolamento 29 dicembre 2004, n. 2238.
Regolamento (CE) n. 2238/2004 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’IFRS 1, gli IAS da 1 a 10, da 12 a 17, da 19 a 24, da 27 a 38, 40 e 41 e i SIC da 1 a 7, da 11 a 14, da 18 a 27 e da 30 a 33 (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 394).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunita europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Con il
(2) Il 18 dicembre 2003, l’International Accounting Standards Board («IASB») ha pubblicato 13 principi contabili internazionali rivisti e ha comunicato la soppressione dello IAS 15, Informazioni relative agli effetti delle variazioni dei prezzi. L’obiettivo della revisione era l’ulteriore miglioramento della qualita e della coerenza del corpus dei principi contabili internazionali (IAS) esistenti.
(3) In generale gli obiettivi di questo progetto di miglioramento consistevano nel ridurre o eliminare le alternative, le ridondanze e i conflitti tra i principi, affrontare talune questioni di convergenza e apportare miglioramenti alla struttura degli IAS esistenti. Inoltre lo IASB ha deciso di incorporare le interpretazioni esistenti nei principi rivisti in modo da accrescere la trasparenza, la coerenza e la comprensibilita dei principi stessi.
(4) La consultazione con gli esperti tecnici del settore conferma che gli IAS rivisti soddisfano i criteri tecnici di adozione di cui all’articolo 3 del
(5) L’adozione dei principi rivisti, nel testo dei «progetti di miglioramento», comporta, come conseguenza, modifiche ad altri principi contabili internazionali e alle relative interpretazioni al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali. Tali modifiche riguardano l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 1, gli International Accounting Standards (IAS) 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 e 41 e le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 7, 12, 13, 21, 22, 25, 27 e 32. Per effetto dell’adozione di tali principi risultano superate le interpretazioni dello Standard Interpretation Committee (SIC) 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30 e 33.
(6) Il
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L’allegato al
1) i principi contabili internazionali (IAS) 1, 2, 8, 10, 16, 17, 21, 24, 27, 28, 31, 33 e 40 sono sostituiti dalle versioni riportate nell’allegato al presente regolamento;
2) lo IAS 15 e i SIC 1, 2, 3, 6, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 30 e 33 sono soppressi;
3) l’adozione dello IAS 1 rende necessarie modifiche agli IAS 12, 19, 34, 35 e 41, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
4) l’adozione dello IAS 2 rende necessarie modifiche agli IAS 14 e 34, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
5) l’adozione dello IAS 8 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 7, 12, 14, 19, 20, 22, 23, 34, 35, 36, 37 e 38 e ai SIC 12, 13, 21, 22, 25, 27 e 31, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
6) l’adozione dello IAS 10 rende necessarie modifiche agli IAS 22, 35 e 37, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
7) l’adozione dello IAS 16 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 14, 34, 36, 37 e 38 e ai SIC 13, 21 e 32, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
8) l’adozione dello IAS 21 rende necessarie modifiche all’IFRS 1, agli IAS 7, 12, 29, 34, 38 e 41 e al SIC 7, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
9) l’adozione dello IAS 24 rende necessarie modifiche allo IAS 30, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
10) l’adozione dello IAS 27 rende necessarie modifiche allo IAS 22 e al SIC 12, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali;
11) l’adozione dello IAS 31 rende necessarie modifiche al SIC 13, al fine di assicurare la coerenza dell’insieme dei principi contabili internazionali.
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica al piu tardi a decorrere dal 1° gennaio 2005.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS)
IAS 1 Presentazione del bilancio
IAS 2 Rimanenze
IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori
IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
IAS 16 Immobili, impianti e macchinari
IAS 17 Leasing
IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
IAS 27 Bilancio consolidato e separato
IAS 28 Partecipazioni in collegate
IAS 31 Partecipazioni in joint venture
IAS 33 Utile per azione
IAS 40 Investimenti immobiliari
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 1
Presentazione del bilancio
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997) Presentazione del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Se l’entità applica il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi Contabili Internazionali e le Interpretazioni, applicabili a dicembre 2003:
(a) i riferimenti a «utile o perdita netta» sono modificati in «utile o perdita»;
(b) i riferimenti alle «note al bilancio» sono modificati in «note»; e
(c) i riferimenti a «capitale proprio» sono modificati in «capitale conferito».
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A3. I paragrafi 69 e 70 dello IAS 12 Imposte sul reddito sono stati eliminati.
A4. Nello IAS 19 Benefici per i dipendenti, il paragrafo 23 è stato modificato come segue:
23. Sebbene il presente Principio non richieda specifiche informazioni integrative sui benefici a breve termine per i dipendenti, esse possono essere richieste da altri Principi. Per esempio, lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate richiede indicazioni sui benefici per i dipendenti a favore di dirigenti con responsabilità strategiche. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede l’indicazione dei costi dei benefici per i dipendenti.
A5. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A6. Lo IAS 34 Bilanci intermedi è modificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 5 è modificato come segue:
5. Lo IAS 1 definisce un’informativa di bilancio completa quella che include le seguenti componenti:
(a) stato patrimoniale;
(b) conto economico;
(c) prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto, che mostri alternativamente:
(i) tutte le variazioni delle voci di patrimonio netto, ovvero
(ii) le variazioni nel patrimonio netto diverse da quelle derivanti dalle operazioni con i possessori di strumenti di capitale che agiscono in tale loro qualità;
(d) rendiconto finanziario; e
(e) note, che contengano un elenco dei principi contabili rilevanti e altre note esplicative.
Il paragrafo 12 è modificato come segue:
12. Lo IAS 1 fornisce linee guida sulla struttura del bilancio. La Guida Applicativa dello IAS 1 fornisce un esempio di come presentare lo stato patrimoniale, il conto economico e i prospetti delle variazioni delle voci di patrimonio netto.
Il paragrafo 13 è modificato come segue:
13. Lo IAS 1 richiede che il prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto sia presentato come un prospetto separato del bilancio e consente che l’informativa sulle variazioni delle voci di patrimonio netto derivanti da operazioni con i possessori di strumenti partecipativi di capitale che agiscono in tale loro qualità (incluse le distribuzioni agli stessi) siano esposte già nel prospetto di stato patrimoniale, ovvero nelle note. L’entità utilizza, per il suo bilancio intermedio, lo stesso schema di prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto presentato nel suo ultimo bilancio d’esercizio.
A7. I paragrafi 39 e 40 dello IAS 35 Operazioni destinate a cessare sono modificati come segue:
39. L’informativa richiesta dai paragrafi 27-37, ad eccezione dell’informativa sull’’importo dell’utile o della perdita prima delle imposte rilevato al momento della dismissione delle attività o estinzione delle passività attribuibili a operazioni destinate a cessare secondo quanto previsto dal paragrafo 31(a), può essere presentata nelle note o già nel prospetto di stato patrimoniale, di conto economico o delle variazioni delle voci di patrimonio netto.
40. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio richiede che l’utile o la perdita prima delle imposte relativo alla dismissione di attività o estinzione di passività attribuibile alle operazioni destinate a cessare che sia presentato già nel prospetto di conto economico. Si incoraggia che l’informativa prevista dal paragrafo 27 (f) e (g) sia presentata rispettivamente già nel prospetto di conto economico e nel rendiconto finanziario.
A8. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A9. Lo IAS 41 Agricoltura è modificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 39 è stato eliminato.
Il paragrafo 53 è modificato come segue:
53. L’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi naturali. Qualora si verifichi un evento che dia origine a una voce rilevante di provento o onere, la natura e l’importo di quella voce sono indicati secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Esempi di un tale fatto possono essere una esplosione di una violenta epidemia, una inondazione, una grave siccità o una gelata e una invasione di insetti.
A10. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A11. Nell’Interpretazione SIC-32 Attività immateriali, Costi connessi a siti web, il paragrafo 5 è modificato come segue:
5. La presente Interpretazione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto, lo sviluppo e il funzionamento dell’hardware di un sito web (per esempio, creatori di siti web, organizzatori di siti web, disegnatori di siti web e connessioni ad Internet). Tali spese devono essere contabilizzate in base a quanto disposto dallo IAS 16. In aggiunta, quando un’entità sostiene delle spese da un fornitore “provider” di servizi via Internet che ospita il sito web dell’entità, la spesa deve essere rilevata come un costo in base a quanto previsto dallo IAS 1.78 e dal Quadro sistematico quando i servizi sono ricevuti.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 2
Rimanenze
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 2 (rivisto nella sostanza nel 1993) Rimanenze e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 14 Informativa di settore, il paragrafo 22 è stato modificato come segue:
22. Alcune linee guida per l’attribuzione del costo possono essere trovate in altri Principi. Per esempio, i paragrafi 11-20 dello IAS 2 Rimanenze, secondo la revisione del 2003, forniscono una guida per l’attribuzione e la ripartizione dei costi alle rimanenze, e i paragrafi 16-21 dello IAS 11 Commesse a lungo termine forniscono una guida per attribuire e ripartire i costi ai contratti. Queste linee guida possono essere utili nell’attribuire o ripartire i costi ai settori.
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A3. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio].
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 8
Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 8 Utile(perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Lo IAS 7 Rendiconto finanziario viene modificato come segue:
I paragrafi 29 e 30 riguardanti i componenti straordinari sono stati eliminati.
A2. Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 62(b) è rettificato come segue:
(b) una rettifica al saldo di apertura della riserva di utili derivante da un cambiamento di principi contabili applicato retroattivamente o la correzione di un errore (vedere lo IAS 8 Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori).
Il paragrafo 80(h) è rettificato come segue:
(h) l’ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed errori inclusi nella determinazione dell’utile o nella determinazione della perdita secondo quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati retroattivamente.
I paragrafi 81(b) e 83 sono eliminati.
A3. Lo IAS 14 Informativa di settore è rettificato come descritto di seguito.
La definizione dei principi contabili nel paragrafo 8 è modificata come segue:
I principi contabili sono gli specifici principi, concetti di base, convenzioni, regole e prassi applicati da un’entità nella preparazione e nella presentazione del bilancio.
