§ 1.4.1003 - D.G.R. 9 dicembre 1998, n. 6368 .
Indirizzi ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico comunale in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 21 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:09/12/1998
Numero:6368


Sommario
Articolo 1 
Articolo 2 
Articolo 3 
Articolo 4 
Articolo 5 
Articolo 6 
Articolo 7 
Articolo 8 
Articolo 9 
Articolo 10 
Articolo 11 
Articolo 12 
Articolo 13 
Articolo 14 
Articolo 15 
Articolo 16 
Articolo 17 
Articolo 18 
Articolo 19 
Articolo 20 
Articolo 21 
Articolo 22 
Articolo 23 
Articolo 24 
Articolo 25 
Articolo 26 
Articolo 27 
Articolo 28 
Articolo 29 
Articolo 30 
Articolo 31 
Articolo 32 
Articolo 33 
Articolo 34 
Articolo 35 
Articolo 36 
Articolo 37 
Articolo 38 
Articolo 39 
Articolo 40 
Articolo 41 
Articolo 42 
Articolo 42-bis 
Articolo 43 
Articolo 44 
Articolo 45 
Articolo 46 
Articolo 47 
Articolo 48 
Articolo 49 
Articolo 50 
Articolo 51 
Articolo 51-bis 
Articolo 52 
Articolo 53 
Articolo 54 
Articolo 55 
Articolo 56 
Articolo 57 
Articolo 58 
Articolo 59 
Articolo 60 
Articolo 61 
Articolo 62 
Articolo 63 
Articolo 64 
Articolo 65 
Articolo 66 


§ 1.4.1003 - D.G.R. 9 dicembre 1998, n. 6368 .

Indirizzi ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico comunale in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

(B.U. 1 febbraio 1999, n. 6, S.O.)

 

La Giunta regionale

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto predisposto dall'Ufficio urbanistica e beni ambientali;

Vista la legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31;

Visto il documento titolato "norme di indirizzo ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 21 ottobre 1998, n. 31 - Regolamento edilizio ed urbanistico tipo" contenente indirizzi ai Comuni per la redazione dei rispettivi regolamenti, predisposto dal gruppo di lavoro costituito con precedenti Delib.G.R. 5 novembre 1997, n. 7120 e Delib.G.R. 23 dicembre 1997, n. 8471;

Atteso che in data 28 settembre 1998 si è tenuto presso gli Uffici dell'assessorato all'assetto del territorio un incontro con i rappresentanti dell'ANCI, finalizzato all'esame della bozza del regolamento;

Atteso altresì che, anche a seguito di tale incontro il documento è stato parzialmente integrato e modificato;

Ritenuto che detto documento debba essere emanato in applicazione dell'art. 14, comma 3, della L.R. n. 31/1997 dettando specifici indirizzi ai Comuni;

Ritenuto altresì di emanare un testo completo di regolamento edilizio ed urbanistico comunale in attuazione degli articoli 13 e 46 della L.R. n. 31/1997 anche quale studio di supporto ai Comuni, nonché al fine di rendere uniforme e omogenea la normativa edilizia nel territorio regionale;

Preso atto, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile della competente struttura organizzativa

b) del parere favorevole sotto, il profilo della legittimità espresso dal dirigente del proponente ufficio;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera:

 

 

A) di adottare l'allegato «Documento titolato "norme di indirizzo ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 21 ottobre 1997. n. 31 - Regolamento edilizio ed urbanistico tipo» (contenente agli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 64 e 65 gli indirizzi ai Comuni in attuazione dell'art. 14, comma 3 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31;

B) di stabilire che tali indirizzi costituiscono riferimento per la formazione da parte dei Comuni dei propri regolamenti, la cui approvazione è di esclusiva competenza del Consiglio comunale;

C) di trasmettere il testo del regolamento edilizio ed urbanistico tipo a tutti i Comuni della regione, in attuazione degli artt.13 e 46 della L.R. n. 31/1997, ritenendo che lo stesso viene adottato anche al fine di uniformare e omogeneizzare nel territorio regionale le norme regolamentari in materia;

D) di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato regolamento edilizio ed urbanistico tipo nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Indirizzi ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico comunale in applicazione dell'art. 14 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

Premesso che:

- la nuova legge urbanistica regionale 21 ottobre 1997, n. 31, prevede una serie di adempimenti che la Giunta regionale deve effettuare con scadenze temporali fissate in varie parti dell'articolato;

- che, in particolare, l'art. 14 di detta legge regionale (Regolamento edilizio ed urbanistico) dispone, al comma 3, che la Giunta regionale debba dettare indirizzi per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico comunale;

Visto il documento titolato "Norme di indirizzo ai Comuni per la formazione del regolamento edilizio ed urbanistico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 - Regolamento edilizio ed urbanistico tipo" contenente, appunto, indirizzi ai Comuni per la redazione dei rispettivi regolamenti edilizi ed urbanistici, predisposto dal gruppo di lavoro costituito con Delib.G.R. 5 novembre 1997, n. 7120 e Delib.G.R. 23 dicembre 1997, n. 8471;

Considerato che tale documento è stato redatto nella forma di un articolato che tende fondamentalmente al raggiungimento di due obiettivi:

1) l'adempimento di quanto stabilito dal citato art. 14, L.R. n. 31/1997, dettando indirizzi ai Comuni per la formulazione di specifiche normative su argomenti e materie già individuati nelle lettere a), b), c), d), e) del 1° comma dello stesso articolo di legge, al fine di omogeneizzare e uniformare, nel territorio regionale per quanto possibile e nel rispetto delle singole autonomie locali, le norme regolamentari in materia.

Tali indirizzi specifici, contenuti agli articoli 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 53, 54, 55, 56, 57, 64, 65 costituiscono riferimento per la formazione da parte dei Comuni dei propri regolamenti;

2) l'agevolazione nei confronti dei Comuni, così come è stato richiesto da molti di essi, specie i più piccoli, per la formazione dei propri regolamenti attraverso l'offerta di un testo pressoché completo del regolamento edilizio ed urbanistico comunale tipo, anche in attuazione degli artt. 13 e 46 della L.R. 31/1997.

Tutto ciò premesso e considerato si propone alla Giunta regionale di assumere le seguenti determinazioni:

Omissis

 

 

NORME DI INDIRIZZO AI COMUNI PER LA FORMAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 DELLA L.R. 21 OTTOBRE 1997, N. 31. REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO TIPO.

Capo I - Concessioni, autorizzazioni edilizie e denunce di inizio attività

Articolo 1

Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, nell'àmbito del territorio comunale, l'esecuzione di interventi urbanistici ed edilizi, nonché ogni attività incidente sull'assetto urbano e territoriale, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente ed in attuazione della pianificazione urbanistica generale e attuativa.

 

 

     Articolo 2

Interventi soggetti a concessione edilizia.

1. L'esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 1 comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è subordinata al previo rilascio della concessione edilizia prevista e disciplinata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni, salvo quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 6.

2. La concessione edilizia, quale atto conclusivo del procedimento, non può essere subordinata, dopo il suo rilascio, all'acquisizione di ulteriori pareri, visti, autorizzazioni, nullaosta, assensi, intese, di cui alle vigenti norme di leggi o del presente regolamento.

 

 

     Articolo 3

Denuncia di inizio di attività.

1. Sono subordinati alla denuncia di inizio di attività i seguenti interventi:

a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;

b) opere necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;

c) recinzioni, muri di cinta, cancellate;

d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;

e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile ed opere interne su immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al D.M. 2 aprile 1968 che non modifichino la destinazione d'uso;

f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione dei relativi volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base delle nuove disposizioni;

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;

h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.

2. La denuncia di inizio attività costituisce facoltà del soggetto che intende procedere all'esecuzione degli interventi di cui sopra ed è disciplinata dalle norme di cui ai commi 8-bis, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 17 dell'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nel caso di immobili assoggettati alle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e nelle altre ipotesi previste dall'art. 4, comma 8, lettere a) e b) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Gli interventi di cui sopra, da realizzare su immobili ricadenti in aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, qualora non alterino l'aspetto esteriore dei luoghi oggetto di tutela, possono essere eseguiti previa denuncia di inizio di attività.

 

 

     Articolo 4

Autorizzazione edilizia.

1. Gli interventi indicati nel precedente articolo, per i quali è esclusa o non è esercitata la facoltà di procedere mediante denuncia di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione edilizia in quanto previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 e dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 o da altre disposizioni legislative particolari. L'esecuzione delle relative opere è subordinata al previo rilascio della concessione edilizia, qualora non espressamente indicato nelle predette disposizioni di legge.

2. L'autorizzazione edilizia, quale atto conclusivo del procedimento, non può essere subordinata, dopo il suo rilascio, all'acquisizione di ulteriori pareri, visti, autorizzazioni, nullaosta, assensi, intese, di cui alle vigenti norme di leggi o del presente regolamento.

 

 

     Articolo 5

Interventi non soggetti né a concessione edilizia né ad autorizzazione o denuncia di inizio attività.

1. Fatte salve le autorizzazioni previste dalle leggi di vincolo, con particolare riferimento alla legge l° giugno 1939, n. 1089 e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e quelle in materia antisismica di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sono oggetti a concessione edilizia, né ad autorizzazione, né a denuncia di inizio attività, gli interventi di ordinaria manutenzione di cui alla lett. a) dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Sono considerati interventi di ordinaria manutenzione anche i seguenti:

a) demolizione e ricostruzione di vespai, pavimenti e intonaci interni;

b) rifacimento, anche totale, di servizi igienici, acquai e camini;

c) realizzazione di fognature, acquedotti e altri servizi a rete, internamente al lotto di pertinenza del fabbricato;

d) manutenzione ed integrazione di impianti tecnologici esistenti.

 

 

     Articolo 6

Disciplina degli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici generali.

1. Il Consiglio comunale individua gli interventi pubblici o privati finalizzati al perseguimento di rilevanti interessi pubblici da attuare mediante l'accordo di programma, in variante agli strumenti urbanistici vigenti, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato e integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, previa la conferenza prevista dal 3° comma del medesimo articolo 27.

2. Lo schema di accordo di programma, la deliberazione del Consiglio, comunale, il quadro economico finanziario degli interventi, nonché il progetto dell'opera corredato della documentazione tecnica e grafica prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente regolamento, sono pubblicati con le modalità e i tempi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 30 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

3. Gli atti di cui al comma 2 vengono trasmessi ai soggetti interessati all'accordo di programma, contestualmente all'inizio delle procedure di pubblicazione.

4. Entro e non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, dell'art. 30 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, il Sindaco o suo delegato convoca la conferenza di cui al comma 1, per le determinazioni da assumere anche sulle eventuali osservazioni e repliche pervenute e per la conclusione dell'accordo.

5. L'accordo, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa adozione della deliberazione consiliare di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo medesimo, produce l'effetto di variante allo strumento urbanistico generale comunale, limitatamente alle parti di territorio interessate dall'accordo medesimo.

 

 

     Articolo 7

Autorizzazione ambientale.

1. Per gli interventi ricadenti in zone sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'autorizzazione ambientale di cui all'art. 7 di detta legge deve essere rilasciata con atto distinto e precedente al provvedimento abilitativo degli interventi medesimi.

2. In tali atti deve essere precisato che l'autorizzazione ambientale, ancorché efficace, è comunque soggetta al potere di annullamento da parte della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, ai sensi dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nel termine di 60 giorni, non interrotto da richieste istruttorie, decorrente dalla data di ricevimento dell'atto da parte della Soprintendenza medesima.

3. L'autorizzazione ambientale è rilasciata dal Comune dopo specifica istruttoria ambientale e previo parere della Commissione edilizia comunale, con la presenza obbligatoria di un membro esperto in materia, e deve contenere congrua motivazione giustificativa sulla compatibilità delle modificazioni introdotte dalle opere previste con gli specifici valori paesistici dei luoghi tutelati dal vincolo. Il parere della Commissione edilizia integrata dovrà essere adeguatamente motivato ed il verbale della relativa seduta, nonché l'eventuale autorizzazione ambientale, debbono riportare per esteso il parere dell'esperto medesimo.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale l'interessato deve allegare all'istanza, oltre alla documentazione prevista per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'attività edilizia, anche una relazione nella quale siano evidenziate le preesistenze tutelate e l'incidenza su queste dell'intervento prospettato.

