§ VI.3.20 - L.R. 25 giugno 1991, n. 5.
Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e Bilancio Pluriennale 1991-93.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio
Capitolo:6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio
Data:25/06/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Stato di previsione dell'entrata.
Art. 2.  Stato di previsione della spesa.
Art. 3.  Quadro generale riassuntivo.
Art. 4.  Elenco delle spese obbligatorie.
Art. 5.  Fondo di riserva di cassa.
Art. 6.  Sanità.
Art. 7.  Servizi Sociali.
Art. 8.  Edilizia residenziale.
Art. 9.  Annualità a carico del bilancia autonomo.
Art. 10.  Spese continuative o ricorrenti.
Art. 11.  Riduzione di limiti di impegno.
Art. 12.  Spese per interventi di sviluppo finanziati con fondi dello Stato e della Comunità Europea.
Art. 13.  Interventi del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) - Regolamento C.E.E. 2052/88.
Art. 14.  Fondo globale.
Art. 15.  Regolarizzazioni contabili.
Art. 16.  Variazioni di bilancio.
Art. 17.  Bilancio pluriennale.


§ VI.3.20 - L.R. 25 giugno 1991, n. 5.

Bilancio di Previsione della Regione Puglia per l'anno finanziario 1991 e Bilancio Pluriennale 1991-93.

(B.U. 27 giugno 1991, n. 120 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Stato di previsione dell'entrata.

     1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per entrate di ogni specie dovute alla Regione per l'anno finanziario 1991, rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e in Lire 25.337.466.816.430, giusta lo stato di previsione delle entrate annesso alla presente legge.

 

     Art. 2. Stato di previsione della spesa.

     1. Sono autorizzati per l'esercizio finanziario 1991 gli impegni e i pagamenti, secondo le leggi in vigore e secondo le norme contenute negli articoli seguenti, rispettivamente in Lire 19.434.119.447.154 e in Lire 25.337.466.816.430, giusta lo stato di previsione delle spese annesso alla presente legge.

 

     Art. 3. Quadro generale riassuntivo.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1991 allegato alla presente legge.

 

     Art. 4. Elenco delle spese obbligatorie.

     1. Sono considerate obbligatorie, ai sensi dell'art. 36 della legge di contabilità regionale, le spese elencate nell'allegato alla presente legge.

 

     Art. 5. Fondo di riserva di cassa.

     1. Il fondo di riserva del bilancio di cassa è determinato per l'anno 1991 in Lire 245.064.551.816 ed iscritto al cap. 1110020.

 

     Art. 6. Sanità.

     1. Il piano di riparto della spesa sanitaria è approvato dal Consiglio regionale.

     2. Le quote del fondo sanitario trasferite dallo Stato sono utilizzate esclusivamente per il finanziamento delle spese relative alle funzioni sanitarie esercitate dalla Regione a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. Fermo il disposto dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 17, alla liquidazione delle competenze dovute alle farmacie convenzionate provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore regionale alla Sanità se delegato, a norma dell'art. 64 della legge regionale di contabilità 30.05.77, n. 17.

     4. Fino all'approvazione del Piano Sanitario Regionale è fatto divieto di procedere a nuovi finanziamenti sia per quanto concerne l'assistenza convenzionata esterna (specialistica e diagnostica strumentale) che per attività assistenziali in day hospital, per ulteriori posti letto in case di cura private, e per l'assistenza riabilitativa.

     5. Sono altresì vietate le autorizzazioni regionali relative ad ampliamenti, a trasformazioni delle tipologie assistenziali e a mutamenti di titolarità delle convenzioni attualmente in atto per tutti i settori indicati nel precedente 40 comma.

     6. Deroghe a quanto previsto nei precedenti commi 4° e 5° sono consentite solo nell'ambito di azioni programmate, progetti obiettivo o programmi settoriali attinenti l'organizzazione ospedaliera e dei servizi, in presenza di dimostrate motivazioni di necessità e urgenza determinate da accertate carenze nell'assistenza e con la certezza della effettiva copertura finanziaria e recependo gli indirizzi che saranno definiti dal Consiglio regionale.

 

     Art. 7. Servizi Sociali.

     1. Il quarto comma dell'art. 11 della L.R. 17 aprile 1990, n. 11 è soppresso. In conseguenza, i commi 2° e 3° dello stesso vanno intesi come riferiti al 100% della disponibilità finanziaria indicata nel relativo capitolo del Bilancio - parte spesa «Trasferimenti di parte corrente ai Comuni per la gestione dei servizi socio-assistenziali».

 

     Art. 8. Edilizia residenziale.

