Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 07/02/2006 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla l.r. 27/2004 in materia di autorizzazioni forestali, piani forestali e sanzioni amministrative in ambito forestale) |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 7/2000 in materia di organizzazioni agricole e misure di sostegno all’agricoltura) |
Art. 3. (Modifiche alla l.r. 76/1979 in materia di contributi all’Istituto Lazzaro Spallanzani) |
Art. 4. (Modifiche alla l.r. 12/2001 in materia di sanzioni relative all’esercizio della pesca) |
Art. 5. (Modifiche alla l.r. 3/2002 in materia di espletamento delle attività dell’ERSAF) |
Art. 6. (Modifiche alla l.r. 26/93 in materia di caccia nelle aree contigue a parchi regionali) |
Art. 7. (Disposizione riguardanti il settore lattiero-caseario) |
Art. 8. (Norma finanziaria) |
§ 3.1.132 - L.R. 7 febbraio 2006, n. 3. [1]
Modifiche a leggi regionali in materia di agricoltura
(B.U. 10 febbraio 2006, n. 6 - 1º Suppl. Ordinario).
Art. 1. (Modifiche alla
[1. Alla
a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 le parole «lato minore» sono sostituite dalla parola «larghezza»;
b) il comma 1 dell’articolo 4 è così sostituito:
«1. Ai fini della presente legge si intende per trasformazione del bosco ogni intervento artificiale che comporta l’eliminazione della vegetazione esistente oppure l’asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.»;
c) il comma 3 dell’articolo 4 è abrogato;
d) il comma 5 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«5. I piani di indirizzo forestale, in relazione alle caratteristiche dei territori oggetto di pianificazione, delimitano le aree in cui la trasformazione può essere autorizzata; definiscono modalità e limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione del bosco; stabiliscono tipologie, caratteristiche qualitative e quantitative e localizzazione dei relativi interventi di natura compensativa, in conformità al comma 4 ed al provvedimento di cui al comma 8. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione dei boschi d’alto fusto, salvo autorizzazione della provincia territorialmente competente, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:
a) opere di pubblica utilità;
b) viabilità agro-silvo-pastorale;
c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.»;
e) dopo il comma 6 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 6 bis:
«6 bis. Qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti:
a) gli interventi di cui alla lettera a) del comma 6 non sono assoggettati all’obbligo di compensazione;
b) gli interventi di cui alla lettera b) del comma 6 sono soggetti ad oneri di compensazione di minima entità .»;
f) al comma 1 dell’articolo 5 le parole «dello strato superficiale» sono soppresse;
g) dopo il comma 4 dell’articolo 5 è inserito il seguente comma 4 bis:
«4 bis. I comuni e gli enti di cui al comma 4 possono prevedere il versamento di adeguate cauzioni a garanzia dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4.»;
h) il comma 8 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«8. Nei pascoli montani e nei boschi la difesa fitosanitaria viene attuata preferibilmente con metodi selvicolturali, attraverso forme di utilizzazione boschiva in grado di limitare ed attenuare, direttamente o indirettamente, l’effetto degli organismi nocivi. L’utilizzo della lotta chimica è ordinariamente vietato, salvo autorizzazione regionale per motivi di pubblica utilità e comunque con la previsione di presidi finalizzati alla salvaguardia dell’ecosistema forestale.»;
i) la lettera g) del comma 5 dell’articolo 11 è sostituita dalla seguente:
«g) le modalità e i limiti da osservare, nella redazione dei piani di indirizzo forestale, per l’utilizzo di mandrie e greggi per la ripulitura di boschi e di terreni incolti, di cui all’articolo 12, comma 4;»;
j) dopo la lettera g) del comma 5 dell’articolo 11 è aggiunta la seguente lettera g bis):
«g bis) le modalità per lo svolgimento delle attività agropastorali sui terreni non boscati sottoposti a vincolo idrogeologico.»;
k) al comma 6 dell’articolo 17 le parole «della Giunta regionale» sono sostituite con le parole «della Regione»;
l) il comma 2 dell’articolo 23 è sostituito dai seguenti:
«2. Chiunque realizzi trasformazioni del bosco, di cui all’articolo 4, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 per ogni 10 metri quadrati o frazione di superficie di bosco trasformata. La medesima sanzione, calcolata sulla base della superficie trasformata o sua frazione, si applica per la mancata realizzazione degli interventi compensativi prescritti dall’autorità .
