§ 5.4.43 - Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 25.
Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:13/11/2001
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ambito di applicazione).
Art. 3.  (Concessione edilizia).
Art. 4.  (Impianti provvisori di telefonia mobile).
Art. 5.  (Regolamenti comunali).
Art. 6.  (Catasto regionale degli impianti irradianti campi elettrici magnetici ed elettromagnetici).
Art. 7.  (Divieti).
Art. 8.  (Installazioni di impianti per telefonia mobile su immobili di proprietà degli enti locali).
Art. 9.  (Adempimenti relativi all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione).
Art. 10.  (Funzioni dell'ARPAM).
Art. 11.  (Commissione tecnica regionale).
Art. 12.  (Verifica della conformità degli impianti di radiodiffusione preesistenti).
Art. 13.  (Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione).
Art. 14.  (Verifica della conformità degli impianti per la telefonia mobile preesistenti).
Art. 15.  (Azioni di risanamento).
Art. 16.  (Controllo e vigilanza degli impianti).
Art. 17.  (Sanzioni).
Art. 18.  (Disposizione finale).


§ 5.4.43 - Legge Regionale 13 novembre 2001, n. 25. [1]

Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

(B.U. 22 novembre 2001, n. 134).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, in attuazione dei principi dettati dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e in particolare dell'articolo 8, nonché del d.m. 10 settembre 1998, n. 381, disciplina con la presente legge le modalità di installazione e di modifica degli impianti che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, le attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, le modalità ed i tempi di esecuzione per le azioni di risanamento, nonché gli interventi di tipo cautelativo al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione, anche perseguendo il raggiungimento di obiettivi di qualità e detta norme urbanistiche in materia.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

     2. I livelli di esposizione a campi elettrici o magnetici o a densità di potenza elettromagnetica, generati dagli impianti non devono superare i limiti previsti dall'articolo 3 e dall'articolo 4, comma 2, del d.m. 381/1998.

     3. I limiti di esposizione, di cui al comma 2, si applicano ai lavoratori professionalmente esposti ai campi elettromagnetici tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 36/2001.

     4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 36/2001.

 

     Art. 3. (Concessione edilizia).

     1. Chiunque intenda installare o modificare impianti di radiodiffusione ed impianti per telefonia mobile in ambito regionale, ad eccezione degli impianti previsti dall'articolo 4, chiede apposita concessione edilizia al Comune. A tal fine i soggetti interessati presentano apposita domanda, corredata della documentazione di cui agli allegati A o B.

     2. Nel caso in cui la richiesta concerne la modifica di impianti già autorizzati ai sensi del comma 1, la domanda va corredata soltanto da una relazione tecnica, illustrante le modifiche da apportare all'impianto. I Comuni competenti per territorio, previo parere dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) e della ASL competente per territorio, rilasciano apposita concessione.

     3. L'installazione degli impianti di cui all'articolo 2 dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale così come previsto dall'articolo 2 bis della legge 1 luglio 1997, n. 189.

     4. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determinerà le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 3.

     5. Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici ed ai valori di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. 381/1998, nonché alle norme della presente legge.

     6. Fino all'adozione dei decreti e regolamenti previsti dall'articolo 4 della legge 36/2001, la progettazione e la realizzazione, nonché la modifica degli impianti deve essere realizzata in modo da ottenere, quale obiettivo di qualità, valori di campo elettrico non superiore a 3 Volt/metro in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore.

     7. Il rilascio della concessione è altresì subordinato al rispetto delle norme in materia urbanistica, di salvaguardia e tutela paesaggistico- ambientale, storico-architettonica, monumentale ed archeologica, nonché della normativa statale sugli impianti ricetrasmittenti con particolare riguardo alla prevenzione ed alla salute pubblica. In sede di localizzazione e progettazione, viene, inoltre, salvaguardata la godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed ambientali.

     8. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di concessione, trasmette copia della stessa e della documentazione presentata dal soggetto richiedente all'ASL e all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a). Il parere motivato dell'ARPAM se negativo, è vincolante per il Comune e deve essere espresso entro sessanta giorni dalla prima trasmissione della richiesta e dei documenti se completa.

     9, Resta ferma la facoltà dell'ARPAM e dell'ASL di chiedere al soggetto richiedente ogni ulteriore documentazione necessaria per il rilascio del parere.

     10. Per ciascun impianto concesso il soggetto gestore dovrà dare, entro quindici giorni dell'attivazione apposita comunicazione di entrata in esercizio. La comunicazione è inviata all'ARPAM e al Comune che ha rilasciato la concessione. L'ARPAM provvede alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste nella concessione entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione.

