§ III.1.125 - L.R. 8 aprile 2011, n. 5.
Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:08/04/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Piano di rientro Riconversione posti letto
Art. 2.  Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19
Art. 3.  Modifica al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12
Art. 4.  Divieto di utilizzo del “listino” depositato
Art. 5.  Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento alla l.r. 2/2011


§ III.1.125 - L.R. 8 aprile 2011, n. 5.

Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria.

(B.U. 11 aprile 2011, n. 52)

 

Art. 1. Piano di rientro Riconversione posti letto

1. I parametri modificati dall’articolo 41 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali), non costituiscono limite per i posti letto di Residenze sanitarie assistenziali (RSA) e di Residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2010, n.18 (Riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia per l’anno 2010) [1].

 

2. I parametri previsti dal regolamento regionale 2 marzo 2006, n. 3 (Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1, della legge regionale 28 maggio 2004 n. 8 - Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie), non costituiscono limite per i posti letto di centri residenziali per cure palliative (hospice) da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 18/2010.

 

3. I parametri previsti dall’articolo 1 del regolamento regionale 3/2006 non costituiscono limite per le attività dei presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali da attivare dalla data di entrata in vigore della presente legge, rivenienti dalla riconversione di posti letto di ricovero per acuti di cui al regolamento regionale 18/ 2010.

 

4. Al fine di garantire continuità assistenziale e contestualità nell’attuazione dei processi di riconversione alle strutture di cui ai commi 1 e 2 e alle attività di cui al comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) e successive modifiche e integrazioni, fermo restando il completamento del processo di autorizzazione e accreditamento di cui all’articolo 24, comma 1, della l.r 8/2004 e successive modifiche e integrazioni e all’articolo 49 (Autorizzazione) della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia).

 

5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti consequenziali per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, tenendo conto della necessaria diversificazione dell’offerta in funzione dei fabbisogni di salute della popolazione dell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti da norme, accordi e piani in materia di contenimento della spesa sanitaria, con le procedure previste dall’accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), sottoscritto in data 29 novembre 2010 e recepito con legge regionale 9 febbraio 2011, n. 2.

 

     Art. 2. Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19

1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 (Accordo per l’approvazione del Piano di rientro - Adempimenti) della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia), sono abrogati.

 

     Art. 3. Modifica al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 (Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti), le parole “delle Aziende ospedaliero-universitarie” sono soppresse.

 

     Art. 4. Divieto di utilizzo del “listino” depositato

1. A decorrere da centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzo del “listino” depositato per acquisto di beni e servizi durevoli, farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR).

 

     Art. 5. Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento alla l.r. 2/2011

1. E’ fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere di adeguare tutte le forniture di beni e servizi alle esigenze attualmente rideterminate dalla l.r. 2/2011.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2012, n. 91, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.