§ 5.4.1084 - D.G.R. 15 dicembre 2003, n. 1325 .
Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:15/12/2003
Numero:1325

§ 5.4.1084 - D.G.R. 15 dicembre 2003, n. 1325 .

Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 261/2002 - Abrogazione della Delib.G.R. n. 1406/2001.

(B.U. 4 febbraio 2004, n. 5, parte seconda, supplemento n. 12.)

 

La Giunta regionale

Considerato che la U.E. nella sua politica per la tutela della qualità dell'aria ambiente contenuta nel Sesto Programma di Azione per l'Ambiente "Ambiente 2001: il nostro futuro, la nostra scelta", istituito con decisione n. 1600/2002/CE si propone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 che attribuisce alle Regioni la competenza relativa alla tutela della qualità dell'aria ed in particolare la formulazione di piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento;

Visto il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 di attuazione della direttiva 96/62/CE del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, ed in particolare l'articolo 6 che indica come le Regioni debbano effettuare la valutazione della qualità dell'aria ambiente, gli articoli 7, 8 e 9 che indicano come le Regioni, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, provvedano ad individuare le zone e agglomerati del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti:

- comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

- eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

- sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza;

- sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi;

Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e delle direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

Visto il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261 "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351" che nell'allegato 1 riporta la direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare e la zonizzazione del territorio;

Vista la direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria ambiente che stabilisce un valore limite e un valore obiettivo per tale inquinante;

Vista la propria Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1406 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999";

Considerato che predetta deliberazione prevede una periodicità biennale per la verifica ed aggiornamento della valutazione della qualità dell'aria e della relativa classificazione del territorio;

Vista la L.R. 13 agosto 1998, n. 63 recante "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33";

Vista la Delib.G.R. 12 aprile 1999, n. 381 "Approvazione del Piano regionale di rilevamento della qualità dell'aria" (art. 3, L.R. 5 maggio 1994, n. 33);

Rilevato che per la classificazione è stato utilizzato, come criterio guida fondamentale, il confronto fra i valori di concentrazione in aria ambiente per le sostanze inquinanti considerate ottenuti dalle reti di monitoraggio per il periodo 2000-2002 con i valori limite fissati a livello nazionale ed europeo, e con i rispettivi margini di superamento e le soglie di valutazione superiore ed inferiore;

Evidenziato che per la classificazione è stato utilizzato un principio precauzionale utilizzando un criterio conservativo/cautelativo di considerare la popolazione residente nei territori esposta continuamente ai livelli di inquinamento peggiori rilevati;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla definizione di liste di zone del territorio regionale dove si verifichino le condizioni suesposte e quindi di procedere alla nuova valutazione e classificazione del territorio regionale basata sullo stato della qualità dell'aria per il periodo 2000-2002, relativamente alle sostanze inquinanti riportate nel D.M. n. 60/2002 e dalla direttiva 2002/3/CE suindicata;

Considerato che, ai sensi del D.M. n. 261/2002, le zone discendenti dalla classificazione devono essere primariamente considerate come territori amministrativi, per cui in questa classificazione, come per la precedente, viene valutata la qualità dell'aria ambiente presente nel territorio dei comuni toscani e quindi si procede alla loro classificazione;

Ritenuto che ai fini della elaborazione dei piani e programmi previsti dal D.Lgs. n. 351/1999 e dal D.M. n. 261/2002 si debba procedere alla individuazione di zone del territorio regionale comprendenti più comuni finitimi con analoghe condizioni di qualità dell'aria ambiente;

Considerato, quindi, che la valutazione della qualità dell'aria ambiente e la conseguente classificazione (allegato 1) hanno permesso di individuare le seguenti zone del territorio regionale:

- Zona di mantenimento A-B, comprendente i 255 comuni che presentano una buona qualità dell'aria classificati con le lettere A e B per tutte le sostanze inquinanti, che dovrà essere oggetto di un piano di mantenimento regionale, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 351/1999;

- Zona di risanamento comunale costituita dal territorio di 8 comuni non finitimi (Siena, Poggibonsi, Grosseto, Piombino, Arezzo, Montecatini Terme, Viareggio, Pomarance) che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D, e che dovranno essere oggetto di specifici piani o programmi di risanamento, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 351/1999;

- Zona di risanamento Livornese, Pisana e del Cuoio, comprendente 7 comuni costieri e interni (Rosignano Marittimo, Livorno, Pisa, Cascina, Pontedera, Montopoli Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno) che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D; tale zona dovrà essere oggetto di piano o programma di risanamento;

- Zona di risanamento della Piana Lucchese comprendente i comuni di Lucca e Capannori che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D; anche questa zona sarà oggetto di piano o programma di risanamento;

- Zona di risanamento dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia e del Comprensorio Empolese, comprendente 15 comuni che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e che pertanto sono stati classificati C e/o D; tale zona è costituita dagli 8 comuni dell'area omogenea fiorentina, Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, e dai comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Poggio a Caiano, Prato, Montemurlo, Montale, Pistoia. Anche questa zona sarà oggetto di piani o programmi di risanamento;

Considerato, inoltre, che ai fini delle attività di pianificazione e programmazione del risanamento può essere opportuno suddividere le zone più complesse in subzone che presentano omogeneità e coerenze amministrative, industriali e territoriali;

Ritenuto, quindi, che nell'ambito della zona di risanamento dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia e del Comprensorio Empolese rimanga individuata l'area omogenea fiorentina, comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci, Signa e Firenze, così come era stato previsto dalla Delib.G.R. n. 1406/2001;

Visto l'articolo 7 del D.M. n. 261/2002 sulla pianificazione integrata e la concertazione con gli enti locali che prevede il coordinamento dei piani e dei programmi di mantenimento e di risanamento e degli obiettivi stabiliti dagli stessi, con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli Enti Locali;

Ritenuto di indicare le Amm.ni prov.li competenti, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative e territoriali, quali soggetti di coordinamento delle azioni e degli interventi di mantenimento e risanamento previsti nei piani e programmi regionali ed in quelli previsti dalle Amm.ni comunali per le zone individuate, e per il controllo e la verifica dell'inquinamento di origine industriale, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e delle L.R. n. 33/1994 e L.R. n. 19/1995;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 27.3.02 tra la Regione Toscana, Provincia di Firenze, comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa relativamente all'area omogenea individuata dalla Delib.G.R. n. 1406/2001;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 15 aprile 2003 tra la Regione Toscana, ANCI e URPT titolato "Piano di azione ( ex art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999 ) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori".

Tale Protocollo contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM10 e, parimenti, individua una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle emissioni di PM10;

Considerato l'Accordo di Programma tra Regione, Province e URPT, Comuni e ANCI per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, stipulato in data 10 ottobre 2003;

Considerato che il processo di classificazione del territorio, effettuato secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 351/1999, permette anche di individuare in quali zone e agglomerati è obbligatoria la misurazione continua o discontinua in siti fissi e in quali è possibile utilizzare o affiancare alla misurazione per la valutazione della qualità dell'aria ambiente tecniche di modellizzazione o stima oggettiva, quali gli inventari delle emissioni;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 33/1994, i sistemi di rilevamento della qualità dell'aria ambiente sono gestiti dalle Amm.ni Prov.li;

Evidenziato che, nell'appendice 3 dell'allegato 1 al presente atto, sono indicate le postazioni per cui esiste la obbligatorietà nella continuazione della misurazione in siti fissi;

Ritenuto, pertanto, di confermare, ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002, l'obbligatorietà della misurazione continua in siti fissi nelle zone dove i livelli delle sostanze inquinanti sono superiori alla soglia di valutazione superiore;

Considerato che sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell'aria ambiente e della classificazione del territorio i comuni di: Siena, Poggibonsi, Grosseto, Piombino, Arezzo, Montecatini Terme, Viareggio, Pomarance, Rosignano Marittimo, Livorno, Pisa, Cascina, Pontedera, Montopoli Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno, Lucca, Capannori, Area omogenea fiorentina (Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa), Empoli, Montelupo Fiorentino, Poggio a Caiano, Prato, Montemurlo, Montale, Pistoia, presentano superamenti dei valori limite contenuti nel D.M. n. 60/2002 e nella direttiva 2002/3/CE per una o più di una sostanza inquinante, per cui dovranno predisporre un piano d'azione comunale P.A.C. contenente un rapporto sulla qualità dell'aria e apposite misure e interventi coerenti e collegati con quelli previsti nei piani e programmi regionali, secondo le linee guida riportate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente atto;

Considerato che in data 28 novembre 2003 il documento "Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6,7,8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999 " è stato presentato al Tavolo di concertazione settoriale sulle politiche ambientali e agenda 21 regionale;

Considerato che sono state tenute, in data 16 e 28 ottobre 2003 due riunioni di consultazione sul documento "Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale" che costituisce l'allegato 1, con le Amm.ni Prov.li ed ARPAT;

Ritenuto di confermare una periodicità biennale per la verifica ed aggiornamento della valutazione della qualità dell'aria e della relativa classificazione del territorio, in modo da permettere alla politica regionale del settore di seguire l'evoluzione dei livelli di inquinamento in conseguenza alle azioni e interventi intrapresi, e pertanto anche ai fini di valutarne l'efficacia;

Preso atto che la presente valutazione dello stato della qualità dell'aria ambiente e la conseguente classificazione sostituiscono quelle contenute nella propria Delib.G.R. n. 1406/2001, e che pertanto si deve procedere alla abrogazione di tale atto;

A voti unanimi

Delibera

 

 

di prendere atto della valutazione dello stato della qualità dell'aria ambiente presente nei territori dei comuni toscani, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 351/1999, in riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria determinati dal D.M. n. 60/2002 e dalla direttiva 2002/3/CE della U.E. relativamente alle seguenti sostanze inquinanti:

- biossido di zolfo SO2, biossido di azoto NO2, ossidi di azoto NOx , piombo Pb e materiale particellato fine PM10 ossido di carbonio CO e benzene C6H6;

- ozono O3;

contenuta nella relazione "Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale" di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione;

di adottare la classificazione dei comuni del territorio toscano, effettuata ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999, sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente precedente, contenuta nel documento "Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale" di cui all'allegato 1 facente parte integrante della presente deliberazione;

di individuare le seguenti zone del territorio regionale:

3.1. Zona di mantenimento A-B, comprendente i 255 comuni, che presentano una buona qualità dell'aria classificati con le lettere A e B per tutte le sostanze inquinanti, riportati nel documento che costituisce l'allegato 1 facente parte integrante alla presente deliberazione;

3.2. Zona di risanamento comunale costituita dal territorio di 8 comuni non finitimi ( Siena, Poggibonsi, Grosseto, Piombino, Arezzo, Montecatini Terme, Viareggio, Pomarance ) che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D, riportati nel documento che costituisce l'allegato 1 facente parte integrante alla presente deliberazione;

3.3. Zona di risanamento Livornese, Pisana e del Cuoio, comprendente 7 comuni costieri e interni (Rosignano Marittimo, Livorno, Pisa, Cascina, Pontedera, Montopoli Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno ) che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D, riportati nel documento che costituisce l'allegato 1 facente parte integrante alla presente deliberazione;

3.4. Zona di risanamento della Piana Lucchese comprendente i comuni di Lucca e Capannori che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D, riportati nel documento che costituisce l'allegato 1 facente parte integrante alla presente deliberazione;

3.5. Zona di risanamento dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia e del Comprensorio Empolese, comprendente 15 comuni che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e che pertanto sono stati classificati C e/o D; tale zona è costituita dagli 8 comuni dell'area omogenea fiorentina, Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, e dai comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Poggio a Caiano, Prato, Montemurlo, Montale, Pistoia, riportati nel documento che costituisce l'allegato 1 facente parte integrante alla presente deliberazione;

che dovranno esser oggetto di piani e programmi regionali di mantenimento o di risanamento ai sensi degli articoli 9 e 8 del D.Lgs. n. 351/1999;

Comuni compresi nelle zone di risanamento

4. di determinare che:

4.1. i comuni di cui ai punti 3.2., 3.3., 3.4. e 3.5. devono:

4.1.1. predisporre un rapporto sulla qualità dell'aria redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2, paragrafo 1.4, facente parte integrante della presente deliberazione.

Il rapporto sulla qualità dell'aria ambiente è relativo a tutti gli inquinanti misurati nel proprio territorio, ed è redatto, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAT e della AUSL, al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente nel territorio comunale;

4.1.2. elaborare, adottare e trasmettere alla Regione e alla Provincia territorialmente competente, entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, un piano di azione contenente le misure e gli interventi coerenti e collegati con quelli previsti nei piani e programmi regionali, da attuare per il raggiungimento dei valori limite, entro i termini stabiliti dal D.M. n. 60/2002, secondo quanto indicato nell'allegato 2, facente parte integrante della presente deliberazione. Nel caso che nel comune siano stati rilevati superamenti del valori limite per più di una sostanza inquinante, si dovrà tenere conto nel piano di azione oltre che di tutti gli inquinanti coinvolti anche delle loro interazioni in modo da evitare che l'intervento su uno di essi comporti effetti negativi su di un altro.

4.1.3. trasmettere il rapporto della qualità dell'aria alla Regione e alla Provincia competente entro il 30 aprile di ogni anno.

