Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 05/10/2006 |
Numero: | 46 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Organismi ed enti dipendenti. |
Art. 3. Commissioni, comitati ed altri organi. |
Art. 4. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 3/2006. |
Art. 5. Entrata in vigore. |
§ 6.1.260 – L.R. 5 ottobre 2006, n. 46.
Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica regionale, in applicazione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fi scale) convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006, n. 248. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 3 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).
(B.U. 13 ottobre 2006, n. 30).
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge detta disposizioni finalizzate al concorso del sistema regionale toscano alla realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui al
Art. 2. Organismi ed enti dipendenti. [1]
[1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 del
2. Le economie di spesa e gli utili di esercizio realizzati dagli organismi ed enti dipendenti nell’anno 2006 restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.]
Art. 3. Commissioni, comitati ed altri organi.
1. In attuazione dei principi posti dall’articolo 29 del
2. La Giunta regionale, entro i centoventi giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, verifica la perdurante utilità degli organi risultanti dalla ricognizione ed assume le conseguenti iniziative, anche legislative, volte alla riduzione del loro numero, alla razionalizzazione delle competenze attribuite e della loro composizione, nonché alla revisione dei compensi attribuiti.
3. La Giunta regionale trasmette tempestivamente al Consiglio regionale una relazione illustrativa sugli esiti dell’attività svolta ai sensi dei commi 1 e 2.
4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, gli enti e gli organismi dipendenti provvedono nel termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge a fornire alla Giunta regionale le necessarie informazioni.
5. A decorrere dal 1° settembre 2007 i compensi spettanti agli organi non individuati ai sensi dei commi 1 e 2, sono ridotti del trenta per cento. Tali organi sono comunque soppressi alla data del 1° gennaio 2008.
6. Il presente articolo non si applica agli organi di direzione, amministrazione e controllo, nonché agli organi dai quali non derivano effetti di spesa a carico del bilancio della Regione e degli enti ed organismi dipendenti.
Art. 4. Modifiche all’articolo 1 della
[1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. Rientrano nei limiti di spesa previsti dal comma 1, lettere a) e c), anche gli incarichi e le collaborazioni coordinate e continuative conferite ai sensi dell’articolo 32 del
Art. 5. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della