 

     Art. 4. (Impianti provvisori di telefonia mobile).

     1. Dell'installazione degli impianti provvisori di telefonia mobile è data comunicazione al Comune quarantacinque giorni prima della loro collocazione. La comunicazione deve essere corredata del parere favorevole dell'ARPAM e dell'ASL. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione.

     2. La Giunta regionale con proprio atto individua i contenuti della comunicazione ed il tempo massimo di collocazione dell'impianto, comunque non superiore a tre mesi.

 

     Art. 5. (Regolamenti comunali).

     1. I Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adottano un proprio regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici modificando all'uopo gli strumenti di programmazione urbanistica.

     2. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, individuano sul proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti adeguando all'uopo gli strumenti urbanistici. A tal fine indicono apposita conferenza alla quale partecipano l'ARPAM, l'ASL, i gestori di telefonia mobile, le associazioni ambientaliste, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

     Art. 6. (Catasto regionale degli impianti irradianti campi elettrici magnetici ed elettromagnetici).

     1. E' istituito il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, presso l'ARPAM, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 36/2001.

     2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la gestione efficace del Catasto regionale di cui al comma 1.

     3. Il Catasto regionale contiene la mappa degli impianti presenti nel territorio regionale, l'archivio informatizzato dei dati tecnici e anagrafici degli impianti nonché le relative cartografie topografiche.

     4. La Regione, i Comuni e l'ARPAM collaborano alla formazione e all'aggiornamento del catasto, con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.

 

     Art. 7. (Divieti).

     1. E' vietata l'installazione, dei sistemi radianti relativi agli impianti di radiodiffusione:

     a) sugli edifici destinati ad abitazioni, a luoghi di lavoro o ad attività diverse da quelle specificatamente connesse all'esercizio degli impianti stessi;

     b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi;

     c) [in zone classificate dagli strumenti urbanistici come zone di interesse paesaggistico-ambientale, storico-architettonico, monumentale ed archeologico] [2].

     2. E' vietata l'installazione di impianti per telefonia mobile:

     a) su immobili vincolati ai sensi del Titolo I° del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 o individuati dai Comuni come edifici di pregio storico- architettonico;

     b) su ospedali, case di cura e di riposo, edifici adibiti al culto, scuole ed asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree, verdi attrezzate e impianti sportivi.

     3. La Giunta regionale con proprio atto, da adottare anche avvalendosi del supporto tecnico dell'ARPAM, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le distanze minime dal perimetro esterno delle aree e degli edifici di cui ai commi 1 e 2, nonché degli edifici adibiti a permanenze di persone non inferiori a quattro ore al giorno, che devono essere rispettate in caso di installazioni degli impianti di cui all'articolo 2.

     4. I Comuni nell'ambito delle competenze loro attribuite dalle norme in materia urbanistico-edilizia e dall'articolo 5 della presente legge, nonché dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 36/2001 individuano nei Piani regolatori generali fasce di rispetto relativamente alle aree e agli edifici di cui al comma 1 e al comma 2.

 

     Art. 8. (Installazioni di impianti per telefonia mobile su immobili di proprietà degli enti locali).

     1. I gestori di impianti per la telefonia mobile insistenti su aree o edifici di proprietà pubblica o privata sono tenuti a rimuovere l'impianto e le relative pertinenze e a ripristinare lo stato dei luoghi, a propria cura e spese, entro tre mesi dalla scadenza della concessione ministeriale, ove la stessa non venga rinnovata o l'impianto non sia trasferito ad altra società concessionaria subentrante.

     2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano in tutti quei casi in cui l'impianto ricetrasmittente sia disattivato prima della scadenza della concessione e nei casi in cui il titolo contrattuale che ha consentito l'installazione abbia esaurito la propria efficacia.

 

     Art. 9. (Adempimenti relativi all'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione non soggetti a concessione).

     1. I titolari di impianti fissi di telecomunicazione, diversi da quelli di cui all'articolo 3, quali ponti radio, comunicano, entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi, al Comune e all'ARPAM:

     a) l'ubicazione dell'impianto;

     b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

     1) i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

     2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

     3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

     4) il guadagno dell'antenna;

     5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

     6) la polarizzazione;

     7) la frequenza utilizzata;

     8) la potenza massima immessa in antenna.

     2. Con regolamento da emanare sentite le associazioni ed i gruppi di radioamatori della regione, sono stabilite le attività che possono svolgere i radioamatori con patente e licenza del Ministero delle comunicazioni [3].

     3. Il Comune provvede ad inoltrare i dati, di cui al comma 1, all'ARPAM, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui all'articolo 6.