Comuni compresi nella zona di mantenimento

4.2. I comuni di cui al punto 3.1. devono:

4.2.1. mantenere le concentrazioni delle sostanze inquinanti tali da non comportare rischi di superamento dei valori limite e attuare tutte le azioni necessarie al fine di preservare la migliore qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile, valutando preventivamente le ulteriori pressioni sul territorio che possono alterare lo stato della qualità dell'aria ambiente in modo significativo, a seguito del piano di mantenimento regionale ed in coerenza con esso;

5. di indicare le Amm.ni Prov.li competenti, nel rispetto del quadro delle competenze amministrative e territoriali, quali soggetti di coordinamento delle azioni e degli interventi di mantenimento e risanamento previsti nei piani e programmi regionali e di quelli previsti dalle Amm.ni conunali per le zone individuate, e per il controllo e la verifica dell'inquinamento di origine industriale, ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 e della L.R. n. 33/1994 e della L.R. n. 19/1995;

6. di indicare, ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002, l'obbligatorietà della misurazione continua nei siti fissi nelle zone dove i livelli delle sostanze inquinanti sono superiori alla soglia di valutazione superiore, al fine del controllo dell'efficacia degli interventi di risanamento e dell'evoluzione dello stato della qualità dell'aria, così come indicati nell'appendice 3 dell'allegato 1 al presente atto;

7. di abrogare la propria precedente Delib.G.R. n. 1406/2001;

8. di confermare una periodicità biennale per la verifica ed aggiornamento della valutazione della qualità dell'aria e della relativa classificazione del territorio, in modo da permettere alla politica regionale del settore di seguire l'evoluzione dei livelli di inquinamento in conseguenza alle azioni e interventi intrapresi, e pertanto anche ai fini di valutarne l'efficacia;

9. pubblicazione provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero (unitamente agli allegati) sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/1996;

 

 

Allegato 1

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE NEL PERIODO 2000-2002 E CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO REGIONALE

Ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999

Premessa

Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 3512 di attuazione della direttiva 96/62/CE del Consiglio Europeo in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilisce che le regioni debbano effettuare la valutazione delle qualità dell'aria ambiente e, sulla base di essa, provvedano ad individuare le zone e gli agglomerati del proprio territorio dove i livelli di uno o più sostanze inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, dove eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, dove sono compresi tra il valore limite ed il valore limite aumentato del margine di tolleranza, ed infine, dove sono inferiori ai valori limite e tali da non comportare il rischio di superamento degli stessi.

Questo processo definito "classificazione" del territorio è funzionale all'attivazione della fase di pianificazione e programmazione per il risanamento ed il mantenimento della qualità dell'aria ambiente.

La Giunta regionale con la Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1406 aveva adottato la prima classificazione del territorio regionale.

Questo documento "Valutazione della qualità dell'aria ambiente nel periodo 2000-2002 e classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999" contiene la seconda "classificazione" del territorio regionale basata sui dati di qualità dell'aria rilevati fino all'anno 2002.

Il documento si sviluppa in 4 capitoli e 4 appendici:

- il capitolo 1 riporta il quadro di riferimento normativo europeo, nazionale e regionale come si è sviluppato dal 2000 ad oggi;

- il capitolo 2 descrive la metodologia ed i criteri per la classificazione;

- il capitolo 3 illustra la valutazione della qualità dell'aria ambiente in ambito regionale ed i risultati della classificazione;

- il capitolo 4 riporta la valutazione del quadro del rilevamento della qualità dell'aria ambiente, al 2003, ai fini della obbligatorietà della misura.

 

 

1. Quadro di riferimento normativo.

Il quadro delle norme di riferimento europee, nazionali e regionali ha subito in questi ultimi due anni una evoluzione significativa. In questa sezione si è inteso evidenziare i più significativi atti normativi che si sono succeduti ai vari livelli, senza riproporre il quadro di riferimento normativo già descritto nella precedente classificazione del territorio regionale (Delib.G.R. n. 1406/2001).

1.1 La disciplina della U.E. in materia di qualità dell'aria ambiente

Con Programma Aria Pulita per l'Europa (CAFE), Comunicazione della Commissione del 4 maggio 2001, la UE ha inteso stabilire una strategia integrata e a lungo termine di lotta contro l'inquinamento atmosferico e di protezione della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento.

Il Programma Aria Pulita per l'Europa costituisce la prima delle strategie tematiche preannunciate nel Sesto Programma di Azione Comunitario in materia di ambiente (decisione 1600/2002/CE.)

Il programma Aria Pulita per l'Europa persegue i seguenti obiettivi specifici:

- elaborare, raccogliere e convalidare informazioni scientifiche sugli effetti dell'inquinamento ambientale (fra cui la convalida degli inventari delle emissioni, i metodi di valutazione della qualità dell'aria, le stime, gli studi di costi-efficacia ed i modelli di valutazione integrata);

- sostenere l'attuazione e valutare l'efficacia della normativa esistente, e predisporre nuove proposte, se necessario;

- garantire che le misure necessarie vengano adottate al livello competente, predisponendo collegamenti strutturali con le strategie settoriali specifiche per le singole fonti;

- definire (entro il 2004) una strategia integrata globale che istituisca obiettivi adeguati e misure economicamente efficaci per conseguirli. Gli obiettivi della prima fase del programma, relativamente alla qualità dell'aria, sono il particolato fine, l'ozono troposferico, l'acidificazione, l'eutrofizzazione e i danni al patrimonio culturale;

- dare ampia divulgazione alle informazioni connesse con l'attuazione del programma.

La U.E. dalla fine del 2001 ha adottate tre direttive che avranno significativi impatti nella gestione della qualità dell'aria; esse sono:

1. La direttiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti di emissione di alcuni inquinanti atmosferici - pubblicata sulla G.U.C.E. L 309/22 del 27.11.2001, cioè la così detta direttiva su Limiti di Emissione Nazionali (LEN);

2. La direttiva 2001/80/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2001 concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione - pubblicata sulla GUCE L 309/1 del 27.11.2001. Questa direttiva si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso), denominati grandi impianti di combustione. La direttiva doveva essere recepita entro il 27 novembre 2002.

3. La direttiva 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 relativa all'ozono nell'aria ambiente, pubblicata sulla GUCE L 67/14 del 9.03.2002. La direttiva quadro 96/62/CE aveva stabilito che per l'ozono dovevano essere fissati un valore limite, un valore obiettivo o entrambi. Data la natura transfrontaliera dell'inquinamento da ozono, con la direttiva sull'ozono la U.E. ha fissato anche valori bersaglio per la protezione della salute umana e della vegetazione. Tali valori bersaglio si riferiscono agli obiettivi provvisori fissati dalla strategia comunitaria per combattere l'acidificazione e l'ozono a livello del suolo, che costituiscono altresì il fondamento della citata direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici. Questa direttiva determina, inoltre, una soglia di allarme per l'ozono per la protezione della popolazione in generale ed una soglia di informazione per proteggere i gruppi sensibili della popolazione. Anch'essa non è stata recepita nell'ordinamento nazionale.

In particolare, si può sottolineare che un rilevante obiettivo nella gestione della qualità dell'aria ambiente è contenuto nella direttiva 2001/81/CE che delinea una strategia che determina dei limiti di emissione nazionali (LEN) differenziati che riflettono il principio "chi inquina paga" e massimizzano i benefici ambientali della riduzione delle emissioni, ed ha come conseguenza una serie di effetti complessivi a livello comunitario da conseguirsi entro il 2010, quali:

- riduzione delle deposizioni acide sia in termini di carichi di acidità che di superfici esposte;

- riduzione del numero dei giorni durante i quali le concentrazioni di ozono superano quelle previste negli orientamenti sanitari dell'O.M.S., ciò significa una riduzione complessiva dell'esposizione anche per la vegetazione;

- riduzione della superficie degli ecosistemi comunitari esposta ad ulteriore eutrofizzazione.

Infine, è opportuno rilevare un aspetto molto tenuto in considerazione dall'Unione Europea, che riguarda l'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Già nella direttiva 96/62/CE veniva indicato come i cittadini hanno il diritto ad una corretta, completa e tempestiva informazione sui livelli di inquinamento, in particolare per quelle situazioni dove si supera una soglia di allarme. Per fornire queste informazioni si devono utilizzare i mass media: radio, televisioni e stampa. Questo diritto è stato recentemente affrontato in modo coerente ed esaustivo dalla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, che indica come gli Stati Membri debbano provvedere affinché le autorità pubbliche siano tenute a rendere disponibile l'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse. In tale direttiva si danno inoltre un termine massimo per la risposta che varia da uno a due mesi a seconda della complessità delle informazioni richieste.

1.2 Le recenti norme nazionali

Il quadro disciplinare nazionale relativo alla tutela della qualità dell'aria ambiente, indicato con il D.Lgs. n. 351/1999, ha iniziato a delinearsi solo nel 2002 nel suo dettaglio di obiettivi e modalità di conseguimento con la pubblicazione del D.M. 2 aprile 2002, n. 60 concernente il "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio."

Questo primo decreto attuativo, emanato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 351/1999 per gli inquinanti:

- Biossido di zolfo

- Biossido di azoto

- Ossidi di azoto

- Materiale particolato PM10

- Piombo

- Benzene

- Monossido di carbonio

stabilisce:

- i valori limite e le soglie di allarme, i margini di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

- il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

- i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente, i criteri e le tecniche di misurazione con particolare riferimento all'ubicazione ed al numero minimo dei punti di campionamento nonché alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

- la soglia di valutazione superiore (SVS), la soglia di valutazione inferiore (SVI) e i criteri di verifica della classificazione delle zone e agglomerati, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente;

- le modalità per l'informazione da fornire al pubblico ed il formato per la comunicazione dei dati.

In tal modo, alle Regioni, in particolare, vengono forniti i riferimenti e le modalità per attivare le loro politiche di gestione della qualità dell'aria con l'obiettivo di pervenire ad un miglioramento di essa tale da non comportare impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e l'ambiente.

Nello stesso decreto, inoltre, si modifica il D.M. 21 aprile 1999, n. 163 del Ministro dell'ambiente riguardante, in particolare, la gestione degli episodi acuti di inquinamento da parte dei Sindaci, rendendone i disposti coerenti con la gestione della qualità dell'aria regionale.

Ulteriore importante atto nazionale è stato il D.P.C.M. 8 marzo 2002 recante la "Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili avente rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione".

Questo decreto è stato ripubblicato due volte ( la prima volta sulla G.U. 12 marzo 2002, n. 60 e quindi ripubblicato sulla G.U. 3 luglio 2002, n. 154) a causa di alcune modifiche negli allegati.

Di particolare rilievo per le Regioni sono la possibilità di limitazione o divieto di impiego di combustibili nell'ambito dei piani previsti dal D.Lgs. n. 351/1999.

Con il D.M. 1° ottobre 2002, n. 261 M.A.T.T. titolato "Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351" sono state fornite alle Regioni le possibilità di avviare il processo di gestione della qualità dell'aria ambiente secondo linee ed indirizzi comuni e condivisi.

Infatti il D.M. n. 261/2002 determina:

- ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive tecniche sulla cui base le regioni provvedono ad effettuare, ove non disponibili, misure rappresentative al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9 del citato decreto legislativo n. 351 del 1999;

- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, i criteri per l'elaborazione dei piani e dei programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite nelle zone e negli agglomerati di cui al medesimo articolo 8;

- ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, le direttive sulla cui base le regioni adottano un piano per il mantenimento della qualità dell'aria nelle zone di cui al medesimo articolo 9.

Le direttive ed i criteri sono riportati nei quattro allegati al decreto titolati:

1. "Direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare"

2. "Criteri per la redazione di inventari delle emissioni"

3. "Indice del documento di Piano"

4. "Indicazioni per la redazione del Piano"

1.3 Le recenti norme regionali

La politica di gestione della qualità dell'aria ambiente della Regione Toscana, coerente con i disposti europei e nazionali, è iniziata con la Delib.G.R. n. 1406/2001 "Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 351/1999" ed ha prodotto in questi ultimi due anni una serie di azioni che ha visto il coinvolgimento anche delle Province e dei Comuni.

Il quadro conoscitivo sulla qualità dell'aria è stato consolidato grazie alla produzione degli specifici rapporti a cui i Comuni, classificati con superamenti dei valori limite per una o più sostanze inquinanti, sono tenuti a predisporre ai sensi della Delib.G.R. n. 1406/2002.

La Delib.G.R. n. 1406/2001 prevedeva anche che questi stessi Comuni, per concorrere alla redazione dei piani e programmi regionali previsti da D.Lgs. n. 351/1999, dovessero predisporre piani di azione a livello comunale (PAC) contenenti le misure adottate e/o previste, in particolare sulla mobilità, utili alla riduzione delle emissioni originate nel proprio territorio, al fine di rispettare i valori limite di qualità dell'aria riportati nel D.M. n. 60/2002.

La Giunta regionale ha contribuito, nell'ambito del Programma Regionale di Tutela Ambientale 2002-2004 con proprie risorse a finanziare la messa a punto di una serie di strumenti conoscitivi utili alla predisposizione di tali piani.

La Delib.G.R. n. 1406/2001 ha inoltre individuato un agglomerato di comuni che per le loro caratteristiche orografiche, meteoclimatiche e relative alla distribuzione spaziale delle emissioni, presentano caratteristiche omogenee. Tale agglomerato comprende il Comune di Firenze ed altre 7 Comuni limitrofi.

Ai fini della gestione delle emergenze relative ai numerosi superamenti dei livelli della concentrazione giornaliera di PM10 che si verificano nel territorio regionale, e sulla scorta delle informazioni e delle disposizioni di cui alla Delib.G.R. n.1406/2002, la Giunta Regionale aveva adottato nel febbraio 2002 la Delib.G.R. n. 116/2002 "Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10". L'individuazione di una soglia di attenzione e di allarme per il PM10 ha avuto il significato di fornire dei valori funzionali alla gestione delle situazioni critiche da parte dei Comuni interessati con l'obiettivo, appunto, di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero del PM10.

Con tale deliberazione erano stati individuati una serie di Comuni già determinati con la Delib.G.R. n. 1406/2001 (Arezzo, Empoli, Firenze, Montelupo Fiorentino, Scandicci, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Grosseto, Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena) per i quali si effettuava la gestione delle emergenze relative al PM10 e che erano tenuti ad adottare i disposti della delibera citata. Questa delibera è stata poi sostituita nell'ottobre 2002 con la Delib.G.R. n. 1133/2002 "Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10 - Abrograzione Delib.G.R. n.116/2002" con la quale sono state individuate specifiche misure da adottare da parte dei Comuni al fine del contenimento della entità e della numerosità degli eventi di inquinamento acuto.

La Giunta regionale si è fatta promotrice, in data 15 aprile 2003, della stipula di un Protocollo d'Intesa , titolato "Piano di azione (ex art. 7 del D.Lgs. n. 351/1999) avente la finalità di ridurre il rischio di superamento dei valori limite del PM10 e di prevedere la realizzazione di misure di contenimento a breve e medio periodo delle emissioni di tale inquinante e dei suoi precursori", insieme alle Amministrazioni provinciali, ed i 25 comuni toscani che presentano situazioni critiche di qualità dell'aria.

Il Protocollo d'Intesa, contiene le linee di indirizzo della strategia congiunta e condivisa da applicare per il contenimento dei livelli di concentrazione di PM10 e individua una serie di azioni, misure e interventi a breve e medio periodo, insieme alle relative risorse, idonee alla riduzione delle emissioni di PM10 nel territorio regionale ed in particolare nel territorio dei Comuni rappresentati, da dettagliarsi in un successivo Accordo di Programma.

