Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura |
Data: | 27/12/1994 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. (Definizioni). |
Art. 2. (Classificazione delle aziende agrituristiche). |
Art. 3. (Tipologia della attività agrituristica). |
Art. 4. (Modalità per l'individuazione delle caratteristiche delle aziende agrituristiche). |
Art. 5. (Commissione regionale per l'attribuzione delle caratteristiche specifiche alle aziende agrituristiche). |
Art. 6. (Tabelle e segnaletica). |
Art. 7. (Elenco degli operatori agrituristici). |
Art. 8. (Procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica). |
Art. 9. (Certificazione di complementarità dell'attività agrituristica rilasciata dallo SPAFA competente per territorio). |
Art. 10. (Iscrizione all'elenco degli imprenditori agrituristici). |
Art. 11. (Autorizzazione sanitaria). |
Art. 12. (Autorizzazione comunale). |
Art. 13. (Vidimazione annuale dell'autorizzazione e delle tariffe agrituristiche). |
Art. 14. (Obblighi dell'operatore agrituristico). |
Art. 15. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione). |
Art. 16. (Trasferimento dell'attività). |
Art. 17. (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande). |
Art. 18. (Offerta al pubblico di prodotti aziendali). |
Art. 19. (Macellazione di animali per uso aziendale agrituristico). |
Art. 20. (Attività ricreative e/o sportive e culturali). |
Art. 21. (Agriturismo equestre). |
Art. 22. (Agriturismo venatorio). |
Art. 23. (Agriturismo pescatorio). |
Art. 24. (Formazione professionale). |
Art. 25. (Locali per l'ospitalità - Requisiti igienico-edilizi). |
Art. 26. (Locali per la ristorazione e per le attività ricreative, sportive e/o culturali - Requisiti igienico-edilizi). |
Art. 27. (Fruibilità dei locali a persone disabili). |
Art. 28. (Adeguamento ed uso delle strutture edilizie esistenti). |
Art. 29. (Termini per il riconoscimento delle strutture agricole esistenti). |
Art. 30. (Incentivi). |
Art. 31. (Modalità per la presentazione delle domande di contributo). |
Art. 32. (Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici). |
Art. 33. (Rinvio). |
Art. 34. (Modifica degli allegati). |
§ 3.1.81 - R.R. 27 dicembre 1994, n. 3. [1]
Attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 «Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale». [2]
(B.U. 30 dicembre 1994, n. 52 - 2° suppl. ord.).
Art. 1. (Definizioni).
1. Agli effetti del presente regolamento:
per «legge» si intende la
per «elenco» si intende l'elenco degli operatori agrituristici istituito presso la camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato (CCIAA) di ogni provincia, di cui all'art. 2, comma 2 della legge;
per «autorizzazione sanitaria» si intende l'autorizzazione di cui all'art. 2 della 1. 30 aprile 1962, n. 283 concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
per «autorizzazione» si intende l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui all'art. 3 della legge.
per «preposto» si intende la persona fisica in possesso della qualifica soggettiva di imprenditore agricolo, incaricata dal titolare dell'impresa alla gestione dell'attività agrituristica;
per «attività agrituristica» si intende la ricezione, l'ospitalità rurale, la somministrazione sul posto di alimenti e bevande, la realizzazione di spazi aperti, destinati alla sosta dei campeggiatori, l'organizzazione delle attività ricreative, sportive e culturali nell'ambito della azienda agricola.
per «attività agricole abituali» si intendono le attività definite dai comma 1 e 2 dell'art. 5, della
per «territorio montano» si intendono territori classificati montani, ai sensi della
per «allegati» si intendono gli allegati al presente regolamento;
per «allevamento» si intende l'allevamento di qualsiasi specie animale purché venga compiuto in azienda almeno un ciclo riproduttivo realizzando l'incremento quali-quantitativo del patrimonio zootecnico.
Per «mantenimento» si intende il mantenimento di equini anche di terzi proprietari, purché alimentati con l'utilizzo esclusivo di unità foraggere prodotte in azienda;
per «numero massimo di ospiti» di cui all'art. 2, comma 1 della legge si intende il numero massimo di ospiti alloggiati nelle strutture aziendali per il tempo minimo di un pernottamento.
Art. 2. (Classificazione delle aziende agrituristiche).
1. L'azienda agrituristica viene individuata attraverso le seguenti articolazioni:
- Tipologia
- Classificazione
- Qualificazione
2. Per tipologia agrituristica si intende il tipo di attività esercitata in relazione all'uso delle strutture ricettive.
Essa può essere esercitata con utilizzo dell'abitazione principale del titolare dell'azienda agrituristica o dei suoi familiari, ovvero mediante l'uso di strutture ricettive extra familiari.
A tale scopo vengono individuate due categorie di attività:
a) AGRITURISMO IN FAMIGLIA, da esercitarsi da parte di aziende agrituristiche individuali o familiari secondo le seguenti modalità:
a1) ospitalità per un massimo di 10 persone al giorno mediante l'uso di spazi comuni (servizio cucina, sala da pranzo, locale soggiorno) e di camere, all'interno dell'alloggio dell'imprenditore agricolo;
a2) preparazione e somministrazione di pasti e bevande all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristico fino ad un massimo di 20 posti - pasto;
a3) organizzazione di attività, ricreative, sportive e/o culturali connesse e complementari con l'attività agricola.
a4) combinazione di cui alle lettere a1), a2), a3).
b) AGRITURISMO IN AZIENDA, da esercitarsi come segue:
b1) offerta di alloggio in camere od in unità abitative indipendenti;
b2) preparazione somministrazione di pasti e bevande in strutture separate dell'alloggio dell'operatore agrituristico;
b3) predisposizione di spazi aperti attrezzati per l'alloggiamento stagionale di ospiti forniti di roulottes, campers e tende;
b4) organizzazione di attività ricreative, sportive e/o culturali connesse e complementari con l'attività agricola;
b5) combinazione dell'attività di cui alle lettere b1), b2), b3), b4).
3. Per classificazione agrituristica si intende l'individuazione di un indirizzo aziendale specializzato riferito alle attività esercitate ed ai servizi offerti all'interno dell'azienda medesima. A tale scopo, in aggiunta alla classificazione di base «agriturismo», sono previsti uno o più indirizzi di specializzazione:
- indirizzo storico-culturale, con presenza nell'ambito dell'azienda agrituristica di raccolte di oggetti, biblioteche e/o materiale divulgativo relativi alle tradizioni rurali con organizzazione di attività di formazione e divulgazione culturale in materia di civiltà rurale e tradizione locale, con presenza, nell'ambito dell'azienda o anche nelle vicinanze, di monumenti di interesse artistico ed architettonico visitabili con l'accompagnamento di personale aziendale;
- indirizzo sportivo-ricreativo con possibilità di praticare presso l'azienda discipline sportive; con possibilità di utilizzare, nell'ambito dell'azienda o nelle vicinanze della stessa (grazie al supporto fornito dall'azienda con accompagnatori, indicazioni, mappe), percorsi escursionistici e cicloturistici; con l'organizzazione di intrattenimenti per l'infanzia e per la terza età e di attività di animazione per il tempo libero.
- indirizzo ippico di cui all'art. 21;
- indirizzo venatorio di cui all'art. 22;
- indirizzo pescatorio di cui all'art. 23;
- indirizzo agro-formativo, con possibilità di partecipare a corsi e ad attività pratiche nel campo delle tecniche agricole e di trasformazione dei prodotti, anche in collaborazione con le scuole e le istituzioni formative;
- indirizzo naturalistico-ambientale, con presenza nell'azienda agrituristica o nelle vicinanze di percorsi e punti di osservazione della fauna e della flora autoctona; con il supporto dell'azienda agrituristica alla conoscenza e osservazione naturalistica tramite informazioni, accompagnamento, fornitura di materiale didattico e di osservazione con disponibilità in azienda di biblioteca a soggetto naturalistico e videoproiezioni;
- indirizzo enologico-gastronomico, con organizzazione in azienda di degustazione di vini e prodotti tipici, di corsi di cucina imperniati sulla tradizione rurale, di corsi per enoamatori; con presenza in azienda di enoteca con selezione di vini locali e regionali;
- indirizzo igienistico-salutistico, con organizzazione di corsi e attività (percorsi ginnici, cure erboristiche, ginnastica formativa, saune ecc.) mirati alla cura ed alla salute del corpo.
