§ 1.7.30 - L.R. 22 novembre 1982, n. 63.
Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.7 ordinamento degli uffici e del personale
Data:22/11/1982
Numero:63

§ 1.7.30 - L.R. 22 novembre 1982, n. 63. [1]

Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati.

(B.U. 24 novembre 1982, n. 47, 1° suppl. ord.).

 

(Omissis)

 

     Articolo 3. (Indennità di funzione).

     1. Ai soggetti estranei all'amministrazione regionale che compongono le commissioni esaminatrici di concorsi è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese di L. 2.000.000 per i concorsi di livello settimo o superiore e di L. 1.000.000 per i concorsi di livello sesto od inferiore se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100.

     2. L'indennità è aumentata di L. 200.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in più; essa comunque non può essere superiore a L. 3.000.000.

     3. Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle commissioni d'esame, le indennità di cui ai commi precedenti sono ridotte in ragione del 50%. Tali indennità non possono comunque essere cumulate con il compenso per prestazioni straordinarie [2].

 

(Omissis)

 

 


[1] Abrogata, eccetto l'art. 3, dall'art. 7 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10 e ulteriormente abrogata dall'art. 103 della L.R. 7 luglio 2008, n. 20.

[2] Articolo già sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 47 e successivamente così modificato dall'art. 7 della L.R. 10 marzo 1995, n. 10.