L'obiettivo del Protocollo è quello di ridurre, in particolare, i livelli di concentrazione del PM10 in modo da raggiungere il rispetto dei valori limite di tale sostanza inquinante previsti dal D.M. n. 60/2002 per la prima fase di attuazione, cioè entro il 1° gennaio 2005 e, successivamente, per la seconda fase, cioè entro il 1° gennaio 2010.

A seguito del Protocollo è stato stipulato, in data 10 ottobre 2003, uno specifico Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione, URPT e le Province, ANCI Toscana e 15 Comuni che presentano il superamento del numero consentito delle medie giornaliere nell'arco dell'anno e della media annuale, riferiti ai valori limite da rispettarsi dal 1° gennaio 2005 e cioè: Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Cascina, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Santa Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, contenente misure strutturali di medio periodo per il contenimento delle emissioni di PM10 in sostituzione delle misure di tipo emergenziale individuate con la Delib.G.R. n. 1133/2002.

L'Accordo di Programma, in coerenza e continuità con il Protocollo d'Intesa precedente, individua le misure per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 derivanti da veicoli e motoveicoli mediante il progressivo rinnovo dei segmenti più inquinanti del parco, anche promuovendo iniziative di incentivazione e finanziamento.

Con la Delib.G.R. n. 990/2003 "Approvazione delle finalità dell'accordo di Programma tra Regione Toscana, URPT, ANCI, provincie e Comuni per il risanamento della qualità dell'aria ambiente nelle aree urbane, in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10. Abrogazione Delib.G.R. n. 1133/2002" la Giunta Regionale ha approvato le finalità dell'Accordo di Programma citato determinando così l'avvio della strategia di attivazione degli interventi e delle misure di tipo strutturale in sostituzione di quelle tipo emergenziale ed ha conseguentemente abrogato la Delib.G.R. n. 1133/2002.

Per contribuire concretamente allo sviluppo della gestione regionale della qualità dell'aria ambiente, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, ha adottato con Delib.G.R. 30 gennaio 2002, n. 24. il "Programma regionale di tutela ambientale 2002-03" che prevedeva risorse nel settore e si sviluppava secondo un quadro di riferimento contenente la delineazione dello stato dell'ambiente in regione e gli elementi della strategia ambientale regionale già indicata nel PRS e nel PDEF.

Tra le schede-progetto contenute nella delibera vi sono finanziamenti da assegnarsi a Comuni, Province e ARPAT per realizzare interventi sulla mobilità sostenibile, potenziare il rilevamento della qualità dell'aria, avviare campagne di controllo sulle emissioni tramite l'ARPAT e sviluppare con la stessa Agenzia un Centro regionale di riferimento per la messa in qualità di tutto il sistema di rilevamento.

In particolare, con la legge regionale n. 12/2002 "Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88)" e la Delib.G.R. n. 568/2002 "L.R. 2 aprile 2002, n. 12, art. 7-bis - individuazione di Comuni con superamenti o rischi di superamento di valori limite della qualità dell'aria; determinazione di criteri, forme e modalità di presentazione delle istanze per accessione a contributi regionali" sono stati assegnati ai comuni individuati con superamenti dei valori limite di qualità dell'aria ambiente, contributi finanziari per realizzare misure atte a favorire la mobilità sostenibile, ivi compresa la realizzazione di parchi di veicoli a due ruote, a zero emissioni.

Il prossimo Piano Regionale di Azione Ambientale (P.R.A.A.) 2004-2006 che si caratterizza, tra l'altro, come piano d'indirizzo e integrazione per le politiche settoriali e in parte come programma di azioni trasversali, individua obiettivi, strategie, azioni e strumenti, nonché risorse che dovranno essere finalizzate al conseguimento sia di macrobiettivi generali sia di obiettivi specifici con interventi puntuali a livello locale su elementi di criticità ambientale (zone di criticità ambientale).

Tra gli elementi di criticità ambientale che caratterizzano le zone, dovrà essere recepito lo stato della qualità dell'aria, così come individuato dalla presente classificazione.

 

 

2. Criteri e metodologia.

Il recente D.M. n. 261/2002 già citato, definisce, nell'allegato 1 titolato "Direttive tecniche concernenti la valutazione preliminare", gli elementi tecnici ed i criteri per la definizione delle zone del territorio regionale di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351, al fine di stabilire il regime di monitoraggio e la modalità di gestione della qualità dell'aria.

Sulla base dei principali contenuti del decreto, le Regioni, pertanto, nel definire un sistema di zone, devono perseguire il soddisfacimento contemporaneo dei criteri di idoneità per la gestione della qualità dell'aria e di quelli della valutazione della qualità dell'aria.

Quando si considera la possibilità di combinare delle aree territoriali in una zona, deve essere dato debito riguardo alla similarità nella stato della qualità dell'aria. È però importante notare che le zone devono primariamente essere considerate come territori amministrativi per i quali il D.Lgs n. 351/1999 definisce obblighi (per la valutazione, il reporting e la gestione). Quando si designano le zone l'obiettivo principale è assicurare un buon collegamento con le azioni da intraprendere; questo compito viene generalmente soddisfatto nel modo migliore quando si associano le zone alle aree amministrative e quando vengono fornite al pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni intraprese.

2.1. Criteri e metodologia generale

I criteri e la metodologia introdotti dal D.M. n. 261/2002 risultano coerenti con quella già utilizzata per la precedente classificazione (Delib.G.R. n. 1406/2002) e, quindi, le due metodologie, opportunamente integrate ove era necessario, sono state prese a riferimento nella predisposizione di questa nuova classificazione. Il decreto riporta che, per arrivare alla definizione di un sistema di zone soddisfacente, è utile seguire il seguente processo di designazione:

- tutti i parametri rilevati della qualità dell'aria (medie annuali, superamenti di valori orari o giornalieri, ecc.) devono essere presi in considerazione;

- si deve cercare di identificare aree con caratteristiche simili di qualità dell'aria, in termini di superamenti, tipologia di sorgenti emissive, caratteristiche climatologiche o topografiche;

- il quadro della qualità dell'aria che ne deriva deve essere quindi proiettato su di una mappa del territorio delle amministrazioni locali con competenze amministrative sulle sorgenti emissive;

- prendendo i confini delle amministrazioni locali come possibili limite delle zone, vengono ricercate le combinazioni dei territori amministrativi che hanno caratteristiche simili di qualità dell'aria.

I principi di riferimento da seguire indicano che:

- le zone sono in definitiva aree che in termini pratici consistono di uno o più comuni o province o loro combinazioni;

- i confini delle zone devono essere costanti nel tempo ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a seguito di comprovate modifiche di qualità dell'aria;

- il territorio deve essere suddiviso in zone specificando le aree amministrative o suddiviso in base a confini individuati sulla base di precisi punti di riferimento geografici.

Le condizioni, riportate nel decreto, tenute presenti nel processo di individuazione delle zone, sono state le seguenti:

- definire le zone quanto più possibile come aree amministrative omogenee;

- raggruppare aree amministrative con caratteristiche di qualità dell'aria omogenee in un'unica zona;

- un'area estesa senza problemi di qualità dell'aria può essere designata come unica zona;

- se viene ritenuto più opportuno definire uno specifico insieme di zone per un particolare inquinante, è raccomandato di farlo suddividendo o aggregando zone usate per altri inquinanti, mantenendo gli stessi confini delle zone per quanto possibile;

- la zonizzazione riferita alla protezione degli ecosistemi o della vegetazione non necessariamente coincide con quella riferita ai valori limite per la protezione della salute umana.

Sulla base di criteri e le condizioni precedenti si è quindi operato utilizzando le seguenti informazioni:

1. i risultati delle misurazioni ottenute dai sistemi di rilevamento provinciali relativamente al periodo 2000-2002;

2. i risultati di campagne di monitoraggio e dei rapporti sulla qualità dell'aria predisposti ed effettuati dalle Amministrazioni provinciali, tramite l'ARPAT, e comunali relativamente allo stesso periodo 2000-2002;

3. informazioni sull'entità delle emissioni e la densità emissiva presente nei comuni toscani fornite dall'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) relativamente all'anno 2000 e la sua variazione rispetto ai dati del 1995;

4. informazioni sulla diffusività atmosferica;

5. alcune informazioni statistiche relative ai comuni;

2.1.1 I risultati delle misurazioni ottenute dai sistemi di rilevamento

In analogia con la precedente classificazione, per utilizzare i risultati delle misurazioni effettuate dai sistemi di rilevamento, il criterio guida fondamentale è stato quello di confrontare i valori di concentrazione per le sostanze inquinanti considerate, ottenuti per il periodo 2000-2002 con i valori di riferimento del D.M. n. 60/2002 e della direttiva U.E. relativa all'ozono.

Questo criterio è prioritario e prevalente sugli altri perché è l'unico che permette di esprimere un giudizio affidabile e connesso direttamente al reale stato della qualità dell'aria di un determinato territorio, ed è inoltre basato sul confronto diretto con valori di riferimento normativi che implicano comportamenti ben precisi per la gestione della qualità dell'aria (implementazione di politiche di risanamento, di mantenimento e di miglioramento della qualità dell'aria ambiente, con vincoli e prescrizioni per i soggetti attuatori).

Le modalità operative utilizzate per il confronto dei valori di concentrazione per le singole sostanze inquinanti ottenuti con i valori di riferimento sono state quelle di:

- estendere a tutto il territorio comunale il valore (livello) di concentrazione misurato relativamente a ciascuna sostanza inquinante, anche se la rappresentatività spaziale della/e stazione/i di rilevamento é/sono di scala molto più ridotta;

- nei comuni nei quali sono disponibili le misure di qualità dell'aria, rilevate presso più stazioni di monitoraggio, è stato considerato come valore di confronto per la valutazione della qualità dell'aria per il comune, il dato più elevato più recente. Ne deriva che la classificazione conseguente è da considerarsi una classificazione guidata da hot spot, cioè sulle condizioni peggiori di inquinamento rilevato in un territorio. È questo un approccio conservativo che già aveva guidato la precedente classificazione.

È probabile che con la nuova classificazione delle postazioni di rilevamento che ARPAT ha concluso recentemente, utilizzando i nuovi principi e criteri indicati nelle norme della U.E. e recepiti nel nostro ordinamento, con la quale possono essere attribuiti a ciascuna stazione una indicazione a due livelli sulla rappresentatività spaziale della stazione stessa, sarà possibile apportare in un successivo aggiornamento della classificazione, un maggior grado di dettaglio nell'analisi spaziale dei superamenti, analisi questa che, comunque, dovrà essere compiuta nella fase preliminare della pianificazione delle azioni di risanamento e di conservazione. In ogni caso, la classificazione per hot spot, oltre che conservativa, è congruente con il fatto che:

- la normativa vigente definisce dei valori limite che dovranno essere rispettati senza eccezioni su tutto il territorio;

- le azioni di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente basate sui valori di riferimento di hot spot, possono apportare un miglioramento maggiormente significativo anche nelle zone di territorio dove i livelli di inquinamento sono inferiori.

2.1.2 I risultati di campagne di monitoraggio e dei rapporti annuali sulla qualità dell'aria

Nel processo di valutazione della qualità dell'aria ambiente nel territorio regionale e per la successiva classificazione, sono stati utilizzati anche i dati e le informazioni richieste, a tutte le Amministrazioni provinciali ed a tutti i Dipartimenti provinciali di ARPAT, concernenti eventuali campagne di monitoraggio, pur di breve durata, effettuate negli ultimi anni. Inoltre, sono stati analizzati i rapporti annuali sulla qualità dell'aria predisposti da alcune Amministrazioni comunali, relativamente al periodo 2000-2002. Le informazioni pervenute sono state analizzate e per quanto possibile utilizzate, in particolare quelle relative a zone e comuni nei quali non sono presenti postazioni di rilevamento fisse.

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei rapporti di qualità dell'aria utilizzati.

 

Rapporti Annuali sulla Qualità dell'Aria 

Provincia 

Comune 

Anno/i di riferimento dati 

AR 

Arezzo 

1999-2000 

AR 

Arezzo 

2001 

AR 

Arezzo 

2002 

FI 

Area omogenea di Firenze 

2001 

FI 

Area omogenea di Firenze 

2002 

FI 

Empoli e Montelupo Fiorentino 

2001 

FI 

Empoli e Montelupo Fiorentino 

2002 

FI 

Montelupo Fiorentino 

2000 

FI 

Scandicci 

2000 

GR 

Grosseto 

Dal 1999 al 2002 

LI 

Livorno 

2001 

LI 

Livorno 

1999-2000 

MS 

Carrara 

Dal 1998 al 2002 

PI - FI 

Area del Cuoio - Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Castelfranco di sotto,  

2001 

 

Montopoli Valdarno, Santa Maria a Monte, Santa Croce sull'Arno 

 

PI 

Cascina 

2001 

PI 

Cascina 

2002 

PT 

Pistoia 

2002 

PO 

Prato 

2001 

2.1.3 Le informazioni derivanti dall'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (I.R.S.E.)

Per ogni Comune della regione, si sono utilizzate alcune informazioni derivanti dall'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissione in aria ambiente (I.R.S.E.) relative alle stime dell'entità delle emissioni delle sostanze inquinanti oggetto della classificazione, calcolate su base comunale relativamente all'anno 2000 ed alla loro variazione rispetto alle precedenti stime che si riferivano all'anno 1995.

I nuovi dati di I.R.S.E relativi all'anno 2000 e la loro variazione rispetto al 1995 saranno oggetto di specifico rapporto.

2.1.4 Le informazioni sulla diffusività atmosferica

In attesa di una classificazione meteoclimatica dettagliata che il La.M.M.A. sta realizzando per alcune zone del territorio regionale (in particolare per le aree lucchese, pratese e pisana), sono state impiegate le informazioni sulla diffusività atmosferica, già utilizzate nell'ambito della precedente classificazione. Tali informazioni hanno permesso di individuare le aree in cui si possono verificare con maggior frequenza condizioni critiche per la diffusione degli inquinanti.

