Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 09/06/1999 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. |
Art. 4. (Norme transitorie). |
§ 3.3.70 - R.R. 9 giugno 1999, n. 13. [1]
Ulteriori modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
(B.U. n. 35 del 16 giugno 1999).
1. [2].
2. [3].
1. [4].
1. [5].
Art. 4. (Norme transitorie).
1. I cacciatori che hanno presentato domanda di ammissione agli A.T.C. per la stagione venatoria 1999/2000 nei termini previsti possono integrare la domanda, entro il 30 giugno 1999, con la scelta della forma di iscrizione come residenza venatoria o come ulteriore A.T.C.
2. Per la stagione venatoria 1999/2000 i cacciatori residenti in Umbria sono ammessi, a titolo di residenza venatoria, negli A.C.T. dell'Umbria scelti, salvo espressa rinuncia da presentare entro il 15 luglio 1999.
3. I Comitati di gestione degli A.T.C., nominati ai sensi dell'art. 4, restano in carica fino al 30 giugno 2000.
[1] Abrogato dall'art. 34 del
[2] Modifica la lettera a), comma 1, art. 8 del
[3] Modifica l'art. 11 del
[4] Sostituisce i commi 1, 2, 3, art. 12 del
[5] Sostituisce l'art. 13 del