4. Per qualificazione delle aziende agrituristiche, si intende il livello qualitativo raggiunto dai servizi forniti.
A tale scopo sono individuati tre livelli di qualificazione:
a) UN QUADRIFOGLIO per un livello di servizi discreto
b) DUE QUADRIFOGLI per un livello di servizi buono
c) TRE QUADRIFOGLI per un livello di servizi elevato.
5. La qualifica dell'azienda agrituristica, così come indicata nel comma 4, viene riportata nel marchio di riconoscimento di cui all'art. 9 della legge. Tale marchio deve essere obbligatoriamente utilizzato nell'esercizio dell'attività agrituristica, nella sua promozione ed in tutti i rapporti con i terzi.
6. Al marchio di qualificazione dell'azienda agrituristica dovranno essere associati appositi simboli rappresentanti la tipologia e la classificazione dell'azienda medesima.
7. E' fatto esplicito divieto, ai sensi delle vigenti leggi, di utilizzare il marchio e la simbologia grafica ad esso associata, da parte di soggetti che non abbiano le caratteristiche soggettive ed oggettive previste dalla legge e specificate dal presente regolamento.
Art. 3. (Tipologia della attività agrituristica).
1. L'esercizio dell'attività agrituristica può essere svolto:
a) mediante l'offerta di ospitalità secondo le seguenti tipologie di strutture aziendali:
a1) camere;
a2) alloggio ad unità abitative indipendenti;
a3) spazi aperti attrezzati per l'alloggiamento stagionale di turisti forniti di roulottes, campers, tende;
a4) sistemi integrati all'interno delle lettere a1), a2), a3);
a5) ospitalità familiare per un massimo di dieci persone al giorno mediante l'uso di spazi comuni (servizio cucina, locale soggiorno e pranzo) all'interno dell'alloggio dell'operatore agrituristico.
b) mediante l'offerta di soli servizi senza strutture di alloggiamento:
b1) preparazione e somministrazione di pasti e bevande;
b2) organizzazione di attività ricreative, sportive e/o culturali, connesse con l'attività agricola.
c) mediante l'offerta integrata delle tipologie all'interno delle lettere a1), a2), a3), a4), a5), b1), b2) del presente articolo.
Art. 4. (Modalità per l'individuazione delle caratteristiche delle aziende agrituristiche).
1. Il riconoscimento e l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 2 sono effettuati dalla commissione prevista dall'art. 5, sulla base di requisiti aziendali e riscontrati dalla commissione stessa. Per l'attribuzione della qualificazione aziendale la commissione di cui all'art. 5 valuta i requisiti aziendali confrontandoli con le indicazioni contenute nell'allegato «A» del presente regolamento.
2. La qualificazione delle aziende agrituristiche ha validità triennale.
3. A richiesta degli interessati, ovvero su iniziativa della commissione, di cui all'art. 5, anche prima del termine di validità di cui al precedente comma, può essere disposta la riqualificazione delle aziende; in tal caso il termine triennale decorre dalla data della nuova qualificazione.
4. L'azienda agrituristica è tenuta obbligatoriamente ad aggiornare entro novanta giorni il marchio di riconoscimento e la relativa simbologia grafica attestante le caratteristiche attribuite dalla commissione di cui all'art. 5.
Art. 5. (Commissione regionale per l'attribuzione delle caratteristiche specifiche alle aziende agrituristiche).
1. E' costituita presso il settore agricoltura della regione una commissione regionale per l'attribuzione della qualifica alle aziende agrituristiche e per l'assegnazione del relativo marchio regionale di riconoscimento, nominata dalla giunta regionale, composta da:
a) il dirigente del servizio competente del settore agricoltura della regione Lombardia in qualità di presidente o da un suo delegato;
b) un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative in ambito regionale;
c) un dirigente o funzionario del settore turismo della regione;
d) un dirigente o un funzionario delegato dallo SPAFA della provincia competente per territorio.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del settore agricoltura della regione.
3. La commissione si riunisce almeno quattro volte all'anno, e comunque nel termine massimo di 30 giorni dal raggiungimento del numero di 10 domande presentate.
4. Prima di iniziare l'attività la commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
5. Contro le determinazioni assunte dalla commissione è ammesso in prima istanza motivato ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione al servizio competente della giunta regionale che si esprime in merito al ricorso medesimo entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento.
Art. 6. (Tabelle e segnaletica).
1. L'azienda agrituristica deve utilizzare obbligatoriamente targhe segnaletiche e tabelle identificative riportanti il marchio regionale agrituristico di cui all'art. 4, fornito dalla regione Lombardia, unito alla denominazione aziendale, preceduta dal termine «Agriturismo» specificando se familiare o in azienda, l'eventuale classificazione nonché l'indicazione, mediante opportuna simbologia grafica, dei servizi offerti con esplicito riferimento all'ospitalità di cibi e bevande.
2. Nella denominazione dell'azienda agrituristica si dovrà ricorrere alla terminologia «azienda» seguita da nomi propri riferibili alla tradizione rurale del territorio di riferimento.
3. Nelle tabelle e nella segnaletica non possono essere associati alla dicitura «Agriturismo» ed alla denominazione aziendale di cui al comma 2 le parole: maneggio, pesca sportiva, laghetto, lago, trattoria, pizzeria, ristoro, ristorante, club, baita, crotto, oasi, chiosco, spaccio, azienda venatoria e qualsivoglia altra definizione riferentisi ad attività di ospitalità alberghiera, ristorazione somministrazione di alimenti, organizzazione di attività sportive e ricreative nonché di vendita di prodotti.
4. Le denominazioni di cui al comma 3 non possono essere comunque utilizzate per insegne o indicazioni di qualsiasi tipo collocate nell'ambito dell'azienda agrituristica.
Art. 7. (Elenco degli operatori agrituristici).
1. Nell'elenco degli operatori agrituristici singoli e/o associati, costituito presso le CCIAA ai sensi dell'art. 2 della legge sono indicati:
a) per le persone fisiche singole: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e nazionalità;
b) per le persone giuridiche; la denominazione, la ragione sociale, la sede ed il legale rappresentante od il preposto;
c) la data dell'iscrizione;
d) l'attività agrituristica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione distinta per caratteristica specifica.
2. L'elenco è pubblico ed è sottoposto a revisione quinquennale obbligatoria.
3. L'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici non abilita all'esercizio dell'attività agrituristica, che resta subordinata all'autorizzazione comunale.
Art. 8. (Procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica).
1. Le procedure per l'esercizio dell'attività agrituristica, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge; da esercitare da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi degli artt. 2135 e 230-bis del codice civile, che intendano svolgere l'attività agrituristica, sono le seguenti:
a) richiesta di rilascio di certificazione indirizzata allo SPAFA competente per territorio, attestante la natura complementare dell'attività agrituristica rispetto a quella dell'azienda agricola, corredata dalla documentazione prevista all'art. 9;
b) domanda di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici da inviare alla CCIAA competente per territorio corredata dalla documentazione prevista all'art. 9 comprensiva della certificazione di cui alla lettera a) rilasciata dallo SPAFA;
c) domanda all'USSL competente per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte degli imprenditori agrituristici che prevedano di esercitare l'attività di preparazione e somministrazione alimenti e o l'attività di ospitalità in strutture ricettive distinte dall'abitazione propria dell'operatore agrituristico (tipologia «in azienda», di cui all'art. 2 del presente regolamento);
d) domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica da presentarsi al sindaco o ai sindaci dei comuni territorialmente interessati allo svolgimento dell'attività stessa, corredata dalla documentazione prevista all'art. 10.
Art. 9. (Certificazione di complementarità dell'attività agrituristica rilasciata dallo SPAFA competente per territorio).
1. L'imprenditore agricolo intenzionato a svolgere l'attività agrituristica, inoltra apposita domanda allo SPAFA competente per territorio al fine di ottenere il rilascio della certificazione comprovante la complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola come previsto dalla lett. e), comma 3, dell'art. 3 della legge.
