Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 17/02/2012 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 49/1999 |
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999 |
Art. 3. Modifiche al preambolo della l.r. 10/2010 |
Art. 4. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 10/2010 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 10/2010 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 10/2010 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010 |
Art. 8. Inserimento dell’articolo 5 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 10/2010 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 10/2010 |
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 10/2010 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 10/2010 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 10/2010 |
Art. 15. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 10/2010 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 10/2010 |
Art. 17. Abrogazione dell’articolo 16 della l.r. 10/2010 |
Art. 18. Abrogazione dell’articolo 17 della l.r. 10/2010 |
Art. 19. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 10/2010 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010 |
Art. 21. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 10/2010 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 10/2010 |
Art. 23. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 10/2010 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 10/2010 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 10/2010 |
Art. 26. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 10/2010 |
Art. 27. Modifiche alla rubrica del capo IV del titolo I della l.r. 10/2010 |
Art. 28. Abrogazione dell’articolo 34 della l.r. 10/2010 |
Art. 29. Abrogazione dell’articolo 35 della l.r. 10/2010 |
Art. 30. Modifiche all’articolo 37 della l.r. 10/2010 |
Art. 31. Sostituzione dell’articolo 38 della l.r. 10/2010 |
Art. 32. Inserimento dell’articolo 38 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 33. Modifiche all’articolo 39 della l.r. 10/2010 |
Art. 34. Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 10/2010 |
Art. 35. Modifiche dell’articolo 42 della l.r. 10/2010 |
Art. 36. Modifiche all’articolo 43 della l.r. 10/2010 |
Art. 37. Modifiche all’articolo 45 della l.r. 10/2010 |
Art. 38. Sostituzione dell’articolo 46 della l.r. 10/2010 |
Art. 39. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 10/2010 |
Art. 40. Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 10/2010 |
Art. 41. Modifiche all’articolo 49 della l.r. 10/2010 |
Art. 42. Modifiche all’articolo 50 della l.r. 10/2010 |
Art. 43. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 10/2010 |
Art. 44. Sostituzione dell’articolo 52 della l.r. 10/2010 |
Art. 45. Inserimento dell’articolo 52 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 46. Inserimento dell’articolo 52 ter nella l.r. 10/2010 |
Art. 47. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 10/2010 |
Art. 48. Sostituzione dell’articolo 54 della l.r. 10/2010 |
Art. 49. Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 10/2010 |
Art. 50. Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 10/2010 |
Art. 51. Sostituzione dell’articolo 57 della l.r. 10/2010 |
Art. 52. Sostituzione dell’articolo 58 della l.r. 10/2010 |
Art. 53. Sostituzione dell’articolo 59 della l.r. 10/2010 |
Art. 54. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 10/2010 |
Art. 55. Modifiche all’articolo 62 della l.r. 10/2010 |
Art. 56. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 10/2010 |
Art. 57. Modifiche all’articolo 65 della l.r.10/2010 |
Art. 58. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 10/2010 |
Art. 59. Abrogazione dell’articolo 67 della l.r. 10/2010 |
Art. 60. Inserimento del titolo IV bis e del capo I nella l.r. 10/2010 |
Art. 61. Inserimento dell’articolo 72 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 62. Inserimento dell’articolo 72 ter nella l.r. 10/2010 |
Art. 63. Inserimento dell’articolo 72 quater nella l.r. 10/2010 |
Art. 64. Inserimento dell’articolo 72 quinquies nella l.r. 10/2010 |
Art. 65. Inserimento dell’articolo 72 sexies nella l.r. 10/2010 |
Art. 66. Inserimento dell’articolo 72 septies nella l.r. 10/2010 |
Art. 67. Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della l.r. 10/2010 |
Art. 68. Modifiche all’articolo 73 bis della l.r. 10/2010 |
Art. 69. Inserimento dell’articolo 73 ter nella l.r. 10/2010 |
Art. 70. Inserimento dell’articolo 73 quater nella l.r. 10/2010 |
Art. 71. Inserimento dell’articolo 75 bis nella l.r. 10/2010 |
Art. 72. Modifiche all’articolo 76 della l.r. 10/2010 |
Art. 73. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 56/2000 |
Art. 74. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 56/2000 |
Art. 75. Inserimento dell’articolo 15 bis nella l.r. 56/2000 |
Art. 76. Modifiche alla rubrica del capo I del titolo II della l.r. 1/2005 |
Art. 77. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 1/2005 |
Art. 78. Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 1/2005 |
Art. 79. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 1/2005 |
Art. 80. Abrogazione dell’articolo 14 della l.r. 1/2005 |
Art. 81. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 1/2005 |
Art. 82. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2005 |
Art. 83. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 1/2005 |
Art. 84. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 1/2005 |
Art. 85. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 1/2005 |
Art. 86. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 1/2005 |
Art. 87. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 1/2005 |
Art. 88. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 1/2005 |
Art. 89. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 1/2005 |
Art. 90. Modifiche all’articolo 55 della l.r. 1/2005 |
Art. 91. Modifiche all’articolo 56 della l.r. 1/2005 |
Art. 92. Modifiche all’articolo 67 della l.r. 1/2005 |
Art. 93. Sostituzione dell’articolo 75 della l.r. 1/2005 |
Art. 94. Disposizioni transitorie |
Art. 95. Abrogazione del capo I della l.r. 61/2003 |
§ 5.4.213 - L.R. 17 febbraio 2012, n. 6.
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.
(B.U. 22 febbraio 2012, n. 7)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
87 “Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal
Vista la
Vista la
Vista la
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 30 giugno 2011;
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta dell’8 settembre 2011;
Considerato quanto segue:
Per quanto riguarda il capo I:
1. La sostituzione dell’articolo 16 della
2. Il nuovo testo dell’articolo 16 bis della
Per quanto riguarda il capo II:
Per ciò che concerne la parte inerente alla VAS:
3. La legge risponde in primo luogo alla necessità di completare l’adeguamento della disciplina regionale in materia di VAS alle modifiche al testo unico ambientale di cui al d.lgs.
152/2006 introdotte dal
4. La legge in esame ha inoltre la finalità di introdurre nella disciplina regionale nuove misure per la semplificazione amministrativa e lo snellimento dell’iter procedurale delle valutazioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione regionali e locali, prevedendo l’unificazione delle valutazioni con la conseguente eliminazione della valutazione integrata; questa nuova impostazione ed il raggiungimento degli obiettivi conseguenti comporta la necessità di apportare modifiche correlate alla l.r.
