Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 03/01/2020 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Accreditamento delle strutture. Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 82/2009 |
Art. 2. Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti delle strutture. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 82/2009 |
Art. 3. Attività di controllo. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 82/2009 |
Art. 4. Decadenza delle strutture. Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 82/2009 |
Art. 5. Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dei servizi. Modifiche all'articolo 8 della l.r 82/2009 |
Art. 6. Decadenza dei servizi. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 82/2009 |
Art. 7. Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 82/2009 |
Art. 8. Norma transitoria. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 82/2009 |
§ 3.2.186 - L.R. 3 gennaio 2020, n. 1.
Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla l.r 82/2009.
(B.U. 10 gennaio 2020, n. 1)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Il progressivo miglioramento della qualità dei servizi offerti dal sistema integrato degli interventi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale ha comportato l'avvio di un percorso volto a rafforzare il ruolo di governo della Regione all'interno del processo di accreditamento;
2. Nel nuovo percorso i requisiti e gli indicatori, sia per le strutture, sia per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona, non sono più contenuti nel regolamento, bensì in una deliberazione della Giunta regionale, al fine di utilizzare uno strumento più flessibile rispetto alla norma, in relazione alle modifiche frequenti nel novero dei requisiti e degli indicatori: ciò deriva dai rapidi cambiamenti nelle tipologie dei servizi offerti, dovuti ad una domanda di intervento da parte dei cittadini sempre più consapevole e specializzata;
3. Si rende opportuno aggiornare la normativa vigente per completare la riforma del sistema dovuta all'introduzione della durata dell'accreditamento per le strutture;
4. Occorre, da un lato, razionalizzare e semplificare l’azione regionale, dall'altro, perfezionare la costruzione del nuovo sistema regionale, nel quale le funzioni inerenti all'accreditamento delle strutture e dei servizi afferiscono rispettivamente alla Giunta regionale, che opera avvalendosi del gruppo tecnico regionale di valutazione, ed ai comuni territorialmente competenti;
5. Nell'ottica, sia di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, sia di realizzare una maggiore efficienza procedimentale:
a) si stabilisce che l’accreditamento delle strutture ha validità cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza;
b) è disciplinato il controllo che la Giunta regionale e il comune effettuano rispettivamente sulle strutture e sui servizi sia già accreditati, sia nuovi;
c) è disciplinata la decadenza dall’accreditamento;
d) si ridefinisce il regime transitorio per le strutture e i servizi già accreditati ai fini dell’adeguamento ai nuovi requisiti.
Approva la presente legge
Art. 1. Accreditamento delle strutture. Sostituzione dell'articolo 4 della
1. L'articolo 4 della
“Art. 4 - Accreditamento delle strutture
1. L'accreditamento può essere richiesto alla Giunta regionale dalle strutture pubbliche e private individuate dall'articolo 21, comma 1, della
2. L'istanza di accreditamento, sottoscritta dal legale rappresentante della struttura, è corredata di apposita dichiarazione sostitutiva attestante il possesso:
a) dell'autorizzazione al funzionamento;
b) dei requisiti contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11 e nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 5.
3. Nei trenta giorni successivi alla presentazione dell’istanza, la Giunta regionale rilascia l’accreditamento previa verifica della regolarità formale dell’istanza medesima e ne dà comunicazione alla struttura e al comune dove essa è ubicata.
4. L’accreditamento ha validità cinque anni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.
5. Ai fini del rinnovo, il legale rappresentante della struttura accreditata presenta istanza alla Giunta regionale, con le modalità di cui al comma 2, a pena di decadenza, non oltre la data di scadenza dell’accreditamento.
6. La Giunta regionale istituisce l’elenco delle strutture accreditate, prevedendone forme idonee di pubblicità e di aggiornamento.” .
Art. 2. Verifica dell’attività svolta e dei risultati raggiunti delle strutture. Modifiche all'articolo 5 della
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della
2. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 3. Attività di controllo. Modifiche all'articolo 6 della
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della
“1. La Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione che opera attraverso sopralluoghi, controlla, entro un anno dall'accreditamento, il possesso dei requisiti generali e specifici di cui all'articolo 3.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della
“1 bis. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato:
a) su tutte le strutture accreditate per la prima volta;
b) sulle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11, in caso di rinnovo.”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 6 della
“1 ter. La Giunta regionale, con le stesse modalità previste al comma 1, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 5, comma 2, e successivamente ogni anno, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11.”.
4. Al comma 2 dell’articolo 6 della
5. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della
6. Il comma 4 dell’articolo 6 della
Art. 4. Decadenza delle strutture. Inserimento dell'articolo 6 bis nella
1. Dopo l'articolo 6 della
“Art. 6 bis - Decadenza delle strutture
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) venga meno il provvedimento di autorizzazione;
b) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per le strutture già accreditate;
d) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per le altre strutture.” .
Art. 5. Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dei servizi. Modifiche all'articolo 8 della l.r 82/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 8 della
Art. 6. Decadenza dei servizi. Inserimento dell'articolo 9 bis nella
1. Dopo l'articolo 9 della
“Art. 9 bis - Decadenza dei servizi
1. L'accreditamento decade automaticamente qualora:
a) la comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, sia effettuata oltre un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5;
b) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dalla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 2, e successivamente con periodicità annuale, per i servizi già accreditati;
c) la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti non sia trasmessa entro il termine di un anno dall'accreditamento e successivamente con periodicità annuale, per gli altri servizi.” .
Art. 7. Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 11 della
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 8. Norma transitoria. Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
“Art. 13 - Norma transitoria
1. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 5, le strutture ed i servizi già accreditati si adeguano ai requisiti generali per l'accreditamento, contenuti nel regolamento di cui all'articolo 11, nonché ai requisiti specifici, contenuti nella medesima deliberazione.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, a pena di decadenza:
a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;
b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.
3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.
4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:
a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;
b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.
5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:
a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;
b) il comune, acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.
6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:
a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;
b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi.” .