§ 1.2.119 - L.R. 25 marzo 2015, n. 34.
Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:25/03/2015
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 34/2008
Art. 2.  Modifiche all’articolo 3 della l.r. 34/2008
Art. 3.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008
Art. 4.  Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 34/2008


§ 1.2.119 - L.R. 25 marzo 2015, n. 34.

Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008.

(B.U. 30 marzo 2015, n. 16)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 57 dello Statuto;

Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);

Considerato quanto segue:

1. Le modifiche introdotte dalla presente legge nella l.r. 34/2008 intendono rafforzare la terzietà del Collegio di garanzia, recidendo con decisione qualsiasi vincolo che possa sussistere tra i suoi componenti e la dimensione politica, sindacale o dell’associazionismo di categoria a qualsiasi livello.

2. Facendo proprie le ipotesi previste dal codice di procedura civile in materia di astensione, la presente modifica prevede altresì l’obbligo di astensione dal procedimento qualora possa determinarsi un potenziale conflitto di interesse tra un componente il Collegio di garanzia e la materia sottoposta alla valutazione del Collegio stesso;

 

Approva la presente legge:

 

Art. 1. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 34/2008

1. L’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia), è sostituito dal seguente:

“ Art. 2. Composizione e modalità di nomina

1. Il Collegio è composto di sette componenti nominati dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con voto limitato, per ciascun consigliere regionale votante, a quattro eligendi.

2. La votazione di cui al comma 1, avviene entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto attingendo da un elenco di candidati formato nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo. In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al completamento del quinquennio della propria durata, ai sensi dell’articolo 57, comma 5, dello Statuto.

3. Accedono all’elenco, i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari di materie giuridiche delle università toscane, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto pubblico;

b) magistrati a riposo della giurisdizione ordinaria e delle giurisdizioni amministrative o ex componenti della Corte costituzionale;

c) avvocati, anche di avvocature di enti pubblici, con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione con particolare esperienza nell’ambito costituzionale o amministrativo;

d) ex dirigenti dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni con almeno quindici anni di esercizio effettivo della funzione dirigenziale e in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza.

4. La presentazione delle candidature ai fini della predisposizione dell’elenco di cui al comma 2, è effettuata ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

5. Non si applicano le norme inerenti all’obbligo di osservanza delle direttive previste per i soggetti nominati dalla Regione. ”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 34/2008

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:

“ 1. Ciascun componente del Collegio dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.”

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 34/2008, le parole: “sei anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni ”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2008

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:

“ 1 bis. È incompatibile la posizione di componente del Collegio con qualsiasi carica in organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria, nonché con la candidatura ad elezioni politiche o amministrative ovvero ad organismi direttivi di partiti o movimenti politici, sindacati o associazioni di categoria a qualsiasi livello istituzionale o organizzativo. ”.

2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 4 della l.r.34/2008 è inserito il seguente:

“ 1 ter. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente del Collegio che si trovi in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione del Collegio, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. ”.

3. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 4 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:

“ 1 quater. Il Presidente del Collegio, ove riscontri la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all’astensione dal procedimento il componente del Collegio che non abbia rispettato l’obbligo di cui al comma 1 ter. Ove le ragioni di astensione riguardino il Presidente del Collegio, prima dell’apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente del Collegio. ”.

 

     Art. 4. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 34/2008

1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis. Entrata in vigore e norma transitoria

1. Le modifiche alla presente legge introdotte dalla legge regionale 25 marzo 2015, n. 34 (Disposizioni sui componenti del Collegio di garanzia statutaria. Modifiche alla l.r. 34/2008), sono efficaci dalla data di entrata in vigore della modifica all’articolo 57 dello Statuto approvata dal Consiglio regionale con prima deliberazione del 16 dicembre 2014 e con seconda deliberazione del 24 febbraio 2015.

2. Il Collegio in carica alla data di cui al comma 1, decade con l’elezione del nuovo Collegio effettuata ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e, comunque, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio regionale della decima legislatura.”.