Il paragrafo 60 è rettificato come segue:
60. Lo IAS 1 dispone che quando i componenti di ricavo e di costo sono significativi, la loro natura e l’importo devono essere indicati distintamente. Lo IAS 1 offre una pluralità di esempi, quali svalutazioni di rimanenze e di immobili, impianti e macchinari, accantonamenti per ristrutturazioni, dismissioni di immobili, impianti e macchinari e investimenti a lungo termine, attività destinate a cessare, risoluzione di controversie e cancellazione contabile di fondi. Il paragrafo 59 non intende cambiare la classificazione o la valutazione di uno qualsiasi di tali elementi. L’informativa incoraggiata dal paragrafo, ad ogni modo, cambia il livello al quale effettuare la valutazione della significatività di tali voci ai fini informativi dal livello di entità a quello di settore.
I paragrafi 77 e 78 sono rettificati come segue:
77. I cambiamenti di principi contabili applicati dall’entità sono disciplinati dallo IAS 8. Lo IAS 8 dispone che i cambiamenti di principi contabili siano fatti soltanto se richiesto da un Principio o Interpretazione, o se il cambiamento comporterà un’informativa più affidabile e rilevante sulle operazioni, altri fatti o condizioni nel bilancio dell’entità.
78. I cambiamenti di principi contabili applicati a livello di entità che influiscono sull’informativa di settore sono trattati secondo quanto previsto dallo IAS 8. A meno che un nuovo Principio o Interpretazione specifichi diversamente, lo IAS 8 dispone che:
(a) un cambiamento di un principio contabile deve essere applicato retroattivamente e l’informativa dell’esercizio precedente rideterminata a meno che non sia fattibile determinare l’effetto cumulativo o gli effetti specifici di un cambiamento in un esercizio;
(b) se l’applicazione retroattiva non è fattibile per tutti gli esercizi presentati, il nuovo principio contabile deve essere applicato retroattivamente dalla prima data possibile; e
(c) se non è fattibile determinare l’effetto cumulativo dell’applicazione del nuovo principio contabile all’inizio dell’esercizio corrente, il principio deve essere applicato prospetticamente dalla prima data disponibile.
Le seguenti modifiche sono effettuate per eliminare riferimenti ai componenti straordinari:
(a) nel paragrafo 16, nella definizione di ricavi di settore, viene eliminato il sottoparagrafo (a).
(b) nel paragrafo 16, nella definizione di costi di settore, viene eliminato il sottoparagrafo (a).
A4. Lo IAS 19 Benefici per i dipendenti è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 131 è rettificato come segue:
131. Nonostante il presente Principio non preveda specifica informativa in merito agli altri benefici a lungo termine per i dipendenti, essa può essere richiesta da altri Principi, per esempio, quando il costo derivante da tali benefici è significativo e quindi richiederebbe informazioni integrative secondo quanto previsto dallo IAS 1 Presentazione del bilancio. Quando richiesto dallo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate l’entità deve fornire informazioni sugli altri benefici a lungo termine riservati ad alcuni membri del personale direttivo.
Il paragrafo 142 è rettificato come segue:
142. Come richiesto dallo IAS 1, un’entità indica la natura e l’importo di un costo se è significativo. I benefici ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro possono comportare un costo per il quale è necessario fornire informazioni integrative al fine di osservare tale disposizione.
Il paragrafo 160 è rettificato come segue:
160. Lo IAS 8 si applica quando un’entità cambia i propri principi contabili per riflettere i cambiamenti specificati nei paragrafi 159 e 159A. Nell’applicare tali cambiamenti retroattivamente, come richiesto dallo IAS 8, l’entità tratta tali cambiamenti come se li avesse applicati nello stesso momento in cui sono state adottate le altre disposizioni del presente Principio.
A5. Nello IAS 20 Contabilizzazione dei contributi pubblici e informativa sull’assistenza pubblica, i paragrafi 20-22 sono rettificati come segue:
20. Un contributo pubblico che sia riscuotibile come compensazione per costi o perdite già sostenuti ovvero al fine di dare un supporto finanziario immediato all’entità senza correlati costi futuri, deve essere rilevato come provento dell’esercizio in cui diventa esigibile.
21. In alcuni casi, un contributo pubblico può essere concesso al fine di fornire un aiuto finanziario immediato all’entità piuttosto che come incentivo per sostenere spese specifiche. Tali contributi possono essere limitati a una singola entità e possono non essere disponibili per un’intera categoria di beneficiari. Queste circostanze possono giustificare la rilevazione del contributo come provento nell’esercizio nel quale l’entità matura il diritto a ottenerlo, fornendo nelle note l’informativa necessaria per far sì che il suo effetto sia chiaramente compreso.
22. Un contributo pubblico può essere riscuotibile dall’entità come compensazione per costi e perdite sostenuti in un esercizio precedente. In questo caso il contributo deve essere rilevato come provento nell’esercizio nel quale esso diventa esigibile, con un’informazione integrativa tale da assicurare che il suo effetto sia chiaramente compreso.
A6. Nello IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 100 è eliminato.
A7. Nello IAS 23 Oneri finanziari, il paragrafo 30 è stato modificato come segue:
30. Quando l’adozione del presente Principio costituisce un cambiamento di principio contabile, un’entità è incoraggiata a rettificare il bilancio secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori.Alternativamente, le entità devono capitalizzare soltanto quegli oneri finanziari sostenuti dopo la data di entrata in vigore del presente Principio che soddisfano i requisiti per la loro capitalizzazione.
A8. Lo IAS 34 Bilanci intermedi è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 17 è rettificato come segue:
17. Esempi di tipi di informativa richiesta dal paragrafo 16 sono esposti sotto. Specifici Principi e Interpretazioni forniscono indicazioni relative alla informativa per molti di questi casi:
(a) la svalutazione delle rimanenze al valore netto di realizzo e la eliminazione di tale svalutazione;
(b) la rilevazione di una perdita per riduzione di valore di immobili, impianti, macchinari e immobilizzazioni immateriali o di altre attività, e la eliminazione di tali riduzioni del valore;
(c) la eliminazione di fondi per costi di ristrutturazione;
(d) le acquisizioni e dismissioni di immobili, impianti e macchinari;
(e) gli impegni per l’acquisto di immobili, impianti e macchinari;
(f) le conclusioni di vertenze legali;
(g) correzioni di errori di esercizi precedenti;
(h) [Eliminati];
(i) qualsiasi inadempimento di clausole o violazioni di un contratto di finanziamento che non è stato sanato alla data o prima della data di riferimento del bilancio; e
(j) leoperazioni con parti correlate.
I paragrafi 24, 25 e 27 sono rettificati come segue:
24. Lo IAS 1 Presentazione del bilancio e lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti delle stime contabili ed errori definiscono un componente come significativo se la sua omissione o errata misurazione può influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori dei bilanci. Lo IAS 1 richiede una informativa separata di voci rilevanti (per esempio) attività destinate a cessare, e lo IAS 8 richiede una informativa dei cambiamenti nelle stime contabili, errori, e cambiamenti di principi contabili. I due Principi non contengono esemplificazioni quantitative in merito alla rilevanza.
25. Benché sia sempre richiesta una valutazione soggettiva nel determinare la rilevanza, il presente Principio prevede che le decisioni relative alla rilevazione e alla informativasiano basate sui dati del periodo intermedio considerato a sé stante, per ragioni di comprensibilità dei relativi dati. Così, per esempio, componenti inusuali, cambiamenti di principi contabili o nelle stime ed errori sono rilevati e illustrati in base alla rilevanza in relazione ai dati del periodo intermedio per evitare inferenze fuorvianti che potrebbero risultare dalla mancanza di informativa.
L’obiettivo prevalente è di assicurare che il bilancio intermedio includa tutte le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria dell’entità e del suo risultato nel periodo intermedio.
27. Lo IAS 8 richiede l’illustrazione della natura e (se possibile)dell’ammontare di una variazione nelle stime che abbia un effetto rilevante nel periodo di riferimento o che si presume abbia un effetto rilevante nei periodi successivi.
Il paragrafo 16(d) del presente Principio richiede una informazione simile nel bilancio intermedio. Esempi di tali variazioni sono quelle relative alla stima nell’ultimo periodo intermedio di svalutazioni di rimanenze, di ristrutturazioni, o di perdite per riduzione di valore che sono state effettuate in un periodo intermedio precedente dell’esercizio.
L’informativa richiesta nel paragrafo precedente è analoga con quanto indicato nello IAS 8 e si intende sia limitata nell’ambito di applicazione, relativa soltanto alle variazioni nelle stime. All’entità non si richiede di esporre informativa intermedia ulteriore nel suo bilancio annuale.
I paragrafi 43 e 44 sono rettificati come segue:
43. Il cambiamento di un Principio contabile, ad eccezione dei casi nei quali la transizione sia disciplinata da un nuovo Principio o Interpretazione, deve essere riflesso:
(a) rideterminando i valori di bilancio dei periodi intermedi precedenti dell’esercizio in corso e i valori comparativi dei periodi intermedi degli esercizi precedenti, che saranno rideterminati nel bilancio annuale secondo quanto previsto dallo IAS 8; o
(b) riesponendo il bilancio di periodi intermedi precedenti l’esercizio corrente, e periodi intermedi comparativi di esercizi precedenti per applicare il nuovo principio contabile prospetticamente dalla prima data possibile quando non è fattibile determinare l’effetto cumulativo all’inizio dell’esercizio dell’applicazione di un nuovo principio contabile a tutti gli esercizi precedenti.
44. Un obiettivo del principio precedente è quello di assicurare che un medesimo principio contabile sia applicato a una particolare classe di operazioni durante l’intero esercizio. Per lo IAS 8, un cambiamento di principio contabile è riflesso attraverso un’applicazione retroattiva, con rideterminazione dei dati relativi al periodo precedente, andando indietro per quanto praticabile. Tuttavia, se l’effetto cumulativo della rettifica relativa agli esercizi precedenti non è fattibile da determinare, allora secondo lo IAS 8 il nuovo principio è applicato prospetticamente dalla prima data possibile L’effetto del principio nel paragrafo 43 è di richiedere che all’interno dell’esercizio in corso ciascun cambiamento di principio contabile sia applicato retroattivamente o, se ciò non è praticabile, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio.
