Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e ordinamento della regione |
Capitolo: | 1.4 enti locali e deleghe |
Data: | 10/07/2017 |
Numero: | 9 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2008) |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2008) |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 20/2008) |
Art. 4. (Modifica dell'articolo 12 della l.r. 20/2008) |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2008) |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 14 della l.r. 20/2008) |
Art. 7. (Norma finanziaria) |
Art. 8. (Norma transitoria) |
§ 1.4.94 - L.R. 10 luglio 2017, n. 9.
Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali).
(B.U. 12 luglio 2017, n. 28)
Art. 1. (Modifiche all'articolo 2 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della
3. Al comma 2 dell'articolo 2 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 3 della
1. Al comma 5 dell'articolo 3 della
2. Al comma 11 dell'articolo 3 della
Art. 3. (Modifiche all'articolo 9 della
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 4. (Modifica dell'articolo 12 della
1. L'articolo 12 della
"Art. 12 (Struttura di supporto)
1. L'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando le necessarie risorse umane e materiali.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza del CAL, individua la struttura di supporto al CAL, che può comprendere anche personale degli enti locali e delle loro forme associative il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
3. La struttura di supporto al CAL è posta alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di Presidenza del CAL.
4. La struttura di supporto, tra l'altro, predispone e rende disponibile un dossier contenente una sintesi aggiornata delle normative statali e regionali in vigore nelle singole materie e una raccolta di "buone pratiche", intendendosi per tali le leggi o i progetti portati avanti da amministrazioni locali di altre regioni che abbiano raggiunto risultati positivi e concreti. ".
Art. 5. (Modifiche all'articolo 13 della
1. La rubrica dell'articolo 13 della
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della
" 2. Ai componenti del CAL, compresi il Presidente ed i due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto il rimborso delle spese effettivamente sostenute secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2, per la partecipazione ad ogni seduta del CAL o delle sue articolazioni funzionali.
2-bis. Al Presidente ed ai due Vice Presidenti del CAL, che risiedono fuori dal capoluogo regionale, è corrisposto inoltre il rimborso delle spese effettivamente sostenute, secondo i criteri disciplinati nel regolamento interno di cui all'articolo 9, per la effettiva partecipazione alle sedute dell'Ufficio di Presidenza del CAL o per la partecipazione ad incontri o riunioni legati all'attività del CAL che si tengono presso la sede del CAL stesso nonché nei casi di missioni ed incarichi per conto del CAL.".
3. Il comma 3 dell'articolo 13 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 14 della
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della
3-bis. I rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziate per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa.
3-ter. A decorrere dal 2017, agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le autorizzazioni di spesa determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura mediante quota parte delle risorse stanziate per il funzionamento del CAL, a valere sul bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 8. (Norma transitoria)
1. Per l'esercizio finanziario 2017 il CAL provvede alla trasmissione del programma di cui alla lettera h-bis del comma 2 dell'articolo 2 entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.