1/2005 e alla
a) realizzare compiutamente i principi di semplificazione contenuti nel programma di governo della Regione Toscana e nel nuovo programma regionale di sviluppo per la legislatura 2010 – 2015;
b) migliorare la qualità dei contenuti e l’efficacia dei piani e dei programmi con una più puntuale definizione degli elementi di analisi che dovranno essere contenuti negli elaborati dei piani e programmi, per mantenere inalterate le garanzie sostanziali che le due procedure di valutazione, VAS e valutazione integrata, erano chiamate ad assolvere;
5. La legge risponde, inoltre, all’esigenza di chiarezza della normativa di riferimento, non solo per i destinatari dell’intervento, ma anche per tutti i cittadini, sia in termini di definizioni tecniche che di riferimenti;
6. Infine, per questa parte inerente la VAS, la legge introduce ulteriori elementi di chiarezza nella distinzione dei ruoli dei soggetti coinvolti nelle procedure di VAS, e rende al contempo più fluido e più semplice l’espletamento degli adempimenti amministrativi, alla luce delle esperienze effettuate; si intende quindi rafforzare l’autonomia e l’indipendenza dell’autorità competente, prescrivendo che la medesima sia dotata di specifiche competenze di carattere tecnico;
7. Circa il rafforzamento dell’autorità competente, è apparsa infatti necessaria una riflessione in ordine alle scelte operate con la
8. Sul versante regionale il rafforzamento dell’autorità competente ha portato alla citata modifica della
Per ciò che concerne la parte inerente alla VIA:
9. A parte la semplice razionalizzazione e riorganizzazione del testo, le modifiche rispondono sostanzialmente a tre esigenze:
a) adeguamento della norma regionale alle novità introdotte dal
b) semplificazione delle procedure e coordinamento tra le diverse procedure di valutazione ambientale;
c) revisione della disciplina della fase di avvio del procedimento di VIA. In sostanza, la decorrenza dei termini del procedimento viene ricondotta al deposito dell’istanza, anziché alla pubblicazione di avviso pubblico, con allineamento della norma regionale alle disposizioni di quella nazionale, dalle quali la
Per ciò che concerne la parte inerente all’AIA:
10. La legge, per ciò che concerne l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) si concretizza nell’inserimento all’interno della
11. Sono introdotte, inoltre, disposizioni finalizzate a migliorare e a rendere effettivo il coordinamento e l’integrazione delle procedure di valutazione ambientale (titolo V).
Per quanto riguarda il capo III:
12. Le modifiche alla disciplina in materia di VAS e di VIA comportano anche la necessità di adeguare la normativa regionale in materia di valutazione di incidenza, contenuta nella
13. L’adeguamento alla nuova disciplina ha costituito anche l’occasione per riformulare le disposizioni dell’articolo 15 della
14. E’ stata fatta salva, inoltre, la disciplina a livello nazionale sulla valutazione di incidenza di competenza dello Stato.
Per quanto riguarda il capo IV:
15. E’ emersa la necessità di ricondurre ogni valutazione di sostenibilità ambientale dei piani urbanistico territoriali alla VAS, evitando un’inutile duplicazione delle procedure e dei contenuti di questa valutazione con quelli della valutazione integrata;
16. Contestualmente all’abrogazione delle disposizioni sulla valutazione integrata di cui alla
17. È previsto un fondo per agevolare i piccoli comuni all’avvio delle forme organizzative per l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS e per reperire professionalità tecniche necessarie all’effettuazione della valutazione di incidenza.
Per quanto riguarda il capo V:
18. Con riferimento alle disposizioni transitorie, per dare chiarezza circa la normativa applicabile ai procedimenti in corso, e considerata l’importanza delle modifiche procedurali e di semplificazione inerenti la VAS, si è stabilito che per i procedimenti di VAS iniziati dal 18 febbraio 2010, data di entrata in vigore della
Approva la presente legge
CAPO I
Modifiche alla
(Norme in materia di programmazione regionale)
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
“Art. 16
Valutazione, monitoraggio e verifica
1. I piani e programmi di cui all’articolo 10, contengono:
a) l’analisi degli elementi che ne evidenziano le coerenze interne ed esterne;
b) la valutazione degli effetti attesi per i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana.
2. La Regione disciplina con regolamento le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui i piani e i programmi siano soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della la
4. I piani e programmi di cui all’articolo 10, sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 10 bis, comma 3.
5. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l’attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l’indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.”.
Art. 2. Sostituzione dell’articolo 16 bis della
1. L’articolo 16 bis della
“Art. 16 bis. Nucleo unificato regionale di valutazione
1. Il nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per le attività di valutazione nell’ambito dei processi di formazione dei piani e programmi di cui all’articolo 10, nonché per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici.
2. Il NURV svolge altresì le funzioni di cui all’articolo 13 della
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV anche in forma differenziata in relazione alle funzioni di cui ai commi 1 e 2 e ne disciplina il funzionamento interno.
4. La nomina dei membri del NURV è effettuata dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della
CAPO II
Modifiche alla
(Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza)
Art. 3. Modifiche al preambolo della
1. Il punto 6 dei “considerato” del preambolo della
“6. È inoltre necessario garantire la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel
Art. 4. Modifiche all’articolo 1 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Dopo la lettera b) del comma 1 della l.r.10/2010 è aggiunta la seguente:
“b bis) la procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo IV bis, in attuazione della
Art. 5. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 6. Modifiche all’articolo 4 della
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“c) patrimonio culturale e paesaggistico: l’insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma 1 del
2. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della
3. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 della
4. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 4 della
“i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;”.
5. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 4 della
6. Alla lettera r) del comma 1 dell’articolo 4 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 5 della
1. Il comma 4 dell’articolo 5 della
Art. 8. Inserimento dell’articolo 5 bis nella
1. Dopo l’articolo 5 della
“Art. 5 bis. Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS
1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:
a) piano di indirizzo territoriale;
b) piano territoriale di coordinamento;
c) piano strutturale;
d) regolamento urbanistico;
e) piano complesso d’intervento;
f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della
g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.
2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all’articolo 65 della
Art. 9. Modifiche all’articolo 6 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l’applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell’articolo 7 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della
“1 bis. Ai fini del comma 1, il procedimento di VAS si intende avviato:
a) alla data in cui l’autorità procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 22, per i piani e programmi di cui all’articolo 5, comma 3;
b) alla data in cui l’autorità procedente o proponente trasmette all’autorità competente il documento preliminare di cui all’articolo 23.”.
Art. 11. Modifiche all’articolo 8 della
1. Al comma 5 dell’articolo 8 della
2. Al comma 6 dell’articolo 8 della
Art. 12. Abrogazione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
Art. 13. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l’autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) di cui all’articolo 16 bis della l.r. 49/1999.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 della
“3 bis. I comuni possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia.”.
Art. 14. Modifiche all’articolo 13 della
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della
3. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della
Art. 15. Abrogazione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 15 della
1. La rubrica dell’articolo 15 della
2. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 15 della
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15 della
“e bis) provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità competente;”.
4. Dopo la lettera e bis) del comma 1 dell’articolo 15 della
“e ter) redige la dichiarazione di sintesi.”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 15 della
“1. bis. L’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma.”.
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 15 della
“1 ter. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali individuano e disciplinano nell’ambito della propria autonomia l’esercizio delle funzioni di autorità procedente.”.
Art. 17. Abrogazione dell’articolo 16 della
1. L’articolo 16 della
Art. 18. Abrogazione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
Art. 19. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
Art. 20. Modifiche all’articolo 22 della
1. Al comma 1 dell’articolo 22 della
2. Il comma 2 dell’articolo 22 della
“2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla
3. Al comma 4 dell’articolo 22 della
4. Al comma 5 dell’articolo 22 della
Art. 21. Modifiche all’articolo 23 della
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della
2. Al comma 2 dell’articolo 23 della
Art. 22. Modifiche all’articolo 24 della
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 24 della
3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della
“d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi sull’ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità per il monitoraggio;”
4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 24 della
“d bis) dà atto della consultazioni di cui all’articolo 23 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.”.
