§ 3.3.83 - R.R. 27 ottobre 2004, n. 2 . [2]
Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:27/10/2004
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni dell’art. 3).
Art. 2.  (Modificazione dell’articolo 5).
Art. 3.  (Modificazione dell’articolo 7).


§ 3.3.83 - R.R. 27 ottobre 2004, n. 2 [1]. [2]

Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(B.U. 10 novembre 2004, n. 48).

 

Art. 1. (Modificazioni dell’art. 3).

     l. Al comma 3, dell’articolo 3, del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 le parole «primo» e «per una sola volta» sono soppresse.

 

     Art. 2. (Modificazione dell’articolo 5).

     l. Dopo la lettera a), del comma 2, dell’articolo 5, del regolamento regionale n. 19/1995, è inserita la seguente:

«a bis) il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta;».

 

     Art. 3. (Modificazione dell’articolo 7).

     l. Dopo il comma 1, dell’articolo 7, del regolamento regionale n. 19/1995, è inserito il seguente:

«1 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia.».


[1] Intestazione così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 novembre 2004, n. 49.

[2] Abrogato dall'art. 34 del R.R. 1 ottobre 2008, n. 6.