2. La domanda di cui al comma precedente deve essere redatta conformemente all'allegato «G», e deve recare in allegato:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo quanto previsto dal
b) relazione tecnica corredata dalla documentazione grafica e catastale relativa all'attività agricola in atto nell'azienda, alle strutture fondiarie e produttive, agli edifici ed alle attrezzature che si intendano destinare all'attività agrituristica alla dotazione del parco macchine agricole dell'azienda, ai dati riguardanti le giornate di lavoro agricole e agrituristiche previste all'interno dell'azienda e quant'altro necessario per la valutazione della complementarità (allegato «D»);
c) nel caso in cui il richiedente intenda procedere ad interventi edilizi necessari al fine dell'esercizio dell'attività agrituristica, è tenuto a presentare un parere di conformità alla normativa urbanistica vigente di specifica attinenza al settore dell'agricoltura e dell'agriturismo, rilasciato dal Sindaco.
3. Ai fini della certificazione del rapporto di complementarità, l'attività agricola deve risultare prevalente su quella agrituristica in base al parametro «tempo di lavoro» necessario per espletare l'attività agricola e agrituristica secondo le tabelle di cui all'allegato «F».
4. Lo SPAFA provvede all'istruttoria della domanda ed all'emissione della certificazione entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Tale termine può essere interrotto una sola volta per carenza di documentazione imputabile al richiedente ai sensi delle legge 241/90.
5. Gli SPAFA provvederanno d'ufficio ogni tre anni dalla data del rilascio della certificazione di complementarità alla verifica della sussistenza, per ciascuna azienda, del rapporto di complementarità di cui al comma 1; l'esito dell'istruttoria dovrà essere comunicato all'interessato, al sindaco del comune competente, alla CCIAA e alla giunta regionale.
6. In caso di istruttoria negativa di cui al comma 5, il Sindaco competente per territorio potrà revocare l'autorizzazione rilasciata per l'attività agrituristica, di cui all'art. 12.
Art. 10. (Iscrizione all'elenco degli imprenditori agrituristici).
1. La domanda di iscrizione all'elenco, di cui all'art. 7, redatta, in conformità all'allegato «B», deve contenere la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta in conformità all'allegato «C»;
b) certificato di complementarità rilasciato dallo SPAFA competente in conformità al modello allegato «D»;
c) certificato cumulativo, in carta libera dello stato di famiglia e di residenza od autocertificazione in carta legale;
d) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 comma 3, lettere a) e b), della 1. 5 dicembre 1985, n. 730.
e) certificazione di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica rilasciata dalla commissione di cui all'art. 24 del presente regolamento.
2. Qualora la superficie aziendale ricada nell'ambito territoriale di più province, la richiesta di iscrizione deve essere inoltrata alla CCIAA ove ha sede legale l'impresa o, in mancanza di questa, ove ricade il centro aziendale.
3. Le società e le cooperative sono tenute a presentare, oltre alla sopracitata documentazione, l'atto costitutivo, lo statuto, la dichiarazione di assoggettabilità, o non, al registro delle imprese, le generalità dell'eventuale preposto e l'attestazione della sua qualifica soggettiva.
4. Le CCIAA comunicano l'esito del procedimento al richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
Art. 11. (Autorizzazione sanitaria).
1. Le attività agrituristiche che prevedono la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, qualora siano esercitate nell'ambito delle strutture di cui alla lettera b) comma 2, art. 2, sono soggette ad autorizzazione sanitaria a tal fine il titolare dell'impresa agrituristica presenta alla USSL competente per territorio una domanda in carta legale alla quale è allegata la planimetria degli ambienti in scala adeguata, con relazione descrittiva dell'attività da svolgere, nonché l'elenco delle attrezzature da utilizzare, completato dalle indicazioni relative all'eventuale personale addetto.
2. L'USSL si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della domanda.
3. Per l'attività di cui alla lettera a), comma 2, art. 2, il Sindaco preventivamente al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui al successivo articolo, deve provvedere alla verifica della sussistenza dei requisiti di abitabilità ai sensi della normativa vigente per le civili abitazioni.
Art. 12. (Autorizzazione comunale).
1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale è redatta in conformità all'allegato «H», e corredata di tutta la documentazione richiesta.
2. La domanda deve essere inoltrata al Sindaco del comune in cui si intende svolgere l'attività agrituristica oppure al Sindaco o ai Sindaci dove sono ubicati i servizi e gli ambienti per l'esercizio dell'attività.
3. Il Sindaco provvede, in conformità all'art. 8 della
4. Il Sindaco dà comunicazione del rilascio della autorizzazione al servizio competente della regione, settore agricoltura, allo SPAFA e alla USSL competenti per territorio.
Art. 13. (Vidimazione annuale dell'autorizzazione e delle tariffe agrituristiche).
1. I Comuni assoggettano a vidimazione annuale le autorizzazioni e le tariffe agrituristiche relative al successivo anno solare.
2. L'interessato deve presentare, ai fini del rinnovo annuale dell'autorizzazione, dichiarazione che non sono intervenute variazioni che comportino la modifica del provvedimento autorizzativo e che sussistano tutti i requisiti previsti per il rilascio.
3. La vidimazione è effettuata entro il 31 luglio di ogni anno con l'apposizione di un visto sull'atto originario o su una copia autenticata di questo.
Art. 14. (Obblighi dell'operatore agrituristico).
1. L'operatore agrituristico è tenuto ad esporre al pubblico, in luogo accessibile e ben visibile:
a) l'autorizzazione comunale;
b) il marchio regionale di qualificazione;
c) le tariffe praticate;
d) le eventuali autorizzazioni sanitarie.
2. E' fatto obbligo di comunicare alle autorità di pubblica sicurezza la presenza di ospiti in azienda.
Art. 15. (Sospensione o revoca dell'autorizzazione).
1. L'inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente regolamento da parte dell'operatore agrituristico comporta da parte del Sindaco la sospensione dell'esercizio dell'attività agrituristica per un periodo da 8 a 15 giorni e comunque sino ad ottemperamento delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. La perdita da parte dell'operatore agrituristico dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché la mancata osservanza degli obblighi previsti dall'art. 14, comporta la revoca da parte del Sindaco dell'autorizzazione comunale.
3. Qualora il sindaco disponga la revoca dell'autorizzazione ne deve dare comunicazione entro trenta giorni alla CCIAA, allo SPAFA ed eventualmente alla USSL, competenti per territorio, nonché al servizio competente del settore agricoltura della regione.
4. Contro i provvedimenti di revoca di cui al comma 2, è ammesso ricorso al competente servizio della Giunta regionale.
Art. 16. (Trasferimento dell'attività).
1. Le modificazioni della titolarità dell'impresa e della ragione sociale della società, fatta salva la competenza della commissione di cui all'art. 5, sono comunicate, entro sessanta giorni in caso di vendita, e di 180 giorni in caso di successione, al Sindaco ed allo SPAFA, per l'aggiornamento dell'atto autorizzativo, corredate della documentazione di cui all'art. 3, lettere a) e b) della legge.
2. Il trasferimento dell'attività che comporta variazioni delle superfici aziendali, dei locali, delle attrezzature e delle modalità di gestione, degli assetti societari, tali da modificare l'attività autorizzata, è soggetto al rilascio di nuova autorizzazione.
3. Le modificazioni di cui al presente articolo debbono essere comunicate dal Sindaco che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica al servizio competente della regione Lombardia, settore agricoltura.
Art. 17. (Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande).
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione in azienda di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla 1. 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi la autorizzazione sanitaria e il libretto sanitario.
2. Per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande devono essere utilizzati il 70% di prodotti agricoli locali con prevalenza di quelli di produzione aziendale, in termini di valore di trasformazione dei prodotti somministrati. Sono compresi fra i prodotti aziendali anche quelli a carattere alcoolico e superalcolico.
3. Gli alimenti e le bevande prodotti o lavorati in azienda o ricavati da lavorazione extra aziendale di prodotti dell'azienda, sono considerati «prodotti aziendali».