Art. 23. Modifiche all’articolo 25 della
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della
2. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della
3. Al comma 2 dell’articolo 25 della
4. Il comma 3 dell’articolo 25 della
“3. Contestualmente alla pubblicazione di cui al comma 1, la documentazione di cui al comma 2 è depositata presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Essa è altresì pubblicata sui rispettivi siti web e la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.”
Art. 24. Modifiche all’articolo 26 della
1. Al comma 3 dell’articolo 26 della
Art. 25. Modifiche all’articolo 27 della
1. Il comma 1 dell’articolo 27 della
“1. Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente all’approvazione del piano o programma.”.
Art. 26. Modifiche all’articolo 33 della
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della
2. Il comma 2 dell’articolo 33 della
“2. Qualora sia consultata nell’ambito dei procedimenti di competenza provinciale, comunale, di altro ente locale, diversi da quelli di cui al comma 3, o di enti parco regionali, la Regione esprime le proprie osservazioni mediante atto dell’autorità competente.”
Art. 27. Modifiche alla rubrica del capo IV del titolo I della
1. Nella rubrica del capo IV, titolo I, della
Art. 28. Abrogazione dell’articolo 34 della
1. L’articolo 34 della
Art. 29. Abrogazione dell’articolo 35 della
1. L’articolo 35 della
Art. 30. Modifiche all’articolo 37 della
1. Il comma 3 dell’articolo 37 della
Art. 31. Sostituzione dell’articolo 38 della
1. L’articolo 38 della
“Art. 38 Disposizioni attuative
1. La Regione disciplina con regolamento l’attuazione delle disposizioni di cui al presente titolo II.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina inoltre le modalità per l’effettuazione dell’analisi e della valutazione ai sensi dell’articolo 16 della
3. Per favorire l’applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione.”.
Art. 32. Inserimento dell’articolo 38 bis nella
1. Dopo l’articolo 38 della
“Art. 38 bis. Poteri sostitutivi
1. Ove la Regione eserciti, ai sensi delle leggi regionali vigenti, i poteri sostitutivi per l’elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di competenza degli enti locali, si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.”.
Art. 33. Modifiche all’articolo 39 della
1. Nella lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 della
2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 39 della
“c) le modalità di semplificazione del procedimento di valutazione.”.
Art. 34. Sostituzione dell’articolo 41 della
1. L’articolo 41 della
“Art. 41
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) progetto preliminare: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 3, del
b) progetto definitivo: nel caso di opere pubbliche, l’insieme degli elaborati tecnici predisposti in conformità ai criteri dettati dall’articolo 93, comma 4, del
c) valutazione di impatto ambientale (VIA): la materia disciplinata dal presente titolo III, ovvero l’ambito di tecniche, procedure e attività finalizzate ad assicurare che, nei processi tecnici di elaborazione e di decisione riguardo ai progetti, siano preventivamente descritti e valutati gli effetti sull’ambiente ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b), del
d) impatto ambientale: l’alterazione dell’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, derivante dall’attuazione sul territorio di progetti; tale alterazione può essere qualitativa o quantitativa, diretta o indiretta, a breve o a lungo termine, permanente o temporanea, singola o cumulativa, positiva o negativa;
e) studio di impatto ambientale (SIA): l’insieme coordinato degli studi e delle analisi ambientali relativi ad un progetto, volti ad individuare e valutare, attraverso approfondimenti progressivi, gli impatti specifici e complessivi delle diverse alternative, per definire la soluzione ritenuta, sia per l’aspetto della localizzazione, sia per le altre scelte progettuali, maggiormente compatibile con l’ambiente, nonché i possibili interventi di mitigazione. Lo SIA deve essere redatto secondo le disposizioni dell’allegato C alla presente legge;
f) sintesi non tecnica: relazione sintetica, redatta con linguaggio non tecnico a fini divulgativi e informativi, che deve contenere la descrizione del progetto da sottoporre a procedura di valutazione, nonché le informazioni e i dati maggiormente significativi contenuti nello SIA, ivi comprese le cartografie illustrative del progetto, e deve essere facilmente riproducibile;
g) studio preliminare ambientale: l’insieme della documentazione che deve accompagnare un progetto preliminare ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità;
h) procedura di verifica di assoggettabilità: procedura finalizzata a valutare, ove previsto, se un progetto deve essere sottoposto a procedura di valutazione;
i) procedura di fase preliminare: procedura meramente eventuale, finalizzata ad individuare gli elementi ed i temi oggetto dello SIA;
l) procedura di valutazione: procedura finalizzata all’espressione del giudizio sulla compatibilità ambientale di un progetto;
m) pronuncia di compatibilità ambientale: provvedimento finale dell’autorità competente, obbligatorio e vincolante, che conclude la procedura di valutazione, e che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale, secondo le previsioni di cui all’articolo 58, comma 2;
n) autorità competente: la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in materia di VIA;
o) proponente: il soggetto di natura pubblica o privata che predispone l’iniziativa da sottoporre a una procedura in materia di VIA e chiede l’attivazione di detta procedura;
p) amministrazioni interessate: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull’ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti;
q) consultazione: l’insieme delle modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nello svolgimento delle procedure in materia di VIA;
r) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
s) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative;
t) modifica: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle caratteristiche o del funzionamento, ovvero il potenziamento dello stesso, che possano produrre effetti sull’ambiente;
u) modifica sostanziale: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero il potenziamento di un progetto che, secondo l’autorità competente, produca effetti negativi e significativi sull’ambiente.”.
Art. 35. Modifiche dell’articolo 42 della
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 42 della
Art. 36. Modifiche all’articolo 43 della
1. L’alinea del comma 2 dell’articolo 43 della
“2. Sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli articoli 48 e 49:”.
2. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 43 della
3. Il comma 3 dell’articolo 43 della
“3. Per i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati al comma 4, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede a determinare per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.”.
Art. 37. Modifiche all’articolo 45 della
1. Il comma 5 dell’articolo 45 della
“5. Sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di cui al presente titolo, relative ai progetti compresi negli allegati A1, A2, A3, B1, B2 e B3, qualora integralmente ricadenti nelle aree dei parchi regionali o nelle relative aree contigue. Qualora il progetto interessi solo parzialmente le aree di cui al primo periodo del presente comma, i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo sono emanati previo parere vincolante dell’ente parco regionale che si esprime nei termini di cui all’articolo 52 ter commi 5 e 6, limitatamente agli impatti sul territorio di propria pertinenza.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 45 della
“5 bis. Le province, i comuni e gli enti parco regionali individuano, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, l’organo o ufficio competente ad adottare i provvedimenti conclusivi delle procedure di cui al presente titolo.”.
Art. 38. Sostituzione dell’articolo 46 della
1. L’articolo 46 della
“Art. 46
Amministrazioni interessate
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, sono amministrazioni interessate:
a) per i procedimenti di competenza della Regione o dell’ente parco regionale, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
b) per i procedimenti di competenza della provincia, le province, i comuni, le comunità montane o unioni di comuni, il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi, o dai relativi impatti;
c) per i procedimenti di competenza del comune, la comunità montana o unione di comuni il cui territorio è interessato dalla localizzazione del progetto e degli interventi connessi o dai relativi impatti, nonché i comuni il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all’attuazione del progetto;
d) in ogni caso, l’ente parco regionale il cui territorio è interessato dagli impatti dovuti all’attuazione del progetto.