A9. Lo IAS 35 Attività destinate a cessare, sono aggiunti i paragrafi 41, 42 e 50.
A10. Nello IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività, il paragrafo 13, e i paragrafi 120 e 121 sono eliminati.
A11. Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 94 è stato eliminato.
A12. Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 120 è stato eliminato.
A13. Nel SIC-12 Consolidamento-Società a destinazione specifica (società veicolo), il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.07.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti nei principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A14. Nel SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 01.01.99 o da data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili deveono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A15. Nel SIC-21 Imposte sul reddito-Recupero delle attività rivalutate non ammortizzabili, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A16. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A17. Nel SIC-25 Imposte sul reddito – Cambiamenti di condizione fiscale di un’entità o dei suoi azionisti, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 15 luglio 2000. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A18. Nel SIC-27 La valutazione della sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A19. Nel SIC-31 Ricavi-Operazioni di baratto comprendenti servizi pubblicitari, il paragrafo della data di entrata in vigore è rettificato come segue:
Data di entrata in vigore: La presente Interpretazione entra in vigore il 31 dicembre 2001. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dallo IAS 8.
A20. Negli IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, la definizione di International Financial Reporting Standard nell’Appendice A è stata modificata come segue:
International Financial Reporting Standard; (IFRS)
I Principi e le Interpretazioni adottate dall’International Accounting Standards Board (IASB). Essi comprendono:
(a) International Financial Reporting Standard (IFRS);
(b) i Principi contabili internazionali (IAS); e
(c) le Interpretazioni originate dall’International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) o dal precedente Standing Interpretations Committee (SIC).
A21. Il paragrafo rubricato IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come segue:
L’International Financial Reporting Standard 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard (IFRS 1) è illustrato nei paragrafi 1-47 e nelle Appendici da A a C. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. I paragrafi evidenziati graficamente in grassetto enunciano i principi fondamentali. I termini definiti nell’Appendice A sono in corsivo la prima volta che compaiono nel Principio. Le definizioni di altri termini sono fornite nel Glossario degli International Financial Reporting Standard. L’IFRS 1 dovrebbe essere letto nel contesto della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni, della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio. Lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.
A22. Il paragrafo rubricato di tutti gli altri Principi contabili internazionali è sostituito da un nuovo paragrafo nei seguenti termini:
Il Principio contabile internazionale n. X Titolo in parole (IAS X) è illustrato nei paragrafi 1-000 [e Appendici A-C](*).
Tutti i paragrafi hanno pari autorità, ma conservano il formato IASC del Principio di quando questo fu adottato dallo IASB. Lo IAS X dovrebbe essere letto nel contesto [della sua finalità e delle Motivazioni per le conclusioni,](**) della Prefazione agli International Financial Reporting Standard e del Quadro sistematico per la preparazione e presentazione del bilancio.
Lo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.
(*) utilizzato soltanto per quelle appendici che sono parte del Principio.
(**) utilizzato soltanto dove il Principio contiene una finalità o è accompagnato dalle Motivazioni per le conclusioni.
A23. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e Interpretazioni, applicabili in vigore da dicembre 2003, i riferimenti alla corrente versione dello IAS 8 Utile (perdita) d’esercizio, errori determinanti e cambiamenti di principi contabili, sono sostituiti con IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabili ed errori.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 10
Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 10 (rivisto nella sostanza nel 1999) Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 22 Aggregazioni di imprese, il paragrafo 97 è stato modificato come segue:
97. Le aggregazioni di imprese eseguite dopo la data di riferimento del bilancio e prima della data in cui il bilancio di una delle entità partecipanti all’aggregazione è autorizzato ad essere pubblicato sono indicate se rilevanti e se la mancata informativa può influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio (si veda IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio).
A2. Nello IAS 35 Attività destinate a cessare, paragrafo 32 è stato modificato come segue:
32. Le dismissioni di attività, le estinzioni delle passività e gli accordi di vendita vincolanti cui si fa riferimento nel precedente paragrafo possono verificarsi in concomitanza con il fatto che determina l’obbligo iniziale di informativa, oppure nel periodo nel quale tale fatto si verifica, o anche in un periodo successivo. Secondo quanto previsto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio se alcuni dei beni attribuibili all’attività destinata a cessare sono stati effettivamente venduti o sono l’oggetto di uno o più accordi di vendita vincolanti stipulati dopo la fine dell’esercizio, ma prima che il consiglio di amministrazione abbia autorizzato il bilancio alla pubblicazione, il bilancio deve includere l’informativa prevista dal paragrafo 31, se gli effetti sono rilevanti e la loro mancata indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.
A3. Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, il paragrafo 96 è eliminato, mentre il paragrafo 18 dell’Introduzione e il paragrafo 75 sono modificati come segue:
18. Il Principio definisce una passività potenziale come:
(a) …
75. La decisione di attuare una ristrutturazione presa dalla direzione aziendale o dal consiglio di amministrazione prima della data di riferimento del bilancio non dà luogo, alla data di riferimento del bilancio stessa, a un’obbligazione implicita, a meno che l’entità, prima di quella data:
(a) abbia iniziato ad attuare il programma di ristrutturazione; o
(b) abbia comunicato i principali aspetti del programma di ristrutturazione agli interessati in una maniera sufficientemente analitica da far nascere in loro la valida aspettativa che l’entità attuerà la ristrutturazione.
Se l’entità ha iniziato ad attuare un programma di ristrutturazione, o ne comunica gli aspetti principali agli interessati soltanto dopo la data di riferimento del bilancio, la stessa deve riportare tale fatto, secondo quanto disposto dallo IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio, se la sua ristrutturazione è rilevante e la sua non indicazione potrebbe influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori che si basano su quanto esposto in bilancio.
96. [Abrogato]
A4. Negli International Financial Reporting Standard, inclusi i Principi contabili internazionali (IAS) e le Interpretazioni applicabili al dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio sono stati così modificati in IAS 10 Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 16
Immobili, impianti e macchinari
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 16 (1998) Immobili, impianti e macchinari e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard e i relativi documenti allegati sono rettificati come descritto di seguito.
Nell’IFRS, il paragrafo 24 è stato modificato come segue:
24 Se una controllata adotta per la prima volta gli IFRS dopo la sua controllante, essa deve, nel proprio bilancio, valutare le attività e passività alternativamente:
…
(b) ai valori contabili previsti in altra parte del presente IFRS, alla data di passaggio agli IFRS da parte della controllata.
Tali valori contabili potrebbero essere diversi da quelli descritti in (a) nei casi in cui:
…
(ii) i principi contabili utilizzati nel bilancio della controllata siano diversi da quelli utilizzati nel bilancio consolidato. Per esempio, la controllata può utilizzare come proprio principio contabile il modello del costo dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari, mentre il gruppo può utilizzare il modello della riderteminazione del valore.
…
A2. Nello IAS 14 Informativa di settore, il paragrafo 21 è stato modificato come segue:
21. La valutazione di attività e passività del settore include rettifiche ai valori precedentemente iscritti di attività e passività del settore identificabili, acquisite in una aggregazione d’impresa contabilizzata come un’acquisizione, anche se queste rettifiche sono fatte solo al fine di preparare bilanci consolidati e non sono rilevate nel bilancio separato della società controllante ovvero nel bilancio individuale della società controllata. Analogamente, se immobili, impianti e macchinari sono stati rivalutati successivamente all’acquisizione, allora, in accordo con quanto previsto dal modello di rideterminazione dei valori previsto dello IAS 16, le valutazioni devono riflettere tali rivalutazioni.
A3. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A4. Lo IAS 36 Riduzione di valore delle attività è rettificato come descritto di seguito.
Nel Principio, i paragrafi 4, 9, 37, 38, 41, 42, 59, 96 e 104 sono rettificati come segue:
4. Il presente Principio si applica, inoltre, alle attività iscritte in bilancio al valore rivalutato [fair value (valore equo)] secondo le disposizioni di altri Principi, quale il modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari. Tuttavia, la verifica per stabilire se un’attività rivalutata può aver subito una perdita per riduzione di valore dipende dal criterio utilizzato per determinare il fair value (valore equo):
…
9. Nel valutare se esiste un’indicazione che un’attività possa aver subito una perdita per riduzione di valore, l’entità deve considerare, al minimo, le seguenti indicazioni:
…
Fonti interne di informazione
…
(f) si sono verificati nel corso dell’esercizio significativi cambiamenti con effetto negativo sull’entità, oppure si suppone che questi si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura in cui o nel modo in cui un’attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono l’attività che diventa inattiva, programmi di cessazione o di ristrutturazione del settore operativo al quale un’attività appartiene e programmi di dismissione di un’attività prima della data precedentemente prevista; e
…
37. I flussi finanziari futuri delle attività devono essere stimati facendo riferimento alle condizioni correnti. Le stime dei flussi finanziari futuri non devono includere flussi finanziari futuri stimati in entrata o in uscita che si suppone debbano derivare da:
…
(b) costi futuri per incrementare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività.
38. Poiché i flussi finanziari futuri dell’attività sono stimati in funzione della sua condizione attuale, il valore d’uso non riflette:
…
(b) costi futuri per incrementare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività o ai benefici connessi futuri da questo costo futuro.
41. Sino al momento in cui un’entità sostiene costi per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività, le stime di flussi finanziari futuri non includono i flussi finanziari futuri in entrata stimati che si suppone derivino da tale costo (vedere Appendice A, Esempio 6).