Il risultato è stata la suddivisione del territorio in tre classi di diffusività atmosferica alta, media e bassa, rispettivamente, che ha permesso di introdurre questo parametro di valutazione nella metodologia di classificazione effettuata ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999. La mappa seguente riassume questo tipo di classificazione.

Immagine

2.1.5 Le informazioni statistiche dei comuni

Tra le informazioni statistiche disponibili per i comuni della regione sono state utilizzate:

- la popolazione residente al 31 dicembre 2001 (ultimo dato disponibile);

- la superficie e la corrispondente densità abitativa;

- la popolazione residente nei centri abitati (numero di persone residenti nelle sezioni di censimento di tipo "centro" indicate nei dati relativi al 13° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991, rapportate al 2001 utilizzando il valore già disponibile della popolazione totale del comune relativo al 14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001);

- la superficie dei centri abitati (area complessiva per comune delle sezioni di censimento di tipo "centro" indicate nei dati relativi al censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 1991 ) e la corrispondente densità abitativa.

Le informazioni sono state anche utilizzate per calcolare la popolazione esposta ai vari livelli di inquinamento presenti nei territori e corrispondenti alla classificazione effettuata.

2.2 Criteri e metodologia riferiti alle singole sostanze inquinanti

La classificazione di comuni, relativa a ciascuna sostanza inquinante con valori limite determinati, ha portato la loro ripartizione nelle quattro tipologie di zona indicate con le lettere A, B, C e D, così come effettuato nella precedente classificazione.

 

Tipo di zona 

Criterio di classificazione 

 

A 

Livelli inferiori ai valori limite: assenza rischio di superamento 

 

B 

Livelli prossimi ai valori limite: rischio di superamento 

 

C 

Livelli superiori ai valori limite ma inferiori ai margini temporanei di superamento/tolleranza 

 

D 

Livelli superiori ai margini di superamento/tolleranza temporanei 

Alla classificazione relativa alla protezione della salute (rischio sanitario/esposizione), si è aggiunta, per dar seguito alla precedente, quella relativa agli ecosistemi, alla vegetazione ed ai materiali.

I valori limite di qualità dell'aria utilizzati come riferimento per la classificazione sono, come detto, quelli riportati nel D.M. n. 60/2002. Per l'ozono, non essendo ancora stata recepita la direttiva 2002/3/CE, si è considerato il valore bersaglio (per la classificazione relativa alla protezione della salute), l'AOT40[1] calcolato nel periodo da maggio a luglio (per quanto riguarda la classificazione per la tutela della vegetazione), e la media annuale (per quanto riguarda la classificazione per i materiali). Rispetto alla precedente classificazione, è opportuno rilevare che il margine di tolleranza o superamento per le varie sostanze inquinanti si è ridotto progressivamente secondo i criteri previsti dalle norme; di tale fatto si è tenuto di conto nelle tabelle seguenti. La conseguenza della riduzione progressiva del valore del margine di superamento con l'approssimarsi della data prevista per il rispetto del valore limite, può comportare che, a parità di livello di inquinamento considerato per la precedente classificazione, un comune possa essere classificato come D invece che C.

[1] Per AOT40 si intende la somma della differenza tra le concentrazioni orarie superiori a 80 µg/m3 (=40 parti per miliardo) e 80 µg/m3 in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori di un ora rilevati tra le 8:00 e le 20:00.

2.2.1 Classificazione ai fini della protezione della saluta umana

La classificazione regionale, relativamente alla protezione della salute umana è stata effettuata secondo i seguenti schemi.

 

 

 

Biossido di zolfo - SO2 

D.M. n. 60/2002 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

Concentrazione su 24 ore 

N. 

 

Concentrazione oraria 

N. 

Zona 

 

Superamenti 

 

 

Superamenti 

 

 

consentiti 

 

 

consentiti 

A 

Valore < 75 µg/m3 [*] 

- 

 

 

 

B 

75 µg/m3 [*] = Valore 

3 

 

 

 

 

< 125 µg/m3[**] 

 

 

 

 

C 

Valore = 125 µg/m3[**] 

- 

 

350 µg/m3 [**] = Valore 

 

 

 

 

 

< 440 µg/m3[***] 

24 

D 

 

- 

 

Valore = 440 

 

 

 

 

 

µg/m3 [***] 

 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1-1-2002

 

Biossido di azoto - NO2 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

 

 

Classificazione 

Concentrazione oraria 

N. 

 

Concentrazione annua 

Zona 

 

Superamenti 

 

 

 

 

consentiti 

 

 

A 

Valore < 140 µg/m3 

- 

 

Valore < 32 µg/m3 [*] 

B 

140 µg/m3 [*]= Valore 

- 

 

32 µg/m3 [*] = Valore < 40 

 

< 200 µg/m3 

 

 

µg/m3[**] 

C 

200 µg/m3 [**] = Valore 

18 

 

40 µg/m3 [**] = Valore < 56 

 

< 280 µg/m3 

 

 

µg/m3[***] 

D 

Valore = 280 µg/m3 

- 

 

Valore = 56 µg/m3 [***] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1-1-2002

 

Materiale particolato fine - PM10 FASE 1 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

 

 

Classificazione 

Concentrazione su 24 ore 

N. 

 

Concentrazione annua 

Zona 

 

Superamenti 

 

 

 

 

consentiti 

 

 

A 

Valore < 30 µg/m3 

7 

 

Valore < 14 µg/m3 [*] 

B 

30 µg/m3 [*] = Valore < 

7 

 

14 µg/m3 [*] = Valore < 40 

 

50 µg/m3 

 

 

µg/m3[**] 

C 

50 µg/m3 [**] = Valore < 

35 

 

40 µg/m3 [**] = Valore < 

 

65 µg/m3 

 

 

44,8 µg/m3[***] 

D 

Valore = 65 µg/m3 

- 

 

Valore = 44,8 µg/m3 [***] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1-1-2002

 

Materiale particolato fine - PM10 FASE 1 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

 

 

Classificazione 

Concentrazione su 24 ore 

N. 

 

Concentrazione annua 

Zona 

 

Superamenti 

 

 

 

 

consentiti 

 

 

A 

Valore < 30 µg/m3 

7 

 

Valore < 14 µg/m3 [*] 

B 

30 µg/m3 [*] = Valore < 

7 

 

14 µg/m3 [*] = Valore < 20 

 

50 µg/m3 

 

 

µg/m3[**] 

C 

50 µg/m3 [**] = Valore < 

7 

 

20 µg/m3 [**] = Valore < 

 

75 µg/m3 

 

 

30 µg/m3[***] 

D 

Valore = 75 µg/m3 

- 

 

Valore = 30 µg/m3 [***] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1-1-2002

Piombo - Pb 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Concentrazione annua 

 

 

A 

Valore < 0,35 µg/m3 [*] 

B 

0,35 µg/m3 [*] = Valore < 0,5 µg/m3 [**] 

C 

0,5 µg/m3 [**] = Valore < 0,8 µg/m3 [***] 

D 

Valore = 0,8 µg/m3 [***] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1° gennaio 2002

Ossido di carbonio - CO 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Media trascinata sulle 8 ore 

 

 

A 

Valore < 7 µg/m3 [*] 

B 

7 mg/m3 [*] = Valore < 10 µg/m3 [**] 

C 

10 mg/m3 [**] = Valore < 16 µg/m3 [***] 

D 

Valore = 16 µg/m3 [***] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1° gennaio 2002

Benzene - C6H6 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Concentrazione annua 

 

 

A 

Valore < 3.5 µg/m3 [*] 

B 

3.5 µg/m3 [*] = Valore < 5 µg/m3 [**] 

C 

5 µg/m3 [**] = Valore < 10 µg/m3 [***] 

D 

Valore = 10 µg/m3 [***] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

[***] Valore limite + Margine di tolleranza al 1° gennaio 2002

La classificazione del territorio relativamente al benzene ha tenuto conto di alcuni criteri peculiari:

- le misurazioni continue di benzene in siti fissi sono poche; esse sono effettuate in aree urbane e sono da ritenersi rappresentative di situazioni analoghe relativamente alla densità di traffico e di struttura viaria;

- sono disponibili altre informazioni relativamente a campagne di misura che utilizzano campionatori passivi i cui valori di concentrazione, pur non avendo l'accuratezza e completezza delle misurazioni in continuo, risultano essere consistenti con queste ultime;

- il benzene è un inquinante presente a livelli significativi prevalentemente nelle aree urbanizzate poiché la sorgente più importante è il traffico veicolare. Poiché le concentrazioni di benzene in aria ambiente sono, per le varie aree urbane, correlate con quelle di CO, inquinante anch'esso emesso principalmente dai veicoli, la classificazione ha considerato anche le stime delle concentrazioni di benzene, effettuate da ARPAT, utilizzando tali correlazioni periodicamente verificate.

 

Ozono - O3 

Direttiva 2002/3/CE 

 

 

 

Valore riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Media trascinata sulle 8 ore nel giorno 

N. Superamenti consentiti 

 

 

 

B 

Valore < 120 µg/m3 [*] 

 

C 

Valore = 120 µg/m3 [*] 

25 giorni per anno civile come media su 3 anni 

[*] Valore bersaglio

Anche la classificazione del territorio relativamente all'ozono deve tenere conto di alcuni criteri peculiari:

- l'ozono è un inquinante di tipo secondario (cioè si forma in atmosfera da precursori tramite reazioni chimiche attivate dalla luce solare) per cui la conoscenza delle emissioni dei precursori non fornisce informazioni sufficientemente rappresentative (come invece è stato per le altre sostanze inquinanti) per un loro utilizzo nelle stime per analogia e confronto dei livelli di concentrazione di tale inquinante in zone dove non è presente la misurazione;

- le misurazioni sono effettuate in un numero limitato di siti e quindi di comuni; in particolare, queste vengono fatte quasi esclusivamente in aree urbane o molto prossime a queste, per cui sono molto scarsi i dati sui livelli di fondo in zone agricole/forestali o comunque lontane da importanti sorgenti di emissione dei precursori;

- i livelli di inquinamento di fondo da ozono estesi in ambito regionale non dovrebbero presentare comunque gradienti importanti e inoltre sono influenzati in modo significativo dall'ozono trasportato da lunghe distanze;

- l'ozono presenta problemi di conoscenza sulla distribuzione spaziale dei suoi livelli e di possibilità di intervento che coinvolgono necessariamente la scala regionale e scale più vaste.

2.2.2 Classificazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione

La classificazione regionale, relativamente alla protezione degli ecosistemi e della vegetazione è stata effettuata secondo i seguenti schemi.

Biossido di zolfo - SO2 (per la protezione degli ecosistemi) 

D.M. n. 60/2002 

 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Anno civile e inverno (1° ottobre 31 marzo) 

 

 

A 

Valore < 12 µg/m3 [*] 

B 

12 µg/m3 [*] = Valore < 20 µg/m3 [**] 

C 

Valore = 20 µg/m3 [**] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

 

 

Ossidi di azoto - NOx (per la protezione della vegetazione) 

D.M. n. 60/2002 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Concentrazione su 24 ore 

 

 

A 

Valore < 24 µg/m3 [*] 

B 

24 µg/m3 [*] = Valore < 30 µg/m3 [**] 

C 

Valore = 30 µg/m3 [**] 

[*] Soglia di valutazione superiore

[**] Valore limite

 

 

Ozono - O3 (per la protezione della vegetazione) 

Direttiva 2002/3/CE 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Concentrazione su 24 ore 

 

 

 

AOT40 calcolato sulla base dei valori di 1 ora tra maggio e luglio 

B 

Valore < 18000 µg/m3 come media su 5 anni [*] 

C 

Valore = 18000 µg/m3 come media su 5 anni [*] 

[*] Valore bersaglio

2.2.3 Classificazione ai fini della prevenzione del degrado dei materiali

La classificazione regionale, relativamente alla protezione dei materiali è stata effettuata secondo il seguente schema.

 

 

Ozono - O3 (per la protezione dei materiali) 

- 

direttiva 2002/3/CE 

 

 

Valori di riferimento 

Classificazione 

 

Zona 

Media annuale 

 

 

B 

Valore < 40 µg/m3 [*] 

C 

Valore = 40 µg/m3 [*] 

[*] Valore limite

Questo tipo di classificazione può permettere di determinare una prima scala di priorità relativamente a situazioni di sofferenza dei materiali riferite ad aree del territorio di particolare interesse storico monumentale.

 

 

3. Valutazione dello stato della qualità dell'aria e classificazione del territorio regionale

Nel corso di questi ultimi anni il rilevamento della qualità dell'aria è proseguito attraverso le reti di monitoraggio fisse, ed effettuando campagne con mezzi mobili. I dati ottenuti hanno permesso la valutazione della qualità dell'aria e, come previsto dalla Delib.G.R. n. 1406/2001, l'aggiornamento della classificazione del territorio regionale. Di seguito, per i 6 inquinanti normati dal D.M. n. 60/2002 e per l'ozono ai sensi della direttiva 2002/3/CE, si riporta una breve valutazione dello stato della qualità dell'aria per il periodo 2000-2002 ed i risultati della nuova classificazione effettuata secondo la metodologia descritta nel capitolo precedente. Le mappe che illustrano la classificazione sono accompagnate da una tabella con alcuni dati statistici del territorio tra cui la popolazione residente nelle aree urbane che rappresenta genericamente un indicatore di rischio di esposizione migliore rispetto alla popolazione residente totale. Nelle appendici 1 e 2, si riportano, in forma tabellare i risultati della classificazione dei comuni toscani suddivisi per provincia, con la lettera rappresentante la classificazione, rispettivamente, ai fini della protezione della saluta umana ed ai fini della protezione degli ecosistemi, dei vegetali e dei materiali.

3.1 Lo stato della qualità dell'aria ambiente e la classificazione dei comuni relativa al biossido di zolfo (SO2)

3.1.1 La valutazione della qualità dell'aria nel periodo 2000-2002

Le misurazioni effettuate mostrano livelli di concentrazione di SO2 in diminuzione con valori ormai molto lontani dai valori limite previsti dalla normativa e da rispettarsi dal 1° gennaio 2005. In particolare in nessuna postazione si sono rilevati un numero di superamenti del valore di 350 µg/m3 (concentrazione media oraria) e di 125 µg/m3 (concentrazione media giornaliera) superiore al numero consentito dalla normativa (24 e 3, rispettivamente).

