Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 amministrazione regionale, ordinamento degli uffici |
Data: | 24/10/2008 |
Numero: | 56 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 5/2008 |
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della l.r. 5/2008 |
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008 |
Art. 4. Modifica all’articolo 10 della l.r. 5/2008 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 5/2008 |
Art. 6. Modifica all’articolo 13 della l.r. 5/2008 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 5/2008 |
Art. 8. Modifica all’articolo 22 della l.r. 5/2008 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2005 |
Art. 10. Modifica all’articolo 24 della l.r. 87/1998 |
Art. 11. Modifica all’articolo 4 della l.r. 91/1998 |
Art. 12. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 65/1997 |
Art. 13. Modifica all’articolo 5 della l.r. 65/1997 |
Art. 14. Modifica all’articolo 8 della l.r. 65/1997 |
Art. 15. Modifica all’articolo 34 della l.r. 65/1997 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993 |
Art. 17. Modifica all’articolo 5 della l.r. 24/1994 |
Art. 18. Modifica all’articolo 8 della l.r. 24/1994 |
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 83/1995 |
Art. 20. Modifica all’articolo 5 della l.r. 83/1995 |
Art. 21. Modifica all’articolo 7 della l.r. 83/1995 |
Art. 22. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 83/1995 |
Art. 23. Modifica all’articolo 14 della l.r. 83/1995 |
Art. 24. Modifiche all’articolo 100 della l.r. 28/2005 |
Art. 25. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 8/1999 |
Art. 26. Modifica all’articolo 4 della l.r. 32/2003 |
Art. 27. Modifica all’articolo 11 della l.r. 39/2001 |
Art. 28. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 9/2007 |
Art. 29. Modifica all’articolo 51 della l.r. 40/2005 |
Art. 30. Modifica all’articolo 81 della l.r. 40/2005 |
Art. 31. Modifica all’articolo 82 della l.r. 40/2005 |
Art. 32. Modifica all’articolo 82 quinquies della l.r. 40/2005 |
Art. 33. Modifica all’articolo 82 quindecies della l.r. 40/2005 |
Art. 34. Modifica all’articolo 1 della l.r. 59/1996 |
Art. 35. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 59/1996 |
Art. 36. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 59/1996 |
§ 2.1.268 - L.R. 24 ottobre 2008, n. 56.
Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 5/2008.
(B.U. 31 ottobre 2008, n. 35)
CAPO I
Modifiche alla
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo
degli organi amministrativi di competenza della Regione)
Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della
1. La rubrica dell’articolo 1 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
a) alle commissioni di concorso e alle commissioni esaminatrici la cui durata si esaurisce con la conclusione delle prove o degli esami; b) alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, fatta eccezione per le nomine in seno ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale;
c) alle nomine effettuate in ragione dell’ufficio ricoperto dal soggetto nominato;
d) alle determinazioni di carattere organizzativo dei dirigenti regionali, assunte nell’ambito dei rispettivi poteri di gestione, che comportano l’individuazione di personale regionale ad essi assegnato a partecipare ad organismi con compiti istruttori o consultivi;
e) agli organismi di garanzia previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro;
f) ai commissari nominati dalla Regione.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 2 della
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della
Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“1. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all’articolo 5 costituisce avviso pubblico per l’indicazione di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a:
a) organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa regionale, ai quali si accede a seguito di designazioni vincolanti espresse dai soggetti aventi titolo;
b) organismi per i quali la legge di settore già prevede l’espletamento di uno specifico avviso pubblico;
c) organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;
d) nomine e designazioni da effettuarsi previa intesa della Regione con organi dello Stato, delle regioni o di altri soggetti;
e) organismi che svolgono funzioni di natura tecnica, se non già ricompresi nelle lettere da a) a d).”.