2 bis. Chiunque realizzi trasformazioni d’uso del suolo, di cui all’articolo 5, senza la prescritta autorizzazione o in difformità della stessa, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 per ogni 10 metri cubi o frazione di suolo trasformato. La medesima sanzione, calcolata sulla base dei metri cubi di suolo trasformato o sua frazione, si applica per la mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.
2 ter. Qualora con la medesima condotta siano violati gli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo. Il pagamento della sanzione non esonera il trasgressore dall’obbligo di richiedere l’autorizzazione in sanatoria per l’intervento realizzato. Qualora l’opera realizzata non sia comunque autorizzabile, il trasgressore è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi; a tal fine i comuni, le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi e riserve regionali ordinano il ripristino, indicandone le modalità e i termini. Qualora il trasgressore non ottemperi, i medesimi enti, previa diffida, dispongono l’esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.»;
m) al comma 3 dell’articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Tale sanzione è elevata a 500,00 euro qualora la denuncia di inizio attività preveda la presentazione in allegato di elaborati tecnici.»;
n) al comma 7 dell’articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo le trasgressioni alle prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 6, comma 4, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 3.000,00.»;
o) dopo il comma 6 dell’articolo 25 è inserito il seguente comma 6 bis:
«6 bis. I contributi previsti dalla presente legge, e riguardanti gli aiuti di Stato saranno attivati solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.».]
Art. 2. (Modifiche alla
[1. Alla
a) dopo la lettera b4) del comma 1 dell’articolo 3 è aggiunta la seguente lettera b4 bis):
«b4 bis) i presidenti delle organizzazioni cooperative agricole maggiormente rappresentative in ambito regionale»;
b) il comma 1 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«1. Le organizzazioni di produttori agricoli sono riconosciute dalla Regione in base alla normativa nazionale vigente. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità applicative e le procedure per il riconoscimento e la revoca.»;
c) il comma 2 dell’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso la Giunta regionale l’elenco delle organizzazioni di produttori agricoli, diviso per settori, cui sono iscritte le organizzazioni riconosciute, nonché le associazioni di produttori già riconosciute ai sensi della
d) la rubrica dell’articolo 18 è così sostituita: (Interventi a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali);
e) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«1. La Regione assicura il tempestivo intervento finanziario, in coerenza con il
a) nella fase di attivazione della normativa statale, ove fosse necessario realizzare l’anticipazione o l’integrazione delle provvidenze statali;
b) nei casi in cui, pur a seguito di grave avversità atmosferica o di calamità naturale, non risulti possibile attivare la normativa statale per l’esiguità territoriale dell’area interessata;
c) per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni alle produzioni, alle strutture e alle produzioni zootecniche.»;
f) al comma 2 dell’articolo 19 le parole «alla
g) il comma 5 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«5. La Regione può concedere, a favore dei consorzi di difesa, una integrazione finanziaria nella ipotesi in cui la partecipazione dello Stato non raggiunga i limiti del contributo di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
h) dopo il comma 6 dell’articolo 19 è inserito il seguente comma 6 bis:
«6 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti assimilati ai consorzi di difesa di cui all’articolo 11, comma 3, del
i) la lettera c.3) del comma 3 dell’articolo 25 è sostituita dalla seguente:
«c.3) la manutenzione, cura e conservazione di mulattiere e sentieri, strade agro-silvo-pastorali, boschi, sponde dei corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrografico minore ubicati in aree montane»;
j) dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 è aggiunta la seguente:
«a bis) contributi in conto corrente; consistono nell’erogazione di contributi alle comunità montane che si avvalgono delle imprese agricole per realizzare i lavori previsti all’articolo 25, comma 3, lettera c.3)»;
k) all’articolo 27 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: (Fondo di rotazione nel settore primario);
2) al comma 1 le parole «in agricoltura» sono sostituite con le parole «nel settore primario»;
3) al comma 3 la parola «quinquennale» è sostituita dalla parola «decennale»;
4) al comma 4 le parole «dalla annualità successiva a quella di erogazione del beneficio» sono sostituite dalle parole «dalla semestralità successiva alla data di perfezionamento del contratto di concessione del finanziamento».]