     1. Entro il limite di impegno delle disponibilità finanziarie maturato a favore della Regione Puglia presso la gestione speciale per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa DD.PP. per la costruzione di alloggi assistiti da agevolazioni in conto interessi nel rispetto della normativa tecnica e finanziaria prescritta dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale è autorizzata ad inserire nei programmi finanziati dal Ministero dei LL.PP. (Comitato per l'Edilizia Residenziale - C.E.R.) i programmi già avviati in conto di anticipazione operativa e finanziaria in base alla L.R. 9 febbraio 1981, n. 16 ed in base all'art. 10 della L.R. 17 aprile 1984, n. 17, per la parte di ammortamento residuale dei mutui contratti.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad impiegare le disponibilità finanziarie attribuite alla Regione Puglia per contributi in conto capitale a favore di nuclei familiari pugliesi dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, art. 2, comma 12, per la concessione delle agevolazioni di cui alla L.R. 25-3-1986, n. 8, art. 9, già definite con provvedimenti esecutivi.

 

     Art. 9. Annualità a carico del bilancia autonomo.

     1. La situazione debitoria della Regione risultante al 31-12-1990, accertata a termini della L.R. 23-1-1991, n. 1, sarà risanata con mezzi straordinari nel corso degli esercizi 1991-1992 1993 mediante un apposito piano finanziario di risanamento.

     2. Per le annualità a carico del bilancio autonomo della regione per gli anni 1991-1992-1993, verrà convenuta specifica moratoria con gli Istituti di Credito; alla spesa per gli interessi derivanti dalla ottenuta moratoria - e relativa all'anno 1994 - si fa fronte con lo stanziamento di L. 26 miliardi previsto dal Cap. 1121020 dello stato di previsione della spesa.

     3. Con provvedimenti legislativi regionali saranno determinati le fonti e gli importi dei mezzi finanziari straordinari reperiti nel triennio 1991/1993 e destinati alla copertura della situazione debitoria di cui al primo comma.

 

     Art. 10. Spese continuative o ricorrenti.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l'anno finanziario 1991 che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano le loro determinazioni alla legge di bilancio sono autorizzate per gli importi indicati in corrispondenza di ciascun capitolo di spesa iscritto nell'allegato stato di previsione della spesa stessa.

 

     Art. 11. Riduzione di limiti di impegno.

     1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sui limiti di impegno di spesa autorizzati da leggi regionali a carico delle entrate senza vincolo di destinazione del bilancio autonomo regionale non possono ulteriormente essere utilizzate.

     2. I limiti di impegno di cui al comma precedente sono ridotti all'ammontare effettivamente utilizzato al 31 dicembre 1990.

     3. A partire dal 1991 è vietata l'attivazione di nuovi programmi in annualità a carico del bilancio autonomo della Regione.

 

     Art. 12. Spese per interventi di sviluppo finanziati con fondi dello Stato e della Comunità Europea.

     1. Le spese concernenti interventi di sviluppo finanziate con fondi e risorse finanziarie assegnate alla Regione dallo Stato e dalla Comunità Europea sono autorizzate per le destinazioni ed i rispettivi importi previsti sui corrispondenti capitoli del bilancio 1991.

 

     Art. 13. Interventi del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) - Regolamento C.E.E. 2052/88.

     1. Gli stanziamenti dei capitoli relativi a spese per gli interventi del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) possono essere attivati solo dopo l'approvazione programmatica e finanziaria da parte dei competenti organismi comunitari.

 

     Art. 14. Fondo globale.

     1. E' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 un Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in Settori di intervento dotato dello stanziamento di L. 25.000.000.000.

     2. E' iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 il «Fondo per l'attuazione della disposizione recata dall'art. 2 bis della legge n. 403/90 di conversione del D.L. n. 310/90» al cap. n. 0552018, con lo stanziamento di L. 1.000.000.O0o. Detto stanziamento va attivato con apposita legge regionale.

 

     Art. 15. Regolarizzazioni contabili.

     1. Tutte le operazioni contabili compiute in esecuzione dell'autorizzazione dell'esercizio Provvisorio del bilancio di cui alla legge regionale 23 gennaio 1991, n. 1, sono trasferite, a cura della Ragioneria regionale, sui competenti capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 approvato dalla presente legge.

 

     Art. 16. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, ad apportare nel corso dell'esercizio, con proprie deliberazioni, le variazioni al bilancio occorrenti per la iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni dello Stato vincolate a scopi specifici, nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativa mente regolate dalla legge.

     2. Ogni deliberazione assunta ai sensi del precedente comma è trasmessa dalla Giunta al Consiglio perché ne prendano conoscenza le competenti Commissioni consiliari.

 

          Art. 17. Bilancio pluriennale.

     1. E' approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L.R. 30 maggio 1977, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, il bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993 nelle risultanze di cui al quadro di previsione delle entrate ed al quadro di previsione delle spese allegati alla presente legge.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.