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla legge 8 agosto 1985, n. 431 e all'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

     Articolo 8

Autorizzazioni di enti diversi dal comune.

1. L'acquisizione di pareri, visti, autorizzazioni, nulla osta, assensi, intese, previsti dalle vigenti norme e dal presente regolamento ai fini abilitativi dell'attività edilizia deve avvenire prima del rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione edilizia da parte del Comune o della denuncia di inizio attività.

2. I progetti delle opere da eseguire negli edifici dichiarati di interesse storico ed artistico ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, debbono ottenere la preventiva approvazione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici dell'Umbria.

3. Per i progetti relativi ad opere ricadenti in zone vincolate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e del presente regolamento.

4. I progetti relativi all'allaccio ed all'accesso delle strade private e dei lotti alle strade pubbliche, di competenza dell'ANAS, dell'Amministrazione provinciale o di altri Enti, devono conseguire la preventiva autorizzazione degli enti titolari della funzione.

5. Per le opere ricadenti in zone sottoposte a vincolo idrogeologico l'autorizzazione è concessa dal Comune ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8 giugno 1984, n. 29, previo parere della Comunità montana competente per territorio con le modalità e termini previsti dalla disciplina regolante la materia, ferme restando le competenze delle Comunità montane previste dalla L.R. 18 marzo 1980, n. 19 e dalla L.R. 8 giugno 1981, n. 32.

6. I fabbricati in conglomerato cementizio normale o precompresso o a struttura metallica debbono essere realizzati in conformità alle disposizioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

7. Gli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda e comunque tutti quelli indicati nell'art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, debbono essere conformi alle disposizioni di cui alla stessa legge ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

8. Nei casi prescritti dalle norme vigenti, i progetti dei fabbricati debbono essere sottoposti all'approvazione preventiva del Comando provinciale dei Vigili del fuoco e comunque in particolare debbono essere sottoposti a tale approvazione i seguenti progetti:

a) i progetti degli edifici di altezza superiore a m. 20;

b) i progetti degli edifici aventi particolare destinazione (alberghi, case albergo, scuole, collegi, ospedali, cliniche, caserme, grandi magazzini di vendita, musei, biblioteche, archivi);

c) i progetti degli edifici prevalentemente destinati ad abitazione, ma comprendenti locali adibiti a grandi magazzini di vendita, autorimesse e laboratori o depositi, nei quali vengano manipolate o conservate, sostanze che presentino pericolo di incendio;

d) i progetti degli edifici che, pur essendo destinati unicamente ad abitazione, non presentano prospetti su piazze o vie pubbliche o comprendano appartamenti prospettanti soltanto su cortili interni.

9. Qualora negli edifici, i cui progetti non devono essere sottoposti all'esame del Comando provinciale dei vigili del fuoco, sia prevista l'installazione di impianti di riscaldamento centralizzato con caldaie funzionanti con combustibili liquidi o gassosi, deve essere sottoposto all'esame del Comando dei vigili del fuoco il solo progetto dell'impianto per la parte relativa al locale caldaia ed a quello di deposito del combustibile. Tale progetto, pur limitatamente ai locali innanzi specificati, deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie a definire l'esatta ubicazione nei confronti di altri locali adiacenti o sovrastanti, nonché degli impianti di comunicazione in verticale tra i piani dell'edificio.

 

 

Capo II - Tipologia degli interventi

     Articolo 9

Definizione di alcune categorie di intervento.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e ristrutturazione urbanistica sono quelli definiti dall'art. 31 lettere a), b), c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Le opere relative alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al relativo D.M. 14 giugno 1989, n. 236, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria; comportano l'esecuzione di varie categorie di lavori sia sulle parti comuni degli edifici sia sulle singole unità immobiliari.

3. Le opere finalizzate alla cablatura degli edifici, di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria.

4. Le opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico, di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997, qualora non comportino l'esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria.

5. Le opere finalizzate al risparmio energetico di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, qualora non comportino l'esecuzione di opere edilizie, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria.

6. Gli interventi di messa a norma degli edifici di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 e alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, qualora non comportino l'esecuzione di opere edilizie, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria.

7. I parcheggi pertinenziali di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, possono essere autorizzati e realizzati anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e del presente Regolamento edilizio comunale in presenza delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

 

 

     Articolo 10

Interventi indifferibili ed urgenti.

1 In casi di calamità naturali, salve le disposizioni impartite dagli organi istituzionalmente preposti, il Sindaco autorizza tutti gli interventi indifferibili ed urgenti ritenuti necessari anche in deroga alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, purché limitati ad un determinato periodo temporale che deve risultare dal provvedimento autorizzatorio. In detto provvedimento, dovranno altresì essere indicati, sia le norme oggetto di deroga, sia i motivi che rendono indispensabili la deroga medesima, nonché i tempi e le modalità per l'eventuale ripristino delle aree oggetto di intervento, qualora ciò si renda necessario.

2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, in situazioni di immediato pericolo alla incolumità delle persone o all'integrità dei beni, possono comunque essere iniziati o eseguiti interventi, possibilmente reversibili, idonei e strettamente necessari ad evitare danni imminenti, in assenza di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio di attività. Il proprietario dell'immobile deve tuttavia darne immediata notizia al Sindaco e presentare, nel termine di 20 giorni da detta comunicazione, istanza di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio attività.

 

 

     Articolo 11

Mutamenti di destinazione d'uso.

1. I mutamenti di destinazione d'uso degli immobili in assenza di opere edilizie sono soggetti ad autorizzazione.

2. Qualora il mutamento d'uso, anche in assenza di opere, comporti modifica degli standard urbanistici, lo stesso viene assentito con concessione edilizia.

3. Per il mutamento di destinazione d'uso ai fini commerciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 28 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

     Articolo 12

Intervento diretto.

1. L'intervento edilizio diretto da eseguire previa stipula di convenzione o atto d'obbligo, è consentito nelle aree individuate dal P.R.G., ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g) della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, nel caso di zone già parzialmente edificate e dotate di idonee opere di urbanizzazione primaria.

2. L'intervento edilizio diretto e quindi prescindendo dalla esistenza del piano attuativo, è altresì consentito nelle zone di completamento già in parte edificate e dotate di idonee opere di urbanizzazione primaria, previste dallo strumento urbanistico generale in conformità alle vigenti disposizioni di leggi nazionali e regionali.

3. Nel caso in cui il concessionario si obblighi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria a scomparto totale o parziale della quota di contributo dovuta ai sensi di legge, deve presentare idonea progettazione esecutiva di dette opere. Il concessionario deve obbligarsi ad eseguire le opere di urbanizzazione primaria contestualmente all'esecuzione dei lavori oggetto di concessione edilizia, prestando congrue garanzie finanziarie.

4. In caso di intervento diretto le opere di urbanizzazione primaria e le relative aree, sono cedute gratuitamente al Comune o, nei casi stabiliti dal Comune medesimo, sono fissate le modalità di uso pubblico tramite apposita convenzione o atto d'obbligo registrato e trascritto che regolamenti anche la loro gestione e manutenzione.

 

 

Capo III - Procedimenti per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie e per la denuncia di inizio attività

     Articolo 13

Domanda di concessione edilizia o autorizzazione o denuncia di inizio attività.

1. La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione è inoltrata dal soggetto proprietario dell'arca ove è localizzato l'intervento o da chi abbia titolo per richiederla ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

2. Le medesime disposizioni si applicano altresì in riferimento alla denuncia di inizio di attività.

3. La domanda di concessione edilizia o di autorizzazione o la denuncia di inizio attività è redatta su apposito modulo in distribuzione presso gli uffici del Comune ed è sottoscritta dal soggetto legittimato a norma del primo comma del presente articolo e da uno o più progettisti iscritti all'ordine o all'albo professionale.

4. Contestualmente al deposito della domanda deve essere prodotta documentazione idonea a provare la legittimazione del titolare a chiedere il provvedimento abilitativo all'attività edilizia.

 

 

     Articolo 14

Documentazione da allegare alla domanda.

1. La domanda in bollo deve essere corredata dai seguenti elaborati e documenti:

a) n......copie della planimetria catastale nel rapporto 1:2000 relativa alla zona interessata dalle nuove opere, riportante la rappresentazione dello stato attuale per un raggio di almeno 200 ml;

b) n......copie della planimetria nel rapporto 1:500 contenente l'indicazione del fabbricato, le di stanze minime dai confini e dai fabbricati limitrofi, le larghezze stradali e le principali quote altimetriche sia naturali che di progetto riferite ad un caposaldo certo. Nella stessa planimetria deve essere indicata l'ubicazione il numero e le specie delle alberature esistenti. La planimetria deve riportare tutti gli elementi necessari a determinare l'esatta ubicazione del le opere da realizzare;

c) n......copie delle piante dell'edificio in progetto nel rapporto 1:100, adeguatamente quotate, inerenti tutti i piani con la relativa destinazione d'uso, l'indicazione dei camini e degli impianti igienico sanitari, nonché delle fondazioni e della copertura. Qualora l'opera sia ubicata in prossimità di strade o nei centri abitati, dove l'edificazione è continua, le planimetrie del piano seminterrato e del piano terreno dovranno indicare l'allineamento stradale, la posizione sia planimetrica che altimetrica, di tutte le opere pedonabili, carrabili e di sistemazione esterna;

d) n......copie dei prospetti dell'edificio in progetto in rapporto non inferiore a 1:100 riportanti le quote essenziali. Qualora l'opera sia localizzata in maniera continua ad uno o più fabbricati, deve essere riportata l'indicazione dell'esistenza dei fabbricati limitrofi;

e) n......copie delle sezioni quotate dell'edificio in progetto, nel rapporto non inferiore a 1:100, di cui almeno una in corrispondenza della scala, comprendenti il profilo del terreno naturale e di quello a sistemazione ultimata estese fino ai punti di intersezione dei profili naturali con quelli di progetto;

f) n......copie dei disegni relativi alle opere per lo smaltimento dei rifiuti liquidi (bianchi e neri); qualora manchi la fognatura deve essere indicato il progetto dell'impianto di smaltimento conforme alle disposizioni del presente regolamento edilizio, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e della legge regionale 22 gennaio 1979, n. 9;

g) n......copie della planimetria nel rapporto non inferiore a 1:200, riportante la sistemazione dell'area scoperta, con le relative opere di arredo urbano da realizzare;

h) n......copie della scheda tecnica riassuntiva da cui risultino:

- i dati relativi alle prescrizioni del PRG, del piano attuativo e dei piani di settore comunali interessanti l'area oggetto di intervento;

- la superficie del lotto ed i relativi dati catastali;

- calcoli analitici della volumetria e/o della superficie di copertura consentita nel lotto;

- la superficie degli spazi destinati a parcheggio privato;

- il numero degli alloggi la relativa superficie utile abitabile e la superficie non residenziale;

- la superficie destinata ad attività commerciali, direzionali, produttive;

- il numero dei posti letto previsti nelle attività turistico-produttive;

- la superficie delle aree per standard urbanistici;

i) n......copie della documentazione fotografica dell'ambiente;

j) n......copie della relazione tecnica descrittiva dei criteri seguiti nella progettazione, delle strutture portanti, della qualità di materiali da rivestimento, o di parametro esterno, nonché degli allacci ai servizi (scarico delle acque bianche e nere, approvvigionamento idrico, raccolta e smaltimento rifiuti, gas metano);

k) copia delle denunce e/o delle autorizzazioni richieste per i casi previsti dalla legge e dal presente. regolamento;

l) relazione geologica e geotecnica, e idraulica;

m) piano aziendale nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento.

2. Tutti gli elaborati e i documenti di cui sopra devono essere firmati dal richiedente e dal tecnico progettista. L'amministrazione comunale, qualora lo ritenga necessario per opere di particolare rilevanza paesaggistica, può richiedere un plastico dell'edificio, inserito nella zona interessata dall'intervento, nonché particolari costruttivi e decorativi in adeguata scala, documentazione fotografica e disegni suppletivi che siano ritenuti indispensabili per l'esame dell'opera progettata.

3. Nei progetti di sistemazione, modifica o ampliamento di fabbricati, deve essere allegato un elaborato contenente lo stato attuale dell'immobile, indicante con diversa colorazione le demolizioni e gli scavi e le nuove costruzioni o riporti.

