Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 formazione professionale |
Data: | 24/09/1992 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Modalità di esercizio dell'attività e requisiti. |
Art. 3. Iniziative di formazione professionale. |
Art. 4. Regolamento. |
Art. 5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività. |
Art. 6. Sospensione e revoca dell'autorizzazione. |
Art. 7. Composizione della commissione comunale. |
Art. 8. Autorità comunale competente. |
Art. 9. Compiti delle unità sanitarie locali. |
Art. 10. Sanzioni amministrative. |
Art. 11. Norma transitoria. |
§ 3.3.7 - Legge Regionale 24 settembre 1992 n. 47. [1]
Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.
(B.U. 28 settembre 1992, n. 84).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, al fine di disciplinare l'attività di estetista, in attuazione della
Art. 2. Modalità di esercizio dell'attività e requisiti.
1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 4 e 8 della
2. L'attività di estetista è esercitata secondo le modalità previste dalla
Art. 3. Iniziative di formazione professionale.
1. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'attività di estetista di cui agli articoli 3 e 8 della
2. Le iniziative di cui al comma 1 prevedono i seguenti corsi:
a) di qualificazione di base della durata di due anni, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della
b) di specializzazione della durata di un anno, previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e dal comma 6 dell'articolo 8 della
c) di formazione teorica, previsti dalle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 della
d) di aggiornamento e di riqualificazione professionale, previsti dai commi 4 e 7 dell'articolo 8 della
3. I programmi relativi alle iniziative di formazione professionale di cui al presente articolo sono predisposti in conformità ai principi previsti dalla
4. Le prove di esame teorico-pratico di cui agli articoli 3 comma 1 e 8, comma 6, della
Art. 4. Regolamento.
1. I comuni adottano appositi regolamenti, o integrano, secondo quanto previsto dalla
2. Tutte le imprese ed i soggetti comunque denominati, che esercitano l'attività di estetista, sia in forma individuale che societaria, sono soggetti alla disciplina del suddetto regolamento, il quale, al fine di conseguire una equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli esercizi di estetista rispondente alle esigenze dell'utenza, deve conformarsi ai requisiti di cui al presente articolo.
3. Il regolamento deve prevedere, in particolare:
a) i criteri di controllo sull'accertamento dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di estetista;
b) la distribuzione degli esercizi a livello territoriale e le superfici minime dei locali destinati all'esercizio dell'attività, tenuto debito conto del numero degli esercizi già esistenti e degli addetti occupati;
c) i criteri atti a stabilire la distanza tra esercizi, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante, al numero degli esercizi medesimi ed ai relativi addetti;
d) le caratteristiche e la destinazione d'uso dei locali impiegati nell'esercizio dell'attività di estetista;
e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista da parte del comune, da concedersi previa esibizione di idonea documentazione, relativamente ai requisiti di qualificazione professionale ed agli altri requisiti previsti dalla vigente normativa;
f) i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento dell'esercizio dell'attività di estetista in altra sede;
g) i requisiti igienici e di sicurezza dei locali nei quali viene svolta l'attività di estetista, nonchè i requisiti sanitari e di sicurezza per gli addetti;
h) l'obbligo dell'esposizione delle tariffe professionali;
i) la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.
4. Le aziende già esistenti, che non rispondano ai requisiti stabiliti dal regolamento, fatti salvi quelli relativi alle distanze ed alle superfici minime di cui al comma 3, debbono provvedere agli opportuni adeguamenti entro i termini e con le modalità previsti dall'articolo 11 della
5. I comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, emanano apposito regolamento o adeguano il regolamento previsto dalla
Art. 5. Autorizzazione all'esercizio dell'attività.
1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è presentata al comune competente per territorio unitamente alla documentazione relativa ai requisiti di professionalità previsti dalla
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del sindaco sulla base degli accertamenti di cui all'articolo 4 e all'articolo 9, comma 1, della presente legge, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato sulla sussistenza dei requisiti per la qualificazione professionale, sentita la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della
3. Il provvedimento di concessione o di diniego di cui al comma 2 va notificato al richiedente entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda ed ha carattere definitivo.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo indica i locali e le apparecchiature utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista.
5. Il diniego dell'autorizzazione deve essere notificato e motivato.
Art. 6. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista è disposta nei seguenti casi:
a) mancato espletamento dell'attività;
b) svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni della presente legge e della
2. L'autorizzazione può essere sospesa, previa diffida, in assenza di uno o più requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o per inosservanza delle prescrizioni disposte con l'autorizzazione. Qualora, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione, l'interessato non adempia alla diffida, l'autorizzazione è revocata.
Art. 7. Composizione della commissione comunale.
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 e dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 4, la commissione comunale prevista dall'articolo 3 della
Art. 8. Autorità comunale competente.
1. I provvedimenti previsti dalla presente legge in materia di rilascio delle autorizzazioni, sospensione e revoca delle stesse, sono adottati secondo le competenza definita dagli statuti comunali e dal regolamento di cui all'articolo 4.
Art. 9. Compiti delle unità sanitarie locali.
1. Le unità sanitarie locali, al fine di tutelare la salute e la sicurezza degli utenti del servizio, accertano l'utilizzo delle apparecchiature previste nell'elenco allegato alla
2. Allo stesso fine, le unità sanitarie locali, effettuano controlli sul rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni emanate dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il ministro della sanità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della
3. I verbali ed il relativo rapporto sono inviati al comune ed alla commissione comunale competenti per l'adozione dei provvedimenti o l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10.
Art. 10. Sanzioni amministrative.
1. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della
2. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione di cui all'articolo 5 della presente legge, è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da lire un milione a lire due milioni.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti inviati ai comuni dal presidente delle unità sanitarie locali, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 11. Norma transitoria.
1. I soggetti di cui all'articolo 8 della
2. Le domande di partecipazione ai corsi debbono essere corredate da idonea documentazione.
3. A conclusione dei corsi di riqualificazione professionale di cui al comma 7 dell'articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 10 della