Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.3 cave e torbiere |
Data: | 01/10/2014 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 2 . (Efficacia dei piani delle cave) |
Art. 3 . (Entrata in vigore) |
§ 4.3.19 - L.R. 1 ottobre 2014, n. 27.
Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell'Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava
(B.U. 1 ottobre 2014, n. 40, suppl.)
Art. 1. (Oggetto e finalità della legge)
1. La presente legge disciplina l'efficacia dei piani delle cave, approvati, ai sensi dell'articolo 8 della
2. La presente legge è finalizzata a garantire:
a) l'applicazione della
b) il superamento del precontenzioso UE 'Caso EU Pilot 2706/11/ENVI', relativo all'applicazione della procedura di VAS ai piani delle cave.
Art. 2. (Efficacia dei piani delle cave)
1. L'efficacia dei piani delle cave di cui all'articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla loro approvazione, a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della
2. I procedimenti amministrativi per l'approvazione dei progetti di gestione produttiva d'ambito territoriale estrattivo (ATE) e per il rilascio delle autorizzazioni alla coltivazione delle sostanze minerali di cava, di cui alla
3. [Nel periodo che intercorre tra la presa d'atto del rapporto ambientale e l'approvazione del piano delle cave da parte del Consiglio regionale, le province possono approvare i progetti di gestione produttiva di ATE e autorizzare l'esercizio dell'attività estrattiva, ai sensi della
4. I procedimenti di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) sui progetti di gestione produttiva di ATE e sui progetti attuativi di coltivazione di cava, in corso alla data di approvazione della presente legge, sono comunque portati a termine. Le risultanze di tali procedimenti possono essere tenute in considerazione nell'ambito del processo di VAS sui piani delle cave.
5. Sono fatti salvi gli interventi oggetto di autorizzazione già rilasciata, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della l.r.14/1998, ed efficace alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali interventi, nonché i relativi atti amministrativi, dovranno conformarsi alle indicazioni e alle prescrizioni eventualmente emergenti dal processo di VAS.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della