Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 06/06/2013 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1 . (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 25/2011) |
Art. 2 . (Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 25/2011) |
Art. 3 . (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 25/2011) |
Art. 4 . (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 25/2011) |
Art. 5 . (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 25/2011) |
Art. 6 . (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 17/2007) |
Art. 7 . (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 17/2007) |
Art. 8 . (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 2/2005) |
§ 4.8.72 - L.R. 6 giugno 2013, n. 11.
Disciplina dell’attività di lavanderia a gettoni. Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 25 “Disciplina dell’attività di tintolavanderia”, 20 novembre 2007, n. 17 “Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista” e 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”
(B.U. 13 giugno 2013, n. 44)
Art. 1. (Modifica dell’articolo 1 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della
“1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche all’attività di lavanderia a gettoni, così come definita all’articolo 4 bis.”.
Art. 2. (Modifiche dell’articolo 4 della
1. La rubrica dell’articolo 4 della
2. Al comma 5 dell’articolo 4 della
Art. 3. (Inserimento dell’articolo 4 bis nella
1. Dopo l’articolo 4 della
“Art. 4 bis. (Esercizio dell’attività di lavanderia a gettoni)
1. Per lavanderia a gettoni si intende l’attività, esercitata in un apposito spazio, di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all’interno dell’esercizio. Gli stessi gettoni possono essere usati per l’acquisto dei detergenti.
2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione della SCIA, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), al Comune nel cui territorio opera l’esercizio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.
3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.
4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all’esercizio dell’attività.
5. L’ampliamento o la riduzione dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.
6. È vietata la presenza di personale anche per l’espletamento di attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell’attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla
Art. 4. (Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.
Art. 5. (Modifica dell’articolo 8 della
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 8 della
“l bis) per l’inosservanza del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 6: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;”.
Art. 6. (Modifica dell’articolo 4 della
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della
Art. 7. (Modifica dell’articolo 5 della
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della
“1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.
Art. 8. (Modifica dell’articolo 19 della
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 19 della
“1 quater. La Giunta regionale può prevedere deroghe ai titoli di studio richiamati alle lettere a) e b) del comma 1, limitatamente a specifici interventi e previo parere favorevole della Commissione regionale per il lavoro.”.