2. Nel comma 2 dell’articolo 7 della
Art. 4. Modifica all’articolo 10 della
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 della
Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della
1. La lettera f) del comma 1 dell’articolo 11 della
“f) titolare di due incarichi di membro effettivo in collegi sindacali e organi di controllo, la cui designazione o nomina sia di competenza di enti pubblici anche economici o di società di capitali da essi partecipate in modo esclusivo o prevalente;”
2. Dopo la lettera g) del comma 1 dell’articolo 11 della
“g bis) soggetti nominati dalla Regione a seguito delle designazioni di cui all’articolo 1, comma 1 bis, lettera b).”
Art. 6. Modifica all’articolo 13 della
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della
Art. 7. Modifiche all’articolo 15 della
1. Al comma 5 dell’articolo 15 della
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 15 della
“6 bis. Per le nomine o designazioni di competenza del Consiglio regionale, anche nei casi in cui esse siano state esercitate dal Presidente dello stesso Consiglio ai sensi dell’articolo 21, comma 5, l’invito di cui al comma 2 è effettuato dal Presidente del Consiglio regionale e la revoca o la decadenza sono disposte dal Consiglio regionale previa istruttoria e contraddittorio con l’interessato svolti dalla commissione consiliare competente.”.
3. Il comma 7 dell’articolo 15 della
“7. I soggetti che nel corso del mandato vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), decadono di diritto dall’incarico dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica l’interdizione o la misura di prevenzione. L’organo competente alla nomina o designazione, ove accerti, d’ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, il verificarsi di tali condizioni provvede a dichiarare la decadenza ed a effettuare la sostituzione a norma dell’articolo 17.”.
Art. 8. Modifica all’articolo 22 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 22 della
CAPO II
Revisione della normativa regionale in materia di nomine e
designazioni ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della
Art. 9. Modifiche all’articolo 19 della
1. Al comma 2 dell’articolo 19 della
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della
“2 bis. Non può essere nominato garante della comunicazione il responsabile del procedimento di cui al capo II del presente titolo. Non può essere nominato garante regionale della comunicazione il soggetto che si trovi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o di conflitto di interessi di cui alla
Art. 10. Modifica all’articolo 24 della
1. Il comma 4 dell’articolo 24 della
Art. 11. Modifica all’articolo 4 della
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Il comitato tecnico è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da un numero di membri designati dalle province, uno per ciascuna, e da un egual numero di membri scelti fra i dipendenti pubblici con profilo professionale adeguato.”.
Art. 12. Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis Rinvio
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alle cariche di Presidente e membro del Consiglio direttivo le disposizioni della
Art. 13. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco e dotati di comprovata esperienza amministrativa, risultante da documentato curriculum.”.
Art. 14. Modifica all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale.”.
Art. 15. Modifica all’articolo 34 della
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 16. Modifiche all’articolo 6 della
1. Il comma 7 dell’articolo 6 della
“7. Il membro della Commissione è revocato, oltre che nei casi previsti dal comma 4 dell’articolo 15 della
2. Al comma 8 dell’articolo 6 della
Art. 17. Modifica all’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale sulla base di un elenco di almeno cinque nominativi designati dalla Comunità del Parco.”.
Art. 18. Modifica all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“2. Il Collegio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio regionale.”
Art. 19. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“Art. 4 Amministratore
1. L’Amministratore è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra soggetti esperti in organizzazione ed amministrazione con competenze nel settore agricolo, commerciale e finanziario. 2. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’ articolo 2, comma 1, costituisca società, la carica di amministratore delle stesse è attribuita dal Presidente della Giunta regionale all’ amministratore dell’Azienda o a soggetti dallo stesso proposti. 3. L’Amministratore resta in carica per tre anni ed è confermabile per un solo mandato consecutivo. I risultati inerenti la sua attività devono essere espressamente valutati ogni anno al momento dell’approvazione del bilancio dell’Azienda. Il mancato o parziale raggiungimento dei risultati economici e di gestione prefissati costituisce motivo per la revoca anticipata dell’incarico da parte del Presidente della Giunta regionale.”.
