§ III.2.19 - L.R. 11 gennaio 1994, n. 2.
Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:11/01/1994
Numero:2


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Documentazione).
Art. 3.      1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 4.      1. E' abrogata la l.r. 30 dicembre 1974, n. 46 «Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia»
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ III.2.19 - L.R. 11 gennaio 1994, n. 2.

Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.

(B.U. 14 gennaio 1994, n. 9).

 

Art. 1. [1]

     1. Allo scopo di favorire l’attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli articoli 113 e 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle sezioni provinciali della Puglia delle sottoelencate associazioni riconosciute:

     a) Unione italiana ciechi 23 %

     b) Ente nazionale protezione assistenza sordomuti 9 %

     c) Associazione nazionale mutilati invalidi di lavori 12 %

     d) Associazione nazionale vittime civili di guerra 3 %

     e) Unione nazionale mutilati per servizio 12 %

     f) Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra 15 %

     g) Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 13 %

     h) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra 3 %

     i) Associazione italiana stomizzati 4 %

     j) Federazione associazione nazionale disabili 2 %

     k) Associazione italiana ciechi di guerra 4 %.

 

     Art. 2. (Documentazione).

     1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

     a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale; [2]

     b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statutari;

     c) relazione sull'attività svolta.

     2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria - che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo- contabili.

     3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

 

     Art. 3.

     1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4.

     1. E' abrogata la l.r. 30 dicembre 1974, n. 46 «Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia».

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in L. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 «Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi» del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

     2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 4 gennaio 2001, n. 4, già sostituito dall’art. 1 della L.R. 16 luglio 2004, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall’art. 43 della L.R. 12 gennaio 2005, n. 1.

[2] Per una proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l’art. 9 della L.R. 2 dicembre 2005, n. 17.