§ 16.1.40 - L. 22 novembre 1988, n. 530.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:16. Caccia e pesca
Capitolo:16.1 disciplina generale
Data:22/11/1988
Numero:530


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Commissione.
Art. 3.  Licenza di pesca.
Art. 4.  Attrezzi di pesca consentiti.
Art. 5.  Sistemi.
Art. 6.  Zone.
Art. 7.  Lunghezze minime dei pesci.
Art. 8.  Periodi di divieto.
Art. 9.  Reimmissione in acqua di esemplari protetti.
Art. 10.  Divieto della pesca dei gamberi.
Art. 11.  Provvedimenti restrittivi.
Art. 12.  Provvedimenti estensivi.
Art. 13.  Autorizzazione alla pesca scientifica.
Art. 14.  Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione.
Art. 15.  Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale.
Art. 16.  Semina di materiale ittico.
Art. 17.  Scambio annuale di informazioni sulle attività.
Art. 18.  Ricerca scientifica.
Art. 19.  Stabilimenti di piscicoltura.
Art. 20.  Vigilanza.
Art. 21.  Atti a danno degli agenti.
Art. 22.  Procedimento in caso di infrazione.
Art. 23.  Rapporti tra Autorità.
Art. 24.  Spese di funzionamento.
Art. 25.  Disposizioni esecutive.
Art. 26.  Abrogazione di disposizioni anteriori.
Art. 27.  Modifica della Convenzione.
Art. 28.  Entrata in vigore e denuncia.


§ 16.1.40 - L. 22 novembre 1988, n. 530.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

(G.U. 14 dicembre 1988, n. 292).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere, firmata a Roma il 19 marzo 1986.

 

     Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della convenzione stessa.

 

     Articolo 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988- 1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Articolo 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CONVENZIONE [1]

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     Costituiscono oggetto della presente Convenzione le acque dei Laghi Maggiore (Verbano) e di Lugano (Ceresio), nonché quelle del fiume Tresa, anche se soggette a diritto esclusivo e ad uso civico di pesca.

 

     Art. 2. Commissione.

     1. Le finalità della presente Convenzione, nonché l'applicazione delle normative inerenti alle attività di pesca nelle acque italo-svizzere sono perseguite dalla Commissione italo-svizzera per la pesca.

     2. La Commissione si compone per ciascuno Stato di un Commissario e due Vice Commissari. Essa si avvale di una Sottocommissione composta da esperti di ciascuno Stato in materia di pesca e di idrobiologia.

     3. I Governi dei due Stati nominano il proprio Commissario per la pesca ed i Vice Commissari.

     4. Ai Commissari per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

     a) svolgere, nell'ambito del campo di applicazione della Convenzione, attività consultiva nelle questioni importanti per la pesca e proporre alle Autorità competenti dei due Stati l'emanazione di opportuni provvedimenti;

     b) scambiarsi informazioni, in particolare sulle disposizioni emesse dai singoli Stati;

     c) curare che la Convenzione per la pesca e le prescrizioni emanate in virtù di essa vengano applicate in modo uniforme e sottoporre alle Autorità competenti dei due Stati appropriate raccomandazioni;

     d) nominare gli esperti chiamati a far parte delle rispettive Sottocommissioni.

     5. Alla Commissione per la pesca sono conferiti i seguenti compiti:

     a) preparare e presentare le proposte di eventuali modifiche alla presente Convenzione;

     b) dirimere controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione della presente Convenzione;

     c) elaborare un regolamento interno;

     d) approntare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuale per le spese comuni.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA PESCA

 

     Art. 3. Licenza di pesca.

     Nelle acque oggetto della presente Convenzione è consentita la pesca a coloro che sono in possesso di regolare licenza rilasciata nello Stato sul cui territorio essa viene esercitata.

 

     Art. 4. Attrezzi di pesca consentiti.

     1. Le Autorità competenti dei due Stati, di comune accordo, pubblicheranno un elenco descrittivo degli attrezzi di pesca consentiti nelle acque soggette alla presente Convenzione.

     2. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le rive, sono vietati il trasporto e la detenzione degli attrezzi e dei mezzi di pesca non permessi, salvo provare che non siano destinati all'esercizio della pesca.

 

TITOLO III

MODALITA' DI PESCA VIETATE

 

     Art. 5. Sistemi.

     1. E' vietato adoperare per la pesca nelle acque oggetto della presente Convenzione ogni apparecchio fisso o mobile, il quale impedisca il passaggio dei pesci per più di una metà della larghezza del corso d'acqua, misurata ad angolo retto dalla riva.

     2. La distanza fra due di questi apparecchi, fissi o mobili, impiegati simultaneamente sulla medesima riva, o sulle due rive opposte, non potrà essere inferiore al doppio dello sviluppo del più grande di essi.

