Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 19/02/2013 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’ articolo 7 della l.r. 82/2009 |
Art. 2. Modifiche all’ articolo 8 della l.r. 82/2009 |
Art. 3. Modifiche all’a rticolo 9 della l.r. 82/2009 |
§ 3.2.151 - L.R. 19 febbraio 2013, n. 7.
Accreditamento dei servizi alla persona. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).
(B.U. 27 febbraio 2013, n. 8)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;
Vista la
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 21 gennaio 2013;
Considerato quanto segue:
1. Il capo III della
2. Gli operatori individuali, in gran parte stranieri, presentano alcune caratteristiche, sia dal punto di vista sociologico sia giuridico, che rendono estremamente difficile l’applicazione di alcuni istituti della
3. E’ necessario pertanto modificare alcune disposizioni della
Approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’ articolo 7 della
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della
“ 1. I soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona dal comune nel cui territorio hanno la sede operativa a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva. La dichiarazione sostitutiva attesta il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di cui all’articolo 11 per lo svolgimento del servizio ed è presentata dal legale rappresentante dell’ente o dell’organismo. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 7 della
“ 2. Gli operatori individuali sono accreditati per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, dal comune presso il quale sono domiciliati a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 11. Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive. L’accreditamento non si applica agli operatori individuali adibiti a progetti finalizzati alla realizzazione della “vita indipendente” ed a coloro che prestano la loro opera, in ragione dei legami personali con l’assistito, al di fuori di qualsiasi rapporto contrattuale. ”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della
“ 2 bis. Le dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del comma 2, sono sottoposte a controllo con le modalità di cui all’articolo 9. ”.
4. Il comma 3 dell’articolo 7 della
Art. 2. Modifiche all’ articolo 8 della
1. Al comma 1 dell’articolo 8 della
2. Il comma 2 dell’articolo 8 della
“ 2. I soggetti accreditati di cui all’articolo 7, comma 1, effettuano la verifica entro un anno dall’accreditamento e, successivamente, con periodicità annuale. La relativa documentazione è trasmessa al comune competente per il controllo di cui all’articolo 9, comma 2. ”.
Art. 3. Modifiche all’a rticolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“ 1. Il comune effettua controlli, anche a campione, sui soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, in ordine al possesso dei requisiti prescritti, entro novanta giorni dall’accreditamento. Nel caso di servizi di natura socio sanitaria, il comune richiede il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento. ”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della
“ 2. Ogni anno il comune controlla, relativamente ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, il mantenimento dei requisiti prescritti e l’effettuazione della verifica di cui all’articolo 8, sulla base di quanto previsto nel regolamento di cui all’articolo 11 ed acquisito il parere dell’azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio sanitaria. ”.