42. Le stime dei flussi finanziari futuri includono i costi necessari per la manutenzione ricorrente dell’attività.
59. Una perdita per riduzione di valore deve essere immediatamente rilevata come un costo nel conto economico, a meno che l’attività non sia iscritta al proprio valore rivalutato secondo quanto previsto da un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi perdita per riduzione di valore di un’attività rivalutata deve essere trattata come una diminuzione della rivalutazione secondo quell’altro Principio. 96. Nel valutare se vi è una qualche indicazione che una perdita per riduzione di valore di un’attività rilevata negli anni precedenti possa non esistere più o possa essere diminuita, l’entità deve considerare, come minimo, le seguenti indicazioni:
…
Fonti interne di informazione
(d) significativi cambiamenti con effetto favorevole sull’entità hanno avuto luogo nel corso dell’esercizio, o si suppone che abbiano luogo nel futuro prossimo, nella misura o nel modo in cui l’attività è usata o si suppone che venga usata. Questi cambiamenti comprendono i costi sostenuti durante l’esercizio per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione all’attività o un impegno per cessare o ristrutturare le operazioni a cui l’attività appartiene; e
…
104. Un ripristino di valore di un’attività deve essere rilevato immediatamente quale provento nel conto economico, salvo che l’attività sia iscritta a un importo rivalutato in conformità alle disposizioni di un altro Principio (per esempio, secondo quanto previsto dal modello di rideterminazione del valore dello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari). Qualsiasi ripristino di valore di un’attività rivalutata deve essere trattato come un aumento della rivalutazione secondo quell’altro Principio.
A5. Nello IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali, la nota nel paragrafo 14 (a) è stata eliminata.
A6. Lo IAS 38 Attività immateriali è rettificato come descritto di seguito.
Introduzione
Il paragrafo 7 è stato eliminato.
Principio
Nel paragrafo 7 è stata aggiunta la seguente definizione:
Il valore specifico dell’entità è il valore attuale dei flussi finanziari che l’entità prevede di ottenere dall’uso continuato di un’attività e dalla sua dismissione alla fine della sua vita utile o che prevede di sostenere quando estingue una passività.
Nel paragrafo 7 sono state rettificate le seguenti definizioni:
Il valore ammortizzabile è il costo di un bene o il valore sostitutivo del costo, meno il suo valore residuo.
Il costo è l’importo pagato, monetario o equivalente, e il fair value (valore equo) di altri corrispettivi dati per acquisire un bene, al momento dell’acquisto o della produzione del bene stesso.
Il valore residuo di un’attività immateriale è il valore stimato che un’entità riceve in quel momento dalla sua dismissione, al netto dei costi stimati di dismissione, se questa fosse già al tempo e nella condizione attesa alla fine della sua vita utile.
La vita utile è:
(a) il periodo di tempo nel quale ci si attende che un’attività sia utilizzabile per un’entità; ovvero
(b) la quantità di produzione o il numero di unità similari che l’entità si aspetta di ottenere dal suo utilizzo.
Il paragrafo 18 e il titolo immediatamente precedente sono rettificati come segue:
Rilevazione e valutazione
18. La rilevazione di un elemento come attività immateriale richiede che l’entità dimostri che detto elemento soddisfi:
(a) la definizione di attività immateriale (vedere paragrafi 7-17); e
(b) i criteri concernenti la rilevazione contenuti nel presente Principio (vedere paragrafi 19-55).
Questo è il caso dei costi sostenuti inizialmente per acquistare o generare un‘attività immateriale internamente e quelli sostenuti successivamente per migliorare, sostituire una parte o fare una manutenzione della medesima.
È stato aggiunto il paragrafo 18A:
18A. La natura delle attività immateriali è tale che, in molti casi, non ci sono migliorie ad una attività o sostituzioni di una parte di un’attività. Di conseguenza, la maggior parte dei costi successivi probabilmente mantengono i benefici economici futuri incorporati in un’attività immateriale esistente piuttosto che soddisfare la definizione di un’attività immateriale e i criteri di rilevazione esposti nel presente Principio. Inoltre, è spesso difficile attribuire costi successivi direttamente a una specifica attività immateriale piuttosto che all’attività aziendale nel suo complesso. Perciò, solo raramente un costo successivo sostenuto dopo l’iniziale rilevazione di un’attività immateriale acquisita o dopo il completamento di un’attività immateriale generata internamente è da iscrivere nel valore contabile di un’attività. In conformità con le disposizioni del paragrafo 51, i costi successivi per marchi, testate giornalistiche, diritti di utilizzazione di titoli editoriali, elenchi di clienti, e altri beni nella sostanza similari (sia acquistati o generati internamente) sono sempre rilevati a conto economico quando sostenuti per evitare la rilevazione di un avviamento generato internamente.
Il paragrafo 24 è rettificato come segue:
24. Il costo di un’attività immateriale comprende:
(a) il costo sostenuto per l’acquisto, inclusi qualsiasi dazio doganale e imposta sugli acquisti non rimborsabili, dopo avere dedotto qualsiasi sconto commerciale o di quantità; e
(b) eventuali costi direttamente attribuibili per portare l’attività al suo uso prestabilito.
Sono stati aggiunti i paragrafi 24A-24D:
24A. Esempi di costi direttamente attribuibili sono:
(a) i costi dei benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) sostenuti direttamente per portare l’attività in funzionamento; e
(b) onorari professionali.
24B. Esempi dei costi che non sono un costo di una attività immateriale sono:
(a) i costi per l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio (inclusi i costi pubblicitari e attività promozionali);
(b) costi di gestione di un’attività in una nuova sede o con una nuova classe di clientela (inclusi i costi di addestramento del personale); e
(c) spese generali e amministrative.
24C. La rilevazione dei costi nel valore contabile di un’attività immateriale cessa quando questa è nella condizione necessaria perchè sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Quindi, i costi sostenuti nell’utilizzare o reimpiegare un’attività immateriale non sono inclusi nel valore contabile di tale attività. Per esempio, i seguenti costi non sono inclusi nel valore contabile dell’attività immateriale:
(a) i costi sostenuti mentre l’attività in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale deve ancora essere utilizzata; e
(b) le perdite operative iniziali, quali quelle sostenute mentre si consolida la richiesta dei prodotti dell’attività.
24D. Alcune operazioni si svolgono in connessione con lo sviluppo di un’attività immateriale, ma non sono necessarie per portare l’attività nella condizione necessaria perché sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Tali operazioni accessorie possono verificarsi prima o durante le attività di sviluppo. Poichè le operazioni accessorie non sono necessarie per portare un’attività nella condizione necesssaria perché questa sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale, i proventi e i relativi oneri di operazioni accessorie sono rilevati a conto economico e inclusi nelle loro rispettive classificazioni di proventi e oneri.
Il paragrafo 34 è rettificato come segue:
34. Una o più attività immateriali possono essere acquisiti in cambio di una o più attività non monetarie o di una loro combinazione. La seguente considerazione fa riferimento semplicemente a uno scambio di un’attività non monetaria con un’altra, ma si applica anche a tutti gli scambi descritti nella frase precedente. Il costo di tale attività immateriali è valutato al fair value (valore equo) a meno che (a) l’operazione di scambio manchi di sostanza commerciale o (b) né il fair value (valore equo) dell’ attività ricevuta né quello dell’attività scambiata sia misurabile attendibilmente. L’attività acquisita è valutata in questo modo anche se un’entità non può eliminare immediatamente l’attività data in cambio. Se l’attività acquisita non è valutata al fair value (valore equo), il suo costo è misurato al valore contabile dell’attività data in cambio.
Sono stati aggiunti i paragrafi 34A e 34B:
34A. Un’entità determina se un’operazione di permuta ha sostanza commerciale considerando la misura in cui ci si attende che i suoi flussi finanziari futuri varino come risultato dell’operazione. Un’operazione di permuta ha sostanza commerciale se:
(a) la configurazione (rischio, tempistica e importi) dei flussi finanziari dell’attività ricevuta differisce dalla configurazione dei flussi finanziari dell’attività trasferita; o
(b) il valore specifico dell’entità della porzione delle operazioni dell’entità interessata dai cambiamenti dell’operazione come risultato dello scambio; e
(c) la differenza in (a) o (b) è importante in merito al fair value (valore equo) delle attività scambiate.
Al fine di determinare se un’operazione di scambio ha sostanza commerciale, il valore specifico dell’entità della porzione delle operazioni di un’entità interessate dall’operazione devono riflettere i flussi finanziari al netto degli effetti fiscali. Il risultato di queste analisi può essere chiaro senza che un’entità debba svolgere calcoli dettagliati.
34B. Il paragrafo 19(b) specifica che per rilevare un’attività immateriale il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.
Il fair value (valore equo) di un’attività immateriale per la quale non esistono operazioni comparabili di mercato è attendibilmente valutabile se (a) la variabilità di stime ragionevoli di fair value (valore equo) non è ampia per tale attività o se (b) le probabilità delle varie stime rientranti nel campo di oscillazione possono essere ragionevolmente valutate e utilizzate nella stima del fair value (valore equo). Se un’entità è in grado di determinare attendibilmente il fair value (valore equo) di un’attività ricevuta o l’attività scambiata, allora il fair value (valore equo) dell’attività scambiata è utilizzato per valutare il costo a meno che il fair value (valore equo) dell’attività ricevuta sia più chiaramente evidente.
Il paragrafo 35 è stato eliminato.
Il paragrafo 54 è rettificato come segue:
54. Il costo di un’attività immateriale generata internamente comprende tutti i costi direttamente attribuibili necessari per creare, produrre e preparare l’attività affinchè sia in grado di funzionare nel modo inteso dalla direzione aziendale. Esempi di costi direttamente imputabili sono:
(a) costi per materiali e servizi utilizzati o consumati nel generare l’attività immateriale;
(b) i costi dei Benefici per i dipendenti (come definito nello IAS 19 Benefici per i dipendenti) derivanti dalla generazione delle attività immateriali;
(c) imposte di registro per la tutela di un diritto legale; e
(d) l’ammortamento dei brevetti e delle licenze che sono utilizzati per generare le attività immateriali.
Lo IAS 23 Oneri finanziari, specifica i criteri per poter rilevare gli interessi come un elemento di costo di un’attività immateriale generata internamente.
Il titolo che precede i paragrafi 60-62 è stato eliminato.
I paragrafi 60 e 61 sono stati eliminati.
