Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 fauna, caccia e pesca |
Data: | 27/10/2004 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modificazioni dell’art. 3). |
Art. 2. (Modificazione dell’articolo 5). |
Art. 3. (Modificazione dell’articolo 7). |
§ 3.3.83 - R.R. 27 ottobre 2004, n. 2 [1]. [2]
Ulteriore modificazione ed integrazione del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19 - Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.
(B.U. 10 novembre 2004, n. 48).
Art. 1. (Modificazioni dell’art. 3).
l. Al comma 3, dell’articolo 3, del
Art. 2. (Modificazione dell’articolo 5).
l. Dopo la lettera a), del comma 2, dell’articolo 5, del
«a bis) il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta;».
Art. 3. (Modificazione dell’articolo 7).
l. Dopo il comma 1, dell’articolo 7, del
«1 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia.».
[1] Intestazione così corretta con errata corrige pubblicato nel B.U. 17 novembre 2004, n. 49.
[2] Abrogato dall'art. 34 del