Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale |
Data: | 20/11/2007 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni) |
Art. 3. (Accertamento dell’esperienza lavorativa |
Art. 4. (Esercizio dell’attività) |
Art. 5. (Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività) |
Art. 6. (Regolamento comunale) |
Art. 7. (Vigilanza e controlli) |
Art. 8. (Sanzioni amministrative) |
Art. 9. (Norme finali e transitorie) |
Art. 10. (Abrogazioni) |
§ 3.3.40 - L.R. 20 novembre 2007, n. 17.
Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista
(B.U. 29 novembre 2007, n. 104)
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge disciplina l’attività di estetista così come definita dalla
2. Per quanto non previsto dalla presente
Art. 2. (Competenze della Regione, delle Province e dei Comuni)
1. Spetta alla Giunta regionale:
a) l’adozione, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
b) la definizione dei contenuti dei programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui agli articoli 6 della
2. Spetta alle Province:
a) l’autorizzazione delle iniziative di formazione professionale predisposte sulla base dei programmi di cui al comma 1, lettera b);
b) il riconoscimento della qualifica professionale di cui agli articoli 3 e 8 della
c) il rilascio dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3 della
3. Spetta ai Comuni:
a) l’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 6;
b) la vigilanza ed il controllo di cui all’articolo 7;
c) l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 8.
Art. 3. (Accertamento dell’esperienza lavorativa [1])
1. La struttura organizzativa regionale competente in materia è deputata ad accertare [2]:
a) il conseguimento dell’attività lavorativa di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 della
b) il requisito del periodo di inserimento lavorativo di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 3 della
c) le condizioni per l’ammissione al corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 6 della
d) le condizioni per l’ammissione all’esame ai sensi della lettera c) del comma 5 dell’articolo 6 della
e) il conseguimento della maturata esperienza lavorativa di cui all’articolo 6, comma 6, della
Art. 4. (Esercizio dell’attività)
1. L’esercizio dell’attività di estetista e dell’attività di acconciatore è subordinato al conseguimento rispettivamente della qualifica e dell’abilitazione professionali, nonché alla presentazione al Comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ove esistente, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 19 della
2. Nella SCIA è indicato almeno un responsabile tecnico. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura dell’esercizio sia assicurata la presenza del responsabile tecnico. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al Comune, indicando il nominativo e gli estremi dell’abilitazione professionale del responsabile tecnico temporaneamente designato [5].
3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati [6].
4. L’ampliamento o la riduzione dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA [7].
5. Copia della SCIA è esposta nel locale destinato all’attività [8].
Art. 5. (Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività)
1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) [9].
2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni delle leggi 1/1990, 174/2005, della presente legge regionale o del regolamento comunale, può sospendere l’attività, previa diffida all’interessato ad adeguarsi, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal regolamento comunale. Se al termine del periodo di sospensione l’interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
3. La cessazione dell’attività da parte del titolare è comunicata al Comune entro trenta giorni.
4. Il titolare dell’attività può chiedere al Comune la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a sei mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi stabiliti dal Comune.
Art. 6. (Regolamento comunale)
1. Il Comune, sentite le associazioni di categoria degli acconciatori e degli estetisti maggiormente rappresentative a livello locale, regolamenta, in particolare:
a) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l’attività, nonché i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
b) i requisiti dimensionali dei locali impiegati nell’esercizio dell’attività, anche in riferimento alle diverse zone del territorio comunale;
c) i limiti al di sotto dei quali lo svolgimento dell’attività presso il domicilio dell’esercente non comporta modifica della destinazione d’uso dei locali utilizzati;
d) i requisiti per migliorare la qualità dei servizi per i consumatori e assicurare le migliori condizioni di accessibilità ai servizi medesimi, secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’articolo 2;
e) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali e delle tabelle degli orari e dei turni di chiusura;
f) le disposizioni relative ai procedimenti amministrativi per la presentazione della SCIA, per la sospensione e la cessazione dell’attività [10].
Art. 7. (Vigilanza e controlli)
1. Il Comune accerta il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore e della qualifica professionale di estetista, del soggetto che rende la SCIA o di altro soggetto indicato nella stessa come responsabile tecnico [11].
2. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività previste dalla presente legge, fatte salve le competenze dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) in materia di igiene e sanità e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
3. Ai fini di cui al comma 2, l’ASUR accerta l’utilizzo delle apparecchiature previste nell’elenco allegato alla
Art. 8. (Sanzioni amministrative)
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle violazioni di seguito riportate nei limiti minimi e massimi rispettivamente indicati:
a) per l’esercizio dell’attività senza il possesso dell’abilitazione professionale di acconciatore o della qualifica professionale di estetista: da euro 1.000 ad euro 5.000;
b) per lo svolgimento dell’attività in forma ambulante o di posteggio: da euro 500 ad euro 1.000;
c) per l’esercizio dell’attività senza la presentazione della SCIA: da euro 1.000 ad euro 5.000 [12];
d) [per la mancata comunicazione dell’inizio dell’attività: da euro 500 ad euro 1.000] [13];
e) per l’esercizio dell’attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da euro 1.000 ad euro 5.000 [14];
f) per la mancata presentazione della SCIA per l’ampliamento dei locali: da euro 100 ad euro 1.000 [15];
g) per la mancata presentazione della SCIA il trasferimento in altra sede: da euro 1.000 ad euro 4.000 [16];
h) per la mancata esposizione di copia della SCIA nel locale destinato all’attività: da euro 100 ad euro 500 [17];
i) per la mancata comunicazione della cessazione dell’attività, nonché di trasferimento ad altri dell’azienda: da euro 100 ad euro 1.000;
l) per l’omessa esposizione delle tariffe professionali e del cartello degli orari e dei turni di chiusura: da euro 100 ad euro 800;
m) per la mancata osservanza degli orari e turni di chiusura: da euro 200 ad euro 1.000.
2. Per l’irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla
Art. 9. (Norme finali e transitorie)
1. La data di cui al comma 1 dell’articolo 7 della
2. La Provincia accerta la conformità delle iniziative di formazione, già approvate e non avviate alla data di cui al comma 1, con le previsioni della deliberazione di Giunta regionale di cui al medesimo comma e comunica all’ente di formazione le modifiche necessarie per assicurare tale conformità.
3. I soggetti che alla data di cui al comma 1 hanno iniziato un percorso formativo e lavorativo utile per conseguire la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o donna, ai sensi della
4. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto la qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell’articolo 4.
5. Fino alla data di cui al comma 1, le CPA accertano il conseguimento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo o donna e rilasciano l’abilitazione professionale all’esercizio dell’attività di acconciatore.
6. Il requisito della maturata esperienza professionale di cui alla lettera a) del comma 5 dell’articolo 6 della
7. La Giunta regionale adotta gli indirizzi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 10. (Abrogazioni)
1. La
[1] Rubrica così sostituita dall'art. 48 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 48 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 48 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 49 della
[5] Comma così modificato dall'art. 49 della
[6] Comma così modificato dall'art. 49 della
[7] Comma già modificato dall'art. 49 della
[8] Comma così modificato dall'art. 49 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[10] Lettera così modificata dall'art. 50 della
[11] Comma così modificato dall'art. 51 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 52 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 52 della
[14] Lettera così modificata dall'art. 52 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 52 della
[16] Lettera così modificata dall'art. 52 della
[17] Lettera così modificata dall'art. 52 della