§ 3.1.150 - L.R. 8 giugno 2007, n. 10.
Disciplina regionale dell’agriturismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:08/06/2007
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizione di attività agrituristiche)
Art. 3.  (Connessione con l’attività agricola)
Art. 4.  (Elenco degli operatori agrituristici)
Art. 5.  (Dichiarazione di avvio attività - DAA)
Art. 6.  (Locali da utilizzare nell’attività agrituristica)
Art. 7.  (Requisiti igienico-sanitari)
Art. 8.  (Requisiti della somministrazione di pasti e bevande)
Art. 9.  (Uso della denominazione “agriturismo”)
Art. 10.  (Programmazione e sviluppo dell’agriturismo)
Art. 11.  (Finanziamenti regionali)
Art. 12.  (Osservatorio regionale dell’agriturismo)
Art. 13.  (Controlli)
Art. 14.  (Sanzioni amministrative)
Art. 15.  (Regolamento di attuazione)
Art. 16.  (Abrogazioni)
Art. 17.  (Norma finanziaria)


§ 3.1.150 - L.R. 8 giugno 2007, n. 10. [1]

Disciplina regionale dell’agriturismo.

(B.U. 12 giugno 2007 n. 24 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La presente legge, nel rispetto della programmazione regionale e comunitaria, disciplina l’attività dell’agriturismo allo scopo di sostenere l’agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte a:

     a) favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, rurale e forestale;

     b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali e nelle zone di cui alla legge regionale 2 aprile 2002, n. 6 (Disciplina delle comunità montane) attraverso l’integrazione del reddito agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita e l’incremento dell’occupazione;

     c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici e culturali della nostra regione;

     d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le produzioni agricole di qualità e biologiche e le connesse tradizioni enogastronomiche;

     e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura del mondo rurale;

     f) favorire una migliore conoscenza dell’ambiente, degli usi e delle tradizioni rurali.

 

     Art. 2. (Definizione di attività agrituristiche)

     1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

     2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermo restando il rispetto e l’applicazione delle normative di legge in vigore per questo tipo di attività, nonché dei contratti nazionali e provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo). Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, per quanto applicabili al settore agricolo la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).

     3. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla presente legge:

     a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al giorno;

     b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;

     c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

     d) organizzare, nell’ambito dell’azienda o delle aziende associate o anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittiturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

     4. L’attività agrituristica può essere esercitata in forma familiare, utilizzando anche l’abitazione e la cucina dell’imprenditore, quando la somministrazione dei pasti non supera i quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al giorno.

     5. Sono assimilate alle attività agrituristiche e ad esse sono applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori professionisti relativamente all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti qualora siano costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività di pesca.

 

     Art. 3. (Connessione con l’attività agricola)

     1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l’attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell’attività agrituristica.

     2. La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1 viene rilasciata dalla provincia nel cui territorio viene svolta l’attività agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 15. Nel caso fossero interessate più province al rilascio del certificato di connessione è competente la provincia nella quale viene svolta l’attività agricola principale.

 

     Art. 4. (Elenco degli operatori agrituristici)

     1. Presso ogni provincia è istituito l’elenco degli operatori agrituristici.

     2. Nell’elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attività agrituristiche nella provincia stessa, in possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 6 della legge 96/2006.

     3. Il certificato di abilitazione viene rilasciato dalla provincia solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione.

     4. La provincia cura e aggiorna l’elenco degli operatori agrituristici utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL) e verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti.

     5. L’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione per la presentazione al comune della dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 5.

     6. Nell’elenco degli operatori agrituristici sono iscritti di diritto gli imprenditori agrituristici ed i loro coadiuvanti che già esercitano l’attività agrituristica all’entrata in vigore della presente legge.

     7. Qualora l’azienda agrituristica non si configuri come azienda agrituristico-venatoria, l’operatore agrituristico può presentare motivata domanda alla provincia affinchè venga vietato a terzi l’esercizio della caccia all’interno dell’azienda.

