Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 14/10/2002 |
Numero: | 1133 |
§ 5.4.1067 - D.G.R. 14 ottobre 2002, n. 1133 .
Piano di azione contenente misure da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite e della soglia di allarme per il PM10 - abrogazione Delib.G.R. n. 116/2002 .
(B.U. 6 novembre 2002, n. 45, parte seconda.)
La Giunta regionale
Visto l'articolo 7 del
Visto il
Vista la propria
Vista la propria
Considerato che le zone di cui al citato art. 7
Considerato che i comuni di cui sopra presentano superamenti dei valori limite determinati dal
Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del predetto
Visto il Protocollo d'intesa stipulato in data 27.3.02 tra la Regione Toscana, Provincia di Firenze, comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto Fiorentino, Scandicci e Signa relativamente all'area omogenea individuata dalla
Considerato che per quanto riguarda il PM10 non sono fissate le soglie di attenzione e di allarme al superamento delle quali occorre adottare misure di tutela della popolazione, ma invece il numero massimo dei superamenti del valore medio giornaliero previsto durante l'anno;
Ritenuto quindi di procedere alla determinazione di soglie di attenzione e di allarme, coerenti con il valore limite medio giornaliero fissato, al fine di ridurre il numero dei superamenti della media giornaliera nell'arco dell'anno e per offrire ulteriori elementi di protezione per la salute dei cittadini;
Ritenuto di individuare, per la gestione del rischio di episodi acuti di inquinamento da PM10, soglie di attenzione e di allarme per il PM10 sulla base delle quali le autorità competenti applicano misure di controllo e sospensione sia del traffico veicolare, che delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite, determinati dal
Ritenuto di fissare, relativamente al PM10, quali soglie di attenzione e di allarme i seguenti valori:
50 g/mc (soglia di attenzione) come media di 24 ore (media giornaliera);
75 g/mc (soglia di allarme) come media di 24 ore (media giornaliera);
Ritenuto di determinare che lo stato di attenzione e di allarme si verifica quando la soglie di attenzione e di allarme vengono raggiunte e/o superate per più di cinque giorni consecutivi;
Ritenuto di individuare nei Sindaci dei predetti comuni l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite e della soglia di attenzione e di allarme relative al PM10;
Ritenuto di determinare che le autorità competenti di cui sopra, al raggiungimento degli stati di attenzione e di allarme, adottino le misure e gli interventi ritenuti più idonei tra quelli già contenuti nell'allegato 4 della
Ritenuto che l'adozione degli interventi e delle misure da adottare negli stati di attenzione e di allarme debba agire in grado crescente e proporzionato sulle attività che presentano emissioni in atmosfera di PM10, individuate anche tramite inventari delle emissioni, ivi compreso il traffico veicolare;
Ritenuto di adottare le determinazioni di cui sopra come costituenti il piano di azione ai sensi dell'art. 7 del
A voti unanimi
Delibera
[per quanto esposto in premessa:
1) di adottare le disposizioni che seguono come piano di azione, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999, da attuare nel breve periodo al fine di ridurre il numero dei superamenti della media giornaliera nell'arco dell'anno per il PM10 e per offrire ulteriori elementi di protezione per la salute dei cittadini, in sostituzione di quello approvato con la citata Delib.G.R. n. 116/02:
a - quali soglie di attenzione e di allarme, relativamente al PM10, sono fissati i seguenti valori:
50 g/mc (soglia di attenzione) come media di 24 ore (media giornaliera);
75 g/mc (soglia di allarme) come media di 24 ore (media giornaliera);
b - lo stato di attenzione e di allarme si verifica quando le soglie di attenzione e di allarme vengono raggiunte e/o superate per più di cinque giorni consecutivi;
c - si individuano i sotto elencati comuni, già determinati ai punti 3.1 e 3.2 della
d - si individuano nei Sindaci dei predetti comuni le autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio di superamento del valore limite e della soglia di attenzione e di allarme relative al PM10;
e - le autorità competenti di cui sopra, al raggiungimento dello stato di attenzione e di allarme, devono adottare le misure e gli interventi ritenuti più idonei tra quelli già contenuti nell'allegato 4 della
2) di considerare abrogata la citata
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della
Allegato
1 - Riduzione emissioni da traffico
a) Limitazione parziale alla circolazione degli autoveicoli (targhe alterne):
? provvedimento da adottarsi già alla segnalazione del quarto giorno di superamento della soglia di attenzione su tutto il territorio comunale, ovvero su tutto il territorio tranne alcune direttrici e/o zone, ovvero solo su alcune direttrici e/o zone (in particolare per zone di confine o contermini ad altre zone interdette) in fasce orarie da definire; contestuale divieto per diesel vetusti e auto non catalizzate.
b) Divieto permanente sul territorio comunale di sosta di veicoli con motore acceso.
2 - Riduzione emissioni da impianti termici
c) Limitazione dell'orario e della temperatura interna per i riscaldamenti civili.
- La limitazione è modulabile per riduzione della fascia oraria di funzionamento (per attenzione e/o per allarme) e per riduzione della temperatura interna massima degli edifici (per attenzione e/o allarme). In ogni caso, in particolari condizioni meteo in periodo invernale, sono da evitare le deroghe alle fasce orarie di funzionamento per fascia climatica.
3 - Emissioni da attività industriali
d) Possibilità di prevedere la limitazione (per attenzione e/o allarme) della potenzialità di impianti produttivi con impianti termici a combustibili solidi e liquidi e con impianti che prevedano limiti autorizzativi ai sensi del
4 - Altri provvedimenti
e) Divieto di accensione di fuochi liberi all'aperto (richiamare il divieto se già norma di legge);
f) Possibilità di disporre pulizia straordinaria delle strade di maggior traffico (spazzamento stradale) e bagnamento straordinario delle medesime.