3.1.2 La classificazione del territorio - sintesi generale

Sulla scorta delle informazioni relative allo stato della qualità dell'aria e delle ulteriori informazioni utili e previste dalla metodologia adottata si è proceduto alla nuova classificazione del territorio regionale. Di seguito si riporta la mappa della regione così ottenuta e le tabelle per provincia con le informazioni relative alla superficie del territorio dei comuni riportate secondo la loro classificazione, alla loro popolazione residente sia totale che quella relativa ai soli centri urbani.

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

Comuni SO2 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

A 

39 

3.329,66 

100 

323.007 

100 

119,55 

100 

259063 

100 

FI 

A 

44 

3.498,26 

100 

933.265 

100 

192,02 

100 

837938 

100 

GR 

A 

28 

4.406,60 

100 

210.876 

100 

59,77 

100 

172701 

100 

LI 

A 

17 

872,61 

72 

120.375 

37 

35,69 

47 

100421 

34 

LI 

B 

3 

344,93 

28 

206.064 

63 

40,64 

53 

191424 

66 

LU 

A 

35 

1.772,81 

100 

372.358 

100 

183,26 

100 

324760 

100 

MS 

A 

17 

1.156,64 

100 

197.288 

100 

84,20 

100 

181069 

100 

PI 

A 

39 

2.310,43 

100 

384.547 

100 

109,08 

100 

349404 

100 

PT 

A 

22 

2.580,91 

100 

268.437 

100 

79,70 

100 

207999 

100 

PO 

A 

7 

365,26 

100 

228.563 

100 

61,26 

100 

218550 

100 

SI 

A 

36 

3.750,57 

100 

252.262 

100 

67,85 

100 

202292 

100 

I risultati della classificazione mostrano che solo 3 comuni, tutti nella provincia di Livorno, sono stati individuati in classe B con una popolazione, pari a circa il 6% della popolazione regionale.

3.1.3 Giudizio sulla situazione regionale complessiva

I risultati della classificazione confermano una situazione sostanzialmente positiva. Infatti i livelli di concentrazione misurati sono molto al di sotto dei valori limite sia di breve che di lungo periodo. I comuni della provincia di Livorno classificati in classe B, coincidono con quelli della precedente classificazione. Essi sono sotto l'influenza, nelle concentrazioni al suolo, di alcune delle più importanti sorgenti puntuali regionali di emissione di SO2, che comunque non provocano significativi rischi di raggiungimento dei valori limite, sia sul breve che nel lungo termine. Il trend annuale decrescente dei valori di concentrazione del biossido di zolfo rispecchia la progressiva diminuzione delle emissioni di ossidi di zolfo derivanti dai processi di combustione a seguito del decremento del contenuto di zolfo nei combustibili liquidi.

3.2 Lo stato di qualità dell'aria ambiente e la classificazione relativa al biossido di azoto (NO2)

3.2.1 La valutazione della qualità dell'aria nel periodo 2000-02

Le concentrazioni medie annue di biossido di azoto non evidenziano variazioni significative negli anni superando, nelle aree urbane dei capoluoghi di provincia, il valore limite annuo pari a 40 µg/m3 anche in misura superiore al 100%. Relativamente al numero dei superamenti consentiti nell'anno (18), del valore limite orario pari a 200 µg/m3, questi si sono verificati prevalentemente nel territorio del Comune di Firenze.

3.2.2 La classificazione del territorio - sintesi generale

Sulla scorta delle informazioni relative allo stato della qualità dell'aria e delle ulteriori informazioni utili e previste dalla metodologia adottata si è proceduto alla nuova classificazione del territorio regionale. Di seguito si riporta la mappa della regione così ottenuta e le tabelle per provincia con le informazioni relative alla superficie del territorio dei comuni riportate secondo la loro classificazione, alla loro popolazione residente sia totale che quella relativa ai soli centri urbani.

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

Comuni NO2 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

A 

38 

2.945,13 

88,5 

231.575 

71,7 

77,28 

65 

173.702 

67 

AR 

C 

1 

384,53 

11,5 

91.432 

28,3 

42,27 

35 

85.361 

33 

FI 

A 

34 

2.958,89 

84,6 

315.519 

33,8 

79,64 

41 

250.259 

30 

FI 

B 

7 

315,09 

9,0 

168.062 

18,0 

35,98 

19 

151.339 

18 

FI 

C 

1 

59,59 

1,7 

50.182 

5,4 

9,42 

5 

46.805 

6 

FI 

D 

2 

164,69 

4,7 

399.502 

42,8 

66,98 

35 

389.535 

46 

GR 

A 

25 

3.780,85 

85,8 

133.824 

63,5 

41,26 

69 

105.298 

61 

GR 

B 

3 

625,75 

14,2 

77.052 

36,5 

18,51 

31 

67.403 

39 

LI 

A 

16 

751,80 

61,7 

89.788 

27,5 

25,04 

33 

73.131 

25 

LI 

B 

2 

230,43 

18,9 

46.469 

14,2 

14,68 

19 

40.799 

14 

LI 

C 

2 

235,31 

19,3 

190.182 

58,3 

36,60 

48 

177.915 

61 

LU 

A 

34 

1.587,28 

89,5 

290.451 

78,0 

132,68 

72 

250.109 

77 

LU 

C 

1 

185,53 

10,5 

81.907 

22,0 

50,59 

28 

74.651 

23 

MS 

A 

17 

1.156,64 

100,0 

197.288 

100,0 

84,20 

100 

181.069 

100 

PI 

A 

35 

1.950,20 

84,4 

220.203 

57,3 

65,78 

60 

197.715 

57 

PI 

B 

1 

48,32 

2,1 

11.387 

3,0 

2,95 

3 

8.713 

2 

PI 

C 

3 

311,91 

13,5 

152.957 

39,8 

40,35 

37 

142.976 

41 

PT 

A 

19 

2.156,74 

83,6 

154.209 

57,4 

49,40 

62 

122.460 

59 

PT 

B 

3 

424,17 

16,4 

114.228 

42,6 

30,30 

38 

85.539 

41 

PO 

A 

4 

231,04 

63,3 

29.367 

12,8 

15,09 

25 

25.124 

11 

PO 

C 

1 

97,59 

26,7 

173.011 

75,7 

37,07 

61 

167.966 

77 

PO 

D 

2 

36,63 

10,0 

26.185 

11,5 

9,10 

15 

25.459 

12 

SI 

A 

34 

3.561,13 

94,9 

172.272 

68,3 

44,73 

66 

132.542 

66 

SI 

C 

2 

189,44 

5,1 

79.990 

31,7 

23,12 

34 

69.750 

34 

I risultati della classificazione mostrano che 11 comuni sono stati individuati in classe C con una popolazione residente complessiva che rappresenta oltre il 23% della popolazione regionale, che aumenta al 25% se si considera la sola popolazione residente nelle aree urbanizzate.

Quattro comuni, Montemurlo, Poggio a Caiano, Firenze ed Empoli, sono stati inseriti in classe D, con una popolazione residente complessiva che rappresenta oltre il 12% della popolazione regionale, che aumenta al 14% se si considera la sola popolazione residente nelle aree urbanizzate.

3.2.3 Giudizio sulla situazione regionale complessiva

Rispetto alla precedente classificazione il numero dei comuni con superamento dei valori limite è quasi raddoppiato passando da 8 ai 15.

Questo aumento è parzialmente spiegabile dall'incremento avuto in questi ultimi anni del numero dei siti di rilevamento per tale inquinante, sia con la copertura di nuove aree (reti delle Amministrazioni provinciali di Pistoia e Siena), sia con l'aumento del numero di postazioni in comuni con importanti centri urbani.

L'aumento del numero dei comuni classificati C e D sulla base dei livelli di concentrazione misurati, non indica, necessariamente, un trend negativo delle concentrazioni di tale inquinante rispetto alla precedente classificazione.

Il progressivo rinnovo del parco veicolare con motorizzazioni più evolute, che rappresenta circa il 50% delle emissioni totali di ossidi di azoto, gli interventi di manutenzione sugli impianti termici civili e le misure dei comuni per il miglioramento della mobilità urbana, dovrebbero comunque portare ad una futura evoluzione positiva dei livelli di tale inquinante, in particolare nei centri urbani.

Nonostante che le stime di emissione degli ossidi di azoto per il 2000 indichino un decremento rispetto a quelle del 1995, allo stato attuale, per i livelli in atmosfera del biossido di azoto, non è ancora visibile un chiaro trend annuale decrescente.

3.3 Lo stato di qualità dell'aria ambiente e la classificazione relativa al piombo (Pb)

I livelli di concentrazione in aria ambiente del Piombo, a seguito del divieto di vendita della benzina super dal 1° gennaio 2002, sono ulteriormente diminuiti. Anche se non vengono fatte più misure in siti fissi di tale inquinante, i pochi dati disponibili confermano ampiamente questo quadro estremamente rassicurante, con i valori di concentrazione ampiamente inferiori al valore limite di 0,5 µg/m3 espresso come media annua.

Essendo tutto il territorio regionale inserito in classe A, non si riportano la mappa di classificazione e le tabelle statistiche.

3.4 Lo stato di qualità dell'aria ambiente e la classificazione relativa al materiale particolato fine (PM10) FASE 1 e FASE2

3.4.1 La valutazione della qualità dell'aria nel periodo 2000-2002

In quasi tutte le postazioni di misura del PM10 si verificano superamenti del valore limite giornaliero, pari a 50 µg/m3; il loro numero è spesso ben superiore a quello di 35 consentiti nel corso di un anno, applicabile dal 1° gennaio 2005 (FASE 1).

Tale tendenza è confermata anche dall'andamento delle concentrazioni medie annue che, in molti casi, superano i valori limite da rispettare sia nel 2005 (FASE 1) che nel 2010 (FASE 2), rispettivamente pari a 40 e 20 µg/m3.

3.4.2 La classificazione del territorio - sintesi generale.

Sulla scorta delle informazioni relative allo stato della qualità dell'aria e delle ulteriori informazioni utili e previste dalla metodologia adottata si è proceduto alla nuova classificazione del territorio regionale. Di seguito si riportano le due mappe della regione così ottenuta e le tabelle per provincia, relativamente alla FASE 1 ed alla FASE 2, con le informazioni relative alla superficie del territorio dei comuni riportate secondo la loro classificazione, alla loro popolazione residente sia totale che quella relativa ai soli centri urbani.

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

PM10 FASE 1 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

B 

39 

3329,66 

100 

323007 

100 

119,55 

100 

259063 

100 

FI 

B 

40 

3234,79 

92 

501470 

54 

114,46 

60 

418990 

50 

FI 

C 

1 

76,87 

2 

15037 

2 

7,05 

4 

13170 

2 

FI 

D 

3 

186,60 

5 

416758 

45 

70,51 

37 

405778 

48 

GR 

B 

27 

3932,14 

89 

139734 

66 

43,27 

72 

109917 

64 

GR 

D 

1 

474,46 

11 

71142 

34 

16,50 

28 

62784 

36 

LI 

B 

17 

861,42 

71 

105670 

32 

29,08 

38 

86640 

30 

LI 

C 

2 

251,16 

21 

64461 

20 

18,09 

24 

58976 

20 

LI 

D 

1 

104,96 

9 

156308 

48 

29,16 

38 

146228 

50 

LU 

B 

32 

1398,80 

79 

186841 

50 

82,73 

45 

155368 

48 

LU 

C 

2 

342,13 

19 

124382 

33 

88,75 

48 

113081 

35 

LU 

D 

1 

31,88 

2 

61135 

16 

11,78 

6 

56312 

17 

MS 

B 

17 

1156,64 

100 

197288 

100 

84,20 

100 

181069 

100 

PI 

B 

35 

1997,67 

86 

234345 

61 

67,30 

62 

210889 

60 

PI 

C 

3 

233,96 

10 

111894 

29 

30,96 

28 

102696 

29 

PI 

D 

1 

78,80 

3 

38308 

10 

10,82 

10 

35819 

10 

PI 

B 

20 

2393,51 

93 

238394 

89 

77,00 

97 

197933 

95 

PT 

C 

1 

155,38 

6 

19902 

7 

0,43 

1 

1190 

1 

PT 

D 

1 

32,02 

1 

10141 

4 

2,27 

3 

8876 

4 

PO 

B 

6 

267,67 

73 

55552 

24 

24,19 

39 

50584 

23 

PO 

D 

1 

97,59 

27 

173011 

76 

37,07 

61 

167966 

77 

SI 

B 

34 

3561,13 

95 

172272 

68 

44,73 

66 

132542 

66 

SI 

C 

2 

189,44 

5 

79990 

32 

23,12 

34 

69750 

34 

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

PM10 FASE 2 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

B 

38 

2945,13 

88 

231575 

72 

77,28 

65 

173702 

67 

AR 

C 

1 

384,53 

12 

91432 

28 

42,27 

35 

85361 

33 

FI 

B 

39 

3172,51 

91 

457283 

49 

106,46 

55 

378920 

45 

FI 

C 

1 

62,28 

2 

44187 

5 

8,00 

4 

40070 

5 

FI 

D 

4 

263,47 

8 

431795 

46 

77,56 

40 

418948 

50 

GR 

B 

27 

3932,14 

89 

139734 

66 

43,27 

72 

109917 

64 

GR 

D 

1 

474,46 

11 

71142 

34 

16,50 

28 

62784 

36 

LI 

B 

17 

861,42 

71 

105670 

32 

29,08 

38 

86640 

30 

LI 

D 

3 

356,12 

29 

220769 

68 

47,25 

62 

205205 

70 

LU 

B 

32 

1398,80 

79 

186841 

50 

82,73 

45 

155368 

48 

LU 

D 

3 

374,01 

21 

185517 

50 

100,53 

55 

169392 

52 

MS 

B 

17 

1156,64 

100 

197288 

100 

84,20 

100 

181069 

100 

PI 

B 

35 

1997,67 

86 

234345 

61 

67,30 

62 

210889 

60 

PI 

D 

4 

312,76 

14 

150202 

39 

41,78 

38 

138516 

40 

PT 

B 

19 

2156,74 

84 

154209 

57 

49,40 

62 

122460 

59 

PT 

C 

2 

392,15 

15 

104087 

39 

28,04 

35 

76664 

37 

PT 

D 

1 

32,02 

1 

10141 

4 

2,27 

3 

8876 

4 

PO 

B 

6 

267,67 

73 

55552 

24 

24,19 

39 

50584 

23 

PO 

D 

1 

97,59 

27 

173011 

76 

37,07 

61 

167966 

77 

SI 

B 

34 

3561,13 

95 

172272 

68 

44,73 

66 

132542 

66 

SI 

D 

2 

189,44 

5 

79990 

32 

23,12 

34 

69750 

34 

In questa nuova classificazione, rispetto alla precedente, è stata effettuata anche la classificazione del territorio utilizzando i limiti previsti nella FASE 1, in vigore dal 1° gennaio 2005, i quali sono meno restrittivi rispetto a quelli previsti per la FASE 2, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010.

