§ 5.4.117 - L.R. 2 aprile 2002, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:02/04/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Inserimento dell’articolo 7 bis.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 8.
Art. 3.  Modifica all’articolo 2.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 3.
Art. 5.  Modifica all’articolo 4.
Art. 6.  Modifiche all’articolo 6.
Art. 7.  Disposizione transitoria.


§ 5.4.117 - L.R. 2 aprile 2002, n. 12. [1]

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33) e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 (Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88).

(B.U. 12 aprile 2002, n. 8 – S.O. n. 67).

 

Art. 1. Inserimento dell’articolo 7 bis. [2]

     [1. Dopo l’articolo 7 della L.R. 63/1998 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).]

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 8. [3]

     [1. Il comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 63/1998 è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).]

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 2.

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della L.R. 64/2001 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 3.

     1. Il comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 64/2001 è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della L.R. 64/2001, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 4.

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge L.R. 64/2001 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 6.

     1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 64/2001 è così sostituita:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della L.R. 64/2001 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7. Disposizione transitoria.

     1. Sono fatte salve le autorizzazioni allo scarico di cui all’articolo 3, comma 2, della L.R. 64/2001, rilasciate dalla data di affidamento da parte dell’Autorità di A.T.O. del servizio idrico integrato al gestore unico di cui alla L.R. 81/1995, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.


[1] Data così rettificata con errata corrige pubblicato nel B.U. 6 giugno 2002, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 9.

[3] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 febbraio 2010, n. 9.