§ 3.3.114 - R.R. 13 giugno 2018, n. 5.
Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:13/06/2018
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Integrazioni all'art. 2 )
Art. 2.  (Modificazioni all'art. 4 )
Art. 3.  (Modificazioni e integrazione all'art. 5 )
Art. 4.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 6 )
Art. 5.  (Modificazioni ed integrazioni all'art. 7 )
Art. 6.  (Modificazione all'art. 8 )
Art. 7.  (Modificazione all'art. 9 )
Art. 8.  (Modificazioni all'art. 10 )
Art. 9.  (Modificazioni all'art. 11 )
Art. 10.  (Modificazioni all'art. 13 )
Art. 11.  (Modificazione all'art. 14 )
Art. 12.  (Modificazione all'art. 16 )
Art. 13.  (Modificazioni all'art. 18 )
Art. 14.  (Modificazioni all'art. 19 )
Art. 15.  (Modificazioni e integrazioni all'art. 21 )
Art. 16.  (Modificazione all'art. 24 )
Art. 17.  (Abrogazione dell'art. 25)
Art. 18.  (Abrogazione dell'art. 26)
Art. 19.  (Abrogazione dell'art. 27)
Art. 20.  (Modificazione all'art. 28)
Art. 21.  (Modificazione all'art. 29)
Art. 22.  (Modificazioni all'art. 30)
Art. 23.  (Modificazione all'art. 31)
Art. 24.  (Abrogazione dell'art. 32)


§ 3.3.114 - R.R. 13 giugno 2018, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia).

(B.U. 20 giugno 2018, n. 30 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Integrazioni all'art. 2 )

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), dopo le parole: " dei cacciatori " sono aggiunte le seguenti: " e degli agricoltori ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 del r.r. 6/2008 è aggiunto il seguente:

"2 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di Statuto tipo. ".

 

     Art. 2. (Modificazioni all'art. 4 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia prevalentemente interessata per territorio " sono sostituite dalla parola: " Regione ".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, la parola: " locali " è sostituita dalla seguente: " regionali ".

3. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, dopo le parole: " designati dalle " sono aggiunte le seguenti: " strutture regionali delle " e dopo le parole: " al numero di iscritti " è aggiunta la seguente: " anagraficamente ".

4. Al punto 1) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, le parole: " a quattromila " sono sostituite dalle seguenti: " al quaranta per cento ".

5. Al punto 2) della lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, le parole: " a quattromila " sono sostituite dalle seguenti: " al quaranta per cento ".

6. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, le parole: " presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente " sono sostituite dalle seguenti: " riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) ".

7. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del r.r. 6/2008, le parole: " due designati dalla Provincia competente per territorio, uno designato dall'UNCEM, " sono sostituite dalle seguenti: " tre designati dalla Regione e ".

 

     Art. 3. (Modificazioni e integrazione all'art. 5 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 5 del r.r. 6/2008 è aggiunto il seguente:

" 6 bis. Per l'approvazione dei bilanci e delle modifiche statutarie le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e le decisioni sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. ".

 

     Art. 4. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 6 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

2. Al punto 7) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, dopo le parole: " fondi rustici " sono aggiunte le seguenti: " , come previsto dall'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e dall'articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), ".

3. Al punto 9) della lettera b) del comma 1 del r.r. 6/2008, dopo le parole: " di conduzione " sono aggiunte le seguenti: " e di controllo ".

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, la parola: " provinciale " è sostituita dalla seguente: " regionale ".

5. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, le parole: " legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 (Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e sue successive modifiche e integrazioni " sono sostituite dalle seguenti: " legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) ".

6. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, dopo la parola: " stabilisce " sono aggiunte le seguenti: ", d'intesa con la Regione, ".

7. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

8. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, sono aggiunte le seguenti:

" h bis) promuove e organizza, con programmi approvati dalla Regione, i corsi di formazione ed aggiornamento dei cacciatori iscritti, previsti dalla normativa vigente e/o dalle linee guida previste dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) e dall'Osservatorio Faunistico Regionale;

h ter) coordina, all'interno delle zone di ripopolamento e cattura assegnate in gestione, il servizio di vigilanza venatoria per mezzo delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale. ".

9. Al comma 2 dell'articolo 6 del r.r. 6/2008, dopo le parole: " può avvalersi " sono aggiunte le seguenti: " di uno o più ".

 

     Art. 5. (Modificazioni ed integrazioni all'art. 7 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008, dopo le parole: " senza giustificato " sono aggiunte le seguenti: " e documentato ".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

3. Il comma 3 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008, è sostituito dal seguente:

" 3. Le cause di decadenza sono accertate dalla Regione che provvede ad avviare il procedimento per la sostituzione. Il componente del Comitato di gestione dichiarato decaduto non può essere rinominato per il Comitato vigente. ".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008, è aggiunto il seguente:

" 3 bis. In caso di inerzia dei Comitati di Gestione, protrattasi oltre trenta giorni conseguenti ad apposita e specifica diffida da parte della Regione o per l'impossibilità di funzionamento, la Regione stabilisce la decadenza dell'intero Comitato stesso e provvede, in via sostitutiva, alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando la gestione amministrativa ordinaria ad un Commissario straordinario che può essere scelto anche tra i membri del Comitato decaduto.