2. Sono inoltre amministrazioni interessate i soggetti pubblici competenti al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso in materia ambientale comunque denominati, riguardanti il progetto sottoposto alle procedure di cui al presente titolo III, o gli interventi connessi, nonché i soggetti gestori di aree protette interessate dal progetto o dai suoi impatti anche in relazione alle eventuali aree contigue.
3. È facoltà dell’autorità competente coinvolgere nello svolgimento delle procedure di cui al presente titolo III, oltre alle amministrazioni individuate nel presente articolo, altri enti pubblici che ne facciano espressa richiesta.”.
Art. 39. Modifiche all’articolo 47 della
1. Al comma 1 dell’articolo 47 della
2. Al comma 3 dell’articolo 47 della
Art. 40. Sostituzione dell’articolo 48 della
1. L’articolo 48 della
“Art. 48
Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità
1. Il proponente richiede, con apposita domanda all’autorità competente, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità, allegando in formato elettronico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo:
a) il progetto preliminare dell’opera, impianto, o altro intervento;
b) lo studio preliminare ambientale.
2. Lo studio preliminare ambientale di cui al comma 1, lettera b), è composto dalla seguente documentazione:
a) una specifica relazione che dia conto della conformità del progetto preliminare con le norme ambientali e paesaggistiche, nonché con i vigenti piani e programmi aventi valenza ambientale;
b) uno specifico studio sugli effetti ambientali prevedibili in relazione alla realizzazione del progetto, e sulle misure necessarie per l’inserimento territoriale ed ambientale del progetto stesso;
c) lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3, del
1) dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone speciali di conservazione (ZSC) individuati ai sensi della
2) delle zone di protezione speciale (ZPS) individuate ai sensi della
3) dei SIR di cui alla
d) una relazione che evidenzi motivazioni, finalità, nonché alternative di localizzazione e di intervento ipotizzabili;
e) ogni altro documento utile ai fini dell’applicazione degli elementi di verifica di cui all’allegato D alla presente legge.
3. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui al comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo studio preliminare. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo quanto previsto dal presente comma, la presentazione della domanda di cui al comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, ai sensi del comma 8.
4. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del
5. Ai fini di cui ai commi 3 e 4, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
6. Il proponente provvede al deposito della documentazione di cui ai commi da 1 a 4, anche presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46.
7. Dell’avvenuto deposito è dato, a cura del proponente, sintetico avviso sul BURT, nonché all’albo pretorio dei comuni interessati;
nell’avviso, sono indicati il proponente, l’oggetto e la localizzazione del progetto, il luogo ove può essere consultata la documentazione nella sua interezza, ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), l’avviso evidenzia che il procedimento di verifica di assoggettabilità integra anche la valutazione di incidenza, e indica gli specifici siti interessati. Dalla data di pubblicazione di detto avviso, decorrono i termini del procedimento. In caso di valutazione di incidenza, dalla medesima data decorrono anche i termini del relativo procedimento.
8. I principali elaborati del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale sono pubblicati anche sul sito web dell’autorità competente, fatto salvo quanto disposto dai commi 3 e 4. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione di cui al comma 7, chiunque abbia interesse può far pervenire all’autorità competente le proprie osservazioni o memorie scritte relativamente al progetto depositato.”.
Art. 41. Modifiche all’articolo 49 della
1. Il comma 2 dell’articolo 49 della
“2. A seguito della pubblicazione di cui all’articolo 48, comma 7:
a) le amministrazioni interessate esprimono il parere di loro competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione;
b) l’autorità competente, a seguito della verifica di cui al comma 1, decide entro novanta giorni dalla pubblicazione in merito all’assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 49, è inserito il seguente:
“2 bis. L’autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente entro il termine previsto dall’articolo 48, comma 8; in tal caso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso l’autorità competente e presso le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46. L’autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di tale deposito.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 49 della
4. Il comma 4 dell’articolo 49 della
“4. L’autorità competente, con il provvedimento conclusivo del procedimento, evidenzia gli esiti della valutazione di incidenza e, qualora la valutazione di incidenza sia negativa, dispone l’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.”.
Art. 42. Modifiche all’articolo 50 della
1. Al comma 1 dell’articolo 50 della
2. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 50 della
“c) i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull’ambiente e sul patrimonio culturale che il progetto può produrre nelle fasi di realizzazione, di esercizio e di dismissione;”.
3. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 50 della
“f) lo studio prescritto all’articolo 5, comma 3, del
4. Il comma 5 dell’articolo 50 della
Art. 43. Modifiche all’articolo 51 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 della
“c) sia indicato se il progetto può avere incidenze significative su uno o più dei siti o zone di cui all’articolo 52, comma 1, lettera e).”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della
“2 bis. La documentazione a corredo della domanda è presentata in formato elettronico, e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo.”.
Art. 44. Sostituzione dell’articolo 52 della
1. L’articolo 52 della
“Art. 52
Avvio della procedura di valutazione
1. Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione richiede l’avvio del procedimento mediante domanda rivolta all’autorità competente, corredata:
a) dal progetto definitivo dell’opera, impianto o altro intervento;
b) dallo SIA di cui all’articolo 50, conforme eventualmente agli esiti della procedura di fase preliminare di cui all’articolo 51;
c) dalla sintesi non tecnica;
d) dagli esiti documentali della eventuale procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 48;
e) dallo studio prescritto all’articolo 5, comma 3 del
1) dei SIC e delle ZSC individuati ai sensi della dir. 92/43/CEE, e delle norme statali di attuazione delle medesime;
2) delle ZPS individuate ai sensi della dir. 2009/147/CEE, e delle norme statali di attuazione della medesima;
3) dei SIR di cui alla
f) dall’elenco delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
g) dall’elenco degli atti di assenso, quali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e altri comunque denominati, che siano necessari per la realizzazione e l’esercizio del progetto, con la specificazione del soggetto competente per ciascun atto;
h) dalla copia dell’avviso pubblico di cui al comma 6;
i) dalla documentazione attestante il versamento della somma di cui all’articolo 47, comma 3;
l) da una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.
2. La domanda di cui al comma 1, corredata dei relativi allegati, è depositata, su supporto informatico e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, contestualmente in almeno due copie presso l’autorità competente e presso le province e i comuni territorialmente interessati, nonché, in una sola copia, presso le altre amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 56, comma 1.
3. Entro trenta giorni dal deposito della domanda di cui al comma 2, l’autorità competente verifica la completezza della documentazione e l’avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell’articolo 47, comma 3.
4. Qualora l’istanza risulti incompleta a seguito della verifica di cui al comma 3, l’autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste.
5. Nel caso di cui al comma 4, i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa; qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. E’ fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
6. Il proponente, contestualmente alla presentazione della domanda ai sensi dei commi 1 e 2, provvede a propria cura e spese a dare notizia del progetto mediante specifico avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. L’avviso indica:
a) la notizia dell’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale;
b) il proponente, il progetto presentato e la relativa localizzazione;
c) la sommaria descrizione delle finalità, delle caratteristiche e delle dimensioni dell’intervento, nonché dei principali impatti ambientali possibili;
d) gli uffici presso i quali può essere consultata la documentazione;
e) l’indirizzo dell’autorità competente e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni;
f) la sede e la data di svolgimento della presentazione pubblica di cui all’articolo 52 ter, comma 3;
g) nel caso di cui al comma 1, lettera e), che il procedimento di valutazione comprende anche la valutazione di incidenza, e deve indicare gli specifici siti interessati;
h) il caso in cui il progetto riguardi un impianto sottoposto ad AIA, di cui alla parte seconda, titolo III bis, del
7. Un avviso con i contenuti di cui al comma 6 è pubblicato, contestualmente alla presentazione della domanda di cui al comma 1, sul sito web dell’autorità competente.
