Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 23/04/2007 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. |
Art. 3. Calcolo del saldo di bilancio. |
Art. 4. Obiettivi di miglioramento del saldo di bilancio. |
Art. 5. Monitoraggio. |
Art. 6. Abrogazioni. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.1.266 - L.R. 23 aprile 2007, n. 24. [1]
Misure per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti ed organismi dipendenti.
(B.U. 2 maggio 2007, n. 10).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso degli organismi e degli enti dipendenti di cui all’articolo 50 dello Statuto, di seguito unitariamente denominati enti, alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati per il triennio 2007/2009 dalla
Art. 2. Concorso degli organismi e degli enti dipendenti alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
1. Gli enti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attenendosi ad uno dei seguenti criteri di contenimento della spesa:
a) miglioramento del saldo di bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4;
b) mantenimento della spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi, dell’IRAP e con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno 2004 come risultante dal bilancio consuntivo oppure, nel caso di contabilità economica, dal bilancio di esercizio.
2. Gli enti comunicano alla Giunta regionale la misura di contenimento della spesa prescelta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del
Art. 3. Calcolo del saldo di bilancio.
1. Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria, il saldo di bilancio è calcolato, in termini di competenza, quale differenza fra i titoli di entrata e i titoli di spesa, al netto delle partite di giro.
2. Per gli enti che adottano la contabilità economica il saldo di bilancio è dato dal risultato di esercizio.
3. Per le aziende regionali per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 10 della
4. Ai fini di cui al comma 3 costituiscono nuovi servizi quelli erogati nelle strutture realizzate in attuazione del programma pluriennale degli investimenti di cui all’articolo 10 della
Art. 4. Obiettivi di miglioramento del saldo di bilancio.
1. Entro il triennio 2007/2009 gli enti che hanno optato per il miglioramento del saldo di bilancio conseguono i seguenti obiettivi:
a) il miglioramento di tale risultato in misura non inferiore al 10 per cento, in caso di saldo positivo nell’esercizio 2005;
b) il pareggio, in caso di saldo negativo nell’esercizio 2005.
Art. 5. Monitoraggio.
1. Gli enti riferiscono periodicamente alla Giunta regionale circa le misure adottate per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento, secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta Regionale, qualora ne ravvisi la necessità a seguito dell’esito del monitoraggio di cui al comma 1, impartisce agli enti indirizzi specifici diretti ad assicurare la coerenza della gestione con gli obiettivi di miglioramento.
Art. 6. Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la
b) gli articoli 2 e 4 della
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
[1] Abrogata dall'art. 10 della