 

     Art. 5. (Dichiarazione di avvio attività - DAA)

     1. L’esercizio dell’attività agrituristica è subordinato alla presentazione della dichiarazione di avvio attività (DAA) al comune dove ha sede l’immobile destinato all’attività agrituristica.

     2. La DAA deve contenere la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione delle caratteristiche aziendali, dell’attività e delle aree adibite ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell’attività e delle tariffe che si intendono praticare.

     3. Alla DAA sono allegati:

     a) il certificato attestante il rapporto di connessione dell’attività agrituristica rispetto all’attività agricola che deve rimanere prevalente;

     b) il certificato di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici;

     c) l’avvio della procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo all’igiene dei prodotti alimentari e dell’articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 (Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato);

     d) l’autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 96/2006.

     4. La DAA consente l’immediato avvio dell’attività agrituristica. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Nel caso vengano riscontrate lievi carenze e irregolarità, il comune può formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento, senza sospensione dell’attività. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune dispone l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.

     5. In caso di variazione delle attività dichiarate, entro quindici giorni, il titolare dell’agriturismo deve darne comunicazione al comune, confermando, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

     6. L’attività agrituristica può essere svolta tutto l’anno oppure, previa comunicazione al comune, in periodi stabiliti dall’imprenditore agricolo. La ricezione degli ospiti può essere sospesa per brevi periodi in caso di necessità per esigenze di conduzione dell’azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al comune.

     7. Entro l’1 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano l’attività agrituristica comunicano al comune i prezzi minimi e massimi riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono praticare a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo. Per le strutture di nuova apertura la comunicazione è effettuata entro la data di avvio attività.

     8. Il comune comunica il ricevimento della DAA alla provincia, alla Giunta regionale e alla Azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio.

 

     Art. 6. (Locali da utilizzare nell’attività agrituristica)

     1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell’azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell’intera azienda.

     2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1, nonché dei fabbricati distaccati, può avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all’adeguamento igienico-sanitario e tecnologico.

     3. Gli edifici utilizzati per l’attività agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali; il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non è subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d’uso.

     4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola è ammesso l’approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonché la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialità agrituristica riconosciuta all’azienda attraverso la certificazione di cui all’articolo 3.

     5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle caratteristiche proprie dell’attività agrituristica da definire con il regolamento di cui all’articolo 15.

 

     Art. 7. (Requisiti igienico-sanitari)

     1. Le strutture ed i locali destinati all’esercizio dell’attività agrituristica devono possedere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l’altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell’attività esercitata.

     2. Per le attività di ospitalità in spazi aperti, le piazzole di sosta devono garantire l’allacciamento elettrico e i servizi igienici che sono ricavati preferibilmente all’interno di strutture edilizie esistenti.

     3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, è possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale.

     4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola è consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e può quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all’anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell’ambito della stessa azienda di produzione primaria.

     5. L’operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarie per garantire che l’attività di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L’autorità sanitaria, nella valutazione delle attività svolte, tiene conto della necessaria ruralità dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantità delle stesse, dell’opportunità di utilizzare locali comuni già esistenti, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri.

     6. Per gli edifici e manufatti destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

 

     Art. 8. (Requisiti della somministrazione di pasti e bevande)

     1. Nella somministrazione di pasti e bevande l’azienda agrituristica garantisce l’apporto di prodotti propri, secondo le seguenti proporzioni minime:

     a) almeno il 30 per cento dei prodotti utilizzati deve essere ricavato da materie prime dell’azienda agricola direttamente trasformate, oppure ottenuto attraverso lavorazioni esterne di materie prime aziendali;

     b) una quota non inferiore al 70 per cento sul totale dei prodotti utilizzati deve essere costituito dall’insieme dei prodotti aziendali di cui alla lettera a) e da prodotti direttamente acquistati da altre aziende agricole o da artigiani alimentari della zona trasformati utilizzando materie prime di origine locale.

