Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 21/05/1987 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica l'art. 80 della L.R. 9-8-1973, n. 33 e l'art. 10 della L.R. 23-3-1981, n. 14). |
Art. 2. Disposizione transitoria. |
§ 2.1.58 - L.R. 21 maggio 1987, n. 28. [1]
Trattamento economico di anzianità in caso di accesso al ruolo regionale per pubblico concorso.
(B.U. n. 38 del 27 maggio 1987).
Art. 1. (Modifica l'art. 80 della L.R. 9-8-1973, n. 33 e l'art. 10 della L.R. 23-3-1981, n. 14).
1. [L'art. 80 della
"Ai dipendenti dei pubbliche Amministrazioni che accedano al ruolo regionale per pubblico concorso è conservato il trattamento economico di anzianità eventualmente maturato presso l'amministrazione di provenienza"] [2].
2. L' ultimo comma dell' art. 10 della
"Al predetto personale, qualora acceda al ruolo regionale per pubblico concorso dopo il 31 dicembre 1982, è riconosciuto - dalla data della nomina in ruolo e con le modalità e i criteri di cui agli artt. 34, 44 e 45 della
Art. 2. Disposizione transitoria.
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma I, non si applicano ai concorsi espletati prima dell'entrata in vigore della
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 14 della