Come già detto, la situazione regionale della qualità dell'aria rispetto a questo inquinante, anche se si prendono a riferimento i limiti della FASE 1, si conferma critica, in particolare in alcune aree.

Così come nella precedente classificazione, nessun comune è stato inserito in classe A. Tale classificazione, che può essere considerata conservativa, riflette le caratteristiche del PM10, in quanto questo inquinante presenta una particolare distribuzione spaziale delle concentrazioni sul territorio.

Relativamente alla FASE 1, ci sono 11 Comuni inseriti in classe C con una popolazione residente complessiva che rappresenta il 12% della popolazione regionale, percentuale che non cambia se si considera la sola popolazione residente in area urbanizzata. I 9 Comuni inseriti in classe D hanno una popolazione residente complessiva che rappresenta circa il 27% della popolazione regionale, valore che aumenta al 29% se si considera la sola popolazione residente in area urbanizzata.

Relativamente alla FASE 2, 4 Comuni risultano individuati in classe C con una popolazione residente complessiva che rappresenta il 7% della popolazione regionale, percentuale che sostanzialmente non cambia considerando la sola popolazione residente in area urbanizzata. Ben 19 comuni sono inseriti in classe D con una popolazione residente complessiva pari a circa il 38% della popolazione regionale, valore che aumenta a quasi il 41% se si considera la sola popolazione residente in area urbanizzata.

3.4.3 Giudizio sulla situazione regionale complessiva

Come già detto, la situazione relativamente a questo inquinante appare critica. In 20 su 23 dei comuni dove vi è misura si hanno valori di concentrazione che superano i valori limite stabiliti nella FASE 1. Relativamente ai valori limite previsti nella FASE 2 il superamento è riscontrato in tutti i comuni dove vi è misurazione.

Questa situazione di sofferenza riscontrata nella regione, è comunque comparabile con quella presente in quasi tutte le altre regioni d'Italia e della U.E.

3.5. Lo stato di qualità dell'aria ambiente e la classificazione relativa al monossido di carbonio (CO)

3.5.1 La valutazione della qualità dell'aria nel periodo 2000-02

Le misurazioni effettuate nel corso degli anni non hanno evidenziato particolari variazioni dei livelli di concentrazione di monossido di carbonio sia in riferimento alle medie annue che al numero di superamenti del valore limite espresso come media di otto ore. Il giudizio è generalmente positivo in quanto non si evidenziano superamenti del valore limite.

Anche le recenti installazioni di analizzatori realizzate nelle province di Livorno e Pistoia confermano tale giudizio.

3.5.2 La classificazione del territorio - sintesi generale.

Di seguito si riporta la mappa con la classificazione del territorio regionale e le tabelle per provincia con le informazioni relative alla superficie del territorio regionale che ricade nelle varie classi, alla popolazione totale residente, ed alla popolazione residente nei centri urbani.

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

Comuni CO 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

A 

39 

3329,66 

100 

323.007 

100 

119,55 

100 

259.063 

100 

FI 

A 

43 

3395,85 

97 

577.950 

62 

133,04 

69 

488.474 

58 

FI 

B 

1 

102,41 

3 

355.315 

38 

58,98 

31 

349.465 

42 

GR 

A 

26 

3876,31 

88 

118.622 

56 

38,48 

64 

89.398 

52 

GR 

B 

2 

530,29 

12 

92.254 

44 

21,29 

36 

83.303 

48 

LI 

A 

20 

1217,54 

100 

326.439 

100 

76,33 

100 

291.845 

100 

LU 

A 

33 

1555,40 

88 

229.316 

62 

120,90 

66 

193.798 

60 

LU 

B 

2 

217,41 

12 

143.042 

38 

62,36 

34 

130.962 

40 

MS 

A 

15 

991,25 

86 

65.727 

33 

27,62 

33 

51.590 

28 

MS 

B 

2 

165,39 

14 

131.561 

67 

56,57 

67 

129.479 

72 

PI 

A 

38 

2123,35 

92 

294.837 

77 

86,01 

79 

266.220 

76 

PI 

B 

1 

187,08 

8 

89.710 

23 

23,07 

21 

83.184 

24 

PO 

A 

7 

365,26 

100 

228.563 

100 

61,26 

100 

218.550 

100 

PT 

A 

22 

2580,91 

100 

268.437 

100 

79,70 

100 

207.999 

100 

SI 

A 

36 

3750,57 

100 

252.262 

100 

67,85 

100 

202.292 

100 

Relativamente a questo inquinante, nessun comune è individuato in classe C, mentre si hanno 8 comuni classificati B con una popolazione residente complessiva pari a circa il 23% della popolazione regionale, valore che aumenta al 45% se si considera la sola popolazione in area urbanizzata.

3.5.3 Giudizio sulla situazione regionale complessiva

Rispetto alla precedente classificazione il numero dei comuni in classe B passano da 21 a 8. Questo segnale di miglioramento è sostanzialmente dovuto al naturale rinnovo del parco veicoli circolante (principale fonte di emissione di CO) con l'introduzione di veicoli che rispettano norme sempre più restrittive sulle emissioni (minor emissione specifica di CO per km. percorso) ed all'obbligo di interventi generalizzati sulla manutenzione di veicoli e degli impianti di riscaldamento.

3.6 Lo stato di qualità dell'aria ambiente e la classificazione relativa al benzene (C6H6)

3.6.1 La valutazione della qualità dell'aria nel periodo 2000-02

I livelli di benzene rilevati in quest'ultimo triennio con misure continue in siti fissi, con misure derivanti da campagne e con tecniche di stima oggettiva (correlazioni con CO), non mostrano un chiaro trend decrescente.

Allo stato attuale, sulla base delle poche misure disponibili, i valori limiti sono superati solo nei comuni di Firenze, Grosseto Prato e Livorno.

3.6.2 La classificazione del territorio - sintesi generale

Sulla scorta delle informazioni relative allo stato della qualità dell'aria e delle ulteriori informazioni utili e previste dalla metodologia adottata, si è proceduto alla nuova classificazione del territorio regionale. Di seguito si riporta la mappa della regione così ottenuta e le tabelle per provincia con le informazioni relative alla superficie del territorio dei comuni riportate secondo la loro classificazione, alla loro popolazione residente sia totale che quella relativa ai soli centri urbani.

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

Comuni C6H6 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

A 

38 

2945,13 

88 

231.575 

72 

77,28 

65 

173.702 

67 

AR 

B 

1 

384,53 

12 

91.432 

28 

42,27 

35 

85.361 

33 

FI 

A 

28 

2442,61 

70 

210.529 

23 

57,66 

30 

161.333 

19 

FI 

B 

15 

953,24 

27 

367.421 

39 

75,38 

39 

327.141 

39 

FI 

D 

1 

102,41 

3 

355.315 

38 

58,98 

31 

349.465 

42 

GR 

A 

26 

3876,31 

88 

118.622 

56 

38,48 

64 

89.398 

52 

GR 

B 

1 

55,83 

1 

21.112 

10 

4,79 

8 

20.518 

12 

GR 

D 

1 

474,46 

11 

71.142 

34 

16,50 

28 

62.784 

36 

LI 

A 

16 

818,84 

67 

79.159 

24 

24,55 

32 

62.416 

21 

LI 

B 

3 

293,74 

24 

90.972 

28 

22,61 

30 

83.200 

29 

LI 

C 

1 

104,96 

9 

156.308 

48 

29,16 

38 

146.228 

50 

LU 

A 

31 

1314,21 

74 

156.612 

42 

71,11 

39 

129.637 

40 

LU 

B 

4 

458,60 

26 

215.746 

58 

112,15 

61 

195.123 

60 

MS 

A 

15 

991,25 

86 

65.727 

33 

27,62 

33 

51.590 

28 

MS 

B 

2 

165,39 

14 

131.561 

67 

56,57 

67 

129.479 

72 

PI 

A 

35 

1980,86 

86 

229.578 

60 

63,58 

58 

187.481 

54 

PI 

B 

4 

329,57 

14 

154.969 

40 

45,50 

42 

161.923 

46 

PT 

A 

21 

2344,14 

91 

184.252 

69 

52,10 

65 

132.526 

64 

PT 

B 

1 

236,77 

9 

84.185 

31 

27,61 

35 

75.474 

36 

PO 

A 

5 

261,70 

72 

46.904 

21 

21,84 

36 

42.175 

19 

PO 

B 

1 

5,97 

2 

8.648 

4 

2,35 

4 

8.409 

4 

PO 

C 

1 

97,59 

27 

173.011 

76 

37,07 

61 

167.966 

77 

SI 

A 

34 

3561,13 

95 

172.272 

68 

44,73 

66 

132.542 

66 

SI 

B 

2 

189,44 

5 

79.990 

32 

23,12 

34 

69.750 

34 

I risultati della classificazione mostrano che i Comuni di Firenze e Grosseto sono inseriti in classe D, con una popolazione residente complessiva pari ad 12% della popolazione regionale, valore che aumenta leggermente al 13,5% se ci si riferisce alla sola popolazione in area urbanizzata.

I comuni di Prato e di Livorno sono inseriti in classe C, con una popolazione residente complessiva di pari al 9% della popolazione regionale, valore che aumenta leggermente al 10,3% se ci si riferisce alla sola popolazione residente in area urbanizzata.

È da notare che dei 34 comuni classificati B, quattro (Arezzo, Empoli, Scandicci e Pisa) lo sono stati sulla base di misure (da postazioni fisse, da campagne, da correlazioni), mentre 30 sono stati indicati in classe B sulla base delle altre informazioni disponibili, così come riportato al punto 2.1.

3.6.3 Giudizio sulla situazione regionale complessiva

Rispetto alla precedente classificazione, la situazione risulta significativamente migliorata essendovi stata una notevole diminuzione dei comuni classificati in C e D.

Deve essere tenuto conto però che la precedente classificazione era stata realizzata sulla scorta di un numero molto esiguo di misure ottenute da strumenti posti in stazioni fisse e tramite campagne di monitoraggio.

Si conferma ancora lo stato di sofferenza di alcuni centri urbani, che però deve essere considerato limitato a soli hot spot dovuti a traffico veicolare.

Poiché il benzene è presente nelle benzine, sorgente principale di questo inquinante, in contenuto massimo pari al 1%, un miglioramento decisivo si avrà solamente in conseguenza di un'ulteriore riduzione di tale contenuto percentuale oppure con una diminuzione dei consumi di benzina, in particolare nelle aree urbane. È da evidenziare che la modifica del parco circolante a favore di autovetture diesel a scapito di quelle a benzina, potrà concorrere, per questo inquinante, ad un miglioramento della situazione generale, anche se le motorizzazioni diesel sono più critiche per le emissioni di altri inquinanti.

3.7 Lo stato di qualità dell'aria ambiente e la classificazione relativa all'ozono (O3)

3.7.1 La valutazione della qualità dell'aria nel periodo 2000-02

L'ozono si conferma, insieme al PM10, come un problema generalizzato su tutto il territorio regionale. Dall'analisi dei dati nei comuni dove l'ozono è misurato si può osservare che, nonostante i livelli di concentrazione medie annuali non troppo dissimili, il numero dei giorni con superamenti della media trascinata di 8 ore, pari a 120 µg/m3, presenta una dispersione elevata. L'analisi dei dati relativi agli anni in esame non permette comunque di individuare un chiaro trend dei livelli di concentrazione.

3.7.2 La classificazione del territorio - sintesi generale.

Sulla scorta delle informazioni relative allo stato della qualità dell'aria e delle ulteriori informazioni utili e previste dalla metodologia adottata, si è proceduto alla nuova classificazione del territorio regionale. Di seguito si riporta la mappa della regione così ottenuta e le tabelle per provincia con le informazioni relative alla superficie del territorio dei comuni riportate secondo la loro classificazione, alla loro popolazione residente sia totale che quella relativa ai soli centri urbani.

Cartografia

Prov. 

Classificazione  

N.  

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione  

% 

 

Comuni O3 

Comuni 

Km2 

prov.le 

Residente 

prov.le 

Urbanizzato 

prov.le 

in area 

prov.le 

 

 

 

 

 

2001 

 

1991 (Km2) 

 

urbana 2001 

 

AR 

C 

1 

384,53 

12 

91.432 

28 

42,27 

35 

85.361 

33 

AR 

N 

38 

2945,13 

88 

231.575 

72 

77,28 

65 

173.702 

67 

FI 

B 

1 

59,59 

2 

50.182 

5 

9,42 

5 

46.805 

6 

FI 

C 

3 

203,88 

6 

381.613 

41 

68,14 

35 

372.143 

44 

FI 

N 

40 

3234,79 

92 

501.470 

54 

114,46 

60 

418.990 

50 

GR 

N 

28 

4406,6 

100 

210.876 

100 

59,77 

100 

172.701 

100 

LI 

B 

1 

120,81 

10 

30.587 

9 

10,65 

14 

27.290 

9 

LI 

C 

1 

104,96 

9 

156.308 

48 

29,16 

38 

146.228 

50 

LI 

N 

18 

991,77 

81 

139.544 

43 

36,52 

48 

118.327 

41 

LU 

B 

3 

235,29 

13 

150.168 

40 

65,39 

36 

137.034 

42 

LU 

N 

32 

1537,52 

87 

222.190 

60 

117,87 

64 

187.726 

58 

MS 

N 

17 

1156,64 

100 

197.288 

100 

84,20 

100 

181.069 

100 

PI 

B 

1 

46,03 

2 

24.939 

6 

6,46 

6 

23.973 

7 

PI 

C 

3 

431,54 

19 

108.522 

28 

30,41 

28 

99.438 

28 

PI 

N 

35 

1832,86 

79 

251.086 

65 

72,21 

66 

225.993 

65 

PT 

B 

1 

236,77 

9 

84.185 

31 

27,61 

35 

75.474 

36 

PT 

C 

1 

155,38 

6 

19.902 

7 

0,43 

1 

1.190 

1 

PT 

N 

20 

2188,76278 

85 

164.350 

61 

51,66 

65 

131.335 

63 

PO 

C 

1 

97,59 

27 

173.011 

76 

37,07 

61 

167.966 

77 

PO 

N 

6 

267,67 

73 

55.552 

24 

24,19 

39 

50.584 

23 

SI 

N 

36 

3750,57486 

100 

252.262 

100 

67,85 

100 

202.292 

100 

Relativamente all'ozono rispetto ai 17 comuni oggetto di rilevamento, 10 sono stati individuati in classe C con una popolazione residente pari al 27% del totale regionale. Gli altri 7 comuni, con una popolazione residente pari al 10% del totale regionale sono stati inseriti in classe B.