4. Il progetto dell'opera dovrà essere inoltre corredato da una dichiarazione del progettista attestante la conformità dello stesso, sia alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sia al regolamento edilizio, nonché alle norme di sicurezza, alle norme igienico-sanitarie, a quelle sull'abbattimento delle barriere architettoniche, e alle norme sul contenimento dei consumi energetici ove applicabili. La dichiarazione deve essere resa anche da altri eventuali tecnici che intervengano nelle successive fasi di varianti al progetto medesimo. Nel caso che il Comune accerti dichiarazioni non veritiere contenute in tale documento dovrà darne comunicazione al competente ordine o collegio professionale.

5. A corredo delle domande di autorizzazione edilizia e alle denunce di inizio attività debbono essere inclusi gli atti e documenti previsti al precedente comma 1 che risultino necessari a giudizio del responsabile del procedimento a rappresentare e documentare in maniera compiuta la tipologia di intervento progettato, nel rispetto delle modalità di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4.

6. Nel caso di interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo l'interessato deve allegare all'istanza anche una relazione redatta dal progettista nella quale siano evidenziate le preesistenze tutelate dal tipo di vincolo e l'incidenza su questo dell'intervento prospettato.

 

 

     Articolo 15

Procedimento di rilascio della concessione edilizia.

1. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio abilitato a riceverla, previo esame e verifica della documentazione necessaria, da effettuare in maniera contestuale e simultanea alla presenza del tecnico progettista, comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

3. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all'autorità competente all'emanazione del provvedimento conclusivo (per i Comuni di Perugia e di Terni i termini anzidetti sono raddoppiati, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 e successive modificazioni).

4. In ordine ai progetti presentati, il responsabile del procedimento deve richiedere, entro il termine di cui al comma 2, il parere della commissione edilizia. Qualora questa non si esprima entro il termine predetto il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta di cui al comma 2 e redigere una relazione scritta al responsabile del Servizio, indicando i motivi per i quali il termine non è stato rispettato.

5. La concessione edilizia è rilasciata dal dirigente responsabile del Servizio entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le norme che regolano lo svolgimento dell'attività edilizia, quelle del presente regolamento o previste dai piani di settore comunali in materia.

6. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di adempiere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

7. Decorso inutilmente anche il termine di cui al precedente comma l'interessato può inoltrare istanza al Presidente della Giunta regionale il quale, nell'esercizio di poteri sostitutivi, nomina entro i 15 giorni successivi un commissario ad acta che, nel termine di 30 giorni, adotta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Gli oneri finanziari relativi all'attività del commissario di cui al presente comma sono a carico del comune.

8. Per le autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, valgono i termini previsti dal presente articolo.

 

 

     Articolo 16

Adempimenti conseguenti il rilascio della concessione edilizia.

1. Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante affissione all'Albo pretorio per un periodo di giorni 15 e tale affissione non determina la decorrenza dei termini di decadenza per l'impugnativa della concessione in sede giurisdizionale.

2. Alla concessione è allegata una copia del progetto con l'attestazione dell'avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente regolamento, nonché copia delle autorizzazioni nelle ipotesi di cui al precedente art. 8.

3. Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e di richiederne copia previo pagamento delle spese.

4. La concessione edilizia deve contenere l'indicazione del termine di un anno dalla data del rilascio entro cui, a pena di decadenza, debbono essere iniziati i lavori, nonché l'indicazione del termine di tre anni dalla stessa data entro cui gli stessi debbono essere ultimati. Tale ultimo termine, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può essere disposto per un più lungo periodo su istanza del richiedente la concessione, con provvedimento motivato del responsabile del Servizio.

5. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta al rilascio di una nuova concessione concernente la parte non ultimata dell'opera.

6. La concessione è trasferibile ai successori o aventi causa del concessionario su domanda documentata del soggetto legittimato ai sensi del citato art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

 

     Articolo 17

Onerosità della concessione edilizia.

1. Gli oneri di urbanizzazione sono determinati dal Comune e corrisposti dal concessionario mediante versamento effettuato secondo le disposizioni emanate dall'Amministrazione stessa. La ricevuta del versamento deve essere consegnata all'ufficio all'atto del rilascio della concessione.

2. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è determinata all'atto del rilascio della concessione con l'indicazione delle modalità di pagamento e le eventuali garanzie dovute dal concessionario.

 

 

     Articolo 18

Commissione edilizia-composizione e nomina.

1. La Commissione edilizia comunale è composta da:

a) il sindaco o l'assessore da lui delegato, che la presiede;

b) il responsabile del Distretto USL o suo delegato;

e) il Comandante del corpo provinciale dei vigili del fuoco o suo delegato;

d) il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie;

e) sei esperti nominati dalla Giunta comunale nel modo che segue:

- un ingegnere scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

- un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

- un geometra o perito industriale residente nel comune, scelto tra una terna proposta dai relativi albi professionali;

- un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine, professionale;

- un agronomo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

- due esperti in materia di beni storico-artistici ed ambientali (quali membro effettivo e membro supplente) ai fini di cui all'art. 39 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, scelti nell'elenco degli esperti in beni ambientali ed assetto del territorio formato ai sensi della L.R. 11 agosto 1983, n. 34;

f) due consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale in rappresentanza della maggioranza e della minoranza.

2. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario del Comune designato dal Sindaco. I membri durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio comunale e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio subentrante, salvo dimissioni.

3. I membri sono dichiarati decaduti qualora risultino assenti, senza giustificato motivo, per due sedute consecutive, ovvero per tre sedute nell'arco di dieci riunioni.

 

 

     Articolo 19

Commissione edilizia - Competenze.

1. La Commissione edilizia comunale è organo con funzioni consultive ed esprime parere non vincolante:

a) su tutte le questioni di natura edilizia, urbanistica, geologica, idraulica, idrogeologica riguardanti il territorio comunale;

b) sulle opere o attività soggette a concessione edilizia o autorizzazione, comprese le opere interne oggetto di ristrutturazione;

c) sulla conformità dei progetti alle norme in vigore, nonché sotto il profilo estetico e di pubblico ornato, nonché di ambientazione delle opere;

d) sulla concessione di un termine di ultimazione delle opere superiore a tre anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

e) sui piani aziendali relativi ad interventi in zona agricola;

f) su tutti gli strumenti urbanistici attuativi e relative varianti;

g) sull'applicazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente regolamento;

h) sulle opere da realizzare nelle aree sottoposte a vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2. La Commissione edilizia esprime altresì i pareri sugli strumenti urbanistici nei casi di cui all'art. 21, comma 8 e all'art. 30, comma 13 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 3l.

3. Qualora il responsabile del servizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie o delle autorizzazioni intenda adottare determinazioni difformi dal parere espresso dalla Commissione edilizia, deve indicare nel provvedimento i motivi di fatto e di diritto che hanno determinato il mancato recepimento del parere dell'organo consultivo.

 

 

     Articolo 20

Commissione edilizia - Funzionamento.

1. La Commissione edilizia comunale si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, anche sulla base della richiesta del responsabile del procedimento.

2. La Commissione è convocata dal presidente con invito scritto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti tra i quali il presidente. In assenza del presidente la Commissione e presieduta dal responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie.

3. Le deliberazioni sono validamente espresse con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del presidente.

4. Per l'esame e l'espressione del parere sui progetti di intervento in zone sottoposte al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e alla legge 8 agosto 1985, n. 431 deve comunque essere presente il membro esperto (effettivo o supplente) in materia di beni ambientali, di cui alla L.R. 11 agosto 1983, n. 34, la cui istruttoria deve essere già depositata agli atti.

5. Quando la commissione ritenga necessario avvalersi di soggetti di particolare preparazione specifica, il presidente o il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie hanno la facoltà di invitare alle riunioni della Commissione uno o più esperti senza diritto di voto.

6. Il soggetto richiedente la concessione edilizia può chiedere di essere ascoltato personalmente o a mezzo di un incaricato, anche con l'assistenza di propri tecnici.

7. I progetti possono essere esaminati dalla Commissione solo dopo che il responsabile del procedimento abbia redatto la dettagliata relazione nei termini di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente regolamento edilizio, ed in presenza del parere igienico-sanitario se necessario ai fini del procedimento.

8. Qualora la Commissione tratti argomenti ai quali sia interessato direttamente o indirettamente uno dei suoi componenti, questi ha l'obbligo di astenersi dall'esame della pratica e dal giudizio relativo. Dell'allontanamento dalla riunione e dei motivi che lo determinano deve essere dato atto nel verbale. I processi verbali delle riunioni sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, i voti riportati favorevoli, contrari, astenuti e le eventuali dichiarazioni di voto sul parere dato.

9. I processi verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario. Il segretario riporta nel verbale il parere della commissione per ogni domanda esaminata e appone sul relativo progetto la dicitura "esaminato dalla commissione edilizia" completando con la data e la firma del presidente e di un commissario di volta in volta designato.

10. Il parere della Commissione edilizia ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della legge 8 agosto 1985, n. 431, è dato altresì con le modalità e procedure previste al precedente articolo 7.

 

 

Capo IV - Disciplina di cantiere

     Articolo 21

Responsabilità nella esecuzione delle opere e delle attività.

1. Il progettista e direttore dei lavori devono essere iscritti in albi, collegi od ordini professionali regolati da normativa italiana e comunitaria. Essi operano nell'àmbito delle competenze stabilite dalla legge per ciascuna categoria professionale.

2. Il costruttore deve essere abilitato all'esercizio dell'impresa nei modi previsti dalle leggi in vigore.

3. Il titolare della concessione o del l'autorizzazione o della denuncia di inizio attività, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel capo uno della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni degli strumenti urbanistici, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima.

4. Il direttore dei lavori non è responsabile quando abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 15 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, fornendo al sindaco contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve, inoltre, rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al Comune. In caso contrario il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori.

5. Qualora i lavori vengano realizzati in economia direttamente dal titolare della concessione o autorizzazione la responsabilità ricadrà interamente sullo stesso e sul direttore dei lavori.

 

 

     Articolo 22

Inizio, conduzione ed interruzione dei lavori.

1. Il titolare della concessione edilizia almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori deve darne comunicazione al Comune, depositando presso l'ufficio tecnico comunale apposita dichiarazione contenente le dichiarazioni del direttore dei lavori e del costruttore attestanti l'accettazione dell'incarico loro affidato e il loro domicilio.

2. Tale comunicazione deve essere inviata utilizzando lo stampato previsto dal Comune.

3. I lavori, in caso di sostituzione del direttore dei lavori devono essere sospesi fino al deposito delle dichiarazioni di accettazione dei subentranti.

4. Il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio delle concessioni edilizie può far cessare, in caso di prolungata interruzione dei lavori, l'occupazione del suolo pubblico, salvo che la interruzione dipenda da provate cause di forza maggiore.

5. Le costruzioni che comportano l'uso di strutture in acciaio o in cemento armato o che ricadano in zona sismica, non possono essere iniziate se non siano state preventivamente denunciate alla Provincia ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Copia dei calcoli e del progetto vistata dalla Provincia è tenuta sul luogo dei lavori a disposizione del personale ispettivo.

6. Il Comune, in sede di rilascio della concessione edilizia, può prescrivere che prima dell'inizio dei lavori siano fissati dal Comune medesimo i capisaldi altimetrici e planimetrici cui devono riferirsi le opere stesse.

7. Delle operazioni di cui al comma 6 è redatto un apposito verbale firmato dal tecnico comunale, dal direttore dei lavori e dal concessionario; una copia del verbale è rilasciata al concessionario, il quale deve fornire a sua cura e spese, il personale e i mezzi d'opera necessari per dette operazioni.

 

 

     Articolo 23

Cantieri di lavoro.

1. In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:

a) nome e cognome del titolare della concessione ed, eventualmente, dell'amministrazione pubblica interessata ai lavori;

b) nome e cognome e titolo professionale del progettista e/o dei progettisti dei vari impianti e del direttore dei lavori;

c) generalità dell'impresa costruttrice o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta;

d) nome e cognome e qualifica del direttore tecnico di cantiere;

e) generalità delle imprese che realizzano i vari impianti;

f) indicazione del numero e della data della concessione edilizia, dell'autorizzazione o della denuncia di inizio lavori;

g) estremi della denuncia di avvenuto deposito alla Provincia ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086 e della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

h) indicare inoltre, ove previsto dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il responsabile dei lavori, il coordinatore della progettazione, e il coordinatore per l'esecuzione, ai fini della sicurezza del cantiere.

