§ 2.3.266 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 – Legge finanziaria 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:10/02/2006
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ricorso al mercato).
Art. 3.  (Fondo consortile Società TRE A a r.l.).
Art. 4.  (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani).
Art. 5.  (Disposizioni per gli Enti dipendenti).
Art. 6.  (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11).
Art. 7.  (Finanziamento di programmi comunitari).
Art. 8.  (Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996).
Art. 9.  (Fondi speciali e tabelle).
Art. 10.  (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione).
Art. 11.  (Copertura finanziaria).


§ 2.3.266 – L.R. 10 febbraio 2006, n. 2.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 – Legge finanziaria 2006.

(B.U. 15 febbraio 2006, n. 9 – S.S. n. 1).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in conformità con gli indirizzi programmatici espressi nel DAP, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2006-2008 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico-finanziaria regionale.

 

     Art. 2. (Ricorso al mercato).

     1. Per l’anno 2006 il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per la contrazione di mutui e prestiti per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo è fissato, in termini di competenza, in euro 57.168.500,00 [1].

     2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo di ricorso al mercato è rispettivamente determinato in euro 53.675.500,00 ed in euro 37.175.500,00.

     3. I livelli di ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti.

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 3. (Fondo consortile Società TRE A a r.l.).

     1. Quota parte del finanziamento della legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, di cui alla tabella «C» allegata alla presente legge per un importo di euro 206.500,00, iscritta nella Unità previsionale di base (di seguito denominata U.P.B.) 07.2.011 «Attività istituzionali» (cap. 7819/2480), è vincolata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria.

 

     Art. 4. (Oneri contributivi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani).

     1. Ai sensi del comma 9 dell’articolo 48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione destina la somma di euro 432.790,88 annui iscritta nella U.P.B. di spesa 08.1.015 (cap. 2802), di cui alla tabella «B» allegata alla suddetta legge, per l’attuazione delle norme in materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi per l’assicurazione degli apprendisti artigiani.

     2. I rapporti della Regione con l’INAIL e l’INPS sono definiti con apposita convenzione nella quale sono stabilite le modalità di rendicontazione degli oneri da parte degli Istituti previdenziali e le modalità di erogazione delle quote dovute dalla Regione, previo versamento del saldo da parte dello Stato.

 

     Art. 5. (Disposizioni per gli Enti dipendenti).

     1. Al finanziamento delle spese di funzionamento e delle spese per l’attività istituzionale degli enti dipendenti regionali si provvede con gli stanziamenti previsti nella allegata tabella «C».

     2. La disposizione di cui all’articolo 10 della presente legge si applica anche agli enti dipendenti dalla Regione.

 

     Art. 6. (Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11).

     1. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma di euro 1.000.000,00 iscritta nella U.P.B. 03.2.007 (cap. 7009/8020) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è destinata al concorso della Regione al finanziamento degli interventi previsti dalla legge suddetta come previsto nell’allegata tabella «C».

 

TITOLO III

INTERVENTI PER LO SVILUPPO

 

     Art. 7. (Finanziamento di programmi comunitari).

     1. Al finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario si provvede con lo stanziamento della U.P.B. 16.2.002 (cap. 9756) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2006, 2007 e 2008.

 

     Art. 8. (Cofinanziamento regionale del progetto interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale. Delibera Cipe del 18 dicembre 1996).

     1. Per l’anno 2006 è autorizzata la spesa di euro 92.000,00 per il cofinanziamento del programma interregionale denominato promozione di servizi orientati allo sviluppo rurale di cui alla delibera CIPE del 18 dicembre 1996, con imputazione alla U.P.B. 07.2.012 (cap. 7824/8020).

 

TITOLO IV

NORME FINALI

 

     Art. 9. (Fondi speciali e tabelle).

     1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B», allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

     2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella «C» allegata alla presente legge.

     3. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella «D» allegata alla presente legge.

     4. A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 3, l’assunzione degli impegni di spesa nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

     Art. 10. (Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione).

     1. È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione del comma 3 dell’articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

 

     Art. 11. (Copertura finanziaria).

     1. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per l’anno 2006 trova copertura nel bilancio di previsione annuale 2006 e per gli anni 2007 e 2008 nel bilancio pluriennale 2006-2008.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

TABELLA A

 

     (Omissis)

 

 

TABELLA B

 

     (Omissis)

 

 

TABELLA C [2]

 

     (Omissis)

 

 

TABELLA D [3]

 

     (Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 novembre 2006, n. 14.

[2] Tabella modificata dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2006, n. 14.

[3] Tabella modificata dall'art. 8 della L.R. 30 novembre 2006, n. 14.