8. L’avviso, pubblicato nelle forme di cui ai commi 6 e 7, tiene luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e all’articolo 8, commi 3 e 4, della
Art. 45. Inserimento dell’articolo 52 bis nella
1. Dopo l’articolo 52 della
“Art. 52 bis. Segreto industriale o commerciale ed esigenze di riservatezza
1. Per ragioni di segreto industriale o commerciale, è facoltà del proponente presentare, unitamente alla domanda di cui all’articolo 52, comma 1, motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al progetto o allo SIA.
2. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.
3. L’autorità competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta, comparando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni.
4. L’autorità competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare la normativa vigente in materia.
5. Fatto salvo quanto disposto ai commi da 1 a 4, la presentazione della domanda di cui all’articolo 52, comma 1, costituisce anche autorizzazione da parte del proponente alla pubblicazione sul sito web dell’autorità competente, di cui all’articolo 52, comma 7.
6. In attuazione dell’articolo 5, comma 2, lettera h), del
7. Nei casi di cui al comma 6, la documentazione è predisposta in modo da rendere possibile l’agevole separazione della parte da non rendere pubblica.”.
Art. 46. Inserimento dell’articolo 52 ter nella
1. Dopo l’articolo 52 bis della
“Art. 52 ter. Consultazione
1. L’autorità competente, le province e i comuni territorialmente interessati garantiscono la possibilità da parte del pubblico di consultare la documentazione relativa all’istanza e di estrarne copia.
2. Entro il termine di sessanta giorni dal deposito della domanda ai sensi dell’articolo 52, comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo SIA, e presentare proprie osservazioni all’autorità competente.
3. Entro quindici giorni dalla data di avvio del procedimento, il proponente organizza, a propria cura e spese, una presentazione pubblica del progetto e dello SIA, da svolgersi in una sede il più possibile prossima all’area interessata dalla realizzazione del progetto.
4. L’autorità competente pubblica sul proprio sito web, salvo quanto previsto dall’articolo 52 bis, l’intera documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, la documentazione relativa alle eventuali modifiche di cui all’articolo 54, comma 1, e la documentazione integrativa di cui all’articolo 55, comma 3.
5. Le amministrazioni interessate di cui all’articolo 46, esprimono i rispettivi pareri o determinazioni entro sessanta giorni dalla data di inizio del procedimento ovvero nell’ambito della conferenza dei servizi istruttoria eventualmente indetta ai sensi dell’articolo 56, comma 1.
6. In caso di modificazioni o integrazioni sostanziali di cui agli articoli 54, comma 2, e 55, comma 5, le amministrazioni di cui al comma 5 si esprimono entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle stesse, per l’eventuale revisione dei pareri e delle determinazioni resi.”.
Art. 47. Modifiche all’articolo 53 della
1. Il comma 4 dell’articolo 53 della
“4. L’autorità competente determina l’esatto ammontare degli oneri finanziari per lo svolgimento dell’inchiesta; tali oneri sono a carico della medesima autorità, che vi fa fronte con le risorse di cui all’articolo 47, comma 3.”.
Art. 48. Sostituzione dell’articolo 54 della
1. L’articolo 54 della
“Art. 54
Modifiche conseguenti alla consultazione
1. Entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 52 ter, comma 2, il proponente può chiedere di modificare gli elaborati, anche a seguito di osservazioni o di rilievi emersi nel corso dell’inchiesta pubblica o del contraddittorio di cui all’articolo 53, comma 3. Se accoglie l’istanza, l’autorità competente fissa per l’acquisizione degli elaborati un termine non superiore a quarantacinque giorni, prorogabili su istanza del proponente per giustificati motivi.
2. L’autorità competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone che il proponente ne depositi copia ai sensi dell’articolo 52, comma 2 e, contestualmente, dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalità di cui al medesimo articolo 52, comma 6. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto, emendato ai sensi del comma 1, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole modifiche apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 1.”.
Art. 49. Sostituzione dell’articolo 55 della
1. L’articolo 55 della
“Art. 55
Istruttoria interdisciplinare
1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare avvalendosi delle strutture operative di cui all’articolo 47 .
2. Per l’emanazione della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all’articolo 57, l’autorità competente acquisisce e valuta:
a) tutta la documentazione presentata, ivi comprese le osservazioni e le eventuali controdeduzioni;
b) i pareri e le determinazioni delle amministrazioni interessate di cui all’articolo 46;
c) qualsiasi altro documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria stessa.
3. L’autorità competente può richiedere al proponente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 52 ter, comma 2, in un’unica soluzione, integrazioni alla documentazione presentata, con l’indicazione di un termine per l’adempimento che non può superare i quarantacinque giorni. Tale termine è prorogabile, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori quarantacinque giorni.
4. Qualora il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni di cui al comma 3, o ritiri la domanda, non si procede all’ulteriore corso della valutazione. E’ facoltà del proponente presentare una nuova domanda, che tenga conto di quanto evidenziato dall’autorità competente nella richiesta di integrazioni.
5. L’autorità competente, ove ritenga sostanziali e rilevanti per il pubblico le integrazioni di cui al comma 3, dispone che il proponente depositi copia delle stesse ai sensi dell’articolo 52, comma 2 e dia avviso dell’avvenuto deposito secondo le modalità di cui all’articolo 52, comma 6.
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto emendato ai sensi del comma 3, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi in relazione alle sole integrazioni apportate agli elaborati ai sensi del medesimo comma 3.”.
Art. 50. Sostituzione dell’articolo 56 della
1. L’articolo 56 della
“Art. 56
Disposizioni sulla semplificazione del procedimento
1. Per l’emanazione della pronuncia di cui all’articolo 57, l’autorità competente assicura, anche mediante convocazione di apposita conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del
2. Qualora le amministrazioni interessate non si siano espresse nei termini previsti dall’articolo 52 ter, commi 5 e 6, ovvero abbiano manifestato il proprio dissenso, l’autorità competente procede comunque a norma dell’articolo 57.
3. L’autorità competente può, altresì, concludere con le altre amministrazioni pubbliche interessate accordi per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.
4. Il regolamento di cui all’articolo 65, definisce le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di semplificazione di cui al presente articolo.”.
Art. 51. Sostituzione dell’articolo 57 della
1. L’articolo 57 della
“Art. 57
Pronuncia di compatibilità ambientale
1. L’autorità competente emana la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto con provvedimento espresso e motivato entro centocinquanta giorni dall’inizio del procedimento, fatti salvi i diversi termini di cui ai commi 2 e 3. Nei casi in cui è necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, l’autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente.