2. Qualsiasi cantiere deve essere recintato e dotato di razionale servizio igienico provvisorio anche eventualmente, messo a disposizione dal committente.

3. Le recinzioni devono essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute accese a cura di chi gestisce il cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

4. Le recinzioni e l'allestimento dei cantieri nei centri storici, nelle zone vincolate dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nelle aree naturali protette debbono essere concordati con il Comune relativamente alla loro qualità estetica.

5. I soggetti interessati sono tenuti ad applicare le normative e le procedure ai fini di garantire la sicurezza dei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

 

 

     Articolo 24

Ponti e scale di servizio.

1. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole d'arte conformemente alle disposizioni di legge relative alla prevenzione degli infortuni.

2. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.

3. È vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza la prevista concessione comunale.

 

 

     Articolo 25

Scarico dei materiali, demolizioni, nettezza delle strade adiacenti ai cantieri.

1. È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o dall'interno delle case, materiali di qualsiasi genere.

2. I materiali di rifiuto raccolti in opportuni recipienti o incanalati in condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere, per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.

3. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.

4. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e delle immediate vicinanze.

5. Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo da evitare ogni deposito od accatastamento nelle aree esterne al cantiere.

 

 

     Articolo 26

Rimozione delle recinzioni.

1. Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere o recinzioni, posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico, libero da ogni ingombro o impedimento. Il concessionario che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, risultano necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, ed assicurare la stabilità delle parti costruite,

 

 

     Articolo 27

Responsabilità degli esecutori di opere.

1. Il costruttore, il direttore del cantiere nonché i soggetti previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, hanno in ogni caso la piena responsabilità, per quanto di rispettiva competenza, della idoneità dei mezzi e dei provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere.

2. Il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio preposto al rilascio di concessioni edilizie, oltre ai soggetti titolari della vigilanza previsti dalle vigenti normative, può far controllare da funzionari o da agenti l'osservanza delle norme vigenti e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele.

 

 

Capo V - Norme igienico sanitarie

     Articolo 28

Deflusso delle acque meteoriche.

1. Le gronde ed i cornicioni devono essere muniti di canale di materiale impermeabile per il convogliamento delle acque piovane in apposite docce di ampiezza sufficiente. Nei canali di gronda è vietato immettere acque luride.

2. Dai canali di gronda le acque devono essere condotte con tubi, di norma posizionati in verticale, fino al di sotto dei marciapiedi o del piano viabile, dove per appositi cunicoli, sfoceranno nella fognatura pubblica o in canali a cielo aperto.

3. Il tratto inferiore dei tubi pluviali, addossato ai muri prospicienti lo spazio pubblico, deve essere, di ghisa o altro materiale resistente agli urti e per un'altezza non inferiore a mt 2,00 dal piano del marciapiede o a mt 2,50 dal piano stradale.

4. Nelle località nelle quali non esiste la fognatura pubblica, le acque meteoriche provenienti dai pluviali devono essere convogliate verso fossi o canali vicini, senza alcun aggravio della situazione idrogeologica dei luoghi.

5. I bracci di immissione dei fognoli privati nelle fogne pubbliche devono essere costruiti a spese dei proprietari degli edifici di cui sono posti a servizio sotto la vigilanza e, secondo le disposizioni prescritte dall'Ufficio tecnico comunale.

6. Qualora sia necessario modificare la sede, la dimensione o il tipo della fogna pubblica, i proprietari dei fognoli privati che vi fanno capo, sono obbligati a modificarli o trasferirli secondo le esigenze della nuova opera a loro cura e spese, previa autorizzazione del Comune.

 

 

     Articolo 29

Cortili e chiostrine di nuove costruzioni.

1. Nelle nuove costruzioni, i cortili interni, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a mt 5,00 devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'àmbito, con un minimo di mt 10,00.

2. Agli effetti di quanto sopra la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso.

3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno. -

4. È vietato in ogni caso l'affaccio, l'illuminazione e la ventilazione di ambienti di abitazione sulle chiostrine.

5. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a mt 4,00.

6. Devono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa ed essere accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno.

7. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza.

8. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, devono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche.

9. Le disposizioni contenute nel comma precedente sono applicabili anche nelle aree libere interposte tra i fabbricati.

 

 

     Articolo 30

Locali abitabili.

1. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00 per i primi quattro abitanti e a mq 10,00 per ciascuno dei successivi.

2. A vietato adibire ad abitazione permanente i locali interrati o seminterrati di edifici.

3. 1 sotterranei o locali interrati, possono essere destinati ad usi che comportino la permanenza di persone quali cucine rustiche, taverne, servizi igienici, magazzini, uffici, mense, ambulatori, esercizi pubblici o commerciali, e i laboratori artigianali, quando abbiano i seguenti requisiti e fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni:

- pavimento di mt 1,00 più elevato del livello massimo delle acque del sottosuolo;

- pavimento e muri isolati dal terrapieno mediante idonea intercapedine aerata;

- adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta e di purezza dell'aria atte ad assicurare il benessere delle persone; alternativamente, qualora tecnicamente ciò sia impossibile, condizionamento ambientale che assicuri e mantenga negli ambienti le condizioni tecniche, igrometriche, di velocità e purezza dell'aria idonee ad assicurare il benessere delle persone;

- illuminazione artificiale che assicuri i limiti previsti per le specifiche destinazioni d'uso.

4. I piani seminterrati possono essere destinati anche ad abitazione permanente, qualora siano rispettate le prescrizioni sopraelencate ed abbiano tutti i locali con altezza media libera fuori terra, non inferiore a mt 1,60.

5. Ogni unità immobiliare con destinazione diversa dalla residenza, dove è prevista la permanenza di persone, a qualsiasi livello ubicata, dovrà essere dotato di almeno un servizio igienico con antibagno.

6. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 se per due persone.

7. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.

8. I locali abitabili (stanza o vano) non possono avere altezza netta inferiore a mt 2,70 né cubatura inferiore a mc 25,00.

9. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni.

10. Per gli interventi edilizi previsti in località site al di sopra dei 1.000 metri s.l.m., l'altezza minima dei locali abitabili è di mt 2,55.

11. L'altezza media di ogni singolo locale ricavato nel sottotetto o con copertura inclinata non può essere inferiore a mt 2,50 riducibile a mt 2,20 per i corridoi, disimpegni, servizi igienici e ripostigli.

12. Per ciascun locale d'abitazione la superficie illuminata ed apribile complessiva delle finestre non può essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

 

 

     Articolo 31

Locali igienici, cucine e disimpegni.

1. Ogni singolo alloggio deve essere dotato di almeno un servizio igienico costruito a norma dell'art. 7 del D.M. 5 luglio 1975.

2. Per le cucine valgono le stesse norme di cui all'articolo precedente per i locali abitabili, salvo la cubatura minima che può essere ridotta a mc. 15,00.

3. Il posto di cottura eventualmente annesso al locale soggiorno pranzo, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di un impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

4. I corridoi ed i passaggi di disimpegno devono avere larghezza non inferiore a ml 1,20 ed essere dotati di finestra propria se di superficie superiore a mq. 15,00.

5. L'altezza minima di corridoi, disimpegni in genere, bagni servizi igienici e ripostigli non deve essere inferiore a mt 2,40.

 

 

     Articolo 32

Scale e abbattimento delle barriere architettoniche.

1. La scala di accesso nelle nuove abitazioni plurifamiliari deve avere una larghezza in modo da garantire l'accesso agli addetti dei servizi di pronto soccorso e comunque non inferiore a mt 1,20 per scalino, ed essere dotata di idonea protezione.

2. Per edifici di carattere commerciale, industriale o destinati a scopi particolari e per particolari tipologie residenziali il numero e la larghezza delle scale, in base al numero dei piani e degli ambienti, sono stabiliti di volta in volta, anche in conformità alle disposizioni di legge.

3. Dalle scale poste all'interno degli edifici non possono di norma ricevere luce, ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici.

4. Le scale devono ricevere di norma aria e luce direttamente dall'esterno ad ogni piano.

5. Negli edifici unifamiliari o a schiera, costituiti da non più di tre piani, la larghezza delle scale può essere ridotta fino a cm. 100, salve le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e comunque in modo da garantire l'accesso agli addetti dei servizi di pronto soccorso.

6. Dal vano scale di edifici plurifamiliari si deve accedere agevolmente all'eventuale sottotetto ed al tetto sovrastante.

7. La comunicazione dei vani scala, con negozi, depositi, autorimesse pubbliche o private, officine, o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici è consentita nel rispetto della normativa di sicurezza vigente.

8. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche, negli edifici privati o negli edifici, spazi e servizi pubblici, la realizzazione ed il dimensionamento delle scale, degli accessi, degli ascensori e degli apparecchi elettrici di comando e di segnalazione devono essere conformi a quanto previsto dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

     Articolo 33

Piani terreni.

1. I piani terreni di edifici dove ai piani sovrastanti è presente o prevista l'attività residenziale possono essere adibiti ad uso negozio, ufficio o pubblico esercizio, purché nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico.

2. In tal caso, salvo le altre norme vigenti in materia, devono avere:

a) altezza minima di mt 2,70;

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione.

3. I piani terreni destinati ad uso abitazione debbono essere sopraelevati dal piano di campagna di almeno mt 0,40 o soprastare, in tutta la loro estensione, a sotterranei e solai. Possono essere utilizzati ad uso abitazione i piani terreni posti a quota del piano di campagna, purché siano realizzati idonei cunicoli di aerazione ben ventilati e sovrastanti a solai ventilati ed idonea protezione dall'afflusso di acque meteoriche.

4. I piani terreni di edifici dove ai piani sovrastanti è presente o prevista l'attività residenziale possono inoltre essere adibiti a laboratorio, purché l'attività non sia rumorosa, molesta e non provochi esalazioni nocive nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria e di inquinamento.

5. Può essere realizzata la costruzione di soppalchi all'interno dei locali che determinino un'altezza minore di quanto stabilito nei commi precedenti, sia negli edifici esistenti che in quelli di nuova costruzione, a condizione che:

a) ciascuna altezza non risulti inferiore a mt 2,20, qualora le superfici siano utilizzate per attività che comportino la permanenza di persone;

b) la superficie del soppalco non superi il 50 per cento della superficie del vano da soppalcare;

c) la superficie finestrata direttamente, apribile all'esterno, in caso di superfici utilizzate per attività che comportino la permanenza di persone, sia nel rapporto minimo di 1/8 della somma delle superfici di pavimento;

d) entrambe le parti, soprastante e sottostante, siano totalmente comunicanti e quella soprastante sia munita di protezione di altezza non inferiore a ml 1,00.

6. Le autorimesse private possono avere altezza minima netta non inferiore a metri 2,00.

 

 

     Articolo 34

Uso di acque pubbliche.

1. È vietato, senza speciale nulla-osta dell'Autorità competente, servirsi per i lavori edili, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare e comunque intralciare il corso di questi ultimi.

 

 

Capo VI - Norme a tutela del pubblico decoro

     Articolo 35

Interventi di manutenzione degli edifici esistenti.

1. I proprietari degli edifici che prospettano o sono comunque visibili da vie o spazi pubblici o di uso pubblico, sono tenuti a conservare in condizioni di integrità, decoro ed efficienza i paramenti murari, le tinteggiature i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, nonché gli infissi, i serramenti, i manti di copertura, le gronde, e in generale tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l'aspetto esteriore degli edifici medesimi, e delle relative pertinenze provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e restauro.

2. Negli edifici d'origine storica o di tipo tradizionale, costruiti, ricostruiti o comunque ristrutturati in epoca anteriore all'ultima guerra mondiale, detti interventi dovranno essere di tipo conservativo, e comprendere la pulitura, la riparazione e il consolidamento degli elementi esistenti, la reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate, e l'eventuale ripristino di elementi perduti o del tutto irrecuperabili.