     2. L’imprenditore agrituristico è tenuto ad esporre nei locali destinati alla ristorazione l’indicazione della provenienza dei prodotti di cui al comma 1, lettera b).

     3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, si considerano come zone di produzione quelle definite dall’ambito provinciale e dalle province contigue.

     4. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dall’autorità competente, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 1, deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l’impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l’esercizio dell’attività.

     5. Le attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a) e b), solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

 

     Art. 9. (Uso della denominazione “agriturismo”)

     1. L’uso della denominazione “agriturismo” e dei termini attributivi derivati, nonché la possibilità di fregiarsi di idonei segni distintivi nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l’attività agrituristica.

     2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il sistema delle aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio di riconoscimento che deve essere utilizzato obbligatoriamente nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti con terzi, dagli operatori agrituristici iscritti nell’elenco di cui all’articolo 4. Fino a nuova determinazione della Giunta regionale conserva efficacia la deliberazione della Giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 64511.

     3. Sui confini delle aziende agricole, entro le quali si pratica l’agriturismo, deve essere apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il marchio, la denominazione dell’azienda agrituristica e l’eventuale divieto a terzi dell’esercizio venatorio.

     4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio nazionale, con modalità che valorizzino le peculiarità dell’offerta agrituristica della Lombardia.

 

     Art. 10. (Programmazione e sviluppo dell’agriturismo)

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, sentite le province, approva un programma di durata triennale, finalizzato alla promozione della domanda e dell’offerta agrituristica lombarda sui mercati nazionali ed internazionali.

     2. Il programma comprende, in particolare, le iniziative agrituristiche da proporre nei seguenti settori:

     a) turismo rurale;

     b) educazione alimentare e fattorie didattiche;

     c) strade dei prodotti tipici;

     d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;

     e) storia, cultura e tradizioni locali.

     3. La Regione sostiene lo sviluppo dell’agriturismo anche attraverso attività di studio, di ricerca, di sperimentazione, nonché di formazione professionale dei tecnici utilizzati per l’assistenza diretta alle azioni e degli addetti all’attività agrituristica.

     4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti locali, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), Unioncamere e le aggregazioni d’impresa così come previste dalla legge regionale 2 febbraio 2007, n.1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).

 

     Art. 11. (Finanziamenti regionali)

     1. Per il conseguimento della finalità di cui all’articolo 1 e per l’attuazione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo agrituristico, la Regione concede incentivi per interventi sugli immobili e per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche.

     2. La Regione, in accordo con le province e con le associazioni agrituristiche, promuove le seguenti azioni:

     a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica;

     b) redazione di piani e programmi di sviluppo dell’attività agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca, marketing, sperimentazione e formazione professionale;

     c) programmi di monitoraggio dell’attività agrituristica, anche attraverso la partecipazione all’osservatorio regionale dell’agriturismo di cui all’articolo 12, finalizzati alla conoscenza della consistenza e dello stato dell’agriturismo, nonché all’implementazione di siti internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;

     d) predisposizione di piani e programmi di adozione di tecniche per la qualità e la classificazione degli agriturismi.

     3. I contributi previsti per l’attuazione delle azioni e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, se riguardanti gli aiuti di stato, sono attivati solo dopo l’esito positivo dell’esame di compatibilità della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

 

     Art. 12. (Osservatorio regionale dell’agriturismo)

     1. E’ istituito presso la competente direzione generale agricoltura, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, l’osservatorio regionale dell’agriturismo con i seguenti compiti:

     a) esame della consistenza della domanda e dell’offerta agrituristica, anche a supporto della fase informativa e della promozione italiana ed  estera;

     b) supporto alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo ed investimento relativi all’agriturismo, con l’indicazione di coefficienti di impatto sul reddito e sull’occupazione;

     c) definizione e promozione di standard qualitativi relativi al miglioramento dell’offerta agrituristica lombarda;

     d) partecipazione all’osservatorio nazionale dell’agriturismo.