2. Nel caso di modifiche degli elaborati di cui dell’articolo 54, comma 1, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Nel caso di modifiche sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi all’articolo 54, comma 2, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
3. Nel caso di integrazioni alla documentazione ai sensi l’articolo 55, comma 3, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro quarantacinque giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso di integrazioni sostanziali e rilevanti per il pubblico ai sensi dell’articolo 55, comma 5, la pronuncia di compatibilità ambientale è espressa entro novanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto per la presentazione delle osservazioni.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
5. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente, con indicazione dell’opera, dell’esito del provvedimento e dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza. Dalla data di detta pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
6. La pronuncia di compatibilità ambientale è pubblicata integralmente sul sito web dell’autorità competente, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione relativa oggetto dell’istruttoria e delle valutazioni successive.”.
Art. 52. Sostituzione dell’articolo 58 della
1. L’articolo 58 della
“Art. 58
Effetti della pronuncia di compatibilità ambientale
1. La pronuncia di compatibilità ambientale costituisce condizione per il rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori. In nessun caso è consentito procedere all’inizio dei lavori in assenza della pronuncia di compatibilità ambientale.
2. La pronuncia di compatibilità ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto.
3. I progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia di compatibilità ambientale, salvo che nella medesima sia stabilito un periodo più lungo, tenuto conto delle caratteristiche del progetto.
4. Ove sussistano motivate necessità, l’autorità competente, su istanza del proponente, può prorogare il termine di cui al comma 3, per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente determinato.
5. Trascorso il periodo di validità, salva la possibilità di proroga ai sensi del comma 4, la pronuncia deve essere reiterata.”.
Art. 53. Sostituzione dell’articolo 59 della
1. L ’articolo 59 della
“Art. 59
Disposizioni sul monitoraggio degli impatti
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 57, comma 4, la pronuncia di compatibilità ambientale contiene altresì ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.
2. Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell’opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di consentire all’autorità competente di essere in grado di adottare le opportune misure correttive.
3. Per le attività di cui al comma 2, l’autorità competente si avvale del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) nei casi e con le modalità previste dalla
4. Qualora dalle attività di cui al comma 1, risultino impatti negativi ulteriori e diversi, ovvero di entità significativamente superiore, rispetto a quelli previsti e valutati nel provvedimento di VIA, l’autorità competente, acquisite le informazioni e valutati i pareri resi, può modificare il provvedimento ed apporvi condizioni ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 57, comma 4.
5. Qualora dall’esecuzione dei lavori, ovvero dall’esercizio dell’attività possano derivare gravi ripercussioni negative, non preventivamente valutate, sulla salute pubblica e sull’ambiente, l’autorità competente può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate, nelle more delle determinazioni correttive da adottare.
6. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati del medesimo e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 2, è data adeguata informazione attraverso il sito web dell’autorità competente, e attraverso il sito dell’ARPAT, se coinvolta ai sensi del comma 3.”.
Art. 54. Modifiche all’articolo 61 della
1. Al comma 1 dell’articolo 61 della
Art. 55. Modifiche all’articolo 62 della
1. Al comma 1 dell’articolo 62 della
2. Il comma 2 dell’articolo 62 della
“2. Per i progetti che possano avere impatti rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su altre regioni confinanti, l’autorità competente è tenuta ad informare le autorità competenti di tali regioni nonché le regioni stesse e gli enti locali territoriali interessati dagli impatti e ad acquisirne i rispettivi pareri, nell’ambito delle procedure disciplinate dalla presente legge.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 62 della
4. Al comma 5 dell’articolo 62 della
Art. 56. Modifiche all’articolo 63 della
1. Al comma 1 dell’articolo 63 della
Art. 57. Modifiche all’articolo 65 della l.r.10/2010
1. Il comma 1 dell’articolo 65 della
“1. La Giunta regionale approva un regolamento per :
a) l’attuazione delle procedure di cui al capo III del presente titolo;
b) la definizione delle modalità operative per l’attuazione delle disposizioni di coordinamento di cui all’articolo 73 bis, commi 1, 2 e 3;
c) la definizione delle modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall’autorità competente, per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e di controllo previste da presente titolo;
d) la definizione delle modalità di informazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 75.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 65 della
3. Il comma 5 dell’articolo 65 della
Art. 58. Modifiche all’articolo 66 della
1. Il comma 2 dell’articolo 66 della
Art. 59. Abrogazione dell’articolo 67 della
1. L’articolo 67 della
Art. 60. Inserimento del titolo IV bis e del capo I nella
1. Dopo il titolo IV della
“Titolo IV bis
L’autorizzazione integrata ambientale
CAPO I
Disposizioni per l’attuazione della parte seconda , titolo III bis, del
Art. 61. Inserimento dell’articolo 72 bis nella
1. Nel titolo IV bis, capo I, dopo l’articolo 72 della
“Art. 72 bis. Individuazione dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale e SUAP
1. L’autorità competente al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’AIA disciplinata dalla parte seconda, titolo III bis, del
2. La richiesta volta al rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’AIA, di cui al comma 1, se relativa allo svolgimento di attività produttive, è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), indicato quale punto unico di accesso dall’articolo 36 della
Art. 62. Inserimento dell’articolo 72 ter nella
1. Dopo l’articolo 72 bis della
“Art. 72 ter. Comitato di coordinamento
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, un comitato di coordinamento tecnico. Il comitato, ai fini di confronto e armonizzazione delle reciproche esperienze, svolge compiti di consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni di cui alla parte seconda, titolo III bis, del
2. Il comitato è composto da un rappresentante della struttura regionale e da un rappresentante designato da ciascuna provincia, competenti nelle materie relative all’esercizio delle funzioni disciplinate dal
3. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta le norme di funzionamento del comitato. La partecipazione al comitato di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.”.
Art. 63. Inserimento dell’articolo 72 quater nella
1. Dopo l’articolo 73 ter della
“Art. 72 quater. Funzioni dell’ARPAT
1. Le province si avvalgono, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza ai sensi della presente legge, ivi comprese quelle previste all’articolo 29 decies, comma 3, del
Art. 64. Inserimento dell’articolo 72 quinquies nella
1. Dopo l’articolo 72 quater della
“Art. 72 quinquies. Disciplina delle tariffe
1. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono poste a carico del gestore ai sensi dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 152/2006.”.
Art. 65. Inserimento dell’articolo 72 sexies nella
1. Dopo l’articolo 72 quinquies della
“Art. 72 sexies. Esercizio dei poteri sostitutivi
1. Qualora le province, quali autorità competente ai sensi dell’articolo 72 bis, comma 1, non provvedano, nell’ambito delle procedure di AIA di cui alla parte seconda, titolo III bis del
Art. 66. Inserimento dell’articolo 72 septies nella
1. Dopo l’articolo 72 sexies della
“Art. 72 septies. Norma transitoria
1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto previsto all’articolo 33, comma 3 bis, del
Art. 67. Sostituzione della rubrica del capo I del titolo V della
1. La rubrica del capo I del titolo V della
Art. 68. Modifiche all’articolo 73 bis della
1. Il comma 2 dell’articolo 73 bis della
“2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), si applica l’articolo 10, commi 1 bis e 1 ter del
Art. 69. Inserimento dell’articolo 73 ter nella
1. Dopo l’articolo 73 bis della
“Art. 73 ter. Coordinamento fra VAS e valutazione di incidenza
1. Qualora sia necessario procedere alla valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15, della
2. Nei casi di cui al comma 1, il rapporto ambientale deve essere accompagnato da un apposito studio di incidenza, contenente gli ulteriori e specifici elementi di conoscenza e di analisi previsti dall’allegato G del
3. L‘autorità competente in materia di VAS esprime il parere motivato di cui all’articolo 26, previa acquisizione della valutazione di incidenza effettuata dalla struttura competente in base all’ordinamento dell’ente. Qualora non sia individuata una diversa competenza, il parere motivato di cui all’articolo 26 è espresso anche con riferimento alle finalità di conservazione proprie della valutazione d‘incidenza. L’informazione e la pubblicità effettuata ai sensi dell’articolo 28, danno specifica evidenza anche agli esiti dell’avvenuta integrazione procedurale fra VAS e valutazione di incidenza.