4. La somministrazione nei locali agrituristici di alimenti e bevande, con esplicito riferimento all'utilizzo di strutture coperte all'interno dei locali agrituristici, è limitata ad un numero massimo autorizzabile di 80 posti.
5. In occasione di sagre, feste tradizionali, manifestazioni ed incontri promozionali dei prodotti tipici lombardi, il Sindaco può autorizzare la somministrazione contemporanea di pasti in numero superiore al limite di cui al comma 4.
Art. 18. (Offerta al pubblico di prodotti aziendali).
1. Per quanto attiene l'offerta agli ospiti di prodotti aziendali e locali nell'ambito dell'azienda agrituristica si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 17 alle norme di cui alla
2. Nelle aziende agrituristiche possono altresì essere esposti al pubblico prodotti alimentari ed artigianali di origine locale al fine della promozione alla vendita dei medesimi.
Art. 19. (Macellazione di animali per uso aziendale agrituristico).
1. La macellazione di animali nell'ambito dell'azienda agrituristica ai fini della somministrazione delle carni agli ospiti della azienda stessa, deve avvenire, pur con le deroghe previste dalle norme per la vendita diretta dal produttore al consumatore specie per la macellazione di capi di bassa corte in appositi locali, autorizzati a tale scopo dall'USSL competente per territorio ai sensi delle vigenti normative comunitarie e nazionali od in impianti pubblici o privati, regolarmente autorizzati.
Art. 20. (Attività ricreative e/o sportive e culturali).
1. Sono connesse e complementari con l'attività agricola le attività ippiche, pescatorie e venatorie e le attività culturali volte a valorizzare il territorio, l'agricoltura e le tradizioni rurali.
2. Nell'ambito dell'azienda agrituristica non sono compatibili:
- le attività sportive o ricreative che richiedano l'uso di motoveicoli o natanti a motore;
- l'approntamento di strutture ed impianti sportivi o ricreativi il cui utilizzo sia rivolto ad una utenza che ne usufruisce in modo esclusivo prescindendo totalmente dall'insieme dei servizi agrituristici forniti dall'azienda.
3. Tutte le altre attività sportive e/o ricreative e culturali non previste nel presente articolo sono compatibili con l'attività agrituristica purché non prevalenti, secondo il parametro «tempo di lavoro» e comunque devono rimanere complementari alla complessiva attività agrituristica.
Art. 21. (Agriturismo equestre).
1. Il mantenimento e l'utilizzo di cavalli per passeggiate e/o attività equestre agricola sono considerati integrati e connessi con l'attività agricola, quando il numero dei cavalli (mantenibili e utilizzabili), è quello ottenibile con le modalità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della
2. Ai fini della valutazione delle potenzialità produttive e d'allevamento si fa riferimento alle tabelle dell'allegato A/1 del modello 740 di cui al
3. Non sono ammesse nell'ambito dell'attività agrituristica le attività equestri espletate da clubs, associazioni, società sportive affiliate alle rispettive associazioni o scuole di equitazione o corsi finalizzati al rilascio di brevetti o diplomi.
4. Nell'ambito dell'azienda, l'operatore agrituristico può tuttavia organizzare a favore della propria clientela, degli ospiti o di gruppi di persone che esercitano le attività equestri a livello amatoriale, anche utilizzando strutture al coperto, corsi ed attività propedeutiche alla pratica dell'equitazione nell'ambito più generale dello sviluppo dell'attività agrituristica.
Art. 22. (Agriturismo venatorio).
1. L'allevamento della selvaggina ed il suo utilizzo ai fini dell'allenamento ed addestramento dei cani da caccia, al fine del prelievo venatorio così come previsti all'art.. 21, comma 8 ed all'art. 38, comma 1, lettera b, e comma 2 della
Art. 23. (Agriturismo pescatorio).
1. L'allevamento e l'utilizzo ai fini del prelievo pescatorio d'ittiofauna allevata all'interno delle aziende agrituristiche sono direttamente connessi con le finalità dell'impresa agricola e in tal senso rientrano tra le attività agrituristiche previste dal presente regolamento.
2. L'attività di prelievo ittico all'interno delle aziende agrituristiche non è soggetta ai limiti e ai divieti posti dalla
3. Al fine dell'esercizio dell'attività agrituristica pescatoria possono essere utilizzate oltre alle strutture esistenti sul fondo all'entrata in vigore della legge, senza limite di estensione, anche nuove superfici; per quelle non comprese all'interno dei poli estrattivi dei piani cave provinciali la superficie massima ammessa non potrà superare 1,00 ha.
4. Gli specchi d'acqua derivanti da precedente utilizzo estrattivo nell'ambito dei piani cave provinciali, possono essere recuperati nell'ambito dell'azienda agrituristica compatibilmente con il rapporto di complementarietà rispetto all'attività agricola dell'azienda stessa.
Art. 24. (Formazione professionale).
1. La regione, di concerto con gli altri enti e le associazioni agricole indicate dall'art. 7 della legge, promuove la formazione professionale, l'assistenza tecnica e la ricerca in materia di agriturismo.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 7, comma 1, della legge, la giunta regionale definisce i corsi di preparazione professionale distinti tra corsi per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica e corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale.
3. La Giunta regionale organizza il corso per l'acquisizione dell'idoneità all'esercizio dell'attività agrituristica nell'ambito delle materie di cui all'allegato «L».
Al termine del corso i partecipanti dovranno sostenere un esame presso una o più commissioni regionali, nominate dal settore agricoltura della giunta regionale così costituita:
- dal dirigente del servizio provinciale agricoltura foreste ed alimentazione o suo delegato;
- dai rappresentanti delle tre organizzazioni professionali più rappresentative;
- da tre esperti, di cui due in materia di legislazione, fiscale, igienico-sanitario, scienze della nutrizione, disciplina agraria;
- da un rappresentante della struttura di formazione professionale presso la quale si è svolto il corso. Per sostenere l'esame la frequenza al corso non è obbligatoria.
4. I corsi di aggiornamento e qualificazione verranno organizzati di concerto con le organizzazioni professionali agricole più rappresentative della categoria.
5. L'attestato di frequenza ai corsi di cui al comma 4, costituisce titolo per l'attribuzione della qualifica di cui all'art. 2, comma 4.
Art. 25. (Locali per l'ospitalità - Requisiti igienico-edilizi).
1. Le strutture ricettive di nuova istituzione di cui all'art.. 3, lett. a), devono possedere i seguenti requisiti minimi igienico-edilizi:
a) Strutture ricettive con camere:
I requisiti previsti dal
b) Strutture ricettive ad alloggio od unità abitative indipendenti:
I requisiti previsti per le civili abitazioni dai regolamenti locali di igiene in vigore.
c) Spazi destinati a turisti dotati di roulottes, campers, tende:
I requisiti minimi e le caratteristiche di cui al regolamento locale di igiene tipo, nonché al
d) Sistema integrato:
I requisiti di cui alle precedenti lettere per le tipologie di volta in volta utilizzate.
e) Agriturismo in famiglia:
Requisiti relativi agli alloggi di civile abitazione, così come disciplinati dal regolamento di igiene locale in vigore.
2. Nel territorio classificato montano ai sensi della legislazione vigente le superfici minime di cui al presente articolo, possono essere correlate a quanto previsto dalla
Art. 26. (Locali per la ristorazione e per le attività ricreative, sportive e/o culturali - Requisiti igienico-edilizi).
1. Le strutture destinate alle attività di cui alla lettera b) dell'art. 3, devono possedere i seguenti requisiti igienico-edilizi:
a) Strutture per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande:
Per l'agriturismo in azienda di cui all'art. 2 valgono i requisiti di cui alla 1. 283/62 e del relativo regolamento di attuazione
b) Strutture per attività ricreative sportive e/o culturali.
Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia e di sicurezza, per le attività non ad uso esclusivo degli ospiti residenti, con libero accesso dall'esterno, la dotazione minima di servizi, sarà costituita almeno da:
- due vani w.c. ogni 50 ospiti ed un vano w.c. ogni ulteriori 30 ospiti.
Art. 27. (Fruibilità dei locali a persone disabili).