3. Negli edifici che risultino invece costruiti, ricostruiti, o sostanzialmente ristrutturati in epoca recente, gli interventi di manutenzione delle finiture e degli elementi accessori potranno comportare eventuali modifiche dell'aspetto esteriore che siano tuttavia compatibili con i caratteri architettonici dell'edificio stesso e del circostante contesto.

4. In particolare, per gli edifici d'origine storico recente esistenti nelle zone A, in quelle vincolate ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e all'interno delle aree naturali protette si applicano le disposizioni del "regolamento speciale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente" (vedi regolamento tipo del recupero edilizio) .

 

2. Negli edifici d'origine storica o di tipi tradizionale, che risultino costruiti, ricostruiti o comunque ristrutturati in epoca anteriore all'ultima guerra mondiale, detti interventi dovranno essere esclusivamente di tipo conservativo, e comprendere la pulitura, la riparazione e il consolidamento degli elementi esistenti, la reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate, e l'eventuale ripristino di elementi perduti o del tutto irrecuperabili con altri identici all'originale per forma e qualità dell'aspetto esteriore, secondo le più specifiche indicazioni emanate in materia dalla Giunta regionale e con riferimento all'epoca storica di prevalente definizione degli edifici.

3. Negli edifici che risultino invece costruiti, ricostruiti, o sostanzialmente ristrutturati in epoca recente, gli interventi di manutenzione delle finiture e degli elementi accessori potranno comportare eventuali modifiche dell'aspetto esteriore che siano tuttavia compatibili con i caratteri architettonici dell'edificio stesso e del circostante, contesto, uniformandosi alle indicazioni di cui ai successivi articoli.

4. Gli interventi di manutenzione esterna degli edifici che rivestano caratteri di unitarietà tipologica, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere progettati in modo unitario, e possibilmente realizzati contestualmente completando per l'intera parte interessata tutte le opere necessarie a mantenere inalterata l'unità architettonica dell'insieme. Per tali casi il Comune procede informando tutti i proprietari interessati con le modalità previste dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L'Amministrazione comunale può ingiungere ai proprietari degli edifici e delle aree ed a spese degli stessi l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare condizioni di degrado e soluzioni esteticamente deturpanti o tali da recare comunque grave pregiudizio al pubblico decoro.

 

     Articolo 36

Unitarietà degli interventi.

1. Gli interventi di manutenzione esterna degli edifici che rivestano carattere di unitarietà tipologica, anche se appartenenti a proprietari diversi, devono essere progettati in modo unitario, e possibilmente realizzati contestualmente completando per l'intera parte interessata tutte le opere necessarie a mantenere inalterata l'unità architettonica dell'insieme.

2. Nelle aree soggette alla tutela della L. n. 1497/1939 l'Amministrazione comunale può ingiungere ai proprietari degli edifici e delle aree ed a spese degli stessi l'esecuzione delle opere necessarie ad eliminare condizioni di degrado e soluzioni esteticamente deturpanti o tali da recare comunque grave pregiudizio al pubblico decoro, informando preventivamente i proprietari con le modalità previste dall'art. 8 della L. 7 agosto 1990, n. 241 .

 

2. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l'aspetto esteriore di tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza, conformandosi alle norme di cui ai successivi articoli in relazione ai diversi tipi di contesto, salvo più specifiche indicazioni in presenza di uno strumento attuativo.

3. Nelle zone A, in quelle vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'interno delle aree naturali protette o in altri àmbiti del territorio comunale individuati dal P.R.G. gli interventi dovranno uniformarsi alle particolari disposizioni emanate in materia dalla Giunta regionale come previsto al comma 2 dell'art. 35.».

 

     Articolo 37

Opere di finitura e aspetto esteriore degli edifici di nuova costruzione.

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione, o che abbiano origine dalla ricostruzione o dalla completa ristrutturazione di edifici preesistenti, devono avere aspetto e qualità architettoniche adeguate alle esigenze del pubblico decoro e ai caratteri del contesto nel quale sono inseriti.

2. A tale scopo i relativi progetti dovranno prevedere una definizione puntuale e completa di tutte le opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l'aspetto esteriore di tali edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza, conformandosi alle norme di cui ai successivi articoli in relazione ai diversi tipi di contesto, salvo più specifiche indicazioni di uno strumento attuativo.

3. Nelle zone A, in quelle vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e all'interno delle aree naturali protette o in altri àmbiti del territorio comunale individuati dal P.R.G., gli interventi dovranno uniformarsi alle particolari disposizioni del regolamento speciale di cui al precedente articolo 35 .

 

2. Gli elementi decorativi e di finitura, nonché gli infissi, i serramenti, i contorni delle aperture, i materiali di pavimentazione e di copertura, e ogni altro elemento che contribuisce all'estetica dell'edificio, dovranno avere caratteri unitari ove siano più volte ricorrenti nello stesso prospetto, evitando eccessive varietà e stridenti contrasti di materiali, colori, e soluzioni di finitura.

3. Per evitare stillicidi e colature antiestetiche, i balconi, i davanzali, le cornici e le altre superfici in aggetto orizzontale atte a ricevere acqua piovana dovranno essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza; nelle coperture piane o inclinate le acque meteoriche dovranno essere raccolte e convogliate, mediante appositi canali e discendenti, alla fogna pubblica, o nei canali naturali esistenti.

4. Le pareti degli edifici a filo della strada dovranno essere munite di uno zoccolo o rivestimento in materiale idrorepellente e resistente all'usura fini a un'altezza conveniente sotto il profilo estetico e funzionale.

5. Ad eccezione degli scarichi pluviali, tutti gli impianti e le canalizzazioni, nonché i cavi di diametro superiore a cm. 5, nei prospetti esposti alla pubblica vista dovranno essere alloggiati in appositi vani o cavedi, muniti di eventuali sportelli tinteggiati o rivestiti come il paramento del prospetto.».

 

     Articolo 38

Finiture di nuovi edifici nelle zone di urbanizzazione recente.

1. Nelle zone di urbanizzazione recente, i paramenti murari e le parti in genere degli edifici di nuova costruzione che prospettino su vie e spazi pubblici, o comunque esposti alla pubblica vista, tanto che siano rivestite, intonacate, o lasciate a faccia vista, devono presentare superfici completate a regola d'arte e accuratamente rifinite al civile, in materiali duraturi e uniformi per qualità e apparenza, di colore chiaro, non eccessivamente scabri né riflettenti, e che si inseriscano armonicamente nell'ambiente edificato circostante.

2. Gli elementi decorativi e di finitura, nonché gli infissi, i serramenti, i contorni delle aperture, i materiali di pavimentazione e di copertura, e ogni altro elemento che contribuisce all'estetica dell'edificio, dovranno avere caratteri unitari ove siano più volte ricorrenti nello stesso edificio evitando eccessive varietà e stridenti contrasti di materiali, colori, e soluzioni di finitura.

3. Per evitare stillicidi e colature antiestetiche, i balconi, i davanzali, le cornici e le altre superfici in aggetto orizzontale atte a ricevere acqua piovana dovranno essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza; nelle coperture piane o inclinate le acque meteoriche dovranno essere raccolte e convogliate, mediante appositi canali e discendenti, alla fogna pubblica, o nei canali naturali esistenti.

4. Le pareti degli edifici a filo della strada dovranno essere munite di uno zoccolo o rivestimento in materiale idrorepellente e resistente all'usura fino a un'altezza conveniente sotto il profilo estetico e funzionale .

 

2. Nei nuovi edifici, e in quelli ricostruiti o interamente ristrutturati, tutti gli impianti, e le canalizzazioni, ad eccezione degli scarichi pluviali, nonché i cavi, le condutture, le valvole e i contatori, dovranno essere inserite entro apposite sedi internamente alle murature.

3. Eventuali pannelli solari, esalatori, antenne paraboliche, o altre parti di impianti dei quali sia necessaria l'esposizione per garantire il funzionamento, dovranno essere rifinite e inserite in modo conveniente nel disegno architettonico dell'edificio.

4. Potranno risultare visibili canalizzazioni verticali raggruppate sistematicamente e rivestite in rame, acciaio o altro materiale pregiato comunque di colori intonati alle finiture del prospetto.

5. Anche nel caso di modifiche o integrazioni da apportare agli impianti di edifici esistenti, questi dovranno essere collocati in modo da non deturpare i prospetti esposti alla pubblica vista; ove non sia tecnicamente possibile una diversa soluzione, eventuali apparecchiature e canalizzazioni dovranno essere foderate e rivestite con la stessa finitura del prospetto sul quale sono installate; i cavi e le tubature di piccolo diametro dovranno essere tinteggiate nel medesimo colore.».

 

     Articolo 39

Impianti e canalizzazioni.

1. Non è consentita l'installazione di motori, serbatoi, caldaie, condizionatori, o altri macchinari e impianti tecnici sui prospetti degli edifici, né sui balconi o sulle strutture di copertura, in modo che risultino liberamente esposti alla pubblica vista.

2. Nei nuovi edifici, e in quelli oggetto di ricostruzione o totale ristrutturazione, tutti gli impianti e le canalizzazioni, ad eccezione degli scarichi pluviali e dei cavi di sezione sottile, dovranno essere alloggiati entro appositi vani o cavedi; potranno risultare visibili esternamente le canalizzazioni verticali raggruppate sistematicamente e rivestite in rame, acciaio, o altro materiale pregiato comunque di colore intonato alla finitura del prospetto.

3. Eventuali pannelli solari, esalatori, antenne paraboliche, o altre parti di impianti dei quali sia necessaria l'esposizione per garantirne il funzionamento, dovranno essere convenientemente rifinite e inserite nel disegno architettonico dell'edificio in modo da risultare arretrate o parzialmente schermate rispetto al perimetro esterno delle strutture verticali o di copertura.

4. Anche nel caso di modifiche o integrazioni da apportare agli impianti di edifici esistenti, questi dovranno essere collocati in modo da non deturpare i prospetti esposti alla pubblica vista; ove non sia tecnicamente possibile una diversa soluzione, eventuali apparecchiature e canalizzazioni dovranno essere foderate e rivestite con la stessa finitura del prospetto sul quale sono installate; i cavi e le tubature di piccolo diametro dovranno essere tinteggiate nel medesimo colore .

 

2. Le tende, gli infissi e i serramenti con ante mobili non possono proiettarsi sul suolo pubblico ad un'altezza non inferiore a mt 2,50 rispetto al piano del marciapiede o a mt 4,50 dal piano stradale se non dotato di marciapiede.

3. Nei centri storici e nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è comunque vietata la installazione di insegne a bandiera.

4. Le insegne pubblicitarie dovranno essere realizzate con materiali e tecniche che non contrastino con gli elementi storico-architettoniche degli edifici e con le caratteristiche ambientali del sito.».

 

     Articolo 40

Aggetti e sporgenze sul suolo pubblico.

1. Sia per gli edifici nuovi che in caso di ristrutturazione di quelli esistenti, non è consentito realizzare balconi, pensiline, mensole ed altri corpi o elementi fissi che aggettino sul suolo pubblico per più di 80 cm.

2. Tanto gli oggetti fissi che le tende, gli infissi e i serramenti con ante mobili non possono comunque proiettarsi sul suolo pubblico ad un'altezza inferiore a mt 2,30 del piano del marciapiede o a mt 4,50 dal piano stradale non dotato di marciapiede .

 

2. Le aree scoperte di pertinenza degli edifici, nelle parti che prospettano lungo la pubblica via, dovranno essere sistemate a giardino, con prato e ghiaietto, siepi e piante ornamentali o potranno essere coltivate ad orto o frutteto.

3. Ove non siano aperte al pubblico, le aree inedificate potranno essere chiuse e recintate purché integrate con siepi e piante ornamentali.

4. Le recinzioni in rete metallica sostenute da paletti dovranno essere anch'esse verniciate e completamente schermate con siepi sempreverdi.

5. I progetti degli edifici di nuova costruzione dovranno definire dettagliatamente la recinzione, la perimetrazione e le opere relative in genere alla sistemazione delle aree inedificate di pertinenza, unificandosi alle norme di cui sopra salvo più specifiche indicazioni di un piano attuativo.».

 

     Articolo 41

Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate.

1. Tutte le aree anche temporaneamente inedificate site a confine con spazi pubblici o di uso pubblico, debbono essere convenientemente sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decenza a cura del proprietario. In caso di inadempienza il Comune può ingiungere al proprietario delle aree suddette di provvedere alla esecuzione dei lavori di sistemazione e manutenzione necessari.

