§ 4.8.72 - L.R. 6 giugno 2013, n. 11.
Disciplina dell’attività di lavanderia a gettoni. Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 25 “Disciplina dell’attività di tintolavanderia”, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.8 artigianato e industria
Data:06/06/2013
Numero:11


Sommario
Art. 1 . (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 25/2011)
Art. 2 . (Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 25/2011)
Art. 3 . (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 25/2011)
Art. 4 . (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 25/2011)
Art. 5 . (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 25/2011)
Art. 6 . (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 17/2007)
Art. 7 . (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 17/2007)
Art. 8 . (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 2/2005)


§ 4.8.72 - L.R. 6 giugno 2013, n. 11.

Disciplina dell’attività di lavanderia a gettoni. Modifiche alle leggi regionali 5 dicembre 2011, n. 25 “Disciplina dell’attività di tintolavanderia”, 20 novembre 2007, n. 17 “Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista” e 25 gennaio 2005, n. 2 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”

(B.U. 13 giugno 2013, n. 44)

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 1 della l.r. 25/2011)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2011, n. 25 (Disciplina dell’attività di tintolavanderia), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche all’attività di lavanderia a gettoni, così come definita all’articolo 4 bis.”.

 

     Art. 2. (Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 25/2011)

1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 25/2011 è sostituita dalla seguente: “(Esercizio dell’attività di tintolavanderia)”.

2. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 25/2011 dopo le parole: “L’ampliamento” sono inserite le parole: “o la riduzione”.

 

     Art. 3. (Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 25/2011)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 25/2011 è inserito il seguente:

“Art. 4 bis. (Esercizio dell’attività di lavanderia a gettoni)

1. Per lavanderia a gettoni si intende l’attività, esercitata in un apposito spazio, di noleggio di lavatrici professionali ad acqua e di essiccatoi, utilizzati esclusivamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni distribuiti tramite macchine cambiavalute presenti all’interno dell’esercizio. Gli stessi gettoni possono essere usati per l’acquisto dei detergenti.

2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1  è subordinato alla presentazione della SCIA, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), al Comune nel cui territorio opera l’esercizio, fatte salve le autorizzazioni, comunque denominate, necessarie in base alla normativa in materia ambientale e sanitaria.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. Copia della SCIA è esposta nei locali destinati all’esercizio dell’attività.

5. L’ampliamento o la riduzione dei locali o il trasferimento in altra sede sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

6. È vietata la presenza di personale anche per l’espletamento di attività accessorie, quali la presa in consegna o la restituzione dei capi oggetto dell’attività di lavanderia a gettoni, nonché di tutti gli altri tipi di servizi previsti dalla legge 84/2006.”.

 

     Art. 4. (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 25/2011)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/2011 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante presenta la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.

 

     Art. 5. (Modifica dell’articolo 8 della l.r. 25/2011)

1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 25/2011 è inserita la seguente:

“l bis) per l’inosservanza del divieto di cui all’articolo 4 bis, comma 6: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;”.

 

     Art. 6. (Modifica dell’articolo 4 della l.r. 17/2007)

1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2007, n. 17 (Disciplina dell’attività di acconciatore e di estetista), dopo le parole: “L’ampliamento” sono inserite le parole: “ o la riduzione”.

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 5 della l.r. 17/2007)

1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 17/2007 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa SCIA al Comune, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).”.

 

     Art. 8. (Modifica dell’articolo 19 della l.r. 2/2005)

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 19 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) è aggiunto il seguente:

“1 quater. La Giunta regionale può prevedere deroghe ai titoli di studio richiamati alle lettere a) e b) del comma 1, limitatamente a specifici interventi e previo parere favorevole della Commissione regionale per il lavoro.”.