Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 09/06/1997 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e principi). |
Art. 2. (Funzioni di competenza regionale). |
Art. 3. (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali). |
Art. 4. (Funzioni di competenza comunale). |
Art. 5. (Integrazione delle commissioni edilizie comunali). |
Art. 6. (Interventi riguardanti i boschi). |
Art. 7. (Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti). |
Art. 8. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della l. 1497/1939). |
Art. 9. (Supporto agli enti subdelegati). |
Art. 10. (Procedure nell'ambito dei parchi). |
Art. 11. (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi). |
Art. 12. (Valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale). |
Art. 13. (Contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale). |
Art. 14. (Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale). |
Art. 15. (Disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico). |
Art. 16. (Funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico). |
Art. 17. (Disposizioni transitorie concernenti l'attività estrattiva di cava). |
Art. 18. (Modificazioni degli artt. 2 e 3 della l.r. 57/1985). |
Art. 19. (Abrogazioni). |
Art. 20. (Decorrenza). |
§ 4.4.141 - L.R. 9 giugno 1997, n. 18. [1]
Riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali.
(B.U. 13 giugno 1997, n. 24 - 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità e principi).
1. In coerenza con il principio di sussidiarietà tra le istituzioni, la presente legge disciplina il riordino delle competenze e la semplificazione delle procedure nel settore della tutela dei beni ambientali, di cui alla
2. La regione persegue la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche del territorio mediante l'adeguamento delle procedure e delle modalità d'esercizio delle competenze ai principi di economicità, trasparenza e semplificazione procedurale di cui alla
Titolo I
COMPETENZE
Art. 2. (Funzioni di competenza regionale).
1. La regione esercita le funzioni amministrative, ad essa delegate dall'art. 82 del
a) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza della regione, ad eccezione degli interventi indicati dagli artt. 6, 7 e 16, per l'effettuazione dei quali le predette funzioni amministrative sono subdelegate agli enti ivi previsti;
b) interventi per lo smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per quelli previsti dai piani di cui alla
c) interventi riguardanti l'attività mineraria.
2. La regione esercita le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e gli ordini di sospensione lavori, di cui all'art. 8 della
Art. 3. (Criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali).
1. La giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni ambientali, cui devono attenersi gli enti subdelegati nel rilascio dell'autorizzazione e nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della
Art. 4. (Funzioni di competenza comunale).
1. Sono subdelegate ai comuni, fatto salvo quanto previsto in via transitoria dall'art. 15, le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della
2. E' subdelegata altresì al comune l'espressione del parere di cui all'art. 32 della
Art. 5. (Integrazione delle commissioni edilizie comunali).
1. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sono integrate da almeno due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale in possesso di comprovata esperienza, risultante dal curriculum individuale, ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi di formazione, promossi o riconosciuti dalla regione.
2. Le commissioni edilizie comunali, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, si esprimono alla presenza di almeno uno degli esperti, le cui valutazioni devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando apposita relazione scritta.
Art. 6. (Interventi riguardanti i boschi).
1. Sono subdelegate alle province, alle comunità montane ed agli enti gestori di parco e di riserve naturali, per i territori di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1-bis della
Art. 7. (Attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti).
1. Le funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli artt. 7 e 15 della
a) per l'attività estrattiva di cava, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo II della
b) per lo smaltimento rifiuti, a far tempo dall'entrata in vigore dei piani di cui al titolo III della
Titolo II
NORME PROCEDURALI
Art. 8. (Modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della
1. In conformità a quanto disposto dall'art. 25 del
2. Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dal sindaco, sentita la commissione edilizia, ovvero, nei casi di cui agli artt. 6 e 7, dal presidente degli enti ivi previsti.
3. Gli enti subdelegati trasmettono agli organismi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali copia di tutte le autorizzazioni, corredate dalla necessaria documentazione.
Art. 9. (Supporto agli enti subdelegati).
1. La giunta regionale assicura agli enti subdelegati che, intendano avvalersene, idonea collaborazione tecnico-consultiva mediante i propri servizi competenti.
2. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 1, la giunta regionale individua la struttura operativa preposta e le modalità di svolgimento del servizio in modo da garantire agli enti subdelegati un riferimento unico all'interno del competente settore della giunta stessa.
Art. 10. (Procedure nell'ambito dei parchi).