Il paragrafo 62 è stato eliminato, il suo contenuto è stato spostato al paragrafo 18A.
Il titolo che precede il paragrafo 63 è rettificato come segue:
Valutazione dopo la rilevazione
I paragrafi 76 e 77 sono rettificati come segue:
76. Se il valore contabile di un’attività immateriale è aumentato a seguito di una rideterminazione del valore, l’incremento deve essere accreditato direttamente a patrimonio netto sotto la voce eccedenza (surplus) di rivalutazione.
Tuttavia, l’aumento deve essere rilevato nel conto economico nella misura in cui esso ripristina una diminuzione di una rivalutazione della stessa attività rilevata precedentemente nel conto economico.
77. Se il valore contabile di un’attività immateriale è diminuito a seguito di una rideterminazione dei valori, la diminuzione deve essere rilevata nel conto economico. Tuttavia, la diminuzione deve essere addebitata direttamente al patrimonio netto come eccedenza (surplus) di rivalutazione nella misura in cui vi siano eventuali saldi a credito nella riserva di rivalutazione in riferimento a tale attività.
I paragrafi 79 e 80 sono rettificati come segue:
79. Il valore da ammortizzare di un’attività immateriale deve essere ripartito sistematicamente lungo il corso della migliore stima della vita utile. Vi è la presunzione relativa che la vita utile di un’attività immateriale non supererà i venti anni dalla data in cui l’attività è disponibile per l’uso. Il processo di ammortamento deve iniziare nel momento in cui l’attività è disponibile per l’uso. L’ammortamento deve cessare quando l’attività è eliminata contabilmente.
80. L’ammortamento è rilevato anche se si è verificato un aumento, per esempio, del fair value (valore equo) o del valore recuperabile dell’attività. Sono presi in considerazione molti fattori nel determinare la vita utile di un’attività immateriale, incluso:
(a) l’utilizzo atteso dell’attività da parte dell’entità e se l’attività possa eventualmente essere gestita efficacemente da un altro gruppo dirigente dell’impresa;
(b) i cicli di vita produttiva tipici dell’attività e le informazioni pubbliche sulle stime delle vite utili di tipologie simili attività che sono utilizzate in un modo simile;
(c) l’obsolescenza tecnica, tecnologica, commerciale o di altro tipo;
(d) la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda nel mercato dei prodotti o servizi originati dall’attività;
(e) le azioni che si suppone i concorrenti effettivi o potenziali effettueranno;
(f) il livello delle spese di mantenimento necessarie per ottenere i benefici economici futuri attesi dall’attività e la capacità e l’intenzione dell’entità di raggiungere tale livello;
(g) il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali o similari all’utilizzo dell’attività, quali le date di conclusione dei rapporti di locazione connessi; e
(h) se la vita utile dell’attività dipenda dalla vita utile di altre attività dell’entità.
I paragrafi 88-90 sono rettificati come segue:
88. Il criterio di ammortamento utilizzato deve riflettere le modalità con le quali si suppone che i benefici economici futuri del bene siano utilizzati dall’entità. Se tali modalità non possono essere determinate attendibilmente, deve essere utilizzato il metodo a quote costanti. La quota di ammortamento deve essere rilevata in ogni esercizio nel conto economico, a meno che un altro Principio permetta o richieda che questa sia inserita nel valore contabile di un’altra attività.
89. Possono essere utilizzati più metodi di ammortamento per imputare il valore ammortizzato di un’attività sistematicamente lungo il corso della vita utile. Tali metodi includono il metodo a quote costanti, il metodo scalare decrescente e il metodo per unità di prodotto. Il metodo utilizzato è scelto in base alla modalità attese di consumo dei benefici economici futuri generati da un bene ed è applicato coerentemente da esercizio a esercizio, a meno che ci sia un cambiamento nella modalità attese di consumo di tali benefici economici futuri. Raramente, se non addirittura mai, vi è una convincente evidenza a sostegno di un metodo di ammortamento delle attività immateriali che si concretizzano in un ammortamento accumulato di importo inferiore rispetto a quello derivante dall’applicazione del metodo a quote costanti.
90. L’ammortamento è solitamente rilevato nel conto economico. Tuttavia, alcune volte i benefici economici futuri contenuti in un’attività sono assorbiti nella produzione di altre attività. In questo caso, la quota di ammortamento costituisce parte del costo dell’altra attività ed è inclusa nel suo valore contabile. Per esempio, l’ammortamento delle attività immateriali utilizzate in un processo produttivo è incluso nel valore contabile delle rimanenze (vedere IAS 2 Rimanenze).
Il paragrafo 93 è rettificato come segue:
93. Una stima del valore residuo di un’attività si basa su un importo recuperabile dalla dismissione utlizzando i prezzi in vigore alla data della stima per la vendita di una attività simile che è giunta alla fine della sua vita utile e ha funzionato in condizioni simili a quelle in cui l’attività sarà utilizzata. Il valore residuo è rivisto almeno a ogni chiusura d’esercizio. Un cambiamento nel valore residuo dell’attività è contabilizzato come un cambiamneto nella stima contabile secondo quanto previsto dallo IAS 8 Principi contabili, Cambiamenti nelle stime contabile ed errori.
È stato aggiunto il paragrafo 93A:
93A. Il valore residuo di un’attività immateriale può aumentare a un importo pari a o maggiore del valore contabile dell’attività. Se si verifica, la quota di ammortamento dell’attività è zero a meno che e fino a che il suo valore residuo successivamente diminuisce a un importo inferiore al valore contabile dell’attività.
I paragrafi 94 e 95 sono rettificati come segue:
94. Il periodo e il metodo di ammortamento devono essere riesaminati almeno a ogni chiusura di esercizio. Se la vita utile attesa dell’attività si rivela differente rispetto alle stime precedentemente effettuate, il periodo di ammortamento deve essere conseguentemente modificato. Se vi è stato un significativo cambiamento nelle modalità di consumo dei benefici economici futuri attesi derivanti dall’attività, il metodo di ammortamento deve essere modificato al fine di poter riflettere il cambiamento avvenuto. Tali cambiamenti devono essere contabilizzati come cambiamenti nelle stime contabili secondo quanto previsto dallo IAS 8.
95. Nel corso della vita di un’attività immateriale, può divenire palese che la stima della vita utile risulti non appropriata. Per esempio, la rilevazione di una perdita per riduzione di valore può indicare che il periodo di ammortamento deve essere modificato.
I paragrafi 103 e 104 sono rettificati come segue:
103. Un’attività immateriale deve essere stornata:
(a) alla dismissione; o
(b) quando nessun beneficio economico futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione.
104. L’utile o la perdita derivante dallo storno di un’attività immateriale deve essere determinato come la differenza tra il ricavato netto della disposizione, qualora ve ne sia, e il valore contabile dell’attività. Esso deve essere incluso nell’utile o nella perdita quando l’attività è stornata (a meno che lo IAS 17 disponga diversamente per la vendita e la retrolocazione). Gli utili non devono essere classificati come ricavi.
Sono stati aggiunti i paragrafi 104A-104C:
104A. La dismissione di un elemento di attività immateriali può verificarsi in una serie di modi (per es. tramite vendita, la stipulazione di un contratto di leasing finanziario o con una donazione. Nel determinare la data della cessazione di una tale attività, un’entità applica i criteri nello IAS 18 Ricavi per la rilevazione dei ricavi dalla vendita dei beni. Lo IAS 17 si applica alla cessazione con la vendita o la retrolocazione.
104B. Se secondo il principio di rilevazione nel paragrafo 19 un’entità rileva nel valore contabile di un’attività il costo di una sostituzione per una parte di un’attività immateriale, allora storna il valore contabile della parte sostituita. Se per un’entità non è possibile determinare il valore contabile della parte sostituita, può utilizzare il cotso della sostituzione come un’indicazione di quello che era il costo della parte sostituita al momento in cui è stata acquistata o generata internamente.
104C. Il corrispettivo da ricevere per la dismissione di un’attività immateriale è rilevato inizialmente al fair value (valore equo). Se il pagamento per l’attività immateriale viene differito, il corrispettivo ricevuto è rilevato inizialmente all’equivalente monetario del prezzo. La differenza tra il valore nominale del corrispettivo e il prezzo equivalente per contanti è rilevato come interesse attivo secondo quanto previsto dallo IAS 18 che riflette l’effettivo rendimento originato dal credito.
Il paragrafo 105 è stato eliminato.
Il paragrafo 106 è rettificato come segue:
106. Un ammortamento non cessa quando l’attività immateriale non è più utilizzata o è posseduta per dismissione a meno che l’attività sia stata ammortizzata completamente.
Nel paragrafo 107, la frase «L’informazione comparativa non è richiesta» è stata cancellata.
Il paragrafo 111 (e) è rettificato come segue:
(e) l’importo degli impegni contrattuali per l’acquisizione di attività immateriali.
Il paragrafo 113 (a)(iii) è rettificato come segue:
(iii) il valore contabile che sarebbe stato rilevato se la classe rivalutata di attività immateriali fosse stata iscritta secondo le disposizioni del trattamento contabile di riferimento esposto nel paragrafo 63; e
Il paragrafo 113(b) è rettificato come segue ed è stato aggiunto il paragrafo 113(c):
(b) l’importo dell’eccedenza di rivalutazione (surplus) che fa riferimento alle attività immateriali all’inizio e alla fine dell’esercizio, indicando i cambiamenti avvenuti nel corso dell’esercizio e qualsiasi limitazione relativa alla distribuzione agli azionisti; e
(c) i metodi e le significative assunzioni applicate nella stima delle attività del fair value (valore equo).
È stato aggiunto il paragrafo 121A:
121A. Le disposizioni dei paragrafi 34-34B riguardanti la valutazione iniziale di un’attività immateriale acquisita in un’operazione di scambio di attività devono essere applicati prospetticamente soltanto alle operazioni future.
A7. SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo è rettificato come esposto di seguito.
