§ 1.2.87 - L.R. 30 ottobre 2009, n. 61.
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).
(B.U. 4 novembre 2009, n. 44)
PREAMBOLO
Visto l’articolo 57 dello Statuto regionale;
Vista la legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia);
Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organismi rappresentativi di competenza della Regione);
Considerato quanto segue:
1. A fronte delle difficoltà riscontrate nella nomina dei componenti del Collegio di garanzia di cui all’articolo 57 dello Statuto si rende necessario disporre alcune opportune modifiche della l.r. 34/2008 al fine di facilitare la possibilità di nomina di detti componenti, mantenendo i principi fondamentali della legge, ma attenuando alcuni elementi di vincolo.
2. La legge regionale 34/2008, all’articolo 2, comma 3, dispone che, tra i sette componenti del Collegio di garanzia, ve ne sia almeno uno per ciascuna delle quattro categorie indicate al comma 2. Queste categorie sono: a) professori universitari, b) magistrati a riposo, c) avvocati, c) ex dirigenti pubblici.
3. La presentazione delle candidature deve avvenire secondo quanto disposto dalla legge regionale che disciplina le nomine (l.r. 5/2008), e cioè sulla base di autocandidatura o di candidatura da parte di sindacati, associazioni riconosciute, università, ordini professionali (articolo 7, comma 3); in ogni caso, anche in assenza di candidature, si procede a seguito di proposta di nomina da parte di un consigliere regionale o da parte della Giunta (articolo 7, commi 4 e 5). Ciascuna proposta deve indicare un nominativo di entrambi i generi.
4. In conseguenza del combinato disposto delle norme citate, ove non si dia la disponibilità di alcun professore o magistrato a riposo o avvocato o ex dirigente, ad essere nominato membro nel Collegio di garanzia, oppure non ci sia la volontà, da parte dei soggetti legittimati, a proporre alcun nome per una delle suddette categorie professionali, non si può procedere alla nomina del Collegio stesso.
5. Per ovviare a questa conseguenza, occorre mitigare la rigidità del disposto dell’articolo 2, comma 3, della l.r. 34/2008, mantenendo il principio di favorire sempre la presenza di tutte le categorie previste, ma prevedendo che l’eventuale mancanza di candidature o designazioni per una delle categorie stesse non impedisca la nomina del Collegio di garanzia, organo previsto come necessario dall’articolo 57 dello Statuto regionale.
6. L’articolo 2 della l.r. 34/2008 prevede che uno dei sette membri del Collegio di garanzia sia scelto in una rosa di tre nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali. Per evitare che la possibile mancata designazione di tre nomi, da parte del Consiglio delle autonomie locali, impedisca al Consiglio regionale di nominare il Collegio di garanzia, è opportuno prevedere che, ove, appunto, tali designazioni non intervengano in tempi definiti, si proceda comunque alla nomina degli altri componenti del Collegio di garanzia, salvo successiva integrazione del medesimo. 7. La citata legge regionale inerente le nomine (l.r. 5/2008), nel disciplinare le proposte di nomina relative agli organi di controllo contabile (articolo 7, comma 7), non impone un rigido criterio di parità numerica di genere, ma, razionalmente, l’obbligo di “attenersi al principio di parità di genere per quanto possibile”. Si tratta di tenere conto dell’esercizio di una funzione specialistica e delle professionalità necessarie e, infatti si richiamano “gli albi e gli elenchi professionali dei soggetti legittimati ad essere nominati”. Anche nel caso del Collegio di garanzia si prendono in considerazione categorie molto specialistiche, all’interno delle quali può risultare arduo rispettare un rigido principio di parità di genere, senza contare che, trattandosi non di una professione ma di un incarico praticamente onorifico, possono esserci anche difficoltà a trovare disponibilità da parte di soggetti astrattamente legittimati a ricevere la nomina. Si ritiene pertanto di adottare anche per il Collegio di garanzia la disposizione già prevista per i collegi dei revisori.
Si approva la presente legge
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 34/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è sostituito dal seguente:
“3. Il Consiglio regionale assicura, per quanto possibile, la presenza all’interno del Collegio di tutte le categorie di cui al comma 2.”.
2. Alla fine del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 è aggiunto il seguente periodo: “Alla presentazione delle candidature ed alle designazioni di competenza del Consiglio delle autonomie locali si applicano le disposizioni previste dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 della stessa l.r. 5/2008 per gli organi di controllo contabile.”
3. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 della l.r. 34/2008 sono aggiunti i seguenti:
“5 bis. Il Presidente del Consiglio regionale, subito dopo la pubblicazione dell’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale, effettuata ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, invita il Consiglio delle autonomie locali ad effettuare le designazioni di cui al comma 2.
5 ter. Qualora il Consiglio delle autonomie locali non provveda alle designazioni di propria competenza entro tre mesi dal ricevimento dell’invito, il Consiglio regionale può procedere comunque alla costituzione del Collegio, nella pienezza dei suoi poteri, con la nomina degli altri sei componenti, ferma restando la possibilità di integrare il Collegio stesso in ogni tempo non appena il Consiglio delle autonomie locali abbia effettuato le designazioni di propria competenza.”.
Art. 2. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 34/2008
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, può provvedere periodicamente ad adeguare il compenso di cui al comma 1, tenendo conto della variazione intervenuta all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall’Istituto nazionale di statistica.”.
Art. 3. Norma transitoria
1. In prima applicazione, il termine di cui al comma 5 ter dell’articolo 2 della l.r. 34/2008, aggiunto dall’articolo 1, comma 3, della presente legge, è ridotto ad un mese e decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.