Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/06/2014 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1 . Inserimento dell’ articolo 27 bis nella l.r. 61/2007 |
Art. 2 . Entrata in vigore |
§ 5.4.233 - L.R. 9 giugno 2014, n. 30.
Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 61/2007.
(B.U. 18 giugno 2014, n. 26)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;
Visto il
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. L’articolo 27 della
2. Poiché l’attuazione della
3. Fermo restando il carattere straordinario del piano di cui all’articolo 27 della
4. Data l’urgenza di concludere le procedure di affidamento del servizio, sulla base di atti di pianificazione aggiornati alle attuali esigenze, si prevedono procedure di modifica dei piani straordinari semplificate rispetto a quelle di approvazione e si stabilisce che la legge entri in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1. Inserimento dell’ articolo 27 bis nella
1. Dopo l’articolo 27 della
“ Art. 27 bis - Disposizioni per l’adeguamento dei piani straordinari per i primi affidamenti del servizio
1. Fino all’approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti e ove indispensabile ai fini dell’espletamento delle procedure di gara per i primi affidamenti del servizio, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui alla
2. Le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani trasmettono la proposta di aggiornamento del piano straordinario:
a) alla Regione che, nel termine di cui al comma 3, può esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con il piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con
b) alle province interessate, che, nel termine di cui al comma 3:
1) nel caso in cui abbiano adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono esprimere un parere vincolante sulla coerenza delle previsioni contenute nella proposta di aggiornamento con detto piano;
2) nel caso in cui non abbiano ancora adottato il piano interprovinciale dei rifiuti, possono formulare proposte o osservazioni.
3. La Regione e le province si esprimono entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta di aggiornamento. Decorso tale termine, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani procedono all’approvazione dell’aggiornamento del piano, anche in assenza dei pareri della Regione o delle province.
4. L’aggiornamento del piano straordinario è trasmesso alla Giunta regionale, che provvede alla pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, nonché alle province interessate. L’aggiornamento ha efficacia dalla data di pubblicazione. ”.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.