     3. E' vietato collocare impianti fissi connessi con l'attività di pesca diversi dalle reti nella fascia litorale compresa tra la riva ed il limite superiore della corona, indicato da un netto ed evidente aumento della pendenza del fondo.

     4. E' vietato l'uso a scopo di pesca di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive, nonché della corrente elettrica. E' pure vietato ricorrere all'uso di apparecchi di sondaggio ad onde.

     5. Nelle acque che interessano la presente Convenzione e lungo le loro rive sono vietati il trasporto e la detenzione di dette sostanze ed apparecchiature, salvo provare che non siano destinate a scopo di pesca.

     6. E' vietato catturare i pesci con le mani.

     7. E' vietato pasturare con la larva di mosca carnaria.

     8. Sono vietate le operazioni di deviazione e prosciugamento a scopo di pesca.

 

     Art. 6. Zone.

     1. La pesca è vietata nei due laghi all'imbocco ed allo sbocco dei corsi d'acqua comuni e non comuni sopra un raggio eguale alla metà della larghezza dei medesimi misurata a livello medio del lago maggiorata da 50 a 100 metri secondo l'importanza del corso d'acqua.

     2. E' vietato tendere o collocare nelle acque reti ed ogni altro congegno di pesca ad una distanza inferiore ai 30 metri dalle scale di monta per i pesci, dalle griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi dei canali, soglie, chiuse e cascate, nonché dagli archi del ponte di Melide e dallo stretto di Lavena sia a monte che a valle dello stesso.

     3. Qualora si ritenesse utile istituire altre zone di protezione, queste verranno fissate dalle Autorità competenti dei due Stati, su proposta dei Commissari.

     4. Tutte le zone di divieto o di protezione dovranno essere segnalate con gavitelli od in altra maniera idonea.

 

TITOLO IV

LIMITAZIONI PROTETTIVE ALL'ESERCIZIO DELLA PESCA

 

     Art. 7. Lunghezze minime dei pesci.

     1. Le lunghezze minime, misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale, che i pesci debbono aver raggiunto perché la pesca e la vendita da parte del pescatore siano consentite, sono le seguenti:

 

Trota del lago cm. 30

Trota del fiume cm. 22

Salmerini (Salvelinus Alpinus, Salvelinus Fontanalis) cm. 25

Coregone Lavarello cm. 30

Coregone Bondella cm. 25

Temolo cm. 30

Luccio:

nel Lago Maggiore cm. 40

nel Lago di Lugano cm. 45

Pesce Persico:

nel Lago Maggiore cm. 16

nel Lago di Lugano cm. 18

Persico Trota cm. 20

Luccioperca cm. 40

Carpa cm. 30

Tinca cm. 25

Anguilla cm. 40

Agone cm. 20

 

     2. Per comprovate ragioni tecniche i Commissari possono curare la emanazione di provvedimenti necessari secondo le procedure dei rispettivi Stati, atti ad aumentare dette lunghezze minime, nonché a stabilirne delle nuove per la cattura di altre specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

 

     Art. 8. Periodi di divieto.

     1. I Commissari fissano, di comune accordo e compatibilmente con le norme vigenti nel proprio Stato per le acque di propria competenza, l'inizio e la fine dei periodi protettivi che comprendono di volta in volta il tempo della riproduzione. Essi hanno facoltà di prolungare anche per singoli ambienti e zone i periodi protettivi e di prescriverne per altre specie di pesci.

     2. I periodi minimi di divieto sono:

 

Trota del lago: 12 settimane

Salmerini: 10 settimane

Temolo: 8 settimane

Coregone Lavarello: 8 settimane

Coregone Bondella: 10 settimane

Luccio: 4 settimane

Pesce Persico: 8 settimane

Persico trota: 8 settimane

Luccioperca: 8 settimane

Carpa: 4 settimane

Agone: 4 settimane

Tinca: 4 settimane

 

     Art. 9. Reimmissione in acqua di esemplari protetti.

     I pesci catturati durante il rispettivo periodo di divieto prescritto all'articolo 8, nonché quelli che non abbiano raggiunto la misura prescritta all'articolo 7 debbono essere rimessi immediatamente in acqua con ogni possibile cura.

 

     Art. 10. Divieto della pesca dei gamberi.

     Nelle acque oggetto della Convenzione la pesca dei gamberi è vietata.

 

TITOLO V

DEROGHE

 

     Art. 11. Provvedimenti restrittivi.

     Ciascuno dei due Commissari può curare nell'ambito del territorio di competenza e compatibilmente con le procedure previste dalla normativa vigente nel proprio Stato l'emanazione di provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, dandone immediatamente notizia al Commissario dell'altro Stato.

 

     Art. 12. Provvedimenti estensivi.