1. Per i comuni ricadenti nei territori dei parchi, limitatamente alle aree ivi comprese, a far tempo dall'entrata in vigore dei rispettivi piani territoriali di coordinamento con contenuti paesistici l'autorizzazione di cui all'art. 7 della
2. L'istanza concernente l'autorizzazione di cui al comma 1, corredata dalla necessaria documentazione, è trasmessa tempestivamente dall'amministrazione comunale, ovvero a cura dell'interessato, all'ente gestore del parco che rilascia la certificazione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, decorsi inutilmente i quali la conformità si considera verificata.
3. La certificazione dell'ente gestore di parco non è richiesta per gli interventi di cui al successivo art. 16.
Art. 11. (Interventi sostitutivi in caso di inerzia o di ritardi).
1. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della
2. Nel caso di accertata inerzia degli enti subdelegati nell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della
Titolo III
VALENZA PAESISTICA DEI PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO PROVINCIALI
Art. 12. (Valenza paesistica del piano territoriale di coordinamento provinciale).
1. Il piano territoriale di coordinamento provinciale di cui all'art. 15 della
2. E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 5 della
Art. 13. (Contenuti paesistici del piano territoriale di coordinamento provinciale).
1. Ai fini della tutela e valorizzazione delle risorse paesistico- ambientali, il piano territoriale di coordinamento provinciale individua, sulla base di un'analisi delle caratteristiche fisiche, naturali e socio- culturali del paesaggio:
a) i sistemi territoriali definiti in base ai caratteri paesistico- ambientali;
b) le zone di particolare interesse paesistico-ambientale, ivi incluse le aree assoggettate a vincolo in base alle procedure di cui alla
c) i criteri per la trasformazione e l'uso del territorio, volti alla salvaguardia dei valori ambientali protetti.
2. I comuni rendono coerenti gli strumenti urbanistici generali ai criteri contenuti nel piano territoriale di coordinamento provinciale di cui al comma 1.
Art. 14. (Criteri per la formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale).
1. La giunta regionale emana, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, appositi criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del piano territoriale di coordinamento provinciale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15. (Disposizioni transitorie in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico).
1. Fino all'approvazione dei piani territoriali di coordinamento delle province o dei parchi regionali aventi contenuti paesistici o dei criteri di gestione o di revisione dei vincoli paesistici e comunque non oltre il termine perentorio di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico in base a specifico provvedimento amministrativo, sono esercitate dalla regione, ad esclusione di quanto previsto dagli artt. 6, 7 e 16.
Art. 16. (Funzioni di competenza comunale in aree sottoposte a specifico vincolo paesistico).
1. Anche prima dell'assunzione degli atti di cui all'art. 15, nonché del termine ivi fissato, nelle aree ivi previste sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative di cui all'art. 4, comma 1, nei seguenti casi:
a) interventi previsti dall'art. 31, comma 1, lett. a), b), c), d), della
b) posa in opera di cartelli od altri mezzi di pubblicità, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della
c) posa di condotte fognarie, di condotte idriche, di linee elettriche a tensione non superiore a 15.000 volts, nonché di reti di distribuzione di servizi comunali;
d) recinzioni;
e) interventi previsti in piani attuativi approvati dalla giunta regionale ai sensi degli artt. 3 e 5 della
f) opere interrate, totalmente o anche parzialmente, purché le parti emergenti, funzionalmente collegate alla parte interrata, abbiano un'altezza non superiore a m. 2,5;
g) interventi di manutenzione o di integrazione del patrimonio arboreo esistente o di sua sostituzione con elementi arborei della stessa essenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 per quanto concerne i boschi.
Art. 17. (Disposizioni transitorie concernenti l'attività estrattiva di cava).
1. Fino all'approvazione dei piani delle cave di cui al titolo II della
Art. 18. (Modificazioni degli artt. 2 e 3 della
Art. 19. (Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) gli artt. 8, 9 e 11 della
b) il comma 2 dell'art. 8 della
2. Sono integralmente abrogate le seguenti leggi regionali concernenti sostituzioni e modifiche degli artt. 8, 9 e 11 della
a)
b)
Art. 20. (Decorrenza).
1. La presente legge si applica alle istanze presentate in data successiva alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione dei criteri di esercizio della subdelega di cui all'art. 3.
[1] Legge abrogata dall’art. 104 della
[2] Sostituisce l'art. 2 e l'art. 3, commi 2 e 3, della