1. Nelle strutture di cui alla lettera a) dell'art. 3 che abbiano la capacità ricettiva massima (trenta posti/letto, ottanta posti/pasto al coperto), in conformità a quanto previsto dalla
- una camera e un servizio igienico per la struttura di cui alla lettera a1);
- un appartamento delle strutture di cui alla lettera a2);
- una unità di soggiorno ed un bagno per le strutture di cui alla lettera a3).
2. I locali destinati alla somministrazione di pasti e bevande in aziende agrituristiche non a carattere familiare e con capacità ricettiva massima (trenta posti/letto; ottanta posti/pasto al coperto), devono essere accessibili alle persone disabili impedite e, qualora non di esclusivo uso di ospiti residenti devono essere dotate di almeno un servizio igienico accessibile.
Art. 28. (Adeguamento ed uso delle strutture edilizie esistenti).
1. La sistemazione e l'adeguamento con eventuale modifica della destinazione d'uso delle strutture edilizie esistenti da utilizzare nell'attività agrituristica, possono essere attuate attraverso varie forme d'intervento quali: la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il risanamento conservativo per gli edifici soggetti a vincoli di carattere monumentale.
Per gli edifici che pur ricadendo entro aree soggette a vincoli ambientali non sono assoggettati a vincoli di carattere monumentale, alle tipologie di intervento si aggiunge la ristrutturazione edilizia. Al di fuori delle aree sottoposte a vincolo in caso di comprovata necessità, si potrà ricorrere alla ristrutturazione urbanistica con parziale ricorso alla demolizione con ricostruzione. In casi eccezionali sarà possibile procedere ad ampliamenti motivati dalla necessità di adeguare le strutture esistenti alle norme igienico-sanitarie, nonché eseguire interventi di carattere tecnologico adeguando i medesimi alle vigenti misure di salvaguardia e di sicurezza, nonché per la predisposizione di strutture al coperto al servizio dell'attività equestre, e comunque, nei limiti del certificato di complementarità. Dette tipologie di intervento dovranno fare riferimento alle normative specifiche previste nelle norme di attuazione dei piani regolatori generali vigenti dei singoli comuni e saranno comunque conformi ai requisiti previsti dal presente regolamento e non dovranno alterare le caratteristiche architettoniche delle strutture edilizie preesistenti interessate dalle opere previste.
2. Gli interventi di cui al comma precedente che, all'interno di involucri edilizi esistenti, siano rivolti a soddisfare in termini qualitativi e quantitativi le diverse esigenze di destinazione d'uso previste dall'azienda agrituristica, e come tali ammesse dal certificato di complementarità, sono considerati ammissibili a tutti gli effetti anche se cambiano totalmente il tipo di utilizzo precedente. Essi rappresentano a pieno titolo attività produttiva agricola e, come tale, sono compatibili anche quando sono destinati a residenza agrituristica con annessi servizi, a favore ed uso, degli ospiti presenti in azienda.
3. I criteri di intervento e di utilizzo delle strutture edilizie di cui ai commi 1 e 2, sono validi indipendentemente dal fatto che l'ubicazione fisica delle medesime sia del tipo accorpato o sparso, purché esse dimostrino di essere realmente e complessivamente inserite a formare un'unica azienda agrituristica e siano funzionali all'esercizio di tutte le attività previste per la medesima dal certificato di complementarità.
Art. 29. (Termini per il riconoscimento delle strutture agricole esistenti).
1. Ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica sono considerate strutture edilizie esistenti quelle strutture per le quali venga dimostrata l'esistenza oppure l'effettivo inizio dei lavori, con formale comunicazione inoltrata al comune competente a seguito di concessione edilizia, nell'ambito dell'azienda agricola di riferimento, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 30. (Incentivi).
1. Gli incentivi di cui all'art. 4 della legge sono costituiti da contributi in conto capitale per opere strutturali fino ad un massimo del 45 per cento per operatori che operano nelle aree montane di cui alla
2. I contributi sono ridotti al 30 per cento ed al 20 per cento qualora riguardino l'attuazione di interventi diversi da quelli previsti dal comma precedente.
3. Qualora l'imprenditore agrituristico non presenti, contestualmente alla domanda, un piano di miglioramento aziendale ai sensi del
4. I contributi sono concessi prioritariamente, sempre che le richieste siano compatibili con gli obiettivi del piano agricolo regionale:
a) agli imprenditori agricoli a titolo principale iscritti nell'albo di cui alla
c) agli imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 5 del
5. Compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato stabilisce annualmente i termini per la presentazione delle domande per le richieste di contributo.
6. Non sono accoglibili le richieste di contributo relative ad opere già iniziate ed attrezzature acquistate alla data di presentazione delle domande.
7. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 8 della legge, la regione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati incentiva e coordina iniziative di promozione per la formazione della domanda e dell'offerta agrituristica attraverso contributi ad istituzioni pubbliche,
- associazioni professionali agricole agrituristiche, consoni fra imprese
agrituristiche, nella misura massima del 75% della spesa ritenuta
ammissibile.
Art. 31. (Modalità per la presentazione delle domande di contributo).
1. Alla domanda, da presentare agli SPAFA competenti per territorio, deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione tecnica redatta con le modalità previste dalla circolare applicativa n. 40/92 del settore agricoltura della giunta regionale;
b) certificato catastale dei terreni in proprietà;
c) copia del contratto d'affitto che attesti la disponibilità futura per almeno 10 anni dei terreni interessati;
d) disegni esecutivi, computo metrico estimativo, preventivi di spesa per le attrezzature;
e) planimetria generale del fondo;
f) stato di famiglia;
g) certificato di iscrizione all'albo degli operatori agrituristici e degli imprenditori agricoli;
h) per le cooperative o per le società oltre alla documentazione sopra citata, lo statuto, l'atto costitutivo e la delibera del consiglio;
i) piano di miglioramento materiale (se previsto).
2. In fase di presentazione delle domande, in luogo della documentazione prevista alle lettere b), c), f), g), i) del presente articolo, potrà essere presentata una dichiarazione temporaneamente sostitutiva, ai sensi del
3. Prima dell'emissione del provvedimento di liquidazione è richiesta la presentazione da parte del beneficiario della certificazione antimafia.
4. Coloro che abbiano beneficiato di altri contributi regionali o comunitari per l'attività agrituristica sono tenuti a dichiararlo nella domanda di contributo e verranno collocati dopo gli altri richiedenti nell'ordine delle priorità per la concessione dei contributi.
5. La regione, sulla base della programmazione regionale agrituristica, definisce entro il 30 novembre di ogni anno i programmi promozionali e le iniziative da finanziare ai sensi del comma 7 dell'art. 30.
Art. 32. (Iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici).
1. Gli operatori agrituristici, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino essere già iscritti nell'elenco da almeno due anni e che svolgano l'attività agrituristica da almeno un anno, non sono soggetti alla presentazione del certificato attestante l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'art.. 24 e verranno automaticamente inseriti nel nuovo elenco.
Art. 33. (Rinvio).
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore, in particolare per quanto concerne:
a) le modalità di raccolta e lo smaltimento degli scarichi idrici;
b) la sicurezza degli impianti.
2. Ai procedimenti amministrativi della legge si applicano le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti così come previsti dalla
Art. 34. (Modifica degli allegati).
1. La giunta regionale può modificare, in via amministrativa, gli allegati al presente regolamento che ne costituiscono parte integrante.
