Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 27/11/2009 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche |
Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 23 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 |
Art. 3. Integrazione all’articolo 6 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 |
§ III.1.119 - L.R. 27 novembre 2009, n. 27.
Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche
(B.U. 30 novembre 2009, n. 191)
Art. 1. Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche [1]
[1. Nel rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti dall’articolo 1, comma 565, della
1 bis. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le aziende ospedaliero - universitarie (AOU) provvedono alla rideterminazione delle dotazioni organiche entro il 31 dicembre 2010 sulla base dei principi di cui al comma 1 e, comunque, tenuto conto dei principi di riorganizzazione del SSR di cui alla
1 ter. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1 bis, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti previsti dalle vigenti dotazioni organiche approvate dalla Giunta regionale in attuazione del
1 quater. Le aziende sanitarie, gli IRCCS pubblici e le AOU, in forza di atti di programmazione regionali determinanti l’attivazione di nuove attività e/o servizi, fermo restando gli adempimenti di cui al comma 1 ter, possono, altresì, individuare il fabbisogno di personale finalizzato a garantire l’assolvimento di dette nuove attività [5].
1 quinquies. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato il principio dell’invarianza della spesa delle dotazioni organiche rideterminate dalle aziende sanitarie, dagli IRCCS pubblici e dalle AOU [6].
2. La Giunta regionale con apposito provvedimento procede alla distribuzione delle somme disponibili di cui al comma 1 sulla base di specifici fabbisogni correlati a nuove attività e/o nuovi servizi [7].
3. Il restante 60 per cento dei minori costi di cui al comma 1 è destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda ed ente pubblico del servizio sanitario regionale nel piano annuale delle assunzioni adottato in conformità alle disposizioni legislative vigenti, previa approvazione da parte della Giunta regionale [8].
4. Al fine di dare attuazione alla presente legge, le aziende ed enti pubblici del SSR devono registrare le dotazioni organiche e le relative modificazioni, approvate dalla Giunta regionale, nell’ambito del sistema informativo sanitario regionale [9].]
Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 23 della
1. L’articolo 23 della
Art. 3. Integrazione all’articolo 6 della
1. Quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] Comma inserito dall'art. 19 della
[4] Comma inserito dall'art. 19 della
[5] Comma inserito dall'art. 19 della
[6] Comma inserito dall'art. 19 della
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre 2010, n. 333, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2020, n. 239, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui, ai fini previdenziali, estende agli specialisti ambulatoriali di cui alla