 

     Art. 10. (Funzioni dell'ARPAM).

     1. L'ARPAM svolge le attività di supporto tecnico ai Comuni connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge ed in particolare:

     a) esprime parere in merito:

     1) all'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico generato dall'impianto e alla sommatoria dei campi elettromagnetici generati da eventuali altre sorgenti a radiofrequenza presenti nella zona;

     2) al rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore causate dall'impianto all'interno degli edifici adiacenti;

     b) effettua la misurazione dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dagli impianti di radiotelecomunicazione;

     c) esprime parere in merito alle modalità ed ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento di cui all'articolo 15, comma 3;

     d) verifica la corretta attuazione delle azioni di risanamento di cui alla lettera c);

     e) fornisce ai Comuni il supporto tecnico ai fini della vigilanza e del controllo di cui all'articolo 16, comma 1;

     f) rilascia al personale incaricato dei controlli il documento di riconoscimento di cui all'articolo 16, comma 3.

 

     Art. 11. (Commissione tecnica regionale).

     1. La Giunta regionale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 13, si avvale di una Commissione tecnica regionale composta da:

     a) un dirigente del servizio regionale competente in materia di tutela e risanamento ambientale, che funge da presidente;

     b) un dirigente del servizio regionale competente in materia di urbanistica o suo delegato;

     c) un dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità o suo delegato;

     d) un rappresentante dell'ASL, servizio igiene e sanità pubblica, designato dalla Giunta regionale e un rappresentante dell'ARPAM;

     e) un rappresentante dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     f) un rappresentante dell'ispettorato territoriale Marche-Umbria del Ministero delle comunicazioni;

     g) un rappresentante delegato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative di comprovata esperienza tecnico-giuridica.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario regionale.

     3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 è nominata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni.

 

     Art. 12. (Verifica della conformità degli impianti di radiodiffusione preesistenti).

     1. I gestori degli impianti di radiodiffusione preesistenti all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro centottanta giorni dalla stessa, al Comune la documentazione di cui all'allegato A, al fine della verifica della conformità degli impianti alla normativa vigente.

     2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a); entro i successivi trenta giorni l'ARPAM esprime il proprio parere.

     3. Il Comune comunica ai gestori degli impianti di radiodiffusione il parere rilasciato dall'ARPAM.

     4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di radiodiffusione, situati in una delle zone di divieto di cui all'articolo 7, devono essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.

 

     Art. 13. (Piano di localizzazione e di trasferimento degli impianti di radiodiffusione).

     1. La Giunta regionale individua i siti ove localizzare e concentrare gli impianti di radiodiffusione, garantendo la salvaguardia ambientale, sanitaria, paesaggistica ed architettonica e tenendo conto di quanto previsto nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva.

     2. Entro novanta giorni dall'individuazione dei siti di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta il piano di trasferimento degli impianti.

     3. Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti sono a carico dei gestori degli impianti stessi.

     4. La Giunta regionale nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, acquisisce i pareri dei Comuni competenti per territorio, dei rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste, dei rappresentanti della concessionaria pubblica e delle emittenti o reti private esistenti sul territorio regionale.

 

     Art. 14. (Verifica della conformità degli impianti per la telefonia mobile preesistenti).

     1. I gestori di impianti per la telefonia mobile preesistenti all'entrata in vigore della presente legge, trasmettono, entro centottanta giorni dalla stessa, al Comune la documentazione di cui all'allegato B, al fine della verifica della conformità degli impianti alla normativa vigente.

     2. Il Comune, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, trasmette copia della stessa all'ARPAM ai fini dell'ottenimento del parere di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a); entro i successivi trenta giorni l'ARPAM esprime il proprio parere.

     3. Il Comune comunica ai gestori di impianti per la telefonia mobile il parere rilasciato dall'ARPAM.

     4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti per telefonia mobile situati in una zona di divieto di cui all'articolo 7, devono essere rimossi con il ripristino dello stato dei luoghi, a cura e spese dei gestori degli impianti stessi.

 

     Art. 15. (Azioni di risanamento).

     1. Sulla base dei pareri espressi dall'ARPAM ai sensi degli articoli 12 e 14, nelle zone abitative o comunque accessibili alla popolazione, ove vengono superati i limiti di esposizione o i valori previsti dal d.m. 381/1998 e dalla presente legge, sono attuate azioni di risanamento a carico dei titolari degli impianti.

     2. Nell'ambito delle azioni di risanamento la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici è effettuata ai sensi dell'allegato C del d.m. 381/1998.