Al Commissario straordinario, fino all'insediamento del nuovo Comitato, sono affidati tutti i poteri di gestione ordinaria, nonché quelli urgenti ed indifferibili. ".

5. Al comma 4 dell'articolo 7 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente previa comunicazione del Servizio regionale competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 6. (Modificazione all'art. 8 )

1. Il comma 5 dell'articolo 8 del r.r. 6/2008 è sostituito dal seguente:

" 5. In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente sono svolte da un suo delegato, o in mancanza di delega dal componente dell'Ufficio di presidenza più anziano d'età. ".

 

     Art. 7. (Modificazione all'art. 9 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 6/2008, la parola: " tre " è sostituita dalla seguente: " quattro " e dopo la parola: " componenti " sono aggiunte le seguenti: " su proposta del Presidente ".

 

     Art. 8. (Modificazioni all'art. 10 )

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del r.r. 6/2008, le parole: " una sola volta " sono soppresse.

2. Al comma 4 dell'articolo 10 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostitute dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 9. (Modificazioni all'art. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ", la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione " e la parola: " provinciale " è sostituita dalla seguente: " regionale ".

2. Al comma 2 dell'articolo 11 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione " e la parola: " provinciale " è sostituita dalla seguente: " regionale ".

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del r.r. 6/2008, ove ricorre la parola: " Provincia " è sempre sostituita dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 10. (Modificazioni all'art. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 11. (Modificazione all'art. 14 )

1. Al comma 2 dell'articolo 14 del r.r. 6/2008, le parole: " o interprovinciali " sono soppresse.

 

     Art. 12. (Modificazione all'art. 16 )

1. Al comma 5 dell'articolo 16 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostituite dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 13. (Modificazioni all'art. 18 )

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del r.r. 6/2008, le parole: " 30 novembre " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre " e la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 14. (Modificazioni all'art. 19 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del r.r. 6/2008, le parole: " dalle province " sono sostituite dalle seguenti: " dalla Regione ".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 del r.r. 6/2008, le parole: " dalle province e " sono soppresse.

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 del r.r. 6/2008, le parole: " il risarcimento " sono sostituite dalle seguenti: " l'indennizzo e la prevenzione " e le parole: " e per la prevenzione degli stessi " sono soppresse.

 

     Art. 15. (Modificazioni e integrazioni all'art. 21 )

1. Al comma 1 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

2. Il comma 2 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008 è abrogato.

3. Al comma 3 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008, le parole: " con soggetti diversi da quelli in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento " sono sostitute dalle seguenti: " a tempo indeterminato, fatti salvi i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 31 dicembre 2017 ".

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 del r.r. 6/2008 è aggiunto il seguente:

" 3 bis. Il Comitato di Gestione dell'A.T.C. può assumere personale a tempo determinato previo avviso pubblico sul sito istituzionale dell'A.T.C., tramite procedura selettiva di diritto privato retta dai principi di concorsualità, trasparenza ed imparzialità ".

 

     Art. 16. (Modificazione all'art. 24 )

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del r.r. 6/2008, le parole: " mediante trattativa privata " sono sostituite dalle seguenti: " nel rispetto della normativa prevista per le pubbliche amministrazioni ".

 

     Art. 17. (Abrogazione dell'art. 25)

1. L'articolo 25 del r.r. 6/2008 è abrogato.

 

     Art. 18. (Abrogazione dell'art. 26)

1. L'articolo 26 del r.r. 6/2008 è abrogato.

 

     Art. 19. (Abrogazione dell'art. 27)

1. L'articolo 27 del r.r. 6/2008 è abrogato.

 

     Art. 20. (Modificazione all'art. 28)

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del r.r. 6/2008, le parole: ", per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli articoli 25 e 26, " sono soppresse.

 

     Art. 21. (Modificazione all'art. 29)

1. Al comma 5 dell'articolo 29 del r.r. 6/2008, le parole: " Le province " sono sostituite dalle seguenti: " La Regione ".

 

     Art. 22. (Modificazioni all'art. 30)

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del r.r. 6/2008, le parole: " Provincia competente " sono sostitute dalle seguenti: " Regione ".

2. Al comma 2 dell'articolo 30 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione " e la parola: " provinciale " è sostituita dalla seguente: " regionale ".

3. Al comma 3 dell'articolo 30 del r.r. 6/2008, le parole: " provinciale, la Provincia " sono sostituite dalle seguenti: " regionale, la Regione ".

4. Al comma 4 dell'articolo 30 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 23. (Modificazione all'art. 31)

1. Al comma 2 dell'articolo 31 del r.r. 6/2008, la parola: " Provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".

 

     Art. 24. (Abrogazione dell'art. 32)

1. L'articolo 32 del r.r. 6/2008 è abrogato.