Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 22/11/1982 |
Numero: | 63 |
§ 1.7.30 - L.R. 22 novembre 1982, n. 63. [1]
Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati.
(B.U. 24 novembre 1982, n. 47, 1° suppl. ord.).
(Omissis)
Articolo 3. (Indennità di funzione).
1. Ai soggetti estranei all'amministrazione regionale che compongono le commissioni esaminatrici di concorsi è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di L. 2.000.000 per i concorsi di livello settimo o superiore e di L. 1.000.000 per i concorsi di livello sesto od inferiore se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100.
2. L'indennità è aumentata di L. 200.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in più; essa comunque non può essere superiore a L. 3.000.000.
3. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle commissioni d'esame, le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte in ragione del 50%. Tali indennità non possono comunque essere cumulate con il compenso per prestazioni straordinarie [2].
(Omissis)
[1] Abrogata, eccetto l'art. 3, dall'art. 7 della
[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della