I paragrafi 5 e 6 sono rettificati come segue:
5. Nell’applicare lo IAS 31.48 ai conferimenti non monetari dati a una ICC in cambio di una partecipazione azionaria nella ICC, un partecipante al controllo deve imputare al conto economico dell’esercizio la quota dell’utile o della perdita attribuibile alla partecipazione azionaria degli altri partecipanti al controllo a eccezione di quando:
(a) i rischi e i benefici significativi delle proprietà dell’attività (delle attività) non monetaria conferita non sono stati trasferiti alla ICC; o
(b) l’utile o la perdita derivante dal conferimento non monetario non possono essere valutati attendibilmente; o
(c) l’operazione di conferimento manca di sostanza commerciale, come quel termine è descritto nello IAS 16 Immobili, impianti e macchinari.
Se le eccezioni (a), (b) o (c) si applicano l’utile o la perdita è considerato come non realizzato e quindi non è realizzato nel conto economico a meno che non si applichi anche il paragrafo 6.
6. Se, oltre a ricevere una partecipazione nella ICC, un partecipante al controllo riceve attività monetarie o attività non monetarie in riferimento all’operazione deve essere rilevata in conto economico un’appropriata porzione dell’utile o della perdita.
Dopo che il paragrafo della Data di entrata in vigore, vengono inseriti i paragrafi 14 e 15 come di seguito:
14. Le rettifiche alla contabilizzazione per le operazioni di contributo non monetarie specificate nel paragrafo 5 devono essere applicate prospetticamente alle operazioni future.
15. Un’entità deve applicare le rettifiche a questa Interpretazione fatta dallo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari per gli esercizi che hanno inizio il 1 gennaio 2005. Se un’entità applica tale Principio a un esercizio antecedente tale data, deve applicare anche queste rettifiche a tale esercizio antecedente.
A8. Nel SIC-21 Imposte sul reddito-Cambiamenti nella posizione fiscale di una impresa o dei suoi azionisti, i paragrafi 3 - 5 sono rettificati come segue:
3. La problematica consiste nel definire come interpretare il termine “recupero” con riferimento a un’attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 31 dello IAS 16.
4. Questa Interpretazione inoltre si applica agli investimenti immobiliari che sono riportati ai valori rivalutati secondo lo IAS 40.33, ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se si fosse applicato lo IAS 16.
5. Le passività o le attività fiscali differite che originano dalla rivalutazione di un’attività ritenuta ammortizzabile secondo quanto previsto dallo IAS 16.31 devono essere quantificate facendo riferimento agli effetti fiscali che deriverebbero dal recupero del valore contabile di quell’attività attraverso una vendita, indipendentemente dal criterio di valutazione del valore contabile di tale attività. In relazione a ciò, se la normativa fiscale prevede una specifica aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dalla vendita di un bene, la quale risulta differente rispetto all’aliquota fiscale applicabile all’importo imponibile originato dall’uso del bene, l’aliquota applicata in precedenza è utilizzata nella quantificazione della passività o della attività fiscale differita collegata ad attività non ammortizzabili.
A9. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A10. Nel SIC-32 Attività immateriali-Costi connessi a siti Web, il paragrafo 9(d) è retticato come segue:
(d) La fase operativa inizia una volta che lo sviluppo del sito Web è completato. Le spese sostenute in tale fase devono essere rilevate come un costo quando sono sostenute a meno che queste non soddisfino le condizioni di rilevazione cui allo IAS 38.19.
A11. A dicembre 2002 il Board ha pubblicato l’Exposure Draft delle Modifiche proposte allo IAS 36 Riduzione durevole di valore delle attività. Le rettifiche proposte dal Board allo IAS 36 e lo IAS 38 riflettono i cambiamenti relativi alle sue decisioni nel progetto Aggregazioni aziendali. Poichè tale progetto è ancora in via di sviluppo, i cambiamenti proposti non sono contemplati nelle rettifiche allo IAS 36 e allo IAS 38 inclusi in questa appendice.
A12. A luglio 2003 il Board ha pubblicato ED 4 Disposal of Non-current Assets and Presentation of Discontinued Operations in cui ha proposto le rettifiche allo IAS 38 e allo IAS 40 Investimenti immobiliari. Tali cambiamenti proposti non sono riflessi nelle rettifiche allo IAS 38 e allo IAS 40 inclusi in questa appendice.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 17
Leasing
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 17 (rivisto nella sostanza nel 1997) Leasing e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio].
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 21
Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 21 (rivisto nella sostanza nel 1993) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 7 Rendiconto finanziario, i paragrafi 25 e 26 sono rettificati come segue:
25. I flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella moneta funzionale dell’entità, applicando all’ammontare in valuta estera il cambio tra la valuta funzionale e la valuta estera del giorno in cui avviene il flusso finanziario.
26. I flussi finanziari di una controllata estera devono essere convertiti al cambio tra la moneta di conto e la valuta funzionale del giorno in cui avvengono i flussi finanziari.
A2. Lo IAS 12 Imposte sul reddito è rettificato come segue:
Il paragrafo 1 dell’Introduzione (ora paragrafo IN 2) è rettificato come segue:
IN2. …
Esistono, inoltre, alcune differenze temporanee che non costituiscono differenze temporali quali, ad esempio, le differenze temporanee che emergono quando:
(a) le attività e passività non monetarie di un’entità sono valutate nella valuta funzionale di quest’ultima, ma il reddito imponibile o la perdita fiscale (e quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente;
(b) …
I paragrafi 41 e 62 sono rettificati come segue:
41. Le attività e le passività non monetarie di un’entità sono misurate nella valuta funzionale (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere). Se il reddito imponibile o la perdita fiscale dell’entità (e, quindi, il valore ai fini fiscali delle attività e passività non monetarie) è determinato in una valuta differente, le variazioni nel tasso di cambio danno origine a temporanee differenze che risultano in una passività fiscale differita rilevata o (subordinatamente al paragrafo 24) in un’attività. Il corrispondente onere/provento fiscale differito risultante è addebitato o accreditato a conto economico (vedere paragrafo 58).
62. Gli International Financial Reporting Standard richiedono, o consentono, che certe voci siano rilevate direttamente ad incremento o decremento del patrimonio netto. Esempi di tali elementi sono:
…
(c) differenze di cambio derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera (vedere IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere); e
…
A3. Lo IAS 29 Informazioni contabili in economie iperinflazionate è rettificato come segue:
Il paragrafo 1 è rettificato come segue:
1. Il presente Principio deve essere applicato ai bilanci, compresi i bilanci consolidati, di qualsiasi entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata.
Il paragrafo 8 è rettificato come segue:
8. Il bilancio espresso nella moneta di un’entità la cui valuta funzionale sia la valuta di un’economia iperinflazionata, sia che l’entità utilizzi il criterio dei costi storici sia che utilizzi quello dei costi correnti, deve essere esposto nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio. Anche i dati corrispondenti riferiti all’esercizio precedente richiesti dallo IAS 1 Presentazione del bilancio, ed eventuali informazioni riguardanti precedenti esercizi, devono essere esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio.
Ai fini di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 (secondo la revisione del 2003). Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Il paragrafo 17 è rettificato come segue:
17. Per gli esercizi per i quali il presente Principio richiede la rideterminazione dei valori di immobili, impianti e macchinari può non essere disponibile un indice generale dei prezzi. In questi casi può essere necessario dover utilizzare una stima basata, per esempio, sulle variazioni del tasso di cambio fra la valuta funzionale e una moneta estera relativamente stabile.
Il paragrafo 23 è stato eliminato.
Il paragrafo 31 è rettificato come segue:
31. L’utile o la perdita sulla posizione monetaria netta devono essere contabilizzati secondo quanto previsto dai paragrafi 27 e 28.
Il paragrafo 34 è rettificato come segue:
34. I dati corrispondenti del precedente esercizio, siano essi espressi in base ai costi storici o ai costi correnti, devono essere rideterminati applicando un indice generale dei prezzi in modo che i valori comparativi siano presentati nell’unità di misura corrente alla chiusura dell’esercizio cui è riferito il bilancio. Anche l’informativa riguardante gli esercizi precedenti è espressa nell’unità di misura corrente alla chiusura dell’esercizio cui è riferito il bilancio.
Ai fini di presentare i dati comparativi in una moneta di presentazione diversa, si applicano i paragrafi 42(b) e 43 dello IAS 21 (secondo la revisione del 2003) Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere.
Il paragrafo 39 è rettificato come segue:
39. Devono essere fornite le seguenti informazioni:
(a) il fatto che il bilancio e i dati corrispondenti degli esercizi precedenti siano stati rideterminati per tener conto delle variazioni del potere generale di acquisto della valuta funzionale e, di conseguenza, essi siano esposti nell’unità di misura corrente alla data di riferimento del bilancio;
…
A4. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A5. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A6. Nello IAS 38 Attività immateriali, il paragrafo 107 è stato modificato come segue:
107. Il bilancio deve, distinguendo tra le attività immateriali generate internamente e le altre attività immateriali, evidenziare le seguenti informazioni per ciascuna classe di attività immateriali:
…
(e) una riconciliazione del valore contabile all’inizio e alla fine dell’esercizio che mostri:
…
(vii) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
e …
A7. Nello IAS 41 Agricoltura, il paragrafo 50 è stato modificato come segue:
50. Un’entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in corso. La riconciliazione deve includere:
…
(f) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione dell’entità che redige il bilancio;
e …
A8. Il SIC-7 Introduzione dell’Euro è rettificato come descritto di seguito.
Il paragrafo 4 è rettificato come segue:
4. Ciò, in particolare, significa che:
(a) le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un’entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell’operazione prevista.
(b) differenze complessive di cambio relative alla conversione dei bilanci di gestioni estere devono continuare a essere classificate come voce del patrimonio netto e devono essere rilevate come ricavo o costo solo al momento della dismissione dell’investimento netto in una gestione estera; e
…
Il riferimento alla data di entrata in vigore è rettificato come decritto di seguito:
Data di entrata in vigore: la presente Interpretazione entra in vigore a partire dal 1° giugno 1998. I cambiamenti di principi contabili devono essere contabilizzati in conformità alle disposizioni transitorie dello IAS 8.
