Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 acque minerali e termali |
Data: | 27/12/2001 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazione dell’art. 23). |
Art. 2. (Modificazione dell’art. 25). |
Art. 3. (Modificazione dell’art. 30). |
Art. 4. (Modificazione dell’art. 33). |
Art. 5. (Modificazione dell’art. 38). |
Art. 6. (Modificazione dell’art. 41). |
Art. 7. (Norme transitorie). |
§ 3.4.6 - L.R. 27 dicembre 2001, n. 38. [1]
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 - Norme per la ricerca, la coltivazione e l’utilizzo delle acque minerali e termali.
(B.U. n. 3 del 16 gennaio 2002).
Art. 1. (Modificazione dell’art. 23).
1. All’articolo 23, comma 1 della
(Omissis).
Art. 2. (Modificazione dell’art. 25).
1. L’articolo 25 della
(Omissis).
Art. 3. (Modificazione dell’art. 30).
1. All’articolo 30, comma 1 della
Art. 4. (Modificazione dell’art. 33).
1. All’articolo 33, comma 3 della
Art. 5. (Modificazione dell’art. 38).
1. All’articolo 38, comma 1 della
Art. 6. (Modificazione dell’art. 41).
1. L’articolo 41 della
(Omissis).
Art. 7. (Norme transitorie).
1. Per l’anno 2002 gli importi unitari di cui all’articolo 41, comma 3 della
2. Per l’anno 2002 e comunque fino all’adempimento di quanto previsto all’articolo 41, commi 5 e 6 della
In sede di prima applicazione della presente legge, gli adempimenti previsti dall’articolo 41, comma 5 della legge regionale 48/87, così sostituito dalla presente legge, debbono essere effettuati entro sei mesi dalla entrata in vigore. A tal fine, i titolari di cui al comma 2 presentano alla Regione Umbria la documentazione attestante le caratteristiche e certificazioni tecniche dei contatori volumetrici, il loro posizionamento e lo schema di funzionamento degli impianti di imbottigliamento.
[1] Abrogata dall'art. 43 della