Art. 3. (Modifiche alla
1. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente, trasmessa dall’istituto entro il 30 giugno di ogni anno.»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 1 è aggiunto il seguente comma 2 bis:
«2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’istituto e la Regione.»;
c) gli articoli 2 e 3 sono abrogati.
Art. 4. (Modifiche alla
[1. Alla
a) la lettera e) del comma 3 dell’articolo 5 è così sostituita:
«e) da due rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui uno designato dall’associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e uno dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;»;
b) la lettera f) del comma 3 dell’articolo 5 è così sostituita:
«f) da un rappresentante dei pescatori di professione, designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;»;
c) il comma 1 dell’articolo 18 è sostituito dal seguente:
«1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa da euro 20,00 a euro 61,00 per chiunque eserciti la pesca con licenza non in corso di validità o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all’articolo 10;
b) sanzione amministrativa da euro 103,00 a euro 619,00 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;
c) sanzione amministrativa da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all’articolo 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli articoli 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;
d) sanzione amministrativa da euro 1.549,00 a euro 7.746,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell’attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da euro 2.582,00 a euro 9.296,00. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;
e) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), m), o), q) e t) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui agli articoli 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;
f) sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 300,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica senza essere munito di licenza di tipo B e sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 600,00 per chiunque eserciti la pesca con attrezzi consentiti per la pesca professionale senza essere munito di licenza di tipo A;
g) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 464,00 per chiunque violi i divieti di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 4, 5, 8 e all’articolo 17, comma 1, lettere c), g), h), i), l), n), p), r), s) e u). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi; ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;
h) sanzione amministrativa da euro 154,00 a euro 516,00 per chiunque eserciti la pesca in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all’articolo 16, comma 2, eserciti la pesca in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi del regolamento di cui all’articolo 13, comma 1. Incorre nella stessa sanzione chiunque utilizzi mezzi di navigazione a motore o pratichi la pesca subacquea dove non consentito dai piani ittici provinciali. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;
i) sanzione amministrativa da euro 516,00 a euro 1.549,00 per chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 6;
l) sanzione amministrativa da euro 51,00 a euro 154,00 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.»;
d) il comma 2 è abrogato;
e) al comma 5, dopo le parole «A chi esercita la pesca con licenza» sono inserite le parole «di tipo B»;
f) al comma 11, dopo le parole «in violazione della presente legge» sono inserite le parole «dei regolamenti regionali e provinciali e dei piani ittici provinciali».]
Art. 5. (Modifiche alla
[1. Alla
Art. 6. (Modifiche alla l.r. 26/93 in materia di caccia nelle aree contigue a parchi regionali)
1. Alla
a) alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 43 sono soppresse, in fine, le seguenti parole:
«anche ai fini dell’applicazione dell’art. 32, comma 3, della legge medesima»;
b) dopo il comma 5 dell’articolo 43 è aggiunto il seguente comma 5 bis:
«5 bis. L’esercizio venatorio nelle aree contigue a parchi naturali e regionali, individuate dalla Regione ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della
Art. 7. (Disposizione riguardanti il settore lattiero-caseario)
1. Ai fini della validazione dei contratti di compravendita dei quantitativi di riferimento individuali (quote latte) previsti dal
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Alle spese per gli interventi integrativi, di cui all’articolo 18, comma 1, della
[1] Abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 176 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 176 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 176 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 176 della