Come già evidenziato nella precedente classificazione (Delib.G.R. n.1406/2001), la scarsa rappresentatività, per l'ozono, degli altri criteri metodologici impiegati nell'attività di classificazione, (l'ozono è un inquinante secondario che si forma in atmosfera a partire da alcuni inquinanti detti precursori con il contributo della radiazione solare) non ha consentito di procedere ad una classificazione completa ed affidabile degli altri comuni toscani dove non viene eseguita la misurazione. Si è quindi preferito non classificare (NC) questi comuni.

3.7.3 Giudizio sulla situazione regionale complessiva

La situazione regionale complessiva, rispetto alla precedente classificazione, rimane sostanzialmente invariata. La diminuzione del numero di comuni classificati C è spiegabile dalla modifiche introdotte con la direttiva 2002/3/CE. Infatti il numero di superamenti del valore limite ammessi era, nella proposta di direttiva (COM 2000) utilizzata nella precedente classificazione, pari a 20, mentre nella direttiva 2002/3/CE è pari a 25.

La situazione dei comuni dove l'ozono viene misurato conferma che la distribuzione spaziale di questo inquinante è di tipo regionale con gradienti delle concentrazione medie non troppo dissimili.

In nessun comune dove si effettua la misura si è raggiunta la soglia di allarme pari a 240 µg/m3 come media oraria.

3.8 Le differenze tra le classificazioni

Al fine di valutare le differenze tra la classificazione effettuata nel 2001 e quella attuale, nella seguente tabella si riportano le variazioni tra il numero dei comuni nelle varie classi della presente classificazione con quelli della precedente.

N. Comuni 

SO2 

NO2 

Pb 

PM10 FASE 2 

CO 

C6H6 

O3 

A 

+1 

-16 

0 

 

+7 

0 

 

B 

-1 

+9 

 

-9 

-7 

+10 

+7 

C 

 

+6 

 

+3 

 

-9 

-3 

D 

 

+1 

 

+6 

 

-1 

 

NC 

 

 

 

 

 

 

-4 

Dall'analisi della tabella si può osservare che, rispetto alla precedente classificazione, si notano sostanziali variazioni solo per il biossido di azoto, il PM10, relativamente alla fase 2 poiché precedentemente non era stata fatta quella relativa alla fase 1, ed il benzene. Tali variazioni sono in parte giustificate dall'incremento dei punti di misura, in particolare per quanto riguarda il PM10.

Nella tabella seguente si riporta la variazione del numero di analizzatori, per ogni inquinante, utilizzati nell'attuale classificazione rispetto alla precedente

 

SO2 

NO2 

PM10 

CO 

C6H6 

O3 

Variazione n. analizzatori 

+1 

+22 

+13 

+17 

+10 

+14 

È da notare che per il benzene è stata indicata la variazione del numero di analizzatori attivi in continuo, mentre non si sono considerati gli analizzatori passivi.

3.9 Sintesi della classificazione ai fini della protezione della salute umana

Nella tabella seguente è schematizzato un giudizio sintetico dell'attuale stato della qualità dell'aria in Toscana, per le sostanze inquinanti considerate nella presente classificazione, unitamente alle previsioni dei trend futuri ed alla disponibilità attuale dei dati del rilevamento.

 

Giudizio sintetico sullo stato attuale della qualità dell'aria in Regione Toscana 

 

Stato attuale 

Previsioni e Trend 

Disponibilità dati 

Livelli di Monossido di 

 

 

 

carbonio (CO) 

J 

J 

J 

 

 

 

 

Livelli di Biossido di zolfo 

 

 

 

(SO2) 

J 

J 

J 

 

 

 

 

Livelli di Biossido di azoto 

 

 

 

(NO2) 

K 

K 

J 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di Piombo (Pb) 

J 

J 

K 

 

 

 

 

Livelli di Materiale particolato 

 

 

 

fine (PM10) 

L 

K 

K 

FASE 1 

 

 

 

Livelli di Materiale particolato 

 

 

 

fine (PM10) 

L 

L 

K 

FASE 2 

 

 

 

Livelli di Benzene (C6H6) 

 

 

 

 

K 

J 

K 

 

 

 

 

Livelli di Ozono (O3) 

 

 

 

 

L 

K 

K 

 

 

 

 

J Situazione attuale buona - Trend decrescente positivo - Disponibilità dati buona

K Situazione attuale stazionaria - Trend non caratterizzato - Disponibilità dati sufficiente

L Situazione attuale insufficiente - Trend crescente negativo - Disponibilità dati insufficiente

3.10. La zonizzazione del territorio

I risultati della classificazione del territorio regionale hanno permesso di individuare 32 comuni che presentano, per almeno una sostanza inquinante, superamenti dei pertinenti valori limite di qualità dell'aria da rispettare nel 2005 ovvero nel 2010 e che pertanto sono stati classificati con le lettere C o D.

I restanti comuni della regione, in numero di 255, sono stati classificati con le lettere B ed A che esprimono un buono stato di qualità dell'aria ambiente (lettera A) ovvero un rischio, seppur remoto, di raggiungimento dei valori limite (lettera B).

Come previsto dal D.Lgs. n. 351/1999 ed in conformità con il D.M. n. 261/2002, al fine di predisporre i relativi piani e/o programmi di miglioramento e risanamento della qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'art. 8 e di mantenimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 351/1999, è necessario ed utile raggruppare i territori comunali in zone più vaste, che anch'esse tengano conto dei confini amministrativi.

Come già indicato nel capitolo 2, quando si considera la possibilità di combinare delle aree territoriali in una zona, deve essere dato debito riguardo alle similarità nella qualità dell'aria. Inoltre, è importante determinare zone che devono primariamente essere guardate come territori amministrativi per i quali le norme definiscono obblighi ben definiti relativi, ad esempio, alla valutazione della qualità dell'aria, alla gestione della pianificazione ed al coordinamento delle varie competenze e delle azioni.

Infatti, la designazione delle zone ha come obiettivo principale quello di assicurare un buon collegamento con le azioni da intraprendere; questo viene generalmente soddisfatto nel modo migliore quando si associano le zone alle aree amministrative e quando vengono fornite al pubblico in modo efficace le informazioni sulle azioni intraprese.

La precedente classificazione aveva già individuato un'area omogenea o zona (area omogenea fiorentina) sulla base dei risultati della valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituita dai comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa, insieme al Comune di Firenze, che mostra per alcuni inquinanti, superamenti e/o rischi di superamento dei valori limite e che, relativamente all'orografia del territorio, all'entità e distribuzione spaziale delle emissioni ed alle condizioni meteoclimatiche, presenta condizioni simili.

Quindi, tenendo di conto i confini delle amministrazioni locali (Comuni e Province ) come possibili limiti delle zone, si sono ricercate le combinazioni dei territori amministrativi che hanno mostrato caratteristiche simili di qualità dell'aria, insieme a quelle precedentemente indicate per l'area omogenea fiorentina.

Si deve tenere presente che i confini delle zone individuate devono essere costanti nel tempo ed eventuali variazioni devono essere formalizzate a seguito di comprovate modifiche della qualità dell'aria, dipendendo ciò dalle attività di risanamento predisposte.

A seguito della attuale classificazione dei comuni toscani e delle disposizioni del D.Lgs. n. 351/1999 sulla gestione della qualità dell'aria ambiente, il territorio regionale può, pertanto, essere suddiviso in 5 zone:

- Zona di mantenimento A-B, comprendente i 255 comuni classificati con le lettere A e B per tutte le sostanze inquinanti, comprendente la maggior parte del territorio regionale, che dovrà essere oggetto di un piano di mantenimento regionale;

- Zona di risanamento comunale, costituita dal territorio di 8 comuni non finitimi (Siena, Poggibonsi, Grosseto, Piombino, Arezzo, Montecatini Terme, Viareggio, Pomarance) che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D, che dovranno essere oggetto di specifici piani o programmi di risanamento;

- Zona di risanamento Livornese, Pisana e del Cuoio, comprendente 7 comuni costieri e interni (Rosignano Marittimo, Livorno, Pisa, Cascina, Pontedera, Montopoli Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno,) che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D; tale zona dovrà essere oggetto di piani o programmi di risanamento;

- Zona di risanamento della Piana Lucchese, comprendente i comuni di Lucca e Capannori che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e pertanto sono stati classificati C e/o D ; anche questa zona sarà oggetto di piano o programma di risanamento;

- Zona di risanamento dell'area metropolitana di Firenze-Prato-Pistoia e del Comprensorio Empolese, comprendente 15 comuni che presentano superamenti di almeno un valore limite per una sostanza inquinante e che pertanto sono stati classificati C e/o D; tale zona è costituita dagli 8 comuni dell'area omogenea fiorentina, Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, e dai comuni di Empoli, Montelupo Fiorentino, Poggio a Caiano, Prato, Montemurlo, Montale, Pistoia.

Ai fini delle attività di pianificazione e programmazione del risanamento può essere opportuno suddividere le zone più complesse in sub-zone che presentano coerenze amministrative, industriali e territoriali.

Di seguito si riporta la mappa con i confini delle zone individuate

Cartografia

Nella tabella seguente si riportano, per i soli inquinanti che superano i valori limite di qualità dell'aria, i comuni classificati C/D ricadenti in ciascuna zona.

 

Zona di risanamento 

Zona di risanamento 

Zona di 

Zona di risanamento dell'area 

 

comunale 

Livornese-Pisana e del 

risanamento della 

metropolitana di Firenze- 

 

 

Cuoio 

Piana Lucchese 

Prato-Pistoia e del 

 

 

 

 

Comprensorio Empolese 

NO2 

Siena, Poggibonsi, Arezzo, 

Livorno, Pisa, Cascina, 

Lucca 

Empoli, Scandicci, Firenze, 

 

Piombino 

Pontedera 

 

Prato, Montemurlo, Poggio a 

 

 

 

 

Caiano 

PM10 

Grosseto, Piombino, Siena, 

Livorno, Rosignano 

Lucca, Capannori 

Firenze, Montale, Montelupo 

FASE 1 

Poggibonsi, Viareggio, 

Marittimo, Pisa, Cascina, 

 

Fiorentino, Prato, Scandicci, 

 

Montecatini Terme 

Santa Croce sull'Arno, 

 

Calenzano 

 

 

Montopoli in Val d'Arno 

 

 

PM10 

Grosseto, Piombino, Siena, 

Livorno, Rosignano 

Lucca, Capannori 

 

FASE 2 

Poggibonsi, Viareggio, 

Marittimo, Pisa, Cascina, 

 

Firenze, Montale, Montelupo 

 

Montecatini Terme, Arezzo 

Santa Croce sull'Arno, 

 

Fiorentino, Prato, Scandicci, 

 

 

Montopoli in Val d'Arno 

 

Pistoia, Empoli, Calenzano 

CO 

 

 

 

 

C6H6 

Grosseto 

Livorno 

 

Firenze , Prato 

O3 

Arezzo, Montecatini Terme, 

Pisa, Santa Croce 

 

Firenze, Calenzano, Montelupo 

 

Pomarance 

sull'Arno 

 

Fiorentino, Prato 

Nella tabella seguente si riportano per le zone le informazioni relative al numero dei comuni, alla superficie totale ed alla superficie urbanizzata e alla popolazione residente totale e quella in area urbana.

 

N. 

Superficie 

% 

Popolazione 

% 

Territorio 

% 

Popolazione in  

% 

 

Comuni 

Km2 

reg.le 

residente 2001 

reg.le 

urbanizzato 

reg.le 

area urbana 

reg.le 

 

 

 

 

 

 

1991 Km2 

 

2001 

 

Zona di mantenimento A/B 

255 

20926 

86% 

1735578 

50% 

564 

55% 

1418846 

47% 

Zona di risanamento comunale 

8 

1594 

7% 

363778 

10% 

103 

10% 

312234 

10% 

Zona di risanamento  

7 

585 

2% 

362036 

10% 

88 

9% 

336006 

11% 

Livornese-Pisana e del Cuoio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona di risanamento della  

2 

342 

1% 

124382 

4% 

89 

8% 

113081 

4% 

Piana Lucchese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona di risanamento dell'area  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metropolitana di Firenze- 

15 

942 

4% 

911268 

26% 

188 

18% 

865454 

28% 

Prato-Pistoia e del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensorio Empolese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale 

287 

24389 

 

3497042 

 

1033 

 

3045622 

 

3.11 Le ulteriori classificazioni

Di seguito si riportano le mappe relative alla classificazione rispetto agli ossidi di azoto (NOx) e dell'ozono (O3) ai fini della protezione della vegetazione, al biossido di zolfo (SO2) ai fini della protezione degli ecosistemi, ed all'ozono (O3) ai fini della prevenzione dal degrado dei materiali.

Come già detto, per queste ulteriori tipologie di classificazione, la classificazione in forma tabellare dei comuni toscani è riportata nell'appendice 2.

Cartografia

3.11.1 La classificazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione

L'attuale quadro del rilevamento della qualità dell'aria presenta una carenza di stazioni ubicate in aree rurali dedicate al rilevamento della qualità dell'aria ai fini della protezione della vegetazione e degli ecosistemi. La classificazione è stata quindi effettuata sulla base dei dati forniti dalle stazioni di rilevamento ubicate principalmente nelle aree urbane.

