§ 3.3.70 - R.R. 9 giugno 1999, n. 13.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:09/06/1999
Numero:13


Sommario
Art. 1.      1.
Art. 2.      1.
Art. 3.     
Art. 4.  (Norme transitorie).


§ 3.3.70 - R.R. 9 giugno 1999, n. 13. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(B.U. n. 35 del 16 giugno 1999).

 

     Art. 1.

     1. [2].

     2. [3].

 

     Art. 2.

     1. [4].

 

     Art. 3.

     1. [5].

 

     Art. 4. (Norme transitorie).

     1. I cacciatori che hanno presentato domanda di ammissione agli A.T.C. per la stagione venatoria 1999/2000 nei termini previsti possono integrare la domanda, entro il 30 giugno 1999, con la scelta della forma di iscrizione come residenza venatoria o come ulteriore A.T.C.

     2. Per la stagione venatoria 1999/2000 i cacciatori residenti in Umbria sono ammessi, a titolo di residenza venatoria, negli A.C.T. dell'Umbria scelti, salvo espressa rinuncia da presentare entro il 15 luglio 1999.

     3. I Comitati di gestione degli A.T.C., nominati ai sensi dell'art. 4, restano in carica fino al 30 giugno 2000.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 34 del R.R. 1 ottobre 2008, n. 6.

[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 8 del R.R. 3 aprile 1995, n. 19.

[3] Modifica l'art. 11 del R.R. 3 aprile 1995, n. 19.

[4] Sostituisce i commi 1, 2, 3, art. 12 del R.R. 3 aprile 1995, n. 19.

[5] Sostituisce l'art. 13 del R.R. 3 aprile 1995, n. 19.