     Per comprovate ragioni tecniche o scientifiche, le disposizioni di cui ai titoli II, III e IV della presente Convenzione possono, di comune accordo fra i due Commissari, essere modificate in senso estensivo solo per periodi di tempo limitati purché i provvedimenti relativi non siano in contrasto con le finalità della presente Convenzione.

 

     Art. 13. Autorizzazione alla pesca scientifica.

     L'Autorità competente di ciascuno Stato può rilasciare, a scopo di ricerca scientifica, autorizzazioni per la cattura di pesci anche e in deroga a quanto previsto dalla presente Convenzione, a persone nominalmente indicate.

 

TITOLO VI

NORME A PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

 

     Art. 14. Interventi vietati o da sottoporre ad autorizzazione.

     1. E' vietato smuovere il substrato di fondo ed estirpare le idrofite con qualsiasi attrezzo, fatti salvi l'uso degli attrezzi di pesca consentiti all'art. 4 e gli interventi unicamente intesi a mantenere la navigabilità.

     2. Le operazioni di pulizia e di sistemazione dei litorali che prevedono estirpazione di piante acquatiche o palustri e movimenti di terra, oltre alle autorizzazioni prescritte dalle vigenti norme di legge, devono essere sottoposte al parere obbligatorio e vincolante del Commissario.

     3. Sono vietate tutte le operazioni che comportino l'eliminazione della associazione vegetale comunemente denominata "canneto".

     4. Le operazioni di deviazione e prosciugamento necessarie per scopi non previsti dalla presente Convenzione, devono essere comunicate in tempo utile all'autorità competente ed ai titolari di diritto esclusivo o di uso civico di pesca.

     5. I manufatti che interrompano o modifichino la continuità del corso d'acqua oggetto della Convenzione dovranno prevedere strutture atte a mantenere il passaggio dei pesci. I relativi progetti devono essere sottoposti al parere vincolante ed obbligatorio del Commissario.

 

     Art. 15. Obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale.

     1. Le autorizzazioni previste dall'art. 14 potranno essere integrate da prescrizioni di obblighi ittiogenici.

     2. Nel caso di accertate infrazioni dei disposti dell'art. 14 il Commissario, secondo le procedure del proprio Stato, potrà richiedere, a titolo di risarcimento, obblighi ittiogenici commisurati ai danni provocati nonché il ripristino della situazione originaria ove ciò sia possibile.

 

     Art. 16. Semina di materiale ittico.

     1. Tutte le operazioni di semina di materiale ittico nelle acque oggetto della presente Convenzione effettuate da Enti pubblici, da Associazioni o da Privati dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Commissario.

     2. Sono sempre vietate le immissioni non preventivamente autorizzate di specie ittiche che non siano già presenti nelle acque italo-svizzere.

 

TITOLO VII

ATTIVITA' PROMOZIONALE

 

     Art. 17. Scambio annuale di informazioni sulle attività.

     1. La Commissione, al fine di meglio perseguire la tutela e l'incremento del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, fornisce opportuni orientamenti in ordine alle pratiche ittiogeniche, al controllo delle specie ittiche sovrabbondanti, alle operazioni di miglioramento ambientale, alla pressione di pesca, alle forme morbose dei pesci.

     2. A tal fine i Commissari si scambieranno annualmente le necessarie informazioni secondo le modalità previste dal regolamento interno.

 

     Art. 18. Ricerca scientifica.

     I due Stati promuovono la ricerca scientifica sugli ambienti acquatici oggetto della presente Convenzione.

 

     Art. 19. Stabilimenti di piscicoltura.

     Ciascuno dei due Stati si impegna, ognuno per le acque di propria competenza, a sostenere le spese occorrenti per l'incremento del patrimonio ittico mediante pratiche ittiogeniche.

 

TITOLO VIII

VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 20. Vigilanza.

     1. L'attività di vigilanza volta alla tutela del patrimonio ittico ed al controllo dell'attività di pesca, nonché alla corretta applicazione della presente Convenzione, è affidata agli agenti di vigilanza aventi titolo ad operare in dette materie sul proprio territorio.

     2. Gli agenti di vigilanza possono esercitare le loro funzioni soltanto sulla parte di acque e sul territorio dello Stato da cui dipendono. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, essi possono esercitare le loro funzioni anche sulle acque dell'altro Stato e, in caso di necessità, raggiungere il più vicino posto di vigilanza; in tal caso non possono prendere alcuna misura coercitiva.

     3. Gli agenti, nell'esercizio delle loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, devono essere muniti di documento comprovante la loro qualifica. Essi possono indossare l'uniforme e portare le armi di servizio. Non possono far uso delle loro armi di servizio tranne che in caso di legittima difesa.