     2. All’osservatorio partecipano le rappresentanze delle province, delle comunità montane, dell’associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aggregazioni d’imprese, anche come previsto dalla l.r. 1/2007, più rappresentative del settore agrituristico, nonché delle competenti direzioni generali della Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione biennale sull’attività svolta dall’osservatorio regionale.

 

     Art. 13. (Controlli)

     1. La provincia verifica il possesso ed il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell’utilizzo prevalente dei prodotti propri.

     2. L’esito dei controlli effettuati dalla provincia è comunicato al comune ove ha sede l’agriturismo per l’assunzione dei provvedimenti di competenza, nonché all’osservatorio regionale dell’agriturismo di cui all’articolo 12.

     3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla Regione una relazione dell’attività di vigilanza e controllo esercitata.

 

     Art. 14. (Sanzioni amministrative)

     1. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l’imprenditore agricolo che esercita l’attività agrituristica senza aver presentato la necessaria dichiarazione di avvio attività (DAA) di cui all’articolo 5. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

     2. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chiunque utilizzi la denominazione “agriturismo” in quanto privo dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell’attività agrituristica. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

     3. E’ sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l’operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalità di esercizio dell’attività agrituristica previsti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. In caso di particolare gravità o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, può disporre con provvedimento motivato la sospensione dell’esercizio dell’attività, per un periodo non superiore a trenta giorni.

     4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio.

     5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni, che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).

 

     Art. 15. (Regolamento di attuazione)

     1. Il regolamento di attuazione della presente legge, da approvarsi entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, disciplina:

     a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attività agricole e agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro e tenendo conto delle peculiarità del territorio e delle diverse produzioni agricole;

     b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo conto dell’offerta enogastronomica e della promozione dei prodotti agroalimentari regionali e di quanto disposto dall’articolo 8;

     c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l’ospitalità e la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici e della tipologia di agriturismo familiare;

     d) le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica;

     e) le modalità e le procedure per l’iscrizione all’elenco provinciale degli operatori agrituristici e per la tenuta dell’elenco;

     f) le modalità e l’organizzazione di corsi di formazione e di preparazione all’esercizio dell’attività agrituristica;

     g) le modalità di classificazione delle attività agrituristiche anche a carattere familiare e dell’indirizzo specializzato aziendale, in relazione all’attività esercitata, nonché i criteri con cui possono essere esercitate le diverse attività agrituristiche e gli obblighi cui l’operatore  agrituristico deve attenersi nell’esercizio dell’attività;

     h) i criteri per la pratica dell’ittiturismo, esercitata da pescatori professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale e statale, con l’utilizzo di locali connessi all’attività principale, che deve rimanere prevalente;

     i) i criteri per la qualificazione dell’offerta agrituristica;

     j) le modalità dei controlli sulle attività e le regole per il trasferimento e le variazioni di attività;

     k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;

     l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.

 

     Art. 16. (Abrogazioni)

     1. All’entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogati:

     a) la legge regionale 31 gennaio 1992, n. 3 (Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale);

     b) l’articolo 13 della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7 (Norme per gli interventi regionali in agricoltura).

     2. All’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi e applicativi di cui all’articolo 15 sono abrogati:

     a) il regolamento regionale 27 dicembre 1994, n. 3 (Attuazione della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio rurale”);

     b) il regolamento regionale 24 dicembre 2001, n. 8 (Regolamento regionale per l’agriturismo ai sensi della L.R. 31 gennaio 1992, n. 3 e articolo 13 L.R. 7 febbraio 2000, n. 7);

     3. All’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi ed applicativi di cui all’articolo 15 la lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è così sostituita:

     “b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo) e della vigente normativa regionale in materia di agriturismo;”.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria)

     1. Alle spese per la concessione di incentivi per interventi sugli immobili, per l’acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi da utilizzare per attività agrituristiche di cui all’articolo 11, comma 1 e alle spese per le attività previste dall’articolo 11, comma 2, si provvede con le risorse appositamente destinate dal Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 redatto secondo le disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune con l’istituzione tra l’altro del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, recante disposizioni sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).


[1] Abrogata dall'art. 176 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31.