Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 25/09/2024 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20. |
Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 della L.R. 20/2008. |
Art. 3. Modificazioni all'articolo 6 della L.R. 20/2008. |
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 7 della L.R. 20/2008. |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 7-bis della L.R. 20/2008. |
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 7-ter della L.R. 20/2008. |
Art. 7. Modificazioni all'articolo 8 della L.R. 20/2008. |
Art. 8. Modificazioni all'articolo 9 della L.R. 20/2008. |
Art. 9. Integrazione alla L.R. 20/2008. |
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 10 della L.R. 20/2008. |
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 11 della L.R. 20/2008. |
Art. 12. Modificazione all'articolo 12 della L.R. 20/2008. |
Art. 13. Modificazioni all'articolo 13 della L.R. 20/2008. |
Art. 14. Modificazione all'articolo 14 della L.R. 20/2008. |
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria. |
Art. 16. Norma finale. |
Art. 17. Entrata in vigore. |
§ 1.4.96 - L.R. 25 settembre 2024, n. 17.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
(B.U. 2 ottobre 2024, n. 50 - S.O. n. 1)
Art. 1. Modificazioni all'articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della
"1-bis. Il CAL, ai sensi dell'articolo 25, comma 1-bis dello Statuto regionale, esprime, inoltre, all'Assemblea legislativa parere obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stessa:
a) sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi;
b) sui progetti di legge per il recepimento delle direttive e degli atti normativi dell'Unione europea quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi.".
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della
4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della
5. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della
"h) presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il programma delle attività riferito al triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario presunto. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, tenuto conto del programma presentato dal CAL e sentito il Presidente del CAL, determina le relative risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa a disposizione del CAL per la realizzazione del programma;".
6. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 2 della
"h-bis) trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa che la inoltra ai Consiglieri regionali.".
Art. 2. Modificazioni all'articolo 3 della
1. Al comma 8 dell'articolo 3 della
2. Al comma 10 dell'articolo 3 della
Art. 3. Modificazioni all'articolo 6 della
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della
2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della
"3. Sono, inoltre, membri del CAL: ".
3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della
"b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui:
1) tre Sindaci, due della Provincia di Perugia e uno della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;
2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7-ter;".
4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della
"c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, di cui:
1) cinque Sindaci, tre della Provincia di Perugia e due della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7-bis;
2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7-ter.".
Art. 4. Sostituzione dell'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
"Articolo 7 (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)
1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Comuni che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. L'atto di convocazione individua inoltre le modalità per la presentazione delle candidature, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, nonché per lo svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di una lista unica di candidati. Ciascun delegato esercita il diritto di voto, con la possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.
3. Per la sostituzione dei componenti del CAL nei casi previsti dall'articolo 10 si utilizza la graduatoria dei non eletti ordinata per numero di voti e, in caso di parità, per minore età.
4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.".
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 7-bis della
1. L'articolo 7-bis della
"Articolo 7-bis. (Modalità di designazione dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)
1. I membri Sindaci previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1), sono designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c) della
2. Le designazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. Qualora alla scadenza di tale termine non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente dell'Assemblea legislativa, fatte salve le successive integrazioni, comunica comunque i nominativi pervenuti, o l'eventuale mancanza di designazioni, al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.".
Art. 6. Sostituzione dell'articolo 7-ter della
1. L'articolo 7-ter della
"Articolo 7-ter (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 2), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano inoltre con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 2), fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipa un delegato indicato da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.
Art. 7 quater. (Disposizioni comuni)
1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7-ter sono posti in capo all'Assemblea legislativa.
2. Le assemblee degli elettori di cui agli articoli 7 e 7-ter sono riconvocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa se non viene raggiunto il numero dei componenti da eleggere. Se il numero non è raggiunto anche nella seconda elezione, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica i risultati delle elezioni ai sensi del comma 3 ed il CAL opera con i membri di diritto e, ove presenti, con i membri eletti e designati.
3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7-bis e i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.".
Art. 7. Modificazioni all'articolo 8 della
1. Il comma 1 dell'articolo 8 della
"1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 3, e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, i componenti del CAL, fatte salve le successive integrazioni nel caso di mancanza di designazioni ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.".
Art. 8. Modificazioni all'articolo 9 della
1. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 9. Integrazione alla
1. Dopo l'articolo 9 della
"Art. 9 bis. (Partecipazione alle sedute)
1. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentati delle Università, delle istituzioni scolastiche, della Camera di commercio dell'Umbria, di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali.".
Art. 10. Sostituzione dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Articolo 10
(Rinnovo, decadenza e sostituzioni)
1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro novanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative o del turno del ballottaggio se previsto. Nel calcolo del suddetto termine di novanta giorni non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.
3. I membri elettivi e designati del CAL di cui all'articolo 6, comma 3, decadono inoltre in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o se nell'arco di un anno solare sono stati assenti ingiustificati a cinque sedute. Anche in tale caso la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Le cause di assenza ingiustificata e le modalità di sostituzione del componente dichiarato decaduto sono stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9.
4. Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL, si procede, nella prima seduta utile, alla nuova elezione, che si svolge ai sensi dell'articolo 9, comma 1. La cessazione dalla carica di uno dei due vice Presidenti comporta la rielezione di entrambi.
5. Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto ai sensi del comma 2, il nuovo titolare della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia.
6. I componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano dalla carica ai sensi del comma 2, sono sostituiti con i Consiglieri indicati nella graduatoria dei non eletti predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come richiamato anche dall'articolo 7-ter, secondo l'ordine indicato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di nominativi nella graduatoria dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.
7. I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.".
Art. 11. Sostituzione dell'articolo 11 della
1. L'articolo 11 della
"Articolo 11
(Deleghe)
1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare:
a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;
b) nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.
2. Per i membri elettivi e designati di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.
3. La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.".
Art. 12. Modificazione all'articolo 12 della
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 13. Modificazioni all'articolo 13 della
1. La rubrica dell'articolo 13 della
2. Dopo il comma 1 della
"1-bis. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute del CAL e dell'Ufficio di Presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00, previa richiesta e in base alle modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2.".
Art. 14. Modificazione all'articolo 14 della
1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 della
Art. 15. Clausola di invarianza finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 16. Norma finale.
1. Al rinnovo dei componenti del CAL, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2020, n. 1 (Nomina componenti del Consiglio delle Autonomie locali), si applicano, in conseguenza delle elezioni amministrative che coinvolgono oltre il 50% dell'insieme dei Comuni della Regione, le disposizioni della
Art. 17. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.