     4. Gli agenti possono domandare alle Autorità competenti dell'altro Stato di ricercare le persone, di sequestrare oggetti incriminati nonché il pescato catturato illecitamente.

 

     Art. 21. Atti a danno degli agenti.

     1. Qualora, conformemente alle disposizioni del comma 2 dell'art. 20 della presente Convenzione, gli Agenti esercitano le loro funzioni sulle acque dell'altro Stato, essi beneficiano di protezione ed assistenza da parte degli agenti di questo Stato.

     2. Agli atti commessi contro gli agenti di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio dell'altro Stato, si applicano le norme previste dall'ordinamento di quest'ultimo.

 

     Art. 22. Procedimento in caso di infrazione.

     1. Ciascuno dei due Stati, secondo le proprie norme, persegue chiunque, trovandosi sul proprio territorio, abbia violato, nel territorio dell'altro Stato, le norme previste dalla presente Convenzione o dalle sue disposizioni di esecuzione.

     2. Al perseguimento dell'infrazione si procede su richiesta dello Stato ove è stata commessa, a seguito della trasmissione, per via ufficiale, del relativo processo verbale alle Autorità competenti dell'altro Stato.

     3. Tuttavia non si procederà a perseguire l'infrazione qualora il contravventore sia stato già giudicato con sentenza non più soggetta ad impugnazione ovvero se l'infrazione sia stata oggetto di provvedimento amministrativo definitivo ovvero se sussista una causa di estinzione del reato o della pena, salvo che il condannato si sia sottratto all'esecuzione della pena inflittagli od al pagamento della sanzione pecuniaria determinata nel provvedimento amministrativo definitivo.

     4. Le spese del procedimento non danno luogo ad alcun rimborso. L'importo delle somme riscosse in esecuzione delle sanzioni inflitte resta acquisito allo Stato che ha perseguito l'infrazione. La parte lesa ha diritto al rimborso delle spese ed al risarcimento dei danni con gli interessi di legge.

 

TITOLO IX

RELAZIONI TRA AUTORITA'

 

     Art. 23. Rapporti tra Autorità.

     1. Per la corretta applicazione della presente Convenzione e per assicurare la funzionalità degli organismi previsti dalla stessa, i Commissari si consultano e prendono di comune accordo le relative decisioni.

     2. I Commissari possono corrispondere direttamente tra di loro.

 

     Art. 24. Spese di funzionamento.

     1. Ciascuno Stato assume le spese della propria delegazione nella Commissione e dei propri esperti designati nella Sottocommissione.

     2. Le spese inerenti ai lavori di ricerca previsti dall'art. 18 saranno ripartite secondo criteri concordemente fissati dai due Governi su proposta della Commissione.

     3. Ogni altra eventuale spesa che non possa essere ripartita in base al precedente comma, lo sarà secondo modalità da stabilirsi di volta in volta dalla Commissione.

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 25. Disposizioni esecutive.

     Ciascuno dei due Stati prenderà i provvedimenti necessari per mettere in esecuzione nel proprio territorio le disposizioni della presente Convenzione, emanando al più tardi entro un anno dallo scambio delle ratifiche della stessa le relative disposizioni.

 

     Art. 26. Abrogazione di disposizioni anteriori.

     Con l'entrata in vigore della presente Convenzione sono abrogate tutte le disposizioni relative alla pesca nelle acque italo-svizzere, in particolare:

     - La Convenzione aggiuntiva dell'8 luglio 1898 alla Convenzione dell'8 novembre 1882 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;

     - La Convenzione del 13 giugno 1906 tra la Svizzera e l'Italia per disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati;

     - La dichiarazione complementare del 15 gennaio 1907 a detta Convenzione;

     - L'atto aggiuntivo dell'8 febbraio 1911 alla Convenzione del 13 giugno 1906;

     - Lo Scambio di Note del 13 ottobre e 19 dicembre 1947, del 15 e 16 marzo 1948, del 13 e 27 novembre 1950 tra la Svizzera e l'Italia sull'applicazione delle disposizioni uniformi sulla pesca nelle acque comuni ai due Stati.

 

     Art. 27. Modifica della Convenzione.

     1. I Governi dei due Stati possono, di comune accordo, modificare la presente Convenzione.

     2. Le modifiche hanno luogo con Scambio di Note, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 28, primo capoverso.

 

     Art. 28. Entrata in vigore e denuncia.

     1. Ciascuno dei due Stati notificherà all'altro l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore della presente Convenzione, che avrà effetto il primo giorno del secondo mese seguente la data di ricezione dell'ultima di queste Note.

     2. Alla scadenza di un termine di tre anni dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione potrà essere denunciata in ogni momento da ciascun Governo contraente mediante un preavviso di sei mesi.


[1] Per una modifica alla presente Convenzione, vedi la L. 19 novembre 2021, n. 218.