2. Almeno il 50 per cento delle aree scoperte di pertinenza degli edifici, nelle parti che prospettano lungo la pubblica via, dovranno essere sistemate a giardino, con prato e ghiaietto, siepi e piante ornamentali o potranno essere coltivate ad orto o frutteto.

3. Ove non siano aperte al pubblico, le aree inedificate dovranno essere chiuse e recintate con muretti o inferriate integrate con siepi e piante ornamentali.

4. Le recinzioni in rete metallica sostenute da paletti dovranno essere anch'esse verniciate e completamente schermate con siepi sempreverdi.

5. I progetti degli edifici di nuova costruzione dovranno definire dettagliatamente le recinzioni, le pavimentazioni e le opere relative in genere alla sistemazione delle aree inedificate di pertinenza, uniformandosi alle norme di cui sopra salvo più specifiche indicazioni di un piano attuativo .

 

2. Qualora ciò non sia possibile per ragioni tecniche, dette cabine possono essere realizzate in aree libere anche in zone vincolate, purché ciò non sia espressamente vietato da disposizioni di P.R.G.

3. In ogni caso tali opere devono essere preventivamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative, nonché del presente regolamento.».

 

     Articolo 42

Realizzazione di cabine per servizi pubblici.

1. Di norma, fatte salve specifiche prescrizioni di un piano attuativo, le cabine per impianti o rete a servizi pubblici devono essere realizzate in appositi vani all'interno o in aderenza ai nuovi fabbricati. Ove ciò non sia possibile per ragioni tecniche, tali accessori potranno essere realizzati nelle aree inedificate, pubbliche o private, con gli stessi accorgimenti indicati al precedente art. 39 .

 

2. È consentita inoltre:

a) l'affissione diretta da parte dei soggetti interessati entro appositi spazi già autorizzati;

b) la pubblicità e la segnaletica d'esercizio, effettuata in corrispondenza dei locali ove sono svolte attività commerciali, professionali, culturali e produttive,

c) l'affissione e la pubblicità effettuata all'interno dei pubblici esercizi e dei locali in genere aperti al pubblico.

3. Non sono soggette al presente regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate per fini di pubblico interesse dagli organi della Pubblica amministrazione, o comunque espressamente regolate da specifiche norme o disposizioni di legge.

4. Le leggi ed i regolamenti disciplinano il regime imposte, tributi o altri oneri cui siano sottoposte le attività sopra descritte.».

 

     Articolo 42-bis

Interventi nei centri storici.

1. Per gli interventi descritti agli articoli 39, 40, 41 e 42, da realizzare nelle zone di cui al comma 4 del precedente art. 35 si applicano, ove previste, le particolari disposizioni del "regolamento speciale per gli interventi di recupero" menzionato nello stesso articolo .

 

 

     Articolo 43

Forme ammesse per le pubbliche affissioni e la pubblicità affine.

1. Nell'ambito del territorio comunale la pubblica affissione e la pubblicità sono effettuate mediante il servizio predisposto dall'Amministrazione comunale negli spazi e secondo le modalità stabilite con apposito regolamento o piano di settore.

2. È consentita inoltre secondo le norme di cui ai successivi articoli:

a) l'affissione diretta da parte dei soggetti interessati entro appositi spazi e attrezzature all'uopo autorizzate;

b) la pubblicità e la segnaletica d'esercizio, effettuata in corrispondenza dei locali ove sono svolte attività commerciali, professionali, culturali e produttive;

c) l'affissione e la pubblicità effettuata all'interno dei pubblici esercizi e dei locali in genere aperti al pubblico.

3. Non sono soggette al presente regolamento le forme di comunicazione e di pubblicità effettuate per fini di pubblico interesse dagli organi della pubblica amministrazione, o comunque espressamente regolate da specifiche norme o disposizioni di legge.

4. Le leggi ed i regolamenti disciplinano le imposte, i tributi o altri oneri cui siano sottoposte le attività sopra descritte.

5. Per le attrezzature indicate ai successivi articoli 44, 45, 46 e 47, da realizzare nelle zone di cui al precedente art. 35 si applicano le particolari disposizioni del regolamento speciale già menzionato .

 

2. L'autorizzazione è rilasciata purché dette strutture, in relazione al sito in cui vanno collocate, abbiano dimensioni e caratteristiche tali da non ostruire la visuale di bellezze panoramiche, elementi architettonici ed edifici d'interesse storico-artistico, o recare comunque pregiudizio alla sicurezza stradale.».

 

     Articolo 44

Affissione diretta.

1. L'affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di manifesti, insegne, scritte e cartelli pubblicitari, comunicati e fogli in genere stampati o manoscritti, effettuata direttamente dai soggetti interessati, è consentita entro appositi pannelli o altre idonee attrezzature, predisposte e installate a cura e a spese degli interessati previa autorizzazione comunale ed eventuale concessione del suolo pubblico.

2. Le scritte e i relativi supporti non possono avere dimensioni, caratteristiche e posizioni tali da confondersi con la segnaletica stradale, impedire le visuali, ostacolare la circolazione veicolare, o recare pregiudizio al pubblico decoro e all'estetica degli edifici e degli spazi urbani.

3. I cartelli pubblicitari dovranno rispettare inoltre le disposizioni del Piano urbanistico territoriale e della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46 .

 

2. L'installazione è soggetta ad autorizzazione, salvo che non faccia parte di un più generale intervento per il quale è richiesta la concessione edilizia.

3, Le insegne e le scritte pubblicitarie, di tipo frontale o a bandiera, potranno contenere unicamente la denominazione della ditta e la qualità dell'esercizio, nonché un contrassegno o emblema stilizzato.

4. Le insegne pubblicitarie a bandiera non possono sporgere più di 80 cm. dalla muratura cui sono ancorate, né avere una distanza dal suolo inferiore a metri 2,40 dalle strade pedonali, e a metri 4,50 dalle altre strade, fermo restando che le stesse non possono in alcun modo sporgere sopra le corsie destinate al transito degli autoveicoli.

5. Nelle zone A, e in altri àmbiti di particolare interesse storico-artistico o naturalistico-ambientale individuati dal P.R.G, sono consentite solo insegne di tipo frontale, realizzate con materiali e tecniche che non contrastino con gli elementi storico-architettonici e naturalistici-ambientali presenti.

6. Il posizionamento della segnaletica e cartellonistica pubblicitaria, dovrà rispettare le disposizioni del Piano urbanistico territoriale regionale, nonché le disposizioni di cui alla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.».

 

     Articolo 45

Pubblicità e segnaletica di esercizio.

1. All'esterno dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali o ad altri pubblici esercizi, con aperture a piano terra prospicienti su vie o spazi d'uso pubblico è consentita l'installazione di insegne, scritte ed altri mezzi per la segnalazione e l'informazione pubblicitaria relativi all'attività esercitata, applicata nel vano delle aperture medesime, o immediatamente al di fuori di esse.

2. Le insegne e le scritte pubblicitarie, di tipo frontale o a bandiera, potranno contenere unicamente la denominazione della ditta e la qualità dell'esercizio, nonché un contrassegno o emblema stilizzato.

3. Le insegne pubblicitarie a bandiera non possono sporgere complessivamente più di 80 cm. dalla muratura cui sono ancorate, né avere una distanza dal suolo inferiore a metri 2,30 dalle strade pedonali, o munite di marciapiede e a metri 4,50 dalle altre strade, destinate al transito dei veicoli .

 

2. Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, a non meno di 10 cm. da decorazioni e membrature architettoniche; dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 30 di larghezza per 20 di altezza, ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori.

3. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso, il Comune può prescrivere che le targhe siano di altezza non superiore a cm. 15, raggruppate e allineate in successione verticale.».

 

     Articolo 46

Targhe per uffici e sedi sociali.

1. Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, associazioni e istituti, può essere collocata lungo le facciate degli edifici una targa per ogni specifico soggetto, in corrispondenza dell'accesso alle rispettive sedi.

2. Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, distaccate da decorazioni e membrature architettoniche; dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 30 di larghezza per 20 di altezza, ed essere comunque uniformi tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori.

3. Ove i soggetti da segnalare siano più di quattro per ogni accesso, le targhe dovranno essere di altezza non superiore a cm. 15, raggruppate e allineate in successione verticale .

 

 

     Articolo 47

Deroghe per la segnalazione dei servizi pubblici.

1. Derogano dalle norme di cui ai precedenti articoli 43-44-45 e 46, le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi di pubblico interesse, per le quali s'intende ammessa l'installazione delle sole insegne di tipo tradizionale adottate uniformemente per tutto il territorio nazionale secondo le disposizioni e i regolamenti propri di ciascuna amministrazione competente .

 

a) rappresentazione grafica, in scala 1:20, della porzione di prospetto interessata dall'intervento e del suo contorno;

b) sezione verticale della rappresentazione di cui sopra;

c) stralcio della planimetria catastale relativa al sito interessato, con indicazione della toponomastica e ubicazione dell'intervento;

d) documentazione fotografica del sito.

2. La documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà corrispondere sia alla condizione precedente che a quella successiva all'intervento previsto, e comprendere la descrizione dettagliata delle attrezzature che si intendono installare, dei materiali, dei colori e della qualità delle stesse.

3. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica della conformità alle norme del presente regolamento e agli altri obblighi di legge.».

 

     Articolo 48

Strutture espositive e attrezzature annesse.

1. Nei locali di cui al precedente art. 45 con aperture a piano terra prospicienti su vie e spazi di uso pubblico, oltre a quanto indicato per la pubblicità d'esercizio è consentita la installazione di vetrine, mostre, banchi e attrezzature in genere per l'esposizione, la vendita e il consumo dei prodotti trattati, nonché per la chiusura e la protezione dei locali stessi, da realizzare nell'ambito delle aperture medesime o immediatamente al di fuori di esse.

2. Le vetrine, gli infissi, e le altre attrezzature dovranno avere un aspetto decoroso e congruente per forma, materiali e colori con i caratteri architettonici dell'edificio nel quale sono inseriti e del circostante contesto.

3. Non sono consentiti elementi fissi sporgenti per più di 15 cm. dal filo esterno della parete di prospetto.

4. Il movimento degli sportelli e in generale delle attrezzature mobili dovrà essere orientato verso l'interno, in modo da non impegnare alcuna parte dello spazio pubblico e intralciare la viabilità pedonale o veicolare .

 

2. Le vetrine, gli infissi, e le altre attrezzature dovranno avere un aspetto compatibile per forma, materiali e colori con i caratteri architettonici dell'edificio nel quale sono inseriti e del circostante contesto.

3. Non sono consentiti elementi fissi sporgenti per più di 15 cm. dal filo esterno della parete di prospetto, salvo diversa previsione dei piani attuativi o di settore e comunque in modo da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare.

4. Il movimento degli sportelli e in generale delle attrezzature mobili dovrà essere orientato verso l'interno, o comunque in modo da non impegnare in maniera prolungata nel tempo alcuna parte dello spazio pubblico.

5. Ove non comporti modifiche delle strutture dell'edificio, l'installazione delle attrezzature di cui sopra o la modifica di quelle esistenti è autorizzata dal Comune nei modi previsti per le opere di manutenzione straordinaria.».

 

     Articolo 49

Occupazione temporanea del suolo pubblico con arredi e attrezzature mobili.

1. Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti, ed esercizi di ristoro in genere, l'occupazione parziale e temporanea di vie, piazze e altre parti del suolo pubblico, nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini e l'eventuale delimitazione delle aree stesse con vasi da fiori o piante ornamentali, nonché l'installazione di pedane, attrezzate con tende, ombrelloni e apparecchi di illuminazione.

2. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o veicolare, né recare pregiudizio all'estetica degli edifici e del contesto urbano .

 

2. La disposizione degli arredi non dovrà comunque ostacolare il flusso pedonale o veicolare, né recare pregiudizio a edifici o contesti d'interesse storico-artistico e ambientale.».

 

     Articolo 50

Chioschi, edicole e strutture affini.

