§ 3.3.7 - Legge Regionale 24 settembre 1992 n. 47.
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:24/09/1992
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modalità di esercizio dell'attività e requisiti.
Art. 3.  Iniziative di formazione professionale.
Art. 4.  Regolamento.
Art. 5.  Autorizzazione all'esercizio dell'attività.
Art. 6.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 7.  Composizione della commissione comunale.
Art. 8.  Autorità comunale competente.
Art. 9.  Compiti delle unità sanitarie locali.
Art. 10.  Sanzioni amministrative.
Art. 11.  Norma transitoria.


§ 3.3.7 - Legge Regionale 24 settembre 1992 n. 47. [1]

Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

(B.U. 28 settembre 1992, n. 84).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione, al fine di disciplinare l'attività di estetista, in attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 detta disposizioni ai comuni per l'adozione di regolamenti conformi alla stessa legge e formula indirizzi alle province, all'interno delle direttive generali di cui all'articolo 6 della L.R. 26 marzo 1990, n. 16, per le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista.

 

     Art. 2. Modalità di esercizio dell'attività e requisiti.

     1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 8 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonchè al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

     2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità previste dalla legge 1/1990 ed in conformità al regolamento di cui all'articolo 4.

 

     Art. 3. Iniziative di formazione professionale.

     1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista di cui agli articoli 3 e 8 della legge 1/1990 sono approvate dalle province nell'ambito dei programmi predisposti ai sensi della vigente normativa in materia di formazione professionale.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 prevedono i seguenti corsi:

     a) di qualificazione di base della durata di due anni, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1/1990;

     b) di specializzazione della durata di un anno, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 1/1990;

     c) di formazione teorica, previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1/1990;

     d) di aggiornamento e di riqualificazione professionale, previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 8 della legge 1/1990.

     3. I programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui al presente articolo sono predisposti in conformità ai principi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 1/1990, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     4. Le prove di esame teorico-pratico di cui agli articoli 3 comma 1 e 8, comma 6, della legge 1/1990, hanno luogo secondo le modalità previste dalla vigente normativa regionale in materia di formazione professionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 6 della stessa legge. Tali prove possono essere svolte anche presso scuole private operanti nel settore, riconosciute in base alla vigente normativa.

 

     Art. 4. Regolamento.

     1. I comuni adottano appositi regolamenti, o integrano, secondo quanto previsto dalla legge 1/1990, quelli esistenti, per disciplinare l'attività di estetista e le prestazioni semplici di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 1/1990, sentite le organizzazioni dell'artigianato maggiormente rappresentative a livello nazionale e con il parere della commissione di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della commissione provinciale per l'artigianato.

     2. Tutte le imprese ed i soggetti comunque denominati, che esercitano l'attività di estetista, sia in forma individuale che societaria, sono soggetti alla disciplina del suddetto regolamento, il quale, al fine di conseguire una equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista rispondente alle esigenze dell'utenza, deve conformarsi ai requisiti di cui al presente articolo.

     3. Il regolamento deve prevedere, in particolare:

     a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista;

     b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività, tenuto debito conto del numero degli esercizi già esistenti e degli addetti occupati;

     c) i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti;

     d) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;

     e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;

     f) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;

     g) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonchè i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;

     h) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;

     i) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.

     4. Le aziende già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento, fatti salvi quelli relativi alle distanze ed alle superfici minime di cui al comma 3, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro i termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 della legge 1/1990; decorso tale termine l'autorizzazione viene revocata.

     5. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emanano apposito regolamento o adeguano il regolamento previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni, secondo la normativa contenuta nella presente legge regionale e nella legge 1/1990.

 

     Art. 5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività.

     1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla legge 1/1990 ed alle attestazioni di idoneità dei locali alla norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 4.

     2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del sindaco sulla base degli accertamenti di cui all'articolo 4 e all'articolo 9, comma 1, della presente legge, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato sulla sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale, sentita la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

     3. Il provvedimento di concessione o di diniego di cui al comma 2 va notificato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed ha carattere definitivo.

     4. L'autorizzazione di cui al presente articolo indica i locali e le apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista.

     5. Il diniego dell'autorizzazione deve essere notificato e motivato.

 

     Art. 6. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è disposta nei seguenti casi:

     a) mancato espletamento dell'attività;

     b) svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni della presente legge e della legge 1/1990.

     2. L'autorizzazione può essere sospesa, previa diffida, in assenza di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o per inosservanza delle prescrizioni disposte con l'autorizzazione. Qualora, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione, l'interessato non adempia alla diffida, l'autorizzazione è revocata.

 

     Art. 7. Composizione della commissione comunale.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 e dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, viene integrata da non più di 3 imprenditori artigiani autorizzati all'esercizio dell'attività di estetista, designati dalle associazioni comunali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 8. Autorità comunale competente.

     1. I provvedimenti previsti dalla presente legge in materia di rilascio delle autorizzazioni, sospensione e revoca delle stesse, sono adottati secondo le competenza definita dagli statuti comunali e dal regolamento di cui all'articolo 4.

 

     Art. 9. Compiti delle unità sanitarie locali.

     1. Le unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla legge 1/1990 destinate allo svolgimento dell'attività di estetista, nonchè i requisiti sanitari impiegati in tale attività, nel territorio di rispettiva competenza.

     2. Allo stesso fine, le unità sanitarie locali, effettuano controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1/1990.

     3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed alla commissione comunale competenti per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. Sanzioni amministrative.

     1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 1/1990 è inflitta la sanzione amministrativa da lire un milioni a lire cinque milioni con le procedure di cui alla L.R. 5 luglio 1983, n. 16 ed alla legge 689/1981.

     2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della presente legge, è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.

     3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti inviati ai comuni dal presidente delle unità sanitarie locali, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 7 della legge 443/1985 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

 

     Art. 11. Norma transitoria.

     1. I soggetti di cui all'articolo 8 della legge 1/1990 che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano nelle condizioni di cui ai commi 4 e 7 dello stesso articolo, per il conseguimento della qualifica professionale di estetista, sono ammessi a frequentare, su domanda da presentare alle province entro i termini fissati dal relativo bando, corsi straordinari di aggiornamento e di riqualificazione istituiti dalle province stesse nell'ambito dei programmi annuali di formazione professionale.

     2. Le domande di partecipazione ai corsi debbono essere corredate da idonea documentazione.

     3. A conclusione dei corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 7 dell'articolo 8 della legge 1/1990, i partecipanti sono sottoposti ad una prova di esame, secondo quanto previsto dalla normativa regionale sulla formazione professionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 20 novembre 2007, n. 17.