4. Il coordinamento di cui ai commi 1 e 2, opera anche con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità e alla procedura per la fase preliminare, limitatamente alle finalità proprie delle stesse.”.
Art. 70. Inserimento dell’articolo 73 quater nella
1. Dopo l’articolo 73 ter è inserito il seguente:
“Art 73 quater. Raccordo tra VIA e valutazione d’incidenza
1. Nei casi di cui all’articolo 48, comma 2, lettera c), e all’articolo 52, comma 1, lettera e), la valutazione di incidenza ai sensi dell’articolo 15 bis della
2. Nei casi di cui al comma 1, la valutazione d’incidenza è effettuata con le modalità previste dall’articolo 15 bis della
Art. 71. Inserimento dell’articolo 75 bis nella
1. Dopo l’articolo 75 della
“Art. 75 bis. Fondo per il sostegno dei comuni di minori dimensioni
1. È istituito un fondo finanziario per il sostegno dei comuni al di sotto di cinquemila abitanti ovvero, nelle zone montane, al di sotto di tremila abitanti, che eroga contributi per:
a) agevolare l’esercizio delle funzioni di autorità competente per la VAS, di cui all’articolo 12, comma 3 bis, in forma associata o tramite convenzione;
b) il reperimento della professionalità tecnica necessaria per l’effettuazione degli eventuali approfondimenti propedeutici alla valutazione d’incidenza di cui all’articolo 15 della
2. Il comma 1, lettera b, si applica anche agli enti parco di cui all’articolo 15, comma 3, della
3. La Giunta regionale definisce con il regolamento attuativo di cui all’articolo 38 le modalità di accesso al fondo stesso.”.
Art. 72. Modifiche all’articolo 76 della
1. Il comma 5 dell’articolo 76 della
“5. Per gli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 75 bis, per l’anno 2012 è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 a valere sull’unità previsionale di base (UPB) 343 “Sistemi informativi, attività conoscitive e di informazione in campo territoriale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
2. Il comma 6 dell’articolo 76 della
“6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.”.
Capo III
Modifiche alla
Art. 73. Modifiche all’articolo 3 della
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della
Art. 74. Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15
Valutazione di incidenza di piani e programmi
1. Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all’allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all’articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la valutazione di incidenza relativa agli atti di pianificazione di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all’approvazione dei piani medesimi. Nel caso di atti di pianificazione interprovinciali, intercomunali o tra altri enti locali, la valutazione di incidenza è effettuata d’intesa tra le amministrazioni competenti. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa entro il termine di cui al comma 1, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione.
3. Nel caso in cui gli atti di pianificazione di cui al comma 1, di competenza comunale interessino aree ricadenti nei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza in relazione a tali aree è effettuata dall’ente parco competente.
4. La valutazione di incidenza di piani e programmi di competenza di enti diversi dalla Regione e dalla provincia, è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:
a) della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3 e alle lettere b) e c);
b) del parco regionale, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi previste al comma 3;
c) del parco nazionale, nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa ivi prevista, dalla Regione.
5. Nei casi di cui al comma 4, i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti o, se situati in zone montane, a tremila abitanti, possono far ricorso al fondo finanziario di cui all’articolo 75 bis della
6. La valutazione di incidenza di atti di pianificazione e loro varianti di competenza provinciale è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:
a) delle altre amministrazioni provinciali interessate, quando tali atti interessino siti di importanza regionale e geotopi compresi nell’ambito territoriale di più province;
b) dell’ente parco regionale, nei casi di cui all’articolo 3, comma 5;
c) dell’ente parco nazionale nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 bis, o in caso di mancato raggiungimento dell’intesa ivi prevista, dalla Regione.
7. Nei casi di cui all’articolo 73 ter della
8. In attuazione dell’articolo 5, comma 7, del
9. Con riferimento ai piani e programmi che interessano siti di importanza regionale e geotopi come disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10 del
10. Fino all’approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera c), si applica quanto disposto dall’allegato G del
11. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello Stato per piani e programmi riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.”.
Art. 75. Inserimento dell’articolo 15 bis nella
1. Dopo l’articolo 15 della
“Art. 15 bis. Valutazione di incidenza di interventi e progetti
1. In attuazione dell’articolo 5, comma 3, del
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 5, la valutazione di incidenza relativa agli interventi e ai progetti di cui al comma 1, è effettuata dalla stessa amministrazione competente all’approvazione dell’intervento e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di incidenza di cui al comma 1. Le autorità competenti alla verifica chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni stesse. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi.
3. Nel caso in cui gli interventi o progetti di cui al comma 1, siano localizzati all’interno dei parchi regionali o nelle loro aree contigue, la valutazione di incidenza relativa a tali progetti ed interventi è effettuata dall’ente parco competente.
4. Nei casi di cui al comma 2, la valutazione di incidenza degli interventi e progetti di competenza di enti diversi dalla Regione è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio :
a) della provincia, salvo i casi in cui ricorrano le ipotesi di cui alla lettera b);
b) dell’ente parco nazionale, nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa ivi prevista, della Regione.
5. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA ai sensi dell’articolo 43 della
6. La valutazione di incidenza dei progetti di cui al comma 5, è effettuata previa acquisizione del parere obbligatorio:
a) dell’ente parco nazionale, nei casi di cui all’articolo 3, comma 5 bis o, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa ivi prevista, della Regione;
b) della provincia, limitatamente ai progetti per i quali la competenza alla gestione delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VIA è dei comuni.
7. La Giunta regionale definisce i criteri per l’applicazione della valutazione di incidenza in armonia con le specifiche normative di settore e in applicazione dei principi di semplificazione.
8. In attuazione dell’articolo 5, comma 7, del
9. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i siti di importanza regionale e geotopi disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 9 e 10, del
10. Fino all’approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 12, comma 1,lettera c), si applica quanto disposto dall’allegato G del
11. E’ fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d’incidenza di competenza dello stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, ivi comprese le opere destinate alla difesa.”.
Capo IV
Modifiche alla
(Norme per il governo del territorio)
Art. 76. Modifiche alla rubrica del capo I del titolo II della
1. La rubrica del capo I del titolo II della
Art. 77. Sostituzione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della l.r.1/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 11
Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica e contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e atti di governo del territorio
1. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla
2. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono:
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.”.
Art. 78. Abrogazione dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
Art. 79. Sostituzione dell’articolo 13 della
1. L’articolo 13 della
“Art. 13
Monitoraggio
1. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell’articolo 29 dalla
2. Oltre al monitoraggio svolto ai sensi dell’articolo 29, le province ed i comuni svolgono il monitoraggio degli effetti dei propri strumenti di pianificazione e dei propri atti di governo del territorio che, dalle previsioni di detti strumenti o atti, derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e della salute umana e forniscono i relativi risultati al sistema informativo geografico regionale.