1. L'installazione di chioschi, edicole, verande, guardiole, o vani interamente circoscritti da coperture e pareti perimetrali, purché formati da strutture precarie e facilmente scomponibili, può essere consentita, nelle aree pubbliche o ad uso pubblico adibite a parchi e giardini, attrezzature sportive, parcheggi e aree di sosta, piazze e spazi chiusi al traffico veicolare, che abbiano comunque dimensioni e caratteristiche tali da evitare ogni pregiudizio per la viabilità e per la salvaguardia del contesto circostante, naturale o urbanizzato.

2. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, con l'autorizzazione del progetto da parte del Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico.

3. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate, materiali e colori compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti, e opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature, ed edifici circostanti .

 

2. Le pedane dovranno essere in legno o in metallo, ad elementi smontabili, verniciate in smalto opaco color grigio selce e rivestite, sia nei lati che nel piano di calpestio in tessuto o laminato dello stesso colore.

3. Se accostate ai prospetti degli edifici, le pedane e le altre attrezzature non dovranno coprire vani di porte o di finestre o impedirne la luce e l'apertura né addossarsi ad elementi architettonici o decorativi; la loro estensione dovrà essere in ogni caso limitata a quanto strettamente necessario per regolarizzare l'andamento del suolo.

4. L'illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con lampade portate da paralumi da tavolo o lampioncini appesi.

5. Le tende e gli ombrelloni dovranno essere di norma in tela, in tinta unita, nella gamma dei colori che si inseriscono nel contesto ambientale, montati su una propria ossatura di sostegno in legno o metallo ed estesi fino a coprire l'intera area occupata.

6. Qualora l'area da occupare sia direttamente prospiciente ai locali in cui ha sede l'esercizio, potranno essere impiegate tende a falda inclinata del tipo retrattile, installate nella muratura di prospetto dell'edificio, lungo una linea orizzontale immediatamente al di sopra delle aperture, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 39.

7. Negli edifici di particolare pregio architettonico il Comune potrà prescrivere che le tende siano posizionate all'interno di vani di porte e finestre.».

 

     Articolo 51

Deroghe per manifestazioni temporanee.

1. Sono ammesse deroghe alle disposizioni precedenti per la realizzazione di palchi, tettoie, pedane, strutture pubblicitarie e attrezzature in genere che risultino necessarie per lo svolgimento occasionale di cerimonie e manifestazioni di varia natura promosse da soggetti pubblici o privati nonché per i banchi e le strutture di vendita ambulante da collocare in occasione di fiere o mercati, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili del contesto edilizio entro cui sono inserite.

2. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio, ove necessario della concessione del suolo pubblico, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura .

 

2. Le caratteristiche tecniche ed estetiche alle quali uniformarsi saranno definite caso per caso in ragione delle specifiche circostanze, con l'approvazione del progetto da parte del Comune che dovrà avvenire contestualmente alla concessione del suolo pubblico.

3. In ogni caso i manufatti di cui sopra dovranno avere dimensioni limitate e dovranno essere realizzati con materiali e colori compatibili con l'ambiente in cui sono inseriti e dovranno osservare opportuni distacchi da siepi, aiuole, alberature, ed edifici circostanti.».

 

     Articolo 51-bis

Interventi nei centri storici.

1. Per le operazioni descritte ai precedenti articoli 48, 49, 50 e 51, da realizzare nelle zone di cui al precedente art. 35 si applicano, ove previste, le particolari disposizioni del "regolamento speciale" già menzionato .

 

 

     Articolo 52

Documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione o della D.I.A.

La domanda di autorizzazione o la denuncia d'inizio attività relativa agli interventi di cui all'articolo 43 e seguenti dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) rappresentazione planimetrica in scala 1:20, della porzione di immobile (area o edificio) interessata dall'intervento e del suo contorno;

b) prospetto e sezione verticale della rappresentazione di cui sopra;

c) stralcio della planimetria catastale relativa al sito interessato, con indicazione della toponomastica e ubicazione dell'intervento;

d) documentazione fotografica del sito.

2. La documentazione di cui ai punti a) e b) dovrà corrispondere sia alla condizione precedente che a quella successiva all'intervento previsto, e comprendere la descrizione dettagliata delle attrezzature che si intendono installare, dei materiali, dei colori e della qualità delle stesse .

 

2. La deroga è concessa dal Comune sulla domanda corredata di idonea documentazione, contestualmente al rilascio della concessione del suolo pubblico, qualora necessaria, fatti salvi i diritti di terzi e il rispetto di eventuali altre norme di legge, per un periodo di tempo corrispondente allo svolgimento della manifestazione e a quanto ritenuto necessario per il montaggio e lo smontaggio della struttura, non superiore in ogni caso a sei mesi.».

 

Capo VII - Norme e parametri di carattere edilizio ed urbanistico

     Articolo 53

Norme urbanistiche e parametri.

1. Tra i parametri ecologici di cui alla legge 21 ottobre 1997, n. 31, art. 2, comma 2, punto f), vanno considerati, nel rispetto delle previsioni del PUT e del PTCP, oltre alla determinazione della superficie minima non pavimentabile i seguenti elementi:

a) la qualità dell'aria, intesa come rapporto tra densità di traffico motorizzato e densità abitativa e tra quest'ultima e la densità degli spazi verdi e delle alberature; in particolare, i Comuni nei propri piani e regolamenti si attengono al rispetto del Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, redatto ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, nonché al rispetto dei livelli di attenzione e di allarme di cui al D.M. 25 novembre 1994, qualora ne ricorrano le condizioni;

b) la qualità dell'acqua, per la quale i Comuni si attengono al Piano regionale di risanamento delle acque, redatto ai sensi della legge 1° maggio 1976, n. 319 e succ. modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi della L.R. 22 gennaio 1979, n. 9;

c) il contenimento dei rumori e delle vibrazioni nell'àmbito dei parametri indicati dalla legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447 e successivi provvedimenti attuativi sia nazionali che regionali.

2. Gli studi per individuare nella parte strutturale del P.R.G. di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, art. 2, comma 2, lettera h), le caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche ed idrauliche, nonché i parametri per valutare il rischio sismico ed il rischio ambientale, debbono comprendere almeno quelli di cui alla Delib.G.R. 19 maggio 1982, n. 2739 e alla Delib.G.R. 18 giugno 1985, n. 3806, nonché al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e comunque nel rispetto delle indicazioni del PUT e del PTCP.

3. Il bilancio degli effetti delle azioni di trasformazione territoriale sulle risorse essenziali del territorio, di cui alla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, art. 2, comma 2, lettera i), consiste fondamentalmente in una analisi quali quantitativa dei costi sostenuti e dei benefici indotti in termini di grado di compromissione delle risorse, di invarianti ambientali paesaggistiche, di possibilità di recupero o ripristino ambientale, e complessivamente nell'ottica di uno sviluppo compatibile con le risorse territoriali.

4. In relazione a quanto disposto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, art. 10, comma 2, i pareri, i visti e le autorizzazioni previsti dalla vigente legislazione per l'approvazione del P.R.G. sono espressi dal Consiglio comunale in sede di approvazione previa istruttoria degli uffici tecnici comunali e previo parere della Commissione edilizia nonché di altri enti od organi preposti, eventualmente da acquisire ove previsto dalle vigenti disposizioni di legge, in conformità agli studi e indagini già predisposti ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3.

5. Detti pareri attengono le seguenti fattispecie:

a) parere geologico ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

b) parere idrogeologico ed idraulico;

c) parere igienico-sanitario di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

6. I contenuti minimi del documento programmatico del P.R.G. di cui all'art. 5 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31, consistono essenzialmente in una relazione descrittiva che individui l'analisi territoriale, gli elementi di criticità, gli obiettivi prefissati, le strategie individuate, le scelte da operare, le relazioni con il P.U.T. e con il P.T.C.P.

 

 

     Articolo 54

Parametri edilizi.

a) H = ALTEZZA MASSIMA DI UN FABBRICATO

1. L'altezza massima di un fabbricato deve essere misurata rispetto al piano di campagna naturale, orizzontale o inclinato, su cui insiste il fabbricato medesimo, oppure rispetto al piano di sistemazione di progetto, definito dal marciapiede, qualora esso sia posto a quota diversa rispetto al piano di campagna naturale. La modifica della quota del piano di campagna naturale di norma non può eccedere, in rilevato, m. 1,50 e comunque nel rispetto delle prescrizioni del PRG riferite a singole zone.

2. Per gli interventi previsti con piano attuativo, il piano di progetto di cui al punto precedente è quello prescritto dal piano attuativo medesimo con riferimento ai capisaldi in esso indicati.

3. In particolare l'altezza viene misurata con esclusione della quota della rampa di accesso all'interrato, quando questa non superi la larghezza di ml 4,50 misurata parallelamente al prospetto del fabbricato.

4. Il limite superiore dell'altezza è determinato dalla linea d'incontro della facciata con l'intradosso della struttura portante della falda del tetto, dell'ultimo piano dell'edificio.

5. Per le coperture a terrazzo il limite superiore dell'altezza è determinato dalla linea inferiore dell'intradosso del piano del solaio portante di copertura dell'edificio.

6. Per le coperture le cui falde superino il 35 per cento di pendenza l'altezza massima, misurata come ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, verrà aumentata della misura pari alla metà dell'altezza determinata dalla quota di cui al comma 4 fino al colmo del tetto.

7. I parapetti di protezione delle coperture piane, qualora eseguite, in soluzione continua, non possono avere altezza superiore a ml 1,20.

8. Possono superare l'altezza massima consentita solo i volumi tecnici, e cioè: serbatoi di acqua, extracorsa ascensori, purché gli ascensori non arrivino al piano del tetto, ma si arrestino all'ultimo piano abitato, vano scale, camini, centrali di riscaldamento e condizionamento.

9. I volumi tecnici debbono essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria prevista in progetto.

b) SCF = SUPERFICIE COPERTA DI UN FABBRICATO

1. Per superficie coperta di un fabbricato si intende la proiezione sul piano orizzontale della costruzione sovrastante il piano di campagna, con esclusione delle sole opere aperte a sbalzo, quali: balconi, terrazze, scale, gronde e fasce di coronamento.

2. La superficie coperta totalmente interrata di un edificio, anche nei casi di lotti a dislivello, può estendersi fino al confine del lotto ad eccezione dei lati che fronteggiano strade pubbliche; in tale caso la parte interrata dell'edificio deve mantenere i distacchi dal confine stradale previsti dal presente regolamento o dal P.R.G.

C) V = VOLUME AMMESSO DALLO STRUMENTO URBANISTICO DI PREVISIONE GENERALE E VOLUME DI PROGETTO DEGLI EDIFICI

1. Il computo del volume ammesso dal P.R.G. si opera sulla base della superficie fondiaria o territoriale di cui all'art. 55 e delle relative densità edilizie previste dal medesimo strumento urbanistico di previsione generale.

2. Il volume degli edifici ai fini del rispetto della densità dello strumento urbanistico di previsione generale è quello fuori terra, secondo lo specifico elaborato da allegare alla documentazione del progetto come parte integrante.

3. Il conteggio del volume si effettua moltiplicando la superficie coperta dei singoli piani nella parte delimitata dai muri perimetrali, per la relativa altezza media ponderale.

4. L'altezza media ponderale di ogni piano è determinata dal rapporto tra la somma delle superfici delle pareti laterali scoperte ed il perimetro.

5. Sempre ai fini del calcolo del volume sono considerati gli attici, i sottotetti per la parte abitabile, la porzione di sottotetto compresa tra l'intradosso dell'ultimo solaio e la sovrastante quota di imposta delle falde di copertura. Per i porticati e logge, ai fini del calcolo della volumetria, verrà considerato per ogni singolo piano soltanto il volume relativo alla eccedenza del 20 per cento rispetto alla superficie coperta del piano medesimo. I porticati di uso pubblico sono esclusi dal calcolo del volume. Sono esclusi dal computo i volumi tecnici ad eccezione del vano scale.

6. Gli annessi agricoli parzialmente o totalmente aperti costituiscono volume urbanistico, ad eccezione delle serre in conformità alla direttiva emanata dalla Giunta regionale con atto deliberativo 12 novembre 1997, n. 7304, in applicazione della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

d) SUC = SUPERFICIE UTILE COPERTA

1. Per superficie utile coperta si intende la sommatoria delle superfici coperte di ogni piano del fabbricato misurate all'esterno dei muri perimetrali.