Allegato «A»
CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRITURISTICHE
I requisiti minimi per la classificazione delle aziende agrituristiche
familiari ed in azienda sono i seguenti:
UN QUADRIFOGLIO
Requisiti minimi per tipologia di struttura secondo l'art. 3 alle lettere:
a1) oltre ai requisiti di cui all'art. 25 del regolamento si dovranno
offrire i seguenti servizi:
- cambio biancheria (lenzuola, federe) una volta alla settimana;
- bagno comune ogni dieci posti letto con specchi e presa di
corrente;
- chiamata allarme nei servizi comuni;
- riscaldamento nei locali comuni e in almeno il 50% delle
camere; detto requisito non è indispensabile per la sola
ricezione estiva;
- camere composte da un letto, una sedia, illuminazione centrale, armadio, comodino e cestino dei rifiuti;
- sala comune per lettura, TV e telefono che può coincidere con la sala di somministrazione alimenti.
a2) quanto previsto dall'art. 25, lettera b);
a3) quanto previsto dall'art. 25, lettera c);
a4) requisiti integrati con le precedenti tipologie;
a5) quanto previsto nell'art. 25, lettera e);
b1) quanto previsto dall'art. 26, lettera a), con l'utilizzo di
strutture aziendali di sufficiente pregio architettonico;
b2) quanto previsto dall'art. 26, lettera b), con l'offerta di servizi
ricreativi e sportivi nell'ambito dell'azienda e senza l'approntamento
di particolari attrezzature;
c) requisiti integrati con le tipologie precedenti.
DUE QUADRIFOGLI
Requisiti minimi per tipologia di struttura secondo l'art. 3 sono, oltre a
quanto previsto dalla qualifica immediatamente inferiore, l'offerta
aggiuntiva dei seguenti servizi:
a1) - cambio biancheria (lenzuola e federe) due volte la settimana e
asciugamani tre volte la settimana;
- pulizia camera una volta alla settimana;
- bagno completo in almeno il 50% delle camere con specchio e
presa di corrente;
- bagno comune completo ogni dieci posti letto restanti;
- chiamata allarme nei servizi e nei locali comuni;
- riscaldamento nel locali comuni e in almeno il 75% delle
camere; detto requisito non e' necessario per la sola ricezione estiva;
- camere composte come alla precedente classificazione, punto
a1), con l'aggiunta di uno scrittoio e luce da comodino;
- sala comune per lettura, TV, telefono;
a2) - servizio di cambio biancheria una volta la settimana;
- pulizia dei locali una volta la settimana;
- arredamento degli appartamenti di ottimo livello;
- strutture di pregio architettonico;
a3) - come alla qualifica immediatamente inferiore, con 1 w.c. e una
doccia ogni cinque ospiti;
a4) - requisiti integrati con le precedenti tipologie;
a5) - quanto previsto nella qualifica immediatamente inferiore con
l'utilizzo di strutture di pregio architettonico;
b1) - quanto previsto dall'art. 26 con l'utilizzo di strutture
aziendali di pregio architettonico;
- proposizione di menù particolari legati alla riscoperta e
valorizzazione della tradizione, cultura e storia locale.
b2) - oltre a quanto previsto nella qualifica immediatamente
inferiore, l'offerta di attività ricreativo sportive connesse con l'ambiente rurale e aziendale, turismo, equestre, venatorio, pesca, percorsi aziendali, con l'ausilio di semplici attrezzature (recinzioni, segnaletica, ecc.);
c) - requisiti comuni alle tipologie precedenti.
TRE QUADRIFOGLI
Requisiti per tipologia di struttura secondo l'art. 3 alla lettera:
a1) oltre a guanto previsto nelle precedenti qualifiche l'offerta del
seguenti servizi:
- cambio biancheria tutti i giorni;
- pulizia camera una volta al giorno;
- bagno per tutte le camere;
- riscaldamento in tutta la struttura pur non richiesto per la
sola ricezione estiva;
- camere composte come alla precedente qualifica a1) con
l'aggiunta di telefono e poltrona;
- struttura ricettiva di particolare ed esclusivo pregio
architettonico;
a2) come alla precedente qualifica con l'aggiunta dei seguenti servizi:
- pulizia dei locali due volte la settimana;
- arredamento dei locali di notevole pregio;
- strutture di notevole pregio architettonico;
a3) come alla classificazione immediatamente inferiore svolta in zone
di particolare pregio ambientale;
a4) requisiti integrati con i precedenti punti;
a5) come alla qualifica immediatamente inferiore con servizio di
ospitalità di livello pari al punto B1) con l'utilizzo di strutture di particolare pregio architettonico site in zone di particolare pregio ambientale;
b1) - come nella qualifica immediatamente inferiore in strutture
aziendali di particolare pregio architettonico ed in zone di
particolare pregio ambientale;
b2) - come nella qualificazione immediatamente inferiore con
l'offerta di attività turistico-culturali, percorsi e visite
guidate in ambiente rurale di particolare pregio e a monumenti storico-rurali;
- possibilità di apprendimento di tecniche di lavorazione
artigianali e agricole-forestali;
c) - requisiti integrati ai punti precedenti.
Allegato «B» in carta legale |
|
Spett.le |
CAMERA DI COMMERCIO |
INDUSTRIA AGRICOLTURA |
ARTIGIANATO |
....................... |
|
OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco degli operatori |
agrituristici. |
|
Il sottoscritto ......................................... |
nato a ..................... il .................................. |
residente a ........................ provincia .................. |
via .................. n......... iscritto/non iscritto all'albo |
degli imprenditori agricoli della provincia di .................. |
quale [1] ...............; conduttore dell'azienda agricola |
denominata .............. ubicata in Comune di ..................; |
loc. ............... della superficie di ha .................. con |
domicilio fiscale in .................. codice fiscale ........... |
partita I.V.A.............................. |
|
C H I E D E |
|
a norma dell'art. 2, della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3 di essere |
iscritto nell'elenco degli OPERATORI AGRITURISTICI della provincia |
di ........................... |
|
Allega alla presente: |
- Certificato cumulativo, in carta libera, di stato di famiglia e |
residenza o autocertificazione. |
- Certificato di complementarità rilasciato dallo SPAFA competente |
per territorio. |
- Atto notorio attestante la titolarità dei terreni in conduzione. |
- Certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui |
all'art. 6 punti a) e b), comma 3 della legge n. 730 del 5 |
dicembre 1985. |
- Certificazione attestante l'abilitazione ad esercitare |
l'attività agrituristica rilasciata dalla commissione di cui |
all'art. 24 del regolamento di attuazione della l.r. 31 gennaio |
1992, n. 3. |
|
IL RICHIEDENTE |
.................. |
|
[1] indicare se titolare o coadiuvante. |
|
|
Allegato «C» |
|
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' |
|
Il sottoscritto ............... nato a ......... il .......... |
residente in via .................... alla presenza di ........... |
|
D I C H I A R A |
|
- di essere proprietario e/o di essere conduttore a titolo |
...................... in Provincia di .............. Comune di |
....................... dei seguenti terreni: |
|
Partita Fg. mapp. sup.(ha) qualità colt. comune |
__________________________________________________________________ |
.................................................................. |
.................................................................. |
.................................................................. |
__________________________________________________________________ |
totale ha. |
|
- di condurre in affitto e/o altro in Provincia di ............... |
Comune di ................................. i seguenti terreni: |
|
foglio mapp. n°. sup. (ha) qualità colt. proprietario |
_________________________________________________________________ |
.................................................................. |
.................................................................. |
.................................................................. |
__________________________________________________________________ |
totale ha. |
|
Letto confermato e sottoscritto. |
|
IL DICHIARANTE |
................... |
|
Provincia di .................. Comune di ...................... |
Il sottoscritto ....................... attesta che il sig. |
................ identificato ................. ha previa |
ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in |