A9. L’IFRS 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è rettificato come descritto di seguito.
Nell’Appendice B, sono stati aggiunti i paragrafi B1A e B1B:
B1A Un’entità non è tenuta ad applicare lo IAS 21 Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento derivanti da aggregazioni aziendali che si sono verificati prima della data del passaggio agli IFRS. Se l’entità non applica lo IAS 21 retroattivamente a tali rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento, deve trattarli come attività e passività dell’entità piuttosto che come attività e passività dell‘acquisito. Quindi, l’avviamento e tali rettifiche del fair value (valore equo) sono già espressi nella valuta funzionale dell’entità, o sono elementi non monetari in valuta estera che sono iscritti utilizzando il tasso di cambio applicato secondo i precedenti Principi contabili.
B1B Un’entità può applicare lo IAS 21 retroattivamente alle rettifiche del fair value (valore equo) e all’avviamento derivanti da:
(a) tutte le aggregazioni aziendali che si sono verificate prima della data di passaggio agli IFRS; o
(b) tutte le aggregazioni aziendali che l’entità sceglie di rideterminare per essere conforme allo IAS 22, come consentito dal paragrafo B1 sopra.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 24
Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 24 (rivisto nella forma nel 1994) Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche allo IAS 30
La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nello IAS 30 Informazioni richieste nel bilancio delle banche e degli istituti finanziari, il paragrafo 58 è stato modificato per leggersi come segue:
58. Se una banca ha effettuato operazioni con parti correlate, è appropriato indicare la natura della relazione di parte correlata oltre a fornire informazioni sulle operazioni e sui saldi in essere, necessarie per una comprensione dei potenziali effetti di tale relazione sul bilancio della banca. Le informazioni integrative sono esposte in conformità allo IAS 24 e includono quelle relative alle politiche della banca nella concessione di prestiti alle parti correlate e, riguardo alle operazioni con parti correlate, l’importo incluso in:
(a) …
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 27
Bilancio consolidato e separato
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 27 (rivisto nella sostanza nel 2000) Bilancio consolidato e contabilizzazione delle partecipazioni in controllate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1 gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Il paragrafo 1 dello IAS 22 Aggregazioni di imprese viene modificato per leggersi come segue:
1. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati specificati:
…
Una controllata è un’entità economica, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una partnership, controllata da un’altra entità (indicata come controllante).
L’interessenza di terzi è quella parte del risultato dell’esercizio e del patrimonio netto di una controllata attribuibile alle interessenze non detenute, direttamente o indirettamente attraverso controllate, dalla capogruppo.
A2. [Modifica non applicabile alla parte normativa del Principio]
A3. SIC-12 Consolidamento - Società a destinazione specifica (società veicolo) è modificato come segue.
Il riferimento è modificato per leggersi come segue:
Riferimento: IAS 27 Bilancio consolidato e separato
I paragrafi 9, 10 e 11 sono modificati per leggersi come segue:
9. Nel contesto di una SDS, il controllo può originare dalla predeterminazione delle attività della SDS (operante con «autopilota») o altrimenti. Lo IAS 27.13 indica diverse circostanze che si concretizzano nel controllo anche se un’entità possiede metà o anche meno dei diritti di voto di un’altra entità. Analogamente, il controllo può esistere anche nei casi in cui un’impresa possiede una piccola o nessuna parte del patrimonio della SDS. L’applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti.
10. In aggiunta alle situazioni descritte nello IAS 27.13, le seguenti circostanze, per esempio, possono indicare che esiste una relazione in cui un’impresa controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS (una guida addizionale è fornita nell’Appendice della presente Interpretazione):
(a) in concreto, le attività della SDS sono esercitate per conto dell’impresa in relazione alle sue specifiche esigenze aziendali così che l’entità ottenga benefici dall’attività della SDS;
(b) in concreto, l’entità ha poteri decisionali per ottenere la maggioranza dei benefici dell’attività della SDS o, predisponendo un meccanismo «autopilota», l’entità ha delegato questi poteri decisionali;
(c) in concreto, l’entità detiene diritti a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS; o
(d) in concreto, l’entità mantiene la maggioranza dei rischi residuali o di proprietà connessi alla SDS o le sue attività al fine di ottenere benefici dalla loro gestione.
11. [Abrogato]
A4. Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili al dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 27 Bilancio consolidato e Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate sono modificati in IAS 27 Bilancio consolidato e separato.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 28
Partecipazioni in società collegate
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 28 (rivisto nella sostanza nel 2000) Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche alle altre disposizioni
La modifica riportata nella seguente Appendice deve essere applicata a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, questa modifica deve essere applicata a partire da quell’esercizio precedente.
A1. Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi i Principi contabili internazionali e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 28 Contabilizzazione delle partecipazioni in controllate sono modificati in IAS 28 Partecipazioni in società collegate.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 31
Partecipazioni in joint venture
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 31 (rivisto nella sostanza nel 2000) Informazioni contabili relative alle partecipazioni in joint venture e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE
Modifiche ad altre disposizioni in materia
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
A1. SIC-13 Imprese a controllo congiunto – Conferimenti in natura da parte dei partecipanti al controllo.
Il riferimento è modificato come segue:
Riferimento:IAS 31 Partecipazioni in joint venture
Il paragrafo 1 è modificato come segue:
1. Lo IAS 31.48 si riferisce sia agli apporti, sia alle vendite tra un partecipante e una joint venture come segue: «Quando un partecipante apporta o vende beni a una joint venture, la rilevazione di ogni quota di utile o perdita derivante dall’operazione deve riflettere la sostanza dell’operazione». Inoltre, lo IAS 31.24 statuisce che «l’entità a controllo congiunto è una joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, di una società di persone o di un’altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione». Non esiste guida esplicita in merito alla rilevazione degli utili e delle perdite risultanti da conferimenti di attività non monetarie a imprese a controllo congiunto («ICC»).
…
A2. Nell’ambito degli International Financial Reporting Standard, compresi gli International Accounting Standard (IAS) e le Interpretazioni, applicabili dal dicembre 2003, tutti i riferimenti alla versione attuale dello IAS 31 Contabilizzazione delle partecipazioni in joint venture sono modificati in IAS 31 Partecipazioni in joint venture.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE IAS N. 33
Utile per azione
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 33 (1997) Utile per azione e dovrebbe essere essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)
APPENDICE A
Guida applicativa
Questa appendice costituisce una parte integrante del Principio.
Risultato economico attribuibile all’entità capogruppo
A1. Al fine del calcolo dell’utile per azione basato sul bilancio consolidato, il risultato economico attribuibile all’entità capogruppo fa riferimento al risultato economico dell’entità consolidata dopo la rettifica per le interessenze di minoranza.
Emissioni di diritti
A2. L’emissione di azioni ordinarie al tempo dell’esercizio o della conversione di potenziali azioni ordinarie di solito non dà origine a un premio. Questo si spiega perché le potenziali azioni ordinarie sono solitamente emesse a un valore pieno, determinando un cambiamento proporzionale nelle risorse disponibili per l’entità. In una emissione di diritti, tuttavia, il prezzo di esercizio è spesso inferiore al fair value (valore equo) delle azioni. Quindi, come indicato nel paragrafo 27(b), tale emissione di diritti include un premio. Se un’emissione di diritti viene offerta a tutti gli azionisti esistenti, il numero di azioni ordinarie da utilizzarsi nel calcolare l’utile base e diluito per azione per tutti i periodi prima dell’emissione dei diritti è il numero di azioni ordinarie in circolazione prima dell’emissione, moltiplicato per il seguente fattore:
(Fair value (valore equo) per azione immediatamente prima dell’esercizio del diritto)/(Fair value (valore equo) teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti)
Il fair value (valore equo) teorico per azione dopo l’esercizio dei diritti è calcolato sommando il valore di mercato complessivo delle azioni immediatamente prima dell’esercizio dei diritti al corrispettivo derivante dall’esercizio dei diritti e dividendo la somma per il numero di azioni in circolazione dopo l’esercizio dei diritti. Quando i diritti sono da negoziarsi sui mercati regolamentati separatamente dalle azioni prima della data di esercizio, il fair value (valore equo), ai fini di questo calcolo, è determinato alla chiusura dell’ultimo giorno in cui le azioni sono negoziate insieme ai diritti.
Numero di controllo
A3. Per illlustrare la nozione dell’applicazione del numero di controllo descritta nei paragrafi 42 e 43, si ipotizzi che un’entità abbia un utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo per CU4 800, (*) una perdita da attività destinate a cessare attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU7 200), una perdita attribuibile all’entità capogruppo pari a (CU2 400), e 2 000 azioni ordinarie e 400 potenziali azioni ordinarie in circolazione. L’utile base per azione dell’entità è pari a CU2.40 per le attività operative in esercizio, (CU3.60) per le attività destinate a cessare e (CU1.20) per la perdita. Le 400 potenziali azioni ordinarie sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione perché l’utile per azione che ne risulta pari a CU2.00 per le attività operative in esercizio è diluitivo, assumendo nessun impatto sull’utile da quelle 400 potenziali azioni ordinarie. Poiché l’utile da attività operative in esercizio attribuibile all’entità capogruppo corrisponde al numero di controllo, l’entità include anche quelle 400 potenziali azioni ordinarie nel calcolo di altri valori di utile per azione, anche se i valori dell’utile per azione che ne risultano hanno effetto antidiluizione per i loro comparabili valori di utile per azione, ossia la perdita per azione è inferiore di [(CU3.00) per azione per la perdita da attività desinate a cessare e di (CU1.00) per azione per la perdita d’esercizio].
(*) In questo Principio, gli importi monetari sono denominati in «currency units» (unità di valuta) (CU).
Prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie
A4. Al fine di calcolare l’utile per azione diluito, il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie ipotizzato da emettere è calcolato sulla base del prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie nel periodo. Teoricamente, ogni operazione sul mercato per le azioni ordinarie di un’entità potrebbero essere incluse nella determinazione del prezzo medio di mercato. Per praticità, tuttavia, una semplice media aritmetica dei prezzi settimanali o mensili è solitamente adeguata.
