Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 08/04/2011 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Piano di rientro Riconversione posti letto |
Art. 2. Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 |
Art. 3. Modifica al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 12 |
Art. 4. Divieto di utilizzo del “listino” depositato |
Art. 5. Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento alla l.r. 2/2011 |
§ III.1.125 - L.R. 8 aprile 2011, n. 5.
Norme in materia di Residenze sanitarie e socio-sanitarie assistenziali (RSSA), riabilitazione e hospice e disposizioni urgenti in materia sanitaria.
(B.U. 11 aprile 2011, n. 52)
Art. 1. Piano di rientro Riconversione posti letto
1. I parametri modificati dall’articolo 41 della
2. I parametri previsti dal
3. I parametri previsti dall’articolo 1 del
4. Al fine di garantire continuità assistenziale e contestualità nell’attuazione dei processi di riconversione alle strutture di cui ai commi 1 e 2 e alle attività di cui al comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7 della
5. La Giunta regionale adotta i provvedimenti consequenziali per l’attuazione di quanto previsto dalla presente legge, tenendo conto della necessaria diversificazione dell’offerta in funzione dei fabbisogni di salute della popolazione dell’ambito territoriale di riferimento, nel rispetto dei limiti e dei vincoli imposti da norme, accordi e piani in materia di contenimento della spesa sanitaria, con le procedure previste dall’accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della
Art. 2. Abrogazione dei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 della
1. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 11 (Accordo per l’approvazione del Piano di rientro - Adempimenti) della
Art. 3. Modifica al comma 1 dell’articolo 2 della
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
Art. 4. Divieto di utilizzo del “listino” depositato
1. A decorrere da centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di utilizzo del “listino” depositato per acquisto di beni e servizi durevoli, farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 5. Forniture di beni e servizi alle ASL - Adeguamento alla
1. E’ fatto obbligo ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali (ASL) e delle aziende ospedaliere di adeguare tutte le forniture di beni e servizi alle esigenze attualmente rideterminate dalla
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 18 aprile 2012, n. 91, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.