§ 4.1.31 - L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:08/06/1984
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Competenze della Giunta regionale in materia urbanistica.
Art. 2. 
Art. 3.  Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi.
Art. 4.  Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale.
Art. 5.  Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale.
Art. 6.  Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37.
Art. 7.  Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. L'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 è sostituito dal seguente:
Art. 8.  Strumenti urbanistici generali ed attuativi.
Art. 9.  Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane.
Art. 10.  Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali.
Art. 11.  Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale. All'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è aggiunto il seguente art. 10 bis:
Art. 12.  Poteri sostitutivi e cautelari. L'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
Art. 13.  Poteri di annullamento in materia ambientale. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
Art. 14.  Individuazione dell'organo competente in materia ambientale. L'art. 11 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:
Art. 15.  Modifica degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. (Omissis).
Art. 16.  Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo idrogeologico. Entro 18 mesi [...]


§ 4.1.31 - L.R. 8 giugno 1984, n. 29.

Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2 maggio 1980, n. 37.

(B.U. n. 42 del 14 giugno 1984).

 

Art. 1. Competenze della Giunta regionale in materia urbanistica. [1].

 

     Art. 2. [2].

 

     Art. 3. Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi. [3].

 

     Art. 4. Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale. [4].

 

     Art. 5. Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale. [5].

 

     Art. 6. Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37. [6].

 

     Art. 7. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. L'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8. Strumenti urbanistici generali ed attuativi. [7].

 

     Art. 9. Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane. [8].

 

     Art. 10. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali. [9].

 

     Art. 11. Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale. All'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è aggiunto il seguente art. 10 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Poteri sostitutivi e cautelari. L'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Poteri di annullamento in materia ambientale. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Individuazione dell'organo competente in materia ambientale. L'art. 11 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Modifica degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. (Omissis).

 

     Art. 16. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo idrogeologico. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta delle Comunità montane o, in caso di non appartenenza ad alcuna Comunità, dei Comuni, competenti per territorio, predispone la carta delle zone già assoggettate e di quelle da assoggettare al vincolo idrogeologico e ai vincoli per gli altri scopi, di cui all'art. 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267. [10]

     [(Omissis)[11].

     I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali, che ricomprendano previsioni insediative su aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, devono predisporre uno studio idrogeologico per verificare la compatibilità degli interventi edificatori nelle aree medesime.

     Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1.

     Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.

     Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[3] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[7] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[8] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 21 ottobre 1997, n. 31.

[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.R. 10 aprile 1995, n. 28.

[10] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[11] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 19 novembre 2001, n. 28.