A5. In genere, i prezzi di mercato in chiusura sono adeguati per calcolare il prezzo medio di mercato. Quando i prezzi fluttuano molto, tuttavia, una media dei prezzi alti e bassi solitamente produce un prezzo più rappresentativo. Il metodo utilizzato per calcolare il prezzo medio di mercato è utilizzato uniformemente a meno che non sia più rappresentativo come conseguenza del cambiamento delle condizioni. Per esempio un’entità che da diversi anni di prezzi relativamente stabili, utilizzi i prezzi di chiusura del mercato per calcolare il prezzo medio di mercato potrebbe cambiare in una media di prezzi alti e bassi se i prezzi iniziano a fluttuare considerevolmente e i prezzi di chiusura del mercato non rappresentano più un prezzo medio rappresentativo.
Opzioni, warrant, e loro equivalenti
A6. Le opzioni e warrant di acquisto di strumenti convertibili si presume siano esercitati per acquistare strumenti convertibili ogni qualvolta i prezzi medi dello strumento convertibile e delle azioni ordinarie ottenibili dalla conversione siano al di sopra del prezzo di esercizio delle opzioni o warrant. Tuttavia, l’esercizio non viene assunto a meno che non sia a sua volta assunta la conversione di strumenti convertibili similari in circolazione, qualora esistano..
A7. Le opzioni e warrant possono permettere o richiedere l’offerta di un titolo di debito o di altro strumento dell’entità (o la sua capogruppo o una controllata) per il pagamento di tutto o una parte del prezzo di esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant hanno un effetto di diluizione se (a) il prezzo medio di mercato delle azioni ordinarie del periodo eccede il prezzo di esercizio o (b) il prezzo di vendita dello strumento da offrire è al di sotto di quello a cui lo strumento può essere offerto con un contratto di opzione o warrant e lo sconto risultante determina un prezzo di esercizio effettivo al di sotto del prezzo di mercato delle azioni ordinarie ottenibili con l’esercizio. Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume siano esercitati e il debito o altri strumenti. si presume siano offerti. Se l’offerta di disponibilità liquida è più vantaggiosa per l’opzione o possessore di warrant e il contratto permette di offrire disponibilità liquida, si presume l’offerta di disponibilità liquida. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da offrire si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.
A8. Un trattamento simile viene riservato alle azioni privilegiate che hanno caratteristiche simili o ad altri strumenti che hanno opzioni di conversione che permettono all’investitore di pagare in disponibilità liquide in cambio di un tasso di conversione più favorevole.
A9. Le condizioni sottostanti di certe opzioni o warrant possono richiedere che il corrispettivo ricevuto dall’esercizio di tali strumenti sia utilizzato per estinguere il debito o altri strumenti dell’entità (o della sua controllante o controllata). Nel calcolo dell’utile diluito per azione, quelle opzioni o warrant si presume che vengano esercitati e che il corrispettivo venga utilizzato per l’acquisto del titolo di debito al suo prezzo medio di mercato, piuttosto che per l’acquisto di azioni ordinarie. Tuttavia, l’eccedenza del corrispettivo ricevuto dall’ipotizzato esercizio, rispetto all’importo utilizzato per l’ipotizzato acquisto del titolo di debito è considerata (ossia si presume utilizzata per riacquistare azioni ordinarie) nel calcolo dell’utile diluito per azione. L’interesse (al netto delle imposte) su eventuali debiti assunti da acquistare si somma come una rettifica incrementativa del numeratore.
Opzioni di vendita emesse
A10. Per illustrare l’applicazione del paragrafo 63, si ipotizzi che un’entità abbia 120 opzioni di vendita emesse in circolazione sulle loro azioni ordinarie con un prezzo di esercizio di CU35. Il prezzo medio di mercato delle sue azioni ordinarie per il periodo è di CU28. Nel calcolare l’utile diluito per azione, si ipotizzi che l’entità abbia emesso 150 azioni a CU28 per azione all’inizio del periodo per soddisfare il suo obbligo di vendita di CU4 200. La differenza tra le 150 azioni ordinarie emesse e le 120 azioni ordinarie ricevute per avere soddisfatto le opzioni di vendita (30 nuove azioni ordinarie) è aggiunto al denominatore nel calcolo dell’utile diluito per azione.
Strumenti di controllate, joint venture o collegate
A11. Le potenziali azioni ordinarie di una controllata, joint venture o collegate convertibili sia in azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata, ovvero in azioni ordinarie della controllante, partecipante a joint venture o investitore (l’entità che redige il bilancio) sono incluse nel calcolo dell’utile diluito per azione come segue:
(a) gli strumenti emessi dalla controllata, joint venture o collegata che permettono ai loro possessori di ottenere azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata sono inclusi nei dati utilizzati nel calcolo dell’utile diluito per azione della controllata, joint venture, o collegata. Tale utile per azione è a sua volta incluso nel calcolo dell’utile per azione dell’entità che redige il bilancio sulla base del possesso degli strumenti della controllata, joint venture, o collegata da parte dell’entità che redige il bilancio.
(b) gli strumenti di una controllata, joint venture o collegata convertibili nelle azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione. Analogamente, le opzioni e warrant emessi da una controllata, joint venture o collegata per l’acquisto di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio sono considerati tra le potenziali azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio nel calcolo dell’utile diluito consolidato per azione.
A12. Al fine di determinare l’effetto dell’utile per azione di strumenti emessi dall’entità che redige il bilancio che sono convertibili in azioni ordinarie di una controllata, joint venture, o collegata, si ipotizza che gli strumenti siano convertiti e il numeratore (utile o perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo) rettificato come previsto dal paragrafo 33. In aggiunta a tali rettifiche, il numeratore è rettificato per eventuali variazioni nell’utile o nella perdita registrato dall’entità che redige il bilancio (come un dividendo o quota di pertinenza dell’utile rilevata con il metodo del patrimonio netto) che sono attribuibili all’aumento nel numero di azioni ordinarie della controllata, joint venture o collegata in circolazione derivante dalla conversione ipotizzata. Il denominatore del calcolo dell’utile diluito per azione non è interessato perché il numero di azioni ordinarie dell’entità che redige il bilancio in circolazione non cambierebbe per la conversione ipotizzata.
Partecipazione in strumenti rappresentativi di capitale e due categorie di azioni ordinarie
A13. Il capitale di alcune entità include:
(a) strumenti che partecipano al dividendo con le azioni ordinarie secondo una formula predeterminata (per es. due per uno) con, a volte, un limite massimo di partecipazione (per esempio, fino a, ma non oltre un determinato importo per azione).
(b) una categoria di azioni ordinarie con un tasso di partecipazione al dividendo differente da quello di un’altra categoria di azioni ordinarie tuttavia senza diritti privilegiati o senior.
A14. Al fine di calcolare l’utile diluito per azione, la conversione è ipotizzata per quegli strumenti descritti nel paragrafo A13 che sono convertibili in azioni ordinarie se l’effetto è di diluizione. Per quegli strumenti che non sono convertibili in una categoria di azioni ordinarie, l’utile o la perdita d’esercizio è attribuito alle diverse categorie di azioni e agli strumenti partecipativi di capitale secondo quanto previsto dai loro diritti ai dividendi o altri diritti di partecipare agli utili non distribuiti. Ai fini del calcolo dell’utile base e dell’utile diluito per azione:
(a) l’utile o la perdita attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale dell’entità capogruppo è rettificato (un utile ridotto e una perdita incrementata) dall’importo di dividendi dichiarati nel periodo per ogni categoria di azioni e dall’importo contrattuale dei dividendi (o interesse in strumenti obbligazionari partecipativi) che devono essere pagati per il periodo (per esempio, dividendi cumulativi pregressi).
(b) L’utile o la perdita residuo è attribuito alle azioni ordinarie e strumenti partecipativi di capitale nella misura partecipativa di ciascun strumento all’utile come se tutto l’utile o la perdita per il periodo fosse stato distribuito.
L’utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è determinato sommando sia l’importo attribuito ai dividendi e sia l’importo attribuito in base al rapporto partecipativo per una partecipazione discrezionale.
(c) l’importo totale di utile o perdita attribuito a ciascuna categoria di strumento rappresentativo di capitale è diviso per il numero di strumenti in circolazione a cui gli utili sono attribuiti per determinare l’utile per azione dello strumento.
Per il calcolo dell’utile diluito per azione, tutte le potenziali azioni ordinarie ipotizzate da emettere sono incluse nelle azioni ordinarie in circolazione.
Azioni liberate parzialmente
A15. Ove le azioni ordinarie sono emesse, ma non interamente liberate, nel calcolo dell’utile base per azione sono trattate come una frazione di un’azione ordinaria nella misura in cui hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio spettante a un’azione ordinaria interamente liberata.
A16. Nella misura in cui quelle azioni parzialmente liberate non hanno diritto a partecipare al dividendo dell’esercizio, sono trattate come equivalenti di warrant o opzioni nel calcolo dell’utile diluito per azione. Si presume che il saldo non pagato rappresenti il corrispettivo utilizzato per l’acquisto delle azioni ordinarie. Il numero di azioni incluse nell’utile diluito per azione è la differenza tra il numero di azioni sottoscritte e il numero di azioni ipotizzate da acquistare.
APPENDICE B
Modifiche ad altri pronunciamenti
Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. Se l’entità applica questo Principio a partire da un esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da quell’esercizio precedente.
B1. Negli International Financial Reporting Standard, che includono il Principio contabile internazionale e Interpretazioni applicabili a partire da dicembre 2003, i riferimenti alla versione attuale dello IAS 33 Utile Per Azione sono stati modificati in IAS 33 Utile per Azione.
PRINCIPIO CONTABILE INTERNAZIONALE N. 40
Investimenti immobiliari
SOMMARIO
(Omissis)
Il presente Principio sostituisce lo IAS 40 (2000) Investimenti immobiliari e dovrebbe essere applicato ai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2005 o da data successiva. È incoraggiata una applicazione anticipata.
(Omissis)