Settore: | Codici regionali |
Regione: | Umbria |
Materia: | 4. assetto del territorio e dell'ambiente |
Capitolo: | 4.1 urbanistica |
Data: | 08/06/1984 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. Competenze della Giunta regionale in materia urbanistica. |
Art. 2. |
Art. 3. Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi. |
Art. 4. Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale. |
Art. 5. Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale. |
Art. 6. Integrazione dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e modificazione dell'art. 2 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 37. |
Art. 7. Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. L'art. 4 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14 è sostituito dal seguente: |
Art. 8. Strumenti urbanistici generali ed attuativi. |
Art. 9. Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane. |
Art. 10. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali. |
Art. 11. Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale. All'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è aggiunto il seguente art. 10 bis: |
Art. 12. Poteri sostitutivi e cautelari. L'art. 9 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: |
Art. 13. Poteri di annullamento in materia ambientale. Il terzo comma dell'art. 10 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: |
Art. 14. Individuazione dell'organo competente in materia ambientale. L'art. 11 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14, è sostituito dal seguente: |
Art. 15. Modifica degli artt. 12 e 13 della legge regionale 4 marzo 1980, n. 14. (Omissis). |
Art. 16. Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1980, n. 19 e modifiche ed integrazioni della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, in materia di vincolo idrogeologico. Entro 18 mesi [...] |
§ 4.1.31 - L.R. 8 giugno 1984, n. 29.
Norme urbanistiche ed ambientali modificative ed integrative delle leggi regionali 3 giugno 1975, n. 40, 9 maggio 1977, n. 20, 4 marzo 1980, n. 14, 18 marzo 1980, n. 19 e 2 maggio 1980, n. 37.
(B.U. n. 42 del 14 giugno 1984).
Art. 1. Competenze della Giunta regionale in materia urbanistica. [1].
Art. 3. Accelerazione delle procedure sulle osservazioni e opposizioni agli strumenti urbanistici generali attuativi. [3].
Art. 4. Adozione e deposito del progetto di Piano urbanistico territoriale regionale. [4].
Art. 5. Salvaguardia del Piano urbanistico territoriale regionale. [5].
Art. 6. Integrazione dell'art. 38 della
Art. 7. Sostituzione dell'art. 4 della
(Omissis).
Art. 8. Strumenti urbanistici generali ed attuativi. [7].
Art. 9. Subdelega di funzioni amministrative ai Consorzi comprensoriali e alle Comunità montane. [8].
Art. 10. Procedure per la formazione degli atti amministrativi comprensoriali. [9].
Art. 11. Enti, Aziende pubbliche e tutela ambientale. All'art. 10 della
(Omissis).
Art. 12. Poteri sostitutivi e cautelari. L'art. 9 della
(Omissis).
Art. 13. Poteri di annullamento in materia ambientale. Il terzo comma dell'art. 10 della
(Omissis).
Art. 14. Individuazione dell'organo competente in materia ambientale. L'art. 11 della
(Omissis).
Art. 15. Modifica degli artt. 12 e 13 della
Art. 16. Modifica dell'art. 2 della
[(Omissis)[11].
I Comuni ed i Consorzi economico-urbanistici, di cui alla
Negli atti di approvazione degli strumenti urbanistici generali la Giunta regionale detta norme e prescrizioni anche sulla base del
Il sindaco nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione edilizia verifica la conformità del progetto con le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma.
Fino a quando gli strumenti urbanistici generali non contengono le norme e le prescrizioni di cui al precedente quarto comma, le autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico, limitatamente ai terreni su cui è consentita l'attività edificatoria, sono concesse dal sindaco.]
[1] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 51 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[11] Comma abrogato dall'art. 51 della