Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 finanza, tributi e contabilità |
Data: | 11/02/2010 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Ricorso al mercato) |
Art. 3. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.) |
Art. 4. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani) |
Art. 5. (Disposizioni per gli Enti dipendenti) |
Art. 6. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11) |
Art. 7. (Finanziamento di programmi comunitari) |
Art. 8. (Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996) |
Art. 9. (Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità 2010. Reg. Cee 1698/2005) |
Art. 10. (Fondi speciali e tabelle) |
Art. 11. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione) |
Art. 12. (Copertura finanziaria) |
§ 2.3.294 - L.R. 11 febbraio 2010, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012 - Legge finanziaria 2010.
(B.U. 17 febbraio 2010, n. 8 - S.S. n. 2)
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2010-
2012 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.
Art. 2. (Ricorso al mercato)
1. Per l’anno 2010 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 58.000.500,00.
2. Per gli anni 2011 e 2012 il livello massimo di ricorso al mercato è determinato rispettivamente in euro 53.000.500,00 e euro 46.361.800,00.
3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare le passività preesistenti.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art. 3. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.)
1. Quota parte del finanziamento della
Art. 4. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 9, della
2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.
Art. 5. (Disposizioni per gli Enti dipendenti)
1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli Enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata Tabella “C”.
2. La disposizione di cui all’articolo 11 della presente legge si applica anche agli Enti dipendenti dalla Regione.
Art. 6. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione.
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della
TITOLO III
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
Art. 7. (Finanziamento di programmi comunitari)
1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2010, 2011 e 2012.
Art. 8. (Cofinanziamento regionale del progetto interregionale per la promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996)
1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato “Promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale” di cui alla
Art. 9. (Cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013. Annualità 2010. Reg. Cee 1698/2005)
1. Per l’anno 2010 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000,00 per il cofinanziamento regionale del piano di sviluppo rurale 2007/2013 di cui al
TITOLO IV
NORME FINALI
Art. 10. (Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate con la presente legge, sono indicate nella Tabella “C” allegata alla presente legge.
3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi dell’articolo 30, comma 3 della legge regionale n.
13/2000, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella “D” allegata alla presente legge.
4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2010, a carico di esercizi futuri, è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 11. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione)
1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione dell’articolo 82, comma 3 della
Art. 12. (Copertura finanziaria)
1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2010 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2010 e per gli anni 2011 e 2012 nel bilancio pluriennale 2010-2012.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
ALLEGATI TABELLE DI CUI ALL’ART. 10
(Omissis)