Art. 20. Modifica all’articolo 5 della
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della
Art. 21. Modifica all’articolo 7 della
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della
“3 bis. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano alla carica di amministratore e di direttore tecnico le disposizioni della
Art. 22. Modifiche all’articolo 12 della
1. La rubrica dell’articolo 12 della
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Il Comitato consultivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne individua il presidente, ed è composto da sei membri, tre dei quali designati rispettivamente dal Comune di Grosseto, dalla Provincia di Grosseto e dall’Ente Parco della Maremma. Il Comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 della
Art. 23. Modifica all’articolo 14 della
1. Il comma 3 dell’articolo 14 della
“3. Entro il termine di sessanta giorni dall’adozione dell’atto di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale e il Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla ricostituzione degli organi.”.
Art. 24. Modifiche all’articolo 100 della
1. Al comma 4 dell’articolo 100 della
2. Il comma 5 dell’articolo 100 della
“5. La commissione di cui al comma 4 è costituita da rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle CCIAA, delle associazioni dei consumatori iscritte nell’elenco di cui alla relativa legge regionale, delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative a livello regionale. La composizione della commissione è specificata nel regolamento di attuazione della presente legge.”.
Art. 25. Modifiche all’articolo 19 della
[1. Al comma 4 dell’articolo 19 della
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 19 della
“5 bis. I membri delle commissioni per l’accreditamento sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.
5 ter. Le commissioni durano in carica cinque anni, a partire dalla data del loro insediamento, ivi comprese quelle la cui nomina è antecedente all’entrata in vigore della presente legge.”.]
Art. 26. Modifica all’articolo 4 della
1. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 27. Modifica all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
Art. 28. Modifiche all’articolo 4 della
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della
2. Al comma 3 dell’articolo 4 della
Art. 29. Modifica all’articolo 51 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 51 della
“4 bis. Alla nomina della commissione provvede il Presidente della Giunta regionale.”
Art. 30. Modifica all’articolo 81 della
1. Il comma 3 dell’articolo 81 della
“3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono nominati dal Presidente della Giunta regionale, su indicazione di candidatura, oltre che dei soggetti di cui all’articolo 7, comma 3, della
Art. 31. Modifica all’articolo 82 della
1. Al comma 1 dell’articolo 82 della
Art. 32. Modifica all’articolo 82 quinquies della
1. Il comma 1 dell’articolo 82 quinquies della
a) dal presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale;
b) da sette membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da un membro nominato dal Consiglio regionale su designazione della conferenza permanente per la programmazione socio-sanitaria.”.
Art. 33. Modifica all’articolo 82 quindecies della
1. Il comma 4 dell’articolo 82 quindecies della
Art. 34. Modifica all’articolo 1 della
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della
“2. L’Istituto è ente di consulenza sia per la Giunta che per il Consiglio regionale per lo svolgimento di compiti di studio e ricerca in materia di programmazione indicati nell’articolo 2.”.
Art. 35. Modifiche all’articolo 4 della
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della
“1. Il Consiglio di amministrazione è così composto:
a) dal Presidente, nominato dal Presidente della Giunta regionale; b) da quattro membri nominati dal Consiglio regionale;
c) da due membri nominati dal Consiglio delle autonomie locali.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio regionale che ha nominato i membri di cui alla lettera b) del comma 1.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 4 della
“6. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la nomina del Presidente e dei membri di cui alla lettera b) del comma 1.”.
Art. 36. Modifiche all’articolo 12 della
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della
“1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto dal Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale stessa, nei casi di inattività, violazione di legge, gravi inadempienze nell’attuazione dei programmi di attività.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 12 della
“2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente ed è preceduto da formale diffida, deliberata dalla Giunta regionale, a provvedere o a presentare deduzioni in ordine ai fatti contestati entro il termine stabilito.”.
3. Al comma 3 dell’articolo 12 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 254 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 131 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 52 della