3. La Regione svolge altresì il monitoraggio degli effetti sul territorio degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio di comuni e province, ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui al titolo I, capo I.
4. Il monitoraggio di cui ai commi 1 e 2, si svolge a partire dal secondo anno dall’approvazione degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo del territorio. Delle attività di monitoraggio la Giunta regionale informa il Consiglio regionale con cadenza annuale.”.
Art. 80. Abrogazione dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
Art. 81. Sostituzione dell’articolo 15 della
1. L’articolo 15 della
“Art. 15
Avvio del procedimento
1. I comuni, le province e la Regione provvedono all’approvazione degli strumenti della pianificazione territoriale, di cui all’articolo 9 e delle varianti ai medesimi, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti procedono, preliminarmente, alla trasmissione a tutti i soggetti interessati dell’apposita comunicazione di avvio del procedimento.
3. Per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della
4. L’atto di avvio del procedimento deve contenere:
a) la definizione degli obiettivi di piano;
b) il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell’accertamento dello stato delle risorse interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;
c) l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo di cui alla lettera b);
d) l’indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell’approvazione del piano;
e) l’indicazione dei termini entro i quali, secondo le leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di cui alle lettere c) e d), devono pervenire all’amministrazione competente all’approvazione.”.
Art. 82. Modifiche all’articolo 16 della
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della
“3. Prima dell’adozione dell’atto, il responsabile del procedimento assicura l’acquisizione di tutti i pareri richiesti dalla legge, delle eventuali segnalazioni, proposte, contributi e condizioni, formulate dagli altri soggetti, pubblici e privati, interessati. In particolare, provvede ad allegare agli atti da adottare un’apposita relazione sull’attività svolta ai sensi del comma 1, del comma 2 e del presente comma unitamente al rapporto del garante della comunicazione di cui all’articolo 19.”.
Art. 83. Sostituzione dell’articolo 17 della
1. L’articolo 17 della
“Art. 17
Adozione e approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale
1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 17 bis, il soggetto istituzionalmente competente provvede all’adozione dello strumento della pianificazione territoriale e comunica tempestivamente il provvedimento adottato agli altri soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, e trasmette ad essi i relativi atti. Entro e non oltre il termine di cui al comma 2, tali soggetti possono presentare osservazioni al piano adottato.
2. Il provvedimento adottato è depositato presso l’amministrazione competente per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune.
3. Per gli atti sottoposti a VAS si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, della
4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, e fermi restando gli adempimenti previsti dall’articolo 26 della
5. Il provvedimento di approvazione contiene il riferimento puntuale alle osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate.
6. Lo strumento della pianificazione approvato è comunicato ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, con i relativi atti, almeno quindici giorni prima della pubblicazione dei relativi avvisi sul BURT ed è reso accessibile a tutti anche in via telematica.
7. Gli avvisi relativi all’approvazione dello strumento della pianificazione territoriale, ai sensi del presente articolo, sono pubblicati sul BURT decorsi almeno trenta giorni dall’approvazione stessa. Lo strumento acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.”.
Art. 84. Inserimento dell’articolo 17 bis nella
1. Dopo l’articolo 17 della
“Art. 17 bis. Disposizioni particolari per l’adozione e l’approvazione dei piani strutturali
1. Il comune può procedere al deposito e alla pubblicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 2, dell’avviso di adozione del piano strutturale, solo dopo aver trasmesso lo stesso alla Regione e alla provincia territorialmente interessata.
2. Qualora la Regione o la provincia interessata presentino osservazioni ai sensi dell’articolo 17 comma 1, provvedono a pubblicarle sui propri siti internet.
3. Le determinazioni assunte dal comune in sede di approvazione del piano strutturale ai sensi dell’articolo 17, comma 5, relativamente alle osservazioni di Regione e provincia, sono pubblicate sul sito internet del comune.
4. La pubblicazione dell’avviso di approvazione di cui all’articolo 17, comma 7, può essere effettuata solo a seguito della trasmissione alla Regione ed alla provincia interessata dello strumento di pianificazione approvato.”.
Art. 85. Modifiche all’articolo 18 della
1. Al comma 1 dell’articolo 18 della
2. Al comma 2 bis dell’articolo 18 della
Art. 86. Modifiche all’articolo 22 della
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della
“1. Il soggetto promotore dell’accordo di cui all’articolo 21, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle amministrazioni competenti al fine di esaminare il progetto predisposto, comprensivo degli atti di cui agli articoli 22, 23 e 24 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 22 della
“1 bis. Il soggetto promotore acquisisce, prima della data di convocazione della conferenza di servizi, i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, così come definiti dall’articolo 4 della
Art. 87. Modifiche all’articolo 48 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 48 della
“3 bis. Il piano di indirizzo territoriale contiene:
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello territoriale, economico, sociale e per la salute umana.”.
Art. 88. Modifiche all’articolo 51 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 51 della
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 51 della
“3 bis. Il piano territoriale di coordinamento contiene:
a) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
b) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.”.
Art. 89. Modifiche all’articolo 53 della
1. La lettera g) del comma 2 dell’articolo 53 della
2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 53 della
“c bis) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani;
c ter) la valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana.”.
Art. 90. Modifiche all’articolo 55 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 55 della
“1 bis. Con riferimento alle discipline di cui al comma 1, lettere a) e b), il regolamento urbanistico dà conto della conformità delle sue previsioni a quelle del piano strutturale, esplicita la relazione delle sue previsioni con i piani regionali e provinciali di riferimento; motiva le scelte di pianificazione con riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici, sociali rilevanti per l’uso del territorio e per la salute umana, anche in attuazione di quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, lettere c bis) e c ter).”.
Art. 91. Modifiche all’articolo 56 della
1. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 56 della
“b) le apposite analisi che evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni del piano;”.
2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 56 della
“b bis) La valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana;”.
3. Il comma 3 dell’articolo 56 della l.r.1/2005 è abrogato.
Art. 92. Modifiche all’articolo 67 della
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 67 della
“c) dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza interna ed esterna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio economici rilevanti per l’uso del territorio e per la salute umana, in attuazione di quanto previsto dal regolamento urbanistico;”.
Art. 93. Sostituzione dell’articolo 75 della
1. L’articolo 75 della
“Art. 75
Regolamento di attuazione
1. Entro trecentosessantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Regione approva un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Il regolamento di cui al comma 1, disciplina in particolare:
a) le apposite analisi attraverso cui gli strumenti di pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio evidenziano la coerenza interna ed esterna;
b) la valutazione degli effetti che derivano dalle previsioni a livello paesaggistico, territoriali, economico, sociale e per la salute umana;
c) il monitoraggio degli effetti di cui alla lettera b), e il monitoraggio dell’articolo 13.”.
Capo V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 94. Disposizioni transitorie
1. Ai procedimenti di VAS avviati a far data dall’entrata in vigore della
2. I procedimenti di VIA, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
3. I procedimenti di AIA, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
4. I procedimenti di valutazione di incidenza, avviati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono ai sensi delle disposizioni vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento.
5. I procedimenti di valutazione di incidenza di cui agli articoli 15 e 15 bis della
Art. 95. Abrogazione del capo I della
1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, è abrogato il capo I della
[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[21] Articolo abrogato dall'art. 254 della