     3. Le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento sono determinati dal Comune, sentita l'ARPAM.

     4. I Comuni comunicano ai soggetti interessati le modalità ed i tempi di esecuzione delle azioni di risanamento che comunque non possono prevedere per l'attuazione un periodo di tempo superiore ai sessanta giorni.

 

     Art. 16. (Controllo e vigilanza degli impianti).

     1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, con il supporto tecnico dell'ARPAM, anche su richiesta dell'ARPAM medesima.

     2. Per il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, si applica la disposizione prevista dall'articolo 14, comma 3, della legge 36/2001.

     3. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti previsti dall'articolo 2, anche ai fini della verifica delle modalità di funzionamento degli stessi ed ha inoltre facoltà di verificarne il funzionamento nelle condizioni di massima potenza immessa in antenna. Può richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPAM.

     4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 2 debbono monitorare gli stessi attraverso un programma annuale di autocontrollo. Il programma annuale contenente l'individuazione degli impianti irradianti campi elettromagnetici, il numero, il giorno e l'orario delle misurazioni dei valori dei parametri previsti dal d.m. 381/1998 e dalla presente legge deve essere ufficialmente comunicato, contestualmente all'attivazione degli impianti al Comune competente per territorio e all'ARPAM avendolo preventivamente con quest'ultima concordato. I risultati delle misurazioni di controllo devono essere comunicati di volta in volta sia all'ARPAM che ai Comuni i quali, su richiesta, li mettono a disposizione dei cittadini interessati.

     5. L'impianto deve essere provvisto di limitatore di potenza per evitare il superamento dei limiti previsti dalla presente legge o, in assenza, di strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con sistemi di registrazione dei dati.

 

     Art. 17. (Sanzioni).

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva e l'installazione degli impianti per telefonia mobile senza la concessione di cui all'articolo 3, o in difformità dalla stessa, comportano oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa da 10 a 50 milioni di lire, la rimozione degli impianti medesimi con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei gestori. In ogni caso, non possono essere autorizzati nuovi impianti di gestori che non abbiano provveduto al pagamento della sanzione amministrativa e alla contestuale rimozione degli impianti.

     2. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 8 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 30 milioni.

     3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 9, nonché la mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 10, comporta una sanzione amministrativa da 1 a 5 milioni di lire.

     4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione previsti dalla presente legge, il titolare è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15 della legge 36/2001.

     5. In caso di mancato risanamento dell'impianto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge 20 marzo 2001, n. 66.

     6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

     7. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge, si applica la legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.

 

     Art. 18. (Disposizione finale).

     1. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla presente legge, restano in vigore fino all'emanazione dei decreti e dei regolamenti attuativi previsti dall'articolo 4 della legge 36/2001.

 

 

Allegato A

Documentazione da allegare alla richiesta di concessione per l'installazione o la modifica degli impianti di emittenza radiotelevisiva

 

     a) copia della concessione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni;

     b) ubicazione dell'impianto con specificate l'altitudine e le coordinate del punto di installazione;

     c) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici;

     d) planimetria in scala 1:2000, con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli edifici situati entro un raggio di 300 ml dal punto previsto per l'installazione, le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione del nord geografico;

     e) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:

     1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

     2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;

     3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

     4) guadagno dell'antenna;

     5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

     6) polarizzazione:

     7) frequenza;

     8) potenza massima immessa in antenna;

     9) potenza massima erogata dai trasmettitori;

     f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente.

 

 

Allegato B

Documentazione da allegare alla richiesta di concessione per l'installazione o la modifica di impianti per la telefonia mobile

 

     a) ubicazione dell'impianto con specificate l'altitudine e le coordinate del punto di installazione;

     b) progetto dell'impianto con relativi elaborati grafici;

     c) planimetria in scala 1:2000, con riportate le curve altimetriche, l'indicazione del punto previsto per l'installazione dell'impianto, l'indicazione degli edifici situati entro un raggio di 100 ml dal punto previsto per l'installazione, le relative altezze o almeno il numero di piani fuori terra, l'indicazione del nord geografico;

     d) tipo, modello, dimensioni e ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente con indicate le seguenti caratteristiche:

     1) diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

     2) direzione di massima irradiazione in gradi nord;

     3) inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

     4) guadagno dell'antenna;

     5) altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

     6) polarizzazione;

     7) banda di frequenza utilizzata;

     8) potenza massima immessa in antenna per singolo canale radio o portante e numero massimo di canali o portanti previsto per singola cella;

     f) relazione tecnica, contenente le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto, effettuate mediante calcoli previsionali, con allegate misure dei livelli del campo elettromagnetico preesistente.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 21 della L.R. 30 marzo 2017, n. 12.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2011, n. 23.

[3] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 1.