§ 5.4.1067 - D.G.R. 14 ottobre 2002, n. 1133 .
Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:14/10/2002
Numero:1133

§ 5.4.1067 - D.G.R. 14 ottobre 2002, n. 1133 .

Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10 - abrogazione Delib.G.R. n. 116/2002 .

(B.U. 6 novembre 2002, n. 45, parte seconda.)

 

La Giunta regionale

Visto l'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente" secondo il quale la Regioni provvedono, sulla base della valutazione di cui all'art. 6, a individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio;

Visto il D.M. 2 aprile 2002, n. 60 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio recante "Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e delle direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio.";

Vista la propria Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1406 "Presa d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente ed adozione della classificazione del territorio regionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 351/1999";

Vista la propria Delib.G.R. 4 febbraio 2002, n. 116 "Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10";

Considerato che le zone di cui al citato art. 7 D.Lgs. n. 351/1999 sono costituite dai comuni di cui ai punti 3.1 e 3.2 della Delib.G.R. n. 1406/2001 e dai comuni costituenti l'area omogenea fiorentina comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa;

Considerato che i comuni di cui sopra presentano superamenti dei valori limite determinati dal D.M. n. 60/2002 compresi quelli per il PM10;

Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 351/1999 le regioni, per le zone di cui sopra, definiscono i piani di azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 27.3.02 tra la Regione Toscana, Provincia di Firenze, comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa relativamente all'area omogenea individuata dalla Delib.G.R. n. 1406/2001 soggetta ad episodi acuti di inquinamento atmosferico per PM10;

Considerato che per quanto riguarda il PM10 non sono fissate le soglie di attenzione e di allarme al superamento delle quali occorre adottare misure di tutela della popolazione, ma invece il numero massimo dei superamenti del valore medio giornaliero previsto durante l'anno;

Ritenuto quindi di procedere alla determinazione di soglie di attenzione e di allarme, coerenti con il valore limite medio giornaliero fissato, al fine di ridurre il numero dei superamenti della media giornaliera nell'arco dell'anno e per offrire ulteriori elementi di protezione per la salute dei cittadini;

Ritenuto di individuare, per la gestione del rischio di episodi acuti di inquinamento da PM10, soglie di attenzione e di allarme per il PM10 sulla base delle quali le autorità competenti applicano misure di controllo e sospensione sia del traffico veicolare, che delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite, determinati dal D.M. n. 60/2002, e delle soglie di attenzione e allarme individuate nel presente atto;

Ritenuto di fissare, relativamente al PM10, quali soglie di attenzione e di allarme i seguenti valori:

50 g/mc (soglia di attenzione) come media di 24 ore (media giornaliera);

75 g/mc (soglia di allarme) come media di 24 ore (media giornaliera);

Ritenuto di determinare che lo stato di attenzione e di allarme si verifica quando la soglie di attenzione e di allarme vengono raggiunte e/o superate per più di cinque giorni consecutivi;

Ritenuto di individuare nei Sindaci dei predetti comuni l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite e della soglia di attenzione e di allarme relative al PM10;

Ritenuto di determinare che le autorità competenti di cui sopra, al raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme, adottino le misure e gli interventi ritenuti più idonei tra quelli già contenuti nell'allegato 4 della Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1406 e indicati nell'allegato che è parte integrante del presente atto, anche al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite;

Ritenuto che l'adozione degli interventi e delle misure da adottare negli stati di attenzione e di allarme debba agire in grado crescente e proporzionato sulle attività che presentano emissioni in atmosfera di PM10, individuate anche tramite inventari delle emissioni, ivi compreso il traffico veicolare;

Ritenuto di adottare le determinazioni di cui sopra come costituenti il piano di azione ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 351/1999, in sostituzione di quello approvato con la citata Delib.G.R. n. 116/2002, che viene quindi ad essere abrogata con l'approvazione della presente deliberazione;

A voti unanimi

Delibera

 

 

[per quanto esposto in premessa:

1) di adottare le disposizioni che seguono come piano di azione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999, da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il numero dei superamenti della media giornaliera nell'arco dell'anno per il PM10 e per offrire ulteriori elementi di protezione per la salute dei cittadini, in sostituzione di quello approvato con la citata Delib.G.R. n. 116/02:

a - quali soglie di attenzione e di allarme, relativamente al PM10, sono fissati i seguenti valori:

50 g/mc (soglia di attenzione) come media di 24 ore (media giornaliera);

75 g/mc (soglia di allarme) come media di 24 ore (media giornaliera);

b - lo stato di attenzione e di allarme si verifica quando le soglie di attenzione e di allarme vengono raggiunte e/o superate per più di cinque giorni consecutivi;

c - si individuano i sotto elencati comuni, già determinati ai punti 3.1 e 3.2 della Delib.G.R. n. 1406/2001: Arezzo, Empoli, Montelupo Fiorentino, Livorno, Lucca, Viareggio, Cascina, Pisa, Santa Croce sull'Arno, Prato, Grosseto, Piombino, Carrara, Massa, Pontedera, Pistoia, Siena, ed i comuni costituenti l'area omogenea fiorentina comprendente i comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa, che presentano superamenti dei valori limite contenuti nel D.M. n. 60/2002 per una o più sostanze inquinante, compreso il PM10, quali zone in cui si applicano i disposti di cui alla presente deliberazione;

d - si individuano nei Sindaci dei predetti comuni le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite e della soglia di attenzione e di allarme relative al PM10;

e - le autorità competenti di cui sopra, al raggiungimento dello stato di attenzione e di allarme, devono adottare le misure e gli interventi ritenuti più idonei tra quelli già contenuti nell'allegato 4 della Delib.G.R. 21 dicembre 2001, n. 1406 e comunque almeno quelli indicati nell'allegato che è parte integrante del presente atto, per offrire ulteriori elementi di protezione per la salute dei cittadini ed anche al fine di ridurre il numero dei superamenti del valore limite giornaliero nell'arco dell'anno; l'adozione degli interventi e delle misure deve agire in grado crescente e proporzionato sulle attività che presentano emissioni in atmosfera di PM10 individuate, anche tramite inventari delle emissioni, ivi compreso il traffico veicolare;

2) di considerare abrogata la citata Delib.G.R. n. 116/2002 con l'approvazione della presente deliberazione.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. n. 9/1995 in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che per il suo contenuto deve essere portato alla piena conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L.R. n. 18/1996] .

 

 

Allegato

1 - Riduzione emissioni da traffico

a) Limitazione parziale alla circolazione degli autoveicoli (targhe alterne):

? provvedimento da adottarsi già alla segnalazione del quarto giorno di superamento della soglia di attenzione su tutto il territorio comunale, ovvero su tutto il territorio tranne alcune direttrici e/o zone, ovvero solo su alcune direttrici e/o zone (in particolare per zone di confine o contermini ad altre zone interdette) in fasce orarie da definire; contestuale divieto per diesel vetusti e auto non catalizzate.

b) Divieto permanente sul territorio comunale di sosta di veicoli con motore acceso.

2 - Riduzione emissioni da impianti termici

c) Limitazione dell'orario e della temperatura interna per i riscaldamenti civili.

- La limitazione è modulabile per riduzione della fascia oraria di funzionamento (per attenzione e/o per allarme) e per riduzione della temperatura interna massima degli edifici (per attenzione e/o allarme). In ogni caso, in particolari condizioni meteo in periodo invernale, sono da evitare le deroghe alle fasce orarie di funzionamento per fascia climatica.

3 - Emissioni da attività industriali

d) Possibilità di prevedere la limitazione (per attenzione e/o allarme) della potenzialità di impianti produttivi con impianti termici a combustibili solidi e liquidi e con impianti che prevedano limiti autorizzativi ai sensi del D.P.R. n. 203/1988 per il parametro Polveri. In particolare, vietare l'accensione di focolari a legna civili, artigianali e industriali (caminetti, stufe, forni per pane, pizza o altro).

4 - Altri provvedimenti

e) Divieto di accensione di fuochi liberi all'aperto (richiamare il divieto se già norma di legge);

f) Possibilità di disporre pulizia straordinaria delle strade di maggior traffico (spazzamento stradale) e bagnamento straordinario delle medesime.