caso di dichiarazione mendace, reso e sottoscritto in mia presenza |
la sopra estesa dichiarazione. |
|
IL FUNZIONARIO INCARICATO |
|
|
Allegato «D» |
|
R E L A Z I O N E T E C N I C A |
|
Il sottoscritto ...................... residente a ............... |
via .................. n. .... quale [1] ....................della |
azienda agricola denominata ...................... ubicata in |
Comune ...................... via .................... località |
.................................... |
|
D I C H I A R A |
|
A) Di condurre i seguenti terreni in : |
- proprietà Ha ............... |
- affitto Ha ............... |
- altro titolo (specificare) Ha ............... |
====================== |
TOTALE Ha ............... |
|
B) Di praticare le seguenti coltivazioni con i tempi di lavoro |
sottoindicati: |
- cereali (frumento, orzo, mais, ecc) Ha.......gg/ll....... |
- ortive: di pieno campo Ha.......gg/ll....... |
in serre o tunnels Ha.......gg/ll....... |
- fiori e piante ornamentali: Ha.......gg/ll....... |
di pieno campo Ha.......gg/ll....... |
in serre o tunnels Ha.......gg/ll....... |
- prati da vicenda Ha.......gg/ll....... |
- vigneti e frutteti Ha.......gg/ll....... |
- boschi: alto fusto Ha.......gg/ll....... |
cedui Ha.......gg/ll....... |
- arboricoltura da legno Ha.......gg/ll....... |
- prati permanenti Ha.......gg/ll....... |
- orti familiari Ha.......gg/ll....... |
- altre colture (specificare) Ha.......gg/ll....... |
======================= |
TOTALE COLTIVAZIONI Ha gg/ll |
|
C) Di allevare il seguente bestiame con i tempi di lavoro |
sottoindicati: |
- bovini: vacche Ha.......gg/ll....... |
manze, manzette, vitelli Ha.......gg/ll....... |
vitelli ingrasso Ha.......gg/ll....... |
- suini Ha.......gg/ll....... |
- ovi-caprini Ha.......gg/ll....... |
- equini Ha.......gg/ll....... |
- altri (specificare) Ha.......gg/ll....... |
====================== |
TOTALE ALLEVAMENTI Ha.......gg/ll....... |
|
D) Di praticare i seguenti allevamenti familiari con i tempi di |
lavoro sottoindicati: |
- galline N.......gg/ll....... |
- polli, tacchini, ecc. N.......gg/ll....... |
- conigli N.......gg/ll....... |
====================== |
TOTALE ALLEVAMENTI FAM. N.......gg/ll....... |
|
TOTALE GIORNATE DI LAVORO AGRICOLO GG.TE N........ |
|
E) Che intende esercitare la seguente attività agrituristica con i |
tempi di lavoro sottoindicati: |
- alloggio agrituristico - osp/gi N.......gg/ll....... |
- ristoro agrituristico posti/gi N.......gg/ll....... |
- agricampeggio piazzuole N.......gg/ll....... |
- agriturismo ippico cavalli N.......gg/ll....... |
- agri-sports: pesca ha/gio N.......gg/ll....... |
caccia ha/gio N.......gg/ll....... |
altri (spec.) osp/gi N.......gg/ll....... |
- altre attività (specificare) N.......gg/ll....... |
- ricreative culturali osp/gi N.......gg/ll....... |
====================== |
TOTALE N.......gg/ll....... |
|
TOTALE GIORNATE DI LAVORO AGRITURISTICO GG.TE N........ |
|
F) L'azienda è dotata del seguente parco macchine agricole: |
Trattrici n. ..... Hp ..........; macchine per la fienagione n. |
....... macchine operatrici semoventi n. ...... Hp .....; altre |
macchine n. ....... |
|
L'ordinamento produttivo adottato è il |
seguente.......................................................... |
.................................................................. |
.................................................................. |
................................................................ |
|
G) L'azienda è dotata delle seguenti strutture fondiarie: |
- Casa di civile abitazione (descrivere l'edificio, la consistenza |
e lo stato d'uso) |
.................................................................. |
.................................................................. |
................................................. |
- Strutture produttive (stalle, magazzeni, tettoie ecc) |
descrivere lo stato d'uso, la consistenza, |
ecc............................................................... |
................................................................. |
- Edifici ed attrezzature da destinare all'attività agrituristica |
(descrivere lo stato d'uso, la consistenza, ecc) |
|
IL DICHIARANTE |
|
[1] indicare se titolare o coadiuvante. |
[2] firma autenticata. |
|
|
Allegato «E» in carta legale |
|
CERTIFICATO DI COMPLEMENTARITA' |
|
Il dirigente del Servizio Provinciale Agricoltura, foreste e |
alimentazione della provincia di ....................... |
|
VISTA la domanda presentata dal sig. ......... nato a ............ |
prov............... e residente a ................... in via |
.............. località ............... tendente ad ottenere il |
rilascio del certificato di complementarità; |
|
VISTA la |
nella quale sono state fissate le norme generali per il rilascio |
del certificato di complementarità; ai sensi dell'art. 3 della |
|
VISTA la l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, "Disciplina regionale |
dell'agriturismo e valorizzazione del territorio rurale"; |
|
VISTO il regolamento di attuazione della l.r. 31 gennaio 1992, n. |
3; |
|
CONSIDERATO che il richiedente conduce una azienda agricola in |
comune di .............. località .............. della superficie |
di ha ...................... con il seguente ordinamento |
colturale:........................................................ |
.................................................................. |
.................................................................. |
|
ACCERTATO che la ditta sopra citata intende intraprendere la |
seguente attività agrituristica: |
.................................................................. |
.................................................................. |
e che la stessa e in rapporto di connessione di complementarità |
rispetto a quella agricola; |
|
DATO atto che per l'attività di ristorazione vengono utilizzati |
prevalentemente i seguenti prodotti aziendali: |
.................................................................. |
.................................................................. |
|
TENUTO conto che per l'espletamento delle suddette attività viene |
utilizzata manodopera familiare-salariale; |
|
La Regione Lombardia settore Agricoltura SPAFA di |
.......................... |
|
CERTIFICA |
|
che il Sig. ............... è in possesso dei requisiti necessari |
per esercitare la seguente attività agrituristica: |
- dal .......... al ........... |
- alloggio per n. ospiti........ n......... camere e n......... |
giornate; |
- ristorazione per n. ....... posti/giorno al coperto; |
- agriturismo equestre per n. ......... cavalli; |
- agricampeggio per n. piazzuole ................. (per un massimo |
di 15); |
- attività culturali ed altre ricreative per giornate n. |
.......... e ospiti n. ...........; |
- attività agrovenatoria per giornate n. ........ e ospiti n. |
...............; |
- attività di pesca sportiva per giornate n. .......... e ospiti |
n. ...........; |
e che la stessa è connessa e complementare a quella agricola |
rimanendo comunque prevalente l'attività agricola tradizionale. |
|
|
|
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO |
|
|
Allegato «F» |
|
Tempi di lavorazione (giornate/anno) P C M |
riferite ad ettaro. [2] [1] [1] [1] |
|
CEREALI |
grano tenero 5 7 7 |
grano duro 5 7 / |
grano raccolto con mietilega-trebbia 9 10 11 |
orzo 5 7 7 |
avena 5 7 7 |
mais granella irriguo 8 11 11 |
mais granella seccagno 6 8 8 |
mais granella II raccolto 8 11 11 |
mais erbaio 8 11 11 |
mais insilato 10 14 14 |
sorgo 8 11 / |
riso 10 / / |
|
LEGUMINOSE |
fagiolino 5 / / |
pisello da industria 4 / / |
soia I raccolto 4 / / |
soia I raccolto 4 / 2 |
|
COLTIVAZIONI DA INDUSTRIA |
patata da consumo 20 50 55 |
barbabietola 8 / / |
tabacco 107 / / |
girasole 4 4 / |
pomodoro da industria 20 / / |
cipolla invernale 25 / / |
lattuga pieno campo 100 / / |
anguria coltura semiforzata 45 / / |
anguria pieno campo 40 / / |
fragola coltura protetta 570 / / |
melone tunnels 180 / / |
melone pieno campo 45 / / |
|
FORAGGERE |
prato stabile 12 25 25 |
medicaio 20 22 25 |
trifoglio pratense 12 16 20 |
marite 16 / / |
prato pascolo / 5 7 |
|
LEGNOSE AGRARIE |
vite 85 100 120 |
susino/pesco 80 80 120 |
actinidia 76 76 76 |
melo/pero 70 80 80 |
piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more) 450 50O 600 |
orti familiari (200 mq. limite max.) 80 80 0 |
|
LEGNOSE FORESTALI |
