Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 20/07/2012 |
Numero: | 39 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 24/1994 |
Art. 2. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 24/1994 |
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 83/1995 |
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 59/1996 |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 65/1997 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 65/1997 |
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 65/1997 |
Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 60/1999 |
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 6/2000 |
Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 6/2000 |
Art. 11. Modifiche all’articolo 10 ter della l.r. 32/2002 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 82 octies della l.r. 40/2005 |
Art. 13. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 30/2009 |
Art. 14. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 30/2009 |
Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 39/2009 |
Art. 16. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012 |
Art. 17. Norma transitoria |
§ 2.3.94 - L.R. 20 luglio 2012, n. 39.
Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali. Modifiche alle l.r. 24/1994, 83/1995, 59/1996, 65/1997, 60/1999, 6/2000, 32/2002, 40/2005, 30/2009, 39/2009, 23/2012.
(B.U. 1 agosto 2012, n. 41)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;
visto l’articolo 50, comma 1, dello Statuto;
Vista la
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Considerato quanto segue:
1. È opportuno procedere a una ridefinizione delle indennità dei revisori dei conti degli enti e agenzie regionali della Regione, nel senso di una commisurazione alla complessità della funzione svolta come sottolineato dall’ordine del giorno del Consiglio Regionale 21 dicembre 2011, n. 134, avuto anche riguardo all’entità del valore della produzione risultante dai rispettivi bilanci. Le indennità sono parametrate all’indennità complessiva spettante al Presidente della Giunta regionale quale risulta dalla somma tra indennità di funzione ed indennità di carica;
2. È necessario definire in modo più puntuale il contenuto del controllo che i revisori dei conti devono effettuare sui bilanci, sia in fase preventiva, sia in fase di bilancio di esercizio degli enti e agenzie regionali;
3. È necessario definire anche i tipi di controllo che la Giunta regionale deve effettuare sui bilanci preventivi e di esercizio degli enti e agenzie regionali al fine di consentire la conclusione del relativo iter di approvazione;
Approva la presente legge
Capo I
Disposizioni relative ai collegi dei revisori
dei conti degli enti e agenzie regionali
Sezione I
Modifiche alla
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8
Collegio regionale unico dei revisori dei conti
1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, di seguito denominato collegio, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.
2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del
3. Il collegio nomina, nella sua prima seduta, il presidente scelto tra i propri membri.
4. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente, ed esprime in via preventiva parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della
8. Il collegio trasmette ogni sei mesi alla Giunta regionalee al Consiglio regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria dell’ente e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.
9. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della
Sezione II
Modifiche alla
Agricola di Alberese)
Art. 3. Sostituzione dell’articolo 6 della
1. L’articolo 6 della
“Art. 6
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al
2. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
3. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
5. Il collegio esprime inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della
6. Nel caso in cui l’Azienda, a norma dell’articolo 2, comma 1, costituisca o assuma partecipazioni in altre aziende, il collegio dei revisori dell’Azienda dovrà acquisire le relazioni dei rispettivi collegi sindacali e allegarle alla relazione di cui all’articolo 5, comma 3.
7. I collegi sindacali delle società costituite o partecipate dall’Azienda sono nominati dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1.
8. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Sezione III
Modifiche alla
Art. 4. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8
Competenze del collegio dei revisori dei conti
1. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
2. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
3. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
4. Il collegio presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’Istituto.
5. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Sezione IV
Modifiche alla
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8
Collegio regionale unico dei revisori dei conti
1. Il controllo sugli atti e sulla gestione finanziaria dell’ente è esercitato da un unico collegio regionale dei revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali e la cui spesa è ripartita in uguale misura tra gli stessi.
2. Il collegio regionale unico dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del
3. Il collegio nella prima seduta nomina, tra i propri membri, il Presidente.
4. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed in particolare esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
5. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
6. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
7. Il collegio esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente ed esprime in via preventiva un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della
8. Il collegio rimette ogni sei mesi alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e formula, se necessario, osservazioni e rilievi al Presidente dell’ente e alla Giunta regionale.
9. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Art. 6. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 4 dell’articolo 10
Art. 7. Sostituzione dell’articolo 23 ter della
1. L’articolo 23 ter della
“Art. 23 ter. Contabilità e bilancio
1. L’ente parco adotta un sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, corredato dalla relazione previsionale e programmatica, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione illustrativa, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno.
3. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e accompagnato da una relazione sulla gestione, è adottato dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno.
4. I bilanci, corredati dalla relazione del collegio regionale unico dei revisori, sono trasmessi dal Consiglio direttivo, immediatamente dopo la loro adozione, alla Comunità del parco per l’espressione del parere e alla Giunta regionale per l’esame istruttorio.
5. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco e successivamente all’espressione del parere da parte del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 11, comma 5, dello Statuto regionale, approva con propria deliberazione il bilancio preventivo economico.
6. In caso di mancata espressione dei pareri di competenza della Comunità del parco entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei bilanci, la Giunta regionale provvede comunque all’adozione degli atti di sua competenza.
7. Qualora il bilancio preventivo economico dell’ente parco non sia approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, l’ente parco può sostenere costi nei limiti di un dodicesimo di quanto previsto in bilancio per ogni mese di pendenza del procedimento. Tale limite può essere superato per spese obbligatorie o indivisibili o comunque necessarie per non arrecare danno patrimoniale all’ente stesso.
8. L’ente parco adotta, in coerenza con le norme del codice civile, un proprio regolamento interno di contabilità.”.
Sezione V
Modifiche alla
Art. 8. Modifiche all’articolo 11 della
1. Il comma 7 dell’articolo 11 della
“7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 11 della
“7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 ter. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
7 quater. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
3. Al comma 9 dell’articolo 11 della
4. Al comma 10 dell’articolo 11 della
Sezione VI
Modifiche alla
Economica della Toscana “APET”)
Art. 9. Modifiche all’articolo 9 della
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 9 della
“7 bis. Il Collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
7 ter. La relazione con la quale il Collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 quater. Il Collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
7 quinquies. Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Art. 10. Modifiche all’articolo 11 della
1. Al comma 1 dell’articolo 11 della
2. Al comma 2 dell’articolo 11 della
Sezione VII
Modifiche alla
Art. 11. Modifiche all’articolo 10 ter della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 ter della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 10 ter della
“4 bis. Il Collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
4 ter. La relazione con la quale il Collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
4 quater. Il Collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
4 quinquies. Il Collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della
4 sexies. Il Collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
4 septies. Al presidente e agli altri membri del collegio dei revisori spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 7 per cento e al 5 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.”.
Sezione VIII
Modifiche alla
Art. 12. Modifiche all’articolo 82 octies della
1. Il comma 7 dell’articolo 82 octies della
“7. Il collegio dei revisori dei conti vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 82 octies della
“7 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori dei conti esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
7 ter. Il collegio dei revisori dei conti esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
7 quater. Il collegio dei revisori dei conti presenta semestralmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell’ARS.
7 quinquies. Il collegio dei revisori dei conti può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e può richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Sezione IX
Modifiche alla
Art. 13. Modifiche all’articolo 27 della
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della
2. Al comma 4 dell’articolo 27 della
Art. 14. Modifiche all’articolo 28 della
1. Il comma 3 dell’articolo 28 della
“3. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 28 della
“3 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
3 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
3 quater. Il collegio dei revisori esprime, inoltre, in via preventiva, un parere obbligatorio sulle operazioni di indebitamento, sugli atti di gestione straordinaria del patrimonio, su eventuali operazioni di finanza di progetto e di assunzione di partecipazioni in società di cui all’articolo 8 della
3 quinquies. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Sezione X
Modifiche alla
Art. 15. Modifiche all’articolo 12 della
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della
2. Il comma 8 dell’articolo 12 della
“8. Il collegio dei revisori vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del
3. Dopo il comma 8 dell’articolo 12 della
“8 bis. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
8 ter. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’articolo 14 del
8 quater. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.”.
Sezione XI
Modifiche alla
Art. 16. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 3 dell’articolo 10 della
“3. Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un’indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell’indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.”.
Sezione XII
Disposizioni finali
Art. 17. Norma transitoria
1. Fino all’adozione da parte degli enti parco regionali del sistema di contabilità economico-patrimoniale, il collegio unico dei revisori degli enti medesimi esprime un parere sul bilancio consuntivo dell’ente, in cui attesta la corrispondenza di quest’ultimo alle risultanze della gestione e formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 20 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 140 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 140 della