Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 sport e tempo libero |
Data: | 23/02/2005 |
Numero: | 38 |
Sommario |
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 72/2000. |
Art. 2. Inserimento dell’articolo 10 bis della l. r. 72/2000. |
§ 3.6.19 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).
(B.U. 4 marzo 2005, n. 18).
Art. 1. Sostituzione dell’articolo 10 della
1. L’articolo 10 della
“Art. 10. Esercizio di impianti sportivi.
1. L’apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l’esercizio di attività motorie, ricreative e sportive è subordinato a denuncia di inizio di attività al comune dove è situato l’impianto.
2. Nella denuncia di inizio attività l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dal regolamento di cui all’articolo 10 bis, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.”.
Art. 2. Inserimento dell’articolo 10 bis della
1. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis. Regolamento regionale.
1. Con regolamento regionale sono stabiliti:
a) i requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti, degli spazi e delle attrezzature motorie, ricreative e sportive di cui alla presente legge;
b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico ed alla riabilitazione sanitaria;
c) i requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti, a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;
d) le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone;
e) le modalità di certificazione sanitaria dei programmi di attività e di tutela degli utenti.”.