resinose (gg/mc compreso trasporto e |
scarico a 10 km.) / / 2 |
latifoglie (gg/mc compreso trasporto e |
scarico a 10 Km.) 2 2 2 |
pioppicoltura (media ponderata gg/ha) 8 / / |
floricoltura (per mq di serra) 0,3 0,3 0,3 |
vivaismo in pieno campo 300 300 300 |
produzione di piante in contenitore 750 750 750 |
|
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI |
allevamenti bovini |
- 10 capi in stalla tradizionale |
con mungitura meccanica 95 95 95 |
- 10 capi in stalla tradizionale |
con mungitura manuale 300 300 300 |
- 10 capi in stalla a stab. libera 85 85 85 |
- 10 capi ingrasso 18 18 18 |
allevamenti suinicoli |
- 20 scrofe a ciclo chiuso 65 70 70 |
- 10 capi ingrasso 8 9 9 |
allevamenti ovi-caprini |
- 10 capi stab. fissa mung. mecc. 12 15 15 |
- 10 capi c.s. con 80 gg di pascolo 16 18 18 |
- 10 capi ingrasso 8 9 9 |
allevamenti avicoli |
- 10 capi a conduzione familiare 3 4 4 |
allevamenti equini |
- 10 capi in strutture fisse 50 50 50 |
|
PESCICOLTURA |
trota prod. 100 t. con ciclo completo 549 / 1095 |
anguilla prod. 100 t. compreso |
svezzamento e ingrasso 915 / / |
storione prod. 10 t. compreso |
svezzamento e ingrasso 730 / / |
carpa e pesce gatto prod. 100 t. |
compreso svezzamento e ingrasso 365 / / |
|
PESCA SPORTIVA |
attività di pesca sportiva in: |
- specchio d'acqua di 1 ha 600 / / |
- specchio d'acqua di 0,5 ha / 600 600 |
|
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Tempi richiesti per l'espletamento P C M |
delle attività agrituristiche gg/anno [1] [1] [1] |
|
ospitalità rurale - posto letto/anno 4 4 4 |
ristorazione agrituristica |
per posti/anno 12 12 12 |
attività equestre per capo/anno 12 12 12 |
agriocampeggio per piazzuola/anno 4 4 4 |
attività pesca sportiva per anno 300 300 300 |
attività culturale-ricreativa ed |
educativa per persona 0,3 0,3 0,3 |
|
[1] P = pianura C = collina M = montagna |
[2] dal "Prontuario di Agricoltura" - Ribaudo e ns. elaborazione |
riferiti all'ordinarietà. |
|
|
Allegato «G» |
|
Al SERVIZIO |
PROVINCIALE AGRICOLTURA |
FORESTE E ALIMENTAZIONE |
....................... |
|
OGGETTO: Richiesta di certificato attestante il rapporto di |
complementarità dell'attività agrituristica rispetto a |
quella agricola. |
|
Il sottoscritto ........................ nato a ............. |
il ............. e residente a ........... prov. di |
............... conduttore dell'azienda agricola ubicata in Comune |
di ............ loc. ........................, con la presente si |
pregia |
|
RICHIEDERE |
|
il certificato in oggetto indicato ai sensi dell'art. 3, comma 3 |
lettera e) della |
|
A tal fine dichiara di: |
|
- essere imprenditore agricolo......................; |
- condurre un'azienda agricola della superficie complessiva di |
ettari......................; |
- voler esercitare la seguente attività agrituristica |
.................................................................. |
............................................................. |
|
|
IL RICHIEDENTE |
|
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Allegato «H» in carta legale |
|
Al Sig. Sindaco del Comune di |
|
OGGETTO: Richiesta ad esercitare l'attività agrituristica ai sensi |
della |
|
Il sottoscritto .................. nato a ......... Prov.......... |
residente a ................. in via .......... località |
.................. conduttore dell'azienda .............. in |
comune di ................. iscritto all'albo degli operatori |
agrituristici della prov. .................. al n............ |
|
C H I E D E |
|
ai sensi della l.r. 31 gennaio 1992, n. 3, l'autorizzazione ad |
esercitare l'attività agrituristica. |
|
A tal fine allega: |
|
- descrizione dettagliata delle attività agrituristiche che si |
intendono attivare con l'indicazione delle caratteristiche |
aziendali, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio |
delle attività e delle tariffe che si intendono applicare; |
- documentazione di cui agli artt. 11 e 92 del t.u. approvato con |
|
leggi di pubblica sicurezza" e dell'art. 5 della l. 9 febbraio |
1963, n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile |
dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttivi |
diretti"; |
- copia del libretto sanitario; |
- parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai |
locali da adibire all'attività; |
- certificato di iscrizione all'albo degli imprenditori |
agrituristici; |
- certificato di complementarità dell'attività agricola rispetto a |
quella agrituristica rilasciato dal servizio provinciale per |
l'agricoltura le foreste e l'alimentazione. |
|
Distinti saluti. |
|
IL RICHIEDENTE |
|
|
Allegato «I» |
|
COMUNE DI ............... PROVINCIA DI ............ AUTORIZZAZIONE |
DI ATTIVITA' AGRITURISTICA N. ....... |
|
IL SINDACO |
|
VISTA la domanda presentata in data ........ prot. n ...... con la |
quale il sig. ....... nato a ........ il .......... residente in |
Via ............. n ........ di nazionalità italiana nella sua |
qualità di ................. codice fiscale n ............... |
intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio |
dell'attività agrituristica ai sensi della lett. b) dell'art. 2, |
della l. 5 dicembre 1985, n. 730 e |
[1]............................................................... |
.................................................................. |
nell'azienda agricola denominata ........................ ubicata |
in via .......................; |
|
Vista la documentazione allegata; |
|
Visto l'art. 8 della |
|
Vista la |
|
Visto il certificato di complementarità rilasciato in data |
........... dal Dirigente del servizio provinciale per |
l'agricoltura le foreste e l'alimentazione della provincia di |
................. attestante l'idoneità del richiedente ai fini |
del rilascio dell'autorizzazione; |
|
Vista l'autorizzazione sanitaria rilasciata dall'USSL n...... di |
..........., attestante l'idoneità dei locali; |
|
Visto il libretto sanitario della persona addetta all'attività; |
|
Visto il parere conforme dell'Intendenza di Finanza di ........ in |
data .............., per la somministrazione di alcoolici; |
|
Accertata la sussistenza dei requisiti soggettivi, del richiedente |
ai sensi degli artt. 11 e 92 del T.U. delle leggi di P.S.; |
|
AUTORIZZA |
|
il signor ............. sopra generalizzato ad esercitare |
nell'azienda agricola sopracitata l'attività agrituristica |
concernente: |
[1]............................................................... |
......................... per il periodo dal ......... al......... |
|
Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell'autorizzazione |
dovrà presentare in comune una dichiarazione che l'attività non ha |
subito modificazioni nonché l'indicazione delle tariffe che si |
impegna a praticare per l'anno successivo. La presente |
autorizzazione, sostitutiva di ogni altro documento |
amministrativo, è valida solo per l'azienda agricola ed il tempo |
in essa indicati; è subordinata al rispetto delle norme vigenti e |
può essere revocata o sospesa per motivi di ordine di sicurezza |
pubblica, per abusi compiuti dal titolare o per la mancata |
osservanza delle prescrizioni cui è sottoposta. |
|
|
IL SINDACO |
|
[1] Riportare quanto previsto nel certificato di complementarità |
rilasciato dallo SPAFA. |
Allegato «L»
PROGRAMMA DIDATTICO INDICATIVO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI
OPERATORI AGRITURISTICI
Elementi di:
A) Legislazione statale e regionale in materia di agriturismo;
B) Scienze dell'alimentazione:
Gli alimenti, il valore nutritivo, le razioni le caratteristiche
organolettiche degli alimenti;
le contaminazioni di origine biologica e chimica degli alimenti; le
infezioni e le intossicazioni alimentari;
C) Agronomia e selvicoltura:
Clima, coltivazioni agrarie, ordinamento produttivo, i boschi cura e
manutenzione, il bosco per lo svago ed il tempo libero, i frutti del
bosco, le principali coltivazioni orticole familiari;
D) Contabilità aziendale e legislazione fiscale e tributaria;
La casa come ambiente, l'arredamento, trasformazione e conservazione
del prodotti agricoli, l'artigianato rurale;
E) Tecnica della preparazione e manipolazione dei cibi;
F) Modalità di conservazione degli alimenti;
G) Igiene del personale addetto.
[1] Abrogato dall'art. 16 della
[2] Il presente regolamento resta in vigore fino all'approvazione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'art. 13, comma 3, della