 

 

     Articolo 55

Parametri urbanistici.

a) ST = SUPERFICIE TERRITORIALE

l. Per superficie territoriale si intende l'area di una porzione di territorio delimitata come zona omogenea dallo strumento urbanistico generale, comprendente la SF (superficie fondiaria) e la SI (superficie per le opere di urbanizzazione primaria).

2. La superficie territoriale va misurata al netto delle strade esistenti esternamente all'area in esame ed al lordo delle strade eventualmente esistenti o che sono previste nel progetto internamente alla delimitazione dell'area fatta in ossequio ai criteri sopra indicati.

3. Su detta superficie territoriale si applica l'indice, di fabbricabilità territoriale (IT).

b) SF = SUPERFICIE FONDIARIA

1. Per superficie fondiaria si intende l'area che si ottiene sottraendo dalla ST (superficie territoriale) la SI (superficie per opere di urbanizzazione primaria).

2. Su detta superficie fondiaria si applica l'indice di fabbricazione fondiaria (IF).

3. Nel caso di intervento edilizio diretto la SF corrisponde alla superficie edificabile del lotto.

c) SI = SUPERFICIE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Per superficie per opere di urbanizzazione primaria si intendono le aree destinate a:

- strada;

- spazi di sosta o di parcheggio;

- spazi di verde attrezzato;

- spazi destinati ai servizi tecnologici.

d) UT = INDICE DI UTILIZZAZIONE TERRITORIALE

1. Per indice di utilizzazione territoriale si intende il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta (SUC) di uno o più fabbricati e la superficie territoriale (ST) su cui insiste o insistono i fabbricati.

e) UF = INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA

1. Per indice di utilizzazione fondiaria si intende il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta (SUC) e la superficie edificabile del lotto (SF).

f) IT = INDICE DI FABBRICABILITA TERRITORIALE

1. Per indice di fabbricabilità territoriale si intende il rapporto massimo consentito tra il volume del fabbricato o dei fabbricati (V) e la superficie territoriale (ST) su cui insiste o insistono i fabbricati.

g) IF = INDICE DI FABBRICABILITA FONDIARIA

1. Per indice di fabbricabilità fondiaria si intende il rapporto massimo consentito tra il volume (V) del fabbricato o dei fabbricati e la superficie fondiaria (SF) su cui insiste o insistono i fabbricati.

 

 

     Articolo 56

Area pertinente.

1. Per area pertinente si intende quella che risulti in rapporto, per contiguità e funzionalità, con l'edificio principale e costituisce la superficie di terreno da calcolare per l'edificazione ai fini dell'applicazione delle norme di attuazione del P.R.G. nei casi di concessione edilizia o di strumento urbanistico attuativo.

2. Non sono comprese nell'area pertinente le aree pubbliche e le aree private destinate dal P.R.G. ad attrezzature pubbliche.

3. Il responsabile dell'Ufficio urbanistico edilizio comunale competente al rilascio delle concessioni edilizie subordina il rilascio delle stesse per la realizzazione di edifici in zona agricola alla trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del richiedente di un atto di vincolo di asservimento dei terreni interessati, come previsto dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, anche se situati in comuni diversi.

4. Per area di pertinenza in zona classificata agricola in applicazione del comma 9 dell'art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, cosi come modificato dall'art. 34 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, si intende quella interessata dal complesso degli edifici che integrano funzionalmente l'attività residenziale o quella dell'azienda agricola interessata.

 

 

     Articolo 57

Distanze tra fabbricati e dai confini.

1. Nelle operazioni di risanamento conservativo e nei restauri eseguiti nei centri storici e nelle zone di completamento, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computate, nei centri storici, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2. Per tutti gli interventi edilizi ricadenti in altre zone, sono prescritti i seguenti distacchi minimi:

a) tra pareti di edifici antistanti: mt 10, salvo distanze maggiori previste dal P.R.G.

b) dai confini: ml 5 e salvo diversa prescrizione dello strumento urbanistico generale.

3. Nelle zone C tra pareti di edifici antistanti è prescritta una distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a mt 10.

4. In ogni caso la distanza del fabbricato dai confini, può essere ridotta se è intercorso un accordo fra i proprietari con atto registrato e trascritto, fermo restando il rispetto delle distanze tra fabbricati.

5. Per le strutture a sbalzo non chiuse, quindi balconi, terrazze, scale, ecc., la sporgenza massima dovrà distare dal confine di proprietà non meno di ml 3,50.

6. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere, salva diversa prescrizione del codice della strada, alla larghezza della strada maggiorata di:

- ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7.00;

- ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;

- ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

7. Per distanza deve intendersi il segmento orizzontale e perpendicolare congiungente la proiezione orizzontale di pareti antistanti.

8. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche e, limitatamente alle distanze dalle strade, nel caso di edificazioni di lotti interclusi tra edifici esistenti, purché sia rispettato l'allineamento verso il fronte stradale costituito tra le pareti degli edifici esistenti medesimi e fatte salve le norme del Codice stradale.

9. La distanza minima in tutte le zone tra pareti finestrate e muri di sostegno non può essere inferiore ai due terzi dell'altezza del muro di sostegno stesso.

10. È obbligatorio il rispetto delle distanze indicate nei precedenti comma, salvo diversa prescrizione contenuta nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, ovvero in caso di edifici uniti o in aderenza, o nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti che preveda l'arretramento degli stessi rispetto alla sede stradale.

 

 

     Articolo 58

Parcheggi.

1. Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggio privati in misura pari ad un metro quadrato ogni 10 mq. di costruzione e comunque deve essere garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.

2. Le aree a parcheggio pubblico a servizio degli insediamenti sono quantificate dallo strumento urbanistico generale o attuativo e comunque nel rispetto della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e del PUT.

3. Nel caso di intervento con piano attuativo le aree destinate a parcheggi pubblici sono cedute, salvo diverse disposizioni di legge, gratuitamente al Comune debitamente sistemate, nei modi e nei termini stabiliti dalla convenzione.

4. Le quantità di spazi da riservare a parcheggio dovranno essere sempre rispettate, salvo quando, per specifiche zone, le norme tecniche di attuazione del PRG dispongano diversamente in applicazione di specifiche disposizioni di legge

5. I requisiti e gli standards di qualità per i parcheggi, devono sempre rispettare le disposizioni previste dall'art. 14 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 46.

 

 

     Articolo 59

Aree verdi.

1. Le aree a verde pubblico a servizio degli insediamenti sono quantificate dallo strumento urbanistico generale o attuativo e comunque nel rispetto della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31 e del PUT.

2. Nel caso di intervento con piano attuativo le aree per verde pubblico sono cedute, salvo diverse disposizioni di legge, gratuitamente al Comune debitamente attrezzate secondo le indicazioni stabilite nella convenzione.

3. Tali aree dovranno essere opportunamente sistemate, nonché dotate di idonea piantumazione con essenze autoctone.

 

 

     Articolo 60

Zone di rispetto.

a) CIMITERI

1. Non è consentito, ai sensi dell'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, costruire nuovi edifici o ampliare quelli esistenti, a qualsiasi scopo siano adibiti, entro un raggio di 200 metri dai cimiteri, salvo le deroghe attuate con la procedura prevista dalle leggi in vigore.

2. L'Amministrazione comunale può consentire la posa in loco dei manufatti a carattere precario adibiti a chioschi per la vendita di fiori, previa stipula di convenzione.

b) STRADE

1. Per la edificazione vanno osservate relativamente alle distante minime a protezione del nastro stradale, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 282 e relativo regolamento, quelle di cui alla L.R. 16 dicembre 1997, n. 46, nonché le prescrizioni del P.R.G.

C) POZZI E CORSI D'ACQUA

1. I pozzi ed i corsi d'acqua non classificati negli elenchi delle acque pubbliche, individuate in cartografia di P.R.G. con apposito simbolo, sono protetti da fascia di rispetto di ml 10 dal piede esterno dell'argine o in mancanza di questo, dal ciglio della sponda.

2. Dalle rive dei laghi e dalle sponde dei fiumi dovranno essere rispettate le norme di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla legge 8 agosto 1985, n. 431 e del PUT.

 

 

     Articolo 61

Accessori per ricovero animali da cortile.

1. Nelle aree di pertinenza degli edifici è consentita previa autorizzazione edilizia la realizzazione di modesti accessori per il ricovero di animali domestici di piccola taglia nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie ed ambientali.

 

 

     Articolo 62

Piani attuativi.

1. Le leggi statali e regionali disciplinano i piani attuativi quali strumenti urbanistici di attuazione delle previsioni del P.R.G. I piani attuativi sono ad iniziativa pubblica se promossi dal Comune; ad iniziativa privata se promossi da soggetti privati; ad iniziativa mista se promossi congiuntamente da soggetti privati e soggetti pubblici.

2. La legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 e il PUT disciplinano le modalità di redazione ed approvazione dei piani attuativi.

3. Il Consiglio comunale adotta il progetto di piano attuativo ad iniziativa privata o ad iniziativa mista entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta completa di tutta la documentazione prescritta dall'art. 20 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31.

 

 

     Articolo 63

Piano aziendale.

1. Il piano aziendale, nei casi in cui è richiesto ai fini del rilascio della concessione edilizia nelle zone agricole, è redatto a cura del titolare dell'azienda e trasmesso al Comune con i seguenti elementi:

a) indicazione del titolare dell'azienda e del proprietario (o avente titolo) dell'area interessata dall'intervento;

b) documentazione sull'intera proprietà e sulla forma di conduzione dell'azienda agricola;

c) descrizione dell'attività aziendale nel corso dell'anno precedente la richiesta,

d) elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti e dei fondi costituenti l'azienda e relativi certificati catastali;

e) planimetria dello stato di fatto e di progetto con l'indicazione degli indirizzi produttivi, riparto colturale, infrastrutture a servizio e opere idrauliche;

f) indicazione dei fabbricati esistenti e di progetto compresa la loro localizzazione, dimensione e destinazione d'uso;

g) consistenza occupazionale dell'azienda con l'indicazione delle maestranze a tempo pieno, a tempo parziale e di quelle residenti sui fondi;

h) relazione tecnica agro-economica comprendente l'indicazione delle modalità di coltivazione e della destinazione dei prodotti;

i) piano di esecuzione delle opere con indicazione dei tempi, delle previsioni di spesa e delle parti di finanziamento.

2. Il piano aziendale costituisce parte integrante del progetto edilizio ed è esaminato ed approvato con le stesse procedure previste per il rilascio delle concessioni edilizie, nonché ai sensi delle leggi in vigore.

3. Il piano aziendale è vincolante, sia in ordine alle previsioni di progetto, sia ai tempi di realizzazione delle opere ivi previste, fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 2 settembre 1974, n. 53, come modificato dalla L.R. 21 ottobre 1997, n. 31. Durante il periodo di efficacia del piano vengono assentiti gli interventi ad esso conformi. Per motivate e documentate esigente possono essere approvate varianti al piano con il medesimo procedimento previsto dal presente articolo.

 

 

     Articolo 64

Rilascio del certificato di abitabilita o agibilità.

1. Le procedure per il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di tutti gli immobili sono quelle previste dal D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.

2. Il Comune, oltre alle verifiche previsto al comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 e quelle di cui all'art. 43 comma 7, della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, può verificare altresì la rispondenza delle opere e degli impianti tecnologici alle vigenti norme per la sicurezza delle costruzioni, per il contenimento energetico e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

 

     Articolo 65

Deroghe.

1. Il rilascio delle concessioni edilizie in deroga alle norme del P.R.G., ed a quelle del presente regolamento è consentito con le procedure previste dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 e dall'art. 38 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31, nel caso di edifici pubblici e di interesse pubblico di cui all'elenco contenuto nella circolare del M.L.P. 28 ottobre 1967, n. 3210.

2. Non sono comunque derogabili:

a) le disposizioni derivanti da leggi o normative nazionali o regionali o comunitarie;

b) le destinazioni di zona previste dagli strumenti urbanistici generali.

 

 

     Articolo 66

Realizzazione di attrezzature sportive al servizio della residenza.

1. In tutte le zone omogenee di cui al D.M. del 2 aprile 1968, possono essere autorizzate attrezzature sportive a servizio di abitazioni, purché ubicate nell'àmbito dell'area di pertinenza dell'edificio e non costituenti nuove volumetrie e sempre che non siano espressamente vietate dalle norme del P.R.G.