Il D.M. n. 60/2002 riporta, in allegato VIII che i punti destinati alla protezione degli ecosistemi o della vegetazione dovrebbero essere ubicati a più di 20 Km dagli agglomerati o a più di 5 Km da aree edificate o da impianti industriali o autostrade. Ad oggi solo alcuni punti di misura rispettano queste indicazioni. In tal senso sarebbe auspicabile individuare un set di stazioni rispondenti a tali criteri da utilizzare per una migliore valutazione ai fini della protezione degli ecosistemi e della vegetazione.

L'utilizzo per la classificazione anche di stazioni di rilevamento ubicate in aree urbane ad alto traffico, pur non essendo coerente con quanto indicato dalle norme, risponde ad un criterio di cautela nella valutazione degli eventuali effetti nei confronti degli ecosistemi e della vegetazione.

Per quanto riguarda gli ossidi di azoto, i comuni che presentano concentrazioni medie annuali superiori al valore limite per NOx risultano essere 24, con un significativo peggioramento rispetto ai 14 della precedente classificazione.

Per quanto riguarda l'ozono, i comuni che presentano valori di AOT40 superiori al valore limite sono 11. È da notare che nella precedente classificazione questo tipo di valutazione non era stata effettuata per mancanza di dati.

I livelli di concentrazione di biossido di zolfo, ai fini della protezione degli ecosistemi, non presentano variazioni di rilievo, e si mantengono, per tutto il territorio regionale, a livelli significativamente inferiori rispetto ai valori limite.

3.11.2 La classificazione ai fini della prevenzione del degrado dei materiali

Ai fini di una valutazione dei potenziali danni che l'ozono provoca sui materiali sono pienamente utilizzabili le misure di tale inquinante effettuate principalmente nelle aree urbane. In 14 dei 17 comuni per i quali sono disponibili i valori delle medie annuali dell'ozono, i livelli di concentrazione superano il valore limite.

 

 

4. Valutazione del rilevamento ai fini dell'obbligatorietà della misura

Il processo di classificazione del territorio fornisce sostanzialmente, come si è detto, due quadri cognitivi:

- il primo permette di suddividere il territorio, in funzione dei livelli di qualità dell'aria misurati e delle pressioni antropiche e naturali che incidono sulla risorsa aria ambiente, al fine di individuare scale di priorità per l'implementazione di programmi di risanamento, miglioramento e conservazione della qualità dell'aria, relativamente alla protezione della salute umana, degli ecosistemi e vegetazione, e dei materiali;

- il secondo permette di individuare in quali zone e agglomerati è obbligatoria la misurazione continua o discontinua in siti fissi e in quali è possibile utilizzare o affiancare alla misurazione per la valutazione della qualità dell'aria tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva, quali gli inventari di emissione.

In questo capitolo vengono analizzate, per ciascuna sostanza inquinante, la necessità di mantenere o meno la misura nelle singole postazioni di rilevamento pubbliche ai fini della protezione della salute umana.

Si ricorda che l'art. 6 del D.Lgs. n. 351/1999 riporta che la misurazione, delle varie sostanze inquinanti per cui è stato determinato un valore limite, è obbligatoria nelle seguenti zone:

a) agglomerati;

b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore;

c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.

In conseguenza di tale disposto e della attuale classificazione, in appendice 5 è riportata una tabella con l'indicazione, per ciascuna stazione di rilevamento pubblica, della sua ubicazione, delle sue caratteristiche e della obbligatorietà o meno del mantenimento di misura degli inquinanti rilevati.

L'analisi sulla obbligatorietà del mantenimento della misura relativamente alla protezione della vegetazione e degli ecosistemi non viene effettuata perché, come già detto, non è stato ancora selezionato un insieme di stazioni rappresentative per questi fini.

I valori operativi per determinare l'obbligatorietà della misurazione fissa e continua, ovvero le altre possibilità previste per conoscere e valutare i livelli di qualità dell'aria, sono, come detto, per tutte le sostanze inquinanti eccetto l'ozono, le soglie di valutazione superiore ed inferiore così come definite dal D.Lgs. n. 351/1999:

- soglia di valutazione superiore è quel livello al di sotto del quale le misurazioni possono essere combinate con le tecniche di modellizzazione al fine di valutare la qualità dell'aria ambiente.

- soglia di valutazione inferiore, invece, è quel livello al di sotto del quale è consentito ricorrere soltanto alle tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva al fine della valutazione della qualità dell'aria ambiente.

Schema

La soglia di valutazione superiore si considera superata se, sulla base dei valori di concentrazione nell'ultimo quinquennio, così come disposto dal D.M. n. 60/2002, è stata superata durante almeno tre anni non consecutivi.

Per quanto riguarda l'ozono, invece, secondo la direttiva 2002/3/CE, le misure sono obbligatorie se, nell'arco di 5 anni, sono stati superati gli obbiettivi a lungo termine pari a 120 µg/m3 come media trascinata di 8 ore per quanto riguarda la protezione della salute umana ed a 6000 µg/m3h come valore di AOT40 per quanto riguarda la protezione della vegetazione.

Al fine dell'obbligatorietà di misura, laddove non vi era la piena disponibilità della serie di dati dei cinque anni, si è proceduto ugualmente utilizzando quelli disponibili.

In appendice 6 sono riportati per tutte le sostanze inquinanti riferite alla protezione della salute umana, degli ecosistemi e della vegetazione le soglie di valutazione inferiore e superiore, nonché i valori limite i margini di tolleranza relativi al 2002 e le soglie di allarme.

4.1. Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per il biossido di zolfo (SO2)

Il trend osservato e l'incisività delle norme relative al contenuto di zolfo nei combustibili e carburanti emanate a vario livello per la riduzione delle emissioni e le previsioni di ulteriori misure di contenimento, non evidenziano l'esigenza di incrementare il rilevamento di questo inquinante.

È possibile ed opportuno ridurre, comunque, le postazioni di misurazione esistenti in quanto molte di esse non sono più utili a fornire ulteriori informazioni significative.

Come mostrano i risultati della classificazione, unicamente per i 3 comuni individuati in zona B le misure devono essere condotte in modo continuo, in particolare nelle postazioni di tipo industriale poste nei Comuni di Livorno e Piombino; nei restanti 284 comuni non vi è obbligatorietà della misurazione né necessità, per cui le eventuali misure possono essere affiancate e/o sostituite con tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva e con campagne discontinue rappresentative.

Si ritiene comunque importante seguire l'evoluzione del quadro emissivo e dei livelli di concentrazione in un'ottica di mantenimento ed ulteriore miglioramento della qualità dell'aria ambiente, per cui la misura di tale inquinante dovrebbe essere mantenuta in due postazioni, una ubicata nell'area urbana del capoluogo di regione e l'altra in un capoluogo di provincia di medie dimensioni. Questi dati potranno permettere di "proseguire" la conoscenza dell'andamento storico della SO2.

4.2 Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per il biossido di azoto (NO2)

Le misure per la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto hanno stabilizzato i livelli di concentrazione di biossido di azoto osservati negli ultimi anni di rilevamento che rimangono comunque ancora significativi ed, in alcuni casi, ancora elevati.

Nei 256 comuni classificati in zona A le misure non obbligatorie possono essere affiancate e/o sostituite con tecniche di modellizzazione o di stima oggettiva e con campagne discontinue rappresentative almeno per le zone ritenute di interesse.

Si ritiene necessario continuare il monitoraggio del biossido di azoto al livello di numerosità di punti di misura attuali, poiché dall'analisi dei dati risulta che in quasi tutti i siti dove l'inquinante è misurato occorre mantenere tale misura. anche per seguirne l'evoluzione collegata alla formazione dell'ozono. Si ritiene comunque che una migliore e più razionale classificazione delle postazioni di rilevamento nelle varie aree, soprattutto urbane, potrebbe permettere la disattivazione di alcuni analizzatori che forniscono, sostanzialmente, una informazione ridondante.

4.3 Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per il piombo (Pb)

Il determinante effetto operato dalle norme di qualità dei carburanti in relazione al contenimento delle emissioni di piombo, evidenzia come non esistano ulteriori importanti esigenze di misura e conoscenza. Questo fatto è dimostrato anche dai risultati della classificazione che individuano tutto il territorio regionale in zone di tipo A.

Attualmente in regione non viene più effettuata in maniera continua la misurazione dei livelli atmosferici di piombo.

La presenza di minime concentrazioni in aria ambiente di tale metallo, pur persistente ed accumulabile, non destano più preoccupazioni per esposizioni dirette o indirette di tipo igienicosanitario.

Può essere, comunque opportuno identificare 1 o 2 siti urbani dove riattivare le misurazioni per alcuni anni, anche in maniera discontinua, per caratterizzarne il trend decrescente e verificare i positivi effetti ambientali derivanti dal divieto di commercializzazione della benzina super.

4.4 Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per il particolato fine (PM10)

Il generale superamento dei valori limite fissati dal D.M. n. 60/02 da rispettarsi dal 1° gennaio 2005 e i trend osservati, evidenziano, anche alla luce dei risultati della classificazione in cui tutti i comuni sono stati individuati in zone B, C e D, quanto sia essenziale ed importante estendere la base conoscitiva per questo inquinante (anche in previsione del raggiungimento dei valori limite più restrittivi previsti per il 1° gennaio 2010).

In particolare si ritiene che:

- debba essere migliorata la conoscenza sulla distribuzione spaziale dei livelli di concentrazione di PM10 rispetto a quella attualmente disponibile. Per realizzare ciò occorre razionalmente ampliare l'attuale struttura di rilevamento in modo che le informazioni ottenibili possano esser maggiormente rappresentative delle principali situazioni di rischio e possano contribuire a individuare/conoscere le sorgenti/origini del materiale particolato fine di tipo primario e secondario; a tale scopo la prossima indagine/progetto regionale che inizierà nel 2004, utilizzando risorse apposite previste nel PRAA 2004-06, dovrà fornire informazioni anche in zone remote per conoscere i livelli di fondo esistenti in regione e approfondirà la conoscenza e le stime sulle origini/sorgenti di emissione del PM10, che non sono di facile individuazione anche se è ormai certo che i principali responsabili del particolato fine primario, presente nell'atmosfera urbana, sono il traffico veicolare e gli impianti di combustione.

- insieme a questo programma si dovrà verificare l'attuale validità e consistenza della misurazione, in ambiente urbano, del PM2.5,così come previsto nella direttiva 30/99.

4.5 Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per il monossido di carbonio (CO)

Il monossido di carbonio non presenta più livelli di concentrazione critici in nessun punto del territorio regionale.

Il trend in decremento dei livelli di concentrazione osservati per questo inquinante e le ulteriori previsioni di riduzione delle sue emissioni messe in atto dalle norme di attuale e prossima implementazione mostrano come non sussista la necessità di estendere le misure in altre aree urbane del territorio regionale. Quindi, anche nei 13 comuni classificati di tipo B occorre perseguire il duplice obiettivo di migliorare la qualità del rilevamento e di ridurre progressivamente i punti di misura.

I valori di qualità dell'aria indicano che la misura di questo inquinante è da ritenersi obbligatoria solo nei Comuni di Firenze, Lucca, Viareggio e Pisa limitatamente alle stazioni classificate come Urbana Traffico e nel comune di Grosseto.

In generale, si osserva che le stazioni di classificate come di Fondo, sia di area Urbana che Rurale o Periferica, presentano livelli di concentrazione tali da non rendere necessaria la misura di tale inquinante.

4.6 Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per il benzene (C6H6)

Gli interventi europei, e in particolare nazionali, di riduzione del contenuto di benzene nelle benzine hanno inizialmente ridotto i livelli di benzene nelle aree urbane, successivamente si è verificato un sostanziale consolidamento di tali i livelli di concentrazione. Quindi, nelle aree urbane ad elevato traffico veicolare, si rilevano valori di concentrazione elevati, in specie mediati su tempi brevi (medie giornaliere nei cosiddetti hot spot), e, in alcuni casi, i valori medi annuali sono superiori al valore limite aumentato del margine di superamento.

I risultati della classificazione mostrano l'esigenza di mantenere l'attuale consistenza del monitoraggio nei comuni identificati come zone di tipo B, C e D, mentre nei rimanenti 244 comuni di tipo A le misure possono essere condotte con campagne limitate nel tempo e in modo discontinuo in ambiti urbani rappresentativi di situazioni comuni. Inoltre, è possibile affiancare le misurazioni con tecniche di stima oggettiva, anche ricorrendo a correlazioni con altri inquinanti su base empirica (es. CO).

Va notato che le misure disponibili sono prevalentemente ottenute con tecniche di stima oggettiva, quali correlazioni con il CO, campionatori passivi e con campagne discontinue. Secondo quanto previsto dall'allegato 1 al D.M.. n. 261/2002 tali tecniche sarebbero da utilizzare in modo esclusivo solo nelle zone al di sotto della soglia di valutazione inferiore pari a 2 µg/m3, soglia che è superata in tutti i siti di misurazione.

Il miglioramento atteso indica comunque che potrà esser valutata la reale necessità di installare analizzatori specifici in siti fissi.

4.7 Giudizio sulla obbligatorietà della misura ai fini della protezione della salute umana per l'ozono (O3)

In tutti i punti di rilevamento dell'ozono la misura risulta obbligatoria. In analogia con quanto indicato per il PM10, esistono ulteriori necessità di conoscenza in particolare nelle aree remote al fine di determinare i livelli di fondo e la sua distribuzione spaziale.

Per le motivazioni già espresse, si ribadisce la necessità di predisporre, come era stato indicato nel Piano regionale di rilevamento, approvato con Delib.G.R. n. 381/1999, di una rete regionale per il rilevamento dell'ozono che tenga conto delle peculiarità di questa sostanza inquinante compreso il fatto che esplica effetti significativi, almeno a certi livelli di concentrazione, anche sulla vegetazione spontanea e sulle colture.

Si ritiene pertanto importante riportare quanto già indicato nella precedente classificazione, sulle necessità di ulteriori conoscenze:

- attivazione di una/due postazioni da parte delle Provincie con cofinanziamenti regionali in aree rurali/montane, lontane da importanti centri abitati e da fonti di emissione dei precursori dell'ozono, cioè particolarmente idonee a fornire informazioni sul valore di fondo di tale inquinante;

- attivazione di una collaborazione con il La.M.M.A. per la predisposizione/utilizzo di modellistica per la valutazione dei livelli di ozono a scala regionale;

- valutazione delle campagne di biomonitoraggio relative a tale inquinante effettuate in regione e della possibilità di una rete regionale per il biomonitoraggio dell'ozono.

 

 

Appendici 1-4